CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
S.p.a. Autovie Venete
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME TECNICHE
Si raccomanda al concorrente l’attenta lettura delle presenti Norme Tecniche in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione appaltante e l’Operatore economico nella fase di esecuzione del contratto.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 1
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO 3
ART. 2 - TERMINI DELLA PRESTAZIONE 3
ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI 6
ART. 4 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO 7
ART. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 8
ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 8
ART. 7 – CORRISPETTIVO 8
ART. 8 - VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO 9
ART. 9 – RESPONSABILITA’ 9
ART. 10 - ESECUZIONE IN DANNO 10
ART. 1 ‐ OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento, ad un’Agenzia di lavoro in possesso dell’autorizzazione prevista dal D.M. 5 maggio 2004 (in G.U.R.I. del 2 luglio 2004), del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i., per un periodo di 60 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna dello stesso.
Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fronteggiare le esigenze dettate dall’assenza temporanea di personale avente diritto di conservazione del posto di lavoro o dalla necessità di copertura di posizioni organizzative che non richiedono l’acquisizione di personale con contratto a tempo indeterminato.
ART. 2 ‐ TERMINI DELLA PRESTAZIONE
1) OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende anche l'attività di ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro.
I lavoratori somministrati svolgeranno le loro prestazioni lavorative a favore di S.p.A. Autovie Venete, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di invio di prestatori di lavoro temporaneo, forniti di adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili professionali rientranti nelle categorie A – A1 ‐ B ‐ B1 – C ‐ C1 del vigente CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato da S.p.A. Autovie Venete.
Considerando che il Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la X0 (xxxxxx Xxxxxxx ‐
Xxxxxxx) ed il Raccordo Villesse – Gorizia è autorizzato ad avvalersi del supporto tecnico, operativo e logistico della
S.p.A. Autovie Venete per lo svolgimento delle attività attinenti alla realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A4, tratto Venezia – Trieste e all’adeguamento a sezione autostradale della tratta Villesse‐ Gorizia nonché per le attività attinenti alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria stessa, tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria della stessa, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il personale richiesto all’Agenzia del lavoro potrà essere utilizzato anche per attività commissariali in capo a S.p.A. Autovie Venete, derivanti dall’O.P.C.M. 3702/2008, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i..
Si prevede che le prestazioni richieste riguarderanno le seguenti categorie di lavoratori ed avranno le seguenti caratteristiche:
Categoria A: lavoratori che esplicano attività di rilevante importanza per l’Azienda, con una responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali. Tali attività possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l’Azienda, o attraverso l’applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico‐specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
Categoria A1: lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico‐specialistiche e/o gestionali rilevanti, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi di elevata variabilità e complessità, entro un ambito definito da indicazioni di massima; tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative, sia attraverso l’applicazione di competenze tecnico‐specialistiche che richiedono un elevato livello di professionalità.
Categoria B: lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede elevate conoscenze tecnico‐ professionali, necessarie, e/o capacità di coordinamento e gestione di risorse, con un'influenza diretta su risultati specifici dell'unità d’appartenenza; tali lavoratori operano con un'autonomia operativa circoscritta e sulla base di direttive di massima, con una responsabilità diretta su attività specifiche dell'Unità Organizzativa d’appartenenza.
Categoria B1: lavoratori che esplicano attività il cui svolgimento richiede conoscenze tecnico‐specialistiche acquisibili mediante interventi formativi; tali lavoratori operano con autonomia operativa sulla base di
procedure di media complessità e direttive definite ed hanno una responsabilità, circoscritta ad attività specifiche, anche di eventuali altre risorse.
Categoria C: lavoratori che svolgono compiti che richiedono conoscenze teorico‐pratiche acquisibili mediante corsi di addestramento, interventi formativi ed esperienza; l’esecuzione di tali compiti si esplica nell’ambito di procedure e metodi operativi prestabiliti con limitata possibilità di variabilità.
Categoria C1: lavoratori che svolgono, sulla base di specifiche prescrizioni, compiti esecutivi standardizzati, anche attraverso l'uso di attrezzature e dispositivi; tali compiti richiedono conoscenze acquisibili mediante specifica formazione e adeguata esperienza.
Il costo orario base per ciascuna categoria cambia nel tempo così come previsto dall’applicazione del contratto collettivo nazionale applicato, del Contratto Integrativo Aziendale 2009‐2013 del 11 settembre 2009 e del Contratto Integrativo Aziendale 2014‐2017 del 19 dicembre 2014, completo dei relativi allegati di data 13 febbraio 2015.
Conseguentemente il costo orario in relazione agli elementi derivanti dal CCNL è stato calcolato in base agli aumenti retributivi fino al 31/12/2018 e stimato per i periodi successivi, mentre, gli elementi retributivi derivanti dalla contrattazione di secondo livello sono stati integralmente stimati scadendo lo stesso il 31/12/2017.
Il costo orario per tutte le categorie contrattuali e per tutti i periodi di riferimento, così come determinato negli allegati al presente Capitolato Speciale d’Appalto, è comprensivo di stipendio base, indennità di contingenza, E.D.R., E.D.R. CCNL 18/04/97, ex Premio traffico, premio conglobato, premio di risultato, mensilità aggiuntive, oneri contributivi assistenziali e previdenziali, ferie, ex festività, ROL, quota TFR, formazione (4%), contributo ASPI (1,40%) ed altri contributi (0,20%), maneggio denaro e lavori complementari, diritti sindacali.
Nei prospetti relativi al costo orario per tutte le categorie il divisore orario, ai fini della fatturazione, è pari a 173,33. La retribuzione del lavoratore deve essere calcolata prendendo a riferimento il costo orario indicato (quindi il costo non è soggetto ad alcun ribasso), infatti il lavoratore non dovrà percepire un compenso inferiore a quello indicato a prescindere dal divisore orario utilizzato. La Società appaltatrice si riserva la possibilità di effettuare verifiche puntuali sull’utilizzo dello stesso nel corso dell’affidamento, anche richiedendo copie delle buste paga dei lavoratori somministrati.
Le assenze per ferie e/o permessi sono già compresi nel costo orario indicato nei prospetti. In caso di malattia/infortunio, verranno fatturate solo le integrazioni alle indennità erogate dall’ente previdenziale/assistenziale (INPS e INAIL).
I ratei di tredicesima e quattordicesima sono stati calcolati sommando gli elementi retributivi dovuti per la maturazione del singolo rateo, e successivamente dividendoli per le ore annue retribuite (ossia 40*52) sottratte le ore di ferie e permessi.
Si precisa che il margine di agenzia offerto deve essere applicato al reale costo del lavoro sostenuto.
Complessivamente, il valore presunto a base di gara, del contratto di appalto ammonta ad € 19.811.680,89 (diciannove milioni e ottocentoundicimilaseicentottanta/89) esclusa IVA, così suddivisibile entro le categorie sopra indicate:
LIVELLO | COSTO LAVORO | STIMA INDENNITA' | TOTALE | |
A1 | € 3.924.672,00 | € 313.363,20 | € 4.238.035,20 | |
B | € 2.833.612,80 | € 368.369,66 | € 3.201.982,46 | |
B1 | € 7.499.692,80 | € 974.960,06 | € 8.474.652,86 | |
C | € 3.288.441,60 | € 608.568,77 | € 3.897.010,37 |
€ 19.811.680,89
TOTALE COSTO DEL LAVORO | € 19.811.680,89 |
MARGINE D'AGENZIA A BASE D'ASTA (5% DEL COSTO DEL LAVORO) | € 990.584,04 |
TOTALE COSTO GARA SOMMINISTRAZIONE | € 20.802.264,93 |
Gli importi relativi a ciascuna categoria contrattuale hanno un valore puramente indicativo, valido unicamente ai fini di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto essi non vincolano assolutamente la stazione appaltante, la quale si riserva di richiedere, nel corso della durata del contatto, la somministrazione di personale appartenente alle categorie del C.C.N.L. sopra citato, avendo come unico limite l’ammontare complessivo del contratto stipulato, salvo l’aumento del 20% consentito dalla normativa vigente.
Rimane inoltre confermato che qualora non fosse raggiunto tale limite nulla sarà dovuto all’Operatore economico aggiudicatario a titolo di indennizzo o risarcimento dell’eventuale mancato utile.
La Stazione Appaltante si riserva pertanto la possibilità di non richiedere, in sede di esecuzione del contratto, nessuna somministrazione di personale, senza che tale circostanza dia all’aggiudicatario alcuna possibilità di vantare pretese di nessun genere, neppure a titolo di indennizzo o risarcimento dell’eventuale mancato utile.
2) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
Le prestazioni richieste riguarderanno le categorie di lavoratori ed avranno le caratteristiche di cui al presente articolo 2, punto 1).
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, secondo le seguenti modalità:
A) Il RUP procederà, sulla base delle esigenze organizzative aziendali, alla richiesta per iscritto delle singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Alle richieste in parola saranno allegati i seguenti moduli:
- “Scheda richiesta acquisizione personale somministrato”, firmata dal Direttore richiedente e validata tecnicamente dal Direttore Personale ed Organizzazione, e completa della firma del RSPP per la parte di sua competenza, contenente:
‐ i motivi del ricorso alla somministrazione;
‐ la descrizione del profilo professionale con indicazione della categoria contrattuale corrispondente, del titolo di studio e del grado di conoscenze, dell’esperienza e delle competenze specifiche richieste dall’attività cui sarà adibito il lavoratore;
‐ le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
‐ la sede di lavoro, con l’indicazione del nominativo di un funzionario referente;
‐ l’elenco degli strumenti utilizzati e gli agenti di rischio legati alla posizione;
‐ la formazione obbligatoria richiesta, in conformità al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ed al Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013;
‐ l’eventuale percentuale di distacco a favore del Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la X0 (xxxxxx Xxxxxxx ‐ Xxxxxxx) ed il Raccordo Villesse – Gorizia.
- “Scheda retributiva e voci correlate”, firmata dal Direttore Personale ed Organizzazione e contenente:
‐ Ratei e tipologia pasto in orario di lavoro
‐ Retribuzione contrattuale
‐ Retribuzione aziendale
‐ Elementi assicurativi INAIL
‐ Indennità contrattuali
‐ Altri dati contrattuali e/o aziendali
‐ Maggiorazioni per straordinari
‐ Maggiorazioni lavoro notturno/festivo.
B) L’Operatore economico dovrà proporre una rosa di candidati per ogni posizione organizzativa richiesta e fornire per ciascuna candidatura proposta i curricula via e‐mail.
I prestatori di lavoro temporaneo dovranno essere proposti tramite e‐mail al RUP entro il termine massimo di
5 giorni, naturali e consecutivi, dalla sua richiesta. Successivamente il RUP provvederà ad inoltrare la documentazione ricevuta alla Direzione che necessita della somministrazione, la quale effettuerà le opportune verifiche, convocando e quindi valutando i candidati ritenuti potenzialmente idonei ed informando quindi in forma scritta il RUP di ciascun nominativo prescelto per ciascuna posizione cercata.
L’Operatore economico dovrà assumersi inoltre i costi della formazione professionale prevista per ciascuna posizione, anche attraverso l’utilizzo di eventuali fondi per la formazione ed i costi delle eventuali visite mediche preventive, comprese quelle effettuate in fase pre‐assuntiva.
C) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di cui alle categorie del C.C.N.L. per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato da S.p.A. Autovie Venete.
Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo a lui applicato.
D) Il personale richiesto dalla Stazione Appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Operatore economico, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della posizione organizzativa richiesta, anche relativamente agli adempimenti in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, al Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013, al Codice Etico e di comportamento vigente ed al Piano di Prevenzione della Corruzione di
S.p.A. Autovie Venete.
Per la formazione riguardante la mansione specifica, il Codice Etico e l’Anticorruzione la Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere al RUP, entro 10 giorni dall’inizio della somministrazione di ogni singola risorsa, apposita attestazione, corredata di firma della risorsa utilizzata e degli attestati dei corsi di formazione che la mansione specifica richiede.
E) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel C.C.N.L. delle Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
F) L’orario del personale somministrato sarà conforme alla vigente normativa di Legge in materia ed alle disposizioni del C.C.N.L. applicato e della contrattazione aziendale.
G) Il trattamento economico sarà corrispondente/equipollente a quello previsto dal C.C.N.L. e dalla contrattazione aziendale applicati e dalle norme di Legge vigenti.
H) La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura.
ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI
1) OBBLIGHI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’Operatore economico è obbligato a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, i prestatori di lavoro in possesso delle caratteristiche richieste, entro un massimo di 5 giorni, naturali e consecutivi,
decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui all’art. 2, comma 2, lett. A), del presente capitolato.
L’Operatore economico è obbligato a comunicare al RUP, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di cui al comma precedente, l’eventuale propria impossibilità di reperire, entro i termini previsti, i prestatori di lavoro richiesti, specificando le motivazioni e ‐ ove possibile – proponendo eventuali soluzioni alternative.
L’Operatore economico è obbligato a pagare direttamente al prestatore di lavoro la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L’Operatore economico si impegna, inoltre, a fornire al RUP, su specifica richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di verificare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
Sono a carico dell’Operatore economico tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Operatore economico è obbligato a pagare gli eventuali miglioramenti economici derivanti dal CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori utilizzato da S.p.A. Autovie Venete.
L’Operatore economico subentrante sarà obbligato a garantire il mantenimento dei rapporti di somministrazione che saranno indicati dalla Stazione Appaltante.
Inoltre, l’Operatore economico, su richiesta della Stazione Appaltante, si impegna a sottoscrivere con il prestatore di lavoro un contratto di somministrazione a tempo indeterminato, conforme alla normativa vigente. Verranno applicate le modalità descritte al punto T3 dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Monitoraggio Grandi Opere (MGO)
Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse trovarsi nella condizione di dover richiedere all’Operatore Economico l’applicazione del Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere, MGO, di cui all’articolo 194 del “Codice degli Appalti”, nulla dovrà essere richiesto da parte dell’Operatore Economico quale costo aggiuntivo per l’adeguamento normativo. Il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere è una forma di controllo dei flussi finanziari più stringente della “tracciabilità” prevista, in linea generale per le opere pubbliche, dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e mira ad evitare infiltrazioni mafiose o, comunque, della criminalità organizzata nella realizzazione dell’infrastruttura considerata, consentendo di seguire, in via automatica, tutti i movimenti finanziari che intercorrono fra le imprese tramite l’utilizzo del CUP (Codice Unico di Progetto, che – ai sensi della legge n. 3/2003 – deve contrassegnare ogni progetto di investimento pubblico).
2) OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP è obbligata a comunicare all’Operatore economico il C.C.N.L. di riferimento, i trattamenti retributivi e assicurativi applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
La Stazione Appaltante è obbligata a rimborsare all’Operatore economico gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro.
La Stazione Appaltante è obbligata, in caso di inadempimento dell’Operatore economico, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Operatore economico.
La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP del servizio in oggetto, a fronte dell’esigenza di adibire il prestatore di lavoro a mansioni superiori, deve darne comunicazione scritta all’Operatore economico e copia della medesima al lavoratore interessato.
ART. 4 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa imputabile al prestatore di lavoro ovvero all’Operatore economico, il medesimo dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nel tempo più breve possibile e comunque entro un massimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta di sostituzione formulata dal RUP.
Laddove invece le prestazioni offerte dal lavoratore non fossero adeguate rispetto ai requisiti richiesti, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta, l’Operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione del
lavoratore nel tempo più breve possibile e comunque entro un massimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della relativa richiesta, mantenendo a proprio carico ogni onere conseguente, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte del prestatore di lavoro.
In caso di disservizi causati da assenze, anche non continuative, del lavoratore che superino complessivamente il 20% della durata del singolo contratto di fornitura relativo all’interessato, l’Operatore economico, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà provvedere alla sua sostituzione, nel tempo più breve possibile e comunque entro un massimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della richiesta formulata dal RUP.
ART. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'impresa somministratrice, così come previsto dall'art. 35, comma 6 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e s.m.i..
Il RUP comunicherà tempestivamente all’Operatore economico gli elementi che costituiscono oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/70 e s.m.i..
L’Operatore economico porterà a conoscenza del RUP tutte le comunicazioni/contestazioni relative al lavoratore temporaneo, indicando se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto
– Norme Tecniche, integrate dalle disposizioni vigenti in materia.
ART. 7 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara per una durata di 60 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna dello stesso ammonta ad € 20.802.264,93 (venti milioni e ottocentoduemiladuecentosessantaquattro/93) esclusa I.V.A., comprensivo sia del costo del lavoro delle risorse somministrate (dato da quanto riportato alla sottostante lettera A. del presente articolo, incrementato dell’importo relativo alla stima di indennità/maggiorazioni/incentivi), che del margine d’intermediazione dell’impresa somministratrice, il quale a base di gara risulta essere pari al 5% del costo del lavoro.
Il corrispettivo complessivo, in ogni caso, indica il limite massimo della prestazione ed ha carattere presuntivo, essendo il valore finale del contratto determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che la Stazione appaltante, nel corso del periodo di vigenza del contratto, potrà richiedere la somministrazione di prestazioni lavorative entro l’intero importo sopra indicato, con la previsione di un eventuale incremento del 20% consentito dalla normativa vigente.
La Stazione appaltante corrisponderà all’Operatore economico, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la somma degli importi sub A) e B) qui di seguito meglio specificati:
A) COSTO ORARIO DEL LAVORO
Retribuzione base oraria relativa alla specifica categoria di inquadramento del lavoratore ricavata dal CCNL di riferimento e dagli Accordi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche;
oneri previdenziali INPS
oneri assicurativi INAIL
ferie (come quantificate dal vigente C.C.N.L. di riferimento)
ROL
Permessi Ex festività
rateo TFR
fondo formazione (x.xx. Forma.Temp)
ratei 13ª e 14 ª mensilità
incremento percentuale previsto dal vigente C.C.N.L. di riferimento per le ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne/festive);
eventuali maggiorazioni per lavoro su turni, attività comportanti rischio, reperibilità, maneggio denaro, ed eventuali altre indennità previste dal vigente C.C.N.L di riferimento;
diritti sindacali.
Per quanto non espressamente previsto ed indicato sopra, si fa rinvio al vigente CCNL di riferimento e/o alle norme vigenti in materia.
Il totale del costo del lavoro potrà subire delle variazioni dovute esclusivamente a disposizioni legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva di 1° livello e 2° livello che dovessero sopravvenire nel corso del periodo contrattuale. Si specifica che il costo complessivo del lavoro potrà essere incrementato da eventuali indennità, maggiorazioni, incentivi che rientreranno quindi nell’importo del contratto.
Le spese relative ai rimborsi vari, quali, in via esplicativa e non esaustiva, i rimborsi chilometrici ed i rimborsi a piè di lista, non rientreranno nell’importo del contratto, ma saranno fatturati dall’Operatore economico con documento specifico.
B) MARGINE DI AGENZIA
Esso viene calcolato applicando al costo del lavoro la percentuale di intermediazione richiesta dall’Operatore economico in sede di gara.
L’importo risultante viene a retribuire ogni e qualsiasi onere o costo (diverso dalla retribuzione dei lavoratori somministrati) che gravi a carico dell’Operatore economico per l’esecuzione del contratto di appalto. Pertanto, qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel costo orario di cui sopra, fatta eccezione per le spese relative ai rimborsi vari, quali, in via esplicativa e non esaustiva, i rimborsi chilometrici ed i rimborsi a piè di lista (oggetto di fatturazione specifica), e fatta eccezione per le spese relative a maggiorazioni/indennità/incentivi, resta ad esclusivo carico dell’Operatore economico e deve ritenersi integralmente compensato dal margine di agenzia offerto, che risulta essere, pertanto, remunerativo anche del rischio d’impresa.
In via del tutto esemplificativa, e non esaustiva, il margine d’agenzia comprende:
- ricerca e selezione del personale
- formazione del personale, obbligatoria e specifica
- sostituzione del personale
- eventuali visite mediche
- le spese generali
- l’utile d’impresa.
In ogni caso, il margine d’agenzia resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
ART. 8 ‐ VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO
L’entità delle prestazioni, da fornire in esecuzione del contratto di appalto, potrà essere aumentata da parte della Stazione appaltante, a seguito di eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La Stazione appaltante si riserva anche la possibilità di non richiedere, in sede di esecuzione del contratto, alcuna somministrazione di personale, senza che tale circostanza dia all’Operatore economico alcuna possibilità di vantare eventuali pretese in tal senso.
ART. 9 – RESPONSABILITA’
L’Operatore economico è completamente responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
E’ altresì responsabile, nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi, per i danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
L’Operatore economico dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo del controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni, in tutte le operazioni connesse con il contratto.
È fatto obbligo all’Operatore economico di mantenere la Stazione appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi, fatto salvo quanto previsto all’art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.
L’Operatore economico sarà comunque tenuto a risarcire la Stazione appaltante per il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal capitolato speciale d’appalto, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione appaltante stessa.
ART. 10 ‐ ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altro Operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’impresa somministratrice, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’Operatore economico ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.