ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ai sensi Art. 15 della Legge 241/90
Per la caratterizzazione genetica delle risorse frutticole autoctone del Lazio già tutelate dalla LR 15/2000
TRA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio – ARSIAL – nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso ARSIAL, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx – P. IVA 04838391003
E
Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria – Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) con sede legale in xxx Xx 00, 00000 Xxxx, C.F. 97231970589, P.IVA 08183101008 e sede operativa in xxx xx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di direttore del Centro, di seguito denominato CREA-OFA sede di Roma
PREMESSO CHE:
ARSIAL è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio istituito con legge regionale n.2/1995 con il fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario, secondo linee guida adottate dalla Regione ai sensi della legge regionale n.15/2000;
il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di Ricerca in cui è articolato.
In particolare il CREA-OFA si occupa di coltivazioni arboree: frutta, agrumi e olivo. Svolge attività di ricerca per il miglioramento delle filiere sviluppando tecnologie per il miglioramento genetico la propagazione, la sostenibilità delle produzioni e la qualità dei frutti fino alla valorizzazione dei sottoprodotti. Cura la conservazione, caratterizzazione e valorizzazione delle collezioni frutticole, agrumicole e olivicole e tra l’altro, ospita ad oggi, presso la propria sede di Roma, il “Centro Nazionale di Conservazione del Germoplasma Frutticolo” che conserva oltre 6.000 accessioni di oltre 22 specie arboree da frutto di origine nazionale ed estera, con particolare attenzione alla salvaguardia delle vecchie varietà autoctone recuperate nelle diverse regioni d’Italia. Inoltre il CREA-OFA partecipa al progetto RGV FAO.
ARSIAL nel corso degli anni ha provveduto, in collaborazione con l’allora CREA-FRU di Roma, a censire, caratterizzare morfologicamente e iscrivere al Registro Volontario Regionale (RVR), istituito dalla L.R. n.15/2000, numerose varietà di fruttiferi autoctone del Lazio, in collezione sia presso il campo catalogo nazionale del CREA-OFA di Roma che nei propri campi catalogo o conservate on farm presso le aziende iscritte alla Rete di Conservazione e Sicurezza coordinata da ARSIAL;
il CREA-OFA sede di Roma, a partire dal 2002 (come CRA-FRU), nell’ambito del Programma Triennale di Ricerca Agricola, Agroambientale e Agroindustriale della Regione Lazio (PRAL), ha provveduto a censire a caratterizzare e iscrivere al RVR gestito da ARSIAL, numerose varietà di fruttiferi autoctoni del Lazio;
ARSIAL e CREA-OFA (come CRA-FRU), a completamento della ricerca svolta nell’ambito del PRAL, hanno successivamente collaborato al progetto “Recupero, Valorizzazione, Propagazione e Conservazione delle
Risorse Genetiche Frutticole autoctone della Regione Lazio” nell’ambito della Convenzione ARSIAL, Rep. n. 25 del 18 maggio 2006 che ha portato all’iscrizione al RVR, di ulteriori n. 12 varietà di fruttiferi;
ARSIAL attualmente, nell’ambito dell’attività di censimento, ha individuato circa 45 varietà di fruttiferi per le quali sta completando le osservazioni di campo per la stesura delle schede sintetiche varietali al fine di poter procedere all’iscrizione al RVR e ha, inoltre, individuato presso alcuni vivai iscritti al Registro Ufficiale Produttori (RUP), circa 50 varietà/accessioni di fruttiferi autoctoni del Lazio, di cui necessita la verifica dell’appartenenza varietale attraverso le analisi genetiche;
ARSIAL, al fine di mettere a punto le strategie per la conservazione in situ/on farm e la diffusione di materiale vivaistico delle varietà di fruttiferi attualmente iscritte al RVR e alla lista B del Registro Nazionale delle varietà di piante da frutto ammesse alla commercializzazione (D.Lgs. n.124/2010), deve procedere alla loro caratterizzazione genetica;
ARSIAL e CREA-OFA, per quanto sopra, hanno interesse comune e sinergico nel proseguire l’attività di collaborazione nell’ambito del censimento, caratterizzazione morfo-genetica, catalogazione e conservazione di nuove varietà frutticole autoctone del Lazio.
CONSIDERATO CHE
l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del codice dei contratti di cui al medesimo D.Lgs. quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione.
le predette attività rientrano xxxxxxx nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a tutte le parti coinvolte e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di conservazione e promozione della conoscenza della biodiversità di interesse agrario del Lazio;
i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato la cura di interessi comuni ed ha attribuito compiti in parte diversi per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo.;
la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 Obiettivo
Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/90 e dell’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ( D.lgs n.50/2016) disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra ARSIAL ed il CREA-OFA sede di Roma per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.
Art. 3
Oggetto dell’attività
L’oggetto dell’accordo tra le parti riguarda le seguenti attività, con un target atteso relativo a circa 50 risorse frutticole:
1. Ricerca bibliografica sulle varietà tutelate dalla L.R. n.15 /2000, iscritte al RVR :
Al fine di disporre di materiale bibliografico per l’implementazione del RVR gestito da ARSIAL e da utilizzare per i successivi approfondimenti delle analisi genetiche delle varietà di fruttiferi tutelati dalla L.R. n. 15/2000, CREA- OFA svolgerà una ricerca bibliografica sulle predette varietà volta alla raccolta dei risultati di ricerche genetiche, agronomiche e storiche realizzate anche in confronto con varietà autoctone di altre regioni italiane.
2) Caratterizzazione morfologica e genetico-molecolare:
a) CREA-OFA provvederà alle analisi genetico-molecolari delle varietà già tutelate dalla L.R. n.15/2000 e in conservazione presso il campo catalogo del CREA-OFA sede di Roma e/o presso i campi catalogo di ARSIAL.
b) ARSIAL e CREA-OFA collaboreranno alla caratterizzazione morfologica delle varietà recentemente censite e in corso di iscrizione al Registro Volontario Regionale, alla stesura della scheda sintetica varietale secondo le Linee Guida del PNBA; ARSIAL inoltre fornirà il materiale vegetativo per le analisi di cui al successivo punto c).
c) CREA-OFA provvederà, su segnalazione di ARSIAL, alle analisi genetico-molecolari delle varietà/accessioni di fruttiferi autoctoni del Lazio presenti presso i vivaisti moltiplicatori.
3) Divulgazione:
ARSIAL utilizzerà i risultati scientifici della predetta ricerca ai fini dell’implementazione del RVR e provvederà a divulgarli nell’ambito della Rete di Conservazione e Sicurezza, rendendoli disponibili agli operatori del settore agricolo del Lazio interessati alla coltivazione e conservazione delle risorse genetiche frutticole autoctone.
Art. 4
Responsabili dell’attività
I responsabili scientifici dell’attività, per il CREA-OFA, saranno la dr.ssa X. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx per gli aspetti riguardanti la caratterizzazione morfologica e la dr.ssa X. Xxxxxx Xxxxxxx per gli aspetti riguardanti la caratterizzazione genetica, mentre il responsabile per il ARSIAL sarà la Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 5 Partecipazione finanziaria
In relazione alle specifiche competenze condivise, per la realizzazione delle attività di comune interesse di cui al progetto di collaborazione, si conviene che le attività vengono cofinanziate dalle parti al 50%.
Sulla scorta delle risorse genetiche attualmente oggetto dell’attività ARSIAL, necessitanti delle analisi genetiche e della ricerca bibliografica ad esse correlate, CREA-OFA concorrerà con le proprie risorse umane, stimate in 1 unità lavorativa/anno, oltre a maggiori spese vive per le analisi di laboratorio. Sulla scorta di tali elementi ARSIAL riconosce a CREA-OFA, a titolo di rimborso spese, e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad euro 24.000 (ventiquattromila/00) erogabile in due tranche nel limite del 50% del totale, alla presentazione di un report intermedio che dia evidenza dei metodi utilizzati e dello stato di avanzamento delle attività in essere, mentre il restante 50% verrà erogato a saldo, previa presentazione e validazione dell’Area competente, di una relazione finale di ricerca comprensiva di tutte le
elaborazioni effettuate e di materiale divulgativo utilizzabile per la presentazione dei risultati dell’attività. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, con esclusione di qualsivoglia margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Art. 6 Durata
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 12 mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Art. 7 Controversie
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e il CREA.
Art. 8
Proprietà intellettuale e industriale
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti e utilizzabili per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
Art. 9
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 10 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 11 Diritto di recesso
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 12
Spese contrattuali e di registrazione
Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.
L’imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 16,00) è assolta dal CREA-OFA in maniera virtuale – autorizzazione n. 342d00 del 03/05/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio
– Ufficio Gestione Tributi. Il CREA-OFA richiederà ad ARSIAL il rimborso del 50% delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.
Art.13 Norme finali
Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CREA-OFA e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata
Per ARSIAL
Il Direttore Generale (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
Per CREA-OFA
(Il Direttore del Centro) Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx