Bollettino
Bollettino
Settimanale
Anno XXVIII - n. 45
Pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx
3 dicembre 2018
SOMMARIO
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5
C12184 - IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI
Provvedimento n. 27414 5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 11
AS1545 – REGIONE LAZIO - STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE 11
VARIE 17
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA BANCA D’ITALIA, L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (“AGCM”) E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (“CONSOB”) PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE DI APPALTO CONGIUNTE PER
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 17
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
C12184 - IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI
Provvedimento n. 27414
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2018; SENTITO il Relatore Dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxxxx; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la comunicazione della società Irideos S.p.A., pervenuta in data 9 agosto 2018;
VISTA la richiesta di informazioni inviata alla società Irideos. S.p.A. in data 6 settembre 2018;
VISTA la risposta della società Irideos. S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 26 settembre 2018;
VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 7 novembre 2018;
VISTA la documentazione agli atti; CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
1. Irideos S.p.A. (nel seguito anche “Irideos”) è una società attiva nel campo dei servizi delle infrastrutture informatiche ed è soggetta al controllo esclusivo di F2i S.G.R. S.p.A. (nel seguito “F2i”) una società di gestione del risparmio, attiva nella gestione di due fondi di investimento mobiliari (F2i-Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture; F2i-Terzo Fondo per le Infrastrutture), specializzati nel settore delle infrastrutture. Nel 2017 il fatturato consolidato del Gruppo F2i è stato pari a [1-2]1 miliardi a livello mondiale, di cui [1-2] miliardi in Italia.
2. Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. (nel seguito anche “Clouditalia”) è un operatore di telecomunicazioni e cloud computing che, oltre a possedere e gestire un’infrastruttura di rete in fibra ottica sul territorio nazionale, offre servizi di telefonia fissa e mobile, connettività dati a banda larga e ultra larga in rame e fibra ottica, wireless, mobile e satellitare, nonché servizi di cloud computing prevalentemente orientati al B2B. Clouditalia è partecipata al 100% da Minacom S.A., società di diritto lussemburghese. Clouditalia detiene una partecipazione di controllo della società Acamtel S.r.l., che offre servizi di telecomunicazione e cloud, e una partecipazione del 100% di Noitel Italia S.r.l., operatore con licenza MVNO specializzato nella vendita di servizi
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.
satellitari. Il fatturato totale realizzato da Clouditalia nell’anno 2017 è stato pari a [100-495]
milioni a livello mondiale, di cui [30-100] milioni in Italia.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. da parte di F2i – in nome, per conto e nell’interesse del Secondo Fondo
– per il tramite di Irideos S.p.A.. All’esito dell’operazione F2i verrà, pertanto, a detenere il controllo esclusivo in via indiretta di Clouditalia e delle sue società controllate Acamtel S.r.l. e Noitel Italia S.r.l., società che operano nel medesimo settore delle telecomunicazioni.
4. Con l’acquisizione di Clouditalia, Irideos intende ottenere il controllo di un importante player nel campo dei mercati delle telecomunicazioni e dei servizi di Information Technology (ICT), proseguendo il percorso di crescita nel settore iniziato nel luglio 2017 con l’acquisizione di Infracom e proseguito con le successive aggregazioni di MC-link, KPNQwest ed Enter. L’acquisizione di Clouditalia, con i suoi 15.000 Km di rete in fibra ottica, consentirebbe a Irideos di offrire i propri servizi con una copertura più diffusa sul territorio nazionale.
5. La parte notificante argomenta che attraverso l’incremento della propria rete, Irideos avrebbe i seguenti vantaggi: [omissis].
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
6. L’operazione comunicata, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge
n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto, al momento della notifica, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore alla soglia di 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
I mercati rilevanti
7. In considerazione delle attività svolte dalle società partecipanti alla concentrazione e delle quote di mercato detenute dalle stesse, i settori interessati dall’Operazione sono il settore dei servizi di Information & Communication Technology (ICT) e il settore delle telecomunicazioni.
I mercati dei servizi di data center e di cloud computing
8. I servizi di ICT comprendono un insieme ampio di attività economiche, contraddistinto da un rilevante processo di evoluzione tecnologica, in ragione del quale la struttura dei costi, le barriere all’ingresso e le preferenze di consumatori e clienti tendono a modificarsi con relativa frequenza. Nel caso di specie, sia Irideos che Clouditalia, nell’ambito dei servizi di ICT, offrono principalmente servizi di data center e di cloud computing.
9. Sotto il profilo della qualificazione del prodotto, il grado di differenziazione del contenuto delle offerte degli operatori ICT risulta rilevante, posto che la domanda richiede soluzioni specifiche adatte alle peculiari esigenze avvertite nei differenti mercati. In forza di tali considerazioni, anche nel solco di quanto deciso dalla Commissione europea in numerosi precedenti riguardanti i medesimi mercati2, con riferimento ai servizi di data center e di cloud computing si ritiene di poter lasciare aperta la definizione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico, in quanto anche prendendo in considerazione l’ambito merceologico più ristretto (servizi di co-locazione forniti dai data center), l’Operazione, in ragione delle quote detenute dalle Parti, non appare idonea a produrre effetti di rilievo.
10. Dal punto di vista geografico, i servizi di data center e di cloud computing presentano talune caratteristiche economiche che depongono per una definizione su base locale del mercato rilevante, in un intorno dell’area metropolitana in cui sono ubicati i centri di elaborazione dati. Da uno studio di mercato condotto dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento di valutazione dell’operazione di concentrazione M6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, è risultato che i clienti finali, di norma, si approvvigionano di servizi ICT all’interno di un territorio compreso in un raggio non superiore ai 50 chilometri dal centro dell’area urbana di riferimento3.
11. La prossimità dell’azienda utente con il sito di elaborazione dati ospitante rappresenta un fattore di scelta nella decisione di approvvigionamento di servizi di data center. I clienti degli operatori ICT richiedono un livello di latenza del segnale che non superi determinate soglie4 e la possibilità di raggiungere il centro di elaborazione dati in un tempo breve, al fine di compiere delle attività in loco sulle apparecchiature informatiche ospitate. Gli operatori ICT, prediligono localizzare gli impianti di elaborazione dati in prossimità delle grandi aree urbane per sfruttare le economie di agglomerazione e minimizzare i costi di interconnessione con gli altri centri di elaborazione dati alternativi5.
12. Sulla base delle considerazioni esposte, pertanto, si ritiene di potere definire il mercato geografico rilevante dei servizi ICT di data center e di cloud computing offerti in un raggio di 50 chilometri dal centro dell’area urbana in cui sono localizzati i centri di elaborazione dati. La definizione del mercato geografico così individuata appare sufficientemente prudenziale nell’ottica della valutazione degli effetti dell’operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287/90.
2 Cfr. ex multis: M.5301 – Cap Gemini/BAS, decisione della Commissione del 13 ottobre 2008; M.6127 – Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services, decisione della Commissione del 25 marzo 2011; M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, decisione della Commissione del 1° febbraio 2012.
3 Cfr. M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, decisione della Commissione del 1° febbraio 2012, risposte al gruppo di domande Q2 del questionario inviato ai clienti. In M.7678 – Equinix/Telecity, la Commissione ha richiamato i risultati dell’indagine di mercato condotta nel 2012, considerando rilevante il mercato geografico di servizi di data center (in particolare, dei servizi di colocazione) offerti all’interno di un raggio di 50 chilometri dal centro dell’area urbana in cui sono ubicati i centri di elaborazione dati (cfr. decisione della Commissione del 13 novembre 2015, caso M.7678 – Equinix/Telecity).
4 Per alcune tipologie di utenti, quali le piattaforme di scambio di titoli finanziari, il tempo di latenza costituisce un requisito essenziale di competitività.
5 Al fine della predisposizione di un’offerta competitiva di servizi ICT, un operatore ICT deve garantire l’interconnessione dei propri apparati con quelli dei concorrenti dove sono ospitati i dati di altri soggetti con i quali i clienti dovrebbero poter scambiare dati.
13. La società oggetto di acquisizione, Clouditalia, è attiva nella prestazione dei servizi di data center e di cloud computing mediante tre centri di elaborazione dati ubicati nelle aree metropolitane di Roma, Milano e Arezzo. In ragione della sovrapposizione geografica delle attività svolte da Irideos è possibile individuare nel caso di specie due mercati geografici rilevanti nelle aree ricomprese rispettivamente nel raggio di 50 chilometri dal centro di Milano e 50 chilometri dal centro di Roma.
14. La stima delle quote di mercato possedute dalle parti e dai principali concorrenti nei mercati geografici definiti è stata effettuata dalla parte notificante in base ai dati relativi alle superfici dei data center presenti nell’area di Milano e Roma. La quota di mercato detenuta da Irideos nel mercato dei servizi di hosting all’interno di data center situati nel raggio di 50 chilometri dal centro di Milano è pari al [10-15%] mentre Clouditalia detiene una quota di mercato pari allo [inferiore all’1%]. Pertanto, la quota di mercato congiunta ad esito dell’operazione sarebbe pari a [10-15%], mentre si stima che le quote di mercato detenute dai principali concorrenti siano: Aruba6 [20-25%], Supernap7 [20-25%], Telecom Italia [10-15%], Fastweb [10-15%], BT Italia [10-15%].
15. Per quanto concerne il mercato dei servizi di hosting all’interno di data center situati nel raggio di 50 chilometri dal centro di Roma, Irideos detiene una quota del [1-5%] mentre Clouditalia detiene una quota di mercato pari al [5-10%]. Pertanto, la quota di mercato congiunta ad esito dell’operazione sarebbe pari a [5-10%], mentre si stima che le quote di mercato detenute dai principali concorrenti siano: Eur Tel [50-55%], Telecom Italia [25-30%], Unidata [5-10%].
16. Ad esito dell’operazione, dunque, Irideos verrà a detenere una quota di mercato del [10- 15%] nel mercato dei servizi di hosting all’interno di data center situati nel raggio di 50 chilometri dal centro di Milano, e del [5-10%] nel mercato dei servizi di hosting all’interno di data center situati nel raggio di 50 chilometri dal centro di Roma, non andando, pertanto, ad acquisire una particolare posizione di forza economica idonea ad alterare l’assetto concorrenziale dei due mercati, anche alla luce della presenza nell’ambito degli stessi di numerosi operatori qualificati.
I mercati dei servizi di telecomunicazioni
17. L’Operazione comporta degli effetti anche nel settore delle telecomunicazioni. Si ritiene di individuare i seguenti mercati rilevanti, entrambi aventi una dimensione geografica nazionale:
a. mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete telefonica fissa;
b. mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa8
18. Il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete telefonica fissa è caratterizzato dalla storica presenza di un operatore incumbent (Telecom Italia S.p.A.) che detiene una posizione dominante. In tale ampio mercato, secondo quanto dichiarato dalla parte notificante, la quota di
6 Trattandosi di struttura di recente realizzazione, nella stima della quota di mercato si è tenuto conto prudenzialmente dell’attuale percentuale di occupazione che risulta pari al 60% della superficie totale.
7 Trattandosi di struttura di recente realizzazione, nella stima della quota di mercato si è tenuto conto prudenzialmente dell’attuale percentuale di occupazione che risulta pari al 40% della superficie totale.
8 Tali mercati sono stati identificati in più occasioni dall’Autorità. Tra i casi più recenti, si vedano:
i. provvedimento n. 26399 del 1° febbraio 2017, pubblicato sul bollettino n. 5/2017 (I799 – Tim-Fastweb- Realizzazione Rete In Fibra);
ii. provvedimento n. 26656 del 28 giugno 2017, pubblicato sul bollettino n. 26/2017 (A514 – Condotte Fibra Telecom Italia).
maggiore rilievo attribuibile a Irideos e Clouditalia riguarda i servizi di fornitura all’ingrosso di connettività su reti in fibra ottica a lunga distanza e in segmenti metropolitani, pari rispettivamente al [1-5%] e al [1-5%]. L’Operazione, pertanto, non sembra suscettibile di produrre effetti di rilievo sul mercato in esame, considerato che la quota di mercato consolidata di Irideos e Clouditalia in relazione ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete telefonica fissa si attesterebbe al [5-10%]. Infine, nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio, sia Irideos che Clouditalia si rivolgono essenzialmente alla clientela del segmento business localizzata nei pressi della rete autostradale lungo cui è posata la propria rete in fibra ottica con quote di mercato modeste in un contesto di mercato caratterizzato dalla presenza, oltre che dell’operatore incumbent (Telecom Italia), di una serie di rilevanti operatori nazionali (Wind Tre, Vodafone, Fastweb, Tiscali) e internazionali (BT, Interoute, Colt) cui si aggiungono piccoli operatori regionali e locali.
19. Alla luce delle considerazioni precedenti, l’Operazione in esame non appare suscettibile di modificare in maniera sostanziale la struttura e le dinamiche competitive dei mercati dei servizi data center e di cloud computing e dei mercati dei servizi di telecomunicazioni. In considerazione della struttura dei mercati sopra considerati e della posizione detenuta dalle parti negli stessi, si ritiene che la realizzazione dell’Operazione in esame non sia idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
V. IL PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
20. Con atto pervenuto in data 7 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell’Autorità, ritenendo condivisibili la definizione dei mercati rilevanti e la valutazione degli effetti concorrenziali compiute dall’Autorità. In particolare l’AGCom condivide che, attesi i livelli delle quote di mercato attribuibili al soggetto derivante dall’integrazione nel mercato dell’accesso centrale all’ingrosso da postazione fissa (bitstream), l’operazione in esame non è suscettibile di generare criticità concorrenziali, con effetti sul livello delle tariffe praticate alla clientela finale e sulla diversificazione dell’offerta.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge
n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxx Xxxxx
IL PRESIDENTE f.f.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1545 – REGIONE LAZIO - STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE
Roma, 5 settembre 2018
Presidente della Regione Lazio
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell’8 agosto 2018, ha deliberato di esprimere un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, relativamente al contenuto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 316 del 21 giugno 2018 (di seguito DGR n. 316/2018 o “Deliberazione”) con cui la Giunta della Regione Lazio ha proceduto ad autorizzare la stipula, avvenuta in data 21 giugno 2018, del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Lazio (di seguito “Xxxxxxx”) x Xxxxxxxxxx X.x.X. (xx xxxxxxx “Xxxxxxxxxx”) per il periodo 2018-20321.
Nella DGR n. 316/2018 la Giunta ha ripercorso l’iter che ha condotto alla scelta di affidare direttamente a Trenitalia il servizio ferroviario di interesse regionale.
In data 14 dicembre 2016 Trenitalia ha presentato una proposta commerciale contenente l’offerta di condizioni migliorative in termini di qualità e affidabilità del servizio, nonché nuovi significativi investimenti, tali da giustificare la scelta della procedura di affidamento diretto mediante stipula di un nuovo contratto di servizio per il periodo di 15 anni (2018-2032) ai sensi degli artt. 4, par. 4, e 5, par. 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 (di seguito anche il “Regolamento”).
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 30 dicembre 2016, la Regione ha valutato positivamente tale proposta commerciale e ha deliberato di procedere all’affidamento diretto a Trenitalia dell’esercizio di trasporto pubblico ferroviario regionale dal 2018 per 120 mesi, successivamente rettificati a 180 mesi.
In data 3 gennaio 2017 (con rettifica a settembre 2017), la Regione ha proceduto alla pubblicazione dell’avviso di pre-informazione al mercato relativo all’affidamento diretto a Trenitalia del servizio in esame, ai sensi dell’art. 7, par. 2, del Regolamento.
Nella Deliberazione la Regione prosegue affermando che il concetto di aggiudicazione diretta non richiede (in assenza di diversa disposizione) una valutazione comparativa tra possibili diverse offerte. A sostegno di tale affermazione la Regione adduce la sentenza del Consiglio di Stato, 18 giugno 2015, n. 3112 (nonché la sentenza del TAR Liguria 27 giugno 2017, n. 612), secondo la quale “l’avviso non risponde a finalità di sollecitazione nell’ambito di una procedura selettiva (che non avrà luogo), ma ad esigenze di pubblicità notizia, anche in vista dell’eventuale
1 Cfr. Regolamento (UE) n. 2016/2338, in vigore dal 24 dicembre 2017, che modifica il Regolamento (CE) n. 1370/2007. L’articolo 4 paragrafo 4 consente un incremento della durata del contratto in affidamento diretto del 50% rispetto alla durata massima di dieci anni sulla base del valore degli investimenti realizzati nel corso del contratto.
impugnazione della modalità di affidamento concretamente prescelta da parte di chi vi abbia interesse”, e osserva che se si adottasse un’interpretazione diversa da quella riportata, l’affidamento diretto finirebbe con il costituire soltanto una mera variazione sul piano terminologico rispetto alla gara.
La Regione dà conto quindi del fatto che, in data 25 ottobre 2017, la società Arriva Rail Italia S.r.l. (di seguito “Arriva”) ha fatto pervenire una manifestazione di interesse relativamente al nuovo contratto di servizio per il periodo 2018-2032, alla quale la Regione ha dato riscontro nelle date 5 ottobre 2017 e 22 dicembre 2017, con la richiesta all’impresa di formulare i contenuti di una possibile proposta, al fine di poter verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti - ove fosse emersa per la Regione una maggiore convenienza della proposta - per riconsiderare eventualmente la decisione già assunta di procedere all’affidamento diretto a favore di Trenitalia. Sul punto deve rilevarsi che la Regione omette di evidenziare che, a seguito dell’avviso di pre-informazione, Arriva già in data 26 gennaio 2017 ha presentato una formale manifestazione di interesse, in relazione alla quale, tuttavia, non ha ricevuto riscontro. Arriva ha scritto nuovamente alla Regione in data 29 giugno 2017, ribadendo il proprio interesse e sollecitando un riscontro alle proprie comunicazioni, che è arrivato, come indicato nella DGR n. 316/2018, solo in data 5 ottobre 2017. In data 23 novembre 2017 Trenitalia ha aggiornato la propria proposta commerciale, secondo i termini ritenuti meglio rispondenti agli obiettivi della Regione.
L’11 gennaio 2018 la Regione ha richiesto a Trenitalia ulteriori approfondimenti e dettagli su alcune tematiche, chiedendo un aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) che tenesse conto di alcune variazioni in ambito tariffario. Il 12 gennaio 2018 Trenitalia ha riformulato la propria proposta commerciale2.
Infine, in data 8 febbraio 2018, la Regione ha comunicato ad Arriva di non aver ricevuto da quest’ultima alcuna proposta tecnico-economica relativa al servizio di cui trattasi entro il termine previsto per l’avvio della programmazione.
Nella Deliberazione vengono infine riportati gli interventi di advocacy dell’Autorità in tema di affidamento diretto dei contratti di servizio regionale, osservando che l’affidamento diretto è una modalità ordinaria di affidamento, alternativa alla gara, pienamente legittima ai sensi della normativa comunitaria, che può essere discrezionalmente prescelta dall’Autorità competente all’organizzazione del servizio.
Tutto ciò premesso, l’Autorità intende preliminarmente ribadire quanto già espresso, sia nella recente segnalazione congiunta con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito “ART”) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione del 25 ottobre 20173 sia in altri interventi di advocacy4,
2 Nella Deliberazione la Regione dà conto anche di aver acquisito: i) in data 11 giugno 2018, l’analisi di benchmark dei costi dei servizi di trasporto ferroviario regionale, svolta per conto di Trenitalia, dalla Società di Consulenza Xxxxxxx Group;
ii) in data 15 giugno 2018, la relazione di analisi sul PEF previsto dal nuovo contratto da una società di consulenza. Da tali documenti sarebbe emerso che la proposta contrattuale di Trenitalia, dal punto di vista dell’analisi del PEF, presenta aspetti positivi sia per l’utenza che per la Regione, in quanto prevede il rinnovo del parco rotabile, l’aumento dell’offerta di posti Km, il recupero di efficienza pari al 16% nel periodo contrattuale e il miglioramento del rapporto tra ricavi operativi e costi operativi.
3 Cfr. AS1441 - PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE.
4 Cfr. altresì nei medesimi termini i pareri resi ai sensi dell’art. 21-bis della legge 287/1990 alla Regione Sardegna AS1443
– REGIONE SARDEGNA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO , e alla Regione Liguria AS1519 – REGIONE LIGURIA – CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DI
relativamente all’interpretazione delle norme applicabili in materia di affidamenti diretti ferroviari ricavabile dalla lettura congiunta dell’art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento, dei considerando 29 e
30 del medesimo Regolamento, nonché della Comunicazione della Commissione europea 2014/C92/01 in materia di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia.
Tale interpretazione conduce a:
- individuare in capo agli Enti affidanti un obbligo di operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella del soggetto al quale si intende affidare il servizio per via diretta;
- ritenere che, quando le Autorità competenti decidono di procedere con un affidamento diretto e siano state presentate manifestazioni di interesse alternative, esse sono soggette ad un più stringente obbligo di motivazione, sia con riguardo alla scelta della procedura da seguire sia con riguardo alla scelta del concessionario. Ciò implica che l’obbligo motivazionale, di cui all’articolo 7, par. 4, del Regolamento e dell’articolo 34 del D.L. n. 179/2012, deve obbligatoriamente includere anche le ragioni che sono alla base della scelta stessa di un soggetto in luogo di un altro;
- ritenere che, a fronte dell’eventuale richiesta da parte di un soggetto interessato di poter essere messo nelle condizioni per formulare un’offerta vincolante al pari dell’impresa individuata come potenziale affidataria per via diretta, le Autorità competenti non si possano limitare a mettere a disposizione solo gli elementi informativi esplicitamente richiesti dall’articolo 7, comma 2, del Regolamento (avviso di pre-informazione), ma, in ossequio all’obbligo di trasparenza di cui al citato considerando 30 del Regolamento, debbano attivarsi per rendere disponibili ed accessibili i dati e le informazioni relative alla configurazione del servizio, almeno in termini di livelli e dinamica della domanda, beni strumentali per l’effettuazione del servizio, materiale rotabile e personale direttamente allocato al servizio, utilizzando come riferimento il Prospetto 1 della Delibera ART n. 49/2015.
Alla luce di tale quadro interpretativo delle norme di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 si ritiene che la Regione abbia erroneamente deciso di non procedere ad alcun confronto competitivo sulla base del presupposto che l’affidamento diretto non richieda una valutazione comparativa e che, in ogni caso, nessun’altra offerta vincolante, oltre a quella di Trenitalia S.p.A., era stata presentata.
Per quanto concerne la non necessità di una valutazione comparativa nell’ambito di una procedura di affidamento diretto, si evidenzia che la Regione non tiene conto dell’eventualità che, nell’ambito della stessa, soggetti terzi possano esprimere un interesse all’affidamento del servizio. In tali casi la mera pubblicazione del preavviso al mercato ai sensi dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, del Regolamento non è sufficiente a far sì che, come richiesto dalla Commissione europea nella propria Comunicazione n. 2014/C92/01, i contratti aggiudicati direttamente a norma dell’art. 5, paragrafo 6, rispettino i principi generali del Trattato di trasparenza e parità di trattamento. Viceversa, è necessario un obbligo informativo “rafforzato” e di conseguenza anche un onere motivazionale aggiuntivo nella scelta del soggetto affidatario.
Quanto poi al fatto che un’effettiva valutazione comparativa – avendo la Regione effettuato tramite una società terza esclusivamente un benchmarking di tipo astratto – non sarebbe stata in ogni caso possibile, data l’assenza di un’offerta alternativa a quella di Trenitalia, si osserva che tale
INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA LA REGIONE LIGURIA E TRENITALIA PER IL PERODO 2018-2032, in
relazione ai quali sono allo stato pendenti i ricorsi dell’Autorità dinanzi, rispettivamente, al Tar Sardegna e al Tar Liguria.
mancata presentazione è frutto del comportamento assunto dalla Regione ed è l’esito del mancato rispetto dei sopra richiamati obblighi informativi “rafforzati”. Infatti, in assenza degli elementi informativi richiesti - che, si evidenzia, sono nella piena disponibilità del solo operatore storico - Arriva non ha potuto presentare alcuna offerta vincolante.
Sotto il profilo degli obblighi informativi, si ricorda che il considerando 29 del Regolamento è stato interpretato dalla Commissione europea nella Comunicazione interpretativa già richiamata nel senso che l’avviso di pre-informazione deve “permettere ai potenziali operatori del servizio pubblico di parteciparvi”, ovvero che questo deve conferire alle parti interessate la possibilità di formulare domande molto tempo prima dell’aggiudicazione dell’appalto5. La Commissione europea, pertanto, proprio in attuazione dei principi generali sopra menzionati di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, configura l’avviso di pre-informazione, non come un mero atto di pubblicità fine a se stesso, ma lo rende funzionale alla partecipazione procedimentale di soggetti terzi potenzialmente interessati alla procedura di aggiudicazione.
Tale partecipazione procedimentale, tuttavia, non si limita alla mera possibilità di richiedere e ottenere dall’autorità competente informazioni sulle caratteristiche del servizio. Il possesso delle informazioni di natura tecnica ed economica da parte dell’Ente affidante a beneficio di soggetti terzi non può essere considerato fine a se stesso: è evidente che esiste un legame di funzionalità tra la conoscenza di detti dati e la volontà dei soggetti terzi di presentare delle offerte. L’interesse dei soggetti terzi si estende, dunque, necessariamente anche alla facoltà di presentare offerte alternative a quelle dell’operatore storico (o inizialmente prescelto dall’Ente).
In altri termini, alla luce del quadro interpretativo delle norme applicabili all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario, nel caso in cui siano presenti più manifestazioni di interesse all’affidamento, gli enti affidanti devono mettere i soggetti terzi interessati in condizioni di disporre tempestivamente di un set di informazioni completo ed esaustivo, tale da consentire la formulazione di un’offerta commerciale, per poi procedere ad una valutazione comparativa tra le varie offerte ricevute.
Pertanto, al fine di consentire la presentazione di un’offerta, a fronte delle reiterate richieste inoltrate da parte della società Arriva di avere accesso ad un set informativo minimo concernente gli elementi tecnici, gestionali ed economici caratterizzanti il servizio da affidare, la Regione non si sarebbe dovuta limitare a richiamare i contenuti dell’avviso di pre-informazione pubblicato nel mese di gennaio 2017 ai sensi dell’art. 7 paragrafo 2 del Regolamento. Viceversa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità previsti dalle disposizioni comunitarie richiamate, l’Ente locale avrebbe dovuto attivarsi - anche tramite l’inoltro di specifiche richieste all’incumbent - per rendere disponibili ed accessibili una serie di informazioni e dati ulteriori relativi alla configurazione del servizio (livelli di domanda, entità del personale, materiale rotabile ecc.) necessari al fine di porre l’operatore interessato nella condizione di poter formulare un’offerta alternativa a quella di Trenitalia6. Sul punto, si rappresenta che alcuni Enti concedenti servizi ferroviari regionali hanno chiaramente seguito l’interpretazione sostanziale delle norme del Reg. CE 1370/2007 appena riportata. In particolare, la
5 Cfr. par. 2.5.3 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C92/01.
6 Cfr. la procedura che l’Agenzia per la Mobilità del Piemonte sta ponendo in essere con la creazione di una data room
virtuale sul suo sito web, anche in virtù di dati non in suo possesso ma chiesti agli operatori storici Trenitalia e GTT.
Regione Piemonte, anche a seguito di interlocuzioni con questa Autorità ai sensi dell’articolo 21- bis della legge 287/90, ha inteso procedere all’affidamento diretto di alcuni servizi ferroviari regionali, facendolo precedere da forme di confronto competitivo tra i soggetti che hanno mostrato interesse7.
La posizione assunta dalla Regione ha dunque rappresentato un elemento di indubbio ostacolo allo sviluppo effettivo di uno scenario concorrenziale nella procedura di affidamento dei servizi ferroviari regionali.
Pertanto, la DGR n. 316 del 21 giugno 2018, con cui la Giunta della Regione Lazio ha proceduto ad autorizzare la stipula del contratto di servizi con Trenitalia relativo all’affidamento diretto del servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale - in quanto priva di qualsiasi valutazione di natura comparativa che possa giustificare la scelta dell’affidamento diretto a Trenitalia S.p.A. in termini di economicità ed efficienza - si pone in violazione degli obblighi di trasparenza e motivazione esistenti in capo agli Enti concedenti servizi ferroviari regionali di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del Regolamento CE 1370/2007, letti unitamente ai considerando 29 e 30 del medesimo Regolamento, e più in generale, in violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità a fondamento del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Lazio dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.
IL PRESIDENTE.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Lazio al parere motivato espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 avverso il provvedimento di affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale a Trenitalia S.p.A.
Nella propria riunione del 8 agosto 2018, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in merito al contenuto della Delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio DGR n. 316 del 21 giugno 2018, che ha disposto l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale a Trenitalia S.p.A.
7 Si veda il parere del 23 dicembre 2016, AS1358 – Regione Piemonte – Modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale.
A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Lazio, con comunicazione del 22 ottobre 2018, ha informato l’Autorità del fatto che la scelta di non procedere ad un confronto competitivo nell’ambito della procedura di affidamento diretto sia coerente con la normativa vigente, di aver in ogni caso valutato adeguatamente l’economicità, l’efficienza e la qualità dell’offerta presentata dal soggetto individuato come affidatario in via diretta, e rispettato i principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione nei confronti di soggetti terzi.
Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’art. 21- bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 7 novembre 2018, ha quindi disposto l’impugnazione davanti al TAR Lazio – Roma della Delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio DGR n. 316 del 21 giugno 2018, nonché a ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
VARIE
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA BANCA D’ITALIA, L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (“AGCM”) E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (“CONSOB”) PER LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE DI APPALTO CONGIUNTE PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Novembre 2018
Premesso che:
-.la Banca d’Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) sono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
-.l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, prevede che “... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
-.l’art. 38 della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 37, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. prevedono la possibilità per due o più amministrazioni aggiudicatrici di eseguire congiuntamente appalti specifici volti a soddisfare esigenze comuni;
-.ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la Banca d'Italia, l’AGCM e la CONSOB, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento;
-.la realizzazione di procedure di appalto in forma congiunta per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture costituisce uno strumento utile per accrescere l’efficacia e l’efficienza dell’azione istituzionale nonché per l’attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi connessi con l’espletamento delle procedure stesse nonché per la realizzazione di economie di scala che garantiscano un risparmio di spesa;
-.la realizzazione di tale forma di collaborazione si pone in linea di continuità con gli interventi attuativi del programma di razionalizzazione della spesa pubblica di cui all’art. 22, comma 7 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in l.11 agosto 2014, n. 114;
-.l’AGCM e la CONSOB, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni in l. 11 agosto 2014, n. 114, hanno sottoscritto in data 23 dicembre 2014 una Convenzione che disciplina le modalità di svolgimento in comune dell’attività di procurement;
-.sussiste l’opportunità di individuare modalità di coordinamento operativo e procedurale tra la Banca d’Italia, l’AGCM e la CONSOB, al fine di consentire alle stesse Autorità di intraprendere strategie comuni di approvvigionamento;
Visti:
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241; con il presente protocollo d’intesa
- l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche semplicemente "AGCM"), con sede in Roma, xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 0/x, codice fiscale 97076950589, rappresentata dal Presidente f.f., dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
e
- la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, codice fiscale 80204250585, rappresentata dal Presidente vicario, dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
e
- la Banca d’Italia (d’ora in avanti anche la “Banca”) – Istituto di diritto pubblico con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx, x. 00, codice fiscale 00997670583 – rappresentata dal Governatore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
d’ora in avanti anche indicate come “le Parti”, convengono quanto segue:
Art. 1 - Oggetto, durata e finalità del protocollo
Il presente protocollo d’intesa definisce le modalità di coordinamento tra la Banca d’Italia, l’AGCM e la CONSOB volte a individuare, sulla base dei rispettivi dati di programmazione, strategie congiunte per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo la disciplina di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
I ruoli e le responsabilità delle Parti e la ripartizione delle relative attività e competenze in relazione alle procedure di appalto congiunto saranno definiti in separati accordi attuativi, sottoscritti dalle stesse in occasione dell’avvio delle singole procedure di affidamento.
Il presente protocollo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione e potrà, alla scadenza, essere rinnovato.
Art. 2 - Scambio e aggiornamento dei dati di programmazione
Al fine di garantire la disponibilità presso le Parti di dati omogenei e aggiornati relativi ai piani biennali e triennali degli acquisti, necessari per assicurare un’efficace programmazione di iniziative di appalto congiunto, le Parti si scambiano i seguenti flussi informativi:
a) subito dopo la loro approvazione da parte dell’organo competente secondo la rispettiva normativa, il piano ufficiale degli acquisti di lavori, servizi e forniture;
b) con cadenza trimestrale, i dati relativi agli aggiornamenti e/o modifiche del suddetto piano degli acquisti intervenuti in corso d’anno;
c) tempestivamente, la sopravvenienza di esigenze di acquisto non pianificate rispetto alle quali sussiste un interesse all’attivazione di strumenti di acquisto congiunto.
Lo scambio delle suddette informazioni avviene nell’ambito del Tavolo tecnico di cui al successivo art. 3; la completezza e l’aggiornamento delle informazioni fornite in tale sede sono necessarie per verificare l’esistenza di esigenze di approvvigionamento comuni e contestuali e la sussistenza dei presupposti per l’avvio di procedure di appalto congiunto.
Le Parti sono responsabili del controllo della qualità e dell’aggiornamento dei dati rispettivamente forniti.
Art. 3 – Istituzione del Tavolo tecnico e programmazione congiunta
Viene istituito un Tavolo tecnico composto da due membri per ciascuna Parte, nominati da ciascuna Istituzione entro il 31 dicembre di ciascun anno, con il compito di dare attuazione al presente protocollo d’intesa.
I membri del Tavolo tecnico si riuniscono in via ordinaria due volte all’anno; essi svolgono le seguenti attività:
- scambiano tempestivamente i dati di programmazione di cui al precedente art. 2 e i relativi aggiornamenti;
- verificano, sulla base dei piani degli acquisti condivisi, la sussistenza di esigenze di acquisto comuni e contestuali per le quali è possibile avviare una o più procedure di appalto congiunto nel biennio successivo e redigono un piano degli acquisti congiunti, ai sensi del successivo art. 4;
- concordano, anche con il supporto tecnico delle rispettive strutture buyer, le modalità attuative dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture, da recepire negli accordi attuativi sottoscritti per ciascuna procedura ai sensi del successivo art. 5.
Il Tavolo tecnico svolge inoltre una funzione di indirizzo, coordinamento e supervisione in merito all’attuazione del presente protocollo d’intesa, nell’ottica di massimizzarne l’efficacia. A tal fine, individua e promuove strategie di appalto congiunto da attuare nel lungo periodo, anche al fine di favorire lo sviluppo sul mercato nazionale e comunitario di prodotti e soluzioni innovativi, volti a soddisfare le esigenze comuni alle Parti.
Resta salva, nell’ipotesi in cui non ci sia l’interesse congiunto di tutte le Parti, la possibilità di procedere alla sottoscrizione di accordi attuativi che coinvolgano solo due delle tre Istituzioni.
Art. 4 – Piano degli acquisti congiunti
Sulla base delle strategie di acquisto condivise ai sensi del precedente articolo, il Tavolo tecnico approva, entro il 31 marzo di ogni anno, un “piano degli acquisti congiunti”, nel quale sono riportate le iniziative di spesa per lavori, servizi e forniture da attuare congiuntamente nei dodici mesi successivi. Nel medesimo documento sono altresì riportati i termini di scadenza, concordati
tra le Parti in ragione delle caratteristiche dei singoli affidamenti, per la trasmissione della documentazione tecnica di gara.
Ove tutti i membri del Tavolo tecnico concordino, il “piano degli acquisti congiunti” può essere messo in condivisione con terze amministrazioni aggiudicatrici, al fine di promuovere, anche in virtù delle altre esistenti forme di collaborazione in materia di procurement e ove ne sussistano comunque i presupposti, più estese forme di aggregazione della spesa.
In tal caso, sentite le rispettive strutture buyer per i profili di competenza tecnico/operativi di fattibilità, il Tavolo tecnico può prevedere negli accordi attuativi la partecipazione ai singoli appalti congiunti di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 5 – Accordi attuativi
Le Parti sottoscrivono singoli accordi attuativi in cui sono definiti i reciproci ruoli e responsabilità nello svolgimento di ciascuna procedura di appalto congiunto. La formalizzazione degli accordi attuativi avviene mediante la sottoscrizione da parte dei soggetti indicati dalle singole Istituzioni, sulla base delle informazioni trasmesse dalle rispettive strutture buyer.
In particolare, con gli accordi attuativi sono definiti i seguenti aspetti:
- definizione dell’esigenza di acquisto, ivi compreso il relativo importo;
- .individuazione della Parte che assume il ruolo di stazione appaltante, che svolgerà la procedura di appalto congiunto;
- individuazione dei contenuti essenziali dei capitolati tecnici, degli schemi di offerta tecnico/economica, dei requisiti di partecipazione, tenendo conto della necessità di garantire la piena rispondenza alle rispettive esigenze;
- indicazione dei criteri per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, qualora possibile.
Le Parti si impegnano a prestare la massima collaborazione per assicurare il corretto e tempestivo svolgimento della procedura di affidamento.
Art. 6 - Rimborso dei costi sostenuti
L’esecuzione delle attività oggetto dell’accordo è gratuita e non è previsto alcun corrispettivo.
Ciascuna Parte si impegna a rimborsare all’altra i costi sostenuti per l’espletamento delle procedure di appalto congiunto connessi con gli adempimenti di legge, quantificati in relazione a ciascuna procedura sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.
Art. 7 - Gestione del contenzioso
L’Istituzione che, in base a quanto definito negli accordi attuativi, ricopre il ruolo di stazione appaltante, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di appalto congiunto di cui al presente accordo e l’elaborazione degli elementi tecnico-giuridici utili ai fini della difesa in giudizio.
Nell’ipotesi di soccombenza in giudizio, le spese di lite e le altre somme che, anche a titolo risarcitorio, la stazione appaltante dovesse essere condannata a pagare, sono ripartite tra le Istituzioni in proporzione alle attività rientranti nell’ambito della propria competenza e responsabilità secondo quanto previsto nei singoli accordi attuativi.
L’AGCM si avvale della rappresentanza ex lege dell’Avvocatura dello Stato.
Art. 8 – Integrazioni, modifiche e pubblicità del protocollo
Il presente protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Parti.
Del presente accordo viene data notizia nella Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia, nei bollettini l’AGCM e della CONSOB nonché sui siti Internet delle stesse Autorità.
Art. 9 - Sottoscrizione del protocollo d’intesa
Il presente protocollo d’intesa è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e delle disposizioni legislative successivamente emanate, così come previsto all’art. 15, comma 2 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, della l. 17 dicembre
2012, n. 221.
Per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato IL PRESIDENTE f.f.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa IL PRESIDENTE XXXXXXX
Xxxx Xxxxxxxx
Per la Banca d’Italia IL GOVERNATORE
Xxxxxxx Xxxxx
Autorità garante
della concorrenza e del mercato Coordinamento redazionale
Redazione
Bollettino Settimanale Anno XXXXXX- X. 00 - 0000
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0/x - 00000 Xxxx
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