ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE, PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI TRA GLOBALIZZAZIONI E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE, PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI TRA GLOBALIZZAZIONI E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI
TRA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA, con sede legale in Xxx xxxx'Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, in persona del Rettore pro tempore, xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Bolzano il 14 marzo 1953, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017;
E
IL MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L’IMMIGRAZIONE, con sede legale in Roma, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx x. 0, XXX. 00000 rappresentato dal Prefetto Xxxxx XXXXXXX, nato a Caserta il 27 ottobre 1952, per la sua carica di Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ed agli effetti del presente atto domiciliato presso il Ministero.
PREMESSO
- che la crescente domanda di comprensione, analisi e formazione generata dalla globalizzazione delle migrazioni, dal radicamento delle popolazioni immigrate in Italia e in Europa, richiede un più proficuo e dinamico rapporto tra Istituzioni pubbliche e private, con particolare riferimento a quelle responsabili dell’inquadramento scientifico del fenomeno migratorio ed a quelle cui è affidata la gestione diretta dei temi connessi, quali la tutela e l’attuazione del diritto d’asilo e della piena integrazione dei richiedenti asilo nelle società ospitanti;
- che la conoscenza aggiornata delle dinamiche che hanno originato ed originano i fenomeni migratori, con particolare riferimento ai cambiamenti degli scenari geopolitici in cui dispiegano i loro effetti, necessita di una rinnovata logica educativa e comunicativa, volta alla promozione ed alla garanzia del pieno riconoscimento dei valori fondanti delle Società occidentali, tra i quali rientrano il diritto alla vita ed al pieno sviluppo della persona umana, su basi di uguaglianza tra individui, popoli e culture;
- che al Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, spetta tra i suoi compiti istituzionali, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, la tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione ed asilo;
- che, in tale contesto il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione ritiene strategico incrementare lo studio delle cause e degli effetti concreti del
fenomeno migratorio e la divulgazione dei suoi possibili sviluppi interni, europei ed internazionali, anche per supportare un nuovo indirizzo della comunicazione ufficiale di settore che per esigenze di sintesi non favorisce appieno i dovuti approfondimenti culturali;
- che l’UNIVERSITA’ di VERONA, condividendo le finalità e le esigenze richiamate, intende sviluppare, all’interno della propria offerta formativa, attività volte all’aggiornamento, alla specializzazione ed alla professionalizzazione dei corsisti con interesse nel settore, dotandoli di competenze mirate alla ricerca, al consolidamento ed alla divulgazione della conoscenza dei diversi aspetti dell’immigrazione, nonché ad un potenziale inserimento lavorativo nel mercato interno ed internazionale;
- che per quanto innanzi riferito intende realizzare tirocini formativi, stage e/o master universitari di I e II livello, aperti, rispettivamente, a laureandi o a laureati che intendano approfondire le tematiche in argomento anche in vista di eventuali inserimenti come esperti della materia nelle amministrazioni pubbliche a livello comunitario e nazionale; esperti di gestione delle procedure comunitarie relative all’utilizzo dei Fondo Europei di settore; esperti di organizzazioni internazionali di settore, non governative, ovvero delle associazioni che si occupano di accoglienza, di inserimento sociale in favore degli immigrati e dei richiedenti asilo;
- che, tra le altre iniziative inquadrabili nell’ambito della presente collaborazione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito del processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della Legge 24 Giugno 1997, n. 196, possono essere promossi tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859 e successive modifiche;
- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, può supportare, in conformità con i propri scopi istituzionali, alcune attività di cui alla presente collaborazione attraverso l’ospitalità presso proprie strutture ricettive di studenti dell’Università di Verona e attività didattico formative ed esperienziali, anche presso proprie strutture operative, ove offrire diretta testimonianza della gestione dei flussi migratori e delle attività connesse al riconoscimento dei diritti dei richiedenti asilo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Finalità
Il presente Accordo si propone di realizzare forme di collaborazione finalizzate a sviluppare un percorso di formazione specialistica nelle materie dell’immigrazione e dell’asilo e dei diritti dei migranti, rivolto a studenti e laureati, nonché di formazione didattica innovativa nelle medesime discipline, mirante all’approfondimento delle prospettive future per gli ordinamenti nazionali e
comunitari, nonché al consolidamento di percorsi di orientamento lavorativo ed alla individuazione di possibili opportunità di inclusione sociale.
Articolo 2 – Iniziative congiunte
A tal fine, verrà elaborato, a cura della UNIVERSITA’ di Verona e del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, un programma didattico specializzato sulle tematiche in questione, articolato in diversi segmenti multidisciplinari incentrati sull’approfondimento della normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore, sulle politiche migratorie, sui servizi di soccorso, assistenza, accoglienza e di integrazione sociale-sanitaria-economica, nonché sugli aspetti pratici dell’accoglienza dei migranti e sui riflessi operativi del processo decisionale dei membri delle Commissioni territoriali deputate al riconoscimento della protezione internazionale;
Per le finalità oggetto del presente protocollo, le Parti si impegnano a incoraggiare le attività di ricerca e di studio del fenomeno delle migrazioni, a favorire il dialogo interculturale e religioso, a promuovere iniziative orientate all’accoglienza e l’integrazione dei migranti;
Nell’ambito delle finalità del presente Protocollo, saranno, infine, individuati i settori tematici che potranno formare oggetto di convenzioni tra le Parti.
Art. 3 Attivazione di tirocini
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Parte universitaria promotrice (come da Allegato all’Accordo).
Art. 4 Natura e Regole del tirocinio
Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’ art.18, comma 1 lettera d9 della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
L’attività di apprendimento, durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante, da definirsi ai sensi dell’art. 7 del Decreto 142/98 citato, sarà svolta con l’assistenza di un tutor del Soggetto Ospitante e da un tutor dell’Università.
Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento avranno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice (Università).
Qualsiasi attività svolta dallo studente nell’ambito dell’attività pratica non può costituire premessa per un rapporto di lavoro con il Soggetto ospitante, né essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale.
Durante il periodo di stage, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici della struttura ospitante, dovrà attenersi a quanto concordato con il tutor del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all’igiene sul lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Non è considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del Soggetto ospitante da parte dello studente.
Lo studente è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle procedure lavorative, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività didattica pratica.
Art. 5
Sicurezza nelle attività didattico‐pratiche
Il Soggetto ospitante si impegna:
- a mettere a disposizione dello studente quanto è utile per la sua formazione;
- a garantire allo studente le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- ad applicare allo studente, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 Copertura assicurativa
L'Università provvederà alla copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL. In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all’Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall’assicurazione dell’Università durante tutto il periodo di stage, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.
Art. 7 Oneri
La collaborazione oggetto della presente Convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario di corrispettività fra l’Università ed il Soggetto ospitante.
La presente Convenzione, pertanto, non comporta alcun onere o forma di contribuzione a qualsiasi titolo richiesta da parte del Soggetto ospitante per l’Università in conseguenza dell’utilizzo di strutture, servizi, attrezzature e personale che sono messi a disposizione dalla struttura ospitante.
Art. 8 Soggetto ospitante
Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di stage con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo, elaborato di intesa con il tutor dell’Università, contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei tutor), nonché quanto indicato nel precedente art. 4 in materia di copertura assicurativa.
Il progetto formativo si articolerà secondo un programma suddiviso in tre ambiti:
1) diritti del richiedente asilo;
2) accoglienza;
3) migrazione legale e migrazione irregolare.
Il Soggetto ospitante è altresì disponibile ad inviare, senza alcun onere aggiuntivo, dirigenti della propria struttura presso l’Ateneo, al fine di attivare corsi, conferenze, approfondimenti tematici, relativi ai predetti ambiti, presso Il Dipartimento competente dell’Università.
Lungo tale linea operativa, sarà istituito un Comitato scientifico, che sarà aperto anche ad altri Atenei e dipartimenti interessati alla diffusione della modalità di partenariato in esame.
Art. 9 Durata
La presente Convenzione ha la durata di 2 anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla Convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nell’attività formativa, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003.
Art. 10 Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Il presente atto verrà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5, 6, 29 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al “soggetto ospitante"
ed una all'Università.
Lì
per il Ministero dell’Interno Per l’Università di Verona
Il Prefetto Il Rettore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
Firmato da:
XXXXX XXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valido da: 25-03-2015 18.01.57 a: 24-03-2018 18.01.57
Certificato emesso da: TI Trust Technologies CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 07-02-2017 16.18.40
Approvo il documento
Annesso
Al fine di garantire allo studente di acquisire una visione completa della realtà operativa mediante la conoscenza diretta dei meccanismi di risposta alla crisi migratoria, si ritiene si strutturare il tirocinio come di seguito riportato:
Fase 1 - Svolgimento di un periodo minimo di cinque giorni, per un totale di 40 ore, presso una delle Commissioni Territoriali presenti sul territorio nazionale i cui riferimenti verranno specificati nel progetto formativo.
Fase 2 - Svolgimento di un periodo di quattro giorni, per un totale di 24 ore, presso il Ministero dell’Interno durante il quale lo studente seguirà delle lezioni di approfondimento su tematiche specifiche relative alla gestione della crisi migratoria – indicate previamente nel progetto formativo
- presso la sede didattico residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (già Scuola Superiore dell’Amministrazione) presso cui lo studente potrà pernottare.
Fase 3 – Svolgimento di un periodo minimo di tre giorni, per un totale di almeno 30 ore, dedicati ad una trasferta in Sicilia – insieme ad uno o più funzionari del Ministero - con la possibilità di affiancare il personale impiegato sul campo nell’accoglienza o di svolgere attività previamente concordata con il tutor, inclusi colloqui con gli interlocutori delle organizzazioni governative o non governative coinvolte nell’emergenza. La destinazione e le attività che verranno svolte dallo studente verranno debitamente indicate nel dettaglio nel progetto formativo.
Ciascuna fase si svolgerà in un periodo e in un luogo da definire precisamente nel progetto formativo e di orientamento del singolo tirocinante.
SCHEDA INFORMATIVA
Ragione sociale: Sede legale:
Via n° CAP Città Prov _ Telefono Fax _ Sito web E-mail @ Altre sedi
Recapito Corrispondenza:
Via Città
CAP
Settore di attività Partita IVA | | | _| | | | | |_ | | |
Legale Rappresentante
Cognome Nome _ Luogo e Data di Nascita Nominativo della persona che tiene i contatti con l’Università degli studi di Verona
Funzione aziendale
Telefono Fax
@