RESIDENZA
RESIDENZA
XXXXXXXX XXXXXXXXXX D'AZEGLIO
X. Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx XX
CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI SAN XXXXXXXXXX IN CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO- EDUCATIVO – STRALCIO 1° LOTTO – REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA..
L’anno duemilaventi il giorno del mese di nella sede dell’Ente, presso l’Ufficio di Segreteria, viene stipulato il presente contratto d’appalto, a valere ad ogni effetto di legge, tra i Signori
Da una parte:
a) Il Sig. , nato a il . , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Residenza Xxxxxxxx x’Xxxxxxx, codice fiscale 85000210048 che rappresenta nella sua qualità di Segretario Direttore della Stazione Appaltante in seguito denominato semplicemente Ente committente;
dall’altra parte:
b) Il Sig. nato a il . che dichiara di intervenire in questo atto in qualità di con sede legale in Via
n. a , partita IVA e codice fiscale
in qualità di appaltatore
I suddetti Signori,
PREMETTONO CHE
con atto dell'ente Delibera del Consiglio di Amministrazione n 22 del 29.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI SAN XXXXXXXXXX IN CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO- EDUCATIVO – STRALCIO 1° LOTTO – REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
COPERTURA. per l’importo lavori complessivo di Euro 522.000,00 oltre IVA, di cui Euro 454.150,00 per l’importo a base di gara ed Euro 67.850,00 per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza;
al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) D12H19000010007;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG)
;
- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa è risultata vincitrice e di conseguenza con atto dell'Ente ed in particolare
del le è stato aggiudicato definitivamente l’appalto per i lavori di recupero funzionale del convento di san xxxxxxxxxx in centro diurno socio-terapeutico-educativo – stralcio 1° lotto – realizzazione della nuova copertura per l’importo complessivo di IVA esclusa;
- in data prot. n. è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
L’ente committente concede all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di recupero funzionale del convento di san xxxxxxxxxx in centro diurno socio-terapeutico- educativo – stralcio 1° lotto – realizzazione della nuova copertura in base all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto avvenuta in data con Determinazione del Segretario Direttore n. .
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.
Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento il computo metrico estimativo allegato al progetto.
Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’appaltatore al pieno e perfetto adempimento
del contratto, è fissato in € , di cui € per lavori a corpo ed €
per oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge .
La contabilizzazione dei lavori è a corpo ed è stabilita dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad euro 150.000,00.
Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – sospensione dell’esecuzione del contratto – termini per il collaudo -
I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 30 giorni dalla presente stipula.
(OPPURE IN CASO DI INIZIO LAVORI D’URGENZA GIÀ AVVENUTO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO)
I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi
descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, commi 8, del Codice dei contratti.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni duecentodici naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale.
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi dueanni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Articolo 5 – Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L’appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 7 – Subappalto
Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.
OPPURE
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in , l’ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Articolo 8 – Revisione prezzi
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Articolo 9 – Responsabilità verso terzi e cauzione definitiva
L’appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del collaudo, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000 (cinquecentomila).
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante
numero in data rilasciata
dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
per l'importo di euro dell'importo del presente contratto.
pari al
per cento
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Articolo 10 – Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso la sede dell’impresa e dichiara che nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di , rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
OPPURE
Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso in , via , obbligandosi di informare
, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’appaltatore dichiara che
nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di
, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell’appaltatore
L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
L’appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016 (GDPR 2016/679) esposta per esteso presso l’ufficio di segreteria. L’ente committente informa l’appaltatore che titolare del trattamento dei dati è la Residenza Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx D’Azeglio.
Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
Banca: ; IBAN: ;
Intestatario ;
L’appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che saranno delegati ad operare sui medesimi conti correnti dedicati:
1.
2.
3.
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma elettronica a
.
L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 16 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art.108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
Articolo 17 - Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.
L’ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.
OPPURE
L’ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
Articolo 18 – Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’appaltatore derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Cuneo.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 19 – Allegati al contratto
Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d’appalto, che l’appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell’articolo 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza;
- il cronoprogramma.
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Articolo 20. Registrazione in caso d'uso.
La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Letto, confermato e sottoscritto.
Fatto in copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante L’Appaltatore