HOME & FAMILY
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HOME & FAMILY
Set Informativo
Data Edizione 13 dicembre 2022
Il presente Set Informativo, contenente
il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
(DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l’informativa sulla privacy.
SOMMARIO
DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP) .......................................................................................................................................... | Pag | 1 | di | 2 |
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI MULTIGARANZIA PER LA CASA E LA FAMIGLIA (DIP AGGIUNTIVO) ................................................................................... | Pag | 1 | di | 9 |
GLOSSARIO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 2 | di | 20 |
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE “SPESE LEGALI” GARANZIA SICUREZZA DIGITALE................................................................................................................ | Pag | 3 | di | 20 |
SEZIONE HOME
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE ................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 4 | di | 20 |
PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO ....................................................................................................................................................................................... | Pag | 5 | di | 20 |
COSA ASSICURO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 5 | di | 20 |
PROTEZIONE AI LOCALI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 5 | di | 20 |
PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO .................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 6 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 6 | di | 20 |
COME OPERA L’ASSICURAZIONE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 7 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 7 | di | 20 |
FURTO .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 8 | di | 20 |
COSA ASSICURO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 8 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 8 | di | 20 |
COME OPERA L’ASSICURAZIONE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 8 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 9 | di | 20 |
SEZIONE FAMILY
PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI .................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 9 | di | 20 |
COSA ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 9 | di | 20 |
PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 9 | di | 20 |
PROTEZIONE SPORT AMATORIALE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 10 | di | 20 |
PROTEZIONE DANNI IN BICI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 10 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 10 | di | 20 |
COME OPERA L’ASSICURAZIONE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 10 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 11 | di | 20 |
TUTELA LEGALE - SICUREZZA DIGITALE ................................................................................................................................................................................................................................................................ | Pag | 11 | di | 20 |
COSA ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 11 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 12 | di | 20 |
COME OPERA L’ASSICURAZIONE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 13 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 13 | di | 20 |
PRONTO INTERVENTO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | Pag | 14 | di | 20 |
COSA ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 14 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 14 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 14 | di | 20 |
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO ...................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 15 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/ CONTENUTO ....................................................................................... | Pag | 15 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 16 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO DANNI AGLI ALTRI............................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 17 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 17 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PRONTO INTERVENTO................................................................................................................................................................................................................ | Pag | 18 | di | 20 |
ARTICOLI DI LEGGE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 19 | di | 20 |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI................................................................................................................................................................................................................ | Pag | 1 | di | 4 |
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA ................................................................................................................................................... | Pag | 4 | di | 4 |
Assicurazione per la casa e la famiglia
Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Home & Family
Data Realizzazione 13/12/2022 Ultima edizione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Casa e la Famiglia.
Che cosa è assicurato?
✔ La garanzia Pronto intervento mette a disposizione h24 per 365 giorni all’anno una Centrale Operativa dotata di un network di specialisti per emergenze dome- stiche.
Sezione HOME
✔ Il pacchetto Protezione ai locali, qualora disponibile, copre i seguenti danni alla casa assicurata (muri,locali):
- Incendio fabbricato
- Eventi atmosferici
- Ricerca e danni da acqua/guasti tubature
- Xxxxx xxxxxxxxx
- Atti vandalici
- Rottura vetri
Include inoltre la garanzia che ti copre in caso di danni a terzi legati all'immobile di cui sei proprietario/affittuario:
- RC proprietario/affittuario
✔ Il pacchetto Protezione ai mobili/contenuto, qualora disponibile, protegge dai seguenti danni al contenuto della casa assicurata (mobili, elettrodomestici, oggetti d'arredo ecc.):
- Incendio contenuto
- Eventi atmosferici
- Ricerca e danni da acqua/guasti tubature
- Xxxxx xxxxxxxxx
- Atti vandalici
- Rottura vetri
✔ Il pacchetto Furto qualora disponibile,copre in caso di furto di beni personali e pre- ziosi custoditi in casa, anche in caso di rapina e i danni causati dai ladri.
Sezione FAMILY
✔ La garanzia Protezione danni agli altri, qualora disponibile, protegge l'assicurato e il suo nucleo familiare, in caso danni involontariamente causati a terzi nella vita di tutti i giorni. È possibile inoltre completare la copertura per danni involontaria- mente causati ad altri, durante l’attività sportiva amatoriale o andando in biciclet- ta, aggiungendo le garanzie:
- Protezione sport amatoriali
- Protezione danni in bici
✔ La garanzia Tutela legale, qualora disponibile, offre l’assistenza necessaria per di- fendere i propri interessi e quelli del nucleo familiare in seguito a un sinistro acca- duto nell’ambito della vita privata.
È possibile inoltre completare la copertura con l’assistenza legale necessaria per difendere i propri interessi e quelli del nucleo familiare in relazione ai rischi su in- ternet aggiungendo la garanzia:
- Sicurezza digitale
La somma assicurata, a seconda della garanzia, è liberamente scelta dal cliente o proposta in automatico.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acqui- state; inoltre, sono sempre esclusi i dan- ni commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato. Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli deno- minati “Esclusioni”.
Di seguito alcune delle principali Esclu- sioni:
✘ per la garanzia Pronto intervento
- gli interventi richiesti a seguito di in- terruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore.
- I materiali ed i pezzi di ricambio che richiedano un ordine ed un secondo intervento per l’installazione.
- Prestazioni non preventivamente concordate con la Centrale Operativa.
✘ per i pacchetti Protezione ai locali e Protezione ai mobili/contenuto, i danni derivanti da eventi catastrofali, derivanti da trasmutazione dell’atomo, terremoto e alluvione, maremoto, eru- zione vulcanica, smottamento terreno, valanghe, dolo contraente e assicura- to, usura;
✘ per Il pacchetto Xxxxx, il dolo o la colpa dei collaboratori domestici;
i danni in occasione di Incendio, Esplo- sione, Xxxxxxx, Alluvione, Xxxxxxxxx;
✘ per le garanzie Protezione danni agli altri, Protezione sport amatoriali e Protezione danni in bici, la proprietà o l’uso di cani, gatti e animali non do- mestici, i danni derivanti da impiego di aeromobili, i danni conseguenti a in- quinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, i danni alle cose detenute, i dan- ni da esercizio di attività professionali;
✘ per la sezione Tutela Legale, le con- troversie derivanti dal pagamento di multe e da fatti dolosi dell’Assicurato.
Ci sono limiti di copertura?
In Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie. Di seguito alcuni dei principali limiti:
per la garanzia Pronto intervento
- Reperimento/invio artigiani. Limite di indennizzo € 500 per sinistro, massimo 2 sinistri l'anno per singolo professionista.
Sezione HOME
per il pacchetto Protezione ai locali (danni ai muri,locali della casa assicurata):
- Xxxxx xxxxxxxxx: Limite di indennizzo 25.000 euro; franchigia € 250
- Ricerca e danni da acqua/guasti tubature: Limite di indennizzo pari al Valore di Ricostruzione a Nuovo della Casa; franchigia € 100
- RC proprietario/affittuario - Danni da spargimento d'acqua rigurgito fogne: Limite di indennizzo pari alla somma assicurata; franchigia € 250
per il pacchetto Protezione ai mobili/contenuto (danni al contenuto della casa assicurata):
- Xxxxx xxxxxxxxx: Limite di indennizzo 10.000 euro; franchigia € 150
- Ricerca e danni da acqua/guasti tubature: Limite di indennizzo pari alla somma assicurata; franchigia € 100 per il pacchetto Furto
- Guasti cagionati dai ladri Limite di indennizzo 1000 euro.
- Spese mediche a seguito di Rapina, Estorsione. Limite di indennizzo 1000 euro.
Sezione FAMILY
per la garanzia Protezione danni agli altri
- Danni fisici involontariamente causati a badanti, babysitter e Collaboratori addetti ai servizi domestici: Limite di indennizzo pari al massimale indicato in polizza; franchigia € 1000
per le garanzie Protezione sport amatoriale e Protezione danni in bici: Limite di indennizzo € 25.000; franchigia € 250 per la garanzia Tutela legale
- Assistenza legale: Limite di indennizzo € 10.000 per sinistro per anno assicurativo
- Spese per il secondo legale domiciliatario: Limite di indennizzo € 2.500 per la garanzia Sicurezza digitale
- Tutela su internet: 15.000€ per sinistro per anno assicurativo
- Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding: Limite di indennizzo € 1.000
Dove vale la copertura?
✔ Tutte le garanzie sono valide in Italia. Le garanzie della sezione Tutela legale sono valide anche nei Paesi dell'Unione Europea, in Gran Breta- gna e in Svizzera. La garanzia Protezione danni agli altri è valida in tutto il Mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.
Quando e come devo pagare?
Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza.
È previsto il pagamento mensile del premio senza l’applicazione di diritti di frazionamento. Le rate andranno pagate alle scadenze mensili stabili- te. Il premio deve essere pagato mediante carta di credito.
Il pagamento, per tutta la durata del contratto, avviene mediante addebito automatico sulla carta di credito utilizzata al momento dell’acquisto. In caso di mancato pagamento di una rata, a parziale deroga di quanto previsto dall’1901 Cod. Civ., in senso più favorevole al Contraente, la copertura resterà attiva per i 30 giorni successivi alla data di scadenza della rata non pagata. Si conviene che il mancato pagamento della rata di premio entro tale termine è da intendersi come manifestazione della volontà di risolvere il contratto, che pertanto cesserà di avere effetto dalle ore 00:00 del giorno successivo alla scadenza. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto è annuale e si rinnova tacitamente per la medesima durata. L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza (data di decorrenza del contratto), se la prima rata di premio è stata addebitata. In caso di mancato addebito della prima rata entro la data di decorrenza, il contratto si intenderà annullato senza effetto.
Come posso disdire la polizza?
Puoi esercitare diritto di recesso entro 14 giorni dal pagamento della polizza.
In caso di disdetta da parte del Contraente/Assicurato la richiesta dovrà essere inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento d'iden- tità del Contraente/Assicurato.
Dopo ogni Sinistro denunciato nei termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, è possibile recedere dall'Assicu- razione con preavviso di 30 giorni.
Inoltre, è possibile bloccare il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta almeno 30 giorni prima della sca- denza annuale.
Tali comunicazioni dovranno essere inviate alla PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Assicurazione Multigaranzia per la casa e la famiglia
Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Home & Family
Data Realizzazione 13/12/2022 Ultima edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA
Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – sito: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx Telefono: (x00) 00 0000 0000 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Co- ordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041
La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 000 000 (per chiamate dall’Italia) – Tel. x00 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax
x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2021), ammonta a € 109,2 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 1,6 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2021, ov- vero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimo- niale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 161%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxxxx.xx.
Al contratto si applica la Legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Pronto intervento | La garanzia Pronto intervento offre un servizio di Assistenza, 365 giorni l'anno h24 mettendo a disposizione specialisti per affrontare gli imprevisti quali reperimento ed invio di: ✔ Idraulico; ✔ Elettricista; ✔ Fabbro/falegname; ✔ Vetraio/serrandista; ✔ Termoidraulico |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Sezione Home Protezione ai locali | Qualora disponibile, è possibile integrare la copertura con il seguente pacchetto di garanzie complementari, per la protezione al fabbricato della tua abitazione (muri, pavimenti, impianti fissi ecc.): ✔ Incendio fabbricato ✔ Eventi atmosferici ✔ Ricerca e danni da acqua/guasti tubature ✔ Danni elettrici ✔ Atti vandalici ✔ Rottura vetri |
Include inoltre la garanzia che ti copre in caso di danni a terzi legali all'immobile di cui sei proprietario/affittuario: | |
✔ RC proprietario/affittuario | |
Protezione ai mobili/ contenuto | Qualora disponibile, è possibile integrare la copertura aggiungendo il seguente pacchetto di garanzie complementari, per pro- teggere il contenuto della tua abitazione (mobili,elettrodomestici, oggetti d'arredo ecc.): |
✔ Incendio contenuto ✔ Eventi atmosferici ✔ Ricerca e danni da acqua/guasti tubature ✔ Danni elettrici ✔ Atti vandalici ✔ Rottura vetri | |
QUIXA, a seguito degli eventi coperti, indennizza, nei limiti previsti in polizza: spese per trasloco, deposito e ricollocamento; costi e/o gli oneri di urbanizzazione; gli onorari di riprogettazione del fabbricato assicurato; spese necessarie per la sistema- zione alberghiera; spese per il rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico. |
Furto | La copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto sia per la dimora abituale che saltuaria. La garanzia copre quanto sottratto dai ladri in caso di Xxxxx, Rapina, estorsione e Truffa in Casa; Sono inoltre compresi in garanzia: ✔ Danni causati alle cose assicurate; ✔ Furto dei fissi ed infissi; ✔ Spese mediche sostenute in conseguenza di lesioni corporali subite dall'assicurato e dal suo nucleo familiare; ✔ Atti vandalici commessi sulle cose assicurate; ✔ Furto e rapina delle cose assicurate portate temporaneamente fuori dalla Casa abituale nei locali occupati temporaneamen- te dall'Assicurato o dal suo Nucleo familiare durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'Unione Europea; ✔ Spese per la duplicazione dei documenti; ✔ Guasti cagionati dai ladri a fissi, infissi, recinsioni e cancelli; ✔ Spese per la sostituzione delle serrature a seguito perdita o sottrazione; ✔ I danni al Contenuto a seguito di truffa presso la Casa a danno di tutti i membri del Nucleo Familiare dell'Assicurato che abbiano compiuto 65 anni; ✔ Gioielli e valori chiusi in cassaforte. |
Sezione Family Protezione danni agli altri | La garanzia protegge l'Assicurato/Contraente e/o il suo nucleo familiare, in caso di danni involontariamente causati a terzi quali: ✔ morte, lesioni corporali; ✔ distruzione o deterioramento di cose; per fatti legati alla vita privata come di seguito a titolo esemplificativo: ✔ la proprietà ed uso del contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi; ✔ la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti; ✔ l'organizzazione di feste familiari o tra amici; ✔ l'attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni; ✔ i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici nell'ambito delle loro mansioni; ✔ l'uso di camere d'albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione della Casa saltuaria con il relativo contenuto; ✔ l'attività di volontariato; ✔ la proprietà e l'uso di animali domestici diversi da cani e gatti, (es. cavalli, roditori, conigli, ecc.); ✔ i fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all'estero per vacanze studio (è operante anche per i figli che non vivono stabilmente con l'assicurato); ✔ mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato; ✔ la partecipazione, in qualità di genitore, a gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro sco- lastico; ✔ l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti: ✔ l'attività di baby-sitter (addetti alla cura dei figli dell'Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni; ✔ i danni fisici involontariamente causati a baby-sitter; ✔ messa in moto o la guida di: 1. veicoli natanti a motore da parte di figli minori o incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limita- tamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore; 2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della rc obbligatoria dei ciclomotori per non operatività della garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul tra- sporto di persone. |
Protezione sport amatoriale | La garanzia che protegge il Contraente/Assicurato e/o il suo nucleo familiare in caso di danni accidentali, causati ad altri duran- te l’attività sportiva amatoriale e/o riconducibili alla proprietà o all’uso di attrezzi sportivi. Sono esclusi gli sport indicati di seguito e tutti gli sport considerati temerari ad insindacabile giudizio dell’Impresa: Sport esclusi: ✔ Arti marziali ✔ Boxe ✔ Equitazione ✔ Calcio a 11-7-5-8 ✔ Freestyle Scooting ✔ Skateboarding ✔ Tiro con l’arco |
Protezione danni in bici | La garanzia che protegge il Contraente/Assicurato e/o il suo nucleo familiare in caso di danni causati involontariamente ad altri, derivanti dalla proprietà o l'uso di biciclette anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw). |
Tutela Legale | La sezione Tutela Legale è composta da due distinte garanzie opzionabili: 1) Tutela Legale, una prestazione che consente di difendere gli interessi dell'assicurato e del proprio nucleo familiare in seguito ad un sinistro occorso nell'ambito della vita privata, comprendendo i seguenti oneri: ✔ le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; ✔ le eventuali spese del legale di controparte; ✔ le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere; ✔ le spese processuali nel processo penale; ✔ Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari; ✔ le spese attinenti all'esecuzione forzata; ✔ le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati; ✔ le spese per le indagini volte alla ricerca di prove a difesa e discolpa dell'Assicurato. 2) Sicurezza Digitale, una prestazione che offre assistenza legale per tutti i rischi derivanti da illeciti commessi attraverso in- ternet, comprendendo i seguenti oneri: ✔ le spese per l'intervento di un legale incaricato; ✔ le indennità per la mediazione; ✔ le eventuali spese del legale di controparte; ✔ le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di Parte e di periti in genere; ✔ il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari; ✔ le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall’Assicurato. |
✔ le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati; ✔ spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale; ✔ Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari. La prestazione è garantita nei casi di: - Lesione reputazione on-line; - Furto d'identità digitale legato al credito; - Acquisti on-line/ e-commerce. |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | Esclusioni Pronto intervento Esclusioni comuni: Sinistri che abbiano interessato le parti comuni della Casa identificata in polizza. Sono esclusi i materiali e pezzi di ricambio che richiedano un ordine e un secondo intervento per l'installazione. Non verrà effettuato alcun rimborso per spese sostenute dall'assicurato senza preventiva autorizzazione di QUIXA. AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente Xxxxxxx. |
Esclusioni pacchetti "Protezione ai locali"e "Protezione ai mobili/contenuto" Sono esclusi i danni: ✔ causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; ✔ commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato; ✔ causati da terremoti; ✔ causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni; ✔ di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione; ✔ causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio esplosione e scoppio; ✔ subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriu- scita del fluido frigorigeno; ✔ conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato; ✔ indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie; ✔ causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. ✔ Ai Pannelli solari e/o Fotovoltaici. | |
Esclusioni garanzia Danni elettrici Sono esclusi i danni: ✔ alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili; ✔ causati da usura o manomissione o difetti di materiali; ✔ derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione; ✔ dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; ✔ ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'esterno del fabbricato e non protetti. Esclusioni Ricerca e danni da acqua/guasti tubature Sono esclusi i danni: ✔ da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; ✔ causati da rotture provocate da gelo; ✔ provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione; ✔ causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici; ✔ da fuoriuscita d'acqua causata da rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all'ester- no della Casa e/o del Fabbricato o da tubi interrati; ✔ ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; ✔ conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; ✔ a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la garanzia "Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve"; ✔ conseguenti a malfunzionamenti dei dispositivi di evacuazione di liquami; ✔ agli impianti di irrigazione; ✔ le spese per apportare modifiche, aggiunte o migliorie necessarie a rendere la Casa e/o il Fabbricato conforme alle norma- tive vigenti. Esclusioni Eventi atmosferici Sono esclusi i danni: ✔ verificatosi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno; ✔ causati da umidità, stillicidio, trasudamento; ✔ causati da infiltrazione di acqua dal terreno; ✔ causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione; ✔ derivanti dall'innalzamento del livello della falda; ✔ subiti da insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne; ✔ subiti da tettoie e tende esterne; ✔ subiti da cose all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione; ✔ subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere. ✔ causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni; Esclusioni Atti vandalici Sono esclusi i danni: ✔ di imbrattamento dei muri esterni della Casa assicurata e delle sue dipendenze e/o del Fabbricato di cui fa parte; ✔ avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da incendio, esplosione o scoppio e implosione; ✔ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto. |
Rischi esclusi | Esclusioni Rottura vetri Sono esclusi i danni: ✔ derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell'entrata in vigore della polizza; ✔ di scheggiatura o rigatura; ✔ dovuti a crollo o assestamento del fabbricato, distacco di parti di esso, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco; ✔ che si verifichino durante lavori effettuati alle lastre (inclusa la rimozione delle stesse), su sostegni o cornici o sull'arreda- mento sul quale sono collocate. RC proprietario/affittuario Sono esclusi i danni: ✔ da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici; ✔ da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; ✔ derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali; ✔ derivanti dalla proprietà di Case diverse da quelle assicurate. Solo ai fini della garanzia "Responsabilità dell'affittuario" se acquistata, sono esclusi i danni: ✔ derivanti da detenzione o impiego di esplosivi: ✔ a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle indicate nella garanzia. |
Rischi esclusi | Esclusioni Furto Sono esclusi i danni: ✔ verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia connesso a tali eventi; ✔ verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, purché il sinistro sia connesso a tali eventi; ✔ commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure: - da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti; - da persone per le quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono; - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti. ✔ avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno di disabitazione consecutiva della Casa abituale; ✔ Indiretti quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi; ✔ A gioielli e valori inerenti alle attività professionali anche se posti in cassaforte e/o nello studio privato; ✔ gioielli e valori in cassaforte: sono esclusi i sinistri che non comportano violazione della cassaforte mediante rottura, scasso o asportazione della stessa, o con uso fraudolento delle chiavi; ✔ alla Cassaforte in caso di effrazione della stessa; ✔ Truffa: sono esclusi i danni conseguenti all'acquisto di beni o servizi e/o la sottoscrizione di impegni contrattuali; ✔ Xxxxxx e rapina fuori casa. |
Xxxxxx esclusi | Esclusioni Protezione danni agli altri Sono esclusi perché non considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicu- rato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. Sono esclusi i danni: ✔ alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; ✔ alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli espressamente indicati nella garanzia Protezione danni altri e nella garanzia Rc proprietario/affittuario (inclusa nel pacchetto "Protezione ai locali"), se acquistate; ✔ ai locali ed al contenuto della Casa assicurata in affitto/uso salvo se acquistata la garanzia "RC fabbricato"; ✔ da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne per quanto previsto per la garanzia "Protezione danni in bici” e “Protezione danni agli altri" se acquistate; ✔ da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti; ✔ da furto; ✔ derivanti dalla proprietà della Casa, salvo se acquistata la garanzia ""RC proprietario/affittuario" solo per quanto in essa previsto"; ✔ derivanti dalla proprietà o uso di cani e/o gatti e altri animali non domestici; ✔ derivanti dall'esercizio della caccia; ✔ verificatisi nello svolgimento di Sport in genere, gare sportive e relativi allenamenti salvo se acquistata la garanzia “Prote- zione Sport amatoriale” e solo per quanto in essa previsto; ✔ verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; ✔ causati da esercizio di attività professionali, o attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare; ✔ conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; ✔ derivanti da impiego di aeromobili e/o mezzi aerei in genere anche a pilotaggio remoto; ✔ derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; ✔ verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale; ✔ causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; ✔ derivanti da campi elettromagnetici; ✔ conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica; ✔ derivanti dalla proprietà ed uso di monopattini elettrici; conseguenti a: ✔ inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ✔ deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari; ✔ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, mac- chine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. ✔ per il modellismo, anche a motore, e gli aeromodelli ed aeromobili a pilotaggio remoto di terzi; ✔ tutte le tipologie di imbarcazioni ✔ i danni a Cose di proprietà o in uso ai minori affidati all'Assicurato; ✔ i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante; ✔ In riferimento alla copertura nella messa in moto o la guida di ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge sono esclusi i danni a Cose. Solo ai fini della garanzia "Protezione sport amatoriale" se acquistata, sono esclusi i danni: ✔ Derivanti dagli Sport effettuati professionalmente (non amatoriali) ✔ Derivanti dagli Sport amatoriali effettuati indicati nell’elenco di seguito e tutti gli sport considerati temerari ad insindaca- bile giudizio dell’Impresa. |
Sport esclusi: ✔ Arti marziali ✔ Boxe ✔ Equitazione ✔ Calcio a 11-7-8 - 5 ✔ Freestyle Scooting ✔ Skateboarding ✔ Tiro con l’arco Solo ai fini della garanzia “Protezione danni in bici” se acquistata, sono esclusi i danni: ✔ da proprietà o utilizzo di biciclette elettriche di potenza massima superiore a 0,25 kw, ✔ da proprietà o utilizzo di monopattini anche elettrici, velocipedi in genere, carrozzine per disabili da proprietà o utilizzo di velocipedi anche a motore, golf cars e hoverboard. | |
Rischi esclusi | Esclusioni Tutela legale Per la garanzia Tutela Legale sono esclusi: ✔ il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; ✔ gli oneri fiscali; ✔ le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; ✔ le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti diritto di fami- glia, delle successioni e delle donazioni; ✔ le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, per le controversie deri- vanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale, derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato; ✔ di natura contrattuale; ✔ relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; ✔ relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'ato- mo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ✔ per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; Per la garanzia Tutela Legale su internet sono esclusi: ✔ Pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; ✔ Oneri fiscali; ✔ Spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; ✔ Spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; ✔ Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; ✔ Controversie derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale; ✔ Controversie per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; ✔ Controversie di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene; ✔ Controversie in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale; ✔ Controversie di natura contrattuale con un valore inferiore a 400 euro; ✔ Controversie nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog; ✔ Controversie aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato; ✔ Controversie nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato; ✔ Controversie nascenti da casi di omonimia; ✔ Controversie che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo; ✔ Controversie nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato; ✔ Per le controversie sorte nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a: - animali e vegetali; - gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria; - oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certi- ficati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio) beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi; - materiale digitale scaricato on-line; - oggetti per uso industriale; - beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); - acquisti effettuati tramite aste on-line; - veicoli a motore e natanti; - beni non nuovi; |
Ci sono limiti di copertura? | ||
LIMITI COPERTURE - PRONTO INTERVENTO | ||
Garanzia | Limite di Indennizzo | |
Reperimento ed invio idraulico, elettricista, fabbro/falegname, vetraio/serrandista, termoidraulico | 500 euro per evento - 2 eventi per anno per singolo professionista | |
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE AI LOCALI | ||
Garanzia | Limite di Indennizzo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Incendio - Casa | Valore di Ricostruzione a nuovo | |
Atti vandalici - Casa | Valore di Ricostruzione a nuovo | |
Rotture vetri (lastre) - Casa | 2.500 euro | 100 euro |
Danni agli impianti elettrici - Casa | 25.000 euro | 250 euro |
Danni da tubature - Casa | Valore di Ricostruzione a nuovo | 100 euro |
Danni da Eventi atmosferici - Casa (ad eccezione dell'evento acqua piovana) | Valore di Ricostruzione a nuovo | Scoperto 10% col minimo di 250 euro e massimo di 2.500 euro |
Per i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibro- cemento e/o materia plastica limite massimo di 2.500 euro | ||
Danni da eventi atmosferici - Allagamento Casa da acqua piovana | 2.500 euro | 250 euro |
Danni da eventi atmosferici - Sovraccarico neve Casa | 75% del Valore di Ricostruzione a Nuovo | 10% minimo 500 euro |
RC Proprietario - Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna | Massimale indicato in Polizza | 250 euro |
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO | ||
Garanzia | Limite di Indennizzo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Incendio - Contenuto | Somma assicurata | |
Atti vandalici - Contenuto | Somma assicurata | |
Rotture vetri (lastre) - Contenuto | 2.500 euro | 100 euro |
Danni agli impianti elettrici - Contenuto | 10.000 euro | 150 euro |
Danni da tubature - Contenuto | Somma Assicurata | 100 euro |
Danni da tubature - Acqua fuoriuscita da tubi interrati | 2.000 euro | |
Danni da tubature - Acqua fuoriuscita da elettrodomestici | 2.000 euro | |
Danni da tubature - Gelo | 2.000 euro | |
Danni da tubature - Occlusione di condutture | 2.000 euro | |
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi non interrati | 2.000 euro | 100 euro |
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi interrati e costo del maggiore consumo dell'acqua | 2.000 euro | 250 euro |
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi gas | 2.000 euro | 100 euro |
Danni da eventi atmosferici - Contenuto (ad eccezione dell'evento acqua piovana) | Somma assicurata | Scoperto 10% col minimo di 250 euro e massimo di 2.500 euro |
Danni da eventi atmosferici - Allagamento Contenuto da acqua piovana | 2.500 euro | 250 euro |
Danni da eventi atmosferici - Sovraccarico neve Contenuto | 75% della Somma Assicurata | 10% minimo 500 euro |
Altre spese coperte - Trasloco, deposito e ricollocamento arredamento | 2.500 euro | - |
Altre spese coperte - Costi/oneri di urbanizzazione | 2.500 euro | - |
Altre spese coperte - Onorari di riprogettazione | 2.500 euro | - |
Altre spese coperte - Spese ospitalità alberghiera/mancato godimento | 2.500 euro | - |
Altre spese coperte - Spese per rifacimento dei documenti personali e dell'archivio | 2.500 euro | |
Cose | Limite di Indennizzo | |
Limite per singolo oggetto d'arte | 25.000 euro | |
Gioielli | 10.000 euro | |
Valori | 2.500 euro | |
Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura | 2.500 euro | |
Documenti personali e d'archivio | 2.500 euro | |
LIMITI COPERTURE - FURTO | ||
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | |
Furto fissi e infissi | 1.000 euro | |
Furto e Rapina di cose portate in villeggiatura | 10% della somma assicurata con sotto limite di 500 euro per i gioielli e valori | |
Truffa presso la Casa | 1.000 euro | |
Gioielli chiusi in cassaforte | 5.000 |
Valori in cassaforte (compreso il denaro) | 50% della Somma assicurata | |
Duplicazione documenti personali sottratti | 500 euro | |
Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi | 1.000 euro | |
Guasti cagionati dai ladri | 1.000 euro | |
Spese mediche a seguito di Rapina, Estorsione o sottrazione delle chiavi | 1.000 euro | |
Se il Fabbricato non ha le caratteristiche conformi ai mezzi di chiusura, verrà applicato uno scoperto del 20% | ||
Per la "Casa saltuaria", applicazione di uno scoperto del 20% | ||
Cose | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | |
Gioielli | 50% della somma assicurata | |
Valori (compreso il denaro) | 500 euro | |
Limite per singolo oggetto pregiato | 50% della somma assicurata | |
Cose riposte nelle dipendenze | 500 euro | |
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI | ||
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Protezione danni agli altri - Danni fisici involontariamente causati a badanti e Collaboratori addetti ai servizi domestici | Massimale indicato in Polizza | 1.000 euro |
Protezione danni agli altri - Danni fisici involontariamente subiti dal sorve- gliante temporaneo dei figli minori dell'Assicurato | Massimale indicato in Polizza | 1.000 euro |
Protezione danni agli altri - Danni da Incendio derivanti dalla pratica di campeggio | Massimale indicato in Polizza | 1.000 euro |
Protezione danni agli altri - Danni fisici involontariamente causati a baby sitter | Xxxxxxxxx indicato in Polizza | 1.000 euro |
Protezione danni agli altri - Danni da interruzioni o sospensione di attività | Massimale indicato in Polizza | 1.000 euro |
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE SPORT AMATORIALE | ||
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Protezione sport amatoriale (ed eventuali sottolimiti) | 25.000 euro | 250 euro |
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE DANNI IN BICI | ||
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Protezione danni in bici | 25.000 euro | 250 euro |
LIMITI COPERTURE - TUTELA LEGALE | ||
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | |
Assistenza legale | 10.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo | |
Consulenza legale | 3 richieste per anno | |
Assistenza burocratica | 3 richieste per anno | |
Spese per un secondo legale domiciliatario in fase giudiziale | 2.500 euro | |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | 500 euro | |
LIMITI COPERTURE - SICUREZZA DIGITALE | ||
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | |
Tutela su internet | 15.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte | |
Spese per un secondo legale domiciliatario in fase giudiziale | 2.500 euro | |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | 500 euro | |
Tutela su internet | Massimo un sinistro per ogni caso assicurato | |
Casi assicurati 1,2,3 | ||
Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato | 1.000 euro | |
Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding | 1.000 euro |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Protezione ai locali - Protezione ai mobili/contenuto - Furto - Protezione danni agli altri - Protezione sport amatoriale - Protezione danni in bici |
Denuncia di Sinistro: iI Contraente/Assicurato deve in caso di sinistro: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; b) avvisare QUIXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro; c) fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione. d) fornire a QUIXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore; e) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incari- cato da QUIXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno; f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore. | |
Assistenza diretta\in convenzione: | |
Spese Legali: QUIXA per la gestione dei sinistri di Tutela Legale si avvale di AXA ASSISTANCE - Ufficio Tutela Legale, Via Xxxxx Xxxxxxx, 121- 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente contattando il numero Verde 000 000 000 (dall'estero tel. x00 00 00000000). L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicu- rato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con QUIXA e/o AXA ASSISTANCE. | |
Assistenza (24h/7): Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE contattando il Numero Verde 000 000 000 (dall'estero tel. x00 00 00000000) nel momento in cui si verifichi il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di presta- zione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell'evento. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, per fornire immediatamente assistenza. Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati: ✔ prestazione richiesta e indirizzo della Casa assicurata; ✔ numero di polizza; ✔ cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax); ✔ eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta. Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà ri- chiamato entro le successive 8 ore lavorative. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non sarà tenuta a fornire inden- xxxxx o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata. | |
Gestione da parte di altre Imprese: La gestione dei servizi per la sezione Spese Legali ed Un aiuto in caso di emergenza è stata affidata da parte di QUIXA a Inter Partner Assistance S.A. (denominata AXA Assistance) - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Numero Verde 800 766 166 per chiamate dall'Italia - Tel. x00 00 00000000 per chiamate dall'estero. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ovvero dalla ricezione della richiesta del terzo danneggiato nel caso di sussistenza di garanzie della sezione Danni arrecati a terzi. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP- Documento Informativo Precontrattuale |
Obblighi dell'impresa assicuratrice | Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sem- pre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell'Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento della rata di Premio, per tutta la durata del contratto, avviene mediante addebito automatico effettuato sulla carta di credito utilizzata al momento della stipula e deve essere corrisposto entro la data di decorrenza della mensilità a cui la rata si riferisce. Il premio è comprensivo di imposta. In caso di mancato pagamento di una rata, a parziale deroga di quanto previsto dall’ 1901 Cod. Civ., in senso più favorevole al Contraente, la copertura resterà attiva per i 30 giorni successivi alla data di scadenza della rata non pagata. Si conviene che il mancato pagamento della rata di premio entro tale termine è da intendersi come manifestazione della volontà di risolvere il contratto, che pertanto cesserà di avere effetto dalle ore 00:00 del giorno successivo alla scadenza. |
Rimborso | Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi alla data dell'addebito del premio. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio addebitato senza trattenuta alcuna con le stesse modalità definite per il pagamento dei premi. QUIXA entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per le prestazioni Tutela Legale e Sicurezza Digitale, le garanzie sono prestate per le controversie determinate da fatti verifi- catisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente: ✔ dopo le ore 00.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedi- menti penali; ✔ trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi; |
Sospensione | La garanzia Furto non opera per i sinistri avvenuti nella Casa abituale a partire dalle ore 00.00 del 45° giorno se la disabitazione dei locali contenenti i beni assicurati si prolunga per più di 45 giorni consecutivi. |
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.
Come posso disdire la polizza?
Home & Family è un prodotto rivolto a privati, per la protezione della Famiglia e della Casa. La Casa da assicurare deve essere ubicata in Italia.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione:
Il prodotto è distribuito da QUIXA direttamente non sono pertanto previsti costi di intermediazione.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all’ Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx 2) Tramite posta all’indirizzo Xxxxx Xxxx 00, 00000 - Xxxxxx (XX) L’impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx . |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla deter- minazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indi- rizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Assicurazione Multigaranzia (per la casa e la famiglia) Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Home & Family
Data Realizzazione 13/12/2022Ultima edizione disponibile
SOMMARIO
GLOSSARIO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 2 | di | 20 |
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE “SPESE LEGALI” GARANZIA SICUREZZA DIGITALE................................................................................................................ | Pag | 3 | di | 20 |
SEZIONE HOME
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE ................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 4 | di | 20 |
PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO ....................................................................................................................................................................................... | Pag | 5 | di | 20 |
COSA ASSICURO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 5 | di | 20 |
PROTEZIONE AI LOCALI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 5 | di | 20 |
PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO .................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 6 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 5 | di | 20 |
COME OPERA L’ASSICURAZIONE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 7 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 7 | di | 20 |
FURTO .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 8 | di | 20 |
COSA ASSICURO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 8 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 8 | di | 20 |
COME OPERA L’ASSICURAZIONE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 8 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 9 | di | 20 |
SEZIONE FAMILY | ||||
PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI .................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 9 | di | 20 |
COSA ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 9 | di | 20 |
PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 9 | di | 20 |
PROTEZIONE SPORT AMATORIALE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 10 | di | 20 |
PROTEZIONE DANNI IN BICI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 10 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 10 | di | 20 |
COME OPERA L’ASSICURAZIONE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 10 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 11 | di | 20 |
TUTELA LEGALE - SICUREZZA DIGITALE ................................................................................................................................................................................................................................................................ | Pag | 11 | di | 20 |
COSA ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 11 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 12 | di | 20 |
COME OPERA L’ASSICURAZIONE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 13 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 13 | di | 20 |
PRONTO INTERVENTO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | Pag | 14 | di | 20 |
COSA ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 14 | di | 20 |
COSA NON ASSICURO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 14 | di | 20 |
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, XXXXXXXXXX E/O SCOPERTI ................................................................................................................................................................................................. | Pag | 14 | di | 20 |
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO ...................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 15 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/ CONTENUTO ....................................................................................... | Pag | 15 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO.............................................................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 16 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO DANNI AGLI ALTRI............................................................................................................................................................................................................................. | Pag | 17 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 17 | di | 20 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PRONTO INTERVENTO................................................................................................................................................................................................................ | Pag | 18 | di | 20 |
ARTICOLI DI LEGGE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Pag | 19 | di | 20 |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI................................................................................................................................................................................................................ | Pag | 1 | di | 4 |
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA ................................................................................................................................................... | Pag | 4 | di | 4 |
GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare le Condizioni di assicurazio- ne, nelle quali tali termini sono riportati con iniziale in maiuscolo ed in corsivo:
❯ Aeromobile giocattolo: aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo o meno ad essere usato ai fini di gioco.
❯ Aeromobile a pilotaggio remoto (drone): mezzo aereo a pilotaggio remo- to senza persone a bordo, dotato di un equipaggiamento che ne consente un volo automatico, pilotato sempre a vista ed utilizzato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi.
❯ Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bor- do, impiegato preferibilmente nell’ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi lu- dico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e co- stante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
❯ Animale domestico: tutti gli animali che vivono stabilmente con l’uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali do- mestici gli animali:
- proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
- utilizzati nell’ambito di attività professionali o comunque retribuite.
❯ Anno assicurativo: periodo continuativo di 12 mesi, il primo dei quali ini- zia alle ore 00:00 dalla data di decorrenza della Polizza.
❯ Arbitrato: le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l’inter- pretazione o l’esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso, e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
❯ Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
❯ Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
❯ Assistenza Stragiudiziale: l’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
❯ AXA Assistance: Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza generale per l’Italia, con sede operativa in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
❯ Bicicletta elettrica: biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
❯ Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche struttu- rali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di mani- polazione, effrazione e Scasso. La corazzatura della Cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combina- zione).
La Cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
❯ Casa: singola unità immobiliare, indicata nella Polizza, destinata a civile abitazione e a studio professionale privato se coesistente, comprese even- tuali quote di Fabbricato di proprietà comune ed eventuali dipendenze ad esclusivo servizio della Casa stessa. La Casa può essere:
- Appartamento, complesso di stanze e servizi fra loro comunicanti facen- te parte di un Fabbricato costituito da più appartamenti tra loro adiacen- ti, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all’interno del Fabbricato ma con accesso comune dall’esterno;
- Villetta a schiera, complesso di stanze e servizi fra loro comunicanti fa- centi parte di un Fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovra- stanti o sottostanti, con accesso indipendente dall’esterno.
❯ Casa abituale: la Casa dove l’Assicurato e l’eventuale Nucleo familiare di- xxxxxx in modo continuativo (nel processo di sottoscrizione della Polizza indicata come Casa in cui “abito regolarmente”).
❯ Casa saltuaria: la Casa dove l’Assicurato e il Nucleo familiare dimorano in modo non continuativo (nel processo di sottoscrizione della Polizza indica- ta come Casa in cui “abito occasionalmente”).
❯ Centrale operativa: la Centrale operativa di Inter Partner Assistance S.A.
– Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxx, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
❯ Collaboratori: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese baby-sitter.
❯ Contenuto: l’insieme delle Cose che si trovano nella Casa appartenenti alle seguenti categorie:
a) arredamento, quali mobilio in genere della Casa e quant’altro di mobile (non fisso al Fabbricato) inerente alla Casa, quadri e tappeti di valore sin- golo non superiore a 600 euro;
b) abbigliamento e oggetti di uso personale e domestico, non inclusi nelle al- tre voci, attrezzature e beni professionali, archivio e documenti perso-
xxxx, opere di miglioria ed addizionali apportate alla Casa dall’Assicurato
locatario;
c) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, pro- iettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore sin- golo inferiore a 5.000 euro;
d) oggetti pregiati, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d’arte, pellicce, oggetti e servizi di argen- teria;
e) gioielli, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d’oro, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico;
f) valori, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappre- sentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobol- li, marche da bollo, schede telefoniche);
g) Cose riposte nelle dipendenze, arredamento, provviste di famiglia e quant’altro di inerente alla Casa od in uso all’Assicurato comprese at- trezzature sportive, cicli e ciclomotori. Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro, cose che costituiscono oggetto di atti- vità artigianale o commerciale;
h) Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura, oggetti di cui ai punti precedenti portato nei locali occupati temporaneamente dall’Assicura- to o dal suo Nucleo familiare durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Mari- no, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell’Unione Europea.
❯ Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione.
❯ Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
❯ Danno extra-contrattuale: danno conseguente a fatto illecito: del deru- bato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti strada- li. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
❯ Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, do- vuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
❯ Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, me- diante violenza o minaccia.
❯ Fabbricato: intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendo- no inclusi:
a) Impianti infissi al servizio del Fabbricato quali: impianti elettrici, telefo- nici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di ri- scaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione; sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV mobili;
b) Recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, Fissi ed Infissi, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divi- sorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel xxxxxx- cato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
Fissi ed infissi:
❯ fissi: quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere…ecc.);
❯ infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, infer- riate e serrande, ecc.).
❯ Franchigia: l’importo a carico dell’Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall’importo indenniz- zabile e, se in Polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la Franchigia al danno stesso prima dei predetti limiti.
❯ Xxxxx: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sot- traendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
❯ Garanzia: insieme di eventi previsti nella Polizza che comportano il paga- mento di un Premio.
❯ Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
❯ Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appro- priato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
❯ Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da QUIXA in caso di Xxxxxxxx.
❯ Indirizzo di ubicazione: la Casa assicurata può essere ubicata unicamente nello Stato Italiano.
❯ Inondazioni, alluvioni: fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
❯ Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfon- damento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell’ar- redamento o di elettrodomestici (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della Casa.
❯ Manto esterno del tetto: la superficie esterna del Tetto in diretto contat- to con gli agenti atmosferici
❯ Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di Manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
❯ Manutenzione straordinaria: sono considerati interventi di manutenzio- ne straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di Manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i vo- lumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifi- che delle destinazioni di uso.
❯ Materiali incombustibili: si considerano incombustibili sostanze e pro- dotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
❯ Metallo prezioso: oro e platino.
❯ Metri quadrati: la superficie interna della Casa (entro i muri che la deli- mitano) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili e di ogni altra dipendenza.
❯ Nucleo familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi.
❯ Pannelli solari e/o fotovoltaici: impianto costituito da pannelli solari ter- mici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte della Casa.
❯ Parti: il Contraente e QUIXA.
❯ Polizza: il documento che prova l’Assicurazione.
❯ Premio: il costo dell’Assicurazione, cioè la somma dovuta dal Contraente a QUIXA.
❯ Quixa: L’assicuratore: Quixa Assicurazioni S.p.A, Xxxxx Xxxx, 00 00000 Xxxxxx.
❯ Xxxxxx: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 Codice Penale.
❯ Rivalsa: è il diritto che l’assicuratore ha, in forza dell’art. 1916 C.C., dopo aver pagato l’Indennizzo all’Assicurato, di sostituirsi a quest’ultimo nel ri- chiedere il risarcimento del danno al soggetto che lo ha provocato, al fine di recuperare la somma indennizzata.
❯ Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezio- ne dei locali o di Cassaforte o mobili contenenti le Cose assicurate, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
❯ Xxxxxx: Xxxxx commesso strappando il bene di mano o di dosso alla perso- na che lo detiene.
❯ Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico dell’As- sicurato. Se nella Polizza sono previsti limiti massimi di Indennizzo, si proce- de alla liquidazione del danno applicando l'ulteriore Scoperto ai predetti limiti.
❯ Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati Scoppio.
❯ Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazio- ne.
Relativamente alla sezione spese legali, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l’Assicurazione.
❯ Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soc- combente può essere condannato a rifondere.
❯ Spese per l’intervento di un legale: sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l’esclusione di quelle atti- nenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).
❯ Spese peritali: le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti Tecnici di Par- te).
❯ Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre do- vuto a cause endogene.
❯ Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a copri- re ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
❯ Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessio- ni, pongono ine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.
❯ Xxxxxx presso la casa: sottrazione di Cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il rea- to sia compiuto mediante accesso fraudolento alla Casa.
❯ Tubo interrato: la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comun- que non interamente protetta da strutture murarie.
❯ Valore di ricostruzione a nuovo: si intende la spesa necessaria per l’inte- grale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno.
❯ Valore di rimpiazzo: si intendono le spese per riparare, o se economica- mente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
❯ Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l’at- tacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costi- tuite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratifi- cato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA SICUREZZA DIGITALE
❯ Acquisti on-line/e-commerce: tutti i contratti, aventi a oggetto beni, sti- pulati tra un fornitore e un consumatore, nell’ambito di un sistema di ven- dita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti, agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta.
❯ Dati d’autenticazione: i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
❯ Dati d’identificazione: tutti i documenti identificativi personali, compre- se le generalità ed il numero di telefono.
❯ Documenti identificativi personali: carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l’identità dell’intestatario e ri- conosciuto dalle Autorità Giudiziarie.
❯ Flooding: intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi con- tenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca ester- ni.
❯ Furto d’identità digitale: acquisizione, da parte di terzi, con artificio o rag- giro realizzato per mezzo di internet, di Dati d’identificazione o Dati d’au- tenticazione dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.
❯ Lesione della reputazione online: offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video,fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet.
❯ Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura iperte- stuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessi- bile all’utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o diretta- mente l’indirizzo IP.
❯ Social network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersog- gettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.1 – POLIZZA
La Polizza è il documento dove sono indicati: l’Assicurato con le relative infor- mazioni, le Cose assicurate e le garanzie acquistate, per le quali sono riportati i Premi e le somme assicurate.
Le garanzie di cui al presente Set informativo, si intendono operanti solo se espressamente richiamate in polizza.
Art. 1.2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SUL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comporta- re la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
ART. 1.3 – ALTRE ASSICURAZIONI
Se sulle medesime Cose assicurate e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazio- ne degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 1.4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Il pagamento del Premio, per tutta la durata del contratto, avviene mediante addebito automatico sulla carta di credito utilizzata al momento dell’acquisto. Puoi cambiare/aggiornare in qualsiasi momento gli estremi della tua carta di credito, accedendo alla tua area personale.
Il premio è comprensivo di imposta.
In caso di mancato pagamento della prima rata di Premio entro la data di de- correnza, l’Assicurazione si intenderà annullata senza effetto.
In caso di mancato pagamento di una rata, a parziale deroga di quanto pre- visto dall’ 1901 Cod. Civ., in senso più favorevole al Contraente, la copertura resterà attiva per i 30 giorni successivi alla data di scadenza della rata non pagata. Si conviene che il mancato pagamento della rata di premio entro tale termine è da intendersi come manifestazione della volontà di risolvere il contratto, che pertanto cesserà di avere effetto dalle ore 00:00 del giorno successivo alla scadenza.
Art. 1.5 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione ha durata annuale e si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in man- canza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della sca- denza.
In caso di disdetta da parte del Contraente/Assicurato la richiesta dovrà es- sere inviata alla PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, unitamente alla foto- copia di un valido documento d’identità del Contraente/Assicurato.
Art. 1.6 – RECESSO DA PARTE DEL CONTRAENTE
Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla copertura assicurativa nei 14 giorni successivi alla data dell’addebito della prima rata di Premio. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi. Il recesso deve avvenire scrivendo alla PEC: quixa.assicurazioni@ xxxxxxxxx.xx, unitamente alla fotocopia di un valido documento d’identità del Contraente/Assicurato.
Art. 1.7 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro denunciato nei termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti, possono recedere dall’Assicu- razione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte del Contra- ente/Assicurato la richiesta di recesso dovrà essere inviata alla PEC: quixa. xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, unitamente alla fotocopia di un valido documento d’identità del Contraente/Assicurato.
ART. 1.8 – INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
(Valida qualora sia indicato “SI” nel contratto di polizza alla voce “Indicizzata”). Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad “adeguamento automatico” (ad eccezione della garanzia “Pronto Interven- to”) in base all’indice di statistica pubblicato dall’ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:
1. si stabilisce di adottare l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
2. nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento inizia- le e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
3. alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell’in- dice iniziale o quello dell’ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate col massimo del 6% in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base. Variazioni negative dell’indice non saranno invece applicate;
4. le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rila- scio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell’indice se ne utilizzerà altro equivalente.
Art. 1.9 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazionescrivendo alla PEC: quixa.assicu- xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da QUIXA possono comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazio- ne dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio QUIXA è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al rela- tivo diritto di recesso.
Art. 1.10 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’Assicurato o del Contraente.
ART. 1.11 – NUOVA CASA (TRASLOCO)
Qualora l’Assicurato traslochi in una nuova Casa, la Polizza sarà automatica- mente operante anche per la nuova Casa dall’inizio del trasloco e fino alle ore
00.00 del quindicesimo giorno dall’avvenuto inizio.
La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l’Assicurato si sia avvalso per traslocare.
L’Assicurato dovrà comunicare la variazione di casa QUIXA Assicurazioni
S.p.A. Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali.
Art. 1.12 – LA MANUTENZIONE DELLA CASA
L’Assicurazione è prestata a condizione che la Casa assicurata e/x xxxxx- nente le Cose assicurate, si trovi in buone condizioni di statica e manu- tenzione e non sia in costruzione.
Art. 1.13 – RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO
In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni eco- nomiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art. 1.14 – BUONA FEDE
Se in buona fede il Contraente o l’Assicurato non comunica a QUIXA, le circo- stanze che aggravano il rischio o, quando stipula la Polizza rende dichiarazio- ni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all’Indennizzo né questo sarà ridotto.
QUIXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di Premio corri- spondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal mo- mento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 1.15 – RINUNCIA ALLA RIVALSA PREVISTA DALL’ART. 1916 DEL C.C.
QUIXA rinuncia, tranne il caso di dolo, al diritto di surroga previsto all’art. 1916 del C. C. verso il Contraente/ Assicurato, i componenti del suo Nu- cleo familiare e persone per cui deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
Art. 1.16 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Di seguito le aliquote d’imposta applicate al Premio imponibile, per ciascuna sezione del prodotto in vigore alla data di decorrenza:
Sezione | Aliquota d’imposta |
Protezione ai locali - Protezione ai mobili/contenuto | 22,25% |
Furto | 22,25% |
Protezione danni agli altri | 22,25% |
Tutela legale | 21,25% |
Pronto intervento | 10% |
Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contrat- to, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di XXXXX l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il paga- mento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, QUIXA avrà diritto di rivalsa sul Contra- ente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in con- seguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 1.17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE HOME
PROTEZIONE AI LOCALI – PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO
COSA ASSICURO
Art. 2 – COSE ASSICURABILI
Le garanzie di questa sezione, qualora disponibili, possono essere acquistate per:
a. la Casa, intesa come fabbricato/muri – acquistando il pacchetto Protezio- ne ai locali,
b. il Contenuto della Casa e i mobili al suo interno – acquistando il pacchetto Protezione ai mobili/contenuto, Il cui indirizzo di ubicazione è indicato in Polizza.
Il pacchetto Protezione ai mobili/contenuto è acquistabile ad integrazione del pacchetto Protezione ai locali.
Casa e/o Contenuto sono assicurati anche se di proprietà di terzi e, in tal caso, la Polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, pro- prietari o comproprietari.
PROTEZIONE AI LOCALI
Art. 2.1 – INCENDIO FABBRICATO
QUIXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate inerenti al fabbricato a seguito di:
1. Incendio, fulmine, Implosione e Scoppio;
2. Esplosione, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti;
4. caduta ascensori compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti mecca- niche;
5. caduta di aeromobili, loro parti o Cose da questi trasportate, caduta di satelliti e meteoriti;
6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. azione del fulmine su alberi;
8. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del Sini- stro e le spese di salvataggio previste dall’art. 1914 C.C.;
9. fumo, gas e vapori:
❯ causati da Incendio di Cose, anche non assicurate, poste nell’ambito di 50 metri dalle Cose assicurate;
❯ fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purché collegati con adeguate condutture ad appositi camini.
Art. 2.2 – EVENTI ATMOSFERICI
Art. 2.2.1.Eventi atmosferici ed acqua piovana
QUIXA indennizza i danni materiali e diretti alla casa assicurata (fabbricato) da:
❯ eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più Cose in zona.
❯ spargimento d’acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali. Per l’evento “acqua piovana” non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più Cose.
Art. 2.2.2. Sovraccarico neve
QUIXA indennizza i danni materiali e diretti alla casa assicurata (fabbricato), avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del Tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
Art. 2.3 – RICERCA E DANNI DA ACQUA – GUASTI TUBATURE
QUIXA indennizza i danni materiali e diretti alla casa assicurata, da fuoriu- scita di acqua dovuta a:
a) rottura accidentale di:
1. pluviali e grondaie;
2. impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento
Per quanto di pertinenza del fabbricato, compresi i Tubi interrati nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti).
b) rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e con- dizionamento, installati nel fabbricato, causata da gelo.
c) occlusione di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condiziona- mento installati nel Fabbricato.
Inoltre, QUIXA, se è stata assicurata la Casa, rimborsa le seguenti spese:
d) Ricerca e riparazione guasti a tubature d’acqua
In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d’acqua, indennizzabile ai ter- mini della presente Garanzia, anche in caso di danno causato solo a terzi, QUIXA rimborsa:
1. le spese sostenute, per quanto inerente al fabbricato, per riparare o sostituire le parti di tubature e relativi raccordi, nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua;
2. le spese necessarie per demolire o ripristinare i muri e i pavimenti;
3. le spese necessarie per indagini strumentali finalizzate al conteni- mento dei costi di ricerca guasti. Se la fuoriuscita d’acqua deriva da una rottura di Tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale alla Casa stessa, QUIXA rimborsa:
4. le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, per la demolizione del Fabbricato e della pavimentazione, per la rimozione del terreno e il conseguente ripristino allo stato originario;
5. le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate, com- presi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua;
6. il costo del maggiore consumo dell’acqua derivante dal Sinistro inden- nizzabile (fuoriuscita d’acqua da rottura Tubi interrati). Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell’anno preceden- te nel medesimo periodo.
e) Ricerca e riparazione guasti tubature gas
QUIXA rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi della Casa assicurata (fabbricato) che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripri- stino di parti della Casa.
La Garanzia è operante a condizione che la dispersione sia accertata dall’Ente di distribuzione e che questo comporti il blocco dell’erogazione.
Art. 2.4 – XXXXX XXXXXXXXX
QUIXA indennizza i danni materiali e diretti a componenti elettrici ed elet- tronici della casa assicurata (fabbricato), per effetto di correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.).
Art. 2.5 – ATTI VANDALICI
QUIXA indennizza i danni materiali e diretti alla Casa assicurata (fabbricato) in conseguenza di atto doloso di terzi (ovvero atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa).
Art. 2.6 – ROTTURA VETRI
QUIXA rimborsa i costi necessari per il trasporto, l’installazione o il rimpiaz- zo, delle Lastre della Casa assicurata (fabbricato), la cui rottura è dovuta ad un evento accidentale non previsto in altre Garanzie della presente sezione.
ART. 2.7 – ALTRE SPESE COPERTE - FABBRICATO
In caso di Sinistro che derivi da uno degli eventi sopra descritti, QUIXA rim- borsa, entro il Valore di ricostruzione della Casa, anche le seguenti spese:
1. i costi e/o gli oneri di urbanizzazione che l’Assicurato paga all’Ente e/o all’Autorità Pubblica in caso di ricostruzione della Casa assicurata, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione;
2. gli onorari di riprogettazione della Casa assicurata, che sono di compe- tenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed ineren- ti alla reintegrazione del danno subito dalla Casa stessa. L’importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo;
3. le spese necessarie per la sistemazione alberghiera o i danni che derivano dal mancato godimento della Casa assicurata, se la stessa è dichiarata obiettivamente inagibile a seguito del Sinistro indennizzabile.
Art. 2.8 – RC PROPRIETARIO/AFFITTUARIO
La Garanzia copre in caso di danni accidentali a terzi inerenti alla proprietà della Casa assicurata indicata in Polizza.
In caso di comproprietà o proprietà di terzi, l’Assicurazione vale anche per i comproprietari o per i terzi proprietari della medesima Casa assicurata.
Qualora la Casa sia singola porzione di Fabbricato, sono altresì comprese le re- lative quote di responsabilità inerenti alle parti di Fabbricato costituenti pro- prietà comune, con esclusione di ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.
Sono comprese le dipendenze, le recinzioni fisse e i cancelli anche con co- mandi elettrici, i box pertinenziali, le antenne e parabole, i giochi ed attrez- zature sportive, gli impianti sportivi, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella Casa e negli spazi ad essa adiacenti.
È compresa la responsabilità civile dell’Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 a condizione che:
❯ siano stati designati, qualora richiesto dalla legge, i responsabili della si- curezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
❯ i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro, con valida coper- tura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività;
❯ le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all’Albo di cate- goria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicura- tiva per la responsabilità civile dell’attività.
Inoltre, la Garanzia opera per danni:
a) materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio;
b) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sini- stri risarcibili in base alla presente Garanzia “RC proprietario”;
c) da spargimento d’acqua causato da rotture accidentali di tubazioni, con- dutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento del- la Casa assicurata;
d) da rigurgiti di fogna causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlu- sioni di tubazioni e condutture.
Responsabilità dell’affittuario
La Garanzia opera per i danni accidentali materiali e diretti causati da Incen- dio, Implosione, Esplosione, Scoppio alla Casa assicurata tenuta in affitto/uso dall’Assicurato. Inoltre, se la Casa è concessa in affitto/uso
ammobiliata, la Garanzia è estesa ai danni arrecati dai medesimi eventi all’ar- redamento del proprietario della Casa.
La garanzia “RC Proprietario/affittuario” si intende operante per la Casa indicata in Polizza.
PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO
Acquistando questo pacchetto QUIXA estende le coperture ai danni mate- riali e diretti compresi nel pacchetto Protezione ai locali (artt. da 2.1 a 2.8), anche ai danni materiali e diretti ai mobili e al contenuto della casa assicurata.
Art. 2.9 – ALTRE SPESE COPERTE - CONTENUTO
In caso di Xxxxxxxx che derivi da uno degli eventi sopra descritti, QUIXA rimborsa, entro la somma assicurata del Contenuto e del Valore di ricostru- zione della Casa, anche le seguenti spese:
1. le spese necessarie per trasloco, deposito e ricollocamento dell’arreda- mento domestico assicurato e rimasto illeso, se la Casa è obiettivamente inagibile a seguito del Sinistro indennizzabile;
2. le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell’archivio fisico. La Garanzia è estesa all’archivio dello studio privato se coesistente con la Casa.
COSA NON ASSICURO
Art. 2.10 – ESCLUSIONI COMUNI
Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti, salvo quanto espressamen- te richiamato dalle specifiche Garanzie.
Sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo del Contraente/Assicurato e/o del suo Nucleo fa- miliare;
3. causati da Terremoti, Inondazioni, Alluvioni,
4. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine;
5. di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili a qualsiasi am- manco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coper- ti dall’Assicurazione;
6. causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da Incendio Esplosione e scoppio;
7. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anor- male produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’As- sicurazione;
8. conseguenti a Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di so- stanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente/Assicurato e/o dal suo Nucleo familiare;
9. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle Garanzie;
10. causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenien- ti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radia- zioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
11. Ai Pannelli solari e/o Fotovoltaici
Art. 2.11 – ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE
Fermo restando quanto stabilito all’art. 2.9 – “Esclusioni comuni” valgono altresì, per ciascuna Garanzia le seguenti esclusioni:
❯ Eventi atmosferici
Per la Garanzia di cui all’art. 2.2.1 - “Eventi atmosferici e acqua piovana” sono esclusi i danni:
1. verificatosi a seguito di straripamento di corsi o specchi d’acqua natu- rali o artificiali, di Inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedi- mento o franamento del terreno;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
3. causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
4. causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
5. derivanti dall’innalzamento del livello della falda; ed anche i danni su- biti da:
1. insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
2. tettoie e tende esterne;
3. cose all’aperto comprese piscine e giochi e attrezzature sportive, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione al servizio del fabbricato;
4. alberi, cespugli, coltivazioni loreali ed agricole in genere.
Per la Garanzia di cui all’art. 2.2.2- “Sovraccarico neve” sono esclusi i danni:
1. causati da valanghe e slavine;
2. causati da rotture provocate da gelo in conseguenza allo spargimento d’acqua provocato da condutture installate all’esterno della casa o da tubi interrati;
Ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro;
3. alla Casa e/o al Fabbricato non conforme alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all’epoca della costruzione, rico- struzione;
4. dovuti alla mancata ristrutturazione del Tetto, obbligatoria per legge;
5. alla Casa e/o al Fabbricato e al suo Contenuto durante i lavori di costru- zione o di ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa Garanzia;
6. a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lu- cernari, vetrate, Infissi e all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti.
❯ Ricerca e danni da acqua/guasti tubature
Per la Garanzia di cui all’art. 2.3 – “Ricerca e danni da acqua/guasti tuba- ture” lettera a) sono esclusi i danni:
1. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
2. causati da rotture provocate da gelo in conseguenza allo spargimento d’acqua provocato da condutture installate all’esterno della casa o da tubi interrati;
Ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro;
3. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
4. causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.
Per la Garanzia di cui all’art. 2.3 – "Ricerca e danni da acqua/guasti tuba- ture” lettera b) sono esclusi i danni:
1. da fuoriuscita d’acqua causata da rottura di impianti idrici ed igie- nici, di riscaldamento e condizionamento installati all’esterno della Casa e/o del Fabbricato;
2. ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
Per la Garanzia di cui all’art. 2.3 – "Ricerca e danni da acqua/guasti tuba- ture” lettera c) sono esclusi i danni:
1. conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
2. a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e gronda- ie, che sono coperti se acquistata la Garanzia di cui all’art.2.2 “Eventi atmosferici”;
3. conseguenti a malfunzionamenti dei dispositivi di evacuazione di li- quami.
Per la Garanzia di cui all’art. 2.3 – "Ricerca e danni da acqua/guasti tuba- ture” lettera d) sono escluse le spese per la ricerca e riparazione dei guasti riguardanti gli impianti di irrigazione.
Per la Garanzia di cui all’art. 2.3 – "Ricerca e danni da acqua/guasti tuba- ture” lettera e) sono escluse le spese per apportare modifiche, aggiunte o migliorie necessarie a rendere la Casa e/o il Fabbricato conforme alle normative vigenti.
❯ Xxxxx xxxxxxxxx
Per la Garanzia di cui all’art. 2.4 – “Danni elettrici” sono esclusi i danni:
1. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2. causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
3. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
4. dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipula- zione della Polizza;
5. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all’esterno della Casa e/o Fabbricato e non protetti.
❯ Atti vandalici
Per la Garanzia di cui all’art. 2.5 – “Atti vandalici” sono esclusi i danni:
1. di imbrattamento dei muri esterni della Casa assicurata e delle sue di- pendenze e/o del Fabbricato di cui fa parte;
2. avvenuti durante un’occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da Incendio, Esplosione o Scop- pio, Implosione;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assi- curate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.
❯ Rottura Vetri
Per la Garanzia di cui all’art. 2.6– “Rottura vetri” sono esclusi i danni:
1. derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data di effetto della Polizza;
2. di scheggiatura o rigatura;
3. dovuti a crollo o assestamento della Casa e/o Fabbricato, distacco di parti di esso, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
4. che si verifichino durante i lavori effettuati alle Lastre (inclusa la rimo-
zione delle stesse), su sostegni o cornici o sull’arredamento sul quale sono collocate.
❯ RC proprietario/affittuario
Per la Garanzia di cui all’art. 2.8 - "RC proprietario/affittuario" - sono esclusi i danni:
1. da spargimento d’acqua diverso da quello conseguente a rotture acci- dentali di tubazioni, condutture o impianti idrici, igienici, di riscalda- mento e di condizionamento;
2. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
3. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
4. derivanti dalla proprietà di Case diverse da quella assicurata.
COME OPERA L’ASSICURAZIONE
Art. 2.12 – COLPA GRAVE
Tutte le Garanzie della presente sezione sono operanti, anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell’Assicurato, dei componenti del suo Nucleo familiare o delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
ART. 2.13 – DESTINAZIONE D’USO
L’Assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato di cui la Casa assicurata fa parte, sia, per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera
complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.
Art. 2.14 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:
1. Caratteristiche costruttive tradizionali ovvero edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per al- meno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l’impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere intera- mente costruite in materiale combustibile.
2. Caratteristiche costruttive in legno, ovvero edificio con pareti esterne re- alizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all’e- poca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruite in qualsiasi materiale.
Per entrambe le tipologie, le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di anco- raggio.
Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno com- preso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Art. 2.15 – TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Le Garanzie di cui alle presenti Sezioni “Protezione ai locali” e “Protezione ai mobili/contenuto” operano con i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE AI LOCALI
Garanzia | Limite di Indennizzo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Incendio - Casa | Valore di Ricostruzione a nuovo | |
Atti vandalici - Casa | Valore di Ricostruzione a nuovo | |
Rotture vetri (lastre) - Casa | 2.500 euro | 100 euro |
Danni agli impianti elettrici - Casa | 25.000 euro | 250 euro |
Danni da tubature - Casa | Valore di Ricostruzione a nuovo | 100 euro |
Danni da Eventi atmosferici - Casa (ad eccezione dell'evento acqua piovana) | Valore di Ricostruzione a nuovo | Scoperto 10% col minimo di 250 euro e massimo di 2.500 euro |
Per i danni da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre e manufatti in fibro- cemento e/o materia plastica limite massimo di 2.500 euro | ||
Danni da eventi atmosferici - Allagamento Casa da acqua piovana | 2.500 euro | 250 euro |
Danni da eventi atmosferici - Sovraccarico neve Casa | 75% del Valore di Ricostruzione a Nuovo | 10% minimo 500 euro |
RC Proprietario - Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna | Massimale indicato in Polizza | 250 euro |
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO
Garanzia | Limite di Indennizzo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Incendio - Contenuto | Somma assicurata | |
Atti vandalici - Contenuto | Somma assicurata | |
Rotture vetri (lastre) - Contenuto | 2.500 euro | 100 euro |
Danni agli impianti elettrici - Contenuto | 10.000 euro | 150 euro |
Danni da tubature - Contenuto | Somma Assicurata | 100 euro |
Danni da tubature - Acqua fuoriuscita da tubi interrati | 2.000 euro | |
Danni da tubature - Acqua fuoriuscita da elettrodomestici | 2.000 euro | |
Danni da tubature - Gelo | 2.000 euro | |
Danni da tubature - Occlusione di condutture | 2.000 euro | |
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi non interrati | 2.000 euro | 100 euro |
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi interrati e costo del maggiore consumo dell'acqua | 2.000 euro | 250 euro |
Danni da tubature - Ricerca e riparazione guasti tubi gas | 2.000 euro | 100 euro |
Danni da eventi atmosferici - Contenuto (ad eccezione dell'evento acqua piovana) | Somma assicurata | Scoperto 10% col minimo di 250 euro e massimo di 2.500 euro |
Danni da eventi atmosferici - Allagamento Contenuto da acqua piovana | 2.500 euro | 250 euro |
Danni da eventi atmosferici - Sovraccarico neve Contenuto | 75% della Somma Assicurata | 10% minimo 500 euro |
Altre spese coperte - Trasloco, deposito e ricollocamento arredamento | 2.500 euro | - |
Altre spese coperte - Costi/oneri di urbanizzazione | 2.500 euro | - |
Altre spese coperte - Onorari di riprogettazione | 2.500 euro | - |
Altre spese coperte - Spese ospitalità alberghiera/mancato godimento | 2.500 euro | - |
Altre spese coperte - Spese per rifacimento dei documenti personali e dell'archivio | 2.500 euro |
Cose | Limite di Indennizzo |
Limite per singolo oggetto d'arte | 25.000 euro |
Gioielli | 10.000 euro |
Valori | 2.500 euro |
Oggetti portati temporaneamente in villeggiatura | 2.500 euro |
Documenti personali e d'archivio | 2.500 euro |
FURTO
COSA ASSICURO
QUIXA indennizza, entro la somma assicurata indicata nella Polizza per la Ga- ranzia “Furto”, i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi elencati agli articoli 3.1- “Furto, rapina, estorsione e truffa in casa”.
Art. 3.1 – XXXXX, RAPINA, ESTORSIONE E TRUFFA IN CASA
a) Xxxxx, a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali della
Casa:
1. violandone le difese esterne mediante:
❯ rottura, Scasso;
❯ uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, che richieda superamento di osta- coli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agi- lità personale;
3. con presenza di persone all’interno dei locali stessi e che non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre;
4. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato, a locali chiusi, la refurtiva.
b) Rapina o Estorsione avvenuta nella Casa, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e sia- no costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono inoltre compresi in Garanzia:
c) i danni causati al Contenuto, in occasione di Xxxxx, Estorsione o Rapina con- sumati o tentati;
d) il Furto dei Fissi ed Infissi;
e) le spese mediche sostenute dall’Assicurato e/o dal suo Nucleo familiare in conseguenza di lesioni corporali subite in occasione di Estorsione o Rapina consumata o tentata.
La Garanzia è inoltre estesa ai seguenti eventi, purché conseguenti a Sini- stro indennizzabile a termini della presente Sezione “Furto e rapina”:
f) gli atti vandalici commessi sul Contenuto all’interno dei locali della Casa;
g) Furto o Rapina del Contenuto, portato temporaneamente fuori dalla Casa abituale, nei locali occupati temporaneamente dall’Assicurato o dal suo Nu- cleo familiare durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vatica- no, Svizzera e Stati dell’Unione Europea.
h) i danni al Contenuto a seguito di truffa presso la Casa a danno di tutti i membri del Nucleo Familiare dell’Assicurato che abbiano compiuto 65 anni.
i) danni da Furto e Rapina di gioielli ed i valori chiusi in Cassaforte. In caso di Furto la Garanzia è operante a condizione che l’autore del Furto abbia violato la Cassaforte mediante rottura, Scasso o asportazione della stessa o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi simili.
QUIXA inoltre rimborsa:
j) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sot- tratti all’Assicurato o ai componenti del suo Nucleo familiare.
k) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di per- dita o sottrazione delle chiavi di ingresso della Casa. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia della perdita o sottrazio- ne alle Autorità.
Art. 3.2 – DANNI DA FURTO CAUSATI DAI LADRI
In occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, QUIXA rimborsa le spese per riparare i guasti causati alla Casa dai ladri a:
❯ Fissi ed Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle altre parti costituenti i locali stessi;
❯ recinzioni e cancelli (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell’area che delimita l’accesso dei locali della Casa.
COSA NON ASSICURO
Art. 3.3 – ESCLUSIONI COMUNI
Esclusioni comuni a tutte le garanzie precedenti.
Sono esclusi i danni:
1. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, scio-
pero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il Sinistro sia connesso a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di Incendio, Esplosione anche nucleare, Scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoto, eruzioni vulcani- che, Inondazione, Alluvione, purché il Sinistro sia connesso a tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assi- curato e del suo nucleo familiare; oppure:
❯ da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
❯ da persone delle quali l’Assicurato o il Contraente devono rispondere;
❯ da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
❯ da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
4. avvenuti a partire dalle ore 00.00 del 45° giorno di disabitazione conse- cutiva della Casa abituale;
5. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
6. causati alle cose assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall’autore del Sinistro;
7. a gioielli e valori inerenti alle attività professionali, anche se posti in
Cassaforte e/o nello studio privato;
8. alla Cassaforte in caso di effrazione della stessa.
Art. 3.4 – ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 3.3 - “Esclusioni comuni” per la Garanzia di cui art.3.1- “Furto, rapina, estorsione e truffa in casa” lettera h), sono esclusi i danni conseguenti all’acquisto di beni o servizi e/o la sot- toscrizione di impegni contrattuali.
COME OPERA L’ASSICURAZIONE
Art. 3.5 – LA FORMA DI ASSICURAZIONE
Tutte le garanzie della sezione “Furto e rapina” sono prestate nella forma a “Primo Rischio Assoluto”, per la quale QUIXA risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Polizza, indipendente- mente dal valore totale del bene, senza l’applicazione della regola prevista dall’art. 1907 C.C..
Art. 3.6 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
La Garanzia di cui art. 3.1 - “Furto, rapina, estorsione e truffa in casa” è pre- stata a condizione che la Casa abbia pareti esterne e copertura costruite in materiali incombustibili e/o in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il Tetto della Casa do- vrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.
Art. 3.7 – MEZZI DI CHIUSURA E DI PROTEZIONE DELLA CASA
La Garanzia di cui all’art. 3.1 - “Furto, Rapina, Estorsione e Truffa in Casa” è prestata a condizione che ogni apertura verso l’esterno della Casa e si- tuata in linea verticale a meno di 4 metri:
❯ dal suolo o da superfici acquee;
❯ da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
sia difesa, per tutta la sua estensione da:
❯ robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
- legno;
- materia plastica rigida;
- vetro antisfondamento;
- metallo o lega metallica
e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni mano- vrabili esclusivamente dall’interno,
❯ oppure da inferriate issate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purchè queste non permettano l’in- gresso in Casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).
Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di Sinistro Furto:
1. se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette,
QUIXA corrisponderà l’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l’introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte della Casa con caratteristiche costruttive conformi all’art 3.6.
- “Caratteristiche costruttive”, QUIXA corrisponderà l’Indennizzo liqui- dabile a termini di Polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l’introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento della Casa non avente caratteristiche conformi all’art. 3.6
- “Caratteristiche costruttive”, verrà applicato uno Scoperto del 20%;
4. se l’introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all’inter- no dei locali stessi vi è presenza di persone, verrà applicato uno Scoper- to del 20%.
ART. 3.8 – CASA SALTUARIA
In caso di Casa saltuaria, la Garanzia di cui all’art. 3.1 - “Xxxxx, rapina, estor- sione e truffa in casa” opera, qualunque sia la durata della disabitazione,
per il Contenuto ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori. Per questi ultimi, la Garanzia è limitata al solo temporaneo periodo di perma- nenza nella Casa, da parte dell’Assicurato o del Nucleo familiare.
I danni da Furto, Rapina, Estorsione sono indennizzati con uno Scoperto del 20%.
In caso di concomitanza con altra riduzione prevista nella Polizza (art. 3.7
- “Mezzi di chiusura e di protezione della casa”) l'ulteriore scoperto si ap- plicherà all'indennizzo dovuto.
Si conviene che, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l’In- dennizzo verrà determinato ai sensi dell’art. 1.3 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell’Indennizzo, che verrà detratta suc- cessivamente dall’importo così calcolato.
ART. 3.9 – TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI DI INDENNIZZO, RANCHIGIE E SCOPERTI
Le Garanzie di cui alla presente Sezione “Furto e rapina” operano con i se- guenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:
Cose | Limite di Indennizzo per Anno assicurativo | Franchigia e/o Scoperto per Sinistro |
Gioielli Art. 3.1 | 50% della somma assicurata | - |
Valori (compreso il denaro) Art. 3.1 | 500 euro | - |
Limite per singolo oggetto pregiato Art. 3.1 | 50% della somma assicurata | - |
Cose riposte nelle dipendenze Art. 3.1 | 500 euro | - |
Garanzia | Limite di Indennizzo per Anno assicurativo | Franchigia e/o Scoperto per Sinistro |
Furto fissi e infissi Art. 3.1 d) | 1.000 euro | - |
Furto e Rapina di cose portate in villeggiatura Art. 3.1 g) | 10% della somma assicurata con sotto- limite di 500 euro per i gioielli e valori | - |
Truffa presso la Casa Art. 3.1 h) | 1.000 euro | - |
Gioielli chiusi in cassaforte Art. 3.1 i) | Somma assicurata | - |
Valori in cassaforte (compreso il denaro) Art. 3.1 i) | 50% della somma assicurata | - |
Duplicazione documenti personali sottratti Art. 3.1 j) | 500 euro | - |
Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi Art. 3.1 k) | 1.000 euro | - |
Guasti cagionati dai ladri Art. 3.2 | 1.000 euro | - |
Spese mediche a seguito di Rapina o Estorsione Art. 3.1 e); Art. 3.2 | 1.000 euro | - |
Art. 3.7 - “Mezzi di chiusura e di protezione della Casa”: applicazione di uno Scoperto del 20% in base a quanto disciplinato ai punti 3. e 4. | ||
Art. 3.8 - “Casa saltuaria”: applicazione di uno Scoperto del 20% |
SEZIONE FAMILY
PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI
COSA ASSICURO
QUIXA tiene indenne il Contraente/Assicurato per la somma (capitale, interes- si e spese) che deve risarcire se
civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente cau- sati a terzi per:
❯ morte, lesioni corporali;
❯ distruzione o deterioramento di Cose
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi assi- curati connessi alle garanzie che seguono. Si precisa che ogni fatto acciden- tale che procuri un danno a terzi è coperto, salvo se non escluso all’art. 4.5 “Esclusioni”.
La copertura opera fino a concorrenza del massimale indicato in Polizza, fermi i limiti indicati all’art. 4.7 - “Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti”.
I soggetti coperti dalla Garanzia sono il Contraente/Assicurato indicato nel-
la Polizza e il suo Nucleo familiare ed i figli minori dell’Assicurato anche se non conviventi.
Art. 4.1 – PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI
La Garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell’ambito della vita privata e di relazione, che causi un danno a terzi.
L’Assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, incluso il per- sonale domestico.
Alcuni esempi di rischi coperti:
❯ nella Casa:
a) la conduzione della Casa e delle relative pertinenze;
b) la proprietà ed uso del Contenuto in genere, apparecchi domestici, an- tenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi;
c) la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
d) l’organizzazione di feste familiari o tra amici;
e) l’attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
f) i danni fisici subiti da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici nell’ambito delle loro mansioni;
❯ nel tempo libero:
g) l’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione della
Casa saltuaria con il relativo Contenuto;
h) la pratica del campeggio;
i) l’attività di volontariato;
j) la proprietà e l’uso di animali domestici esclusi cani e gatti (es. cavalli, roditori, conigli ecc.);
❯ nella famiglia con figli:
k) i fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all’estero per vacanze studio. Qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all’altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva preva- lentemente presso l’altro genitore);
agli organi collegiali scolastici
l) la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicu- rato, comprese le lesioni che possono subire;
m)la partecipazione, in qualità di genitore,
ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manife- stazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro sco- lastico;
n) l’utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell’As- sicurato al momento del Sinistro;
o) l’attività di baby-sitter (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
p) i danni fisici involontariamente causati a baby-sitter;
q) i fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del Nucleo familiare dell’Assicurato, che svolgono tempora- neamente ed a titolo gratuito l’attività di sorveglianza;
r) la messa in moto o la guida di:
1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori o incapaci per legge, all’insaputa o contro la volontà dell’Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è Rivalsa da parte dell’assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, limitatamente al caso in cui vi è Rivalsa da parte dell’assicuratore della RC obbliga- toria dei ciclomotori per non operatività della Garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone.
Inoltre, la Garanzia opera per i danni:
s) materiali e diretti causati alle cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplo- sione e Scoppio che derivino:
1. dalla conduzione della Casa abituale e/o saltuaria e del relativo Conte- nuto;
2. dall’utilizzo di camere d’albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo Contenuto se di proprietà di terzi;
3. dalla pratica del campeggio svolta all’interno di camping regolarmen- te autorizzati.
t) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente Garanzia.
Art. 4.2 – PROTEZIONE SPORT AMATORIALE
La Garanzia opera per danni a terzi cagionati dal contraente/assicurato, il suo Nucleo familiare ed i figli minori dell’Assicurato anche se non conviventi in conseguenza di un fatto accidentale accaduto durante la pratica di uno sport amatoriale e/o riconducibile alla proprietà o all’uso degli attrezzi sportivi.
Si considerano coperti tutti gli Sport amatoriali ad eccezione degli Sport in- dicati nell’elenco di seguito e tutti gli sport considerati temerari ad insinda- cabile giudizio dell’Impresa.
Sport esclusi:
❯ Arti marziali
❯ Boxe
❯ Equitazione
❯ Calcio a 11-7-8-5
❯ Freestyle Scooting
❯ Skateboarding
❯ Tiro con l’arco
Art. 4.3 – PROTEZIONE DANNI IN BICI
La Garanzia opera per danni a terzi cagionati dal contraente/assicurato e il suo Nucleo familiare ed i figli minori dell’Assicurato anche se non conviventi in conseguenza di un fatto accidentale accaduto riconducibile alla proprietà o all’uso di biciclette, anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw).
COSA NON ASSICURO
Art. 4.4 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini della presente sezione, non sono considerati terzi il coniuge, il con-
vivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia e qualsiasi al- tro parente od affine con lui convivente.
Art. 4.5 – ESCLUSIONI
Esclusioni comuni a tutte le Garanzie precedenti (da art. 4.1 – “Protezione danni agli altri” ” ad art. 4.3 – “Protezione danni in bici”).
Sono esclusi i danni:
1. alle Cose che l’Assicurato detenga o custodisca a qualsiasi titolo;
2. alle Cose che derivano da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, di- versi da quelli previsti all’art. 4.1 - "Protezione danni agli altri";
3. ai locali e al contenuto delle Case tenute in affitto/uso dall’Assicurato o da un componente del suo nucleo familiare salvo se acquistata la ga- ranzia "Responsabilità dell'affittuario" di cui all'art. 2.7;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne per quanto previsto dalla garanzia nell’art. 4.3 – Protezione danni in bici, se acquistata;
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti
6. da Furto;
7. derivanti dalla proprietà della Casa salvo se acquistata la Garanzia di cui all’art. 2.7 - “Responsabilità del Proprietario”;
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani, gatti e altri animali non dome- stici;
9. derivanti dall’esercizio della caccia;
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati a titolo professionistico o prevedano l’impiego di veicoli a motore;
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque re- tribuite, svolte dall’Assicurato e/o dal proprio Nucleo familiare;
13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
14. derivanti da impiego di aeromobili;
15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti.
18. derivanti da campi elettromagnetici;
19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieri- stica;
20. conseguenti a:
❯ inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
❯ deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
❯ trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
21. derivanti dalla pratica di Sport anche a livello amatoriale, salvo se ac- quistata la Garanzia di cui all’art. 4.2 –“Protezione sport amatoriale”;
22. derivanti dalla proprietà o l’uso di biciclette, anche elettriche salvo se acquistata la Garanzia di cui all’art. 4.3 - “Protezione danni in bici”;
Inoltre, solo ai fini della Garanzia di cui all’art. 4.1 - “Protezione danni agli altri” sono esclusi:
23. i danni a Cose di proprietà o in uso ai minori affidati all’Assicurato;
24. i danni cagionati alla cose di proprietà o in uso al sorvegliante dei figli minori dell'assicurato che svolge temporaneamente e a titolo gratuito tale attività di sorveglianza;
Inoltre, solo ai fini della Garanzia art. 4.2 – Protezione Sport amatoriale Sono esclusi i danni da:
25. ogni evento non direttamente correlabile e conseguente alle attività
sportive oggetto della copertura;
26. l’esercizio della professione di allenatore, guida, operatore turistico;
27. custodia di cose o agli animali che l’Assicurato ha in consegna o detie- ne a qualsiasi titolo o destinazione.
Inoltre, solo ai fini della Garanzia art. 4.3 - “Protezione danni in bici”; sono esclusi i danni
28. causati da biciclette elettriche con potenza superiore a 0,25 kw, da
monopattini anche elettrici, da velocipedi in genere, da carrozzine per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard.
Inoltre, in relazione a tutte le garanzie di cui ai punti precedenti, QUIXA non riconoscerà responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato.
COME OPERA L’ASSICURAZIONE
Art. 4.6 – I LIMITI TERRITORIALI
La Garanzia “Protezione danni agli altri” di cui all’art. 4.1 è operante in tutto il Mondo.
Art. 4.7 – TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Le Garanzie di cui alla presente Sezione “Danni arrecati ad altri” operano con i seguenti limiti di risarcimento, franchigie e scoperti:
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE DANNI AGLI ALTRI
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Protezione danni agli altri - Danni fisici involontariamente causati a badanti e Collaboratori addetti ai servizi domestici | Massimale indicato in Polizza | 1.000 euro |
Protezione danni agli altri - Danni fisici involontariamente subiti dal sorvegliante temporaneo dei figli minori dell'Assicurato | Xxxxxxxxx indicato in Polizza | 1.000 euro |
Protezione danni agli altri - Danni da Incendio derivanti dalla pratica di campeggio | Massimale indicato in Polizza | 1.000 euro |
Protezione danni agli altri - Danni fisici involontariamente causati a baby sitter | Xxxxxxxxx indicato in Polizza | 1.000 euro |
Protezione danni agli altri - Danni da interruzioni o sospensione di attività | Massimale indicato in Polizza | 1.000 euro |
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE SPORT AMATORIALE
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Protezione sport amatoriale (ed eventuali sottolimiti) | 25.000 euro | 250 euro |
LIMITI COPERTURE - PROTEZIONE DANNI IN BICI
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o Franchigia per Sinistro |
Protezione danni in bici (bicicletta) | 25.000 euro | 250 euro |
TUTELA LEGALE - SICUREZZA DIGITALE
COSA ASSICURO
Art. 5 – ASSICURATI
I soggetti coperti dalla Garanzia sono l’Assicurato indicato nella Polizza, il suo
Xxxxxx familiare e i figli minori dell’Assicurato anche non conviventi.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la Ga- ranzia si intende prestata a favore del Contraente.
Questa sezione è composta da due distinte Garanzie:
❯ Tutela legale vita privata
❯ Sicurezza Digitale
Art. 5.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, ac- caduti nell’ambito della vita privata, QUIXA garantisce il rimborso delle spe- se legali e peritali - extragiudiziali e giudiziali - occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in Polizza.
La Garanzia opera nei limiti del massimale valido per Sinistro e per Anno assi- curativo, come indicato nel successivo art. 5.7 - “Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti”.
L’Assicurazione comprende i seguenti oneri:
❯ le spese per l’intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tarif- fa professionale forense;
❯ le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per legge, a carico dell’Assicurato e spettanti all’Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Media- zione costituiti da Enti di diritto pubblico;
❯ le eventuali spese del legale di controparte, in caso di Transazione auto- rizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - “Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale”;
❯ le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA Assistan- ce ai sensi del successivo art.10.2 - “Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale”;
❯ le spese processuali nel processo penale ai sensi dell’art. 535 Codice di Procedura Penale;
❯ il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dal- la controparte in caso di soccombenza;
❯ le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tenta- tivi esperiti dall’Assicurato;
❯ le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di con- troversie garantite in Polizza;
❯ le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudi- ziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
❯ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino al limite indicato nelle tabelle di cui all’art.5.7 - “Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti”.
❯ le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per risoluzione di contro- versie garantite in polizza.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territo- rialmente competente ai sensi dell’art. 10.2 - “Denuncia del sinistro e libera scelta del legale”.
Casi assicurati
La Garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:
a. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
b. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento di AXA Assistance è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida Garanzia di responsabilità civile;
c. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicu- rate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a mo- tore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
d. difesa penale dell’Assicurato per reato colposo.
Consulenza legale telefonica
L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA Assistance, può richie- dere:
❯ una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la pre- sente sezione;
❯ informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
❯ informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.
La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l’Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle
9.00 alle 13.00.
Informazioni legali e burocratiche
L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA Assistance, potrà rivol- gersi ad AXA Assistance per ottenere le prime informazioni di natura legale relativamente a:
❯ acquisto e vendita di beni immobili (per esempio: acquisto di una casa);
❯ affitto della Casa del Nucleo familiare;
❯ condominio (per esempio: poteri dell’amministratore);
❯ collaboratori domestici (ad esempio: obblighi di legge);
❯ diritto delle successioni (ad esempio: accettazione dell’eredità);
❯ diritto di famiglia (ad esempio: formalità preliminari del matrimonio).
L’Assicurato potrà inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle atti- vità necessarie da compiere per:
❯ richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
❯ la revisione periodica di veicoli.
Inoltre, AXA Assistance fornirà su richiesta l’indicazione delle scadenze fiscali relative alla Casa assicurata, a titolo di esempio le scadenze IMU o della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l’Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle
9.00 alle 13.00.
Art. 5.2 – OGGETTO DELLA GARANZIA SICUREZZA DIGITALE
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei Sinistri de- rivanti da illeciti commessi attraverso internet, QUIXA garantisce il rimborso delle spese legali e peritali - extragiudiziali e giudiziali - occorrenti per la tu- tela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in Polizza.
La Garanzia opera nei limiti del massimale valido per Sinistro e per Anno assi- curativo, come indicato nel successivo art. 5.7 - “Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti”.
La Garanzia Sicurezza Digitale comprende i seguenti oneri:
❯ le spese per l’intervento di un legale incaricato nei limiti della vigente tarif- fa professionale forense;
❯ le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per legge, a carico dell’Assicurato e spettanti all’Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Media- zione costituiti da Enti di diritto pubblico;
le spese per l’intervento del consulente tecnico d’ufficio, del consulente
❯ le eventuali spese del legale di controparte, in caso di Transazione auto- rizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art.10.2 - “Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale”;
❯
tecnico di parte e di periti in genere, purché autorizzate da AXA Assistan- ce ai sensi del successivo art.10.2 - “Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale”;
❯ il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dal- la controparte in caso di soccombenza;
❯ le spese attinenti all’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tenta- tivi esperiti dall’Assicurato;
❯ le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di con- troversie garantite in Polizza;
❯ le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudizia- le, per un rimborso massimo fino ad euro 2.500. Tali spese vengono ricono- sciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
❯ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di euro 500.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territo- rialmente competente ai sensi dell’art.10.2 - “Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale”.
Casi assicurati
La Garanzia Sicurezza Digitale è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi (salvo quanto previsto dall’Art. 5.4 “Esclu- sioni garanzia Sicurezza Digitale” e massimo per un Sinistro all’anno per sin- gola tipologia di caso):
1. Lesione della reputazione on-line
Nell’ambito di questo evento sono garantiti due tipi di intervento, legale e tecnico-informatico:
a. azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della repu- tazione on-line, nonché l’eventuale Risarcimento di tali danni;
b. intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Tale prestazio- ne sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall’intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro. Tutte le attività svolte da QUIXA e AXA Assistance, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto, QUIXA e AXA Assistance si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiun- xxxx il risultato, senza che questo possa essere sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.
2. Furto d’identità digitale legato al credito
Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il Xx- xxxxxxxxxx dei danni subiti a seguito di Furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affida- bilità creditizia antecedente il Furto di identità digitale.
3. Acquisti on-line/e-commerce
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di contropar- te relative esclusivamente ad Acquisti on-line/ecommerce; la presente Garan- zia si intende prestata, per le controversie che insorgono limitatamente ai fatti della vita privata e limitatamente alle controversie con valore in lite su- periore ad euro 400 ed inferiore ad euro 50.000.
Sono escluse le controversie nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-online/e-commer- ce e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo: “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano con- formi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
a. sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b. sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c. presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratte- ristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’eti- chettatura;
d. sono, altresì, idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della con- clusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.”
COSA NON ASSICURO
Art. 5.3 – ESCLUSIONI GARANZIA TUTELA LEGALE
Sono esclusi dalla Garanzia “Tutela legale vita privata”:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle suc- cessioni e delle donazioni;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicu- rato nei procedimenti penali, ai sensi dell’art. 541 Codice di Procedura Penale.
Inoltre, la Garanzia non è operante per le controversie:
6. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di- pendente o professionale;
7. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’Assicurazio- ne obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall’Assicurato;
8. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di QUIXA e del Grup- po AXA Italia, fatti salvi i casi espressamente indicati ai punti prece- denti;
9. relative ai sinistri di inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
10. relative ai sinistri causati da Esplosione, emanazione di calore, radia- zioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, o in occasio- ne di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
11. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.
Art. 5.4 – ESCLUSIONI GARANZIA SICUREZZA DIGITALE
Sono escluse dalla presente Garanzia Sicurezza Digitale:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);
3. le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributa- rio nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto al punto “Casi assicurati”;
5. le spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l’Assicu- rato nei procedimenti penali, ai sensi dell’art. 541 Codice di Procedura Penale.
Inoltre, la Garanzia non opera per le controversie:
6. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di- pendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto al punto “Casi assicurati”;
7. di natura contrattuale (quali a puro titolo esemplificativo contratti di compravendita o di affitto), anche nei confronti di QUIXA e del Grup- po AXA Italia, salvo quanto previsto al punto “Casi assicurati”;
8. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
9. non espressamente richiamate tra le voci dal punto “Casi assicurati”;
10. di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
11. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale. Sono, inoltre, sono escluse dalla Garanzia Sicurezza Digitale le contro- versie:
12. di valore inferiore ad euro 400;
13. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero “community chiuse”);
14. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violen- to, discriminatorio o che violi la dignità umana;
15. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’As- sicurato;
16. nascenti da casi di omonimia;
17. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
18. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all’Assicurato.
Inoltre, si specifica che sono esclusi dall’operatività della Xxxxxxxx Xxxx- rezza Digitale, nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a:
19. animali e vegetali;
20. gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria;
21. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
22. beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
23. materiale digitale scaricato on-line;
24. oggetti per uso industriale;
25. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
26. acquisti effettuati tramite aste on-line;
27. veicoli a motore e natanti;
28. beni non nuovi.
COME OPERA L’ASSICURAZIONE
Art. 5.5 – LIMITI TERRITORIALI
L’Assicurazione è valida per le controversie verificatesi nei paesi dell’Unione Europea, in Gran Bretagna ed in Svizzera.
Ai fini della validità della Garanzia Sicurezza Digitale fa fede l’ubicazione del server da cui ha avuto origine la controversia.
Art. 5.6 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La Garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel
periodo di validità dell’Assicurazione e precisamente:
❯ dopo le ore 00.00 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattualewo per i procedimenti penali;
❯ trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione per gli altri casi; purché denunciate entro 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controver- sia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dia origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel mo- mento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni per fatto illecito di terzi, il fatto generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del ve- rificarsi del Sinistro che ha originato il diritto al risarcimento.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto doman- de identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Si considerano, inoltre, come unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicu- rati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora coesistano una o più assicurazioni di Assistenza legale sul medesimo rischio coperto dalla presente Polizza, la Garanzia prevista da quest’ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.
Qualora, relativamente agli acquisti on-line, le controversie dovessero ri- guardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell’acquisto, la Garanzia di cui alla Garanzia Tutela su Internet opera dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.
ART. 5.7 – TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Le Garanzie di cui alla presente Sezione “Spese legali” operano con i seguenti limiti di Indennizzo:
LIMITI COPERTURE - TUTELA LEGALE
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo |
Assistenza legale | 10.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo |
Consulenza legale | 3 richieste per anno |
Assistenza burocratica | 3 richieste per anno |
Spese per un secondo legale domiciliatario in fase giudiziale | 2.500 euro |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | 500 euro |
LIMITI COPERTURE - SICUREZZA DIGITALE
Garanzia | Limite di Indennizzo per anno assicurativo |
Tutela su internet | 15.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte |
Spese per un secondo legale domiciliatario in fase giudiziale | 2.500 euro |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | 500 euro |
Tutela su internet | Massimo un sinistro per ogni caso assicurato |
Casi assicurati 1,2,3 | |
Attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato | 1.000 euro |
Intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding | 1.000 euro |
PRONTO INTERVENTO
Art. 6 – PREMESSA
La gestione dei servizi di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è affidata da QUIXA a Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza generale per l’Italia, di seguito denominata AXA Assistance, con sede operativa in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona, purché riguardanti la Casa indicata nella Polizza, contattando la Centrale ope- rativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, ai seguenti numeri: Telefono dall’Italia, numero verde 000 000 000
Telefono dall’estero, x00 00 00000000
COSA ASSICURO
Art. 6.1 ASSISTENZA 24H/7
Invio artigiani convenzionati
Nei casi previsti ai successivi punti a), b), c), d) e), AXA Assistance si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato nel più breve tempo possi- bile dalla richiesta pervenuta in Centrale operativa e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.
Se, per cause indipendenti dalla Centrale operativa, risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto in tempi compatibili con l’emergenza, in accordo con la Centrale operativa, l’assicurato potrà incaricare un artigiano di sua fi- ducia e successivamente richiedere il rimborso delle spese previste in garan- zia fino a concorrenza dei massimali previsti dietro presentazione di idonea documentazione.
AXA Assistance si rende disponibile, su richiesta dell’Assicurato, al momento del Sinistro, a convenzionare l’artigiano locale di fiducia dell’Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo tempo- raneamente il fornitore nel proprio network.
a) Reperimento ed invio di un idraulico
In caso di:
❯ allagamento oppure infiltrazione nella Casa assicurata in seguito a rottu- ra, otturazione, guasto delle tubature, installate nei muri e nei pavimenti, dell’impianto idraulico ad essa pertinente;
❯ mancanza totale di acqua nella Casa assicurata non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
❯ mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in segui- to ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico;
la Centrale operativa di AXA Assistance invierà presso la Casa assicurata un idraulico convenzionato.
AXA Assistance prende a carico la spesa ino a concorrenza di 500 euro per
Xxxxxxxx, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.
Sono compresi nel massimale di 500 euro:
❯ i costi di uscita;
❯ i costi di mano d’opera;
❯ i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimite di 100 euro per Sinistro.
Restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza. Da tale presta- zione sono esclusi gli interventi:
❯ su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubi- netterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
❯ in caso di condominio, sull’impianto idraulico generale del Fabbricato in cui è situata la Casa assicurata;
❯ richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai xxxxx xxxx o di ordinaria manutenzione;
❯ per danni causati dal gelo.
b) Reperimento ed invio di un elettricista
In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali della Casa assicura- ta per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell’Assicurato, la Centrale ope- rativa di Axa Assistance invierà presso la Casa un elettricista convenzionato. AXA Assistance prende a carico la spesa ino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.
Sono compresi nel massimale di 500 euro:
❯ i costi di uscita;
❯ i costi di mano d’opera;
❯ i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimite di 100 euro per Sinistro.
Restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza. Da tale presta- zione sono esclusi gli interventi:
❯ in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale del Fabbricato in cui in cui è situata la Casa;
❯ richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore;
❯ a timers o apparecchiature similari;
❯ per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.
c) Reperimento ed invio di un fabbro/falegname
Nei casi in cui:
❯ a seguito di Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratu- ra, purché non elettronica, non sia possibile entrare in Casa;
❯ a seguito di tentato Furto, la funzionalità della porta di accesso alla Casa sia compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;
la Centrale operativa invierà presso la Casa un fabbro o un falegname.
AXA Assistance prende a carico la spesa ino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.
Sono compresi nel massimale di 500 euro:
❯ i costi di uscita;
❯ i costi di mano d’opera;
❯ i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimite di 100 euro per Sinistro.
Restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
In caso di Xxxxx, tentato Furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà pre- sentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
d) Reperimento ed invio di un vetraio/serrandista
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rot- tura di un vetro o di una serranda della porta d’ingresso o delle finestre della Casa a seguito di Furto, tentato Furto o atto vandalico, la Centrale operativa invierà un vetraio/serrandista convenzionato.
AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.
Sono compresi nel massimale di 500 euro:
❯ i costi di uscita;
❯ i costi di mano d’opera;
❯ i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimite di 100 euro per Sinistro.
Restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
In caso di Xxxxx, tentato Furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà pre- sentare alla Centrale operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
e) Reperimento ed invio di un termoidraulico
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti presso la Casa, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento. AXA Assistance prende a carico la spesa fino a concorrenza di 500 euro per Sinistro, con massimo 2 Sinistri per Anno assicurativo.
Sono compresi nel massimale di 500 euro:
❯ i costi di uscita;
❯ i costi di mano d’opera;
❯ i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il sottolimite di 100 euro per Sinistro.
Restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
COSA NON ASSICURO
Art. 6.3 – ESCLUSIONI COMUNI - LIMITI DI ESPOSIZIONE – RESPONSABILITÀ
a) La prestazione di assistenza opera con le seguenti esclusioni:
1. nessuna prestazione viene fornita e nessun Indennizzo viene paga- to da AXA Assistance in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
2. nessuna prestazione viene fornita e nessun Indennizzo viene pagato da AXA Assistance per Sinistri che abbiano interessato le parti comuni del Fabbricato cui eventualmente appartiene la Casa identificata in Polizza.
3. sono esclusi i materiali e pezzi di ricambio che richiedano un ordine e un secondo intervento per l’installazione.
b) Limiti di esposizione:
I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza de- vono intendersi per ogni Sinistro ed al lordo di qualsiasi imposta od al- tro onere stabilito per legge.
AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese so- stenute dall’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale operativa. In deroga a quanto precede e a quanto indicato alla lettera a) punto 1. del presente articolo, l’autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell’Assicurato, o di chi per esso, è am- messa solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare, qualora, per cause indipendenti dal- la Centrale operativa, risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto.
c) Responsabilità:
AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente Xxxxxxx.
Art. 6.4 – TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
LIMITI COPERTURE - PRONTO INTERVENTO
Garanzia | Limite di Indennizzo |
Reperimento ed invio idraulico, elettricista, fabbro/falegname, vetraio/serrandista, termoidraulico | 500 euro per evento - 2 eventi per anno per singolo professionista |
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PROTEZIONE
AI LOCALI - PROTEZIONE AI MOBILI/CONTENUTO
ART. 7.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato devono, in caso di Sinistro:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) avvisare QUIXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Xx- xxxxxx, ed abbia avuto la possibilità di denunciarlo, così come indicato dell’art. 1913 C.C.
L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il Sinistro, l’im- porto approssimativo del danno e, se possibile, l’elenco delle cose di- strutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
c) fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di Incendio o Sinistro presumibilmente doloso, Esplosione, Implosione. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’ini- zio del Sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando QUIXA come Assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, il numero di Polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa a QUIXA;
d) fornire a QUIXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto b), ad integrazione di quanto già for- nito nell’avviso di Sinistro.
Se il Contraente o l’Assicurato non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’Inden- nizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera a) sono a carico di QUIXA come indicato all’art. 1914 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato devono altresì:
e) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le trac- ce e i residui del Sinistro, fino a quando il perito incaricato da QUIXA ab- bia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richie- sto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando QUIXA liquida il danno senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità, fatte salve le azioni rien- tranti nella normale operatività in Casa;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, regi- stri, conti, ecc.) che possa essere ragionevolmente richiesto da QUIXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
Art. 7.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che aumenta volutamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte le Cose che non esistevano al momento del Sini- stro, occultano o manomettono le Cose salvate, attraverso mezzi o docu- menti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo ag- grava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 7.3 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (Arbitrato irrituale) L’ammontare del danno è concordato da QUIXA, o da un suo incaricato, con l’Assicurato o con una persona da lui indicata. In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle opera- zioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 7.4 – L’ATTIVITÀ DEI PERITI (MANDATO DEI PERITI)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti con- trattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistessero circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verifica- re se l’Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti all’art. 7.1 - “Cosa fare in caso di Sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle Cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 7.5 - “La de- terminazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in con- formità delle disposizioni contrattuali.
e) Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 7.3 - “Chi valuta l’ammontare del danno”, se nominato un col- legio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le Parti, le quali rinun- ciano ad impugnarle, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve esse- re riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.
Art. 7.5 – LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ca- tegoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati:
Per la Casa, premesso che:
1. il Valore di ricostruzione a nuovo si determina stimando la spesa neces- saria per l’integrale costruzione a nuovo della Casa assicurata, esclu- dendo soltanto il valore del terreno;
2. il valore della Casa al momento del Sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1 un deprezzamento stabilito in re- lazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di co- struzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circo- stanza concomitante l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero Indennizzo, calco- lato secondo la stima di cui al punto 1., solo se dà garanzia della ripara- zione o ricostruzione della Casa, anche se in una diversa ubicazione del rischio; se ciò non avviene QUIXA limita l’Indennizzo al valore della Casa al momento del Sinistro determinato come stabilito al punto 2.
La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.
Per le Lastre, l’ammontare del danno si determina sulla base del costo di rimpiazzo delle Lastre comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conser- vazione. QUIXA ha la facoltà di sostituire le Lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo. Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento della Casa, l’ammontare del dan- no si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ri- pristino dei locali danneggiati.
Per il Contenuto (esclusi i documenti personali) Premesso che:
1. il Valore di rimpiazzo si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2. il valore al momento del Sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno per l’arredamento, abbigliamento e oggetti di uso personale e domestico, nonché per gli oggetti particolari si determina de- ducendo dal Valore di rimpiazzo delle Cose assicurate, come calcolato al punto 1., il Valore di rimpiazzo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati. L’Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell’intero In- dennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate av- venga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, QUIXA limita l’Indennizzo al valore al momento del Sinistro determinato come stabilito al punto 2. Per gli oggetti pregiati e gioielli, il danno si determina deducendo dal valore di mercato delle Cose assi- curate, il valore di mercato delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.
Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in Polizza, rimane sta- bilito che:
❯ QUIXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liqui- dato prima delle rispettive scadenze, se previste;
❯ l’Assicurato dovrà restituire a QUIXA l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consen- tita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
❯ il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre sta- bilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibi- le l’esercizio dell’azione cambiaria.
Per i documenti personali, a seguito di evento previsto in Polizza: l’am- montare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.
Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento della Casa, l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Art. 7.6 – TOLLERANZA NELLE DICHIARAZIONI CONTRATTUALI
Fermo quanto previsto dall’art. 1.14 – “Buona fede”, si concorda che, in caso di Xxxxxxxx, che abbia interessato il bene Casa, qualora i Metri quadri dichia- rati, aumentati del 10%, siano pari o superiori a quelli effettivi, rilevati al momento del Sinistro, non troverà applicazione la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dal secondo comma dell’art. 1893 del C.C. Diversamente QUIXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra i suddetti Metri Quadri indicati in Polizza, aumentati del 10%, e quelli effettivi.
Art. 7.7 – A CHI SPETTANO I DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla Polizza possono essere eser- citati solo dal Contraente e da. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L’accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l’Assicurato, il quale non può impugnarli.
L’Indennizzo liquidato ai termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 7.8 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo QUIXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 7.9 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la ne- cessaria documentazione, QUIXA provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse Assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il paga- mento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il Sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 7.10 – ANTICIPO INDENNIZZO
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del Sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 30.000.
Perché QUIXA sia obbligata a pagare l’anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell’anticipo.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO FURTO
Art. 8.1 – Cosa fare in caso di sinistro
Contraente o l’Assicurato devono, in caso di Sinistro:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) avvisare QUIXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Xx- xxxxxx ed abbia avuto la possibilità di denunciarlo, così come indicato dell’art. 1913 C.C.
L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il Sinistro, l’im- porto approssimativo del danno e, se possibile l’elenco delle cose di- strutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
c) fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, in- dicando QUIXA come Assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, il numero di Polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa ad QUIXA;
d) fornire ad QUIXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, con l’indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto b), ad integrazione di quanto già fornito nell’avviso di Sinistro.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’Inden- nizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) sono a carico di QUIXA come indicato all’art. 1914 C.C.
II Contraente o l’Assicurato devono altresì:
e) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le trac- ce e i residui del Sinistro, fino a quando il perito incaricato da QUIXA ab- bia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richie- sto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del Sinistro devono essere conservati ino a quando QUIXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità, fatte salve le azioni rien- tranti nella normale operatività in Casa;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, regi- stri, conti, ecc.) che possa essere ragionevolmente richiesto da QUIXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
Art. 8.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che aumenta volutamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occultano o manomettono Cose salvate attraverso mezzi o documenti fal- si o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 8.3 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (Arbitrato irrituale) L’ammontare del danno è concordato da QUIXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.
In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscrit- to due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche pri- ma su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali po- tranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 8.4 – L’ATTIVITÀ DEI PERITI (mandato dei periti) I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti con- trattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verifica- re se l’Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti di cui all’art. 8.1 - “Cosa fare in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle Cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 8.5 - “La de- terminazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in con- formità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 8.3 - “Chi valuta l’ammontare del danno”, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposi- to verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni riportate alle lettere c) e d), sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l’indennizzabilità del danno. La peri- zia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiu- to deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.
ART. 8.5 – LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato:
a) per gli oggetti pregiati, i valori ed i gioielli, dal valore di mercato che le Cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal loro costo di ripa- razione se danneggiate;
b) per l’arredamento, abbigliamento e oggetti di uso personale e domesti- co, nonché per gli oggetti particolari, considerando il costo di rimpiazzo delle Cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalen- ti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali;
c) per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in Polizza, rimane sta- bilito che:
❯ QUIXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi li- quidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
❯ l’Assicurato dovrà restituire a QUIXA l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se con- sentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
❯ il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre sta- bilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibi- le l’esercizio dell’azione cambiaria.
d) per i documenti personali, a seguito di evento previsto in Polizza: l’am- montare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostru- zione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.
Agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà esse- re indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relati- vo valore al momento del Sinistro.
Art. 8.6 – A CHI SPETTANO I DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da QUIXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L’accertamento e la li- quidazione così fatte sono vincolanti anche per l’Assicurato, il quale non può impugnarli.
L’Indennizzo liquidato ai termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 8.7 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo QUIXA potrà essere tenuta a pagare una somma mag- giore di quella assicurata.
Art. 8.8 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la ne- cessaria documentazione, QUIXA provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse Assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il paga- mento sarà effettuato se dal procedimento risulta che il Sinistro non sia attribuibile a dolo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 8.9 – IN CASO DI RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Qualora le Cose vengano recuperate, l’Assicurato deve dare avviso a QUIXA appena ne abbia avuto notizia. Se QUIXA ha già pagato tutto l’In- dennizzo le Cose recuperate divengono di sua proprietà. L’Assicurato potrà decidere di rimborsare a QUIXA l’intero importo riscosso a titolo di In- dennizzo per le cose e riacquistarne la proprietà.
Se QUIXA ha indennizzato il danno solo in parte l’Assicurato può conser- vare la proprietà delle Cose recuperate restituendo l’importo dell’Inden- nizzo riscosso da QUIXA, o di farli vendere. In quest’ultimo caso si proce- de ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle Cose recuperate; sull’im- porto così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Se QUIXA non ha pagato l’Indennizzo e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, QUIXA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del Sinistro. L’Assicurato può lascia- re le cose recuperate a QUIXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dalle Cose. QUIXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l’abbandono.
Art. 8.10 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di Xxxxxxxx le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e ino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio. Qualora a seguito del Sinistro stesso QUIXA deci- da invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell’imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO DANNI AGLI ALTRI
ART. 9.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare QUIXA entro 3 giorni da quan- do è venuto a conoscenza del Sinistro ed abbia avuto la possibilità di de- nunciarlo, così come indicato dall’art. 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto al Risarcimento ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 9.2 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA
QUIXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giu- dizio, ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere a QUIXA l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal rice- vimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, QUIXA si riserva il diritto di non ge- stire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico di QUIXA le spese sostenute per resistere all’azione pro- mossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda ri- sarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massi- male, le spese verranno ripartite fra QUIXA e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
QUIXA non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o del- le spese di giustizia penale.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
QUIXA per la gestione dei Sinistri di Assistenza legale e Tutela su internet si avvale di AXA Assistance - Ufficio Tutela Legale, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000
Xxxx. Numero Verde 800 766 166 (dall’estero tel. x00 00 00000000), alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
QUIXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell’Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Art. 10.1 – MODALITÀ PER ACCEDERE AL SERVIZIO E LIMITI DI EROGAZIONE
L’Assicurato per usufruire del servizio di consulenza legale telefonica dovrà contattare la Centrale operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà ove possibile a fornire le informazioni o l’assistenza direttamen- te o attivando un professionista. In tal caso fornirà, entro il giorno successi- vo lavorativo alla richiesta, la documentazione a mezzo e-mail, fax o lettera via posta secondo l’indicazione dell’Assicurato. L’Assicurato verrà preavvisato telefonicamente, dell’invio della documentazione, dalla Centrale operativa il giorno successivo alla richiesta. AXA Assistance è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che con- cerne l’operato del professionista.
Art. 10.2 – DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi Si- nistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx com- petente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporanea- mente alla denuncia del Sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a sce- gliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può no- minare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance. L’Assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con QUIXA e/o AXA Assistance.
Esclusivamente ai fini della garanzia Tutela su internet, a titolo esemplifica- tivo, ai ini dell’apertura del Sinistro, l’Assicurato contestualmente alla comuni- cazione per l’apertura del caso assicurativo, dovrà trasmettere:
a) Per Lesione della reputazione on-line:
❯ l’URL, o altro riferimento utile per l’individuazione del contenuto lesivo;
❯ ogni informazione utile alla verifica dell’effettiva lesività del contenuto internet denunciato.
b) Per Furto d’identità digitale:
❯ i Dati d’identificazione o d’autenticazione oggetto della lesione;
❯ ogni informazione utile alla verifica della sussistenza dell’artificio o rag- giro per mezzo di internet consentendo, se ritenuto necessario, l’acces- so ai propri sistemi informatici da parte di consulenti tecnici di fiducia di AXA Assistance;
❯ ogni informazione utile all’individuazione del pregiudizio.
Art. 10.3 – FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e docu- menti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, non- ché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti ne- cessari.
Art. 10.4 – GESTIONE DEL SINISTRO SPESE LEGALI
Ricevuta la denuncia del Sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 10.2 - “Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale”. La Garanzia viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di suc- cesso. AXA Assistance, così come QUIXA, non è responsabile dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese le- gali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sini- stri tra l’Assicurato e QUIXA e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alterna- tiva ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competen- te a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’Arbitrato.
AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale proce- dura.
Art. 10.5 – RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di ca- pitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transatti- vamente e/o stragiudizialmente.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PRONTO INTERVENTO
Art. 11.1 – COME FARE LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Le prestazioni di Assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA Assistance contattando il Numero Verde 800 766 166 (dall’estero tel. x00 00 00000000) nel momento in cui si verifichi il Sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi del Sinistro.
La Centrale operativa è a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, per fornire immediatamente assistenza.
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare XXX Xxxx- stance, si invita a raccogliere i seguenti dati:
❯ prestazione richiesta e indirizzo della Casa assicurata;
❯ numero di Polizza;
❯ cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (in- dirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
❯ eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta.
Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente,
l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 11.2 – CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI - ARBITRATO IRRITUALE
In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni le Parti possono procedere mediante due periti nominati, uno da ciascuna delle Parti.
Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisio- ni saranno prese a maggioranza. Se una delle Parti non provveda alla nomina o se i due periti non si accordino sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.
ARTICOLI DI LEGGE
❯ 817 C.C. - Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad orna- mento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprie- tario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
❯ 818 C.C. - Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale com- prendono anche le pertinenze (…) se non è diversamente disposto. Le per- tinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (…)
❯ 1325 C.C. - Indicazioni dei requisiti del contratto
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle Parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l’oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
❯ 1341 C.C. - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del con- tratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordi- naria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predispo- ste, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di so- spenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla li- bertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’auto- xxxx giudiziari
❯ 1342 C.C. - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo prece- dente.
❯ 1418 C.C. - Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancan- za di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa (1343), l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’og- getto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350,
1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
❯ 1588 C.C. - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da Incendio, qua- lora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento del- la cosa.
❯ 1589 C.C. - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per Xxxxxxxx era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’Indennizzo corrisposto dall’Assicu- ratore e il danno effettivo. (…)
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’Assicuratore.
❯ 1611 C.C. - Incendio di Casa abitata da più inquilini
Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’Incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’In- cendio è cominciato dalla Casa di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’Incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
❯ 1891 C.C. - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quel- li che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato, e il Contraente, an- che se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso con- senso dell’Assicurato medesimo. All’Assicurato sono opponibili le eccezio- ni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’Assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’Assicuratore nello stes- so grado dei crediti per spese di conservazione.
❯ 1892 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circo- stanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente
ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazio- ne. L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
❯ 1893 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicu-
xxxxxx può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da far- si all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’ine- sattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
❯ 1894 C.C. - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscen- za dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
❯ 1897 C.C. - Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento del- la conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Pre- mio minore, l’Assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
❯ 1898 C.C. - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momen- to della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L’Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comuni- cazione e per l’efficacia del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’Assi- curazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Pre- mio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
❯ 1899 C.C. - Durata del contratto
L’Assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclu- sione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’Assicuratore, in alternativa ad una coper- tura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del Premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recede- re dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
❯ 1901 C.C. - Mancato pagamento del Premio
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del gior- no in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’As- sicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. (…)
❯ 1907 C.C. - Assicurazione parziale
Se l’Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l’Assicuratore risponde dei danni in propor- zione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
❯ 1910 C.C. - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicu- razioni a ciascun Assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun Assicura- tore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’Assi- curatore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la riParti- zione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene riPartita fra gli altri Assicuratori.
❯ 1913 C.C. - Avviso all’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente au- torizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sini- stro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del con- tratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro. (…)
❯ 1914 C.C. - Obbligo di salvataggio
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’Assicurato- re, in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si é raggiunto lo scopo, salvo che l’Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsiderata- mente.
L’Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicura- to, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicurato.
❯ 1915 C.C. - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del sal- vataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamen-
te di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
❯ 1916 C.C. - Diritto di surrogazione dell’Assicuratore
L’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicura- to stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsa- bile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni con- tro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
❯ 1917 C.C. - Assicurazione della responsabilità civile
Nell’Assicurazione della responsabilità civile l’Assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’Assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’As- sicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale Assicurato, le spese giudiziali si riPartiscono tra Assi- curatore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’Assicura- tore.
❯ 2049 C.C. - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
❯ 2094 C.C. - Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o ma- nuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
❯ 2359 C.C. - Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria;
2) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di Particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le società controllate da un’altra società mediante le azioni o quote pos- sedute da società controllate da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura su- periore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesi- mo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.
❯ 535 C.P.P. - Condanna alle spese
1) La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
2) I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relati- ve ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3) Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell’art. 692.
4) Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è ret- tificata a norma dell’art. 130.
❯ 541 C.P.P. - Condanna alle spese relative all’azione civile
Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di Risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che as- solve l’imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la com- pensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al Risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile civile.
624 C.P. - Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la de- tiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
624 bis C.P. - Furto in abitazione e Furto con strappo
Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (…).
628 C.P. - Rapina
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante vio- lenza alla persona o minaccia s’impossessa della cosa mobile altrui sottra- endola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (…).
D.Lgs. 206/2005 art. 3 - Deinizioni
Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)
D.Lgs. 206/2005 art. 33 - Clausole vessatorie nel contratto tra profes- sionista e consumatore (…)
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di tratte- nere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il pro- fessionista a recedere dal contratto; (…)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località di- versa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Com- pagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativa- mente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti interessati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamen- te accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provve- de a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informa- zioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle perso- ne fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che formeranno oggetto di Trat- tamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Per- sonali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicu- rativi, gestori di banche Dati legittimamente utilizzabili ed organismi asso- ciativi e consortili propri del settore assicurativo.
1. Trattamento dei Dati Personali per Finalità Assicurative5
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre dei Dati Personali riferiti all’interessato (già acquisiti dalla Compagnia stessa, forniti direttamente dall’interessato, ovvero reperiti presso altri soggetti terzi6, an- che mediante la consultazione di apposite Banche Dati legittimamente con- sultabili o attraverso il dispositivo di BlackBox, nonché Dati Personali ancora da acquisire, alcuni debbono essere necessariamente forniti per adempiere a specifici obblighi di legge7), e – a tal fine – si trova nella necessità di trattarli nel quadro dello specifico rapporto assicurativo.
In tale ambito, tratteremo i Dati Personali dell’interessato di riferimento per fornire servizi e/o prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
i. quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicu- rative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre presta- zioni;
ii. riassicurazione e coassicurazione;
iii. prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali conseguenti; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
iv. adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
v. analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
vi. gestione e controllo interno;
vii. attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esausti- vo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificati- vo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relati- va ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
viii. valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del pre- mio e/o il frazionamento del premio stesso, attraverso informazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interes- sato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio
– presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto va- lutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati came- rali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ix. attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
x. utilizzo dei dati raccolti tramite la BlackBox8 necessari per dare esecu- zione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione con- trattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di spe- cifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali, a titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profi- lazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelera- zioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione – ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
xi. utilizzo dei Dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.
I Dati Personali forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arric- chendoli mediante la consultazione di Banche Dati legittimamente accessi- bili – a titolo meramente esemplificativo, i sistemi di informazioni creditizie
– utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalla Compagnia per l’accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto all’interessato il Consenso per il Trattamento dei Dati Personali strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o pro- dotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e/o di Terze Parti a cui tali Dati saranno comunicati9.
Si precisa, inoltre, che non è richiesto il Consenso per il Trattamento dei Dati telematici raccolti attraverso la c.d. BlackBox, nel caso in cui il Trattamento degli stessi Dati risulti necessario per la conclusione o l'esecuzione del con- tratto tra l’interessato e la Compagnia, ovvero nell’ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l’utilizzo di tale strumento anche per la gestio- ne del rapporto contrattuale. L’adesione a tale tipologia di contratto compor- ta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite la c.d. BlackBox per po- ter dare esecuzione al contratto richiesto dall’interessato. Resta inteso che, nell’ambito di tale Trattamento, i Dati telematici (quali le informazioni sui Movimenti e la Localizzazioni del Veicolo, i Comportamenti di Guida e i cc.dd. “Dati grezzi”) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l’attribuzione automatica di specifici profili al fine di defi- nire una tariffa personalizzata. Inoltre, tale tipologia di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto / premio applicabile (determinato sulla base – a titolo esemplificativo e non esaustivo – del numero di chilometri percorsi rilevati attraverso la c.d. BlackBox o sulla base del profilo del comportamento di guida dell’interessa- to). L’adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di proce- dere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l’attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo interessato, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e/o della si- tuazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa possa determinare benefici sull’importo del premio, determinati per mezzo di parametri oggettivi rilevati attraverso la BlackBox.
Il Consenso dell’interessato è richiesto per il Trattamento delle cc.dd. Ca-
1 Dove, per “Dato Personale”, s’intende – ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – « […] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identifi- cata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identifi- cazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
2 Qualora i Xxxx Personali si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l’interessato eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari / congiunti per l’esecuzione di prestazioni assicurati- ve (quali, ad esempio, polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di Xxxxxxxx si intendono riferite altresì ai Trattamenti di tali ultimi Dati Personali.
3 E che abroga la direttiva 95/46/CE.
4 Ex co.1 dell’art. 4 del GDPR, « […] si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identifi- cazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
5 La “Finalità Assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche ed utilizzo a fini tarif- fari dei Dati raccolti.
6 Quali, ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’Interessato (contraenti di assicurazioni in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commer- ciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché eventuali ulteriori soggetti pubblici.
7 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
8 Laddove l’Utente Interessato abbia aderito alla relativa garanzia che preveda il Servizio di riferimento.
9 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione quali banche, società di ge- stione del risparmio, SIM; legali; periti; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
tegorie Particolari di Dati Personali10 (di seguito indicati altresì come “Dati Sensibili”), l’utilizzo dei quali è strettamente inerente alla fornitura dei ser- vizi e/o prodotti assicurativi, nonché delle relative eventuali prestazioni sottostanti. Inoltre, esclusivamente per le finalità ivi indicate, e sempre limi- tatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rappor- to intercorrente tra l’interessato e la Compagnia, i Dati Personali possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica i quali operano – in Italia o all'estero – come autonomi Ti- tolari del Trattamento o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali appositamente designati / nominati dalla Compagnia, rientranti nella la c.d. “Catena Assicurativa”11, in parte anche con funzioni meramente organizzati- ve. Il Consenso che QUIXA chiede di prestare concerne, pertanto, altresì gli specifici Trattamenti e le comunicazioni previste all'interno della c.d. "Cate- na Assicurativa", effettuati dai soggetti ivi menzionati. Si precisa che, senza i cc.dd. “Dati Sensibili” dell’interessato, la Compagnia non è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo Consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
La Compagnia si avvale, inoltre, della facoltà di utilizzare i Dati di recapito ricevuti dall’interessato per inviare comunicazioni di servizio, strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In mancanza dei Dati di recapito dell’interessato, non sarà possibile per QUIXA contat- tarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale, nonché altre comunicazioni di servizio. L’adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (tramite il sito web della Com- pagnia o attraverso il canale telefonico) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed all’attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo interessato. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo soggetto, e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Per la Finalità Assicurativa ivi descritta, in tutte le sue ampie esemplificazio- ni, la Base Giuridica che legittima il Trattamento è – in ogni caso – la necessità di disporre di Dati Personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interes- sato è parte, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su ri- chiesta dell’interessato stesso. Ulteriore Base Giuridica che legittima l’utiliz- zo dei Dati Personali per tale finalità si sostanzia nella necessità di disporre di Dati Personali per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto. Infine, il Trattamento è necessario per il persegui- mento del Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento a svolgere l’atti- vità assicurativa, incluse le attività di studio statistico, l’esaminazione atta ad individuare e gestire eventuali possibili comportamenti fraudolenti e illeciti, nonché l’invio di comunicazioni di servizio strumentali ed utili al migliora- mento della gestione del rapporto assicurativo stesso.
Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i Diritti e le Libertà dell’Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare,
c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti12.
2. Trattamento dei Dati Personali per attività Commerciali e di Marketing
Al fine di migliorare i propri servizi e prodotti, nonché per provvedere ad in- formare l’interessato sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di proprio interesse, QUIXA chiede di consentire all’utilizzo dei Dati Personali dell’interessato non “Sensibili” nel rispetto della normativa vigente in mate- ria di protezione dei Dati.
Laddove l’interessato fornisca liberamente gli specifici consensi richiesti per tali finalità, QUIXA sarà in grado di:
i. comprendere quali siano i bisogni, le esigenze dell’interessato, nonché le opinioni sui prodotti ed i servizi offerti;
ii. effettuare analisi sulla qualità dei servizi forniti;
iii. attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di migliorare l’offerta per l’interessato;
iv. realizzare ricerche di mercato;
v. effettuare indagini statistiche;
vi. proporre prodotti e servizi che possano essere effettivamente di inte- resse per l’interessato;
vii. inviare comunicazioni promozionali e permettere la partecipazione dell’interessato ad iniziative di marketing (quali, ad esempio, Programmi Fedeltà, Concorsi o Operazioni a Premio, Campagne Promozionali, ecc.) mediante i canali di comunicazione accessibili per il tramite dei Dati di recapito riferiti all’interessato stesso (quali posta ordinaria, posta elet- tronica, App, telefono, fax, SMS, MMS, social media e/o altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
viii. comunicare novità ed opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA, sia di società esterne partner di
QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i Dati Personali di riferimento dell’inte- ressato;
ix. proporre prodotti e servizi sulla base dei Dati generati nel caso di utiliz- zo da parte dell’interessato di strumenti che permettano la rilevazione della posizione nel territorio.
In particolare, la Compagnia potrà provvedere alle seguenti attività:
i. invio di materiale pubblicitario;
ii. vendita diretta;
iii. compimento di ricerche di mercato;
iv. comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle altre società del Gruppo AXA Italia;
v. inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il Consenso che si richiede all’interessato è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma l’interessato non po- trà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative ivi indicate. Si precisa inoltre che – in caso di un Consenso esplicito fornito da parte dell’in- teressato – la Compagnia potrà inviare messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e/o telefono), sia strumenti automatici (quali posta elet- tronica, App, SMS, MMS, fax, social media, nonché altri servizi di messaggi- stica e di comunicazione telematica), nonché tramite l’apposita Area Riser- vata o l’App della Compagnia, fermo restando la possibilità per l’interessato, in ogni momento, di modificare e/o revocare il Consenso precedentemente prestato attraverso gli appositi canali a disposizione. QUIXA potrà inoltre provvedere, sempre in base al Consenso espresso dall’interessato, all’invio di materiale pubblicitario, all’esecuzione di attività di vendita diretta, al compi- mento di ricerche di mercato, nonché alla comunicazione di novità in merito a prodotti e servizi forniti da partner della Compagnia e/o del Gruppo AXA. In questo caso, tali Xxxxxxxx non riceveranno i Dati Personali dell’Interessato se non in caso di adesione dello stesso alle offerte e/o alle iniziative proposte.
Precisiamo che le attività di comunicazione e di marketing ivi descritte po- tranno essere realizzate direttamente dalla Compagnia anche per il tramite di propri Agenti e/o Collaboratori, i quali agiranno in qualità di Responsabili e Xxxxxxxx autorizzati al Trattamento dei Dati Personali, nominati dal Titolare stesso. Per la Finalità Commerciale e di Marketing ivi descritta, la Base Giuri- dica che legittima il Trattamento consiste nella manifestazione del Consenso dell’interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica fi- nalità. Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell’Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Tratta- mento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.
3. Trattamento dei Dati Personali per Attività di Profilazione
Con specifico e separato Consenso fornito liberamente da parte dell’interes- sato, la Compagnia potrà svolgere attività di profilazione, attraverso l’analisi dei Dati Personali, con lo scopo di rilevare i comportamenti e le preferenze dell’interessato in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso l’utilizzo di trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentire di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i bisogni dell’interessato, nonché per migliorare l’offerta dei prodotti di QUIXA. Per tali specifiche attività e finalità, si precisa che la Compagnia potrà utilizzare, unitamente ai Dati Personali forniti diret- tamente dall’interessato, altresì:
i. informazioni ottenute attraverso la consultazione di Banche Dati pub- bliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Catasto e Pubblici Registri dell'Agenzia delle Entrate;
ii. informazioni elaborate anche da Terze Parti in qualità di Titolari o Re- sponsabili del Trattamento dei Dati Personali.
Si precisa, inoltre, che fornendo tale Consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti e/o premi, nonché tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scel- to, la Compagnia potrà utilizzare altresì:
iii. informazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimen- ti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informa- zioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso atti- vità di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
iv. Dati prelevati da Banche Dati pubbliche afferenti il grado di rischiosi-
10 Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del GDPR, si tratta di « […] Dati Personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona ».
11 La c.d. “Catena Assicurativa” è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e/o all'estero) i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tra tali soggetti rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le Società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assi- curatori e/o coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Enti Pubblici o Associazioni di Categoria. Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla Catena Assicurativa, i quali devono necessariamente trat- tare i Dati Personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a determinate condizioni, terzi danneggiati), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
12 Si veda Par. 7, “Diritti degli Interessati”.
tà dell’interessato o del mezzo assicurato, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – i punti della patente, le sanzioni de- rivanti dalle violazioni del Codice della Strada, lo stato delle Revisioni del Veicolo, ecc.
Il Consenso che chiediamo di esprimere all’interessato è facoltativo. In man- canza di tale consenso, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assi- curativi. La Base Giuridica del Trattamento per le attività di profilazione ivi menzionate e descritte è la manifestazione del Consenso dell’interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità.
4. Modalità di utilizzo dei Dati Personali
I Dati Personali dell’interessato sono trattati13 da QUIXA – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – solo con modalità strettamente neces- sarie per fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del soggetto stesso, ovvero – laddove sia stato prestato l’apposito consenso – per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manua- li ed automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i Dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente Informativa, i quali – a propria volta – sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente In- formativa.
5. Destinatari dei Dati Personali (a chi e dove sono comunicati i Dati)
In QUIXA, i Dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per il consegui- mento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati Personali possono venire comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
i. Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti, Subagenti, Me- diatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Centri di Demolizione di Autoveicoli;
ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche conven- zionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice Privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice Privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verifica- re l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i Dati Personali necessari per la consultazione dei Dati di tali sistemi;
iii. società del Gruppo a cui appartiene la Compagnia (controllanti, control- late o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
iv. società Partner, autonome Titolari del Trattamento:
a. se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all’esecuzione del contratto assicurativo (qua- li, ad esempio, prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto; ecc.);
b. per attività di studio statistico sulla base clienti QUIXA, anche stru- mentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei compor- tamenti dei clienti);
v. ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Uf-
ficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
Per talune attività si prevede l’ingaggio di soggetti di fiducia della Compa- gnia – operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea (e.g. India) – che svolgono, per conto di QUIXA, compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente In- formativa a cui i Dati vengono comunicati. In ogni caso, il trasferimento dei Dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR
– Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei Dati Personali del Paese importatore dei Dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la riservatezza. Questi sogget- ti, a tutela dell’Interessato, svolgeranno la funzione di Responsabile o di In- caricato del Trattamento dei Dati Personali oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti Titolari del Trattamento. Il Consenso che chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali ultimi soggetti. I Dati Personali degli Interessati saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette, e non verranno in alcun caso diffusi.
Per maggiori informazioni sul Legittimo Interesse ed il Bilanciamento con i
Diritti e le Libertà dell’Interessato, è sempre possibile contattare il Titolare,
c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), agli appositi canali di contatto previsti14.
6. Tempi di Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestio- ne del rapporto con l’interessato, in accordo a quanto previsto dalla normati- va vigente, fermo restando che – decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con il cliente – si procede alla cancellazione dei Dati stessi.
Per le attività di marketing, in caso di apposita manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali e/o nel rispetto della cor- rettezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'Interessato, e comunque per non più di 24 (ventiquattro) mesi
– 2 (due) anni – dalla cessazione del rapporto tra l’Interessato ed il Titolare del Trattamento, mentre – per le attività di profilazione, sempre in caso di apposita manifestazione del consenso opzionale richiesto – i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità sottostanti e, comunque, per non più di 12 (dodici) mesi – 1 (un) anno – dal momento della raccolta del Dato Personale.
7. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Tratta- mento nonché i Soggetti Terzi a cui il Titolare comunica i Dati Personali, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all’aggiornamento dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o cancellare i propri Dati Perso- nali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla Legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad ottenere l’interven- to umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opi- nione e contestare la decisione.
Per l'esercizio dei diritti previsti in capo a tali Soggetti, l’Interessato può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx x. 000, X.X.X. 00000 Xxxxxx (XX) – E-mail: centrocompetenza- xxxxxxx@xxxxx.xx. Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo in materia di Protezione dei Dati Personali – in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000, Xxxx; (x00) 00000000; xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l’apposita sezione Privacy del sito web della Compagnia.
13 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comu- nicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
14 Si veda Par. 7, “Diritti degli Interessati”.
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INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il con- tratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”). Il contratto è stipulato tra il Contraente e QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alter- nativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), la quale promuove e colloca il con- tratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, ivi compresa la conclusione del contratto stesso.
Per “Tecnica di Comunicazione a Distanza” deve intendersi qualunque tecni- ca di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di as- sicurazione viene offerto e collocato da QUIXA tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:
i. Sito Web quixa (xxx.xxxxx.xx);
ii. Applicazione (App) di quixa;
iii. Siti Web di Aggregatori / Comparatori;
Siti Web e/o Piattaforme di Società con le quali QUIXA intrattiene rapporti di Collaborazione e/o Partnership.
Si informa il Contraente di quanto segue.
Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le
informazioni di cui all’articolo 121, comma 1, del CAP – Codice delle Assicu- razioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP).
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la docu- mentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall’ar- ticolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per “Supporto Durevole” deve intendersi qualunque strumento che permet- ta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf (sul sito web xxx.xxxxx.xx) tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effet- tuata, unitamente alla documentazione contrattuale.
La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la mo- dalità, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.
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QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx;
Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 –
P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
– Iscrizione alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019
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