CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA, IN REGIME DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELLA PARTE IV, TITOLO I,...
COMUNE DI CREMA
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA, IN REGIME DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELLA PARTE IV, TITOLO I, DEL D.LGS. 50/2016
CIG 6747116841 / CUP H97H16000420007
Tra il Comune di Crema (di seguito, “Comune e Gestore
rappresentante pro tempore
Articolo 1 – Oggetto del contratto di servizio
1.1 Il presente contratto di servizio (di seguito, “Contratto”) disciplina i rapporti tra il Comune ed il Gestore, ai fini dello svolgimento del servizio di gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici nel territorio comunale di Crema.
In particolare, il Gestore deve provvedere all’attuazione del progetto di riqualificazione ed efficientamento a base di gara, previa approvazione del progetto esecutivo predisposto dal Gestore medesimo, nonché, in ogni caso, alla messa a norma, adeguamento, manutenzione – anche straordinaria
– e gestione della rete e degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici insistenti sul territorio comunale, compresa la fornitura della necessaria energia elettrica e di quant’altro indicato nel Capitolato Speciale Prestazionale (di seguito “Capitolato Speciale” o “CSP”) a base di gara e parte integrante del presente Contratto.
1.2 Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Gestore su tutto il territorio comunale. A tale scopo gli impianti e le dotazioni necessarie per l’espletamento del Servizio sono concessi in uso dal Comune al Gestore per tutto il periodo di validità del Contratto. Il Comune concede gratuitamente al Gestore l’occupazione del suolo e sottosuolo pubblico necessitata per l’esecuzione degli impegni di cui al presente Contratto.
1.3 Nel corso della durata dell’affidamento il Gestore sarà tenuto ad eseguire le opere e gli investimenti indicati nel CSP allegato al Contratto.
1.4 Il Gestore eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel CSP, nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.
1.5 Fermi i vincoli del presente Contratto e dell’allegato CSP, la gestione del Servizio sarà effettuata dal Gestore in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d’impresa, con particolare riguardo ai rischi di costruzione e disponibilità, nonché al rischio operativo.
Articolo 2 – Corrispettivo
2.1 Il corrispettivo riconosciuto al Gestore in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dal canone omnicomprensivo di gestione, come formato dalle componenti di quota capitale di recupero dei costi d’investimento, interessi, gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria e fornitura di energia elettrica (la cui articolare e peso, a base di gara, è indicata nel documento stima economica finanziaria, allegato del disciplina di gara) e determinato come segue per effetto dello sconto percentuale offerto in gara dal Gestore:
- canone annuo senza interessi € .............
- interesse annuo € ...............................
(ai fini della corretta applicazione dell’iva, la quota interessi è evidenziata in maniera separata)
2.2 Il Gestore non potrà pretendere alcun ulteriore compenso dal Comune in ragione della prestazione del Servizio, ad eccezione di quanto stabilito dal CSP con riferimento alle prestazioni aggiuntive eventualmente richiedibili dal Comune, comunque nel rispetto dell’art. 175, D.Lgs. 50/2016 (“Modifica dei contratti durate il periodo di efficacia”).
2.3 Il Comune verserà l’anzidetto canone omnicomprensivo alle scadenze fissate dal CSP. Lo stesso Capitolato Speciale Prestazionale regola l’adeguamento periodico delle componenti del canone riferite alla gestione e manutenzione ed alla fornitura di energia elettrica.
2.4 L’applicazione delle penali e delle trattenute sul canone previste dal CSP assicura la correlazione tra remunerazione del Gestore ed effettiva fornitura del servizio, nonché la riduzione proporzionale dello stesso canone in caso di ridotta o mancata prestazione del servizio, in conformità all’art. 180, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016.
Articolo 3 – Durata dell’affidamento
3.1 L’affidamento disciplinato dal Contratto ha una durata di 15 (quindi) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.
3.2 La durata dell’affidamento, in caso di sospensione del Servizio dovuta a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, calamità naturali, scioperi, tumulti, etc), come accertate e riconosciute dalle Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune del verificarsi di tali circostanze, in modo da consentire a quest’ultimo di appurare la sussistenza delle condizioni atte a consentire la concessione della proroga della durata dell’affidamento.
3.3 Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni 3 (tre) anni per valutare le modifiche al testo del presente atto che dovessero essere proposte dalle Parti stesse e che risultassero opportune ad eventualmente adeguare il Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale, in ogni caso nel rispetto dei principi e vincoli in materia di concorrenza ed evidenza pubblica.
3.4 Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. Il Contratto non è comunque rinnovabile.
3.5 Il Gestore è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro Gestore da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di
tempo in tempo vigente.
Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio
4.1 Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell’ordinamento italiano.
4.2 Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erogato dal Gestore secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all’affidamento contenuti nella lex specialis di gara e conformemente a quanto previsto nell’offerta del Gestore.
Articolo 5 – Consegna degli impianti e delle dotazioni
5.1 Con le modalità precisate dal CSP, il Comune consegna al Gestore gli impianti e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del Contratto. I beni di cui trattasi sono elencati nello Stato di Consistenza.
5.2 Nel corso della gestione del Servizio, il Gestore è tenuto a curare l’aggiornamento dello Stato di Consistenza, nel rispetto di quanto stabilito dal CSP.
Articolo 6 – Obblighi del Gestore
6.1 Il Gestore ha l’obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del CSP e di quanto recato nell’offerta prodotta in gara.
Il Gestore rimane l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevati e manlevati Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti da qualsivoglia responsabilità (in specie civile e penale) che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell’esecuzione del Contratto.
6.2 Il Gestore ha l’obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l’erogazione nei casi di interruzione, nonché l’obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.
6.3 Nello svolgimento del Servizio, il Gestore ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l’obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
6.4 Il Gestore ha inoltre l’obbligo di:
a) garantire il corretto presidio e gestione dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici secondo quanto indicato nell’offerta prodotta in gara;
b) realizzare, nel rispetto di quanto indicato in offerta, gli interventi obbligatori previsti dal CSP;
c) realizzare ulteriori interventi di riqualificazione, potenziamento e sviluppo degli impianti rispetto a quelli contemplati dal progetto a base di gara, secondo le richieste formulate dal Comune;
d) trasmettere al Comune, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Capitolato Speciale, l’elenco aggiornato degli interventi dallo stesso effettuati.
Altre incombenze a carico del Gestore sono indicate nel CSP.
6.6 Qualora dovessero verificarsi eventuali danni agli impianti e alle dotazioni imputabili al Gestore e
non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Gestore dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cure e spese. In mancanza, il Comune procederà d’ufficio a spese del Gestore, rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 16.
Articolo 7 – Realizzazione di nuovi interventi
7.1 Il Gestore realizza gli eventuali interventi richiesti dal Comune o dai lottizzanti od altri privati tenuti ad eseguire le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale.
7.2 Nell’ipotesi di applicazione delle voci di prezziari delle opere pubbliche o lavori edili editi dai competenti enti territoriali, i relativi valori sono ridotti in misura corrispondente allo sconto proposto in gara rispetto al canone annuo omnicomprensivo.
7.3 Resta comunque inteso che gli interventi di riqualificazione, adeguamento normativo, risparmio energetico offerti in sede di gara non potranno comportare oneri a carico del Comune diversi ed ulteriori rispetto al canone omnicomprensivo di cui all’art. 2 del presente Contratto.
Articolo 8 – Carta dei Servizi
8.1 Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto il Gestore dovrà sottoporre al Comune la proposta di Carta dei Servizi, che dovrà in particolare regolare i parametri qualitativi del servizio in rapporto all’utenza, le modalità di segnalazione via telefono e via posta elettronica dei disservizi, i tempi d’intervento per la risoluzione di guasti, malfunzionamenti ed interruzioni, anche parziali, del servizio
Articolo 9 – Controlli
9.1 Ai fini della verifica dell’adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti del Gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest’ultimo. A tal fine il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio.
9.2 In particolare, il Comune ha diritto di:
a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi;
b) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive presso il Gestore sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi, anche al fine di acquisire documenti o informazioni;
c) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive sulle reti e sugli impianti;
d) ricevere entro il 31 gennaio di ogni anno il rapporto annuale di gestione avente i contenuti stabiliti dal CSP.
9.3 Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere sempre effettuati dal Comune. Ai fini dell’effettuazione dell’attività di controllo, il Comune può avvalersi di personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di cui ai commi precedenti. Gli oneri connessi all’esperimento di tale attività saranno a carico del Gestore.
Articolo 10 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere
10.1 Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili al Gestore sono contestati dal Comune mediante l’invio via pec, od altra modalità equipollente, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento.
10.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare al Comune le proprie osservazioni.
10.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare il Gestore a provvedere, fissando al proposito un congruo termine.
10.4 Nei casi disciplinati dal presente articolo trova applicazione quanto stabilito, sul punto, dal Capitolato Speciale, anche in tema di applicazione delle penali contrattualmente fissate.
10.5 In ogni caso d’inadempimento, il Gestore deve tenere indenne il Comune degli oneri da quest’ultimo eventualmente sostenuti per risarcimenti o indennizzi da corrispondere a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.
Articolo 11 – Tracciabilità
11.1 Il gestore, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge.
11.2 Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Eventuali transazioni eseguite dal gestore, senza avvalersi di banche o del Gestore Poste
Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente Contratto.
Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa
12.1 Salvo quanto altrimenti previsto anche nel Capitolato Speciale, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in caso di:
a) sussistenza o sopravvenienza di uno dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016, salve le deroghe previste dalla stessa disposizione;
b) violazione del divieto di cessione del Contratto e di subaffidamento al di fuori di quanto consentito dal disciplinare di gara e dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016;
c) mancata reintegrazione, da parte del Gestore, della garanzia definitiva dallo stesso prestata in favore del Comune, fatta salva la facoltà, di cui all’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, di reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Gestore;
d) reiterazione, nell’arco di un anno solare, della medesima tipologia di inadempimento, allorquando da ultimo decorra inutilmente il termine assegnato allo stesso Gestore dal Comune, a seguito dell’inoltro di formale diffida ad adempiere;
e) inadempimenti o comunque condotte del Gestore tali da pregiudicare la sicurezza degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o da esporre gli impianti al concreto rischio di danneggiamento o distruzione totale o parziale;
f) dolo o malafede del Gestore nell’esecuzione degli obblighi discendenti dall’offerta, dal presente Contratto, dal CSP e dalla Carta dei Servizi;
12.3 La volontà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo è comunicata al Gestore mediante pec o modalità equipollente.
12.4 Nei casi di cui al presente articolo, il Comune procede all’escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il maggior danno.
Articolo 13 – Recesso
13.1 Il Comune può recedere per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone comunicazione per iscritto, tramite pec od altra modalità equipollente, con almeno 30 giorni di preavviso.
13.2 Nell’ipotesi di cui sopra al Gestore spettano:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato in offerta ed accettato dal Comune, in conformità al disciplinare di gara.
13.3 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, il Comune si riserva di recedere dal Contratto previa formale comunicazione al Gestore con preavviso non inferiore a 15 giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite e della comparazione con l’insieme delle prestazioni dedotte con il presente Contratto, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente Contratto e il Gestore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare i limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In tale ipotesi al Gestore spettano le voci di rimborso di cui al precedente comma 2, lettere a) e b).
Articolo 14 – Riequilibrio economico
14.1. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Gestore che incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario di cui all’allegato E) del presente Contratto può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, anche mediante rinegoziazione in buona fede delle clausole del presente Contratto, fermi i vincoli in tema di concorrenza ed evidenza pubblica.
14.2 La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo Gestore e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
14.3 In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In tale ipotesi, al Gestore spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.
Articolo 15 – Controversie
15.1 Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Gestore sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare per iscritto all’altra, mediante pec od altra modalità equipollente, l’esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l’oggetto.
15.2 Le Parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
15.3 Tutte le controversie in ordine all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite al Foro esclusivo di Cremona, salva la giurisdizione del giudice amministrativo.
Articolo 16 – Garanzia definitiva
16.1 A garanzia dell’esatto adempimento alle obbligazioni assunte per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore ha costituito la garanzia definitiva di € (euro
………………………/00), in conformità al disciplinare di gara ed all’art. 103, D.Lgs. 50/2016, alla cui disciplina si rinvia.
16.2 La costituzione di polizze assicurative è regolata dal Capitolato Speciale.
Articolo 17 – Condizioni alla scadenza
17.1 Le Parti convengono espressamente che alla naturale scadenza dell’affidamento - coincidente con la scadenza del Contratto - gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune concesse in uso al Gestore rientrano nella piena disponibilità del medesimo Comune in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
17.2 Salvo il verificarsi delle situazioni disciplinate dal successivo comma 4, i beni realizzati dal Gestore in esecuzione del progetto a base di gara, come integrato dall’offerta formulata dallo stesso Xxxxxxx, sono totalmente ammortizzati durante lo stesso periodo, a prescindere dal momento della relativa esecuzione, e dovranno pertanto essere trasferiti al Comune a titolo gratuito alla scadenza dell’affidamento, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
17.3 Saranno pertanto restituiti o trasferiti gratuitamente al Comune alla scadenza del Contratto:
a) tutti gli impianti ancora in esercizio costituenti l’impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune e dati in uso al Gestore all’inizio dell’affidamento;
b) tutti gli impianti e gli interventi ammortizzati nel periodo di affidamento secondo quanto stabilito al precedente comma 2;
c) tutti gli impianti ed interventi posti integralmente a carico del Comune od altri richiedenti.
17.4 Nel caso di realizzazione di nuovi impianti od altri interventi non previsti dal progetto a base di gara come integrato in forza dell’offerta formulata dallo stesso Xxxxxxx, purché autorizzati dal Comune
secondo le procedure previste dal CSP, alla scadenza contrattuale dell’affidamento il Gestore avrà diritto ad una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti beni risultante dai bilanci del Gestore, al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto e dei corrispettivi versati dai lottizzanti, utenti od altri richiedenti la realizzazione dei predetti nuovi impianti od interventi.
Articolo 18 – Cessione del Contratto e subaffidamenti
18.1 E’ fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di subaffidare a terzi parti o fasi del Servizio, salvo quanto previsto dall’art. 174, D.Lgs. 50/2016, e dal disciplinare di gara.
18.2 Si applicano i casi di successione di cui all’art. 175, comma 1, lettera d), n. 2, D.Lgs. 50/2016.
Articolo 19 – Imposte, tasse, canoni
19.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all’erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione ed altri enti territoriali. Nessun canone, onere, tassa o corrispettivo potrà essere chiesto dal Comune per la concessione al Gestore dell’occupazione del suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessaria all’erogazione del servizio.
Articolo 20 – Incaricato del trattamento dati personali
20.1 Per l’attività oggetto del Servizio, il Gestore assumerà la qualifica d’incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
20.2 Con tale qualifica il Gestore potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
Articolo 21 – Spese contrattuali
21.1 Le spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto sono a carico del Gestore.
21.2 Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel Contratto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione a tassa fissa.
Articolo 22 – Norme applicabili
22.1 Oltre alle normative settoriali in materia di pubblica illuminazione ed impianti semaforici, si applicano le disposizioni della parte IV del D.Lgs. 50/2016 in materia di partenariato pubblico privato,
nonché le restanti disposizioni dello stesso X.Xxx. 50/2016 cui rinvia l’art. 179, D.Lgs. 50/2016.
22.2 In caso di potenziali discordanze fra quanto previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale, prevalgono le disposizioni recate dal Contratto.
Articolo 23 – Allegati al Contratto
1. Formano parte integrante del Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:
A. Stato di consistenza con planimetria;
B. Capitolato Speciale Prestazionale - CSP;
C. Progetto definitivo a base di gara;
D. Offerta qualitativa ed economica formulata in gara dal Gestore;
E. Piano economico finanziario presentato in gara dal Gestore ed accettato dal Comune;
F. Analisi matrice dei rischi inerenti al partenariato pubblico privato per l’affidamento del servizio pubblico locale di gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici nel territorio comunale di Crema (durata 15 anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2031).