CAPITOLATO SPECIALE
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA IN SERVICE DI DEFLUSSORI E RELATIVE POMPE DI INFUSIONE
OCCORRENTI ALL’A.O. ICP DI MILANO E ALL’A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO XXXXXXX XXXX DI MILANO.
PERIODO 48 MESI
CIG N. 05419428AD
INDICE
Art. 01 - Oggetto della fornitura 3
Art. 02 - Caratteristiche generali e requisiti minimi della fornitura. 3
Art. 03 - Quantità dei prodotti 4
Art. 04 - Qualità dei prodotti 5
Art. 05 - Qualità della prestazione 5
Art. 06 - Assistenza tecnica e manutenzione programmata 5
Art. 07 - Durata del contratto 6
Art. 08 - Stipulazione del contratto 6
Art. 09 - Corrispettivo e revisione prezzi 7
Art. 10 - Cauzione 7
Art. 11 - Collaudo 7
Art. 12 - Aggiornamento tecnologico. 8
Art. 13 - Xxxxxx e consegne 8
Art. 14 - Fatturazione e pagamenti. 10
Art. 15 - Contestazioni e penali 10
Art. 16 - Cessione del contratto e del credito 11
Art. 17 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore 11
Art. 18 - Disdetta del contratto da parte del fornitore 12
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 13
Art. 20 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni 14
Art. 21 - Clausola di salvaguardia 14
Art. 22 - Clausola di adesione 14
Art. 23 - Spese contrattuali. 15
Art. 24 - Controversie 15
Art. 01 - Oggetto della fornitura
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura in service di deflussori e relative pompe di infusione occorrenti all’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano e all’A.O. Istituto Ortopedico Xxxxxxx Xxxx di Milano, le cui caratteristiche tecniche e previsioni quantitative sono indicate nei successivi articoli 02 e 03.
L’importo complessivo annuo della fornitura in argomento ammonta a € 92.220,00.= IVA esclusa.
La precisa corrispondenza della tipologia e qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento essenziale della fornitura.
Art. 02 - Caratteristiche generali e requisiti minimi della fornitura
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle normative vigenti a livello nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanando nel corso di vigenza del contratto.
I prodotti devono essere costruiti in conformità alle norme di buona fabbricazione per i dispositivi medici. I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE.
I prodotti devono avere l’indicazione del numero di repertorio Generale dei dispositivi medici (RDM), ai sensi della L. 266/2002, nonché la classificazione nazionale dispositivi (CND).
I deflussori dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42 CEE "Dispositivi medici" recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i. e rispondenti alle caratteristiche tecniche individuate per ciascun prodotto che dovranno soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche d’uso e indirizzi terapeutici degli operatori.
Le apparecchiature dovranno essere, pena l’esclusione dalla gara, rigorosamente nuove e conformi alla direttiva 93/42 CEE e s.m.i. e rispondenti alle norme CEI sulla sicurezza elettrica generale (CEI EN 60601-1 (CEI 62.5) e particolari (CEI EN 00000-0-0 (CEI 62-99).
Inoltre, sempre a pena di esclusione, le apparecchiature dovranno possedere i seguenti requisiti minimi tecnico-qualitativi di fornitura:
1. precisione volumetrica (parametrata ad un valore di +/- 5%);
2. semplice programmazione;
3. infusioni micro e macro;
4. utilizzo recipienti standard (flaconi - sacche);
5. display:
- ampio
- alfanumerico
- che permetta la visualizzazione di parametri quali ad es. livello batteria, parametri infusionali, pressione nella linea, ecc.;
6. visualizzazione del volume infuso;
7. blocco tastiera;
8. funzione fine dose (mantenimento pervietà venosa);
9. allarme acustico regolabile;
10. alimentazione a rete e a batteria che garantisca durata almeno di 180 minuti a 100 ml/ora con batteria completamente carica e tempo di ricarica: < = 24 ore;
11. range di velocità in micro da 1 a 99 ml/ora con incremento di 0.1ml/ora;
12. range di velocità in macro da 1 a 999 ml/h con incrementi di 1 ml/ora;
13. preferibilmente predisposta all’utilizzo del sensore di flusso esterno (contagocce da fornire su richiesta in cessione gratuita);
14. impostazione velocità di bolo o funzione similare;
15. protezione dal flusso libero (descrivere);
16. allarmi almeno:
- aria nella linea;
- raggiungimento del volume da infondere;
- occlusione (preferibilmente con soglia di allarme regolabile (specificare i valori a cui è possibile impostare l’allarme);
- sportello aperto;
- insufficiente livello di carica delle batterie;
- per interruzione di alimentazione di rete;
- guasto interno;
17. possibilità di infusione di tutte le soluzioni opalescenti;
18. esecuzione di check control all’accensione;
19. facile pulizia;
20. ridotto ingombro e di basso peso;
21. possibilità di aggancio a stativo e/o barra;
22. presenza presa RS232 o analoga finalizzata a interfaccia con sistema informatico.
Art. 03 - Quantità dei prodotti
Descrizione prodotto | Quantità annua presunta | ||
ICP | XXXXXXX XXXX | TOTALE ICP + XXXXXXX XXXX | |
POMPE INFUSIONALI | 176 | 15 | 191 |
DEFLUSSORI IN POLIETILENE (O IN ALTRO MATERIALE PLASTICO MEDICALE PRIVO DI FTALATI) CON ATTACCO L/L, LATEX FREE | 14.500 | 1200 | 15.500 |
DEFLUSSORI AMBRATI IN POLIETILENE (O IN ALTRO MATERIALE PLASTICO MEDICALE PREFERIBILMENTE PRIVO DI FTALATI) CON ATTACCO L/L LATEX FREE | 1.500 | 200 | 1.700 |
I quantitativi richiesti sono puramente indicativi, essendo gli stessi non perfettamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e a cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività
sanitaria, nonché a possibili variazioni nell’assetto strutturale dell’Azienda Ospedaliera, in conseguenza di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale.
I dati sopra riportati non costituiscono, perciò, impegno o promessa delle Aziende Ospedaliere le quali non garantiscono lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto.
La ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle indicate nel presente capitolato.
Art. 04 - Qualità dei prodotti
I prodotti offerti devono essere debitamente autorizzati dai competenti organi all’immissione in commercio e quindi in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e ad ogni altra disposizione vigente in materia.
Il confezionamento e l’etichettatura dei dispositivi devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull’imballaggio interno.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.
Art. 05 - Qualità della prestazione
L’esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal contratto. In caso tali documenti non prevedano il rispetto di specifici livelli qualitativi, si deve fare riferimento al livello massimo reso possibile dal tempo, dalla tecnica e dalla prassi commerciale in uso al momento dell’esecuzione della fornitura.
Il fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di cui al comma precedente.
Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l’applicazione di penali nei confronti del fornitore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore degli Enti Ospedalieri e in danno del fornitore.
Gli Enti Ospedalieri sono obbligati ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione del fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere del fornitore effettuare, con raccomandata A.R., l’eventuale messa in mora, in assenza della quale non saranno opponibili agli Enti Ospedalieri eccezioni di sorta.
Art. 06 - Assistenza tecnica e manutenzione programmata
Il servizio deve comprendere le seguenti attività:
⮚ manutenzione correttiva full risk;
⮚ manutenzioni preventive annue in numero pari a quanto prescritto dal costruttore;
⮚ verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica generali (CEI EN 60601-1 (CEI 62.5); e particolari (CEI EN 00000-0-0 (CEI 62-99) ogni 12 mesi.
Gli interventi di manutenzione correttiva saranno gestiti dal Servizio Ingegneria Clinica. L’aggiudicatario dovrà intervenire entro le 8 ore lavorative dalla chiamata.
L’aggiudicataria dovrà fornire 2 pompe di infusione di riserva presso i laboratori di Ingegneria Clinica di ogni presidio ospedaliero. In caso di più di due riparazioni in contemporanea presso lo stesso presidio, la ditta dovrà fornire entro 8 ore lavorative un’ulteriore pompa di infusione di riserva.
Nel caso di sostituzione di una pompa di infusione la stessa dovrà essere collaudata dal Servizio di Ingegneria Clinica.
Il ritiro e la consegna sarà comunque a carico dell’aggiudicatario.
Art. 07 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.
L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per le AA.OO. la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all’esecutività della deliberazione di aggiudicazione nonché all’espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti del presente procedimento.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data della prima consegna, nel corso dei quali verrà definitivamente accertata l’idoneità dei dispositivi offerti. In caso di esito negativo del periodo di prova, l’AA.OO. provvederanno a darne comunicazione all’aggiudicatario, disponendo l’immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.
Gli Enti ospedalieri si riservano la facoltà di disporre la proroga del contratto per un periodo sino a 6 mesi dopo la data di scadenza e, comunque, per il periodo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni contrattuali, senza che l’aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta scritta degli Enti ospedalieri, con un preavviso di 10 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.
È escluso il tacito rinnovo o la proroga tacita.
Gli Enti ospedalieri si riservano la facoltà di comunicare per iscritto il motivato recesso, qualora sopravvenuti interessi pubblici non consentano il proseguimento del rapporto. Il recesso deve essere comunicato dagli Enti Ospedalieri almeno 30 giorni prima della data del recesso stesso. Non sono previsti oneri di alcun genere a carico degli Enti ospedalieri per l’esercizio del diritto di cui al presente comma.
Art. 08 - Stipulazione del contratto
Con riferimento alla presente procedura, l’A.O. ICP provvede ad individuare la ditta aggiudicataria, con la quale ciascun Ente procederà a sottoscrivere apposito contratto per la durata e le quantità indicate negli atti di gara.
La ditta è invitata a prendere visione del Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e dell’A.O. Istituto Ortopedico Xxxxxxx Xxxx e pubblicati nei rispettivi siti aziendali "xxx.xxx.xx.xx" e "xxx.xxxxx.xx" e si impegna ad osservare i principi ivi stabiliti nel rapporto inerente lo stipulando contratto.
La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del succitato C.E. potranno costituire causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, fermo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Art. 09 - Corrispettivo e revisione prezzi
Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L’imposta sul valore aggiunto è a carico degli Enti ospedalieri.
Ai sensi dell’art. 115 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
La revisione prezzi opera per i contratti di durata superiore ad un anno; sarà onere del fornitore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale.
La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi del contratto, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall’ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte degli Enti ospedalieri.
La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati - ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) del D. L.vo n. 163/2006 - dall’ “Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui all’art. 7 del citato D. L.vo, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del D. L.vo n. 163/2006.
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana diminuiti del 50%; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell’esecuzione della fornitura.
Art. 10 - Cauzione
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa).
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, fatta salva l’azione di rivalsa per gli eventuali ulteriori danni, nonché del rimborso agli Enti ospedalieri degli esborsi che questi abbiano eventualmente dovuto sostenere durante l’esecuzione della fornitura in ragione dei fatti o circostanze addebitabili al contraente.
Art. 11 - Collaudo
La consegna delle pompe dovrà essere concordata con il Servizio Ingegneria Clinica entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e il relativo collaudo dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data di consegna, previi accordi con il Servizio di Ingegneria Clinica dell’A.O. ICP e dell’A.O. Istituto Ortopedico Xxxxxxx Xxxx.
La fornitura si intenderà accettata a tutti gli effetti dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo delle apparecchiature oggetto della fornitura.
Art. 12 - Aggiornamento tecnologico
Qualora durante l’esecuzione del contratto l’impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della presente fornitura, che presentino migliori o uguali caratteristiche a quelli in uso, dovrà proporli, alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte degli Enti ospedalieri.
Art. 13 - Xxxxxx e consegne
La consegna del materiale dovrà essere effettuata a cura e a carico della ditta aggiudicataria a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto trasmesso via fax o via mail dalle UU.OO. aziendali competenti, presso ciascuna Azienda Ospedaliera contraente, in modo periodico, così da garantire la continuità dell’attività, utilizzando i codici e i prezzi delle confezioni indicate in offerta.
Il materiale dovrà, inoltre, pervenire in porto franco presso i Magazzini Aziendali, secondo quanto espressamente indicato nell’ordine.
La ditta effettuerà le consegne a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura.
L’accettazione della merce non solleva la ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna.
I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al loro utilizzo, imputabili alla ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.
Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto.
I documenti di trasporto ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:
⮚ luogo di consegna della merce;
⮚ data e numero di ordine;
⮚ numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.
In mancanza di tali dati, qualora la merce non fosse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta. La ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.
Con la presentazione dell’offerta la ditta si impegna a consegnare qualunque quantitativo richiesto, anche minimo.
È tassativamente esclusa l’imposizione di minimi d’ordine.
La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
La ditta si impegna, in casi di urgenza, a consegnare la merce richiesta entro le 24 ore dal ricevimento dell’ordinativo di fornitura.
Qualora ciò non sia possibile la ditta deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.
Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le 8,30 e le 15,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. Per consegne al di fuori di tali orari dovrà essere contattato telefonicamente il Servizio Farmacia degli Enti ospedalieri.
Per lo scarico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell’A.O. ICP e dell’A.O. Istituto Ortopedico Xxxxxxx Xxxx.
Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo eventuale accertamento dell’ubicazione dei locali.
L’Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione o ritardi nell’espletamento del rapporto contrattuale.
Nel caso in cui la ditta fornitrice si trovasse, eccezionalmente, nell’impossibilità di rispettare i predetti tempi, deve darne comunicazione scritta (via fax o via e-mail) al Servizio Farmacia di ciascuna Azienda Ospedaliera, immediatamente e comunque non oltre le 6 ore dal ricevimento dell’ordine. In caso d’inadempimento troveranno applicazione le disposizioni contenute nei successivi artt. 13 e 22.
L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà l’Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all’atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l’Amministrazione se non come attestazione della quantità di colli ricevuta.
L’A.O. ICP si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto, anche in seguito.
I prodotti che presentano difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la ditta stessa deve provvedere alla sostituzione, entro 5 giorni, con materiale idoneo.
Gli Enti ospedalieri potranno, a loro esclusiva discrezione, chiedere all’Aggiudicatario altra quantità in sostituzione della merce rifiutata, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l’Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l’Amministrazione d’ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita somministrazione. Nel secondo caso, l’Aggiudicatario dovrà reintegrare l’Amministrazione tanto dell’eventuale maggior spesa derivante quanto dell’eventuale danno.
In caso di forniture accettate per esigenze di servizio, ma risultanti in seguito non rispondenti ai requisiti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta all’Aggiudicatario ed opererà, senza alcuna formalità, una detrazione pari al minor valore che riconoscerà ai generi stessi.
In ogni momento, a cura del competente servizio, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte e, anche in questo caso, la ditta deve sostituire i prodotti entro 5 giorni con altri aventi i requisiti.
Gli Enti ospedalieri non assumono comunque la responsabilità della merce respinta ma non ritirata dalla ditta.
Art. 14 - Fatturazione e pagamenti
La Ditta aggiudicataria emetterà fatture relative agli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell’ordine, il tipo e la quantità del prodotto consegnato e il numero del documento di trasporto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore delle AA.OO., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall’incaricato degli Enti Ospedalieri.
L’IVA dovuta per legge resta a carico degli Enti Ospedalieri.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.
Per pagamento della fattura, si intende l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’U.O. Economico Finanziaria degli Enti Ospedalieri.
In caso di ritardato pagamento, in deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art.1284, 1° comma, del Codice Civile.
Gli Enti Ospedalieri procederanno alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dedotte le eventuali note di credito, previa verifica e riscontro della fattura e dei documenti di accompagnamento. L’inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d’interruzione dei termini di pagamento.
E’ richiesta fatturazione distinta per Ente, da intestare a:
Azienda Ospedaliera
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Sede legale: xxx Xxxxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx Cod. Fiscale 80031750153 - Part. IVA 04408300152
Azienda Ospedaliera
ISTITUTO ORTOPEDICO XXXXXXX XXXX
Sede legale: Xxx X. Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Cod. Fiscale 80064670153 - Part. IVA 00903310159
Tutte le fatture emesse dovranno contenere l’indicazione del codice unico di progetto (CUP) relativo alla presente fornitura, fornito da ciascun Ente Ospedaliera al soggetto aggiudicatario.
Art. 15 - Contestazioni e penali
Durante la vigenza del contratto la ditta dovrà rispettare gli standard qualitativi di fornitura previsti dal contratto.
Qualora il fornitore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente capitolato, agli atti di gara o al contratto, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R.) di contestazione degli addebiti da parte degli Enti ospedalieri, avverso i quali il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo dell’Ente Ospedaliero interessato entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.
In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, gli Enti ospedalieri procedono ad applicare la penale nella misura di seguito indicata:
nel caso di ritardo nella consegna del materiale di consumo:
a) ordine:
> 5 gg. < 10 gg.: € 500,00.=
>10 gg. < 20 gg.: € 2.500,00.=
> 20 gg.: € 4.000,00.=;
b) ordine urgente:
> 24 ore < 76 ore: € 300,00.=
> 76 ore: € 1.000,00.=.
Per l’assistenza tecnica verranno applicate le seguenti penali:
a) mancato intervento entro 8 ore: € 200,00.=;
b) mancata consegna delle pompe
di infusione sostitutive: € 200,00.=.
L’applicazione di tre penalità, ovvero l’eccezione di 3 contestazioni alle quali l’aggiudicatario non abbia dato idonee giustificazioni, autorizza gli Enti Ospedalieri a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell’A.O. al risarcimento di ogni eventuale danno.
Oltre il decimo giorno di ritardo nella consegna gli Enti Ospedalieri potranno esercitare la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto.
Art. 16 - Cessione del contratto e del credito
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. L.vo n. 163/2006 (art. 118, comma 1, D. L.vo n. 163/2006).
La cessione del credito del fornitore, di cui agli artt. 1260 e ss. del codice civile, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D. L.vo n. 163/2006.
Art. 17 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore
Nel caso di fallimento del fornitore, il contratto si riterrà rescisso a pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per gli Enti Ospedalieri di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque gli Enti ospedalieri la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore, gli Enti Ospedalieri, a suo insindacabile giudizio, avranno il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
Art. 18 - Risoluzione del contratto del contratto e disdetta del contratto
L’Azienda Appaltante può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l’A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
b) in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc., nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;
c) nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano stati accertati n. 3 casi di parziale od occasionale inadempimento delle ulteriori disposizioni contenute all’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” (vedasi successivo art. 19, comma 5, del presente Capitolato); il procedimento di accertamento di ciascun adempimento avverrà secondo le modalità sotto descritte;
d) produzione di falsa documentazione o dichiarazione mendace;
e) quando a carico dell’affidatario sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per xxxxx, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
f) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
g) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
h) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell’aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;
i) non superamento della prova di 6 mesi, decorrenti dalla data della prima consegna, relativamente all’accertamento definitivo dell’idoneità dei dispositivi offerti.
Ove l’A.O. ICP ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, ad eccezione della lettera a), procederà alla contestazione per iscritto all’aggiudicatario, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’Azienda adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, l’aggiudicatario - ad eccezione delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) - oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l’Azienda dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli art. 1452 e seguenti del codice civile.
Qualora l’aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l’A.O. tratterrà senz’altro a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. L’aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’Azienda Ospedaliera e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.
Nel caso di fallimento dell’aggiudicatario, il contratto si riterrà rescisso a pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà dell’A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.
In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto per colpa dell’aggiudicatario e quindi con incameramento del deposito cauzionale.
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Possono essere utilizzati sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, esclusivamente nei casi di seguito indicati:
a) per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 Euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.
5. L’inadempimento degli obblighi da parte della ditta aggiudicataria in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta, fatta salva l’applicazione delle sanzioni del comma 6 del citato art. 3, l’attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l’Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, prevedendo l’attivazione della clausola risolutiva nel caso di accertamento di 3 inadempimenti.
6. Gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere - fatta salva l’applicazione delle sanzioni del comma 6 dell’art. 3 - all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura competente.
7. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Art. 20 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Il fornitore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.
Tutte le riserve che il fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta agli Enti ospedalieri e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 21 - Clausola di salvaguardia
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura in questione transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante risolvere il contratto (alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate) ovvero dare continuità allo stesso.
Gli Enti ospedalieri si riservano altresì, qualora Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito ai prodotti oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria. Qualora dalla verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, gli Enti ospedalieri si riservano la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione. In caso di diniego gli Enti ospedalieri si riservano la facoltà di approvvigionarsi per i beni interessati presso la ditta convenzionata, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
Art. 22 - Clausola di adesione
Le AA.OO. appaltanti, coerentemente con le direttive regionali, hanno aderito all’”Accordo Interaziendale di Milano e Provincia”, pertanto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale potrà richiedersi, alle Imprese aggiudicatarie di garantire la fornitura, alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente capitolato speciale, anche a favore delle Aziende che hanno aderito all’Accordo, che ne facciano espressa richiesta entro 18 mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino ad un massimo del 300% dell’importo di aggiudicazione riferito ad ogni lotto.
L’adesione successiva da parte di altre Aziende comporterà per le parti contraenti gli stessi obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale; in particolare il termine di scadenza del rapporto contrattuale dovrà coincidere con quello che verrà fissato dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.
Qualora l’impresa aggiudicataria non intenda aderire alle eventuali richieste che dovessero sopravvenire, dovrà espressamente specificarlo nella dichiarazione di cui all’Allegato 1- Offerta economica - del Regolamento di Gara - da inserire nella busta n. 1. Qualora detta dichiarazione, della quale sarà data pubblica lettura nel corso della seduta relativa all’apertura dell’offerta economica, non venga espressa, sarà considerata accettata dall’Impresa la possibilità di successiva adesione sopra illustrata.
Le Aziende che hanno aderito all’“Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia” sono:
- A.O. "FATEBENEFRATELLI" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - GARBAGNATE
- A.O. "L. SACCO" - MILANO
- A.O. "OSP.NIGUARDA CA'GRANDA"- MILANO
- A.O. "X. XXXXX XXXXXXXX" - MILANO
- A.O. "X. XXXXXXX" - MONZA
- A.O. "X. XXXXX" - MILANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO
- A.O. OSPEDALE CIVILE DI DESIO E VIMERCATE
- A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
- FONDAZIONE IRCSS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
- FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NEUROLOGICO XXXXX XXXXX DI MILANO.
Art. 23 - Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’Iva che è a carico dell’A.O., secondo le aliquote stabilite dalla Legge.
Qualora il contratto derivi dall’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica (pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso), la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell’U.O. Provveditorato-Economato dell’A.O. ICP.
Art. 24 - Controversie
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 163/06.
Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
FIRMA PER ACCETTAZIONE
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. specificamente approva gli artt. 3, 5, 7, 9, 12, 14,
17,18,21,22,23 e 24