Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di TORINO
Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto
(ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020)
Sommario
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO 1
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di TORINO 1
Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto 1
(ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020) 1
1.Introduzione 1
2.Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione 1
Udienza mediante collegamenti da remoto: ambito di applicazione 2
4.Fissazione dell’udienza mediante scambio di note scritte 3
5.Comunicazione o notificazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta 4
6.Le note scritte 4
7.Attività del giudice, delle parti, della cancelleria 4
8.Udienza da remoto: partecipanti e luogo di collegamento 4
9.Convocazione dell’udienza da remoto 5
10. Comunicazione o notificazione del provvedimento di convocazione dell’udienza 5
11. Svolgimento dell’udienza da remoto 5
12. Attività del giudice, delle parti, della cancelleria 6
13. Modelli per verbali di udienza e provvedimenti. Formazione 6
1. Introduzione
1.1.Questo Protocollo contiene indicazioni sui presupposti e sulle modalità per la trattazione delle udienze civili mediante scambio e deposito telematico di note scritte (secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 7° lettera h D.L. 18/2020) e mediante collegamenti da remoto (previsti dalla lettera f della medesima norma).
0.0.Xx Protocollo intende dare attuazione alla Delibera CSM n. 186 dell’11.3.2020, che raccomanda l’adozione di misure organizzative degli uffici con il coinvolgimento dell’avvocatura, ed è stato predisposto all’esito di una interlocuzione dell’ufficio con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino; tiene conto altresì della proposta di protocollo “generale” predisposta dal Consiglio Nazionale Forense di concerto con il Consiglio Superiore della Magistratura.
1.3.Le indicazioni contenute nel Protocollo sono state predisposte tenendo conto delle specificità del Tribunale di Torino, del livello di innovazione tecnologica, dei tempi e delle capacità di intervento della assistenza tecnica, delle concrete modalità di trattazione normalmente adottate, per le singole udienze, dai magistrati dell’ufficio.
1.4.Le indicazioni del Protocollo si riferiscono alle cause trattate con il rito ordinario, il rito del lavoro, il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e il rito cautelare uniforme. Esse forniscono inoltre una cornice di riferimento per i procedimenti, di giurisdizione contenziosa o volontaria, disciplinati da norme speciali (p. es. quelli in materia di famiglia, procedure concorsuali, esecuzione, immigrazione), in relazione ai quali il Tribunale si riserva di concordare ulteriori “protocolli speciali”, che rispetteranno comunque la struttura del presente Protocollo.
2. Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione
2.1.E’ possibile adottare questa modalità di trattazione per le udienze “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”. La valutazione sul fatto che l’udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.
2.2.L’udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, in via preferenziale rispetto alle altre modalità di trattazione, e salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:
2.a) udienza di mera precisazione conclusioni
2.b) udienza di ammissione delle prove, all’esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°
2.c) udienza di giuramento del CTU e udienze nei procedimenti di ATP (art. 696 e art. 696-bis)
2.d) udienza di trattazione all’esito del deposito della CTU e di richiesta chiarimenti al CTU
2.3.L’udienza mediante scambio di note scritte potrà altresì essere disposta dal giudice, e qualora non ritenga più opportuna la trattazione da remoto o quella tradizionale, anche nei seguenti casi:
e) udienza di discussione nei procedimenti rito sommario ex art. 702 bis;
f) trattazione di procedimenti cautelari (compresi i reclami), e dei procedimenti ex art. 28 l. 300/1970 e ex art. 38 d.lgs. 198/2006
g) udienza di discussione nel rito ordinario (art. 281-sexies) e nel rito lavoro (art. 429)
h) trattazione di istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649), sospensione dell’esecuzione della sentenza (art. 283), sospensione del titolo o del precetto (art. 615), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell’esecutività dell’ordinanza ingiunzione, sospensione dell’esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale
i) udienze ex art. 183 e art. 420 c.p.c.
j) ulteriori udienze, in cause in cui le parti siano già costituite.
Per le udienze di cui al superiore elenco, fissate entro il 30 giugno 2020 con scambio di note scritte, il giudice, nel provvedimento di fissazione, darà termine di giorni 20 a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di fissazione per il deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto. Il Giudice provvederà con provvedimento motivato sulla istanza differendo, in caso di accoglimento dell’istanza, se necessario, la data dell’udienza.
Per le udienze di cui al superiore elenco, fissate dopo il 30 giugno con scambio di note scritte, il Giudice, nel provvedimento di fissazione, darà termine di giorni 20 a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di fissazione per il deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica, eventualmente anche con modalità da remoto. Il giudice in caso di presentazione di istanza anche di una sola parte costituita, disporrà la trattazione in forma fisica, eventualmente sull’accordo delle parti anche da remoto, differendo se necessario la data dell’udienza.
a. Sino e non oltre il 30 giugno 2020, per le sole cause di competenza della Sezione Lavoro, per le quali è in ogni caso ribadito il concetto dell’oralità che tradizionalmente le contraddistingue, qualora i Giudici dispongano la trattazione scritta delle udienze (con particolare riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alle cause aventi natura meramente documentale ovvero a quelle che abbiano ad oggetto questioni di diritto c.d “seriali” su cui si sono già formati precedenti giurisprudenziali, etc..), è data facoltà a tutti gli avvocati costituiti di richiedere congiuntamente entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della fissazione, con motivata istanza, la trattazione orale; in tali casi, il Giudice, con provvedimento motivato, potrà fissare udienza di trattazione orale, secondo il proprio calendario, eventualmente utilizzando la modalità da remoto.
b. Per quanto attiene alle udienze fissate a partire dal 1 luglio 2020 e sino alla fine della fase emergenziale, per le cause di cui al paragrafo precedente si potrà provvedere alla trattazione scritta dei processi, salvo che anche uno solo degli avvocati costituiti faccia richiesta di trattazione orale, con apposita istanza da depositare entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della fissazione di udienza; in tali casi, il Giudice dovrà procedere alla fissazione dell’udienza con modalità fisica o da remoto, dandone comunicazione alle parti con decreto motivato.
3 Udienza mediante collegamenti da remoto: ambito di applicazioneE’ possibile adottare questa modalità di trattazione per le “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti”. La valutazione sul fatto che l’udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.
0.0.Xx Tribunale, considerato che l’efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede adeguata formazione dei soggetti coinvolti e disponibilità di assistenza tecnica, darà corso a sperimentazioni di questa modalità di trattazione e a una sua progressiva introduzione in misura proporzionata alle competenze acquisite da magistrati e avvocati e alla disponibilità di assistenza tecnica.
0.0.Xx giudice, tenuto conto di quanto sopra e delle esigenze concretamente rappresentate dalle parti, potrà disporre la trattazione da remoto dell’udienza nei seguenti casi:
4.a) udienza di prima comparizione ex art. 183
4.b) udienze indicate al punto 2.3 lettere f), g), h), j)
0.0.Xx casi eccezionali, nei quali non sia opportuno procedere alla trattazione mediante scambio di note scritte, il giudice – sempre tenuto conto di quanto esposto al punto 3.3 – potrà disporre la trattazione da remoto anche per le udienze indicate al punto 2.2 lettere a) – d).
4. Fissazione dell’udienza mediante scambio di note scritte
4.1.Per trattare una udienza con la modalità prevista dall’art. 83, comma 7° lettera
h) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:
1.a) la fissazione di specifica data di udienza “virtuale” o “figurata” (eventualmente diversa da quella già fissata)
1.b) l’assegnazione alle parti di uno o più termini, indicati con la data di calendario (e non in numero di giorni), per il deposito di una o più memorie.
4.2.I termini assegnati dovranno essere congrui rispetto all’udienza di cui si tratta, tenuto conto del fatto che la trattazione scritta sostituisce la discussione orale e
tenuto conto dei tempi di lavorazione dell’atto della cancelleria; si suggerisce al riguardo, a titolo orientativo, l’assegnazione dei seguenti termini:
2.a) nei casi di cui al punto 2.2, lettere a), b), c), d), l’assegnazione di un unico termine a tutte le parti di almeno 5 giorni prima dell’udienza;
2.b) nei casi di cui al punto 2.3, lettere e), g), l’assegnazione di un doppio termine di almeno 20 giorni prima dell’udienza per le note difensive e di 10 giorni prima dell’udienza per repliche;
2.c) nei casi di cui al punto 2.3, lettere f), h), l’assegnazione di un doppio termine di almeno 10 giorni prima dell’udienza per le note difensive e di 5 giorni prima dell’udienza per repliche;
2.d) nei casi di cui al punto 2.3, lettere i), j), il termine ritenuto congruo dal giudice in relazione alle specificità del caso concreto.
4.3.I termini assegnati per il deposito di note difensive dovranno comunque scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati alle parti in relazione all’attività da compiere all’udienza (x.xx. memoria di costituzione del convenuto in procedimento cautelare, memorie ex art. 183, …).
5. Comunicazione o notificazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta
0.0.Xx provvedimento del giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria (salvo il caso di cui al successivo punto 5.3).
0.0.Xx cancelleria aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come “fissazione nuova udienza” (sostituendo quella precedentemente fissata).
0.0.Xx l’udienza con trattazione scritta è stata fissata per la trattazione di un procedimento cautelare o di una istanza comunque urgente (e quindi, in particolare, nei casi di cui al punto 2.3 lettere f, h), il giudice dispone che il provvedimento di fissazione udienza con scambio di note sia notificato, a cura della parte istante, a controparte, assegnando all’uopo un termine.
6. Le note scritte
6.1.Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all’udienza che viene trattata con questa modalità (p. es. memorie ex art. 183, memoria difensiva nel procedimento cautelare, …); il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell’udienza.
6.2.Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino (com’è auspicabile in buona parte dei casi sopra tipizzati) a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito delle note equivale alla mancata partecipazione all’udienza.
6.3.Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012).
0.0.Xx giudice, con il provvedimento di cui al punto 4, potrà indicare – con esclusione delle cause celebrate con il rito del lavoro – limiti dimensionali delle note scritte, congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere con tali note. Potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.
7. Attività del giudice, delle parti, della cancelleria
0.0.Xx il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, con il provvedimento di cui al punto 4, può chiedere ai procuratori di depositare, in allegato alle note scritte, ove ne abbiano la possibilità, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.
0.0.Xx giorno come sopra fissato per l’udienza il giudice redige il relativo verbale, dando atto del deposito delle note scritte e riservando l’emissione dei provvedimenti necessari. In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice trattiene la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In caso di mancato deposito delle memorie di tutte le parti, il giudice xxxxxx i provvedimenti previsti dall’art. 309 c.p.c.
0.0.Xx cancelleria provvede allo scarico dell’udienza sui registri.
7.4.Dalla data di udienza decorre il termine di legge per il deposito dell’eventuale provvedimento del giudice. Tale termine va determinato in relazione alla natura del provvedimento (sentenza o ordinanza), non essendo compatibile con questa modalità di trattazione il deposito contestuale (ordinanza resa in udienza o sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza).
0.0.Xx provvedimento del giudice è lavorato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come ordinanza emessa fuori udienza (all’esito di riserva), oppure come sentenza (depositata all’esito della scadenza dei termini per le memorie difensive).
8. Udienza da remoto: partecipanti e luogo di collegamento
8.1.L’udienza da remoto può essere disposta dal giudice per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti. Si richiama integralmente quanto disposto al punto 3 in ordine ai presupposti e ai casi in cui è possibile questa forma di trattazione.
8.2.Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all’udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore. Non sarà pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma.
0.0.Xx giudice e i difensori possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto (p. es.: ufficio del giudice, studio professionale del difensore o del cliente, casa di abitazione del giudice, del difensore o del cliente, sede di lavoro del cliente).
0.0.Xx difensore deve dichiarare sotto la sua responsabilità l’identità e la qualifica dei soggetti che prendono parte all’udienza dalla postazione dalla quale egli è connesso.
0.0.Xx CTU può partecipare all’udienza da remoto, anche da autonoma postazione.
8.6.Le udienze da remoto sono trattate dai magistrati mediante l’applicativo Microsoft Teams, reso disponibile dal Ministero.
9. Convocazione dell’udienza da remoto
9.1.Per trattare una udienza con la modalità prevista dall’art. 83, comma 7° lettera
f) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:
1.a) la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);
1.b) il link per il collegamento all’udienza tenuta a mezzo Teams;
1.c) l’avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all’udienza da remoto, e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;
1.d) l’invito ai difensori a depositare nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.
0.0.Xx giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati.
0.0.Xx provvedimento di convocazione dovrà essere emesso e fatto comunicare con adeguato anticipo, rapportato agli incombenti di udienza e, tendenzialmente, almeno 7 giorni prima della data di udienza.
10. Comunicazione o notificazione del provvedimento di convocazione dell’udienza
10.1. Il provvedimento che dispone la trattazione da remoto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.
10.2. La cancelleria aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come “fissazione nuova udienza” (sostituendo quella precedentemente fissata).
10.3. Se la parte convenuta non è ancora costituita, il giudice assegna all’attore (o ricorrente) termine per notificare il provvedimento di convocazione dell’udienza a controparte. Non saranno effettuate comunicazioni né notificazioni alla parte contumace, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
11. Svolgimento dell’udienza da remoto
11.1. All’udienza come sopra fissata, il giudice dà atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento. Dispone l’allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all’udienza.
11.2. Il giudice adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto (da effettuarsi contattando i procuratori ai recapiti comunicati come da punto 9.1 lettera d).
11.3. Tutti i partecipanti all’udienza devono tenere attivata, per l’intera durata dell’udienza, la funzione video; il giudice disciplina l’uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti.
11.4. E’ vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell’udienza.
11.5. Il giudice cura la redazione del verbale, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di assistenti, e ne dà lettura, eventualmente attraverso la condivisione della finestra del redattore di Consolle.
11.6. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice rinvia l’udienza, disponendo la comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il rinvio.
11.7. Al termine dell’udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza da remoto è avvenuto regolarmente.
12. Attività del giudice, delle parti, della cancelleria
12.1. Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, con il provvedimento di cui al punto 9, può chiedere ai procuratori, ove ne abbiano la possibilità, di depositare le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.
12.2. Se all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l’udienza da remoto (per l’ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all’oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).
12.3. Il provvedimento del giudice sarà lavorato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come verbale di udienza, oppure come sentenza o ordinanza contestuale.
13. SFRATTI
A) Prima udienza di sfratto non ancora tenuta
1. La cancelleria accetterà l’iscrizione a ruolo degli sfratti già notificati in epoca precedente al 9 marzo 2020 e con prima udienza indicata tra il 09.03.2020 ed il 15.04.2020; in tal modo l’avvocato ottiene il numero di R.G. Il fascicolo viene quindi assegnato al giudice.
2. Poiché l’udienza già indicata nell’atto di intimazione rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge e non si è quindi tenuta, l’avvocato prenoterà sul portale Xxxxxxxxxx.xxx una nuova udienza in data successiva al 31 maggio 2020.
3. L’avvocato notificherà all’intimato una comunicazione contenente la data e l'ora della nuova udienza con allegata la ricevuta di prenotazione della medesima rilasciata da Xxxxxxxxxx.xxx
4. L’avvocato
depositerà sul fascicolo dello sfratto (già iscritto a ruolo come da punto 1) la comunicazione notificata.
5. Alla data prenotata si svolgerà udienza, senza necessità di alcuna ulteriore
comunicazione da parte dell’ufficio.
Identica procedura va seguita per gli sfratti per i quali sia già stata ottenuta l’iscrizione a ruolo, ma la prima udienza non si sia tenuta perché fissata nel periodo di sospensione ex lege.
B) Udienza di sfratto non tenutasi e proveniente già da un rinvio per ragioni diverse dalla sopensione ex lege per COVID 19
Se l’udienza non tenutasi proviene da una precedente udienza (x.xx. termine di grazia, rinnovo o verifica della notificazione, rinvio per trattative), l’udienza sarà nuovamente fissata dal giudice con provvedimento comunicato d'ufficio alle parti costituite
14 Pignoramenti Presso Terzi
A) Prima udienza di PPT non ancora tenuta
1. La cancelleria accetterà l’iscrizione a ruolo dei PPT già notificati in epoca precedente al 9 marzo 2020 e con udienza indicata tra il 09.03.2020 ed il 15.04.2020; in tal modo l’avvocato ottiene il numero di R.G. Il fascicolo viene quindi assegnato al giudice.
2. Poiché l’udienza indicata nell’atto di pignoramento rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge e non si è quindi tenuta, l’avvocato prenoterà sul portale Xxxxxxxxxx.xxx una nuova udienza in data successiva al 31 maggio 2020.
L’avvocato notificherà al debitore e al terzo pignorato una comunicazione contenente la data e l'ora della nuova udienza con allegata la ricevuta di prenotazione della medesima rilasciata da Xxxxxxxxxx.xxx
3. L’avvocato depositerà sul fascicolo del PPT (già iscritto a ruolo come da punto 1) l’atto notificato.
4. Alla data prenotata si svolgerà udienza, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell’ufficio.
Identica procedura va seguita per i procedimenti per i quali sia già stata ottenuta l’iscrizione a ruolo, ma la prima udienza non si sia tenuta perché fissata nel periodo di sospensione ex lege.
B) Udienza di PPT non tenutasi proveniente già da un rinvio per ragioni diverse dalla sospensione ex lege per COVID 19
Se l’udienza non tenutasi del procedimento di PPT proviene da una precedente udienza, l’udienza sarà nuovamente fissata dal giudice con provvedimento comunicato d'ufficio alle parti costituite.
13. Modelli per verbali di udienza e provvedimenti. Formazione
13.1. Per la convocazione dell’udienza (con scambio di note difensive e da remoto), per la redazione dei relativi verbali e l’emissione dei provvedimenti conseguenti i magistrati faranno tendenzialmente uso dei modelli resi disponibili per Consolle da DGSIA, fatta salva ogni possibilità di modificarli e adattarli alle concrete esigenze del caso.
13.2. I MAGRIF del Tribunale di Torino cureranno la diffusione dei modelli e forniranno assistenza ai giudici per l’importazione, la modifica e l’utilizzo degli stessi.
13.3. I MAGRIF del Tribunale di Torino, anche d’intesa con la Commissione informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, promuoveranno la fase di progressiva sperimentazione delle udienze da remoto.
13.4. I MAGRIF cureranno la formazione dei giudici del Tribunale per l’utilizzo dell’applicativo Teams, e riferiranno al Presidente del Tribunale in merito all’esistenza dei presupposti e degli ambiti in cui questa tipologia di udienza può essere utilizzata in modo efficace e sicuro.
Torino, 10/04/2020
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine Il Presidente del Tribunale (avv. Xxxxxx Xxxxxx) (dott.Xxxxxxx Xxxxx)