CITTA’ di TORRE DEL GRECO
CITTA’ di TORRE DEL GRECO
(Provincia di Napoli)
VII SETTORE PROGRAMMAZIONE OO.PP. – UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA
CAPITOLATO D’ONERI
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA ALLE SCUOLE CITTADINE - DURATA 200 GG - ANNO 2017 - CIG: 7017086A8B
Torre del Greco, lì IL PROGETTISTA E RUP
PREMESSA
INDICE GENERALE
ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 3 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 4 CATEGORIA DEI LAVORI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ART. 5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
ART. 6 LAVORI A MISURA E PREZZI
ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
ART. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTTO DI ACCORDO QUADRO
ART. 11 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO
ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 13 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’OPERATORE AGGIUDICATARIO
ART. 14 MODALITA’ DI ESECUZIONE LAVORI
ART. 15 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO ART. 16 OBBLIGO DI ESEGUIRE GLI ORDINATIVI E PENALI
ART. 17 CONDOTTA DEI LAVORI ART. 18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
ART. 19 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI ART. 20 SUBAPPALTO E COTTIMO
ART. 21 DANNI SUBITI DALL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI ART.22 SICUREZZA, TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 23 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLIMPRESA ART. 24 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
ART. 25 RISPETTO AMBIENTALE
ART. 26 PREZZI CONTRATTUALI E MATERIALI
ART. 27 AFFIDAMENTO DEI LAVORI NON RICOMPRESI NELL’ACCORDO QUADRO ART. 28 NORMATIVA ANTIMAFIA
ART. 29 RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI ART. 30 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
PREMESSA
Il Comune di Torre del Greco, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi di manutenzione delle scuole cittadine, intende stipulare un accordo quadro con un unico operatore Economico cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria di tipo edile che, nel corso della vigenza dell’accordo, dovessero rendersi necessari.
Il ricorso all’istituto dell’accordo quadro - previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione ove non è possibile predeterminare il numero e l’oggetto preciso degli interventi da eseguirsi nel dato periodo - risponde all’esigenza di fornire uno strumento flessibile all’Amministrazione, per consentirle di eseguire/affidare i lavori, man mano che l’esatta misura e l’entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all’operatore economico selezionato già a monte, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza dover per ogni singolo ordinativo attivare lunghe e complesse procedure di scelta del contraente.
In questo modo l’Amministrazione comunale non solo attua il principio di semplificazione procedurale – in quanto bandisce una sola procedura di gara aperta per la selezione dell’impresa parte dell’accordo quadro – ma al tempo stesso realizza economie di scala, poiché la funzione dell’accordo è quella di evitare di dover porre in essere singole procedure di affidamento per commissionare i lavori per la manutenzione.
Dal punto di vista operativo la conclusione dell’accordo quadro, che definisce le clausole e le condizioni per regolare i futuri ordinativi, garantirà all’Amministrazione la possibilità di far fronte alle esigenze manutentive degli edifici scolastici, con rapidità e professionalità attraverso l’intervento dell’operatore economico già selezionato a monte con procedura di evidenza pubblica, riducendo il rischio di dover sospendere le attività scolastiche durante il tempo ordinariamente necessario per reperire sul mercato un’impresa cui affidare i lavori e evitando l’aggravarsi delle criticità nelle more.
ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro, da stipularsi con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, del Codice dei contratti (D.L.vo 50/2016), definisce e predetermina in via generale - secondo lo schema del contratto normativo - le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni da rendere e soprattutto i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra l’Amministrazione e l’operatore economico in occasione dell’affidamento dei lavori, ordinari, urgenti e prioritari in emergenza, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli edifici scolastici.
Nel corso della durata del presente Accordo Quadro l’Amministrazione comunale potrà richiedere all’impresa parte dell’accordo, fino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, lavori di manutenzione ordinaria, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità le scuole cittadine. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di prestazioni di lavori presente nell’elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero a categorie di lavoro analoghe, e richiederanno l’impegno da parte dell’impresa di maestranze sia specializzate sia generiche di qualsiasi tipo nonché l’utilizzo di attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni richieste.
I lavori dovranno essere realizzati dall’impresa a regola d’arte e nell’assoluto rispetto delle disposizioni impartite dalla D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte ed il rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.
I lavori di manutenzione potranno interessare gli edifici di seguito indicati:
Istituto Comprensivo | PLESSI | sede | Tipol | Propr | ubicazione | ||
N. | Denominazione | Parz | Denominazione | ||||
1 | MAZZA COLAMARINO Morinelli | 1 | X. XXXXX | Centr | Inf Prim Sec | Pub | Xxx X.Xxxxxx00 |
0 | XXXXX - Parziale | Succ. | Sec | Pub | Via X.Xxxxxxxx 69 | ||
2 | XXXXX XXXXXXX Di Xxxxxxx | 3 | X. XXXXX | Centr | Inf Prim | Pub | Via Circumvallazione 184 |
4 | X. XXXXXXX | Succ. | Second Primo g | Pub | Via Cavallerizzi 14 bis | ||
3 | XXX XXXXX D’ASSISI Ammirati | 5 | D’ASSISI | Centr | Inf Prim Sec | Pub | V.le Campania 1 |
6 | XXX XXXXX | Succ. | Inf Prim | Pub | Xxx Xxxxxxx 00 | ||
0 | XX XXXXXX XXXXX/XXXXXXXXXX Xxxx | 7 | DE XXXXXX | Xxxxx | Inf SecPrim | Pub | X.xx Vitt. Xxxxxxxx 149 |
2 | SASSO - Parziale | Succ. | Inf Prim | Pub | Xxx X. Xxxxxxxx 00 | ||
0 | Xxx XXXXXX Contesso | 8 | Xxx XXXXXX (Montedoro) | Succ. | Inf Prim | Pub | Xxx Xxxxxxxxx 00 |
9 | CAMPI FLEGREI Scappi/Xxxxxxxxx | Succ. | Second Primo g | Pub | Via Campi Flegrei 10 | ||
10 | S. XXXXX XXXXXXXXX | Succ. | Inf Prim | Pub | Xxxxx xxx Xxxx –00/X (Xxx). | ||
6 | LEOPARDI Tedeschi | 11 | LEOPARDI | Centr | Second Primo g | Pub | Via Delle Mimose |
12 | SCAPPI CAPPUCCINI Montessori | Succ. | Inf Prim | Pub | Via Scappi,4 | ||
13 | GIOV. XXXXX XX | Succ. | Inf Prim | Pub | Xxx Xxxxxxx 00 | ||
7 | GIAMPIETRO B.V. ROMANO Aurilia | 14 | BEATO X. XXXXXX | Centr | Prim Second Primo g | Pub | Xxxxx Xxxxxxxxx 0 |
00 | X. XXXXXXXXXX - Xxx Xxxx | Succ. | Prim | Pub | Xxx Xxxxxxxxx 000 | ||
16 | X. XXXXXXX | Xxxx. | Inf | Pub | Via S. Xxxxxxx | ||
8 | ANGIOLETTI XXXXXXX Xxxxxxx | 17 | G.B. ANGIOLETTI | Centr | Inf Prim Second | Pub | Xxx Xxxxxxxx XXXXX |
00 | XXXXXXXXXXXX | Succ. | Prim | Pub | Xxx Xxxxxxxxxxxx | ||
00 | MINNITI (FALCONE) | Succ. | Prim | Pub | Via Nazionale,556 | ||
9 | CAMPANARIELLO SCAUDA Abilitato | 20 | CAMPANARIELLO | Centr | Direz | Pub | X.xx Campanariello |
21 | Don. X. XXXXXX | Xxxx. | Inf Prim Sec | Priv. | P.le Buonconsiglio | ||
22 | PALAZZONE | Succ. | Inf Prim | Pub | Via Nazionale 959 | ||
23 | X. XXXXX | Succ. | Inf Prim | Pub. | Via S.M. La Bruna 148 | ||
24 | X. XXXX | Succ. | Inf Prim | Pub | Via Lava Troia 14 |
I lavori di manutenzione potranno riguardare anche gli edifici scolastici che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune di Torre del Greco a qualsiasi titolo, sia prima della sottoscrizione dell’accordo quadro sia successivamente al perfezionamento dello stesso, anche in assenza di un espresso richiamo nei documenti nel contratto, senza che l’operatore selezionato possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Il presente accordo quadro soggiace quindi alla normativa di cui al Codice dei Contratti Pubblici e alle specifiche disposizioni contenute nel presente capitolato d’oneri oltre che alla normativa vigente in materia, ancorché non espressamente richiamata.
ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro avrà la durata di 200 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto tra l’Amministrazione e l’operatore aggiudicatario.
L’accordo quadro cesserà di produrre effetti alla scadenza naturale del termine di durata oppure in via anticipata nel caso in cui risulti raggiunto il tetto massimo spendibile. Qualora al momento della scadenza dell’accordo quadro siano ancora in corso lavori di manutenzione, precedentemente affidati/ordinati dall’Amministrazione, l’impresa affidataria si obbliga a completarli in ogni loro parte ed a regola d’arte, pena il risarcimento dei danni, senza poter avanzare alcuna pretese in relazione al prolungamento del rapporto oltre la data di scadenza dell’accordo quadro.
ART. 3 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore del presente accordo quadro – determinato in base all’art. 3, comma 1 lett iii) del Codice dei Contratti – è stato stimato, stante la disponibilità finanziaria messa a disposizione dall’Amministrazione, in euro 79.438,52 (di cui euro 2.031,33 per oneri di sicurezza) oltre IVA. Trattandosi di accordo quadro la determinazione precisa e specifica degli oneri per la sicurezza e del PSC è stabilita e stimata in funzione alle pregresse esperienze. Il valore dell’accordo quadro non costituisce il minimo garantito per l’impresa, atteso che l’amministrazione non è obbligata a contrarre, ma solo ad affidare mediante accordi attuativi i lavori di manutenzione che si dovessero rendere necessari nel corso della durata dell’accordo quadro e nel rispetto delle clausole e delle condizioni ivi fissate.
L’Amministrazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi riguardanti i lavori effettivamente disposti dal D.L. ed eseguiti dall’impresa, per far fronte alle necessità manutentive, durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro.
ART. 4 CATEGORIA DEI LAVORI DA AFFIDARE
I lavori affidabili all’operatore rientrano nell’ambito della categoria OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) Classifica I, riguardante la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia, con le abilitazioni di cui alle lettere A; B; C; D; E; G; dell’art. 1 comma 2 della D.M. 37/’08 attinenti l’impiantistica in essa prevista o, in mancanza, dichiarazione di voler subappaltare ad imprese idonee, ai sensi alla citata normativa, le abilitazioni richieste (indicandole) di cui la ditta partecipante alla gara è sprovvista o tecnico abilitato al rilascio delle certificazioni.
ART. 5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di manutenzione – che in modo specifico saranno individuati in sede di ordinativo - possono essere ricondotti al genere “Lavori di edilizia, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale” così sinteticamente ed a titolo esemplificativo riassunti:
-Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi, noleggio containers di accumulo
-Demolizioni e rimozioni
-Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme
-Prefabbricati in calcestruzzo
-Murature, tramezzature
-Solai, coperture, soffitti
-Vespai, riempimenti, massetti
-Opere da lattoniere
-Opere in ferro
-Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento
-Pavimentazioni, marmi, granito, porfido, cotto gres, ceramica, klincher
-Battiscopa ed accessori
-Pavimentazioni diverse
-Rivestimenti
-Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature
-Infissi ed accessori
-Opere da vetraio
-Giunti e coprigiunti
-Condotti, canne fumarie, comignoli
-Opere da marmista
-Interventi di ripristino del C.A.
-Porte e vetrate resistenti al fuoco
L'individuazione dell’edificio scolastico presso cui effettuare i lavori di manutenzione, della tipologia delle prestazioni lavorative da rendere, del termine di ultimazioni dei lavori ed di ogni altra informazione utile alla definizione dell’intervento saranno specificati in sede di ordinativo, fermo restando la facoltà della Direzione dei Lavori di impartire specifiche indicazioni funzionali alla buona riuscita dell’intervento ed alla gestione della sopravvenienze.
ART. 6 LAVORI A MISURA E PREZZI CONTRATTUALI
I lavori saranno appaltati, e contabilizzati a misura e remunerati applicando i prezzi unitari (riportati nel Prezzario delle OO.PP. Regione Campania approvato dalla Regione Campania con atto di G.R. n° 359 del 13/07/2016 nonché ai Nuovi Prezzi cui si rinvia in relazione alla tipologia di intervento ed alla quantità delle prestazioni lavorative richieste ed eseguite.
I prezzi indicati nel Prezzario delle OO.PP. della Regione Campania saranno applicati ribassati secondo la percentuale offerta dall’impresa in sede di gara.
Per tutta la durata dell’accordo quadro i prezzi resteranno fissi ed invariati e ciò anche nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati, dovessero verificarsi le condizioni di cui all’art. 1664 del codice civile, stante l’espressa deroga contrattuale che le parti danno rispetto alla citata disposizione.
Nell’eventualità di richiesta di lavorazioni non previste si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo lo schema di cui all’ex art. 163 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, applicando ai prezzi così determinati il ribasso offerto dall’impresa in sede di gara.
ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro i documenti di seguito elencati: il presente capitolato;
il prezziario delle OO.PP. – Regione Campania approvato con atto n° 359 del 13/07/2016, cui si rinvia;
elenco ed Analisi Nuovi Xxxxxx aggiuntivi;
il piano di sicurezza e coordinamento, con computo per la sicurezza; la relazione tecnica.
Le parti dell’accordo quadro resteranno altresì contrattualmente vincolate al rispetto delle leggi e della norme vigenti in materia di lavori pubblici, ancorché entrate in vigore successivamente alla stipula dell’accordo quadro e non richiamate nei documenti contrattuali.
L’Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell’Accordo Quadro:
a) il piano di operativo sicurezza vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
b) eventuali proposte integrative del predetto piano di sicurezza e coordinamento ai sensi di legge;
c) elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
d) dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'accordo quadro;
e) quanto altro previsto nei documenti di gara o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.
ART. 8 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nelle vigenti leggi in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato. Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti. Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva sarà determinata secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione dovrà essere prestata prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
La garanzia definitiva dovrà prevedere:
⮚ l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
⮚ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori di manutenzioni richiesti nel corso della durata dell’accordo quadro e potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 c. 5 del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 e dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate sempre dai predetti articoli, nonché gli ulteriori sconti previsti per legge.
ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
È tassativamente vietata la cessione sia totale che parziale, sia onerosa che gratuita dell’accordo quadro. In caso di cessione si farà luogo alla risoluzione di diritto dell’accordo quadro e degli appalti in itinere eventualmente affidati in attuazione dell’accordo quadro, escutendo la garanzia, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al chiedere il risarcimento dei danni ulteriori
conseguenti ed il rimborso delle maggiori spese sostenute per garantire la manutenzione degli edifici scolastici in relazione al periodo programmato di durata dell’accordo quadro.
ART. 11 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI RECESSO
La Stazione Appaltante potrà chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) al verificarsi delle fattispecie contemplate dall’art. 16 e dall’art. 22 del presente capitolato;
b) per ritardo nell'avvio dei lavori affidati o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. e ii. o della normativa sui piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016;
e) quando sia intervenuta la cessazione dell’attività esercitata o sia stato dichiarato con sentenza il fallimento dell’impresa parte dell’accordo quadro;
f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro;
g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori di manutenzione affidati in attuazione dell’Accordo Quadro e tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione o dei terzi;
i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, all’Amministrazione;
j) per il mancato rinnovo delle polizze assicurative necessarie;
k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016;
l) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori affidato nell’ambito dell’Accordo Quadro l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell’Accordo Quadro medesimo.
La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 50/2016 senza riconoscere alcun mancato utile stante la particolare natura contrattuale (Accordo Quadro).
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati precedentemente alla data in cui la risoluzione è intervenuta.
ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l’impresa, insorte tanto durante il corso dei lavori che dopo l’attestazione della regolare esecuzione degli stessi, che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi Decreto Legislativo n. 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale. E’ competente il Tribunale di Torre Annunziata Sezione distaccata di Torre del Greco.
ART. 13 POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL’OPERATORE
AGGIUDICATARIO
Ai sensi dell'articolo 103 c. 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l'Impresa è obbligata a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori affidati all’impresa parte dell’accordo quadro, con un massimale di € 500.000,00.
La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza deve coprire l'intero periodo di durata dell’accordo quadro e deve coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
ART. 14 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’operatore economico dovrà eseguire i lavori richiesti dall’Amministrazione, nell’ambito dell’accordo quadro, tenendo conto della destinazione ad uso scolastico degli immobili, e si impegna quindi sin da ora ad assumere ogni possibile accorgimento tecnico per garantire il sereno e corretto svolgimento delle attività scolastiche.
L’Impresa dovrà, quindi, prevedere:
✓ particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali scolastiche;
✓ la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
✓ la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
La Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti meno conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
ART . 15 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO
Per far fronte alle esigenze manutentive degli edifici scolastici che si dovessero manifestare nel corso della vigenza dell’accordo quadro, l’Amministrazione una volta determinati nel genere e nelle quantità in base le prestazioni da acquisire provvederà ad affidare i lavori all’impresa, attraverso ordinativi attuativi che si perfezioneranno secondo lo schema dell’art. 1326 o 1327 del codice civile, a seconda del carattere (prioritario in emergenza, urgente, ordinario o programmato) degli interventi/lavori richiesti.
CARATTERE | MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI | MODULO DI PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO |
01 - PRIORITARIO IN EMERGENZA | I lavori appartenenti a tale categoria potranno essere affidati all’impresa mediante richiesta verbale effettuata di persona o a mezzo telefono oppure con ordinativo inviato via mailpec o fax. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre due ore, ancorché precedentemente commissionato, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi. | In tale ipotesi l’accordo si concluderà per effetto della esecuzione degli interventi richiesti ai sensi dell’art. 1327 del codice civile. La successiva formalizzazione dell’ordinativo scritto servirà a documentare l’accordo intervenuto e precisare in contradditorio l’esatta quantità delle prestazioni rese, anche in vista della contabilizzazione. |
02 - URGENTE | I lavori saranno affidati mediante ordinativi e dovranno iniziare entro e non oltre le 12 ore successive. | Fermo restando la possibilità di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni, l’accordo si concluderà per effetto dell’accettazione dell’ordinativo da parte dell’impresa ai sensi dell’art. 1326 cc. |
03 - ORDINARIO | I lavori saranno affidati mediante ordinativi e dovranno iniziare entro e non oltre le 48 ore successive. | Fermo restando la possibilità di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni, l’accordo si concluderà per effetto dell’accettazione dell’ordinativo da parte |
dell’impresa ai sensi dell’art. 1326 cc. | ||
04 - PROGRAMMATO | I lavori saranno affidati mediante ordinativi e dovranno essere eseguiti nei tempi e con le modalità stabiliti dall’Amministrazione di concerto con l’impresa. | L’accordo si concluderà per effetto dell’accettazione dell’ordinativo da parte dell’impresa appaltatrice. |
I lavori disposti con carattere 01, verranno contabilizzati con una maggiorazione del 20% dell’importo sui prezzi unitari di riferimento al netto del ribasso d’asta.
L’Impresa aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà:
a) istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "ordinativi" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e fax, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi);
b) indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi PRIORITARI IN EMERGENZA e/o URGENTI oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;
c) indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale l’Amministrazione potrà rivolgersi per tutta la durata dell’accordo quadro. Il referente dell’impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per l’impresa l’esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati.
In sede di ordinativo l’Amministrazione provvederà a predeterminare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previo ratifica da parte del D.L. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d’arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell’intervento.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere, in via d’urgenza, nelle forme di legge, in tal caso la durata dell’accordo avrà inizio dal verbale di consegna sotto le riserve di legge.
ART. 16 OBBLIGO DI ESEGUIRE GLI ORDINATIVI E PENALI
L’impresa è tenuta ad eseguire i lavori ordinati dall’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, e nel rispetto del tempo utile indicato in ogni singolo ordinativo dal Direttore dei Lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio e/o del termine di ultimazione dei lavori verrà applicata nei confronti dell’impresa una penale pari all’1 per 1000 dell’importo dell’ordinativo, per ogni giorno di ritardo, contestando l’infrazione all’impresa, precisando inoltre che in caso di intervento, con carattere 01, l’eventuale ritardo di inizio delle prestazione (due ore), non darà luogo alla maggiorazione prevista con l’eventuale aggravio delle spese derivanti dai danni subiti per tale ritardo.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’Amministrazione potrà far valere la risoluzione di diritto dell’accordo quadro, sia nel caso di contestazione di cinque infrazioni, sia nel caso in cui l’importo complessivo delle penali irrogate e delle conseguenze legate all’eventuale ritardo, sia uguale o superiore al 10% del valore dell’accordo
quadro, al netto di IVA.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo, così come la risoluzione del contratto di accordo quadro, non pregiudica il diritto dell’Amministrazione a chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.
ART. 17 CONDOTTA DEI LAVORI
L'Impresa aggiudicataria dovrà organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione dei lavori di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
L’Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che l’Amministrazione sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità e , in particolare, dovrà:
a) eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali svolte degli edifici interessati;
b) gestire le richieste d’interventi di manutenzione di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, fax, informatica o orale) con procedimenti che consentano la loro precisa conoscenza;
c) eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
d) predisporre la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
e) curare la contabilità degli interventi eseguiti in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per edifici scolastici, secondo le prescrizioni fornite dall’Amministrazione in sede di ordinativo o in occasione degli ordini di servizio emessi in corso d’opera dal Direttore dei lavori;
f) nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione, comunicando all’Amministrazione il nominativo dell'inizio dei lavori;
g) mantenere la disciplina nei cantieri, facendo osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Al riguardo il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai non di gradimento in quanto per insubordinazione o per incapacità o per negligenza creino un nocumento anche solo d’immagine all’Amministrazione, fermo restando che l'impresa sarà responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai nonché dei terzi che pur se estranei ai lavori si siano introdotti nel cantiere.
L’Impresa dovrà organizzare un sistema di comunicazione e ricezione degli ordinativi di lavori (soprattutto per le urgenze) che consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza e comunque la pronta esecuzione di tutti gli interventi richiesti dall’Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente all’esecuzione o al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando all’impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta e le penali di cui all’art. 16 che precede, fermo restando il diritto di agore per il
risarcimento dei danni subiti.
ART. 18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità a quanto richiesto dall’Amministrazione.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa dovrà eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le norme prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Amministrazione e l’irrogazione delle penali in caso di ritardo imputabile all’impresa.
Qualora l’accertamento abbia avuto esito positivo, l’Amministrazione potrà prenderà in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall’Impresa, redigendo apposito verbale che, su richiesta, conterrà indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di garantire l’impresa per l’ipotesi di danni arrecati da terzi alle opere già realizzate. Il certificato di regolare esecuzione sarà redatto in conformità a quanto previsto per legge.
ART. 19 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 26 ter della Legge 9 agosto 2013, n° 98 – Conversione, con modificazioni, Decreto Legge 21 giugno 2013, n° 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, l’anticipazione del 10% è prevista sull’importo del singolo contratto di appalto di cui all’art. 15;
Entro dieci giorni dall’ultimazione e consegna dei lavori, si procederà alla contabilizzazione degli stessi in contraddittorio con l’Impresa, applicando alle quantità di prestazioni richieste ed eseguite i relativi prezzi unitari, ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara, salvo che per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.
E’ prevista l’anticipazione del 10% ai sensi e per gli effetti dell’art.26 ter della Legge 98/2013.
I pagamenti verranno effettuati ogni due mesi ad iniziare dalla sottoscrizione dell’atto contrattuale ed a seguito di presentazione di regolare fattura di importo pari ai lavori contabilizzati nel trimestre di riferimento, ad eccezione dell’ultimo pagamento, qualora questi sia a completamento contrattuale del presente accordo. La fattura dovrà riportare gli estremi degli ordinativi dei lavori cui si riferisce con il relativo CIG ed inviata al seguente indirizzo di fatturazione elettronica: HRF4XN. L’impresa appaltatrice assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della Legge
n. 136 del 14 agosto 2010 xx.xx ed ii “Piano Straordinario contro le mafie” pena la nullità assoluta del contratto e, pertanto, comunicherà gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.
Qualora i mandati di pagamento emessi dalla Stazione Appaltante, siano pagati con accredito presso Istituti di Credito diversi dall’Istituto Cassiere del Comune di Torre del Greco, le eventuali, relative spese sono a carico dell'Impresa.
Ogni pagamento da parte dell’Amministrazione è subordinato all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di quello fiscale, ove necessitante, attestanti la posizione regolare dell’impresa, con la precisazione che l’emissione di un DURC o fiscale negativo legittima l’Amministrazione a sospendere i pagamenti in attesa della regolarizzazione della vicenda.
ART. 20 SUBAPPALTO E COTTIMO
E’ ammesso il subappalto ed il cottimo dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro nei limiti e nei modi
consentiti dalla normativa vigente.
ART. 21 DANNI SUBITI DALL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che verifichino nel cantiere nel corso dei lavori. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme previste per legge.
In ogni caso, in attuazione del canone di buona fede e diligenza professionale, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure preventive atte a evitare il verificarsi di danni, facendosi carico anche dell’eventuale assistenza muraria in qualsiasi condizione di cantiere.
ART. 22 SICUREZZA, TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Xxxxx tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l’Impresa aggiudicataria dell’accordo quadro è tenuta:
a) raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
b) scambiare, ove necessario, le informazioni con il Dirigente scolastico interessato dai lavori e l’R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
c) portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
d) disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
e) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
f) richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Dirigente scolastico interessato dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali e ledere il regolare svolgimento dell’attività scolastiche;
g) richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà dell’Amministrazione comunale, garantendo e mantenendone l’integrità ed efficienza;
h) attenersi alle indicazioni e prescrizioni che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori allo scopo di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l’esecuzione degli stessi a gradi, limitando l’attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, o obblighi il personale dell’Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
i) osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;
j) adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l’incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1965, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni;
k) fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
l) utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito d’idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare;
L'impresa si obbliga nei confronti dell’Amministrazione - pena la risoluzione di diritto dell’accordo quadro e dei contratti attuativi - ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori di manutenzione e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data della richiesta di lavori, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni;
L'impresa si obbliga nei confronti dell’Amministrazione a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse nel corso della durata dell’accordo quadro.
-L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
-All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — l'impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori; se, a richiesta dell'impresa, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'impresa non avrà diritto a compenso o indennità di sorta.
-A garanzia degli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento e se l'Affidatario trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Affidatario
ART. 23 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa dovrà:
a) collaborare con i tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torre del Greco sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;
b) espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant’altro sia necessario per l’esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali
contravvenzioni, comprese quelle per l’eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell’Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
c) pagare le tasse, i bolli e le imposte presenti e future, inerenti e attinenti ai lavori di manutenzione affidati dall’Amministrazione in attuazione dell’accordo quadro, che la legge non ponga esplicitamente a carico della Stazione Appaltante, e le spese di contratto, quietanza, bollo, registrazione, copia, etc.;
d) eseguire, se necessario, i lavori di manutenzione anche in ambienti con attività in corso che non dovranno essere interrotte, assumendo gli accorgimenti del caso;
e) permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l’accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori oggetti di diversi appalti e comunque on compresi nel presente accordo quadro, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
f) pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell’Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo l’Amministrazione;
g) osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
h) procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;
i) provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
j) realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
ART. 24 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
L’Impresa è responsabile, tanto verso l’Amministrazione quanto verso i terzi, di tutti i danni a persone, cose ed animali da essa causati durante l’esecuzione dei lavori. È obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione dei lavori e nella condotta del cantiere tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni alle persone ed a beni pubblici o privati. L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, l’Amministrazione ed il suo personale e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni. L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Ogni responsabilità in caso d’infortunio ricadrà, pertanto, sull’Impresa medesima, restandone sollevata la Stazione Appaltante. Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
L’Impresa dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Entro i 3 giorni precedenti l’avvio dell’appalto, l’Impresa deve, inoltre, provvedere a nominare il referente per la sicurezza. Più in generale, l’Impresa si obbliga a osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cure e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e
di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità.
ART. 25 RISPETTO AMBIENTALE
Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, in occasione dell’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
b) nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di chi sosta o transiti nelle vicinanze, ai sensi dell’articolo 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
c) nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto, ai sensi dell’articolo 28 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i.;
d) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta, ai sensi dell’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164 ed s.m.i. e fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 ed s.m.i.;
e) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo, ai sensi dell’articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 ed s.m.i.;
f) l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Stazione Appaltante, sentito il parere del dirigente scolastico;
g) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 e s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 e s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 d s.m.i.;
h) i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra
l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc…).
ART. 26 PREZZI CONTRATTUALI E MATERIALI
Per la valutazione dei lavori “a misura” si terrà conto delle prestazioni lavorative rese, applicando alle relative quantità i corrispondenti prezzi unitari, ribassati (ribasso d’asta) con esclusione dei prezzi per la sicurezza, indicati nel Prezzario delle OO.PP. Regione Campania approvato dalla Regione Campania con atto di G.R. n° 359 del 13/07/2016.
I prezzi si riferiscono ai lavori interamente finiti in ogni parte e a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel presente Capitolato ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e
sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.
I materiali, i prodotti e i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste.
Il Direttore dei Lavori potrà effettuare controlli (anche parziali) su campione dei materiali adoperati oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
ART. 27 AFFIDAMENTO DEI LAVORI NON RICOMPRESI NELL’ACCORDO
I lavori di manutenzione straordinaria non rientranti nell’accordo quadro, cosi come quelli di ristrutturazione ed ammodernamento afferenti uno o più edifici scolastici saranno affidati dall’Amministrazione comunale mediante esperimento di regolare gara d’appalto, senza che l’operatore economico parte dell’accordo possa avanzare o sollevare eccezioni o pretese alcune.
ART. 28 NORMATIVA ANTIMAFIA
L’aggiudicazione dell’accordo quadro e dei lavori di manutenzione oggetto dell’accordo sono condizionati al rispetto della vigente discipline di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, D.Lg.vo del 6/09/2011 n. 159 e ss mm ed ii. (decreto legislativo n. 218/2012);
La stipulazione dell’Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative ove necessitanti.
ART. 29 RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, il rapporto contrattuale è assoggettato all’osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di accordo quadro e di appalto di lavori pubblici.
ART. 30 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali acquisiti in occasione dell’istituzione dell’accordo quadro e nel corso dello svolgimento del rapporto tra l’Amministrazione e lì operatore selezionato saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.