Scuola di Formazione Capitolina Formazione
Scuola di Formazione Capitolina Formazione
Servizio Formazione
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO | AQ/21/2019 | del 12/04/2019 |
NUMERO PROTOCOLLO | AQ/1072/2019 | del 12/04/2019 |
Oggetto: Approvazione Schema di Convenzione tra Roma Capitale e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia per la realizzazione in collaborazione dei corsi formazione e di aggiornamento per i Coordinatori in fase di progettazione e/o di esecuzione per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di Roma Capitale.
IL DIRETTORE XXXXXXXXX XXXXXXX
Responsabile procedimento: Xxxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
XXXXXXXXX XXXXXXX
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXXXXX XXXXXXXX
PREMESSO CHE
il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede disposizioni specifiche riguardanti le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
l’art. 90 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che le Amministrazioni in qualità di Committenti o Responsabili dei Lavori, debbano designare il Coordinatore per la Progettazione secondo quanto previsto dal comma 3 nei casi in cui: “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione ”; ovvero, designare il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, secondo quanto previsto dal comma 4 : “….nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”;
il Coordinatore per la progettazione (CSP) e il Coordinatore per l’esecuzione (CSE) dei lavori sono due figure professionali ben distinte, con precisi compiti e responsabilità differenti, ma attualmente la qualifica di “Coordinatore” si acquisisce, sulla base dei titoli posseduti, frequentando un unico corso di formazione e/o di aggiornamento identico per entrambe le figure professionali così come previsto per legge;
il D.Lgs. 81/2008 all’art. 98, dispone, infatti, che il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di seguito CSP e/o CSE, oltre a possedere i requisiti professionali previsti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo, debba, altresì, possedere l’attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx restando l’obbligo di aggiornamento quinquennale, allo scopo di garantire l’operatività dell’incarico di CSP e/o CSE;
sempre l’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 al comma 5, stabilisce – espressamente - che le spese connesse all'espletamento di detti corsi sono a totale carico dei partecipanti, intendendo che l’abilitazione da conseguire, è funzionale ai singoli quale “titolo di natura strettamente personale”;
in materia, va precisato però, che le norme di accesso con riferimento ai ruoli professionali tecnici di Roma Capitale, non prevedono quale requisito obbligatorio, tra gli altri, il possesso di tali abilitazioni professionali di CSP e/o CSE;
la frequenza al corso con il rilascio dell’abilitazione per i tecnici disponibili ad assumere gli incarichi di CSP e/o CSE, potrebbe essere assimilata ad attività di formazione periodica con oneri a carico dell’Ente, posto che il possesso di tale abilitazione da parte dei singoli, che stabilmente assumono e svolgono tali incarichi, è funzionale all’Amministrazione;
in tal senso si potrebbe introdurre una distinzione tra, il caso di abilitazione specifica quale requisito di accesso e il caso di specifica richiesta al personale già in servizio, senza precedente previsione nella declaratoria del profilo professionale e nelle norme concorsuali, per l’eventuale assunzione di tale incarico e conseguente possesso del requisito di abilitazione;
d'altronde, va considerato anche il caso nel quale il personale consegua per proprio conto l’abilitazione professionale richiesta per l’assunzione del ruolo di CSP e/o CSE, e l’Amministrazione incaricando i singoli ai ruoli di Coordinatori della sicurezza trarrebbe un vantaggio grazie a qualificazioni ottenute senza alcun esborso, con il rischio che il dipendente possa rifiutare gli incarichi relativi;
l’Ente riscontrando notevoli carenze di tecnici in possesso dei requisiti di CSP e/o CSE (prott. n. GB/33839/2015; n. GB/53550/2015; n. GB/19652/2016; n. GB/34714/2017) ha organizzato nel biennio 2017-2018 due corsi di aggiornamento (40h) e due corsi di formazione (120h) per i coordinatori di cantiere;
permangono però all’interno dell’Amministrazione carenze di tecnici abilitati al ruolo di CSP e/o CSE a cui affidare gli adempimenti connessi, che obbligano l’Amministrazione a ricorrere al mercato dei professionisti esterni per l’assunzione di tali funzioni con ulteriore aggravio economico;
per questo si ritiene che i costi per il conseguimento da parte del personale tecnico dipendente disponibile ad
assumere l’incarico di CSP e/o CSE, successivamente all’assunzione, debbano essere sostenuti dall’Ente e non dal dipendente interessato;
ulteriori carenze sono state accertate a seguito delle ultime ricognizioni effettuate (prott. n. AQ/1281/2018 e n. AQ/1282/2018), si rende, pertanto necessario, organizzare e programmare delle nuove edizioni dei corsi di aggiornamento e formazione per CSP/CSE;
si rammenta, inoltre, che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. impone al Committente o al Responsabile dei lavori di designare il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione e lo punisce penalmente qualora tale designazione non sia posta in essere, prevedendo l'unica ipotesi in cui è esclusa una nomina formalizzata quando il Committente svolga direttamente le funzioni di CSP e CSE;
da qui la necessità di provvedere alla formazione ed aggiornamento delle figure tecniche di Roma Capitale censite e disponibili ad assumere gli incarichi di Coordinatori ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
ai sensi dell’art. 98, comma 2, possono organizzare lo specifico corso per Coordinatori CSP e/o CSE, con verifica dell'apprendimento finale e rilascio di attestato di frequenza le regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'INAIL, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
gli ordini professionali sono tra gli interlocutori più rispondenti alle necessità indicati dalla legge in tema di formazione tecnica specialistica, come dimostrato nella recente esperienza con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma per la realizzazione delle edizioni dei corsi di aggiornamento e formazione per i coordinatori di cantiere che si sono svolte da luglio 2017 a febbraio 2018;
tra questi l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, ente pubblico non economico, che opera sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, ai sensi dell’art. 98 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. organizza specifici corsi in materia di abilitazione al ruolo di Coordinatori CSP e/o CSE, secondo i contenuti, le modalità e la durata prescritte dall’allegato XIV del già citato X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.;
le vigenti disposizioni normative (art. 15, Legge n. 241/1990), nell’ottica della economicità e dell’efficacia dell’azione amministrativa, consentono alle Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Roma Capitale intende stabilire un rapporto di collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia sul piano didattico per l’aggiornamento professionale, stabilendo le modalità più opportune per favorirne lo sviluppo, prevedendo, peraltro, lo scambio di esperienze professionali e di expertise lavorative utili all’accrescimento delle competenze dei tecnici di Roma Capitale, mediante la partecipazione di altri professionisti iscritti all’Ordine alle attività didattiche;
Roma Capitale propone pertanto all’Ordine, la co-organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, rivolti ai propri tecnici, e si obbliga a fornire, a propria cura e a proprie spese, l’organizzazione e la logistica per lo svolgimento delle attività previste per il corso, riservando in favore dell’Ordine un numero pari al 20% dei posti complessivamente previsti;
l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, per il tramite della propria struttura o attraverso il proprio Comitato Scientifico, si impegna a predisporre i programmi dei corsi di formazione e per l’aggiornamento dei Coordinatori in fase di progettazione e/o di esecuzione per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di Roma Capitale, garantendo che tali programmi siano conformi all’Xxxxxxxx XXX xxx X.Xxx. 00/00;
in considerazione di quanto sopra, l'Amministrazione intende stipulare una Convenzione con l’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Roma e Provincia per la co-organizzazione delle attività didattiche così come esplicitate;
la Convenzione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, verrà stipulata ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto disciplinerà lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
la proposta di Convenzione tra Roma Capitale e l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i. rispetta i principi compresi nel parere ANAC del 2015 “Accordi tra Amministrazioni Aggiudicatrici – Ratio”:
1) la convenzione regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2) alla base della Convenzione vi è una reale divisone di compiti e responsabilità;
3) i movimenti finanziari tra i soggetti si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, non si configura come appalto di servizi e come tale non presuppone la richiesta del DURC e neanche dei controlli di rito ai sensi del Decreto legislativo 50/ 2016 e s.m.i.;
occorre pertanto approvare lo Schema di Convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, “Allegato A”;
successivamente saranno definite le attività di carattere operativo e di funzionamento del rapporto convenzionale e quantificate le risorse economiche e strumentali da destinare allo svolgimento delle medesime;
gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla data della sottoscrizione digitale di entrambe le parti della stessa ed hanno una durata di 36 mesi;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto lo Schema di Convenzione “Allegato A” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7.3.2013;
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
- di aver accertato l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;○
- di approvare lo Schema di Convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale come “Allegato A”;
- di procedere alla stipula della Convenzione tra la Scuola di Formazione Capitolina e l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia (avente sede legale in Roma – Piazza Xxxxxxxx Xxxxx n.47 – 00185 Roma), per la realizzazione delle attività esplicitate in premessa;
- di prendere atto che la Convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, non si configura come appalto di servizi e come tale non presuppone la richiesta del DURC e neanche dei controlli di rito ai sensi del Decreto legislativo 50/ 2016 e s.m.i.;
- di demandare successivamente alla sottoscrizione della Convenzione la definizione delle attività di carattere operativo e quantificare le risorse economiche e strumentali da destinare allo svolgimento delle medesime;
- di provvedere alla pubblicazione nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente.
IL DIRETTORE XXXXXXXXX XXXXXXX
Elenco Allegati
DESCRIZIONE |
Schema_Convenzione_tra_ROMA_CAPITALE_e_OAR_Allegato_A.docx |
Check_list.pdf |
RICOGNIZIONE_COORD_SICUREZZA_CANTIERI_STRUTTURE_CENTRALI AQ_1281_del_03_08_18.pdf |
RICOGNIZIONE_COORDINA_SICUREZZA_CANTIERI_STRUTTURE_TERRITORIALI AQ_1282_del_03_08_18.pdf |