All_b2) CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
All_b2) CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
LOTTO N. 2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Codice CIG:
La presente polizza è stipulata tra
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” |
Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
C.F. / P.IVA 05026970284 |
e
Società Assicuratrice |
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del | 30.09.2018 |
Alle ore 24.00 del | 31.09.2023 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
30.09.
Alle ore 24.00 di ogni
INDICE
1. SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ - 4 -
• Art. 1.1 – Definizioni - 4 -
2. SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE - 6 -
• Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto - 6 -
• Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori - 6 -
• Art.2.3 - Durata del contratto - 6 -
• Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - 6 -
• Art.2.5 - Regolazione del premio - 7 -
• Art. 2.6 – Revisione del prezzo - 8 -
• Art. 2.7 – Recesso della Società - 8 -
• Art. 2.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente - 8 -
• Art. 2.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio - 8 -
• Art. 2.7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso - 8 -
• Art.2.8 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP - 9 -
• Art.2.9 - Modifiche dell’assicurazione - 9 -
• Art.2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società - 9 -
• Art. 2.11 - Oneri fiscali - 9 -
• Art.2.12 - Foro competente - 9 -
• Art.2.13 - Interpretazione del contratto - 9 -
• Art.2.14 – Ispezioni e verifiche della Società - 9 -
• Art.2.15 - Assicurazione per conto di chi spetta - 10 -
• Art.2.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza - 10 -
• Art. 2.17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio - 10 -
• Art. 2.19 - Xxxxxxxx Xxxxxx - 11 -
• Art. 2.20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010 - 12 -
• Art. 2.21 - Rinvio alle norme di legge - 12 -
• Art.2.22 – Rinuncia alla rivalsa - 12 -
• Art.2.23 - Trattamento dei dati - 12 -
• Art. 2.24 - Protocollo di legalità e codice di comportamento. - 12 -
3. SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI - 13 -
• Art. 3.1 – Oggetto e tipo di copertura - 13 -
• Art.3.2 – Esclusioni - 13 -
• Art.3.3 – Delimitazioni - 14 -
• Art.3.4 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza - 14 -
• Art.3.5 – Ispezione delle cose assicurate - 14 -
4. SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D’ ESERCIZIO- 16 -
• Art.4.1 – Oggetto dell’assicurazione - 16 -
• Art.4.2 – Esclusioni - 16 -
• Art.4.3 – Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio - 17 -
• Art.4.4 – Sospensione dell’Assicurazione - 17 -
• Art.4.5 – Periodo di indennizzo - 18 -
• Art.4.6 – Autoconsumo - 18 -
5. SEZIONE 5– NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - 18 -
• Art.5.1 – Oggetto dell’assicurazione - 18 -
• Art.5.2 – Gestione delle vertenze di danno - 18 -
• Art.5.3 – Esclusioni - 19 -
• Art.5.4 – Persone considerate terzi - 20 -
6. SEZIONE 6 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI DANNI DIRETTI - 20 -
• Art.6.1 – Obblighi in caso di sinistro - 20 -
• Art.6.2 – Esagerazione dolosa del danno - 20 -
• Art.6.3 – Procedura per la valutazione del danno - 20 -
• Art.6.4 – Mandato dei periti - 21 -
• Art.6.5 - Operazioni peritali - 21 -
• Art.6.6 – Valore dell’impianto e determinazione del danno - 21 -
• Art.6.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (non applicabile alle partite rientranti a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto) - 22 -
• Art.6.8 – Limite massimo dell’indennizzo - 22 -
• Art.6.9 – Pagamento dell’indennizzo - 22 -
• Art.6.10 - Rinuncia all'azione di surroga - 22 -
7. SEZIONE 7 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO - 23 -
• Art.7.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio - 23 -
• Art.7.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti - 24 -
• Art.7.3 – Riparto di coassicurazione - 24 -
• Art.7.4 – Disposizione finale - 24 -
• Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto - 25 -
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1.1 – Definizioni
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio di polizza.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicuratori la Società di Assicurazioni.
Broker: l’intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla o dalle Imprese di Assicurazione.
Atti di Terzi: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabo- taggio, furto, rapina.
Autoconsumo: il regime in cui tutta l’energia o un a parte dell’energia prodotta dall’Impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell’utilizzatore dell’Impianto stesso.
Conto Energia: nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi elettrici riconosce una tariffa incentivante.
Contratto di Assistenza Tecnica: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzio- ne preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’Impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Decreto Ministeriale: Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Eventi naturali: terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere, tempeste, trombe d’arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno.
Fenomeno Elettrico: evento o causa esterna all’Impianto fotovoltaico che determina nell’Impianto stesso:
corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente fun- zionanti a potenziale diverso);
variazione di corrente (scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di ali- mentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell’Impianto sostenuta dalla tensione di a- limentazione di rete).
Franchigia: l’importo fisso, dedotto dall'ammontare del danno liquidabile, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
Franchigia temporale: la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di i- nattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato.
GR: Gestore della rete.
GSE: Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.).
Guasto Macchine: danni derivanti all’Impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni a- normali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazio- ne, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Impianto: Impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, apparecchia- ture di controllo e rilevazione, trasformatori, sistemi di allarme e antintrusione.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro Inverter: dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in percentuale, che ri- mane a carico dell’Assicurato.
Terrorismo: si intende qualsiasi atto, compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, in- clusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 2.1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che, per gli stessi enti oggetto del presente contratto, esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.2.3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 (cinque) con effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30/09/2023.
Fermo quanto indicato nell’art. 2.7 che segue, il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto a partire dalla terza scadenza annuale con lettera raccomandata AR o PEC da inviare con almeno sei mesi di anticipo rispetto a tale scadenza anniversaria o alla successiva.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24
del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art.2.5 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 210 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società, ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 2.6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 2.1 “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 2.4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 2.7 – Recesso della Società
Fermo quanto indicato nell’art. 2.3, secondo comma che precede, la Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 2.7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 2.7.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 2.6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata A/R o PEC.
Art. 2.7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 2.7.1 e 2.7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 2.17 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate dagli artt. 2.7.1 e 2.7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art.2.8 - Obbligo di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP
I servizi oggetto del presente contratto, al momento dell’indizione della gara, non costituivano oggetto di convenzioni CONSIP e non sono disponibili nel MEPA. Il contratto stipulato all’esito della presente procedura é sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell’art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 [come convertito con
l.n. 135/2012], in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Resta salva la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli previsti nelle suddette convenzioni.
Art.2.9 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art.2.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A/R od altro mezzo (PEC, mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 2.11 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.2.12 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.2.13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.2.14 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per
intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art.2.15 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.2.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 2.17 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 0,5% del premio annuo imponibile a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Quale modalità alternativa pagamento della penale è ammesso anche il pagamento diretto mediante bonifico bancario.
Art. 2.18 - Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto
mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.19 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Xxxxx Spa con sede legale in Milano – Viale Bodio 33 - P.IVA n. 01699520159 ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
La remunerazione del broker è pari al 4,998% su ogni premio imponibile.
Art. 2.20 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 2.21 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.2.22 – Rinuncia alla rivalsa
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art.2.23 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
La Società è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri di Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” ai sensi dell’art. 29
D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
Art. 2.24 - Protocollo di legalità e codice di comportamento.
La Società si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.7.2014 (e rinnovato in data 07.9.2015), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
consultabile sul sito della Giunta Regionale: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx- di-legalita.
La Società, altresì, dichiara di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia, approvato con Disposizione del Direttore n. 51 del 9.11.2016 e pubblicato sul sito internet dell’Ente Contraente nonché di impegnarsi a rispettarlo pena la risoluzione del contratto.”
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI
Art. 3.1 – Oggetto e tipo di copertura
La Società si obbliga a indennizzare all’Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati all’Impianto assicurato, nell’ambito dell’ubicazione indicata in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell’Assicurato, salvo quanto escluso.
Sono compresi i guasti all’Impianto assicurato per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di polizza
Art.3.2 – Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a. i danni verificatisi in occasione di:
1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina,
4) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse;
salvo che il Contrante o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi:
b. i danni da:
5) atti di terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell’apposita estensione di garanzia);
6) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, malversazione;
7) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
8) guasti o rotture meccanici, elettrici ed elettronici dell’Impianto (se non quanto previsto nell’apposita estensione di garanzia);
9) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
10) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell’Impianto; vizio di prodotto; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
c. i danni causati da o dovuti a:
11) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione;
12) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
13) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
14) difetti noti all’Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
16) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
17) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell’Impianto assicurato;
18) montaggio o smontaggio di Impianti, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
19) guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
20) dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;
21) mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell’Impianto assicurato;
22) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
23) tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti;
24) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
25) aumento del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di leggi e/o ordinanze;
d. i danni a:
26) l’Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
27) le linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell’area in cui è installato l’Impianto.
Art.3.3 – Delimitazioni
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che e scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerata pertanto “singolo Sinistro”, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.
Art.3.4 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art.3.5 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
ESTENSIONI DI GARANZIA
ATTI DI TERZI (COMPRESI FURTO E RAPINA)
A parziale deroga dell’Art. 3.2 Esclusioni numero 5), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Atti di Terzi.
Nel caso di furto o rapina è tuttavia condizione essenziale per l’indennizzabilità che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento e la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta l’applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 20%.
L’efficacia della presente Estensione di garanzia è inoltre subordinata alle seguenti condizioni considerate essenziali:
- per gli Impianti su fabbricati: devono essere installati su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- per gli impianti su pensiline: l’Impianto deve essere situato ad un’altezza non inferiore a 3,50 metri dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri
- per gli Impianti a terra: essi devono essere provvisti di apposita recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri, e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.
L’assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta l’applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 20%.
Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
- tutte le viti o i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati, o devono avere la testa spaccata, o devono essere dotati di sistemi antisvitamento;
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- all’interno dei pannelli deve esservi la dotazione di un “chip” che consenta il riconoscimento dell’inverter;
- l’Impianto deve essere dotato di un sistema antifurto di localizzazione GPS.
L’assenza o comunque la mancata operatività di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l’applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 50%.
In ogni caso, relativamente ai danni causati all’Impianto da furto o rapina, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione 7 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.
In ogni caso, relativamente ai danni causati all’Impianto da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione 7 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.
XXXXXX XXXXXXXX E FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’Art. 3.2 Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno Elettrico all’Impianto assicurato, collaudato e pronto all’uso al quale è destinato, causato da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Sono comunque esclusi i danni:
- attribuibili a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell’uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant’altro di simile;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell’Impianto assicurato;
verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi non a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
- relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
- causati da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- a moduli e componenti elettronici dell’Impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:
- controlli di funzionalità
- manutenzione preventiva
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE D’ ESERCIZIO
Art.4.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l’Impianto assicurato ai sensi della Sezione 3) Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx, nel luogo dove l’Impianto stesso è ubicato, a condizione che:
- tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A;
- l’Impianto sia collegato alla rete;
- l’Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell’Assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il “pronto intervento” in caso di mancato funzionamento dell’Impianto stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile;
e salve le eccezioni di cui al successivo articolo Esclusioni
Art.4.2 – Esclusioni
La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell’inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione 3) – Norme che regolano l’Assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da:
1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
2) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell’Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’autorità;
4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. La Società inoltre non indennizza:
5) penali, indennità o multe;
6) giornate di sospensione dell’attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.
La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali;
8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti.
Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
9) dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione;
11) difetto di rendimento dell’Impianto o mancato raggiungimento delle perfomance attese.
Art.4.3 – Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio
La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al KWH contrattualizzato con il GR e del valore dell’incentivo al KWH erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei KWH/anno relativi alla produzione annua dell’Impianto.
La determinazione del danno indiretto all’Impianto assicurato viene effettuata come segue:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell’Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l’Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell’Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione:
La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
1. il valore dell’incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR.
L’indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’Impianto, al netto dei giorni indicati in scheda Sezione 7) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quali franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella Sezione 7) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quale Xxxxxxx periodo di indennizzo
Art.4.4 – Sospensione dell’Assicurazione
In caso di inattività dell’Impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l’Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell’Impianto.
Quando l’inattività dell’Impianto è parziale, l’Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell’Impianto che continua ad essere in attività.
Art.4.5 – Periodo di indennizzo
Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima indicata nella Sezione 7) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, al netto della Franchigia temporale riportata nella Sezione 7) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.4.6 – Autoconsumo
A parziale deroga dell’art. 4.3, nel caso in sui sussista Autoconsumo, la determinazione del danno da interruzione di esercizio dell’Impianto assicurato viene effettuata come segue:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell’Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l’Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell’Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.
La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
1. il valore dell’incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con GR per la quota parte della produzione destinata alla vendita;
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all’Autoconsumo. L’indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’Impianto, al netto dei giorni indicati nella Sezione 7) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quali Franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella scheda di polizza quale Xxxxxxx periodo di indennizzo.
SEZIONE 5– NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art.5.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella Sezione 7 , Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed all’uso dell’Impianto fotovoltaico.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art.5.2 – Gestione delle vertenze di danno
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa
tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art.5.3 – Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
3) da impiego di impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
4) a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
5) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
6) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell’ambito di esecuzione degli stessi;
7) a condutture ed impianti sotterranei;
8) a cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
9) da furto;
10) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, di impianti di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato;
11) conseguenti ad errori nelle attività di progettazione degli impianti fotovoltaici;
12) provocati da soggetti diversi dalle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
13) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori
14) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
15) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
16) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
17) derivanti da campi elettromagnetici
18) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato;
19) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego dell’amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto
Art.5.4 – Persone considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione;
d) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 C.C
SEZIONE 6 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI DANNI DIRETTI
Art.6.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro 30 gg da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio preposto del contraente xxxxx avviso scritto al broker oppure alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art.6.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.6.3 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con la seguente modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o perito da lui designato ai sensi del precedente articolo 4.2.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
In caso di disaccordo tra la Contraente/Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, la decisione verrà demandata ad un terzo perito nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese per il terzo perito, quale che sia l’esito della perizia.
Art.6.4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 5.1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6.1 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Art.6.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art.6.6 – Valore dell’impianto e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
• nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell’impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest’ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
• nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato.
In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
Si precisa che un danno si considera “non suscettibile” di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato.
La precedente determinazione del danno riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a) e b), si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell’Impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
Art.6.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (non applicabile alle partite rientranti a Primo Rischio Assoluto)
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Articolo denominato “Determinazione del danno (Valore a nuovo)” e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €. 20.000,00.=.
Art.6.8 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e quello di cui all’art. 5.8 della presente Sezione, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.6.9 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art.6.10 - Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata.
SEZIONE 7 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.7.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Somme
Tasso
Premio
Partita 1
Enti Assicurati – Potenza installata
Impianto CPF X. Xxxxxxx – Thiene (VI) potenza installata 20,00 KWp
Sezione Danni diretti Sezione Danni Indiretti Sezione R.C.T.
Assicurate in Euro
102.000,00
10.156,00
500.000,00
Lordo
‰
//////////////
//////////////
//////////////
Lordo Annuo Euro
/////////////
/////////////
/////////////
2 Impianto C. Forestale Pian Cansiglio – Farra d’Alpago (BL)
potenza installata 18,36 KWp
Sezione Danni diretti 104.375,68 ////////////// /////////////
Sezione Danni Indiretti 9.877,22 ////////////// /////////////
Sezione R.C.T. 500.000,00 ////////////// /////////////
3 Impianto C. Biodiversità vegetale – Montecchio Precalcino (VI)
potenza installata 19,95 KWp
Sezione Danni diretti 114.400,00 ////////////// /////////////
Sezione Danni Indiretti 9.765,62 ////////////// /////////////
Sezione R.C.T. 500.000,00 ////////////// /////////////
4 Impianto Ist. Qualità e Tecnologie agroalimentari – Thiene (VI)
potenza installata 12,00 KWp
Sezione Danni diretti 24.500,00 ////////////// /////////////
Sezione Danni Indiretti 3.009,60 ////////////// /////////////
Sezione R.C.T. 500.000,00 ////////////// /////////////
5 Impianto Centro Ittico Valdastico – Valdastico (VI) Potenza installata 66,24 KWp
Sezione Danni diretti 142.500,00 ////////////// /////////////
Sezione Danni Indiretti 19.452,70 ////////////// /////////////
Sezione R.C.T. 500.000,00 ////////////// /////////////
6 Impianto Ist. Qualità e Tecnologie agroalimentari – Thiene (VI)
potenza installata 70,80 KWp
Sezione Danni diretti 146.500,00 ////////////// /////////////
Sezione Danni Indiretti 25.149,23 ////////////// /////////////
Sezione R.C.T. 500.000,00 ////////////// /////////////
Scomposizione del premio annuo
Premio annuo imponibile
Imposte TOTALE
€
€
€
===
===
===
Art.7.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie e/o partite sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzie e/o Partite SEZIONE DANNI DIRETTI
Ogni e qualsiasi sinistro limitatamente ai danni alle cose Incendio
Eventi naturali Atti di terzi Xxxxx e rapina
Guasti macchine/fenomeno elettrico
SEZIONE DANNI INDIRETTI SEZIONE DANNI R.C.T.
Limiti di indennizzo
60% della somma assicurata per sinistro e anno
60% della somma assicurata per sinistro e anno
60% della somma assicurata per sinistro e anno
30% della somma assicurata per sinistro e anno
100% della somma assicurata , col limite di €. 300.000,00 per sinistro/anno
Xxxxxxx risarcimento 120 giorni
€. 2.000.000,00 per uno o più sinistri annui, col limite di € . 500.000,00 per singola ubicazione
Scoperto e/o franchigia
Scoperto 10% minimo €. 500,00 per sinistro
Scoperto 10% minimo €. 500,00 per sinistro
Scoperto 10% minimo €. 500,00 per sinistro
Scoperto 10% minimo €. 500,00 per sinistro
Scoperto 10% minimo €. 500,00 per sinistro
Scoperto 10 % minimo €. 500,00 per sinistro
Franchigia 2 giorni
Scoperto 10 % minimo €. 500,00 per sinistro
Art.7.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società
Agenzia
Percentuale di ritenzione
Inoltre si prende atto che la Delegataria, per il vincolo di solidarietà esistente ai sensi dell’Art. 2.18 della Sezione 2, dovrà corrispondere per l’intero gli indennizzi, fermo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.
Art.7.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Il Contraente La Società
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Xxxxxxxx da approvare esplicitamente per iscritto
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art. 2.3 – Durata del contratto;
Art. 2.7 – Recesso della Società;
Art. 2.12 – Foro competente;
Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente La Società
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