Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività Commerciali, Rurali o Artigianali
Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività Commerciali, Rurali o Artigianali
INCENDIO MUTUI
Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali
Assicurato
GLOSSARIO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.
Fabbricato
L’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Franchigia
Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario
La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.
109 del D.Lgs. 7/09/2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Parti
Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Polizza
Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Recesso
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Rischio
La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scoperto
La parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
INCENDIO MUTUI
Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Gennaio 2019
INDICE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO pag. 4
GARANZIE COMPLEMENTARI E/O DEROGHE ALLE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE pag. 7
CONDIZIONI AGGIUNTIVE pag. 7
CONDIZIONI PARTICOLARI pag. 7
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 1.2 Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Art. 1.3 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.4 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 codice civile.
Art. 1.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 1.7 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l’assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 30 gg e con effetto dalla fine dell’annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.
Art. 1.8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Art. 1.10 Estinzione anticipata - portabilità
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato dei costi amministrativi e di intermediazione oltre che alle imposte governative.
In alternativa la Società, su richiesta del debitore/assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Art. 1.11 Diritto di ripensamento
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha diritto di recedere dal contratto stesso e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto dei costi sostenuti dalla Compagnia e degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.
Art. 1.12 Deroga al patto di tacita proroga
In deroga a quanto previsto all'Art. 1.7 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", se espressamente indicato sulla Scheda di polizza “Tacito Rinnovo: NO”, l'assicurazione cesserà alla scadenza convenuta senza obbligo di disdetta pertanto non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 2.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato descritto nella scheda di polizza, anche se di proprietà di terzi, causati da:
• incendio;
• fulmine (esclusi i fenomeni elettrici conseguenti);
• esplosione, implosione o scoppio, con esclusione dei danni causati da ordigni esplosivi;
• fumo, gas o vapori fuoriusciti a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, agli impianti per la produzione del calore di pertinenza del fabbricato assicurato, sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate e altri enti posti nell’ambito di 25 metri da esse;
• urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio, in transito sulla pubblica via;
• onda sonica;
• caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
• caduta di ascensori , montacarichi e simili compresi i danni agli impianti;
anche se gli stessi sono stati cagionati con colpa grave dell’Assicurato e/o suoi familiari e/o delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
La Società si obbliga a indennizzare altresì:
• le spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, con esclusione dei residui rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” e quelli radioattivi di cui al D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni; la garanzia é prestata sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza;
• i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l’incendio o limitarne le conseguenze.
Art. 2.2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali e prestata l’assicurazione;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 2.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 2.4 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.5 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 codice civile;
b) darne avviso all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 codice civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 codice civile.
II Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 2.6 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 2.7 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
b) a richiesta di una delle Parti, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 2.8 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 2.5 “Obblighi in caso di sinistro”;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 2.9 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 2.7 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 2.9 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
L’attribuzione del valore che il fabbricato assicurato, illeso, danneggiato o distrutto aveva al momento del sinistro è ottenuto stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutte le parti di fabbricato distrutte o per riparare quelle danneggiate, escludendo soltanto il valore dell’area, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.
Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che sulla stessa area è stata effettuata la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.
Art. 2.10 Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.
L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 2.11 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che i valori di una o più partite eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate alle partite stesse aumentate del 15%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 2.12 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 2.13 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 2.14 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall’Art. 2.2 lett. c).
GARANZIE COMPLEMENTARI E/O DEROGHE
ALLE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE (sempre valide ed operanti)
A - Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.
B - Parificazione Danni
A completamento dell’Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione Incendio” e con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre a quelli provocati per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.
E - Buona fede
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre valide ed operanti)
L’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in casi di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
F - Fabbricati in corso di costruzione
Per i fabbricati in xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx intende operante a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibenti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio d’incendio;
non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 mc (dieci metri cubi);
non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
non sia consentito fumare.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamata sulla Scheda di polizza la “Garanzia Completa”)
G - Acqua condotta
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da allagamento, bagnamento o spargimento d’acqua a seguito di rottura o guasto di pluviali, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato.
H - Colaggio impianti automatici di estinzione
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.
La Società non risponde:
a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto sia dei locali protetti;
b) dei danni derivanti da gelo;
c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.
I - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a €1.000.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento della indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
L - Ricorso terzi
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le norme che regolano l’assicurazione fino alla concorrenza di € 50.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai beni mobili ed agli immobili dei vicini.
Sono comunque esclusi:
- i danni da inquinamento dell’ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- i danni alle cose, in uso, custodia e possesso dell’Assicurato.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del codice civile.
M - Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
N - Eventi sociopolitici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio)
A parziale deroga dell’Art. 2.2 lett. a), la Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto due anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti.
O - Franchigie
In caso di sinistro il danno verrà indennizzato previa applicazione delle franchigie che seguono:
- relativamente alla garanzia di cui al punto G “Acqua condotta”: franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro;
- relativamente alle garanzie di cui ai punti M “Eventi atmosferici” ed N “Eventi sociopolitici”: franchigia di € 150,00 per ciascun sinistro.
P - Scoperto e limite di risarcimento
Il pagamento dell’indennizzo per attività commerciali, rurali, artigiane ed industriali, sarà effettuato, in caso di danno doloso previsto dalla condizione aggiuntiva N “Eventi sociopolitici” e/o dalle garanzie di cui all’Art. 2.1 delle norme che regolano l’assicurazione, applicando uno scoperto del 20% con il minimo di € 5.000,00.
Il massimo risarcimento, per tale tipologia di danni, viene fissato nel 75% della somma assicurata.