PATTO DI INTEGRITA’
ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA PATTO DI INTEGRITÀ’
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento della fornitura di sistemi ad ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale suddivisa in n. 4 lotti.
PATTO DI INTEGRITA’
stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Nazionale Anticorruzione
tra l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Xxxxxxxx - Addolorata e
(indicare il soggetto che partecipa alla gara, corredato da ragione sociale)
in relazione alla gara d’appalto avente ad oggetto:
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento della fornitura di sistemi ad ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale suddivisa in n. 4 lotti..
1) Tra le misure adottabili per la prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, il Patto di integrità costituisce un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti alle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori pubblici.
Tale documento viene sottoposto dalla stazione appaltante ai soggetti partecipanti alle procedure di gara, ai fini della sottoscrizione per accettazione; esso consente di condurre un controllo reciproco tra le parti, prevedendo sanzioni per il caso in cui uno dei concorrenti cerchi di eluderlo.
Trattasi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione di fenomeni di stampo corruttivo, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i partecipanti, per contrastare l’azione di eventuali infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e in generale negli affidamenti.
Il presente patto, deve essere firmato per accettazione dal Legale Rappresentante dei soggetti che partecipano a gare o a procedure di affidamento e deve essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione e/o all’offerta.
In tal modo, il soggetto partecipante accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti configurabili come già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara, e che prevedono, in caso di violazione, sanzioni di carattere patrimoniale (quale l’incameramento/escussione della cauzione), oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, dell’estromissione dalla gara medesima (cfr. P.N.A. 2013/2016 approvato con delibera n. 72/2013 dall’ex Xxxxx-X.x.xx.; Determinazione n. 4/2012 dell’ex A.V.C.P.; Cons. St., sez. VI°, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).
2) Il presente patto obbliga il personale dell’Azienda Ospedaliera ed i soggetti partecipanti alla gara ad osservare reciprocamente i principi di lealtà, di trasparenza, di correttezza e di buona fede contrattuale, nonché ad astenersi da qualsivoglia atto illecito preordinato al condizionamento del procedimento di che trattasi. Inoltre la stazione appaltante si impegna a pubblicizzare i dati di maggior rilievo inerenti alla gara stessa, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza e alla disciplina dettata dal Codice dei Contratti Pubblici.
3) Il soggetto partecipante alla gara si impegna:
- a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, e, comunque, a non porre in essere alcun tipo di turbativa ai fini dell’affidamento del lavoro e dell’esecuzione dello stesso;
- a segnalare all’Azienda medesima qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione (indebite richieste o pressioni, ecc.), che dovesse essere perpetrato nelle fasi della procedura di affidamento nonché durante l’esecuzione del contratto, ove stipulato, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa avere influenza circa le determinazioni da assumere per l’intera durata dell’appalto di cui trattasi, e a fornire elementi oggettivi a supporto della propria segnalazione;
- a segnalare, in particolare, entro il termine di presentazione dell’offerta:
▪ i possibili conflitti di interesse, allo stesso/a noti, relativamente ai funzionari dell’Azienda coinvolti nel procedimento di gara, inteso nel suo complesso;
▪ ogni elemento idoneo a limitare una perfetta, leale e trasparente concorrenza;
▪ qualsiasi illecita richiesta o pretesa, da parte dei dipendenti dell’Azienda o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto.
4) Il soggetto partecipante alla gara dichiara, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.:1
- di essere a conoscenza del disposto di cui all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/20122 in tema di Patti di Integrità o Protocolli di Legalità, per la regolamentazione dei comportamenti degli operatori economici e dei Dipendenti dell’Azienda Ospedaliera nelle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., né di collegamento con altro soggetto partecipante al presente procedimento, e di aver formulato la propria offerta in forma del tutto autonoma;
- di non detenere rapporti di parentela o di affinità con Dirigenti o dipendenti aventi posizioni di responsabilità all’interno dell’Azienda;
- di non aver stipulato, con altri soggetti concorrenti, alcun accordo diretto ad alterare o a limitare la concorrenza ovvero a determinare, di fatto, l’insorgenza di un unico centro decisionale ai fini della formulazione delle offerte, e di impegnarsi nel prosieguo all’astensione da una simile condotta;
- di non trovarsi nella situazione espressamente vietata dall’art. art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n.165/2001 (comma introdotto per effetto della Legge 6 novembre 2012, n. 190), che testualmente recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti” (c.d. Divieto di Pantouflage o Revolving doors);
1 Per la convalida della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, occorre allegare copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante del soggetto che partecipa alla gara.
2 L’Art.1, comma 17, della L. n. 190/12 stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. Si richiamano altresì le direttive contenute nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione e relativi allegati.
- di non aver attribuito alcun incarico ad ex dipendenti di questa Azienda Ospedaliera (con profilo di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali o responsabili del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e che abbiano già esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di essa) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, onde evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse al relativo impiego.
5) Lo schema del patto di integrità è reperibile nel sito web aziendale - sezione Amministrazione Trasparente; esso dovrà essere sottoscritto e inserito dalle strutture competenti negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito per gli affidamenti.
Infine il presente patto, sottoscritto dalle parti contraenti, costituirà parte integrante del contratto; a tal fine, esso dovrà essere recepito e richiamato dal contratto medesimo, formandone parte integrante ovvero documento allegato.
Il soggetto partecipante alla gara dichiara di conoscere e di accettare:
- l’espressa clausola secondo cui, in caso di inosservanza di una delle statuizioni contenute nel presente patto e in caso di non veridicità della dichiarazione resa, previo accertamento da parte dell’Amministrazione, allo stesso potranno essere applicate le sanzioni di seguito elencate, e che dette sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della gara in oggetto:
a) Esclusione dalla gara in corso;
b) Escussione della cauzione provvisoria;
c) Escussione della cauzione definitiva;
d) Risoluzione del contratto;
e) Segnalazione del fatto alle Autorità competenti;
- che, in particolare, la mancata consegna all’Amministrazione di questo Patto, debitamente sottoscritto dal titolare o Rappresentate Legale del soggetto concorrente, potrà comportare l’esclusione del soggetto partecipante dalla presente procedura di gara.
6) Ogni eventuale controversia insorgente sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente patto verrà regolata in base a quanto statuito nel contratto di appalto o nel capitolato speciale ad esso allegato, e infine potrà essere devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Roma,
Il Legale Rappresentante
della Ditta o Società partecipante alla gara
(timbro e firma)