CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA
il Comune di Bologna, in persona di ………….., domiciliato per la carica presso
…………….. , munito dei necessari poteri ai sensi di ………….., nel prosieguo più brevemente “Comune”
E
Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. di Bologna S.p.A. – Bologna Fiere, con sede in Bologna, Via della Fiera n. 20, in proprio ed in qualità di Capogruppo – Mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita insieme a:
Autostrade per l’Italia S.p.A.
con sede in
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, x. 00 Xxxx
C.F. e P.IVA: 07516911000
Adanti S.p.A. con sede in
Xxxxxx Xxxxxxx, x. 0 Xxxxxxx
C.F. e P.IVA: 01935981207
Consorzio Cooperative Costruzioni
L’Operosa- Società Cooperativa a r.l.
con sede in
con sede in
Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx
Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, x. 0 Xxxxxxx
C.F. e P.IVA: 00281620377
C.F.: 00886090372
P.IVA: 00283310373
Saba Italia S.p.A. con sede
in
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxx
C.F. e P.IVA: 08593300588
nel prosieguo più brevemente “Concessionario”
PREMESSO CHE
- Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. del ha approvato la realizzazione e gestione del sistema sosta e parcheggi a servizio del quartiere fieristico;
- detto sistema, composto delle aree di sosta e parcheggi di cui all’elenco allegato
(all…..), comprende anche la disponibilità di posti auto nell’ambito dell’area denominata Fiera 1 – Michelino, destinato alla sosta di scambio con il servizio di trasporto pubblico della rete metropolitana;
- che il piano economico – finanziario presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, che costituisce parte integrante della presente convenzione, individua i presupposti e le condizioni che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione;
- il Comune per la realizzazione del predetto intervento si è avvalso della procedura di project financing di cui agli artt. 37 bis e ss. della Legge n. 109/94 e s.m. e i.;
- Fiere Internazionali Bologna S.p.A. – Bologna Fiere e Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. (ora Autostrade per l’Italia S.p.A.) a seguito dell’avviso pubblicato dal Comune di Bologna, hanno presentato una PROPOSTA (come di seguito definita) ai sensi dell’art. 37-bis e ss. della Legge 109/94 per realizzare e gestire il Progetto;
- in esito alla procedura di selezione ex art 37 ter della Legge 109/94, la suddetta Proposta è stata dichiarata di pubblico interesse dal Comune di Bologna con delibera di Giunta progr. N., 230/2004 P.G. n. 121783/2004, esecutiva dal 10.06.2004;
- il Comune di Bologna ai fini dell’affidamento della concessione ha indetto – in data 17 novembre 2005 - la licitazione privata ai sensi dell’art. 37 quater comma 1, lettera a) Legge 109/94, fissando il termine per la presentazione delle offerte al 20 marzo 2006;
- in data 20 marzo 2006 è stata costituita l’ATI formata da Fiere Internazionali Bologna S.p.A. – Bologna Fiere (capogruppo-mandataria), Autostrade per l’Italia S.p.A., Adanti S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, L’Operosa Società Cooperativa a responsabilità limitata e Saba Italia S.p.A
- non essendo pervenute entro il suddetto termine del 20 marzo 2006 offerte da parte di altri concorrenti, il Comune ha provveduto, in data……….., ad aggiudicare la concessione al Concessionario;
- con il presente atto il Comune ed il Concessionario intendono regolamentare i loro reciproci rapporti.
Tutto ciò premesso e convenuto si stipula quanto segue:
Titolo I
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2
Affidamento in concessione - Oggetto
Il Comune di Bologna affida, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L. n. 109 dell’ 11 febbraio 1994 e succ. mod. ed int., al Concessionario, che accetta, la realizzazione e la gestione del sistema sosta e parcheggi a servizio del quartiere fieristico sulle aree di cui all’allegato (all. 1), parte integrante della presente convenzione, per un totale di ca. 11.000 posti auto a regime.
In particolare fanno parte dell’oggetto del contratto:
a) la progettazione , definitiva ed esecutiva, - da eseguirsi sulla base del progetto preliminare allegato alla presente convenzione sub ) per farne parte integrante e sostanziale – nonché la costruzione e la gestione di un parcheggio a pagamento in struttura in zona “Michelino” di circa n. 7.500 posti auto, da realizzarsi in tre lotti, di circa n. 2.500 posti auto ciascuno. I primi due lotti, (n.
5.000 posti auto) realizzati con finanziamenti a carico del Concessionario, dovranno essere eseguiti secondo le fasi e le condizioni riportate nel programma operativo dell’intervento; il terzo lotto sarà realizzato esclusivamente in caso di reperimento di fondi esterni all’attività oggetto della presente concessione (contributi pubblici o altro). Fino alla cantierizzazione del terzo lotto il Concessionario provvederà alla sistemazione e gestione dei posti auto a raso che saranno disponibili sull’area in cui questo sarà realizzato.
Al momento della entrata in esercizio della prima linea di metropolitana della
rete Metrotranvia, o sistema equivalente, il Concessionario garantirà la disponibilità e la gestione nei giorni feriali di n. 500 posti auto, localizzati nella stessa area in cui potrà essere realizzato il cosiddetto terzo lotto, destinati a parcheggio di interscambio a servizio della linea di metropolitana per gli abbonati del servizio e modulati in funzione dell’effettivo servizio di trasporto pubblico utilizzato e saranno adibiti a tale funzione contestualmente all’entrata in esercizio di quest’ultimo. In caso di realizzazione del terzo lotto, per tutto il tempo necessario alla esecuzione dei lavori, il Concessionario dovrà garantire l’offerta di sosta di interscambio, stabilita in precedenza, nelle aree di sua disponibilità localizzate nelle immediate prossimità della fermata della linea Metrotranvia. Il Concessionario si impegna altresì ad aumentare tale disponibilità nei giorni feriali fino ad un massimo di 2.500 posti auto, localizzati nella realizzanda struttura, destinati a parcheggio di interscambio a servizio della linea di metropolitana per gli abbonati del servizio di trasporto pubblico (Park & Ride). La messa a disposizione di detti posti fra i 500 iniziali, fino ad un massimo di 2.500 sarà aumentata progressivamente in funzione della domanda di sosta di interscambio, la cui quantificazione sarà effettuata dalla Amministrazione Comunale e comunicata al Concessionario;
b1) la gestione (non appena saranno conclusi sia gli accordi che interverranno fra Comune e Regione Xxxxxx Xxxxxxx sia il collaudo e la presa in carico da parte del Comune) del parcheggio pubblico in corso di realizzazione da parte del soggetto attuatore dei comparti P7.10 (Terzo edificio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx (Fiera District) e Pq (Parcheggi), nonché i parcheggi nell’area del cinema Multisala (non appena formalizzati gli accordi fra il Comune e la proprietà del Multisala ),
b2) la gestione degli esistenti parcheggi in superficie, siti in zona Fiera District, di Piazza Costituzione e dell’area “Dozza”;
c) la gestione dei parcheggi in superficie ubicati su strada nell’area Fiera District, così come individuati in all. 1, con parcometri e/o altri strumenti per l’esazione, di
cui provvederà alla installazione lì dove non esistenti; la gestione verrà svolta mediante il conferimento ai dipendenti del Concessionario delle funzioni di prevenzione, accertamento e verbalizzazione delle violazioni in materia di sosta, disciplinate dalle norme del Nuovo Codice della Strada (Ausiliario del Traffico). Le modalità di gestione e regolazione della sosta su strada (aree interessate, tipologia, esenzioni pagamento per residenti, tariffe, orari, modalità di esazione) dovranno essere coerenti con quanto specificato nel vigente Piano Sosta e nella sue eventuali, successive modificazioni. Sono a carico del concessionario gli oneri per l’installazione ex-novo di tutta la strumentazione necessaria a gestire la sosta su strada (es. parcometri); non potrà essere utilizzato quanto attualmente presente nell’area di futura gestione del parcheggio, fatti salvi eventuali specifici accordi con l’attuale gestore della sosta.
d) la realizzazione e la gestione di una struttura alberghiera di superficie utile pari a
10.206 mq conformemente alle previsioni del PRG di Bologna - comparto R 5.1.n, da realizzarsi nell’ambito dei primi due lotti della struttura di parcheggio multipiano cosi come previsto nel punto a) del presente articolo, da attuarsi mediante Piano Particolareggiato, così come previsto dalla norme tecniche di attuazione del PRG vigente.
e) A partire dalla data in cui verranno consegnate le aree di cui all’art.11, primo comma e fino alla sua scadenza, il Concessionario potrà ricorrere, per eventi eccezionali conseguenti a manifestazioni fieristiche così come sarà individuato dall’Amministrazione nel cosiddetto “Piano di misure straordinarie per l’accessibilità' e la sosta in occasione di fiere particolarmente rilevanti”, anche alla gestione delle cosiddette “aree remote” individuate nel parcheggio Manifattura Tabacchi, nel Piazzale degli operatori commerciali, nel Parco Nord
- qualora dovesse essere adibito, anche se solo in via eccezionale e straordinaria, a parcheggio - nonché l’area in prossimità del campo sportivo Xxxxxxx oltre quelle su parte della rete stradale intorno all’area del Quartiere Fieristico, che verranno messe a disposizione come stabilito successivamente. Le modalità di gestione (ad es. ubicazione delle aree remote, servizi accessori
xxxxxxx come il servizio di navetta di collegamento con la Fiera, l’eventuale utilizzo di sosta su strada o su aree non previste dal Piano Sosta) saranno, anno per anno, preventivamente concordate con la Amministrazione Comunale e potranno quindi, come posizionamento e numero di posti, essere diverse da quelle indicate nella proposta del promotore ed esterne al perimetro riportato negli elaborati grafici presentati; gli oneri per la gestione dei servizi navetta ,ove previsti, saranno a totale carico del concessionario
f) Al fine di fare fronte alla domanda di sosta nella zona, generata dalle manifestazioni fieristiche, nel periodo transitorio di costruzione del nuovo parcheggio di cui al punto a) , ossia fino al completamento dell’intero programma di realizzazione dei due lotti del parcheggio multipiano, il Concessionario ricorrerà alla gestione di “aree straordinarie” di sosta per far fronte alla mancata disponibilità di posti auto derivante dalla occupazione per i cantieri di realizzazione del predetto parcheggio multipiano. Gli oneri per il reperimento e l’attrezzaggio di dette aree restano a carico del Concessionario e l’effettivo uso sarà subordinato alle eventuali autorizzazioni che dovessero occorrere per permetterne l’allestimento. .. L’utilizzo delle "aree straordinarie" intese come prati, campi e comunque aree non attrezzate presenti nell’intorno del quartiere fieristico, per la sosta in occasione delle manifestazioni fieristiche, sarà limitata esclusivamente al periodo di cantierizzazione della struttura di parcheggio, e comunque con modalità (ad es. ubicazione e servizi accessori annessi) che, anno per anno, dovranno essere preventivamente concordate con la Amministrazione Comunale e coerenti con il Piano di misure straordinarie per l’accessibilità e la sosta in occasione di fiere particolarmente rilevanti.).
L’elenco delle aree e dei relativi posti auto gestiti nel transitorio e a regime di cui ai punti e) e f) dal Concessionario in occasione di eventi fieristici di particolare rilevanzaè comunque da ritenersi puramente indicativo sia per quanto riguarda la loro effettiva ubicazione che per il numero di posti disponibili.
Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario si impegna a progettare, realizzare e gestire le opere di cui sopra, a propria cura e spese, alle condizioni e
secondo i termini e modalità previsti dagli articoli che seguono.
Art. 3 Corrispettivo
A fronte degli obblighi assunti con la presente convenzione il Comune riconosce al Concessionario:
a) il diritto di gestire funzionalmente i parcheggi in struttura e quelli in superficie, nonché la sosta su strada a pagamento nelle aree individuate al precedente articolo 2;
b) il diritto ad incamerare i proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dei parcheggi in struttura, dalla gestione dei parcheggi in superficie a pagamento per la durata della concessione, nonché dagli eventuali ulteriori servizi svolti dal Concessionario nelle predette aree ai sensi del precedente articolo 2 commi 3 e ss.;
c) il diritto ad incamerare i proventi derivanti dalla gestione, e/o dalla cessione del diritto di superficie, della realizzanda struttura alberghiera di cui al successivo art. 5.
Art. 4 Durata
L’efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione. La scadenza della convenzione stessa è fissata in 53 anni, decorrenti dalla data di consegna da parte del Comune delle aree di cui al successivo art. 11, 1° comma, fatto salvo quanto stabilito da successivo art. 5.
La consegna avverrà entro 15 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo relativo al parcheggio di cui all’art. 2, lettera a), una volta espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al successivo art. 7, o, comunque entro l’1 Luglio 2007, salvo quanto previsto al successivo art. 5
Art.5
Diritto di superficie
Il Comune al fine di consentire al Concessionario la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e l’esercizio dei diritti che ne derivano, si impegna a costituire a titolo gratuito a favore del Concessionario diritto reale di superficie, ai sensi degli artt. 952 e 955 c.c., sul suolo di proprietà pubblica, individuato nei documenti richiamati al precedente art. 2 lett. d). Il Concessionario potrà, sulla base di tale diritto di superficie, realizzare una costruzione annessa al parcheggio “Michelino” di cui all’art.2, lett. a) da destinare a struttura alberghiera.
Il suddetto diritto di superficie avrà una durata di anni 99 a partire dalla data di stipula dell’atto di costituzione del diritto stesso da effettuarsi entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo della predetta struttura alberghiera.
Il Concessionario ha facoltà di cedere a terzi a titolo oneroso il diritto di superficie limitatamente alla struttura alberghiera con la capacità edificatoria presente nel comparto. Nell’atto di cessione il Concessionario è obbligato a richiamare la presente convenzione. A seguito del trasferimento a terzi di tale diritto, il Cessionario sarà responsabile delle attività di costruzione, gestione, manutenzione e quant’altro in relazione alla struttura in oggetto, per il periodo di validità della sua concessione.
Alla scadenza del diritto di superficie, la realizzata struttura e le sue pertinenze diverranno automaticamente di proprietà del Comune, senza che venga dallo stesso corrisposta alcuna indennità a favore del Concessionario o del terzo cui venga eventualmente ceduto il diritto.
ART. 6
Società di progetto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 quinquies della L. n. 109/94 e ss. mm. il Concessionario dovrà costituire una Società di Progetto, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, che avrà un capitale sociale minimo di Euro 1.000.000= (unmilione/00).
Eventuali modifiche nella composizione della Società di progetto dovranno essere conformi a quanto previsto all’art. 37 quinquies della legge 109/94 e s.m. e i. e comunicate tempestivamente al Comune. In particolare possono entrare a far parte della Società di Progetto le banche e gli investitori sia al momento della costituzione
della Società, sia in ogni altro momento successivo alla istituzione della Società.
Titolo II Progettazione
ART. 7
Progettazione definitiva e Studio d’Impatto Ambientale
1. Il Concessionario si impegna a realizzare e consegnare al Responsabile del procedimento la progettazione definitiva di cui all’art. 2, lettera a), con i relativi allegati comprensivi dello Studio di impatto ambientale in conformità alla L.R. Xxxxxx Xxxxxxx n. 9 del 1999, entro centottanta (180) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
2. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e del contenuto della proposta progettuale dell’aggiudicatario, dovrà contenere tutti gli elementi necessari al rilascio del permesso di costruire in conformità alle norme urbanistiche vigenti.
3. Esso dovrà comprendere:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c) relazioni tecniche specialistiche
d) rilievi plano altimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici
f) studio di impatto ambientale, redatto in conformità alle vigenti norme nonché alle eventuali indicazioni formulate dell’Ente competente alla V.I.A. in sede di definizione preliminare dei contenuti dello studio. Il Concessionario dovrà osservare scrupolosamente gli adempimenti posti a carico del soggetto proponente dalla Legge Regionale n. 9 del 1999;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i) computo metrico estimativo;
j) quadro economico.
4. Gli elaborati compresi nel progetto definitivo dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti, redatti secondo le finalità indicate dall’articolo 16, comma 4 della Legge n. 109/94 e con i contenuti specificati agli articoli da 25 a 35 del
D.P.R. n. 554/99.
5. E’ a carico del Concessionario la predisposizione dello Studio di impatto ambientale secondo l’eventuale documento di scoping proveniente dall’Amministrazione competente alla V.I.A. Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli oneri posti a carico del proponente dalla Legge Regionale n. 9 del 1999.
ART. 8
Progettazione Esecutiva
1. Il progetto esecutivo, di cui all’art. 2 lettera a), dovrà essere consegnato al Responsabile del procedimento per l’approvazione entro centoventi (120) giorni dalla pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale.
2. Il progetto esecutivo dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico il parcheggio da realizzare. Esso dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo, nonché delle prescrizioni dettate dalle competenti Autorità anche in sede di rilascio del permesso di costruire, delle prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi e di pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale emessa dall’Amministrazione competente.
3. Il progetto esecutivo dovrà essere composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e di miglioramento ambientale, ove già prescritti dalla competente Autorità;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
j) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone il parcheggio da realizzare;
k) schema di contratto e di capitolato speciale di appalto, relativamente ai lavori appaltati a terzi.
4. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti che disciplinano la costruzione di impianti pubblici del tipo di quelli oggetto della presente convenzione, redatti secondo le finalità indicate dall’articolo 16, comma 5 della Legge n. 109/94 e con i contenuti specificati agli articoli da 35 a 46 del D.P.R. n. 554/99.
5. L'esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione sarà attuata in conformità al progetto esecutivo e al programma dei lavori approvati dal Comune.
6. Il progetto esecutivo, prima della sottoposizione ai competenti organi comunali per l'approvazione, dovrà ottenere il nulla-osta della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, del competente Comando VV.FF. e di ogni altro Ente, organo ed Autorità amministrativa competenti per legge.
7. Il Comune procede alla approvazione del progetto esecutivo con atto successivo alla consegna del progetto esecutivo redatto a norma dell’articolo precedente.
8. In ogni caso l’approvazione comunale del progetto esecutivo è subordinata alla acquisizione di tutti gli atti di assenso relativi ai lavori oggetto della concessione.
ART. 9
Ulteriori prescrizioni tecniche (da ricavare sulla base del progetto aggiudicatario)
Le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere destinate all'uso previsto dal progetto presentato in sede di gara, costituito dai seguenti elaborati tecnici e grafici agli atti del Comune: [segue elenco elaborati progetto aggiudicatario].
ART. 10
Penali per ritardi nella progettazione
In caso di ritardo imputabile al Concessionario nella predisposizione del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo del parcheggio di cui alla lettera a) dell’art. 2 rispetto ai termini stabiliti nella presente convenzione, sarà applicata a carico del Concessionario stesso una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille delle spese di progettazione e comunque complessivamente non superiore al 10% delle spese stesse.
Resta peraltro convenuto che il Concessionario avrà titolo alla restituzione delle penali eventualmente applicate in conformità di quanto sopra qualora l’ultimazione dei lavori venisse effettuata nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 12.
ART. 11
Consegna delle aree
Il Comune procederà alla consegna delle aree di cui all’art. 2 lett. a), b2), e c) redigendo apposito verbale, entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione del progetto definitivo del parcheggio di cui alla lettera a) dell’art. 2, espletate le procedure di valutazione di Impatto Ambientale di cui al precedente art. 7 e comunque non oltre l’1 luglio 2007.
Le aree ci cui all’art 2 lettera e) verranno consegnate di volta in volta in relazione a quanto disposto dal “Piano di misure straordinarie per l’accessibilità e la sosta in occasione di fiere particolarmente rilevanti”.
La consegna delle aree di cui all’art. 2 lettera b1) avverrà anche separatamente, redigendo apposito verbale, un volta conclusi (ai sensi di quanto stabilito dal medesimo art. 2 lettera b1) gli accordi fra Comune e Regione e fra Comune e proprietà del Multisala.
.
Della consegna delle aree di cui ai commi precedenti del presente articolo verrà redatto un verbale di consistenza e consegna in contraddittorio fra le parti.
Resta inteso che il Comune avrà la facoltà di concedere l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per cantieri ed altro, anche nelle aree di futura gestione da parte del concessionario, secondo i tempi e le modalità vigenti sul resto
del territorio comunale
Titolo III Esecuzione dei lavori
ART. 12
Termini di esecuzione
Il Concessionario dovrà iniziare i lavori relativi al parcheggio di cui all’art. 2, lettera
a) entro _60 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo ed ultimarli entro 900 giorni dall’inizio dei lavori,.
Potranno essere concesse proroghe al termine sopra citato solo nei casi di legittima sospensione dei lavori, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo. A tal fine il Comune si impegna ad adottare i necessari provvedimenti volti a consentire l'occupazione di spazi pubblici nei limiti strettamente necessari alle esigenze di cantiere.
ART. 13
Esecuzione dei lavori
Il Concessionario si impegna ad eseguire tutte le opere e gli impianti necessari e connessi alla struttura di parcheggio in conformità alla progettazione esecutiva redatta ed approvata in osservanza della presente convenzione.
Le opere dovranno essere realizzate secondo il programma operativo predisposto dal Concessionario ed approvato dal Comune.
Nell’affidamento a terzi dei lavori che il Concessionario non intenda eseguire direttamente dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia. Nel corso dei lavori il Concessionario dovrà contenere il più possibile i disagi per il traffico e a tal fine dovrà preventivamente concordare con il Comune le misure più idonee per disciplinare il traffico, con particolare riferimento alle specifiche esigenze della
Società concessionaria dell’autostrada A14 Bologna Bari Taranto, in relazione al collegamento con il casello autostradale Fiera, e con la società Bologna Fiere in relazione alle esigenze derivanti dal garantire in ogni caso l’accessibilità al quartiere fieristico e lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
Anche in fase di cantierizzazione della struttura di parcheggio di cui all’art. 2, lettera
a) nei periodi di parziale disponibilità dei posti a raso attualmente presenti nel parcheggio Michelino, l’accesso e l’uscita dei veicoli dovrà essere regolata attraverso sistemi tecnologici automatizzati (sbarre automatiche).
Sono a carico del Concessionario tutte le opere di mitigazione ambientale derivanti dall’esito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale n° 9 del 1999, senza che ciò dia al Concessionario stesso alcun diritto di richiedere compensi, indennizzi somme o prestazioni a qualsiasi titolo individuate, fatta salva l’impostazione generale del progetto. Tutti gli oneri per lo spostamento dei sottoservizi (quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla erogazione di acqua, gas, energia elettrica) e per la sistemazione dell’area saranno a carico del Concessionario.
Il Concessionario e l’impresa esecutrice, qualora diversa dal Concessionario, saranno obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sono a carico del Concessionario tutti i canoni, i diritti e le tariffe per la fornitura di tutti i servizi (quali, a titolo esemplificativo: acqua, energia elettrica, ecc.), nonché quanto altro necessario per la costruzione delle opere oggetto della presente convenzione.
Sono inoltre a carico del Concessionario i diritti, i compensi e quant’altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la realizzazione delle opere.
Dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario tutti gli eventuali ulteriori lavori che nel corso della realizzazione delle opere dovessero rendersi necessari per l’osservanza di nuove disposizioni legislative, nonché la eventuale progettazione ed esecuzione dei lavori per lo spostamento e il ripristino funzionale delle utenze in genere e delle infrastrutture di servizi pubblici.
ART. 14
Obblighi del Comune nella fase di esecuzione
Il Comune si impegna a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per consentire al Concessionario la corretta e tempestiva esecuzione delle opere di cui all’art.2, in conformità alle prescrizioni progettuali ed alle pattuizioni della presente convenzione.
ART. 15
Penali
In caso di ritardo imputabile al Concessionario nell’esecuzione dei lavori relativi al parcheggio di cui all’art. 2, lettera a) rispetto ai termini stabiliti all’art. 11 della presente convenzione, sarà applicata a carico del Concessionario una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo presunto dei lavori risultante dal piano economico-finanziario, e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo, salvo quanto previsto al successivo art. 17.
ART. 16
Direzione Lavori e Vigilanza
Le opere saranno eseguite sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dal Concessionario, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Responsabile Unico del Procedimento prima dell’inizio dei lavori. Tale tecnico potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente comunicata al Comune. Il direttore dei lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dagli artt.123 e segg. del D.P.R. 554/99, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti al fine di realizzare l’opera a regola d’arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni contrattuali.
Il Concessionario dovrà altresì nominare, dandone preventiva comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell’esecuzione, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all’art.127 D.P.R. 554/99.
La costruzione dell’opera sarà sottoposta alla vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento che potrà accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati dal Responsabile Unico del Procedimento al Concessionario ed al direttore lavori.
Il Concessionario ed il direttore lavori dovranno assicurare tutta l’assistenza necessaria al Responsabile Unico del Procedimento nelle verifiche sull’adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti.
Gli oneri connessi alle attività di vigilanza saranno a carico del Concessionario.
ART. 17
Ritrovamenti archeologici
Qualora nel corso di indagini preventive o nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario è obbligato a fornire immediata comunicazione alla competente Soprintendenza e al Comune. Qualora il ritrovamento dei reperti archeologici sia tale da comportare oneri imprevisti per il completamento della struttura (parcheggio Michelino) e/o una minore utilizzazione della superficie fino al 50% il Concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori e, se necessario, al prolungamento del termine di durata della concessione.
Qualora l’entità dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l’utilizzazione dell’area o ne rendesse possibile l’utilizzazione parziale in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti auto inferiore al 50% del numero previsto per il parcheggio Michelino, di cui all’art. 2 lett. a), il Comune ed il Concessionario potranno concordare la risoluzione della presente convenzione; in tal caso il Concessionario nulla potrà pretendere e sarà tenuto al mero ripristino dello stato iniziale dei luoghi secondo le indicazioni del Comune.
ART. 18
Collaudo tecnico amministrativo delle opere
Il Comune designerà un tecnico incaricato del collaudo delle opere di cui all’art. 2 lettera a).
Il collaudo, anche in corso d’opera, dovrà essere effettuato e concluso secondo le prescrizioni dettate dalle disposizioni legislative vigenti in materia di lavori pubblici.
Il Concessionario darà immediata comunicazione al Comune della intervenuta ultimazione degli interventi per ogni singolo lotto, di cui al precedente art. 2 lett. a), e quest’ultimo provvederà ad informarne il collaudatore, che procederà immediatamente alle necessarie constatazioni.
Il collaudo degli interventi deve essere ultimato entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori da parte del Concessionario di ogni singolo lotto.
Tutti gli oneri e le spese di collaudo saranno a carico del Concessionario, che sarà obbligato ad eliminare tutti i difetti e i vizi che risultassero dal collaudo e anche successivamente secondo i termini e le modalità previste dal Codice Civile.
Il certificato di collaudo verrà trasmesso per l’accettazione al Concessionario, che in caso di contestazioni potrà avviare la procedura prevista nel successivo art. 36.
ART. 19
Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni di progettazione e costruzione del parcheggio di cui all’art. 2 lettera a), il Concessionario, prima della stipula del presente contratto, ha costituito mediante fideiussione, ai sensi dell’art. 30 comma
2 della legge 109/94 e s.m.i., una cauzione definitiva dell’importo di 5.387.400 corrispondente al 10% del costo dell’investimento stimato. Tale cauzione sarà svincolata progressivamente con le modalità previste dal comma 2 ter dell’art. 30 della legge 109/94 e s.m.i.; l’ammontare residuo sarà svincolato a seguito della costituzione della garanzia di cui al comma seguente; la fideiussione dovrà riportare espressa clausola in tal senso.
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’attività di gestione tecnico, economiche e funzionali del complesso di interventi qui previsti, compresi gli oneri di manutenzione, nonché dalla erogazione dei servizi previsti dal presente contratto, il Concessionario è tenuto a costituire al momento del rilascio del
certificato di collaudo una garanzia fideiussoria pari al 5% dell’investimento, risultante dal progetto esecutivo approvato. Tale garanzia dovrà essere aggiornata ogni due anni alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT (in seguito: ISTAT)
Le garanzie fideiussorie di cui ai precedenti commi dovranno inoltre esplicitamente contenere:
• La clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• La garanzia che le somme siano esigibili entro quindici giorni a semplice e non documentata richiesta da parte dell’Amministrazione senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni all’adempimento che ha dato luogo all’esecuzione stessa;
Il Concessionario si impegna a ricostituire le garanzie previste ai commi precedenti in caso di loro escussione totale o parziale.
La mancata costituzione, così come l’omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione, costituiscono causa di risoluzione di diritto della concessione per inadempimento del Concessionario, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Titolo IV Gestione
ART. 20
Obblighi del Concessionario relativamente alla gestione dei parcheggi
Il Concessionario dovrà svolgere la gestione del sistema dei parcheggi sia in struttura sia in superficie per l’intera durata della concessione, secondo le modalità previste nella relazione di gestione e alle tariffe di seguito stabilite.
Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere per l’intera durata della concessione all’ottenimento delle certificazioni, dei nulla–osta e quanto altro necessario in relazione sia ai parcheggi in struttura ed in superficie e sia ai relativi impianti. I parcheggi in struttura dovranno essere dotati di adeguati strumenti di allarme e di
videosorveglianza.
Il sistema di parcheggi dovrà essere dotato di un sistema di segnalamento a pannelli a messaggio variabile in modo da consentire l’indirizzamento della domanda ai fini della efficiente gestione del sistema complessivo della sosta nel quartiere fieristico.
I livelli tariffari, determinati sulla base della qualità delle opere e dei servizi forniti, dell’entità dei costi di costruzione e della gestione e manutenzione delle opere, saranno applicati secondo le seguenti modalità, definite, per la sosta ordinaria, in aderenza al Piano Sosta del Comune di Bologna:
Tipologia di sosta | sosta ordinaria [in assenza di Fiera] | Nei giorni di Fiera | ||
Tariffa oraria (lun-sab) (€) | Tariffa giornaliera (lun-sab) (€) | Abbonamenti mensili (€) | Tariffa giornaliera (lun-dom) (€) | |
su strada(5) (dedicata prevalentemente alla sosta ordinaria : zona B del Piano Sosta ) | 1 | 5 | 35(1) | (2) |
su strada (su archi non dedicati alla sosta ordinaria, ad es. Xxxxx Xxxxxx) | 00 | |||
struttura (Michelino e altri) – dedicati prevalentemente all’utenza fieristica | 1(3) | 5(3) | - | 11(3) |
scambiatore “Michelino” – (dedicato prevalentemente all’utenza della metrotranvia leggera) | 2,5(4) | 60(4) | (4) |
(1) è prevista la possibilità di abbonamenti semestrali secondo le modalità e le tariffe riportate nel vigente Piano Sosta e successive modificazioni limitatamente alle aree a pagamento misto;
(2) anche nei giorni festivi vale la tariffa del Piano Sosta. E’ tuttavia consentito non applicare la tariffa
giornaliera.
(3) la tariffa si applica anche nelle domeniche e nei giorni festivi, qualora i suddetti parcheggi siano aperti, a insindacabile giudizio del Concessionario;
(4) tariffa valida anche nelle domeniche e nei giorni festivi. Nei giorni di Fiera la tariffa sarà valida per i soli
possessori di abbonamento almeno mensile alla Metrotranvia e per il numero di posti auto definiti all’art. 2 lettera a);
(5) Per i circa 100 stalli sosta su strada nella zona di via della Costituzione non sono previste forme di
esenzione
Le tariffe indicate nella tabella precedente sono riferite al momento di stipula della presente convenzione come definito nel precedente art. 4
Le tariffe orarie, giornaliere e abbonamenti mensili, per la sosta ordinaria, sono in
linea con quelle del Piano Sosta del Comune in vigore al momento.
Le modalità di gestione e regolazione della sosta su strada a cui si riferiscono gli Art. 2 e Art. 20 (aree interessate, tipologia, esenzioni pagamento per residenti, tariffe, orari, modalità di esazione) dovranno essere coerenti con quanto specificato nel vigente Piano Sosta e nella sue eventuali successive modificazioni.
Eventuali variazioni di tariffe su strada o su aree, nei giorni festivi ed il sabato e la domenica fieristici, dovranno essere preventivamente concordate con la Amministrazione Comunale e comunque coerenti con il Piano di misure straordinarie per l’accessibilità e la sosta in occasione di fiere particolarmente rilevanti;
La tariffa nei giorni di Fiera sarà incrementata annualmente di 1 € dal momento della stipula della presente convenzione per i seguenti 9 anni. Successivamente, fino al termine della concessione, l’incremento sarà effettuato, con periodicità annuale, applicando alla tariffa dell’anno precedente, l’indice ISTAT con arrotondamento al decimo di euro più prossimo
Il Concessionario dovrà provvedere a rendere pubbliche le tariffe di sosta nei parcheggi in modo tale da assicurane la conoscenza da parte degli utenti, mediante l’affissione di cartelli ben visibili.
E’ in facoltà del Concessionario prevedere forme di promozione e facilitazioni ovvero praticare tariffe per frazioni di giorni o per particolari fasce orarie (serali, festive…).
E’ fatto, inoltre, obbligo al Concessionario di :
- assicurare in ogni momento l’assenza di qualsiasi impedimento causato dalla gestione del parcheggio al normale deflusso del traffico proveniente dalla stazione autostradale di Fiera sull’autostrada A14. Il Concessionario si obbliga a provvedere immediatamente su richiesta scritta della Concessionaria autostradale a porre in essere tutte le misure necessarie alla risoluzione degli impedimenti, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere né dal Comune né dalla Concessionaria autostradale;
- garantire, nelle fasi di pre e post fiera, la funzione di accumulo di mezzi pesanti di proprietà degli espositori e degli allestitori, consentendo il parcheggio anche
gratuitamente di detti mezzi nella struttura multipiano, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere dal Comune;
- garantire l’accessibilità al quartiere fieristico senza costituire intralcio allo svolgimento delle attività fieristiche, coordinandosi con la società Bologna Fiere;
- permettere la realizzazione, da parte della società Bologna Fiere, delle strutture di collegamento diretto del parcheggio multipiano con il quartiere fieristico, tramite una passerella di collegamento in quota a transito pedonale al fine di consentire l’accesso pedonale sia agli utenti del parcheggio che ai visitatori della fiera; il Concessionario si obbliga a coordinarsi con la società Bologna Fiere, consentendole l’occupazione delle aree interessate a detto intervento, nonché predisponendo le strutture in maniera tale che siano compatibili con la passerella pedonale;
- installare ex-novo tutta la strumentazione necessaria a gestire la sosta su strada (es.:parcometri) fermo restando che non potrà essere utilizzato quanto attualmente presente nell’area di gestione del Concessionario, fatti salvi eventuali accordi con l’attuale gestore della sosta;
ART. 21
Altri oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario si impegna a riconoscere al Comune un canone annuale di importo pari ad Euro 2.343.000,00 (euroduemilionitrecentoquarantatremila/00) a decorrere dal 31° anno dalla consegna delle aree, da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno. A partire dal 32° anno il predetto importo pari a Euro
2.343.000 sarà annualmente indicizzato sulla base della variazione dell’indice ISTAT verificatasi nei dodici mesi precedenti.
ART. 22
Divieto di subconcessione
E’ fatto divieto al Concessionario di subconcedere in tutto o in parte a terzi la gestione del servizio di parcheggio, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
ART. 23
Obblighi del Comune nella fase di gestione
Il Comune si impegna a:
• svolgere nel più breve tempo possibile l’istruttoria relativa a tutti i provvedimenti amministrativi occorrenti al Concessionario per garantire lo svolgimento del servizio, comprese le licenze ed autorizzazioni occorrenti;
• a conferire al Concessionario, relativamente alle aree oggetto di concessione, le funzioni di prevenzione, accertamento e verbalizzazione delle violazioni in materia di sosta, disciplinate dagli artt. 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., nonché di applicazione delle sanzioni accessorie della rimozione e blocco dei veicoli;
• a non ostacolare, nei limiti derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni, l’accessibilità veicolare e pedonale e le condizioni di fruibilità del sistema dei parcheggi.
Il Comune, inoltre, autorizza sin d’ora il Concessionario a gestire gli eventuali spazi per la pubblicità commerciale all’interno delle strutture di parcheggio nel rispetto della disciplina vigente in materia nell’ambito territoriale comunale, con facoltà di affidare a terzi l’esercizio della pubblicità stessa, ferma restando ogni responsabilità a suo carico.
ART. 24
Oneri di manutenzione della struttura
Il Concessionario sarà tenuto, durante l’intero periodo della concessione, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il funzionamento ottimale delle opere, delle attrezzature e degli impianti, nonché l’ottimale funzionamento dei parcheggi oggetto della presente convenzione, provvedendo, ove necessario, anche al rinnovo degli impianti o di parte di essi, al fine di riconsegnarli, al termine della concessione, in buono stato di conservazione, secondo le previsioni del Piano Economico Finanziario.
A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi di manutenzione delle opere e
della gestione, il Concessionario, all’atto del collaudo, sarà tenuto a prestare idonea cauzione di cui al precedente art. 19.
TitoloV Norme finali
ART. 25
Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico-finanziario
Le parti si danno reciprocamente atto che:
• ai sensi e per gli effetti di cui all’art 19 comma 2bis della legge 109/94, il piano economico e finanziario presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, che costituisce parte integrante della presente convenzione, individua i presupposti e le condizioni che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione;
• Fatta comunque salva la perimetrazione indicata nell’allegato 1, la quantificazione del numero dei posti auto contenuta nel Piano Economico Finanziario e negli altri documenti facenti parte della proposta, è da ritenersi puramente indicativa . Pertanto ogni eventuale scostamento derivante da successivi riconteggi sull’assetto attuale della sosta non darà luogo a revisioni dell’equilibrio del Piano Economico e Finanziario;
• il piano economico finanziario presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta assicura la copertura degli investimenti e prevede come pari a zero sia il valore residuo dell’investimento, al netto degli ammortamenti annuali, che il valore residuo dell’investimento non ammortizzabile al termine della concessione.
I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione, richiamati nelle premesse della presente convenzione, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall’Amministrazione a detti presupposti o condizioni di base, nonché nuove norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che stabiliscano nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano
la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione.
In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione.
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano economico finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente
Nel caso del recesso del Concessionario, si applicano le disposizioni dell’art. 37 septies comma 1 lettera a) e b) e comma 2 della legge 109/94
ART. 26
Responsabilità del Concessionario
Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
Il Concessionario è responsabile dei danni e/o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Comune, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto imputabile al proprio personale, dei propri collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.
La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere a persone o cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest’ultimo.
Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature, depositate durante i lavori di costruzione delle opere, sia all’interno e sia all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.
ART. 27
Assicurazioni
Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a stipulare adeguata polizza assicurativa, consegnandone copia all’Amministrazione entro 15 giorni precedenti dalla data di consegna dei lavori, a copertura dei danni derivanti da qualsiasi causa, compresi incendio o eventi furtivi, verificatisi nel corso dei lavori, ai sensi dell’art. 30 co. 3 della L 109/94 e dell’art. 103 del DPR 554/99.
La suddetta polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
• sinistro per danni alle opere in corso di esecuzione per un importo pari a
5.000.000 di euro;
• sinistro per danni a persone e cose (R.C.T.) per un importo annuo di 3.000.000 di euro;
• per persona sinistrata, importo massimo di 3 milioni di Euro.
Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a stipulare idonea polizza indennitaria decennale, nonché una polizza R.C. verso terzi della medesima durata, a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o in ogni caso entro 12 mesi dalla data di ultimazione lavori, desunta dal relativo certificato. La suddetta polizza dovrà coprire, a beneficio del Comune, i rischi derivanti dalla rovina totale o parziale dell’opera e dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore del Comune non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il massimale della polizza decennale è stabilito nel 20% del valore dell’opera quale risultante del progetto esecutivo approvato ai sensi dell’art. 8 della presente convenzione. Tale valore dovrà essere aggiornato in base all’andamento dell’indice dei costi di costruzione per fabbricati residenziali rilevato dall’ISTAT.
Il concessionario dovrà inoltre stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi e delle attività gestionali previste nel presente contratto.
ART. 28
Risoluzione per inadempimento del Concessionario
Ai sensi dell’art. 1454 c.c. il Comune potrà comunicare per iscritto al Concessionario intimazione all’adempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione, nei seguenti casi:
- riscontro di gravi vizi o gravi ritardi nella progettazione e esecuzione delle opere;
- esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
- chiusura totale o parziale dei parcheggi, anche temporanea, senza giustificato motivo e senza preventiva autorizzazione del Comune;
- applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- utilizzazione dei parcheggi, anche parziale, per usi o finalità difformi da quelle previste dai documenti contrattuali;
- violazione dell’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcheggi;
- violazione del divieto di subconcessione;
Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito nella comunicazione per l’adempimento, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate, ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal Comune insufficienti, la convenzione si intenderà risolta.
In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, questi è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l’aggravamento del danno ed a riconsegnare al Comune, su richiesta, le opere oggetto della concessione.
Il Comune dovrà dare ai soggetti finanziatori della Concessione comunicazione della contestazione al Concessionario di una causa di risoluzione della convenzione, ai fini dell’applicazione del successivo art. 31.
Inoltre, senza che ciò comporti pregiudizio alcuno per ogni ulteriore azione o diritto da far valere nei confronti del Concessionario, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c. c., anche per una sola delle cause di seguito elencate:
- fallimento liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo del Concessionario;
- sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale a carico del legale rappresentante del Concessionario.
ART. 29
Sostituzione del Concessionario
Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, gli Enti finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una Società che subentri nella concessione al posto del Concessionario.
Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Comune entro 90 (novanta giorni) dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Comune manifesta la volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la Società subentrante si impegna a far cessare l’inadempimento del Concessionario.
Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione i finanziatori o la Società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l’esistenza, in capo alla stessa subentrante, dei requisiti tecnici e finanziari equivalenti a quelli posseduti dal Concessionario all’atto dell’affidamento della concessione. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che la Società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi.
Il Comune potrà rifiutare il subentro della società designata qualora:
1. la società designata non abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente;
2. l’inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione non sia cessato entro il termine indicato nella comunicazione di cui al 2° comma del presente articolo, ovvero nel termine più ampio che dovesse essere concordato tra il Comune ed il Concessionario.
ART. 30
Revoca della concessione
Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In tal caso il Concessionario avrà diritto ai rimborsi previsti dall’art. 37 septies della legge n. 109/94.
ART. 31
Imposte ed altri oneri
Le Parti si danno atto che:
- per le opere in struttura oggetto della presente convenzione, relative al parcheggio multipiano, non è dovuto il contributo di costruzione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001, in forza dell’esenzione fissata dall’art. 17 lett. c) dello stesso D.P.R.;
- non è dovuta la Tassa per l’occupazione dei suoli e delle aree pubbliche da parte del Concessionario che sia necessaria per l’esecuzione e la gestione delle opere legate al solo parcheggio multpiano;
- la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è dovuta per le superfici adibite ad uffici e servizi, con esclusione delle aree di parcheggio;
- la struttura adibita a parcheggio è esentata dal pagamento dell’ICI in quanto da intendersi opera di proprietà comunale gestita da terzi.
ART. 32
Spese contrattuali
Le spese del presente atto, ivi comprese quelle fiscali, sono a totale carico del Concessionario.
ART. 33
Rappresentanza
Per quanto attiene ai rapporti con il Comune il Concessionario sarà rappresentato da Il rappresentante elegge domicilio presso la sede del Concessionario ed
assolve l’incarico fino alla eventuale sostituzione con altro rappresentante, di cui il Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune entro giorni 15.
ART. 34
Clausola compromissoria
Ogni controversia tra le parti relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione e revisione della presente convenzione, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, il primo nominato dal Comune, il secondo dal concessionario ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra designati, od in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Il Collegio giudicherà secondo diritto, ed il procedimento sarà disciplinato dagli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.