progetto relativo
progetto relativo
all’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città metropolitana di Venezia, predisposto ai sensi dell’art. 23, comma 15,
del d.lgs. 50/2016.
Venezia, 08/03/2018
Il progettista
Xxxxxxxx Xxxxxx
1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA
Premessa:
La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta da sempre profili di sostanziale complessità e, pertanto, l’attività di gestione del pacchetto assicurativo dell’ente richiede un costante aggiornamento in relazione sia alle condizioni mutevoli del mercato sia all’evoluzione normativa, in particolare per quanto riguarda quella relativa alla Città metropolitana di Venezia. Infatti il processo di trasformazione dalla vecchia Provincia nell’attuale Città metropolitana, che ha avuto origine con le leggi 56/2014 e 190/2014, non ha ancora avuto completamento, risultando alcune competenze e funzioni ancora in via di definizione.
Questo riordino istituzionale potrà condurre ad una revisione dei rischi in capo all’ente, come potrebbe anche incidere sull’entità del patrimonio e della dotazione organica.
Inoltre bisogna rilevare che l’evoluzione giurisprudenziale, oltre che normativa, amplia continuamente le responsabilità della pubblica amministrazione in relazione anche a danni casualmente connessi alle violazioni di nuove situazioni giuridiche soggettive e per le quali è necessario tutelarsi.
Per far fronte in maniera adeguata a queste necessità si rende doveroso rivolgersi a esperti del settore in possesso di specifiche professionalità, in grado di supportare le competenti strutture dell’ente.
Il servizio di brokeraggio assicurativo:
Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto riconoscimento ufficiale nel nostro ordinamento con la L. 792/1984 (istitutiva dell’albo professionale di categoria), poi sostituita dal D.Lgs. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private) che all’art. 106 indica che “l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.
Al fine di costituire una forma di tutela e garanzia a favore dei soggetti che si rivolgono al mercato assicurativo, il citato D.Lgs. 209/2005 ha istituito il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), disciplinato dal regolamento IVASS n.5 del 16/10/2006, che permette di esercitare l’attività di intermediazione ai soli iscritti al RUI i quali devono quindi possedere requisiti idonei verificati dall’attività di controllo esercitata dall’IVASS stessa.
Il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo, diventa, nel contesto sopra evidenziato, una necessità anche per gli enti pubblici per le specifiche competenze ed esperienze nella materia assicurativa, ed in particolare per quanto attinente i rischi delle pubbliche amministrazioni, di cui il soggetto affidatario dispone.
Scegliendo infatti di avvalersi di un broker assicurativo l’ente pubblico potrà disporre di soluzioni assicurative quanto più efficaci, efficienti ed economiche possibili in rapporto a quanto il mercato possa offrire e recepire, tra le innumerevoli e diversificate proposte che vi si trovano.
Tali soluzioni potranno essere individuate e proposte solo da un consulente “sul campo” che sia a conoscenza di quali proposte assicurative non solo siano rispondenti alle esigenze della stazione appaltante, ma anche facilmente collocabili presso gli assicuratori onde evitare sia scoperture per l’ente sia la celebrazione di gare deserte, facendo necessariamente lievitare i costi dell’affidamento.
In sostanza il broker si configura come una figura particolarmente qualificata per individuare senza difficoltà gli strumenti più consoni ai bisogni di tutela assicurativa dell’ente pubblico anche in relazione alle necessità di un’efficace garanzia degli utenti, degli amministratori, dei dipendenti e del patrimonio pubblico.
In particolare attraverso l’ausilio di un broker assicurativo la Città metropolitana di Venezia potrà svolgere il complesso delle funzioni amministrative di competenza in condizioni di sicurezza, affrancandosi dai rischi professionali derivanti anche dal complicarsi del quadro giuridico di riferimento, demandando al broker l’indicazione della soluzione migliore tra conservazione, modificazione, sostituzione di polizze esistenti o la stipulazione di nuove, come anche l’indicazione degli accorgimenti tecnici da adottare atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi.
Contesto:
a) la Città metropolitana di Venezia si avvale dal 2015 dell’operato di un broker assicurativo per la gestione dei contratti e per attività di supporto nella gestione dei sinistri, in particolare per quelli passivi rientranti nella franchigia contrattuale;
b) le attuali coperture assicurative sono in scadenza il 28/02/2019.
Esecuzione del servizio di brokeraggio:
Risponde all’esigenza dell’amministrazione di avere assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, oltre che a contribuire a risolvere ogni problematica relativa alla materia. Tutto ciò si coniuga perfettamente con l’ambito di operatività dell’attività del broker, come definito dal citato art.
106 del D.Lgs. 209/2005 e dall’art. 48 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e che può riassumersi in tre attività fondamentali:
a) assistenza, formazione e consulenza a beneficio dell’assicurando – risk management; in una prima fase il broker deve individuare i rischi nei quali l’amministrazione incorre nello svolgimento della sua attività e che possono costituire oggetto di copertura assicurativa, redigendo un apposito piano di gestione. Si tratta di una fasi di analisi, detta risk management, che consente la riduzione e la prevenzione del rischio mediante l’utilizzo di tecniche di prevenzione e protezione. Accanto a ciò il broker dovrà rendersi disponibile per ogni richiesta di consulenza e dovrà dare attuazione al piano di formazione in materia assicurativa presentato in sede di gara e provvedere ad un costante aggiornamento dei dipendenti dell’ente nella medesima materia;
b) copertura dei rischi;
una volta individuati i rischi ed analizzate le coperture esistenti, il broker suggerisce eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dell’amministrazione. Successivamente, sulla base della precedente attività di risk management, il broker predisporrà i nuovi testi di polizza da porre in gara alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura dei contratti e delle operazioni stesse. In questa fase, nella quale prevale l’attività di intermediazione contrattuale, il broker opera al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto degli obiettivi assicurativi;
c) collaborazione in fase esecutiva e gestionale;
successivamente alla stipula delle polizze assicurative, il broker supporta l’amministrazione nella gestione dei contratti assicurativi e nella gestione dei sinistri, in particolare per quelli di RCT rientrati nella franchigia contrattuale, secondo le specifiche indicate nel capitolato speciale di gara.
Le prestazioni che verranno richiesta all’affidatario del servizio di brokeraggio sono quelle più analiticamente indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, facente parte del presente progetto che il broker dovrà eseguire con i propri mezzi e la propria organizzazione e con il supporto degli uffici dell’ente nella messa a disposizione della documentazione necessaria.
Scelta del prestatore del servizio di brokeraggio:
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12973/2010 ha affermato che il broker assicurativo svolge, accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione anche un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, così configurando, anche secondo la più recente giurisprudenza (vedasi Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana – sentenza n. 439 del 30/01/2013), l’attività di brokeraggio in: a) prestazione professionale avente ad oggetto assistenza e consulenza e b) rappresentanza dell’assicurato. Entrambe queste attività quindi sono precipue delle competenze del broker e, a detta dei giudici contabili siciliani, anche lo svolgimento di una sola di queste attività sarebbe riconducibile alla figura del broker la cui attività, come affermato dall’Autorità di Xxxxxxxxx (determinazione n. 2/2013) e dalla giurisprudenza (TAR Abruzzo n. 397/2006, TAR Veneto
n. 1368/2009, TAR Pescara n. 379/2006) rappresenta un costo indiretto per l’amministrazione, poiché il broker viene retribuito dalle compagnie assicuratrici attraverso la percentuale di ricarico che si aggiunge al c.d. “premio puro”. A tal proposito vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 12/10/2016, n. 4226 che afferma: “il servizio di brokeraggio assicurativo consiste nell’attività di intermediazione assicurativa svolta da un soggetto dotato di competenza professionale nel settore, il broker, per conto di altro soggetto interessato alla stipula di polizze assicurative. L’attività del broker è quindi remunerata con una provvigione, commisurata ai premi pagati dall’assicurato alla compagnia assicurativa”. Atteso quindi che l’attività è a titolo oneroso e non è esclusivamente di natura intellettuale, essa si configura come un appalto di servizi che deve essere affidato secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici,
escludendo quindi un affidamento a titolo oneroso intuitu personae, che costituirebbe danno erariale (sentenza TAR Sicilia sopra citata) e che quindi l’aggiudicazione di questo appalto non comporterà per la Città metropolitana di Venezia alcun onere finanziario diretto per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il broker, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza consolidata, deve essere remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l’assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell’incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi stabilite.
Premesso ciò, si ritiene di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in cui “l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”, in considerazione di:
1) il costo del servizio per l’amministrazione è indiretto;
2) l’interesse preponderante per l’ente non è per il prezzo, ma per la qualità del servizio stesso;
3) storicamente nelle gare con offerta economica che prevedono provvigioni entro un range minimo ed uno massimo si è assistito ad offerte tutte uguali allineate al valore minimo al fine di ottenere il punteggio massimo, di fatto svilendo la componente “prezzo” dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4) la percentuale provvisionale predeterminata consente di quantificare a priori la retribuzione del broker ed assestarla su valori congrui e remunerati.
Altrimenti la remunerazione del broker si ridurrebbe all’aumentare dell’impegno profuso, realizzando un meccanismo di premialità inversa e rischiando di trasformarsi in un aumento del costo dei prodotti assicurativi.
2. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA
In ragione dello specifico contenuto del servizio e della modalità di esecuzione del medesimo non si rilevano costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per la Città metropolitana di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza costante, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.
Ai sensi dell’art.95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la gara viene aggiudicata attribuendo all’elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per le altre polizze, che costituiranno le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker, immutabili per tutta la durata dell’appalto.
Dette percentuali sono state determinate tenendo in considerazione:
a) quelle applicate da altri enti di analoghe dimensioni e tipologia;
b) il premio assicurativo in corso è sensibilmente inferiore a quello della scorsa gara su cui erano state calcolate le percentuali del 4% e del 7%;
c) una remunerazione del broker congrua per i servizi richiesti ed in linea con quella posta a base di gara nel precedente affidamento.
Quindi, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo dell’appalto, il valore complessivo del servizio in questione viene quantificato presuntivamente in Euro 322.682,83, al netto delle imposte. Detto importo è stato calcolato applicando le percentuali sopra indicate ai premi netti delle polizze assicurative vigenti e moltiplicando il risultato per 5 (gli anni di durata dell’incarico)
4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
€ 0,00*
A) COSTO DEL SERVIZIO
€ 0,00**
B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
€ 225,00
C) CONTRIBUTO A.N.A.C. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
€ 0,00***
D) SPESE DI PUBBLICITA’ (pubblicazione estratto bando di gara sulla GURI sui quotidiani)
€ 225,00
ONERI COMPLESSIVI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
*Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Città metropolitana di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.
**Non ci sono costi per la sicurezza poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.
***I costi per la pubblicità della gara, ammontanti in € 3.500,00, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo della Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 209/2005, da parte di un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del citato D. Lgs. 209/2005.
Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a fornire alla Città metropolitana di Venezia, con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.
Saranno oggetto dell’incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l’ente è soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere, verifica della loro adeguatezza, e impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato;
c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
d) assistenza e consulenza nella redazione dei capitolati relativi alla gara per le nuove coperture assicurative che dovranno essere in vigore dal 28/02/2019, strutturati in base alle reali necessità della Città metropolitana di Venezia, con la massima tempestività e comunque con tempistica compatibile con l’attività dell’ente. Inoltre, su richiesta dell’ente, prestare assistenza e consulenza nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
e) assistenza nella gestione dei contratti assicurativi che verranno stipulati, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
f) assistenza nella gestione dei sinistri di RCT in franchigia (sinistri passivi). In particolare il broker dovrà mettere a disposizione dell’ente, a propria cura e spese, personale qualificato per l’attività di consulenza ed assistenza per l’esame delle richieste di risarcimento presentate da terzi, che si espleterà con apposite riunioni a cadenza, di norma, bimestrale, salvo eventuali situazioni particolari che richiedessero riunioni apposite;
g) gestione dei sinistri attivi dell’ente, anche mediante utilizzo di sistemi informatici dedicati, al fine di giungere all’ottimizzazione delle procedure di definizione delle pratiche. L’attività di gestione dei sinistri attivi dovrà proseguire anche oltre la scadenza contrattuale fino alla definizione di tutti i sinistri denunciati entro la vigenza temporale del contratto;
h) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze/necessità della Città metropolitana di Venezia e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
i) ogni altra assistenza e consulenza si rendesse necessaria nel corso dell’incarico, riferita alla gestione dei contratti assicurativi;
j) formazione ed aggiornamento del personale dell’ente in materia assicurativa da svolgersi con le modalità ed i termini indicati nell’offerta tecnica;
ART.2 – DURATA E DECORRENZA DELL’INCARICO
La durata dell’appalto è pari ad anni cinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza o di necessità effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito atto.
Ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata, su richiesta della Città metropolitana di Venezia, alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di 6 mesi (sei mesi), nelle more dell’indizione ed esecuzione di una nuova gara e/o del passaggio delle competenze ad un nuovo broker o all’amministrazione stessa. L’appaltatore è tenuto a garantire la proroga del servizio.
E’ escluso il rinnovo.
L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Il broker ove, a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo ai sensi dei successivi artt. 13 e 14, non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell’amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceo
ART.3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Città metropolitana di Venezia alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l’assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell’incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi.
Poiché, ai sensi dell’art.95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la gara viene aggiudicata attribuendo all’elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per le altre polizze, le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker saranno quelle sopra indicate, immutabili per tutta la durata dell’appalto.
La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l’affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.
I premi che la Città metropolitana di Venezia paga per il periodo 28/02/2016 – 28/02/2019 sono i seguenti (escluse eventuali regolazioni premio):
Polizza | Premio Imponibile | Premio Lordo | Scadenza |
RCT/O | € 220.858,90 | € 270.000,00 | 28/02/2019 |
RCA Libro Matricola | € 34.731,06 | € 43.809,50 | 28/02/2019 |
All risks | € 321.711,82 | € 335.900,50 | 28/02/2019 |
Infortuni cumulativa | € 24.829,26 | € 25.450,00 | 28/02/2019 |
Incendio Furto Kasko veicoli | € 25.200,00 | € 28.602,00 | 28/02/2019 |
Incendio Furto Kasko natanti | € 7.693,34 | € 7.700,00 | 28/02/2019 |
Tutela legale e peritale | € 16.494,84 | € 20.000,00 | 28/02/2019 |
RC Patrimoniale tecnici colpa lieve | € 11.483,84 | € 14.039,00 | 28/02/2019 |
Ai soli fini della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore complessivo dell’appalto viene quantificato presuntivamente in Euro 322.682,83, al netto delle imposte. Detto importo è stato calcolato applicando la percentuale del 5% sulla polizza RCA e del 10% sulle altre polizze e moltiplicando il risultato per 5 (gli anni di durata dell’incarico) e 6 mesi dell’eventuale proroga tecnica.
Nessun compenso potrà essere richiesto alla Città metropolitana di Venezia nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito delle relative gare.
ART.4 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dalla Città metropolitana di Venezia al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
Nell’impossibilità di effettuare il pagamento al Broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice richiesta dell’ente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative.
Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per la Città metropolitana di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.
Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.
Il Broker si impegna a trasmettere alla Città metropolitana di Venezia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie Assicuratrici entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
ART.5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.
A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare alla Città metropolitana, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
Nel caso in cui il Broker non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la Città metropolitana avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
ART.6 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Amministrazione l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l’Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.
Entro i limiti di cui ai commi precedenti, la Città metropolitana di Venezia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il Xxxxxx dovrà eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto e dell’offerta tecnica presentata, con diligenza e nell’esclusivo interesse dell’ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
ART.7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Il Broker, nell’espletamento del servizio, si impegna a:
a) svolgere l’incarico nell’interesse dell’amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
b) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività dell’Ente;
c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria;
d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
e) mettere a disposizione della Città metropolitana di Venezia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
f) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell’Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Città metropolitana di Venezia;
g) avvisare tempestivamente l’Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
h) in caso di aggiudicazione una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l’esecuzione dell’incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alla Città metropolitana di Venezia.
La Città metropolitana si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate.
La Città metropolitana di Venezia si impegna a:
a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il
quale è deputato a rapportarsi, per conto della Città metropolitana di Venezia con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
ART.8 – REFERENTE DEL BROKER
Il Broker, in sede di offerta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con la Città metropolitana e le relative competenze. All’interno di detto team il Broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell’ente per il servizio oggetto del presente capitolato.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede della Città metropolitana.
Prima dell’avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell’amministrazione in caso di urgenza.
Lo staff di interfaccia dovrà avere specifiche competenze e provata esperienza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi, in grado di operare in stretta collaborazione con gli uffici addetti dell’ente, in ogni fase della loro attività. Per quanto riguarda la gestione di tutte le tipologie di sinistri dovrà essere individuato un unico soggetto che si rapporterà direttamente con l’Ufficio Assicurazioni dell’Ente. Saranno apprezzate, in particolare, l’esperienza professionale maturata dai componenti il gruppo di lavoro, desunta dai curricula (con particolare riferimento all’esperienza professionale specifica maturata con altre pubbliche amministrazioni o società pubbliche), la completezza delle professionalità offerte, l’articolazione della struttura e delle relative responsabilità.
ART.9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER
Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante.
Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Città metropolitana di Venezia competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall’incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.
ART.10 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, il Broker dovrà presentare idonea cauzione resa ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, in favore della stazione appaltante. In particolare, la garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte dell’ente stesso.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Città metropolitana di Venezia l’acquisizione della cauzione provvisoria, con l’applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla Città metropolitana di Venezia codice IBAN XX00X 00000 00000 000000000000, che sarà considerato infruttifero.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Città metropolitana di Venezia. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.
ART.11 – POLIZZA ASSICURATIVA
Prima della stipulazione del contratto, il Xxxxxx dovrà dimostrare di aver stipulato una polizza di RC Professionale così come previsto dalla normativa vigente, e comunicare eventuali successive variazioni.
La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 3.000.000,00.
ART.12 – PENALI E RISARCIMENTO DANNI
Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, dipendenti da colpa del Broker,
comporterà l’applicazione di una penale compresa fra 0,3 per mille (pari a € 97,00) e l’1 per mille (pari a € 323,00) dell’importo contrattuale netto che verrà determinata in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, salvo il maggior danno subito, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o nell’offerta tecnica.
Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica.
L’applicazione della penale sarà preceduta da una formale contestazione d’addebito a seguito della quale il Xxxxxx avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla data della contestazione. In caso di non accettazione delle giustificazioni, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l’Ente si riserva di applicare le penalità, fatto salvo il diritto per l’Ente medesimo al risarcimento del danno. L’applicazione della penale non esonera il Broker dall’adempimento della prestazione il cui inadempimento ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
La penale sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell’importo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La comminazione di almeno tre contestazioni d’addebito o un ritardo nell’adempimento che determini una penale di importo superiore al 10% (dieci percento) del valore contrattuale, nel corso del servizio, a carico del contraente, attribuisce alla Città metropolitana di Venezia la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile per grave inadempienza contrattuale, previo invio di PEC. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.
Nell’ipotesi del comma precedente il contraente non potrà rivendicare alcun indennizzo e/o risarcimento a qualsivoglia titolo.
E’ inoltre facoltà della Città metropolitana risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Inoltre, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) perdita dell’iscrizione all’Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984,come modificata dal D. Lgs. 209/2009;
c) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle attivita, nonche violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 6;
f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente;
g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici;
e) di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 5;
i) subappalto non autorizzato;
j) cessione del contratto non autorizzata;
k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'Appaltatore;
l) commissione di fatti, connessi all’esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall’ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessita di attendere l’evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie,quali gravi inadempimenti contrattuali;
m) cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
n) inosservanza degli obblighi di cui al successivo art. 19 in materia di codice di comportamento;
La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale la Città metropolitana dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso La Città metropolitana avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare il deposito cauzionale definitivo ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
In ogni caso e fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti
ART 14 - RECESSO
È facoltà della Città metropolitana di Venezia recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Broker mediante PEC.
La parti convengono, inoltre, che per giusta causa la Città metropolitana di Venezia potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di brokeraggio, condanna con sentenza passata in giudicato degli amministratori, titolari o direttori per delitti contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ ammesso il subappalto del servizio, nei termini e nelle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
E’ vietata ogni forma totale o parziale di cessione del contratto. Verificandosi l’ipotesi del comma precedente, il contratto è risolto di diritto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
ART. 16 – CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (presuntivamente quantificate in euro 1.800,00) saranno a carico del Broker.
ART. 17 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.
ART. 18 - TUTELA INFORTUNISTICA E SOCIALE
L’affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all’affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.
ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)
L’affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23.12.2013.
Detto codice di comportamento è disponibile sul sito web dell’ente all’URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xx-xxxxxxxxxxxxx e copia del medesimo verrà consegnato all’affidatario prima dell’inizio del servizio.
L’affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla L. 190/2012.
ART. 20 – CONTROVERSIE
Eventuali controversie, inerenti l’applicazione, l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, sarà competente il Foro di Venezia.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 21 – NORMATIVA APPLICABILE - RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nella documentazione di gara e per quanto eventualmente in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno considerate valide le disposizioni fissate dal citato X.Xxx. Si richiamano, inoltre, le norme del codice civile e, in particolare, gli articoli 1754 e 1765, il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), nonché le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.
ART.22 – D.U.V.R.I.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistano oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e non viene svolto nei locali della Città metropolitana.
ART.23 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati, nonché responsabile del procedimento è il dirigente del servizio assicurazioni xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
6. INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI CHE LE OFFERTE DEVONO COMUNQUE GARANTIRE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità a prezzo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice, pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, di seguito elencati.
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | |
1 | Modalità di esecuzione del servizio di | 1.1 | Modalità operative e tempistica per l’espletamento delle attività preparatorie alla gara per la scelta dei nuovi prestatori assicurativi. Tali attività devono essere completate |
brokeraggio | entro il 30/09/2018 Saranno oggetto di valutazione le modalità tecniche ed operative proposte per la ricognizione e valutazione del fabbisogno assicurativo dell’ente, con particolare riferimento alla tempistica di completamento delle varie attività individuate all’art. 1 lett. a), b), c), d) del capitolato, alle modalità di redazione e trasmissione della documentazione, ed alle modalità di raccordo, in questa fase, con l’ufficio assicurazioni dell’ente, al fine di predisporre i capitolati per la gara per il servizio di copertura assicurativa entro il 30/09/2018 | ||
1.2 | Proposte e criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi. Sarà oggetto di valutazione la concreta adottabilità delle proposte, la loro innovatività ed economicità | ||
1.3 | Attività di consulenza ed assistenza gli uffici in corso di contratto. Sarà oggetto di valutazione il contenuto dell’attività di consulenza ed assistenza agli uffici, con particolare riferimento alle modalità ed ai tempi di risposta garantiti alle richieste dell’ufficio assicurazioni dell’ente | ||
2 | Modalità di gestione dei sinistri | 2.1 | Metodologia proposta per la gestione dei sinistri (attivi e passivi). Sarà oggetto di valutazione la metodologia di lavoro proposta al fine di rendere tempestiva, semplice ed efficace la gestione dei sinistri, con particolare riferimento alle tempistiche, alla qualità e facilità di utilizzo degli strumenti informatici eventualmente proposti. In questo caso dovrà essere fornita copia dimostrativa del software da allegare all’offerta tecnica o, in alternativa, l’indicazione delle modalità di accesso tramite password temporanea a detto programma informatico via web, anche in ambiente di test. |
2.2 | Gestione dei sinistri di RCT in franchigia. Sarà oggetto di valutazione la modalità di supporto proposta all’ufficio dell’ente per la gestione dei sinistri di RCT in franchigia, con particolare riferimento alle modalità di gestione degli stessi, alla tempistica, alla qualità del personale messo a disposizione, alla qualità e modalità dei flussi informativi in materia (giurisprudenza, ecc.)(vedasi in proposito l’art. 1 let. f) del Capitolato) | ||
3 | Formazione e organizzazione | 3.1 | Progetti formativi dedicati al personale che si occupa dei servizi assicurativi. Sarà oggetto di valutazione la proposta formativa, offerta a titolo gratuito, redatta predisponendo un piano di formazione riportante le ore di formazione, la periodicità, gli argomenti trattati, le qualifiche dei formatori, le sedi di svolgimento degli incontri |
(presso la sede dell’ente, presso la sede del concorrente, presso altre sedi indicandone le località presuntive, ecc.) e le modalità organizzative (seminari, attività di formazione esclusiva, video formazione, abbonamenti gratuiti a siti specializzati, ecc.) | |||
3.2 | Assetto organizzativo del team di interfaccia del concorrente con l’ente (art. 8 del capitolato speciale d’appalto). Sarà oggetto di valutazione la struttura del gruppo di lavoro dedicato all’erogazione del servizio di cui trattasi. Dovranno essere indicati (anche attraverso appositi curricola): a) il referente unico del servizio; b) il referente unico per la gestione dei sinistri passivi c) la composizione del team di interfaccia con indicazioni delle rispettive mansioni; d) le qualifiche ed esperienze dei membri del team; e) tutto quanto altro indicato all’art. 8 del capitolato |
7. SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO D'APPALTO
per l’affidamento del servizio di C.I.G.: ………….
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila , il giorno ………….. del mese di , presso gli uffici della
Città metropolitana di Venezia, in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, x. 000,
AVANTI A ME
dottor Xxxxxxx Xxx, segretario generale della Città metropolitana di Venezia, autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come modificato dall’art. 10, comma 2-quater della legge numero 114 dell’11 agosto 2014,
SONO COMPARSI
- da una parte:
il dott./ing. (dirigente), nato/a a …………………. (..) il 19.. e domiciliato/a
per la carica presso la sede della Città metropolitana di Venezia il/la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Città metropolitana, codice fiscale numero 80008840276, “Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante” 0000242008, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche “Città metropolitana”. Il dott./ing. (dirigente), competente a stipulare i contratti per conto della “Città metropolitana”, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 28 dello statuto della Città metropolitana di Venezia, dell’art. 21 del regolamento della Provincia di Venezia per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia di Venezia 201.
numero .., protocollo numero , interviene nel presente Atto per dare
esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione numero del
………………. protocollo numero ;
- dall’altra parte:
il sig. ……………………….., nato a ……………………… il , residente in
…………………, Via …………………n , codice fiscale
……………………………………, il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell’impresa/società
………………………………, con sede legale in ………………… (..), Via ,
cap……………….., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n.
………….., capitale sociale euro ………………./00 (€ ) interamente
versato, data di iscrizione , Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero
di R.E.A. ………………, annotata con la qualifica di , nella sezione speciale
in data .. ………… ….. La suddetta impresa/società nel contesto dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche “Appaltatore”.
(se la parte è un procuratore) il sig. ……………………. , nato a ……………… (..), il ..
…………….. 19.., residente a ……………(..), in Via ……………, cap , il quale
interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società
……………………………..., con sede legale in ………(..), Via , cap.
………, codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di …………..
n……………….., capitale sociale euro ………………/00 (€ )
interamente versato, data di iscrizione , Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A.
numero di R.E.A , in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di
…………………………………, sig , con scrittura privata autenticata dal
Notaio dott. …….. …….., rep. ……….., del … ……… 20.., registrata all’ Ufficio di
………….., in data ….. al n……………. serie …. che, in originale/ in copia certificata conforme in data .. ………… ….. dallo stesso Xxxxxx, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte integrante e sostanziale.
(in caso di RTI) il sig interviene nel presente Atto in nome e per conto di
………………………….., società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:
- ……………………..., con sede in ……………… (..), Via …….. n…, cap , capitale
sociale interamente versato € , codice fiscale e numero d’iscrizione del
Registro delle Imprese di ………… ……………., data di iscrizione ,
Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A ;
- ……………………..., con sede in ……………… (..), Via …….. n… , cap , capitale
sociale interamente versato € , codice fiscale e numero d’iscrizione del
Registro delle Imprese di ………… ……………., data di iscrizione ,
Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A ;
giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. ………………………, rep. ………, del , registrata all’Ufficio
di ………. , in data….. al numero ………….. serie .. che, in originale/ in copia certificata conforme in data .. ……….. …… dallo stesso Xxxxxx, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte sostanziale ed integrante.
Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell’Atto anche “Appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Xxxx, ai fini del quale
PREMETTONO
- che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
ii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- che l’esecuzione del servizio denominato è stata
definitivamente aggiudicata con determinazione del dirigente del Servizio
…………………………………… n. ……………. del , protocollo n.
………, esecutiva ai sensi di legge;
- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’“Appaltatore”, come previsto dall’art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i. e a seguito della comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali del
prot. numero del ;
- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall’art. 98 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i.;
- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i, con le modalità indicate dal comma 6 del medesimo articolo, come risulta dalle note protocollo numeri in data
e che è decorso, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data , (NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO PER I CONTRATTI DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 10,
SOTTO LE SOGLIE DI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A E B) ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;
- (eventuale) che si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza in data
………………... come risulta dal relativo verbale
- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , in data
…………….documento numero , dal quale risulta la qualità e i poteri che
legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;
- (ipotesi A) che il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, la “Città metropolitana” recederà dal contratto;
- (ipotesi B) che il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, la “Città metropolitana” recederà dal contratto;
- (ipotesi C) che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;
- (ipotesi D) che l’”Appaltatore” risulta iscritto dal …(data iscrizione)….. al …(data
scadenza iscrizione)….. nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ;
- (ipotesi E) che la “Città metropolitana” ha acquisito attraverso il sistema SICEANT la “comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”;
- (per i contratti < 150.000 euro) che ai sensi dell’art.83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m., non è richiesta la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del suddetto decreto;
- che il Dirigente del Settore con dichiarazione del ha attestato, ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che la stessa si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, e resta depositata agli atti della “Città metropolitana”.
- che l’”Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) della Città metropolitana di Venezia per il periodo 2017-2019 è consultabile alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxx- corruzione-e-della-trasparenza.html, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx e xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx. (solo atto pubblico)
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 (PREMESSE)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.
ARTICOLO 2 (OGGETTO DELL’APPALTO)
1. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore”, che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione del servizio denominato
……………………………………………………, come da progetto richiamato al successivo articolo 3.
ARTICOLO 3
(OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)
1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti:
a. dai seguenti documenti parte del progetto approvato con determinazione dirigenziale numero ……. del ……..……. 201., protocollo numero ……., esecutiva:
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub ..;
- (eventuale) elenco prezzi/ lista (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub ..);
b. (eventuale) dall’offerta tecnica presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara e composta dai seguenti elaborati: ………………………….; tale documento viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub ..)
c. documento per la valutazione dei rischi interferenti (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub ..);
2. Le Parti sottoscrivono, avanti a me, con firma digitale, in data odierna, per piena conoscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1, non materialmente allegati al presente contratto. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della “Città metropolitana”.
3. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i. e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti ancora in vigore.
ARTICOLO 4 (CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)
1. La “Città metropolitana” pagherà all’“Appaltatore” che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di /00 euro (€
……………………..,00) cui vanno aggiunti ………………/00 euro (€ ,00) per i
costi relativi alla sicurezza, per un totale complessivo di /00 euro (€
………………..,00) oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. (eventuale) Le Parti prendono atto che, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.
3. La “Città metropolitana” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore dell’esecuzione, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.
4. Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’“Appaltatore” è obbligato ad assoggettarsi alle medesime condizioni di cui al presente contratto e alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo.
5. Il direttore dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contradditorio con l’“Appaltatore”.
6. La “Città metropolitana” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”.
7. La “Città metropolitana” dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore”, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – Xxx Xxxxx 000.
8. L’“Appaltatore” informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig , al quale la “Città
metropolitana” effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza
dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla “Città metropolitana”.
9. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla “Città metropolitana”, a cura e spese dell’“Appaltatore” stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla “Città metropolitana” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
10. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero ……….
del .. ………. 201.., protocollo numero ………,( impegno ).
11. La “Città metropolitana” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.
12. La “Città metropolitana” informa l’“Appaltatore” che ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 vige l’obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. Il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: ……
ARTICOLO 5 (TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)
(SOLO DOPO PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA ANAC)
1.
L’ “Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. A tal fine, in particolare:
− si impegna a comunicare alla “Città metropolitana, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati;
− si impegna a trasmettere alla Città metropolitana copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Città metropolitana” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.
(PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE)
1. L’ “Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.
2. A tal fine si impegna a comunicare alla “Città metropolitana”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Città metropolitana” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.
ARTICOLO 6 (DURATA DEL CONTRATTO)
1. Il contratto decorre dal ……………. e terminerà il …………………..
ARTICOLO 7 (INADEMPIENZE E PENALI)
1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell’adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall’ articolo
………. del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “ ”
ARTICOLO 8 (LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)
1. L’“Appaltatore” avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo .. del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “ ”.
ARTICOLO 9
(SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO)
1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..”.
ARTICOLO 10 (REFERENTE DELL’APPALTATORE)
1. L’“Appaltatore” dichiara che il signor è responsabile della disciplina e del
buon ordine nell’esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del signor ………………, nato a ……. il …….., che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.
ARTICOLO 11
(DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO) (eventuale solo per importi superiori a € 500.000 o se diverso dal responsabile del procedimento)
1. La “Città metropolitana” individua quale direttore dell’esecuzione, diverso dal responsabile unico del procedimento, il dott./ing cui competono in
particolare i seguenti adempimenti:
a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all’esecu-zione delle prestazioni contrattuali;
b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l’esecuzione del contratto;
c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell’“Appaltatore”, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all’“Appaltatore”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaustivamente la “Città metropolitana” procederà all’applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall’articolo 7 del presente contratto;
d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all’articolo 10 a cui è consegnata una copia.
ARTICOLO 12
(SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’)
1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui all’art. 102 del D. Lgs. 102 e s.m.i.
ARTICOLO 13
(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)
1. Le Parti danno atto che per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione gli articoli … del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..” e gli articoli 108 e 109 del D. Lgs 50/2016 e s.mi..
2. La “Città metropolitana”, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'“Appaltatore” con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano ritenuti dalla “Città metropolitana” migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'“Appaltatore” acconsenta alla modifica
delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.a.
3. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Venezia consultabile alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx- disciplinari-e-di-comportamento. La “Città metropolitana”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all’“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Città metropolitana” procederà all’applicazione della penale di cui all’articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e all’incameramento della cauzione definitiva. La “Città metropolitana” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D. Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
ARTICOLO 14
(MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)
1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.
2. Le Parti approvano, specificatamente, che il Foro competente è quello di Venezia.
ARTICOLO 15 (CAUZIONE DEFINITIVA)
1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero ………………, in data 20.., stipulata
con ………….S.p.A., Agenzia …………., per …………/00 euro (€ ,00).
2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall’“Appaltatore” in data .. ……….. 20.., registrata al protocollo della “Città metropolitana” il .. ………. 20.. al numero Detta polizza è conservata agli atti
della “Città metropolitana”.
3. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del ………………per cento (…%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l’“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. numero 50/2016, come risulta da………. E in quanto trattasi di
micro/piccola/media impresa, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 103, comma 3, del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i.
5. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la “Città metropolitana” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l’“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Città metropolitana” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.
6. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
ARTICOLO 16
(POLIZZA ASSICURATIVA) (eventuale)
1. La “Città metropolitana” prende atto che l’“Appaltatore” ha stipulato, a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato, polizza di responsabilità civile verso terzi n.
………………, in data …………….. con …………………….. Assicurazioni, Agenzia di
………………….., per un massimale per sinistro di ……………/.. euro (€……….,00) ed ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
2. Copia della suddetta polizza è stata acquisita è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall’“Appaltatore” in data 20.., registrata al protocollo della “Città
metropolitana” il .. ………. 20.. al numero Detta polizza è conservata agli atti
della “Città metropolitana”.
ARTICOLO 17
(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)
1. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come stabilito dall’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 18 (SUBAPPALTO)
1. Ai sensi dell’art. … del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..”, è fatto divieto all’“Appaltatore” di subappaltare, anche parzialmente, il servizio.
1. (eventuale) La “Città metropolitana” dà atto all’“Appaltatore” che, in sede di presentazione della propria offerta, ha dichiarato che eventualmente intende subappaltare, nei limiti di valore previsti dalla legge, le seguenti parti del servizio
…………………………….
ARTICOLO 19
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e eventuale DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. La “Città metropolitana” indica all’“Appaltatore” che il responsabile del procedimento e
(eventuale) direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing./dott.
………………..…………………….. cui competono, in particolare, i seguenti adempimenti:
a) dare avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l’esecuzione del contratto;
c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del
referente dell’“Appaltatore”, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all’“Appaltatore”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaustivamente la “Città metropolitana” procederà all’applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall’articolo 7 del presente contratto.
d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all’articolo 10 a cui è consegnata una copia.
2. La “Città metropolitana” si impegna a comunicare all’“Appaltatore” l’eventuale variazione del nominativo.
ARTICOLO 20
(OBBLIGHI DELL’“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)
1. Il signor dichiara che l’“Appaltatore” applica ai propri lavoratori
dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore
……………………………… ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
ARTICOLO 21 (REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA)
1. La “Città metropolitana” dà atto che l’“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL/INPS_ richiesto in data
………..., con scadenza validità il …………
ARTICOLO 22
(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)
1. Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l’“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del , rilasciato dalla Provincia/Città metropolitana di
…………...
ARTICOLO 23 (DOMICILIO DELL’APPALTATORE)
1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio nel comune di
……………………….., all’indirizzo………
ARTICOLO 24
(SOLO PER PROCEDURE APERTE E APPALTI SOPRA SOGLIA (GURI E GIORNALI) (SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 02.12.2016)
1. L’“Appaltatore”, ai sensi di quanto disposto dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 5, comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ha l’obbligo di rimborsare alla “Città metropolitana” le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria entro il termine di sessanta (60) giorno dall’aggiudicazione.
2. “L’Appaltatore” ha provveduto a depositare la somma di ………………………/ euro (€
………………..) presso il Tesoriere dell’ente, Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN XX00X0000000000000000000000.
ARTICOLO 25 (SPESE CONTRATTUALI)
1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. L’“Appaltatore” ha già provveduto a depositare la somma complessiva di
…………………………………./00 euro (€ ,00 presso il Tesoriere: Unicredit
S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN: XX00X0000000000000000000000.
ARTICOLO 26 (REGISTRAZIONE)
1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell’ I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.
(eventuale) Le Parti chiedono la registrazione dell’Atto in misura fissa in quanto il servizio dedotto nel presente Atto è esente I.V.A., ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. (eventuale) Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell’articolo 27-bis della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
ARTICOLO 27 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
1. La “Città metropolitana” informa l’“Appaltatore” che titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, responsabile del suddetto trattamento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione l’ing/dott. …………… del Servizio e, per quanto attiene ai
pagamenti, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente del Servizio Economico Finanziario.
2. La Città metropolitana di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, informa l’“Appaltatore” che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro lettura.
E richiesto, io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti.
Essi lo hanno approvato e sottoscritto unitamente agli allegati sub …. in mia presenza mediante apposizione di firma digitale i cui certificati, rilasciati per da
….………….., numero seriale , e per da , numero
seriale , risultano a me Ufficiale Rogante validi e non revocati sulla base dell’apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all’atto dell’apposizione della loro firma.
Dopo di che io Segretario della Città metropolitana di Venezia ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.