TRA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI CALCI
CALCI COMUNE CAPOFILA REP. N 101
L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di Settembre presso la sede del Comune di Calci (PI) x.xx Garibaldi, 1 – 56011
TRA
- Il Comune di BUTI, in persona del Sindaco pro tempore Xxxxxxx Xxxx nato a Pontedera (PI) il 21 /07/1976 , non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di BUTI (C.F. del Comune 00162600603), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;
- Il Comune di CALCI, in persona del Sindaco pro tempore Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Pisa (PI) il 06/10/1982, non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di CALCI (C.F. del Comune 00231650508), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;
- Il Comune di VICOPISANO, in persona del Sindaco pro tempore Xxxx
Xxxxxxxx, nato a Pisa (PI) il 05/03/1969, non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di VICOPISANO (C.F. del Comune 00230610503), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 27/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;
PREMESSO CHE
- con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, s.m.e.i. è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da eventi calamitosi;
- ai sensi della citata legge n. 225/1992, all’attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, ha delineato un nuovo assetto delle competenze anche in materia di Protezione civile;
- ai sensi della L.R.T. n.67/2003 il Comune:
a) elabora il quadro dei rischi relativi al territorio comunale garantendone l’integrazione con l’attività di previsione di competenza della Provincia,
b) definisce l’organizzazione e le procedure per fronteggiare le
situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale,
c) adotta tutte le iniziative di prevenzione di competenza, tra cui in particolare l'informazione alla popolazione e l'organizzazione di esercitazioni;
d) adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale e raccordandosi con la provincia per ogni necessario supporto;
e) provvede al censimento dei danni conseguenti gli eventi e alla individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza; ove a tale ultimo fine siano approvati interventi ai sensi dell'art. 24 della citata Legge Regionale, il Comune provvede agli adempimenti previsti nel medesimo articolo;
f) provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti;
- ai sensi dell’art 8, comma 3 della sopra citata L.R.T. il Comune, oltre a quanto previsto per fronteggiare le situazioni di emergenza nel piano comunale di protezione civile ai sensi del comma 2,lettera b) stabilisce l'organizzazione per assicurare lo svolgimento delle altre funzioni di protezione civile di propria competenza;
- ai sensi dell’art 8, comma 4 della sopra citata L.R.T. l'organizzazione di cui al comma 3 può essere realizzata anche in forma associata;
- Con precedenti convenzioni, stipulate in data 21.04.2011, repertorio n. 56, e in data 17-04-2014, repertorio n.68 tra i Comuni di Buti, Calci, San Giuliano Terme e Vicopisano è stata già svolta la gestione associata di
funzioni amministrative e di servizi in materia di protezione civile con costituzione del centro intercomunale di protezione civile presso il Comune di Calci e che la suddetta convenzione, ai sensi del art. 7 della stessa, può essere prorogata con atto formale tra gli Enti partecipanti;
PRESO atto delle deliberazioni:
- deliberazione c.c. n 39 del 27/07/2017 Comune di Buti
- deliberazione c.c. n 41 del 31/07/2017 Comune di Calci
- deliberazione x.x. x 00 xxx 00/00/0000 Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della Deliberazione Consiglio Regionale, 17 dicembre 2003, n. 225 la gestione associata ai fini dell’incentivazione svolta mediante il Comune di Calci è soggetta a stipulazione di convenzione tra i Comuni partecipanti.
VISTA la L.R. N° 40 del 16/08/2001 e successive modifiche;
Visto il Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: “disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” in particolare per quanto concerne le attribuzione dei compiti e gli adempimenti in merito alla pianificazione di cui all’art.15;
-VISTA la Legge n. 30 del 16 marzo 2017 recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della convenzione
Con la presente convenzione i Comuni di Buti e Vicopisano ai sensi dell’art.
30 del D.lgs.267/00 conferiscono delega, al Comune di Calci, di seguito denominato “Comune”, che accetta, delle funzioni amministrative e servizi di protezione in materia di protezione civile.
Art. 2 Dimensione territoriale
La dimensione territoriale comprende i comuni di Buti, Calci e Vicopisano
Art. 3 Finalità
La finalità della gestione associata del Servizio di protezione civile è quella della tutela dell’incolumità della persona umana, l’integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti con criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di sviluppo delle risorse professionali dei comuni Buti, Calci e Vicopisano.
Art. 4
Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell’ente delegato
Le funzioni conferite al Comune di Calci consistono nello svolgimento diretto delle attività seguenti:
1. Aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile, esistente, redatto in conformità della precedente pianificazione dei singoli comuni;
2. formazione ed esercitazione del personale addetto alla protezione civile;
3. organizzazione del servizio di reperibilità unificato;
4. raccordo e aggiornamento dei dati territoriali;
5. aggiornamento banca dati intercomunale
6. monitoraggio e raccolta dati dell’evoluzione territoriale per l’inserimento nella pianificazione dei nuovi rischi territoriali ;
7. coordinamento delle programmazioni comunali di protezione civile;
8. coordinamento dei rapporti con le altre istituzioni di protezione civile;
9. allertamenti di area anche su indicazione dei comuni;
10. supporto agli allertamenti locali su indicazione dei comuni;
11. predisposizione e divulgazione dei programmi di guida alle emergenze; 12, divulgazione dei dati e dei contenuti pubblici dei piani di protezione civile;
13. gestione dell’informatizzazione del centro operativo intercomunale;
14. supporto ai singoli COC ed al COM di riferimento, nella gestione ordinaria e/o di emergenza;
15. gestione dei collegamenti tra il centro intercomunale e i singoli COC;
16. supporto alla gestione dell’informazione alle popolazioni;
17. supporto alla gestione dell’informazione alle scuole dell’obbligo;
18. progettazione del nuovo sito web del centro intercomunale;
19. coordinamento e supporto ai tecnici incaricati del censimento dei danni;
20. gestione amministrativa e tecnica delle pratiche e/o progetti per l’ottenimento di eventuali contributi, da enti terzi, finalizzati alla funzione associata di protezione civile;
21, supporto alla gestione amministrativa per l’inoltro delle richieste danni;
22. supporto nella gestione dei rapporti locali con il volontariato iscritto all’albo regionale di protezione civile;
23. attività di verifica del coordinamento di accordi di area in materia di volontariato;
24. Organizzazione e gestione delle esercitazioni sul piano intercomunale di emergenza;
25. Coordinamento nella gestione del personale a disposizione del centro intercomunale;
26. attività di programmazione e supporto ai singoli comuni nella gestione dell’emergenza, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati;
27. Gestione della sede, strutture e strumentazione del CESI locale sito presso il centro logistico AIB di via del Paduletto in Comune di Calci
Art. 5
Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni Restano nella competenza dei singoli Comuni firmatari della presente convenzione le attività di cui all’art. 8 della Legge Regionale n° 67/2003 non gestite in forma associata.
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n° 66/1981 e dell’art. 15 della Legge n°225/1992 il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
Rimane inoltre di competenza dei Comuni la preventiva approvazione del
piano intercomunale di protezione civile.
Rimane inoltre di competenza dei Comuni, la preventiva approvazione dell’aggiornamento piano intercomunale di protezione civile, previa verifica dello stesso con le pianificazioni comunali già esistenti.
È di competenza dei singoli comuni:
1) La costituzione e la gestione del COC;
2) La trasmissione dati al comune capofila e materiale cartografico necessario alla redazione degli aggiornamenti del piano intercomunale di protezione civile;
3) Gli atti amministrativi della gestione delle emergenze di competenza specifica dei sindaci ;
4) La liquidazione dei danni ai privati;
Ogni altra competenza attribuita specificatamente dalla normativa vigente alla singola Amministrazione o/e al Sindaco nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile.
Ciascun Ente firmatario della presente convenzione si impegna a designare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa, un responsabile tecnico ed un sostituto per le attività di protezione civile e il collegamento con il centro intercomunale, che costituirà la struttura tecnica di supporto alla conferenza dei sindaci di cui al successivo art. 8.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE
Art. 6
Direttive per lo svolgimento delle funzioni e l’erogazione dei servizi
Annualmente la conferenza di indirizzo di cui all’art. 8 della presente convenzione procederà ad approvare il piano dei fabbisogni delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il funzionamento del servizio di protezione civile e ad approvare le direttive per la gestione economica e finanziaria del centro intercomunale di protezione civile.
CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 7
Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla stipula del presente atto.
La stessa potrà essere rinnovata con provvedimento espresso degli Enti partecipanti.
Al termine del primo anno la Conferenza di Indirizzo, di cui all'art.8, valuterà l’efficienza e l'economicità della funzione associata per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.
La presente convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 4 anni.
Art. 8
Strumenti di consultazione tra i contraenti
La Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sulla gestione della delega . La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati.
Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.
In particolare, compete alla Conferenza:
- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti e di determinazione della quota associativa, da sottoporre all’approvazione delle Giunte Comunali;
- proporre nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile- Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
La Conferenza dei sindaci è validamente costituita con l'intervento di due Comuni aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.
Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e il rappresentate/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i funzionari di ciascun Comune aderente
Art. 9
Rapporti tra gli Enti in relazione ai contributi regionali Eventuali contributi ricevuti dal Comune di Calci per la presente funzione associata sulla base della L.R. 40/2001 saranno utilizzati per la gestione della funzione e comunque per il complesso delle funzioni associate.
Art. 10
Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari; garanzie
La compartecipazione finanziaria annua, oltre alle eventuali entrate di cui al precedente articolo, è ripartita in parti uguali calcolata in base all’analisi attuale del fabbisogno per la funzionalità del centro intercomunale ed è stabilita per un’incidenza di € 10.000,00 procapite così ripartita:
1. € 4.000,00 cadauno per Investimenti - spese di funzionamento - logistica tecnica -gestione struttura CESI locale - strumentazioni sala operativa locale;
2. € 6.000,00 cadauno per incidenza del costo del personale utilizzato per la funzione associata ( Reperibilità h 24- compiti amministrativi- compiti tecnici-direzione )
Si da atto che l’importo di compartecipazione può essere variato qualora la conferenza dei sindaci di cui all’art. 8, nella fase preventiva, ne ravvisi la necessità.
Per quanto concerne le spese di cui al punto 1 saranno gestite dal comune capofila sul cui territorio è collocata la sede del centro intercomunale , il CESI locale il COM.
Per delle spese del personale saranno conguagliate tra gli enti in base all’
incidenza delle risorse umane, con le caratteristiche professionali attinenti alla materia, messe a disposizione dai singoli comuni convenzionati .
Sarà elaborato annualmente a cura della struttura tecnica di supporto alla conferenza dei sindaci, di cui al precedente art. 8, un disciplinare operativo per il calcolo dei conguagli in base alle risorse umane messe a disposizione dai singoli comuni.
La rendicontazione dovrà essere conclusa entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Art. 11 Dotazione di personale
Gli Enti aderenti si impegnano, con il presente atto, fermo restando l’utilizzo delle strutture di cui al successivo art. 12, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati secondo quanto stabilito in sede di Conferenza dei Sindaci. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.
Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.
Al Piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio. Il Comune Capofila nello svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione potrà avvalersi anche delle associazioni di volontariato operanti sul territorio e stipulare con esse apposite convenzioni, su mandato dei comuni convenzionati
Art. 12 Beni e strutture
Per l’esercizio della funzione oggetto della presente convenzione è stato realizzato un Centro di Coordinamento di protezione civile posto in Calci via del Paduletto presso il centro logistico AIB di Caprona.
La sede è dotata delle attrezzature già a disposizione del comune di Calci ente delegato. Annualmente verrà stabilito di comune accordo tra gli Enti l’eventuale integrazione alle attrezzature e dotazioni di beni del Centro Intercomunale.
Gli investimenti e acquisti dei beni in nome e per conto degli enti convenzionati verranno comunque effettuati dal comune capofila nel rispetto degli art 36 e ss. del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 13
Inadempimento degli obblighi convenzionali
Qualora uno o più Comuni partecipanti alla presente convenzione non procedano al trasferimento delle quote a proprio carico, il Comune di Calci previa diffida ad adempiere, potrà sospendere l’esercizio delle funzioni
oggetto della presente convenzione, per quanto attiene al Comune inadempiente.
Art. 14
Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale
I firmatari della presente convenzione potranno recedere, anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi, dalla presente convenzione indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione.
L’Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all’anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.
Il recesso della metà dei Comuni associati dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.
Art. 15
Controversie relative alla convenzione
Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell’interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza di Indirizzo alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie.
Art. 16
Contenzioso relativo la gestione delle funzioni associate
Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà al Comune di Calci.
Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese
che dovessero essere sostenute per oneri di un’eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna, sempre secondo i criteri stabiliti all'art.10.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 Disposizioni di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.
Art. 18
Esenzioni per bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16; ed al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n.15 pagine, che viene firmato dalle parti.
Sindaco Comune di Buti Sindaco Comune di Calci Sindaco Comune di Vicopisano