CONTRATTO
Treviso, 20.02.2018
prot. 396
CONTRATTO
servizio di assistenza informatica per l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso dal 01.01.2018 al 31.12.2021 (CIG ZF920F3001)
L'ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Treviso, con sede in prato della Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx c.f. 80014180261 e partita IVA 04464270265 nella persona del Legale Rappresentante arch. Xxxxx Xxxxxx - presidente pro tempore -
e
la ditta aggiudicataria Computerware srl semplificata con sede in Xxxxx X.X, Xxxxxxxxx xx. 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) c.f. e partita IVA 04870230267
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Disposizioni generali
1. Il servizio è regolato dal presente contratto, nonchè dalla dichiarazione d'offerta economica presentata dalla ditta, allegata al presente contratto;
2. per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge;
Art. 2 - Oggetto
1. La ditta si impegna ad effettuare il servizio di assistenza informatica comprendente ad esempio le seguenti attività:
❖ assistenza al sistema informatico dell'Ordine hardware
❖ assistenza al sistema informatico dell'Ordine software (relativamente alla parte dedicata alla posta elettronica)
❖ gestione della rete informatica dell'Ordine
❖ assistenza sistemistica e supporto ai servizi per problematiche informatiche
❖ consulenza e assistenza connettività dati
❖ assistenza hardware/software firewall
Art. 3 - Durata
1. Il presente contratto ha durata di 4 anni, a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2021.
2. Per i primi tre mesi l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire una valutazione ampia e complessiva del rapporto;
Art. 4 - Articolazione e modalità del servizio
1. La ditta assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere con personale, organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri, il servizio di assistenza informatica secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e con la massima diligenza;
2. La ditta erogherà il servizio di assistenza informatica con le seguenti modalità:
a. ASSISTENZA ON SITE
b. ASSITENZA PER VIA TELEMATICA
c. ASSISTENZA TELEFONICA
La modalità di erogazione del servizio sarà di volta in volta definita per garantire la buona riuscita dell'intervento nel minor tempo.
Art. 5 - Attività comprese nel servizio e prestazioni straordinarie
1. Il servizio oggetto del presente contratto comprende tutte le operazioni necessarie per l'assistenza informatica come descritto dall'art. 2, per un monte ore massimo previsto:
a. nell'anno 2018 pari a 50 ore;
b. nell'anno 2019 pari a 32 ore;
c. nell'anno 2020 pari a 32 ore;
d. nell'anno 2021 pari a 32 ore.
2. La ditta è tenuta a comunicare al termine di ogni assistenza un report con l'indicazione di data, oggetto e tempo impiegato relativi allo svolgimento dell'attività specifica;
3. Lo svolgimento di prestazioni straordinarie deve essere autorizzato previa presentazione e approvazione del preventivo.
Art. 6 - Personale addetto
1. La ditta garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali;
2. La ditta si impegna ad utilizzare, per l'espletamento del servizio, il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste;
3. La ditta si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, ecc) da parte del personale impiegato;
4. La ditta si impegna a vietare al personale di effettuare nei locali e negli spazi esterni qualsiasi attività che non sia conforme o strettamente connessa con le attività di assistenza informatica previste nel presente contratto;
5. La ditta di impegna a far rispettare il codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Treviso, allegato al presente contratto, che viene accettato con la sottoscrizione del presente.
6. La ditta si impegna a far rispettare il segreto professionale ai propri dipendenti, non divulgando fatti o informazioni dei quali siano venuti a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico.
Art. 7 - Corrispettivi
1. Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonchè alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto, l'Ordine APPCTV corrisponderà alla ditta i seguenti importi:
a. €1.600,00 per l'anno 2018 (+IVA)
b. €1.200,00 per l'anno 2019 (+IVA)
c. €1.200,00 per l'anno 2020 (+IVA)
d. €1.200,00 per l'anno 2021 (+IVA)
Art. 8 - Fatturazione e modalità di pagamento
1. Le prestazioni dovranno essere fatturate con fatturaPA, in regime di split payment.
2. Le fatturePA dovranno indicare il codice CIG ZF920F3001
3. Le fatturePA saranno liquidate entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse sul conto corrente intestato alla ditta mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
4. La ditta si impegna a rendere noto a mezzo email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx eventuali variazioni conto corrente.
Art. 9 - Recesso
1. L'Ordine APPCTV ha diritto nei casi di:
a. giusta causa
b. mutamenti di carattere normativo
c. mutamenti di carattere organizzativo, quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo trasferimento dell'ufficio
di recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi alla ditta a mezzo pec.
2. In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati purchè correttamente ed a regola d'arte.
Art. 10 - Clausola risolutiva
1. Nel caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti, nonché in caso di reiterati inadempimenti della ditta, l'Ordine APPCTV ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto;
2. Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati:
a. nel caso in cui sia stato depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare;
b. nel caso in cui la ditta non provveda a regolarizzare la propria posizione di correttezza contributiva entro il termine di 60 giorni ;
c. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto;
3. Nei casi previsti dal precedente comma, l'Ordine APPCTV potrà risolvere il contratto dandone comunicazione a mezzo PEC;
4. In caso di risoluzione del contratto l'Ordine APPCTV sarà tenuto a corrispondere
esclusivamente il valore economico per le prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte maturato fino alla data di efficacia della stessa risoluzione.
Art. 11 - Trattamento dei dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e xx.xx.xx. le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità;
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, leicità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Il Presidente dell'Ordine arch. Xxxxx Xxxxxx
Per accettazione
la ditta