Comune di San Martino di Venezze
Comune di San Xxxxxxx di Venezze
Provincia di Rovigo
ALLEGATO 1
(da inserire nella busta A “Documentazione amministrativa" firmato su tutte le pagine unitamente alla domanda di partecipazione)
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (CIG Z7D24557BF)
CAPITOLATO D'ONERI
Art. 1 – Oggetto e durata dell'affidamento
Il Comune di San Xxxxxxx di Venezze intende affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, di seguito indicati:
• palestra polivalente di Via Marconi (planimetria allegato 1);
• campo da tennis di Via Marconi (planimetria allegato 2);
• palestra di Via De Gasperi (planimetria allegato 3);
L'affidamento verrà effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'affidamento ha per oggetto la gestione degli impianti fino al 30 giugno 2020.
L'affidatario si obbliga c o m u n q u e a garantire la gestione anche dopo la scadenza della dell'affidamento, per la durata di mesi 6 (sei) ovvero fino al completamento di una nuova procedura di affidamento; in tal caso dovrà corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara per il periodo di effettiva gestione.
È consentito il recesso da parte dell'affidatario a partire dal secondo anno di affidamento e con preavviso di almeno 3 mesi.
Art. 2 – Piano di utilizzo degli impianti e obblighi del concessionario
L'affidatario utilizzerà gli impianti e gli spazi annessi al fine di valorizzare e incrementare l'attività sportiva e li dovrà, inoltre, concedere in uso a cittadini, ad altri Enti ed Associazioni e società sportive con la facoltà di richiedere il pagamento di tariffe (approvate con atto della Amministrazione Comunale) a copertura delle spese sostenute per le pulizie, materiali di consumo, manutenzione ordinaria e servizio di apertura.
Il concessionario dovrà assicurare il regolare funzionamento degli impianti sportivi comunali indicati nel precedente art. 1, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali
Gli immobili sono concessi in uso alla Associazione, al fine di consentire l’esercizio della propria attività sportiva, dei soggetti privati e delle Associazioni che ne facciano richiesta, e di instaurare un rapporto di collaborazione con la società stessa per il raggiungimento di finalità sociali e
sportive del Comune.
La disponibilità va intesa compatibilmente con le esigenze di primario interesse pubblico dell’attività didattica dell’Istituto Scolastico Comprensivo Villadose. L’uso, pertanto, potrà avvenire esclusivamente negli orari liberi dalle attività scolastiche dell’istituto, che è tenuto a mettere a disposizione gli impianti idonei e puliti, non oltre le ore 16,45, fatte salve diverse necessità rappresentate dall’Istituto e comunque communicate, in via preventiva con congruo termine al Concessionario e al Comune.
L'uso degli impianti è consentito esclusivamente all’Associazione cui è affidata la gestione dell’impianto, a privati e ad altre Associazioni Sportive (con preferenza, in caso di pari requisiti, alle Associazioni iscritte al Registro Comunale delle libere forme associative, e in subordine alle associazioni con sede sul territorio comunale), e con le priorità individuate nella presente convenzione.
Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente per finalità sportive, di promozione dello sport amatoriale, dilettantistico e professionale. L’attività svolta deve essere compatibile con l’esigenza di salvaguardia delle proprietà tecnico - funzionali delle strutture concesse. L’utilizzo non può pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature, non può essere contrario ai fini propri di edifici pubblici destinati a scopi formativi ed educativi e deve riguardare iniziative sportive o formativo - sportive a favore di adulti, minori, anziani, o disabili.
Gli orari dettagliati per l'utilizzo degli impianti da parte dell’Associazione Concessionario dell’impianto e degli altri utilizzatori autorizzati devono essere depositati presso la Segreteria del Comune di San Xxxxxxx di Venezze all’inizio dell’anno sportivo, e devono essere esposti in modo visibile negli impianti stessi.
Il Concessionario, i privati e le altre Associazioni che utilizzano le strutture devono impegnarsi a rispettare gli orari da ciascuna indicati.
Rientrano tra gli obblighi del Concessionario in particolare:
1) Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed eventuali aree esterne di pertinenza dell’impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell’impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario.
2) Piccole riparazioni e manutenzioni di pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
3) Sostituzione lampadine rotte o bruciate nelle due palestre concesse in gestione;
4) Riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetri;
5) Tinteggiature interne degli ambienti di pertinenza alle palestre;
6) Durante il periodo delle vacanze scolastiche le strutture dovranno essere messe a disposizione dell’Amministrazione comunale per l’eventuale organizzazione di attività e centri di animazione estiva, concordando preventivamente gli orari con il Concessionario. In questo caso l’Amministrazione Comunale ha priorità d’uso delle strutture e dovrà garantirne la pulizia.
7) Saranno altresì a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle pulizie ed aperture degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori. Si precisa che in caso di collaboratori dipendenti sarà necessario su richiesta del Comune dimostrare la regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi ai fini dell’erogazione del contributo. Il concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. L del Regoamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e dalla normativa nazionale in vigore in materia di personale impiegato nel servizio.
8) Il Concessionario dovrà tenere l’impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l’efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all’accensione e spegnimento degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all’Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP.
9) Eventuali manutenzioni straordinarie resesi necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell’impianto sportivo, sono a carico del concessionario stesso, il quale ha l’obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d’Ufficio e addebiterà al concessionario i costi.
10) Il concessionario si assume l’impegno di presentare, all’Amministrazione comunale, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio di gestione della complessiva attività svolta, accompagnata da una dettagliata relazione sul risultato di gestione. Tale relazione sarà attentamente valutata dai competenti uffici, i quali dovranno esprimere in merito un proprio parere.
11) Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune l’elenco delle Associazioni e dei privati da ammettere all'utilizzo degli impianti. Le domande, presentate direttamente al gestore, saranno esaminate sulla base di criteri di trasparenza ed uguaglianza, e con preferenza per le Associazioni i cui orari di utilizzo non interferiscano con la normale fruizione da parte dell’Istituzione scolastica e delle altre associazioni richiedenti;
12) Il Concessionario si impegna altresì a comunicare, prima dell'inizio di ogni anno sportivo, il calendario completo per l'uso degli impianti assegnati (al fine di garantire il regolare funzionamento degli impianti di illuminazione e riscaldamento), con l’indicazione di un preposto alla sicurezza per l’attività sportiva nelle strutture.
Salva l’ipotesi di eventi organizzati dal Comune, rimane a carico dell'affidatario l’onere dell’acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, licenze o permessi da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità per l’esercizio dell’attività oggetto del presente affidamento o che comunque venga ad essere esercitata nell’impianto concesso.
In caso di calamità naturale, la struttura potrà essere, eventualmente, soggetta alle disposizioni impartite dal servizio di protezione civile.
Art. 3 – Canone e rendicontazioni
L'Affidatario è tenuto a corrispondere al Comune il canone offerto in sede di gara provvedendo a liquidarlo entro il 31 maggio di ciascun anno. Limitatamente al primo anno di affidamento il canone verrà determinato in modo proporzionale rispetto al canone annuo offerto in sede di gara in base all'inizio della gestione. Allo stesso modo verrà determinato il canone per il periodo in cui venga richiesto all'affidatario di proseguire la gestione oltre il la scadenza della convenzione, come specificato all'art. 1.
Gli interventi migliorativi eventualmente proposti dovranno comunque essere realizzati nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.
Il gestore si impegna inoltre a presentare annualmente idonea rendicontazione delle spese sostenute per il miglioramento degli impianti, non avanzando al contempo alcuna pretesa nei confronti dell’ente in caso di investimenti che superino (nell’arco del periodo di vigenza della convenzione) gli importi dei canoni offerti.
Art. 4 – Ulteriori obblighi dell'affidatario per la gestione delgli impianti e piano di conduzione tecnica
L'affidatario si obbliga a salvaguardare, fare buon uso e conservare in buono stato I locali delgli impianti comunale, ponendo in essere tutte le attività necessarie per la vigilanza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria.
L'affidatario è responsabile per ogni adempimento e comunicazione da porsi in essere ai sensi delle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza, per eventuali eventi sportivi aperti al pubblico.
L'affidatario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni richieste con idonea organizzazione aziendale.
Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (assicurazioni sociali, assicurazione obbligatoria, oneri fiscali, ecc.) nonché ogni responsabilità comunque dipendente o connessa al rapporto di lavoro sono a completo carico dell'affidatario; il Comune resta completamente estraneo al rapporto di lavoro del personale impiegato dall'affidatario.
L'affidatario si impegna a garantire il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta all'assistenza, alla previdenza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, all'igiene e prevenzione sul lavoro, nonché tutte le altre disposizioni in vigore e quelle che potranno eventualmente essere emanate nel corso della durata contrattuale. All'atto dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale il piano delle emergenze, in accordo con le Istituzioni scolastiche.
Lo stesso piano dovrà essere oggetto di informazione e formazione per la totalità del personale, dandone evidenza con dichiarazione di effettuata attività.
Art. 5 – Arredi e attrezzature degli impianti
La struttura è dotata unicamente dei componenti di arredo e delle attrezzature in dotazione al momento del sopralluogo presso le strutture.
Resta, comunque, facoltà dell'affidatario l'installazione di propri arredi e di proprie attrezzature, funzionali all'attività delgli impianti senza che niente sia dovuto da parte del Comune. Resta inteso che ogni componente di arredo o attrezzatura installata deve non comportare una alterazione della potenzialità delgli impianti e che la stessa installazione dovrà essere comunicata in anticipo al competente servizio del Comune che, previa opportuna verifica, provvederà al rilascio di relativo nulla osta. Al termine dell'affidamento ogni arredo/attrezzatura installata dovrà essere rimossa (salvo diverso accordo tra le parti) senza che ciò provochi danno alla struttura.
Art. 6 – Obblighi del Comune
Saranno a carico del Comune tutte le utenze relative a illuminazione, acqua e riscaldamento nonché gli interventi di manutenzione straordinaria indispensabili per il corretto funzionamento delgli impianti.
Qualora per lo svolgimento di tali opere o per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dall'affidatario. Resta inteso
che, in tale evenienza il canone offerto in sede di gara sarà decurtato per il periodo di inutilizzo dei locali.
Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'affidatario anche con riferimento alla qualità dei servizi. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei competenti responsabili comunali e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate all’affidatario. Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate o difformità con gli impegni assunti sono comunicate per iscritto all'affidatario e sono causa di possibile rescissione anticipata dell'affidamento.
Art. 7 – Responsabilità' e obblighi assicurativi
L'affidatario esercita in proprio l'attività di utilizzo degli impianti sportivi e, pertanto, ad esso competono integralmente le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione.
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone o alle cose in relazione alla gestione e conduzione dell'impianto. L'affidatario pertanto si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa dell'adempimento dei medesimi.
L'affidatario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impiegati nei servizi e dei fruitori degli stessi, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono.
L'affidatario si obbliga a sottoscrivere, con primaria Compagnia di Assicurazioni ed a mantenere valida ed efficace per tutta la durata della presente concessione le seguenti polizzie:
a) Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile conseguente alle attività oggetto della presente convenzione.
La polizza dovrà prevedere le seguenti sezioni di garanzia con massimali minimi non inferiori a quelli indicati:
- Responsabilità civile verso terzi (RCT) € 2.500.000,00 unico;
- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) € 1.000.000,00 unico con il limite per prestatore di lavoro di € 500.000,00.
- La polizza dovrà prevedere in ogni caso la copertura per qualsiasi danno cagionato a terzi per il fatto degli addetti della cui opera il concessionario si avvale a qualunque titolo.
b) Xxxxxxx assicurativa a copertura dei casi di responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile per danni materiali e diretti cagionati ai beni strumentali oggetto della presente convenzione.
La polizza dovrà prevedere la garanzia rischio locativo per un valore di € 200.000,00.
c) Cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo della convenzione dell’importo di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o pre- valente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richie- sti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla predetta cauzione per ogni inadempienza del concessionario rispetto agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato o derivanti dall’offerta formulata e dovrà essere reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Il concessionario dovrà impegnarsi a mantenere valida ed efficace la predetta fideiussione per l’intera durata dell'affidamento. Lo svincolo della fideiussione sarà disposto dal Comune entro 6 mesi dal termine dell'affidamento.
Art. 8 - Referente per conto dell'affidatario
L'affidatario, al momento della sottoscrizione, comunicherà formalmente il nome del proprio referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.
Art. 9 - Vigilanza e segnalazioni
L'affidatario si impegna ad effettuare i controlli necessari per assicurare l'integrità degli impianti/strutture, sia per quanto riguarda i beni mobili che immobili; si impegna inoltre a vigilare affinché l'uso degli impianti da parte degli atleti, degli sportivi, del pubblico, ecc. avvenga in modo corretto e comunque tale da non arrecare danni.
Si impegna, inoltre, ad un razionale impiego dell'impianto di illuminazione e riscaldamento al fine della sostenibilità dei costi delle utenze che dovranno essere sostenuti dal Comune.
Il Comune ha ampia facoltà di effettuare visite e/o sopralluoghi presso gli impianti sportivi per verificare lo stato di manutenzione e di funzionamento, nonché di accertare il rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e nel Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali.
Il controllo potrà essere esercitato in qualsiasi momento da un tecnico comunale incaricato; l’eventuale violazione accertata sarà formalmente contestata al Concessionario, con invito a fornire le necessarie giustificazioni entro un congruo termine.
Art. 10 - Verbali di consegna
Nell'ambito della concessione verranno redatti i seguenti verbali:
• verbale di consegna degli impianti;
• verbale di riconsegna da effettuarsi alla scadenza della concessione.
I predetti verbali saranno sottoscritti in contraddittorio tra l'affidatario ed i competenti Responsabili Comunali.
Art. 11 - Pubblicità
Ogni forma di pubblicità all'interno dei luoghi oggetto della concessione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, sentito anche l’Istituto Scolastico che utilizza gli impianti.
Art. 12 - Decadenza e risoluzione
In caso di violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi previsti nella presente concessione opererà la decadenza/risoluzione, salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti.
Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza della presente convenzione, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore.
Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui si verifichino gravi disfunzioni e/o danni nella gestione degli impianti, tali da pregiudicare l’esercizio dell’attività in essi previsti.
Sono considerati disfunzioni e/o inadempimenti gravi:
• utilizzo degli impianti per scopi diversi da quanto previsto nella presente convenzione;
• inosservanza ripetuta delle disposizioni in materia di igiene, sanità e ordine pubblico;
• mancata apertura e chiusura degli impianti non giustificata;
• mancata attuazione delle coperture assicurative e delle misure di prevenzione della sicurezza;
• inosservanza reiterata degli obblighi ed oneri previsti per il Concessionario dal presente Xxxxx;
• mancata presentazione del bilancio e relazione sull’attività svolta ai sensi dell’art. 14 del presente capitolato.
Il Comune, per motivi di pubblica utilità, potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, anche senza preavviso; tale sospensione non comporta il diritto al risarcimento o all’indennizzo per il concessionario.
La contestazione scritta (da farsi con raccomandata a/r o a mezzo PEC) delle violazioni sarà trasmessa all'affidatario, il quale dovrà rispondere entro i termini fissati dall'Amministrazione.
Art. 13 – Informativa ai sensi del RGPD UE 2016/679
Ai sensi del RGPD - UE-2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali dei concorrenti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli stessi. La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara.
Si informano i soggetti che intendano partecipare alla gara che:
• i dati forniti dai concorrenti, siano essi di tipo personale o sensibile, sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e risultano, quindi, di natura obbligatoria connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
• il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati dal RGPD - UE-2016/679 e dal Vigente X.Xxx. 196/03;
• i dati forniti potranno essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Comunale o a soggetti istituzionali per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti;
• presentando domanda di partecipazione alla gara e sottoscrivendo per
• accettazione la documentazione di gara si esprime automaticamente il consenso al trattamento dei dati forniti. L’eventuale diniego esplicito al trattamento o la mancata sottoscrizione della documentazione di gara comporta automaticamente l’esclusione dalla
procedura selettiva;
• il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Xxxxxxx di Venezze nella persona del Sindaco pro-tempore;
• il responsabile del trattamento dei dati è il presidente della commissione di gara;
• l’incaricato del trattamento dei dati è il segretario della commissione di gara.
Art. 14 - Tariffe
Gli introiti conseguenti all'applicazione delle tariffe all’utenza (approvate annualmente dalla Amministrazione Comunale) per le attività praticate nell'impianto saranno riscossi direttamente dal concessionario.
Dovrà essere, altresì, trasmesso al Comune entro la data del 31 luglio di ciascun anno, un rendiconto della gestione relativo ad ogni stagione di funzionamento corredato dal rendiconto economico di gestione e da un bilancio di previsione dell'attività prevista per l'anno successivo. La mancata trasmissione di quanto sopra potrà essere causa di risoluzione unilaterale del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.
ART. 15 – Controversie
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del contratto è competente il Foro di Rovigo. È in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
ART. 16 – Norme finali
L'affidatario dichiara, all’uopo esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità, di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni espresse nell'avviso di gara e nel capitolato d’oneri.
L'affidatario si obbliga, infine, a rispettare le norme previste dai regolamenti comunali esistenti o di futura emissione riguardanti la gestione di strutture sportive.
ART. 17 – Divieto di subappalto
È vietata sotto qualsiasi forma la sub-affidamento. È vietata la cessione dell'affidamento.
Art 18 - Spese contrattuali
Le spese contrattuali, nonché le imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione di concessione sono a carico del gestore.