AVVISO n.12150 13 Giugno 2017 ETFplus - ETF indicizzati
AVVISO n.12150 | 13 Giugno 2017 |
Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
Societa' oggetto dell'Avviso
: HSBC ETFs
Testo del comunicato
Oggetto : 'ETFplus - ETF indicizzati' - Inizio negoziazioni 'HSBC ETFs'
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Denominazione a listino ufficiale ISIN
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B5VX7566
HSBC S&P 500 UCITS ETF IE00B5KQNG97
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B4K6B022
Tipo strumento: ETF - Exchange Traded Fund
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazione: 14/06/2017
Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus
Segmento di quotazione: Segmento ETF INDICIZZATI - CLASSE 2 Specialista: COMMERZBANK AG - IT3577
SOCIETA' EMITTENTE
Denominazione: HSBC ETFs
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE
vedi scheda riepilogativa
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 14/06/2017, gli strumenti indicati nella scheda riepilogativa verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus.
Allegati:
- Scheda riepilogativa
- Documenti per la Quotazione
Denominazione/Long Name | Codice ISIN | Trading Code | Instrument Id | Valuta negoziazione | Exchange Market Size | Differenziale Massimo di prezzo | Quantitativo minimo di negoziazione | Valuta denominazione | Numero titoli | Numero titoli al | Indice benchmark / sottostante |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | IE00B5SSQT16 | HMEM | 811157 | EUR | 14350 | 2,5 % | 1 | USD | 34500000 | 12/06/17 | MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX |
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | IE00B5VX7566 | HMJD | 811158 | EUR | 5400 | 1,5 % | 1 | USD | 6751273 | 12/06/17 | MSCI TRN JAPAN INDEX |
HSBC S&P 500 UCITS ETF | IE00B5KQNG97 | HSPD | 811159 | EUR | 6800 | 1 % | 1 | USD | 103750000 | 12/06/17 | S&P 500 TRN |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4X9L533 | HMWD | 811160 | EUR | 8700 | 1,5 % | 1 | USD | 13208065 | 12/06/17 | MSCI TRN WORLD INDEX |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE00B4K6B022 | H50E | 811161 | EUR | 5250 | 1 % | 1 | EUR | 3110000 | 12/06/17 | EURO STOXX 50 TRN |
Denominazione/Long Name | Natura indice | TER – commissioni totali annue | Dividendi (periodicità) |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | NET TOTAL RETURN | 0,4 % | TRIMESTRALE |
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | NET TOTAL RETURN | 0,19 % | SEMESTRALE |
HSBC S&P 500 UCITS ETF | NET TOTAL RETURN | 0,09 % | SEMESTRALE |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | NET TOTAL RETURN | 0,15 % | TRIMESTRALE |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | NET TOTAL RETURN | 0,05 % | SEMESTRALE |
Ammissione alle negoziazioni delle Azioni del comparto della HSBC ETFs PLC, società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile di diritto irlandese, costituita ed operante in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche,
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
Classe EUR denominata in Euro (ISIN: IE00B4K6B022)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA COPERTINA: 6 GIUGNO 2017 DATA DI VALIDITA’ DELLA COPERTINA: DAL 14 GIUGNO 2017
LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL’OPPORTUNITÀ DELL’INVESTIMENTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DEL PROSPETTO.
DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI RELATIVO AL COMPARTO DELLA HSBC ETFS PLC:
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
Classe EUR denominata in Euro (ISIN: IE00B4K6B022)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 6 GIUGNO 2017
DATA DI VALIDITA’ DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 14 GIUNGO 2017
A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OICR
HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”).
La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti.
La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”).
I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati
a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”).
Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione).
L’obiettivo di investimento del comparto HSBC EURO STOXX 50 ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dell’EURO STOXX 50® Net Return Index (l’“Indice”) ”). L’Indice è un total return net calcolato e gestito
1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa.
2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”).
da STOXX Limited, Zurigo, Svizzera (“STOXX” o l’”Index Provider”). Un indice total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile.
L’Euro STOXX® 50 Index è concepito per riflettere l'andamento delle azioni delle 50 società a maggiore capitalizzazione presenti in determinati settori industriali nell’Eurozona. Le società selezionate sono caratterizzate dal maggior valore complessivo del flottante. La ponderazione di una società nell'Indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa nei limiti del 10% dell'Indice e viene rivista trimestralmente.
Il ticker Bloomberg dell’Indice è SX5T, mentre il codice Reuters corrisponde a
.STOXX50ER.
La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è l’Euro (“EUR”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento semestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio e Luglio/Agosto.
Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0, 20% in normali condizioni di mercato3.
Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.
Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante.
Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dello Sponsor dell’Indice xxx.xxxxx.xxx.
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”).
3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri.
2. RISCHI
L’investimento nelle Azioni del Comparto Rilevante deve costituire oggetto di un’attenta valutazione. Si invitano pertanto i potenziali investitori nel Comparto Rilevante ad esaminare attentamente i profili di rischio di seguito enunciati, nonché a consultare il paragrafo relativo ai Fattori di Xxxxxxx contenuto nel Prospetto della Società e nel Supplemento e KIID del presente Comparto Rilevante.
La Società nello svolgimento dell’attività di gestione dei Comparti, compatibilmente con le politiche di investimento relative al Comparto Rilevante ed in conformità con la normativa di riferimento, potrà far ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati che costituiscono prodotti complessi o/e utilizzare tecniche per la gestione efficiente del portafoglio per i quali ci si aspetta che gli investitori tipo siano investitori informati e che abbiano conoscenza del funzionamento degli stessi. In generale, ci si aspetta che gli investitori tipo siano disposti ad assumere il rischio di perdere integralmente il capitale investito, nonché il rischio di non vedere remunerato il proprio investimento.
Rischio di investimento
L’obiettivo e le politiche di investimento del Comparto Rilevante consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, replichino in via generale la prestazione dell’Indice. Non è possibile garantire che il Comparto Rilevante consegua i propri obiettivi d’investimento. Il valore delle Azioni del Comparto Rilevante ed il rendimento che ne deriva possono crescere o diminuire così come può fluttuare il valore dei titoli nel quale il Comparto Rilevante investe. I proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante sono determinati calcolando gli utili generati dai titoli in portafoglio dedotte le spese sostenute, pertanto i suddetti proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante possono fluttuare per effetto delle variazioni di tali utili o spese.
In particolare, le Azioni del Comparto Rilevante potrebbero non correlarsi perfettamente o non avere un alto livello di correlazione con l’andamento del valore dell’indice sottostante, a causa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti fattori:
• il Comparto Rilevante deve sostenere spese e costi di vario genere (inclusi i costi di replica dell’Indice), mentre l’indice non risente di alcuna spesa;
• il Comparto Rilevante deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione dell’indice;
• la differente tempistica tra il Comparto Rilevante e l’indice di riferimento rispetto al momento in cui vengono imputati gli eventuali proventi;
• il ricorrere di circostanze eccezionali quali, ad esempio, eventi di turbativa del mercato o mercati estremamente volatili, possono essere in grado di far discostare in misura consistente il rendimento di un comparto a replica diretta da quello dell’indice di riferimento.
Da ciò deriva che il rendimento del Comparto Rilevante potrebbe non riflettere la
performance dell’indice sottostante di riferimento.
Rischio indice
Non vi è garanzia che l’Indice continui ad essere calcolato e pubblicato. Nel caso in cui l’Indice cessi di essere calcolato o pubblicato, si ricorda che è concessa agli investitori che abbiano sottoscritto od acquistato le Azioni o che ne siano venuti in possesso per un qualunque altro motivo, la facoltà di richiedere il rimborso delle stesse a valere sul patrimonio della Società nei limiti e con le modalità indicate nel Prospetto e secondo quanto altresì precisato ai sensi del successivo paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione; si ricorda inoltre che la vendita delle azioni sul mercato secondario avverrà, nei casi sopra citati, conformemente a quanto previsto dal “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” (il “Regolamento di Borsa”) e dal Prospetto.
Borsa Italiana S.p.A. potrà revocare o sospendere la negoziazioni delle Azioni sul mercato
ETFplus.
In determinate circostanze, il calcolo o la pubblicazione dell’Indice potrebbero essere temporaneamente interrotti o sospesi ovvero gli elementi sulla base dei quali tale calcolo o pubblicazione vengono effettuati potrebbero essere alterati o l’Indice essere sostituito.
Determinate circostanze quali l’interruzione del calcolo o della pubblicazione dell’indice sottostante, potrebbero comportare la sospensione delle negoziazioni delle Azioni.
Il Consiglio di Amministrazione può decidere, qualora lo reputi nell’interesse della Società e/o del Comparto Rilevante ed in ottemperanza alla legge irlandese, di sostituire l’attuale indice sottostante del Comparto Rilevante con un altro indice sottostante.
Inoltre, non può essere rilasciata alcuna garanzia implicita o esplicita che, nel caso in cui le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione in un determinato mercato regolamentato, esse rimangano quotate o che le condizioni di quotazione non cambino con il trascorrere del tempo.
La circostanza che le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione o rimangano quotate su una borsa valori di per sé non offre alcuna garanzia relativa alla liquidità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di controparte
Nel caso e nella misura in cui ai fini della efficiente gestione del portafoglio vengano utilizzati strumenti finanziari derivati, si ricorda che è presente un rischio di controparte in riferimento al soggetto con cui l’operazione è conclusa. La copertura del rischio di controparte potrebbe non essere integrale e ciò potrebbe comportare un rischio di perdita per il Comparto Rilevante nel caso in cui la controparte sia inadempiente.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle azioni
Ai sensi dell’Atto Costitutivo e nei casi previsti dal Prospetto, la Società può sospendere temporaneamente il calcolo del NAV del Comparto Rilevante, delle Azioni e/o delle Classi di Azioni e l’emissione, la vendita, il rimborso e la conversione di Azioni.
La Società si riserva la facoltà di riacquistare la totalità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di liquidazione anticipata
La Società e ciascuno dei suoi Comparti, incluso il Comparto Rilevante, potrebbero essere soggetti a liquidazione anticipata (per una descrizione sintetica della procedura di liquidazione della Società o di un Comparto si prega di fare riferimento ai punti 12.1 e 12.2 del “Memorandum of Association” e nei Capitoli “Winding Up” e “Termination” del Prospetto). Al verificarsi di tale ipotesi, l’investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Azioni detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto attraverso la vendita delle stesse sul Mercato Secondario.
Le Azioni del Comparto Rilevante possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione - indicato nel paragrafo successivo - attraverso intermediari autorizzati (gli “Intermediari Autorizzati”).
Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di corretta gestione e rendicontazione degli ordini eseguiti per conto della clientela ai sensi degli articoli 49 e 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Con provvedimento n. LOL-003471 del 10/5/2017, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante nel Mercato Telematico degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETFplus), segmento ETF indicizzati - Classe 2, e con successivo avviso ha comunicato la data di inizio delle negoziazioni del Comparto Rilevante.
4. NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO
La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETFplus, segmento ETF indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua) e dalle 17.30 alle 17.35 (asta di chiusura), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati.
Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra, Parigi, Ginevra e Francoforte (Market Maker: Commerzbank AG).
Gli Investitori Retail avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati.
Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni elencate nel paragrafo intitolato “Redeeming Shares - Secondary Market” presente nella parte generale del Prospetto (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di ottenere dei prezzi di offerta dalla borsa valori) nonché ogni altra
circostanza eventualmente prevista dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell’autorità di vigilanza competente.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Retail – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto.
La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario4.
Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A..
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori Retail, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all’art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
Per quanto riguarda le commissioni di negoziazione si rinvia al successivo paragrafo 9 (“Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale”).
Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in Azioni di altro comparto.
La Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11,00 di ciascun giorno di borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione.
La Società altresì mette a disposizione del pubblico presso i siti degli information provider Bloomberg e Reuters il valore dell’iNAV del Comparto Rilevante. Il NAV per Azione del Comparto Rilevante è pubblicato anche nel sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società pubblica le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa nonché, nel caso n cui ricorrano le
4 Si ricorda che le commissioni di sottoscrizione e rimborso indicate nel Supplemento e KIID rilevanti si applicano unicamente quando le Azioni sono sottoscritte o rimborsate direttamente dalla Società sul mercato primario e non agli investitori che acquistano o cedono le Azioni su una borsa valori.
condizioni previste dalla normativa applicabile, informa senza indugio il pubblico dei fatti che riguardano i Comparti, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche.
5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
L’acquisto o la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli Intermediari Autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi “online” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.
L’Intermediario Autorizzato rilascia all’investitore idonea attestazione dell’avvenuta esecuzione degli ordini tramite Internet, in conformità con quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
L’utilizzo di Internet per l’acquisto di Azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.
5.1 CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI
Le Azioni sono state dematerializzate ed immesse nel relativo sistema di gestione accentrata CREST. Il codice ISIN indicato di seguito identifica le Azioni del Comparto Rilevante,
Comparto Rilevante | ISIN |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF- Classe EUR | IE00B4K6B022 |
A seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul Mercato ETFplus, le Azioni del Comparto Rilevante non potranno essere rappresentate da titoli, in conformità a quanto disposto dall’articolo 83bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli articoli 11 e 16 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia recante la Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle Relative Società di Gestione del 22 Febbraio 2008 (il “Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia”). La negoziazione presso Borsa Italiana comporterà altresì l’obbligo di deposito accentrato delle Azioni ivi negoziate presso la Monte Titoli S.p.A. e pertanto la circolazione delle Azioni sarà regolata dalle convenzioni tra la Monte Titoli S.p.A. ed il menzionato sistema di gestione accentrata CREST, presso il quale Monte Titoli S.p.A. intrattiene un conto omnibus ai sensi degli articoli 15 e 63 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia.
6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’
Commerzbank AG, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, è stata nominata con apposita convenzione operatore “Specialista”, relativamente alla quotazione delle Azioni sul Mercato ETFplus. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l’operatore Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni sul Mercato ETFplus assumendo l’obbligo di esporre in via continuativa prezzi e quantità di acquisto e di vendita delle Azioni del Comparto Rilevante secondo le condizioni e le modalità stabilite da Borsa Italiana.
7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV)
Durante lo svolgimento delle negoziazioni Deutsche Börse AG calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto Rilevante, aggiornandolo ogni 15 secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli dell’Indice.
I dati relativi all’iNAV del Comparto Rilevante calcolato in Euro da Deutsche Börse AG sono diffusi alla pagina Bloomberg H50EEURI ed alla pagina Reuters X00XXXXXXXX.XX.
8. DIVIDENDI
Le Azioni del Comparto Rilevante sono azioni per le quali la Società intende provvedere alla distribuzione semestrale dei dividendi.
Fermo restando quanto sopra, l’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella del pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
B) INFORMAZIONI ECONOMICHE
9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE E REGIME FISCALE
9.1 Le commissioni di gestione indicate nel KIID dei Comparti sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel Mercato Secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel Mercato Secondario in una certa data e l’iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori.
9.2 Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall’articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dall'investimento in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti white listed). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta white list) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
9.3 Con Risoluzione n.139/E del 7 maggio 2002, il Ministero delle Finanze ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote/azioni degli ETF. In particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'articolo 10-ter della legge n.77 del 1983 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato e non dall’eventuale banca corrispondente in quanto:
(A) le azioni o le quote di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e
(B) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l’eventuale banca corrispondente, dato che
(1) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell'OICR a Monte Titoli S.p.A. in proporzione al numero di Azioni subdepositate presso di essa;
(2) la società Monte Titoli S.p.A. accredita tali proventi agli Intermediari Autorizzati in proporzione al numero di Azioni dell'OICR subdepositate; e
(3) gli Intermediari Autorizzati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura proporzionale al numero delle Azioni detenute.
9.4 Il trasferimento di Xxxxxx, a seguito di successione mortis causa o per donazione, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto delle Azioni:
(A) trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di Euro: 4 per cento;
(B) trasferimenti in favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000: 6 per cento;
(C) trasferimenti in favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
(D) trasferimenti in favore di altri soggetti: 8 per cento;
(E) se il beneficiario di detti trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di Euro 1.500.000.
(F) Il valore delle Azioni che sarà considerato ai fini della determinazione della base imponibile sarà il NAV per Xxxxxx pubblicato secondo le modalità indicate nel paragrafo 10.
C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Il NAV per Azione della Società viene pubblicato quotidianamente sul sito Internet della Società al seguente indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Le modalità di calcolo del NAV sono indicate nella Sezione “Amministrazione della Società” contenute nel Prospetto della Società.
11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
I seguenti documenti ed i successivi eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società (xxx.xxx.xxxx.xxx) nonché, con esclusione delle relazioni annuali e semestrali, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx):
- l’Atto Costitutivo della Società;
- il Documento di Quotazione;
- il Prospetto ed i Supplementi della Società;
- il KIID del Comparto Rilevante in lingua italiana;
- la relazione annuale e semestrale, ove disponibili.
La Società fornirà agli Investitori Retail, su richiesta indirizzata al 00/00 Xxxxx Xxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxx 0, Xxxxxxx ed a spese degli stessi, tramite posta o in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione, una copia dei sopra citati documenti.
La Società pubblica su Il Corriere della Sera, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del Prospetto e del KIID pubblicati.
Milano, 6 Giugno 2017
Per HSBC ETFs PLC
Per delega dei Legali Rappresentanti Avv. Xxxxxx Xxxxx
Ammissione alle negoziazioni delle Azioni del comparto della HSBC ETFs PLC, società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile di diritto irlandese, costituita ed operante in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche,
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
Classe USD denominata in Dollari Statunitensi (ISIN: IE00B4X9L533)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA COPERTINA: 6 GIUGNO 2017 DATA DI VALIDITA’ DELLA COPERTINA: DAL 14 GIUGNO 2017
LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL’OPPORTUNITÀ DELL’INVESTIMENTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DEL PROSPETTO.
DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI RELATIVO AL COMPARTO DELLA HSBC ETFS PLC:
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
Classe USD denominata in Dollari Statunitensi (ISIN: IE00B4X9L533)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 6 GIUGNO 2017
DATA DI VALIDITA’ DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 14 GIUGNO 2017
A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OICR
HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”).
La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti.
La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”).
I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati
a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”).
Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione).
L’obiettivo di investimento del comparto HSBC MSCI WORLD ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dello MSCI Total Return Net WORLD Index (l’ “Indice”), un indice calcolato, gestito e diffuso da Xxxxxx Xxxxxxx Capital International Inc. (“MSCI” o l’”Index Provider”).
1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa.
2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”).
Il MSCI Total Return Net WORLD Index è un indice di tipo total return net. Un indice di tipo total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell’Indice prevedendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile.
L’Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante, che riflette l’andamento dei titoli delle società dei mercati sviluppati a livello globale ad alta e media capitalizzazione. In conformità alla metodologia degli indici MSCI, l’Indice mira a rappresentare una percentuale di mercato pari all’85% rettificata sulla base del flottante all’interno di ciascun gruppo industriale del mercato globale. Attualmente, sono presenti nell’Indice titoli di società dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Hong Kong, Giappone, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Canada e USA. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dell’Index Provider xxx.xxxxxxxxx.xxx..
Il ticker Bloomberg dell’Indice è NDDUWI, mentre il codice Reuters corrisponde a
.dMIWO00000NUS.
La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è il Dollaro Statunitense (“USD”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento trimestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio, Aprile/Maggio, Luglio/Agosto e Ottobre/Novembre.
Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0,40% in normali condizioni di mercato3.
Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.
Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante.
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto Rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento
3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri.
che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”).
2. RISCHI
L’investimento nelle Azioni del Comparto Rilevante deve costituire oggetto di un’attenta valutazione. Si invitano pertanto i potenziali investitori nel Comparto Rilevante ad esaminare attentamente i profili di rischio di seguito enunciati, nonché a consultare il paragrafo relativo ai Fattori di Xxxxxxx contenuto nel Prospetto della Società e nel Supplemento e KIID del presente Comparto Rilevante.
La Società nello svolgimento dell’attività di gestione dei Comparti, compatibilmente con le politiche di investimento relative al Comparto Rilevante ed in conformità con la normativa di riferimento, potrà far ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati che costituiscono prodotti complessi o/e utilizzare tecniche per la gestione efficiente del portafoglio per i quali ci si aspetta che gli investitori tipo siano investitori informati e che abbiano conoscenza del funzionamento degli stessi. In generale, ci si aspetta che gli investitori tipo siano disposti ad assumere il rischio di perdere integralmente il capitale investito, nonché il rischio di non vedere remunerato il proprio investimento.
Rischio di investimento
L’obiettivo e le politiche di investimento del Comparto Rilevante consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, replichino in via generale la prestazione dell’Indice. Non è possibile garantire che il Comparto Rilevante consegua i propri obiettivi d’investimento. Il valore delle Azioni del Comparto Rilevante ed il rendimento che ne deriva possono crescere o diminuire così come può fluttuare il valore dei titoli nel quale il Comparto Rilevante investe. I proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante sono determinati calcolando gli utili generati dai titoli in portafoglio dedotte le spese sostenute, pertanto i suddetti proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante possono fluttuare per effetto delle variazioni di tali utili o spese.
In particolare, le Azioni del Comparto Rilevante potrebbero non correlarsi perfettamente o non avere un alto livello di correlazione con l’andamento del valore dell’indice sottostante, a causa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti fattori:
• il Comparto Rilevante deve sostenere spese e costi di vario genere (inclusi i costi di replica dell’Indice), mentre l’indice non risente di alcuna spesa;
• il Comparto Rilevante deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione dell’indice;
• la differente tempistica tra il Comparto Rilevante e l’indice di riferimento rispetto al momento in cui vengono imputati gli eventuali proventi;
• il ricorrere di circostanze eccezionali quali, ad esempio, eventi di turbativa del mercato o mercati estremamente volatili, possono essere in grado di far discostare
in misura consistente il rendimento di un comparto a replica diretta da quello dell’indice di riferimento.
Da ciò deriva che il rendimento del Comparto Rilevante potrebbe non riflettere la
performance dell’indice sottostante di riferimento.
Rischio indice
Non vi è garanzia che l’Indice continui ad essere calcolato e pubblicato. Nel caso in cui l’Indice cessi di essere calcolato o pubblicato, si ricorda che è concessa agli investitori che abbiano sottoscritto od acquistato le Azioni o che ne siano venuti in possesso per un qualunque altro motivo, la facoltà di richiedere il rimborso delle stesse a valere sul patrimonio della Società nei limiti e con le modalità indicate nel Prospetto e secondo quanto altresì precisato ai sensi del successivo paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione; si ricorda inoltre che la vendita delle azioni sul mercato secondario avverrà, nei casi sopra citati, conformemente a quanto previsto dal “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” (il “Regolamento di Borsa”) e dal Prospetto.
Borsa Italiana S.p.A. potrà revocare o sospendere la negoziazioni delle Azioni sul mercato
ETFplus.
In determinate circostanze, il calcolo o la pubblicazione dell’Indice potrebbero essere temporaneamente interrotti o sospesi ovvero gli elementi sulla base dei quali tale calcolo o pubblicazione vengono effettuati potrebbero essere alterati o l’Indice essere sostituito.
Determinate circostanze quali l’interruzione del calcolo o della pubblicazione dell’indice sottostante, potrebbero comportare la sospensione delle negoziazioni delle Azioni.
Il Consiglio di Amministrazione può decidere, qualora lo reputi nell’interesse della Società e/o del Comparto Rilevante ed in ottemperanza alla legge irlandese, di sostituire l’attuale indice sottostante del Comparto Rilevante con un altro indice sottostante.
Inoltre, non può essere rilasciata alcuna garanzia implicita o esplicita che, nel caso in cui le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione in un determinato mercato regolamentato, esse rimangano quotate o che le condizioni di quotazione non cambino con il trascorrere del tempo.
La circostanza che le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione o rimangano quotate su una borsa valori di per sé non offre alcuna garanzia relativa alla liquidità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di controparte
Nel caso e nella misura in cui ai fini della efficiente gestione del portafoglio vengano utilizzati strumenti finanziari derivati, si ricorda che è presente un rischio di controparte in riferimento al soggetto con cui l’operazione è conclusa. La copertura del rischio di controparte potrebbe non essere integrale e ciò potrebbe comportare un rischio di perdita per il Comparto Rilevante nel caso in cui la controparte sia inadempiente.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle azioni
Ai sensi dell’Atto Costitutivo e nei casi previsti dal Prospetto, la Società può sospendere temporaneamente il calcolo del NAV del Comparto Rilevante, delle Azioni e/o delle Classi di Azioni e l’emissione, la vendita, il rimborso e la conversione di Azioni.
La Società si riserva la facoltà di riacquistare la totalità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di cambio
In considerazione del fatto che l’Indice è composto da titoli negoziati in una valuta diversa dall’Euro, esiste un rischio di cambio associato all’investimento nel Comparto Rilevante dipendente dalle eventuali fluttuazioni di cambio tra l’Euro e la valuta di denominazione di tali titoli.
Rischio di liquidazione anticipata
La Società e ciascuno dei suoi Comparti, incluso il Comparto Rilevante, potrebbero essere soggetti a liquidazione anticipata (per una descrizione sintetica della procedura di liquidazione della Società o di un Comparto si prega di fare riferimento ai punti 12.1 e 12.2 del “Memorandum of Association” e nei Capitoli “Winding Up” e “Termination” del Prospetto). Al verificarsi di tale ipotesi, l’investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Azioni detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto attraverso la vendita delle stesse sul Mercato Secondario.
Le Azioni del Comparto Rilevante possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione - indicato nel paragrafo successivo - attraverso intermediari autorizzati (gli “Intermediari Autorizzati”).
Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di corretta gestione e rendicontazione degli ordini eseguiti per conto della clientela ai sensi degli articoli 49 e 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Con provvedimento n. LOL-003471 del 10/5/2017, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante nel Mercato Telematico degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETFplus), segmento ETF indicizzati - Classe 2, e con successivo avviso ha comunicato la data di inizio delle negoziazioni del Comparto Rilevante.
4. NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO
La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETFplus, segmento ETF indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua) e dalle 17.30 alle 17.35 (asta di chiusura), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del
Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati.
Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra, Parigi, Ginevra e Francoforte (Market Maker: Commerzbank AG).
Gli Investitori Retail avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati.
Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni elencate nel paragrafo intitolato “Redeeming Shares - Secondary Market” presente nella parte generale del Prospetto (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di ottenere dei prezzi di offerta dalla borsa valori) nonché ogni altra circostanza eventualmente prevista dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell’autorità di vigilanza competente.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Retail – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto.
La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario4.
Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A..
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori Retail, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all’art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
Per quanto riguarda le commissioni di negoziazione si rinvia al successivo paragrafo 9 (“Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale”).
Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in
4 Si ricorda che le commissioni di sottoscrizione e rimborso indicate nel Supplemento e KIID rilevanti si applicano unicamente quando le Azioni sono sottoscritte o rimborsate direttamente dalla Società sul mercato primario e non agli investitori che acquistano o cedono le Azioni su una borsa valori.
Azioni di altro comparto.
La Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11,00 di ciascun giorno di borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione.
La Società altresì mette a disposizione del pubblico presso i siti degli information provider
Xxxxxxxxx e Reuters il valore dell’iNAV del Comparto Rilevante.
Il NAV per Azione del Comparto Rilevante è pubblicato anche nel sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società pubblica le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa nonché, nel caso n cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa applicabile, informa senza indugio il pubblico dei fatti che riguardano i Comparti, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche.
5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
L’acquisto o la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli Intermediari Autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi “online” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.
L’Intermediario Autorizzato rilascia all’investitore idonea attestazione dell’avvenuta esecuzione degli ordini tramite Internet, in conformità con quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
L’utilizzo di Internet per l’acquisto di Azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.
5.1 CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI
Le Azioni sono state dematerializzate ed immesse nel relativo sistema di gestione accentrata CREST. Il codice ISIN indicato di seguito identifica le Azioni del Comparto Rilevante,
Comparto Rilevante | ISIN |
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF- Classe USD | IE00B4X9L533 |
A seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul Mercato ETFplus, le Azioni del Comparto Rilevante non potranno essere rappresentate da titoli, in conformità a quanto disposto dall’articolo 83bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli articoli 11 e 16 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia recante la Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle Relative Società di Gestione del 22 Febbraio 2008 (il “Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia”). La negoziazione presso Borsa Italiana comporterà altresì l’obbligo di deposito accentrato delle Azioni ivi negoziate presso la Monte Titoli S.p.A. e pertanto la circolazione delle Azioni sarà regolata dalle convenzioni tra la Monte Titoli S.p.A. ed il menzionato sistema di gestione accentrata CREST, presso il quale Monte Titoli S.p.A. intrattiene un conto omnibus ai sensi degli articoli 15 e 63 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia.
6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’
Commerzbank AG, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, è stata nominata con apposita convenzione operatore “Specialista”, relativamente alla quotazione delle Azioni sul Mercato ETFplus. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l’operatore Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni sul Mercato ETFplus assumendo l’obbligo di esporre in via continuativa prezzi e quantità di acquisto e di vendita delle Azioni del Comparto Rilevante secondo le condizioni e le modalità stabilite da Borsa Italiana.
7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV)
Durante lo svolgimento delle negoziazioni Deutsche Börse AG calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto Rilevante, aggiornandolo ogni 15 secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli dell’Indice.
I dati relativi all’iNAV del Comparto Rilevante calcolato in Euro da Deutsche Börse AG sono diffusi alla pagina Bloomberg HMWOEURI ed alla pagina Reuters XXXXXXXXXXX.XX.
8. DIVIDENDI
Le Azioni del Comparto Rilevante sono azioni per le quali la Società intende provvedere alla distribuzione trimestrale dei dividendi.
Fermo restando quanto sopra, l’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella del pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
B) INFORMAZIONI ECONOMICHE
9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE E REGIME FISCALE
9.1 Le commissioni di gestione indicate nel KIID dei Comparti sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel Mercato Secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel Mercato Secondario in una certa data e l’iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori.
9.2 Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall’articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dall'investimento in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti white listed). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta white list) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
9.3 Con Risoluzione n.139/E del 7 maggio 2002, il Ministero delle Finanze ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote/azioni degli ETF. In particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'articolo 10-ter della legge n.77 del 1983 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato e non dall’eventuale banca corrispondente in quanto:
(A) le azioni o le quote di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e
(B) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l’eventuale banca corrispondente, dato che
(1) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell'OICR a Monte Titoli S.p.A. in proporzione al numero di Azioni subdepositate presso di essa;
(2) la società Monte Titoli S.p.A. accredita tali proventi agli Intermediari Autorizzati in proporzione al numero di Azioni dell'OICR subdepositate; e
(3) gli Intermediari Autorizzati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura proporzionale al numero delle Azioni detenute.
9.4 Il trasferimento di Xxxxxx, a seguito di successione mortis causa o per donazione, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto delle Azioni:
(A) trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di Euro: 4 per cento;
(B) trasferimenti in favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000: 6 per cento;
(C) trasferimenti in favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
(D) trasferimenti in favore di altri soggetti: 8 per cento;
(E) se il beneficiario di detti trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di Euro 1.500.000.
(F) Il valore delle Azioni che sarà considerato ai fini della determinazione della base imponibile sarà il NAV per Xxxxxx pubblicato secondo le modalità indicate nel paragrafo 10.
C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Il NAV per Azione della Società viene pubblicato quotidianamente sul sito Internet della Società al seguente indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Le modalità di calcolo del NAV sono indicate nella Sezione “Amministrazione della Società” contenute nel Prospetto della Società.
11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
I seguenti documenti ed i successivi eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società (xxx.xxx.xxxx.xxx) nonché, con esclusione delle relazioni annuali e semestrali, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx):
- l’Atto Costitutivo della Società;
- il Documento di Quotazione;
- il Prospetto ed i Supplementi della Società;
- il KIID del Comparto Rilevante in lingua italiana;
- la relazione annuale e semestrale, ove disponibili.
La Società fornirà agli Investitori Retail, su richiesta indirizzata al 00/00 Xxxxx Xxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxx 0, Xxxxxxx ed a spese degli stessi, tramite posta o in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione, una copia dei sopra citati documenti.
La Società pubblica su Il Corriere della Sera, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del Prospetto e del KIID pubblicati.
Milano, 6 Giugno 2017
Per HSBC ETFs PLC
Per delega dei Legali Rappresentanti Avv. Xxxxxx Xxxxx
Ammissione alle negoziazioni delle Azioni del comparto della HSBC ETFs PLC, società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile di diritto irlandese, costituita ed operante in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche,
HSBC S&P 500 UCITS ETF
Classe USD denominata in Dollari Statunitensi (ISIN: IE00B5KQNG97)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA COPERTINA: 6 GIUGNO 2017 DATA DI VALIDITA’ DELLA COPERTINA: DAL 14 GIUGNO 2017
LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL’OPPORTUNITÀ DELL’INVESTIMENTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DEL PROSPETTO.
DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI RELATIVO AL COMPARTO DELLA HSBC ETFS PLC:
HSBC S&P 500 UCITS ETF
Classe USD denominata in Dollari Statunitensi (ISIN: IE00B5KQNG97)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 6 GIUGNO 2017
DATA DI VALIDITA’ DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 14 GIUGNO 2017
A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OICR
HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”).
La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti.
La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”).
I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati
a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”).
Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione).
1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa.
2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”).
L’obiettivo di investimento del comparto HSBC S&P 500 ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dello S&P 500® Net Total Return Index (l’“Indice”) ”). L’Indice è un Total Return Net Index calcolato e gestito da Standard & Poor’s Financial Services LLC, una società del gruppo Standard & Poor’s (l’”Index Provider”). Un indice total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dello stesso, presupponendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile.
L’Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato che riflette il rendimento di 500 azioni ordinarie di società ad alta capitalizzazione, quotate ed attivamente negoziate sui mercati NYSE Euronext o NASDAQ OMX. L’Indice viene ribilanciato con cadenza trimestrale.
Il ticker Bloomberg dell’Indice è SPTR500N, mentre il codice Reuters corrisponde a
.SPXNTR.
La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è il Dollaro Statunitense (“USD”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento semestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio e Luglio/Agosto.
Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0,10% in normali condizioni di mercato3.
Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.
Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante.
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto Rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”).
3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri.
2. RISCHI
L’investimento nelle Azioni del Comparto Rilevante deve costituire oggetto di un’attenta valutazione. Si invitano pertanto i potenziali investitori nel Comparto Rilevante ad esaminare attentamente i profili di rischio di seguito enunciati, nonché a consultare il paragrafo relativo ai Fattori di Xxxxxxx contenuto nel Prospetto della Società e nel Supplemento e KIID del presente Comparto Rilevante.
La Società nello svolgimento dell’attività di gestione dei Comparti, compatibilmente con le politiche di investimento relative al Comparto Rilevante ed in conformità con la normativa di riferimento, potrà far ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati che costituiscono prodotti complessi o/e utilizzare tecniche per la gestione efficiente del portafoglio per i quali ci si aspetta che gli investitori tipo siano investitori informati e che abbiano conoscenza del funzionamento degli stessi. In generale, ci si aspetta che gli investitori tipo siano disposti ad assumere il rischio di perdere integralmente il capitale investito, nonché il rischio di non vedere remunerato il proprio investimento.
Rischio di investimento
L’obiettivo e le politiche di investimento del Comparto Rilevante consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, replichino in via generale la prestazione dell’Indice. Non è possibile garantire che il Comparto Rilevante consegua i propri obiettivi d’investimento. Il valore delle Azioni del Comparto Rilevante ed il rendimento che ne deriva possono crescere o diminuire così come può fluttuare il valore dei titoli nel quale il Comparto Rilevante investe. I proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante sono determinati calcolando gli utili generati dai titoli in portafoglio dedotte le spese sostenute, pertanto i suddetti proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante possono fluttuare per effetto delle variazioni di tali utili o spese.
In particolare, le Azioni del Comparto Rilevante potrebbero non correlarsi perfettamente o non avere un alto livello di correlazione con l’andamento del valore dell’indice sottostante, a causa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti fattori:
• il Comparto Rilevante deve sostenere spese e costi di vario genere (inclusi i costi di replica dell’Indice), mentre l’indice non risente di alcuna spesa;
• il Comparto Rilevante deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione dell’indice;
• la differente tempistica tra il Comparto Rilevante e l’indice di riferimento rispetto al momento in cui vengono imputati gli eventuali proventi;
• il ricorrere di circostanze eccezionali quali, ad esempio, eventi di turbativa del mercato o mercati estremamente volatili, possono essere in grado di far discostare in misura consistente il rendimento di un comparto a replica diretta da quello dell’indice di riferimento.
Da ciò deriva che il rendimento del Comparto Rilevante potrebbe non riflettere la
performance dell’indice sottostante di riferimento.
Rischio indice
Non vi è garanzia che l’Indice continui ad essere calcolato e pubblicato. Nel caso in cui l’Indice cessi di essere calcolato o pubblicato, si ricorda che è concessa agli investitori che abbiano sottoscritto od acquistato le Azioni o che ne siano venuti in possesso per un qualunque altro motivo, la facoltà di richiedere il rimborso delle stesse a valere sul patrimonio della Società nei limiti e con le modalità indicate nel Prospetto e secondo quanto altresì precisato ai sensi del successivo paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione; si ricorda inoltre che la vendita delle azioni sul mercato secondario avverrà, nei casi sopra citati, conformemente a quanto previsto dal “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” (il “Regolamento di Borsa”) e dal Prospetto.
Borsa Italiana S.p.A. potrà revocare o sospendere la negoziazioni delle Azioni sul mercato
ETFplus.
In determinate circostanze, il calcolo o la pubblicazione dell’Indice potrebbero essere temporaneamente interrotti o sospesi ovvero gli elementi sulla base dei quali tale calcolo o pubblicazione vengono effettuati potrebbero essere alterati o l’Indice essere sostituito.
Determinate circostanze quali l’interruzione del calcolo o della pubblicazione dell’indice sottostante, potrebbero comportare la sospensione delle negoziazioni delle Azioni.
Il Consiglio di Amministrazione può decidere, qualora lo reputi nell’interesse della Società e/o del Comparto Rilevante ed in ottemperanza alla legge irlandese, di sostituire l’attuale indice sottostante del Comparto Rilevante con un altro indice sottostante.
Inoltre, non può essere rilasciata alcuna garanzia implicita o esplicita che, nel caso in cui le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione in un determinato mercato regolamentato, esse rimangano quotate o che le condizioni di quotazione non cambino con il trascorrere del tempo.
La circostanza che le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione o rimangano quotate su una borsa valori di per sé non offre alcuna garanzia relativa alla liquidità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di controparte
Nel caso e nella misura in cui ai fini della efficiente gestione del portafoglio vengano utilizzati strumenti finanziari derivati, si ricorda che è presente un rischio di controparte in riferimento al soggetto con cui l’operazione è conclusa. La copertura del rischio di controparte potrebbe non essere integrale e ciò potrebbe comportare un rischio di perdita per il Comparto Rilevante nel caso in cui la controparte sia inadempiente.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle azioni
Ai sensi dell’Atto Costitutivo e nei casi previsti dal Prospetto, la Società può sospendere temporaneamente il calcolo del NAV del Comparto Rilevante, delle Azioni e/o delle Classi di Azioni e l’emissione, la vendita, il rimborso e la conversione di Azioni.
La Società si riserva la facoltà di riacquistare la totalità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di cambio
In considerazione del fatto che l’Indice è composto da titoli negoziati in una valuta diversa dall’Euro, esiste un rischio di cambio associato all’investimento nel Comparto Rilevante dipendente dalle eventuali fluttuazioni di cambio tra l’Euro e la valuta di denominazione di tali titoli.
Rischio di liquidazione anticipata
La Società e ciascuno dei suoi Comparti, incluso il Comparto Rilevante, potrebbero essere soggetti a liquidazione anticipata (per una descrizione sintetica della procedura di liquidazione della Società o di un Comparto si prega di fare riferimento ai punti 12.1 e 12.2 del “Memorandum of Association” e nei Capitoli “Winding Up” e “Termination” del Prospetto). Al verificarsi di tale ipotesi, l’investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Azioni detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto attraverso la vendita delle stesse sul Mercato Secondario.
Le Azioni del Comparto Rilevante possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione - indicato nel paragrafo successivo - attraverso intermediari autorizzati (gli “Intermediari Autorizzati”).
Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di corretta gestione e rendicontazione degli ordini eseguiti per conto della clientela ai sensi degli articoli 49 e 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Con provvedimento n. LOL-003471 del 10/5/2017, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante nel Mercato Telematico degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETFplus), segmento ETF indicizzati - Classe 2, e con successivo avviso ha comunicato la data di inizio delle negoziazioni del Comparto Rilevante.
4. NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO
La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETFplus, segmento ETF indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua) e dalle 17.30 alle 17.35 (asta di chiusura), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati.
Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra, Parigi, Ginevra e Francoforte (Market Maker: Commerzbank AG).
Gli Investitori Retail avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati.
Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni elencate nel paragrafo intitolato “Redeeming Shares - Secondary Market” presente nella parte generale del Prospetto (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di ottenere dei prezzi di offerta dalla borsa valori) nonché ogni altra circostanza eventualmente prevista dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell’autorità di vigilanza competente.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Retail – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto.
La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario4.
Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A..
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori Retail, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all’art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
Per quanto riguarda le commissioni di negoziazione si rinvia al successivo paragrafo 9 (“Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale”).
Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in Azioni di altro comparto.
4 Si ricorda che le commissioni di sottoscrizione e rimborso indicate nel Supplemento e KIID rilevanti si applicano unicamente quando le Azioni sono sottoscritte o rimborsate direttamente dalla Società sul mercato primario e non agli investitori che acquistano o cedono le Azioni su una borsa valori.
La Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11,00 di ciascun giorno di borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione.
La Società altresì mette a disposizione del pubblico presso i siti degli information provider
Xxxxxxxxx e Reuters il valore dell’iNAV del Comparto Rilevante.
Il NAV per Azione del Comparto Rilevante è pubblicato anche nel sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società pubblica le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa nonché, nel caso n cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa applicabile, informa senza indugio il pubblico dei fatti che riguardano i Comparti, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche.
5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
L’acquisto o la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli Intermediari Autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi “online” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.
L’Intermediario Autorizzato rilascia all’investitore idonea attestazione dell’avvenuta esecuzione degli ordini tramite Internet, in conformità con quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
L’utilizzo di Internet per l’acquisto di Azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.
5.1 CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI
Le Azioni sono state dematerializzate ed immesse nel relativo sistema di gestione accentrata CREST. Il codice ISIN indicato di seguito identifica le Azioni del Comparto Rilevante,
Comparto Rilevante | ISIN |
HSBC S&P 500 UCITS ETF- Classe USD | IE00B5KQNG97 |
A seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul Mercato ETFplus, le Azioni del Comparto Rilevante non potranno essere rappresentate da titoli, in conformità a quanto disposto dall’articolo 83bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli articoli 11 e 16 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia recante la Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle Relative Società di Gestione del 22 Febbraio 2008 (il “Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia”). La negoziazione presso Borsa Italiana comporterà altresì l’obbligo di deposito accentrato delle Azioni ivi negoziate presso la Monte Titoli S.p.A. e pertanto la circolazione delle Azioni sarà regolata dalle convenzioni tra la Monte Titoli S.p.A. ed il menzionato sistema di gestione accentrata CREST, presso il quale Monte Titoli S.p.A. intrattiene un conto omnibus ai sensi degli articoli 15 e 63 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia.
6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’
Commerzbank AG, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, è stata nominata con apposita convenzione operatore “Specialista”, relativamente alla quotazione delle Azioni sul Mercato ETFplus. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l’operatore Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni sul Mercato ETFplus assumendo l’obbligo di esporre in via continuativa prezzi e quantità di acquisto e di vendita delle Azioni del Comparto Rilevante secondo le condizioni e le modalità stabilite da Borsa Italiana.
7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV)
Durante lo svolgimento delle negoziazioni Deutsche Börse AG calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto Rilevante, aggiornandolo ogni 15 secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli dell’Indice.
I dati relativi all’iNAV del Comparto Rilevante calcolato in Euro da Deutsche Börse AG sono diffusi alla pagina Bloomberg HSPXEURI ed alla pagina Reuters XXXXXXXXXXX.XX.
8. DIVIDENDI
Le Azioni del Comparto Rilevante sono azioni per le quali la Società intende provvedere alla distribuzione semestrale dei dividendi.
Fermo restando quanto sopra, l’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella del pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
B) INFORMAZIONI ECONOMICHE
9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE E REGIME FISCALE
9.1 Le commissioni di gestione indicate nel KIID dei Comparti sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel Mercato Secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel Mercato Secondario in una certa data e l’iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori.
9.2 Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall’articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dall'investimento in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti white listed). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta white list) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
9.3 Con Risoluzione n.139/E del 7 maggio 2002, il Ministero delle Finanze ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote/azioni degli ETF. In particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'articolo 10-ter della legge n.77 del 1983 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato e non dall’eventuale banca corrispondente in quanto:
(A) le azioni o le quote di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e
(B) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l’eventuale banca corrispondente, dato che
(1) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell'OICR a Monte Titoli S.p.A. in proporzione al numero di Azioni subdepositate presso di essa;
(2) la società Monte Titoli S.p.A. accredita tali proventi agli Intermediari Autorizzati in proporzione al numero di Azioni dell'OICR subdepositate; e
(3) gli Intermediari Autorizzati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura proporzionale al numero delle Azioni detenute.
9.4 Il trasferimento di Xxxxxx, a seguito di successione mortis causa o per donazione, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto delle Azioni:
(A) trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di Euro: 4 per cento;
(B) trasferimenti in favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000: 6 per cento;
(C) trasferimenti in favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
(D) trasferimenti in favore di altri soggetti: 8 per cento;
(E) se il beneficiario di detti trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di Euro 1.500.000.
(F) Il valore delle Azioni che sarà considerato ai fini della determinazione della base imponibile sarà il NAV per Xxxxxx pubblicato secondo le modalità indicate nel paragrafo 10.
C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Il NAV per Azione della Società viene pubblicato quotidianamente sul sito Internet della Società al seguente indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Le modalità di calcolo del NAV sono indicate nella Sezione “Amministrazione della Società” contenute nel Prospetto della Società.
11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
I seguenti documenti ed i successivi eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società (xxx.xxx.xxxx.xxx) nonché, con esclusione delle relazioni annuali e semestrali, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx):
- l’Atto Costitutivo della Società;
- il Documento di Quotazione;
- il Prospetto ed i Supplementi della Società;
- il KIID del Comparto Rilevante in lingua italiana;
- la relazione annuale e semestrale, ove disponibili.
La Società fornirà agli Investitori Retail, su richiesta indirizzata al 00/00 Xxxxx Xxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxx 0, Xxxxxxx ed a spese degli stessi, tramite posta o in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione, una copia dei sopra citati documenti.
La Società pubblica su Il Corriere della Sera, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del Prospetto e del KIID pubblicati.
Milano, 6 Giugno 2017
Per HSBC ETFs PLC
Per delega dei Legali Rappresentanti Avv. Xxxxxx Xxxxx
Ammissione alle negoziazioni delle Azioni del comparto della HSBC ETFs PLC, società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile di diritto irlandese, costituita ed operante in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche,
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
Classe USD denominata in Dollari Statunitensi (ISIN: IE00B5SSQT16)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA COPERTINA: 6 GIUGNO 2017 DATA DI VALIDITA’ DELLA COPERTINA: DAL 14 GIUGNO 2017
LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL’OPPORTUNITÀ DELL’INVESTIMENTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DEL PROSPETTO.
DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI RELATIVO AL COMPARTO DELLA HSBC ETFS PLC:
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
Classe USD denominata in Dollari Statunitensi (ISIN: IE00B5SSQT16)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 6 GIUGNO 2017
DATA DI VALIDITA’ DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 14 GIUGNO 2017
A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OICR
HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”).
La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti.
La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”).
I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati
a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”).
Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione).
L’obiettivo di investimento del comparto HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dello MSCI Total Return Net EMERGING MARKETS Index (l’ “Indice”), un indice calcolato, gestito e diffuso da Xxxxxx Xxxxxxx Capital International Inc. (“MSCI” o
1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa.
2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”).
l’”Index Provider”).
Il MSCI Total Return Net EMERGING MARKETS Index è un indice di tipo total return net. Un indice di tipo total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell’Indice prevedendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile.
L’Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante, che riflette l’andamento dei titoli delle società dei mercati emergenti a livello globale ad alta e media capitalizzazione. In conformità alla metodologia degli indici MSCI, l’Indice mira a rappresentare una percentuale di mercato pari all’85% rettificata sulla base del flottante all’interno di ciascun gruppo industriale dei mercati emergenti. Attualmente sono presenti nell’Indice titoli di società dei seguenti paesi: Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Korea, Malesia, Messico, Qatar, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Sud Africa, Taiwan, Tailandia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dell’Index Provider xxx.xxxxxxxxx.xxx..
Il ticker Bloomberg dell’Indice è [NDUEEGF], mentre il codice Reuters corrisponde a [.dMIEF00000NUS].
La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è il Dollaro Statunitense (“USD”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento trimestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio, Aprile/Maggio, Luglio/Agosto e Ottobre/Novembre.
Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio. Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0,70% in normali condizioni di mercato3.
Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.
Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante.
3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri.
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto Rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”).
2. RISCHI
L’investimento nelle Azioni del Comparto Rilevante deve costituire oggetto di un’attenta valutazione. Si invitano pertanto i potenziali investitori nel Comparto Rilevante ad esaminare attentamente i profili di rischio di seguito enunciati, nonché a consultare il paragrafo relativo ai Fattori di Xxxxxxx contenuto nel Prospetto della Società e nel Supplemento e KIID del presente Comparto Rilevante.
La Società nello svolgimento dell’attività di gestione dei Comparti, compatibilmente con le politiche di investimento relative al Comparto Rilevante ed in conformità con la normativa di riferimento, potrà far ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati che costituiscono prodotti complessi o/e utilizzare tecniche per la gestione efficiente del portafoglio per i quali ci si aspetta che gli investitori tipo siano investitori informati e che abbiano conoscenza del funzionamento degli stessi. In generale, ci si aspetta che gli investitori tipo siano disposti ad assumere il rischio di perdere integralmente il capitale investito, nonché il rischio di non vedere remunerato il proprio investimento.
Rischio di investimento
L’obiettivo e le politiche di investimento del Comparto Rilevante consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, replichino in via generale la prestazione dell’Indice. Non è possibile garantire che il Comparto Rilevante consegua i propri obiettivi d’investimento. Il valore delle Azioni del Comparto Rilevante ed il rendimento che ne deriva possono crescere o diminuire così come può fluttuare il valore dei titoli nel quale il Comparto Rilevante investe. I proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante sono determinati calcolando gli utili generati dai titoli in portafoglio dedotte le spese sostenute, pertanto i suddetti proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante possono fluttuare per effetto delle variazioni di tali utili o spese.
In particolare, le Azioni del Comparto Rilevante potrebbero non correlarsi perfettamente o non avere un alto livello di correlazione con l’andamento del valore dell’indice sottostante, a causa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti fattori:
• il Comparto Rilevante deve sostenere spese e costi di vario genere (inclusi i costi di replica dell’Indice), mentre l’indice non risente di alcuna spesa;
• il Comparto Rilevante deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione dell’indice;
• la differente tempistica tra il Comparto Rilevante e l’indice di riferimento rispetto al momento in cui vengono imputati gli eventuali proventi;
• il ricorrere di circostanze eccezionali quali, ad esempio, eventi di turbativa del mercato o mercati estremamente volatili, possono essere in grado di far discostare in misura consistente il rendimento di un comparto a replica diretta da quello dell’indice di riferimento.
Da ciò deriva che il rendimento del Comparto Rilevante potrebbe non riflettere la
performance dell’indice sottostante di riferimento.
Rischio indice
Non vi è garanzia che l’Indice continui ad essere calcolato e pubblicato. Nel caso in cui l’Indice cessi di essere calcolato o pubblicato, si ricorda che è concessa agli investitori che abbiano sottoscritto od acquistato le Azioni o che ne siano venuti in possesso per un qualunque altro motivo, la facoltà di richiedere il rimborso delle stesse a valere sul patrimonio della Società nei limiti e con le modalità indicate nel Prospetto e secondo quanto altresì precisato ai sensi del successivo paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione; si ricorda inoltre che la vendita delle azioni sul mercato secondario avverrà, nei casi sopra citati, conformemente a quanto previsto dal “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” (il “Regolamento di Borsa”) e dal Prospetto.
Borsa Italiana S.p.A. potrà revocare o sospendere la negoziazioni delle Azioni sul mercato
ETFplus.
In determinate circostanze, il calcolo o la pubblicazione dell’Indice potrebbero essere temporaneamente interrotti o sospesi ovvero gli elementi sulla base dei quali tale calcolo o pubblicazione vengono effettuati potrebbero essere alterati o l’Indice essere sostituito.
Determinate circostanze quali l’interruzione del calcolo o della pubblicazione dell’indice sottostante, potrebbero comportare la sospensione delle negoziazioni delle Azioni.
Il Consiglio di Amministrazione può decidere, qualora lo reputi nell’interesse della Società e/o del Comparto Rilevante ed in ottemperanza alla legge irlandese, di sostituire l’attuale indice sottostante del Comparto Rilevante con un altro indice sottostante.
Inoltre, non può essere rilasciata alcuna garanzia implicita o esplicita che, nel caso in cui le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione in un determinato mercato regolamentato, esse rimangano quotate o che le condizioni di quotazione non cambino con il trascorrere del tempo.
La circostanza che le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione o rimangano quotate su una borsa valori di per sé non offre alcuna garanzia relativa alla liquidità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di controparte
Nel caso e nella misura in cui ai fini della efficiente gestione del portafoglio vengano utilizzati strumenti finanziari derivati, si ricorda che è presente un rischio di controparte in riferimento al soggetto con cui l’operazione è conclusa. La copertura del rischio di controparte potrebbe non essere integrale e ciò potrebbe comportare un rischio di perdita per il Comparto Rilevante nel caso in cui la controparte sia inadempiente.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle azioni
Ai sensi dell’Atto Costitutivo e nei casi previsti dal Prospetto, la Società può sospendere temporaneamente il calcolo del NAV del Comparto Rilevante, delle Azioni e/o delle Classi di Azioni e l’emissione, la vendita, il rimborso e la conversione di Azioni.
La Società si riserva la facoltà di riacquistare la totalità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di cambio
In considerazione del fatto che l’Indice è composto da titoli negoziati in una valuta diversa dall’Euro, esiste un rischio di cambio associato all’investimento nel Comparto Rilevante dipendente dalle eventuali fluttuazioni di cambio tra l’Euro e la valuta di denominazione di tali titoli.
Rischio di liquidazione anticipata
La Società e ciascuno dei suoi Comparti, incluso il Comparto Rilevante, potrebbero essere soggetti a liquidazione anticipata (per una descrizione sintetica della procedura di liquidazione della Società o di un Comparto si prega di fare riferimento ai punti 12.1 e 12.2 del “Memorandum of Association” e nei Capitoli “Winding Up” e “Termination” del Prospetto). Al verificarsi di tale ipotesi, l’investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Azioni detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto attraverso la vendita delle stesse sul Mercato Secondario.
Fattori di Rischio aggiuntivi relativi ad un investimento nei mercati emergenti
Gli investitori nel Comparto Rilevante devono essere a conoscenza dell’esistenza di rischi aggiuntivi associati ad un investimento nei mercati emergenti. Di seguito vengono sintetizzati alcuni rischi associati ad un investimento nei mercati emergenti che possono incidere negativamente sul Valore Patrimoniale Netto del Comparto (per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio aggiuntivi del comparto si prega di consultare il Supplemento ed il KIID. (a) Rischio Investimento nei Mercati Emergenti: Gli investimenti nel mercato al quale l’Indice si riferisce sono al momento soggetti ai rischi che tipicamente caratterizzano i mercati emergenti (per es. limiti massimi d’investimento nei confronti di investitori esteri, restrizioni alla negoziazione di titoli quotati). Tali rischi possono contribuire alla mancanza di liquidità nel mercato dei titoli rilevante, oltre che creare rigidità ed incertezza all’attività di negoziazione. (b) Rischio legale e regolamentare: I sistemi economici di gran parte dei mercati emergenti sono spesso sostanzialmente meno sviluppati di quelli di altre regioni geografiche, quali gli Stati Uniti e l’Europa. Ugualmente il contesto normativo e regolamentare può presentare un limitato grado di sviluppo. (c) Rischio valutario: Alcune delle valute dei mercati emergenti sono controllate. Gli investitori devono tenere presente i rischi di ridotta liquidità che è possibile registrare in alcuni mercati valutari esteri. (d) Volume delle contrattazioni e volatilità: Sovente le borse valori dei mercati in via di sviluppo sono sostanzialmente meno liquide e possono essere caratterizzate da una notevole volatilità.
Le Azioni del Comparto Rilevante possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione - indicato nel paragrafo successivo - attraverso intermediari autorizzati (gli “Intermediari Autorizzati”).
Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di corretta gestione e rendicontazione degli ordini eseguiti per conto della clientela ai sensi degli articoli 49 e 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Con provvedimento n. LOL-003471 del 10/5/2017, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante nel Mercato Telematico degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETFplus), segmento ETF indicizzati - Classe 2, e con successivo avviso ha comunicato la data di inizio delle negoziazioni del Comparto Rilevante.
4. NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO
La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETFplus, segmento ETF indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua) e dalle 17.30 alle 17.35 (asta di chiusura), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati.
Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra, Parigi, Ginevra e Francoforte (Market Maker: Commerzbank AG).
Gli Investitori Retail avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati.
Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni elencate nel paragrafo intitolato “Redeeming Shares - Secondary Market” presente nella parte generale del Prospetto (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di ottenere dei prezzi di offerta dalla borsa valori) nonché ogni altra circostanza eventualmente prevista dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell’autorità di vigilanza competente.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Retail – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere
in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto.
La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario4.
Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A..
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori Retail, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all’art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
Per quanto riguarda le commissioni di negoziazione si rinvia al successivo paragrafo 9 (“Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale”).
Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in Azioni di altro comparto.
La Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11,00 di ciascun giorno di borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione.
La Società altresì mette a disposizione del pubblico presso i siti degli information provider Bloomberg e Reuters il valore dell’iNAV del Comparto Rilevante. Il NAV per Azione del Comparto Rilevante è pubblicato anche nel sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società pubblica le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa nonché, nel caso n cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa applicabile, informa senza indugio il pubblico dei fatti che riguardano i Comparti, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche.
4 Si ricorda che le commissioni di sottoscrizione e rimborso indicate nel Supplemento e KIID rilevanti si applicano unicamente quando le Azioni sono sottoscritte o rimborsate direttamente dalla Società sul mercato primario e non agli investitori che acquistano o cedono le Azioni su una borsa valori.
5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
L’acquisto o la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli Intermediari Autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi “online” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.
L’Intermediario Autorizzato rilascia all’investitore idonea attestazione dell’avvenuta esecuzione degli ordini tramite Internet, in conformità con quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
L’utilizzo di Internet per l’acquisto di Azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.
5.1 CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI
Le Azioni sono state dematerializzate ed immesse nel relativo sistema di gestione accentrata CREST. Il codice ISIN indicato di seguito identifica le Azioni del Comparto Rilevante,
Comparto Rilevante | ISIN |
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF- Classe USD | IE00B5SSQT16 |
A seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul Mercato ETFplus, le Azioni del Comparto Rilevante non potranno essere rappresentate da titoli, in conformità a quanto disposto dall’articolo 83bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli articoli 11 e 16 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia recante la Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle Relative Società di Gestione del 22 Febbraio 2008 (il “Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia”). La negoziazione presso Borsa Italiana comporterà altresì l’obbligo di deposito accentrato delle Azioni ivi negoziate presso la Monte Titoli S.p.A. e pertanto la circolazione delle Azioni sarà regolata dalle convenzioni tra la Monte Titoli S.p.A. ed il menzionato sistema di gestione accentrata CREST, presso il quale Monte Titoli S.p.A. intrattiene un conto omnibus ai sensi degli articoli 15 e 63 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia.
6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’
Commerzbank AG, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, è stata nominata con apposita convenzione operatore “Specialista”, relativamente alla quotazione delle Azioni sul Mercato ETFplus. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.,
l’operatore Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni sul Mercato ETFplus assumendo l’obbligo di esporre in via continuativa prezzi e quantità di acquisto e di vendita delle Azioni del Comparto Rilevante secondo le condizioni e le modalità stabilite da Borsa Italiana.
7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV)
Durante lo svolgimento delle negoziazioni Deutsche Börse AG calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto Rilevante, aggiornandolo ogni 15 secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli dell’Indice.
I dati relativi all’iNAV del Comparto Rilevante calcolato in Euro da Deutsche Börse AG sono diffusi alla pagina Bloomberg HMEFEURI ed alla pagina Reuters XXXXXXXXXXX.XX.
8. DIVIDENDI
Le Azioni del Comparto Rilevante sono azioni per le quali la Società intende provvedere alla distribuzione trimestrale dei dividendi.
Fermo restando quanto sopra, l’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella del pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
B) INFORMAZIONI ECONOMICHE
9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE E REGIME FISCALE
9.1 Le commissioni di gestione indicate nel KIID dei Comparti sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel Mercato Secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel Mercato Secondario in una certa data e l’iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori.
9.2 Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall’articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dall'investimento in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti white listed). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta white list) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
9.3 Con Risoluzione n.139/E del 7 maggio 2002, il Ministero delle Finanze ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote/azioni degli ETF. In particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'articolo 10-ter della legge n.77 del 1983 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato e non dall’eventuale banca corrispondente in quanto:
(A) le azioni o le quote di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e
(B) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l’eventuale banca corrispondente, dato che
(1) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell'OICR a Monte Titoli S.p.A. in proporzione al numero di Azioni subdepositate presso di essa;
(2) la società Monte Titoli S.p.A. accredita tali proventi agli Intermediari Autorizzati in proporzione al numero di Azioni dell'OICR subdepositate; e
(3) gli Intermediari Autorizzati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura proporzionale al numero delle Azioni detenute.
9.4 Il trasferimento di Xxxxxx, a seguito di successione mortis causa o per donazione, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto delle Azioni:
(A) trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di Euro: 4 per cento;
(B) trasferimenti in favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000: 6 per cento;
(C) trasferimenti in favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
(D) trasferimenti in favore di altri soggetti: 8 per cento;
(E) se il beneficiario di detti trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di Euro 1.500.000.
(F) Il valore delle Azioni che sarà considerato ai fini della determinazione della base imponibile sarà il NAV per Xxxxxx pubblicato secondo le modalità indicate nel paragrafo 10.
C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Il NAV per Azione della Società viene pubblicato quotidianamente sul sito Internet della Società al seguente indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Le modalità di calcolo del NAV sono indicate nella Sezione “Amministrazione della Società” contenute nel Prospetto della Società.
11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
I seguenti documenti ed i successivi eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società (xxx.xxx.xxxx.xxx) nonché, con esclusione delle relazioni annuali e semestrali, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx):
- l’Atto Costitutivo della Società;
- il Documento di Quotazione;
- il Prospetto ed i Supplementi della Società;
- il KIID del Comparto Rilevante in lingua italiana;
- la relazione annuale e semestrale, ove disponibili.
La Società fornirà agli Investitori Retail, su richiesta indirizzata al 00/00 Xxxxx Xxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxx 0, Xxxxxxx ed a spese degli stessi, tramite posta o in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione, una copia dei sopra citati documenti.
La Società pubblica su Il Corriere della Sera, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del Prospetto e del KIID pubblicati.
Milano, 6 Giugno 2017
Per HSBC ETFs PLC
Per delega dei Legali Rappresentanti Avv. Xxxxxx Xxxxx
Ammissione alle negoziazioni delle Azioni del comparto della HSBC ETFs PLC, società di investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile di diritto irlandese, costituita ed operante in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche,
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF
Classe USD denominata in Dollari Statunitensi (ISIN: IE00B5VX7566)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA COPERTINA: 6 GIUGNO 2017 DATA DI VALIDITA’ DELLA COPERTINA: DAL 14 GIUGNO 2017
LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL’OPPORTUNITÀ DELL’INVESTIMENTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DEL PROSPETTO.
DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI RELATIVO AL COMPARTO DELLA HSBC ETFS PLC:
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF
Classe USD denominata in Dollari Statunitensi (ISIN: IE00B5VX7566)
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 6 GIUGNO 2017
DATA DI VALIDITA’ DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 14 GIUGNO 2017
A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OICR
HSBC ETFs PLC è una società (limited liability company) di investimento multi comparto di tipo aperto autogestita1 e con separazione delle passività tra comparti costituita in Irlanda il 27 Febbraio 2009 ai sensi del Companies Acts (Reg. 467896) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la “Società”).
La Società ha delegato HSBC Global Asset Management (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, 0 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X00 0XX (la “Società di Gestione dell’Investimento”) per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei Comparti, come di seguito definiti.
La Società adotta una struttura multicomparto che consente l’offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un “Comparto” e collettivamente i “Comparti”).
I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) aperti armonizzati2 classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati
a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall’assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il “Mercato Secondario”).
Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche (gli “Investitori Qualificati”), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall’emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l’emittente stesso le azioni dell’ETF (il “Mercato Primario”) mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc’anzi segnalata (gli “Investitori Retail”) potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (conformemente a quanto previsto nel paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione).
L’obiettivo di investimento del comparto HSBC MSCI JAPAN ETF (il “Comparto Rilevante”) è quello di riflettere e cercare di replicare passivamente il rendimento dello MSCI Total
1 Una “Self-Managed Investment Company (SMIC)” è una società di investimento autorizzata ai sensi della Direttiva UCITS che non ha provveduto alla nomina di una società di gestione e che rispetta la disciplina applicabile prevista dal S.I. No. 352/2011 - European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 in relazione ai requisiti di capitale e alla struttura organizzativa.
2 Si definisco “armonizzati” i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (“Direttiva UCITS”).
Return Net Japan Index (l’ “Indice”), un indice calcolato, gestito e diffuso da Xxxxxx Xxxxxxx Capital International Inc. (“MSCI” o l’”Index Provider”).
Il MSCI Total Return Net Japan Index è un indice di tipo total return net. Un indice di tipo total return net calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell’Indice prevedendo il reinvestimento di tutti i dividendi e le distribuzioni al netto di qualsiasi imposta applicabile.
L’Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato con rettifica del flottante, che riflette l’andamento dei titoli delle società giapponesi ad alta e media capitalizzazione. In conformità alla metodologia degli indici MSCI, l’Indice mira a rappresentare una percentuale di mercato pari all’85% rettificata sulla base del flottante all’interno di ciascun gruppo industriale del mercato giapponese. Più dettagliate informazioni sull’Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxxx.xxx e nel sito dell’Index Provider xxx.xxxxxxxxx.xxx..
Il ticker Bloomberg dell’Indice è NDDUJN, mentre il codice Reuters corrisponde a
.dMIJP00000NUS.
La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è il Dollaro Statunitense (“USD”). Le Azioni del Comparto sono azioni a distribuzione per le quali la Società intende provvedere al pagamento semestrale dei dividendi, indicativamente nei mesi di Gennaio/Febbraio e Luglio/Agosto.
Al fine di realizzare l’Obiettivo e le Politiche di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una politica di investimento diretta che prevede la replica fisica di tutto l’Indice, ovvero attraverso l’acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell’Indice. Il Comparto Rilevante potrà inoltre investire fino al 10 percento del proprio patrimonio in altri fondi, compresi altri fondi di HSBC e potrà far uso di derivati al fine di una efficiente gestione del portafoglio, Il tracking error per il Comparto Rilevante è previsto essere fino allo 0,10% in normali condizioni di mercato3.
Un investimento nel comparto è adatto ad investitori che cercano un rendimento sul medio/lungo termine. Si ricorda che il Comparto Rilevante potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 5 anni.
Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione “Profilo di Rischio e di Rendimento” presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”) nonché nella sezione profilo dell’Investitore Tipo presente nel Supplemento rilevante.
Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID del Comparto Rilevante (Key Investor Information Document) rilevante nonché nel prospetto completo unitamente al supplemento che descrive il Comparto Rilevante ed ad ogni ulteriore supplemento ad esso allegato (nel complesso, il “Prospetto”).
3 Il tracking error previsto è la differenza prevista tra il rendimento dell’Indice e quello del Comparto Rilevante in condizioni di mercato normali. Nel presente documento viene riportato il dato relativo al tracking error previsto che è presente nel supplemento del Comparto Rilevante datato 16 Marzo 2016. Le ragioni per un’eventuale divergenza tra il tracking error previsto e quello effettivo saranno indicate nell’Annual Report relativo al periodo rilevante. Il tracking error previsto per il Comparto Rilevante non è una guida dei rendimenti futuri.
2. RISCHI
L’investimento nelle Azioni del Comparto Rilevante deve costituire oggetto di un’attenta valutazione. Si invitano pertanto i potenziali investitori nel Comparto Rilevante ad esaminare attentamente i profili di rischio di seguito enunciati, nonché a consultare il paragrafo relativo ai Fattori di Xxxxxxx contenuto nel Prospetto della Società e nel Supplemento e KIID del presente Comparto Rilevante.
La Società nello svolgimento dell’attività di gestione dei Comparti, compatibilmente con le politiche di investimento relative al Comparto Rilevante ed in conformità con la normativa di riferimento, potrà far ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati che costituiscono prodotti complessi o/e utilizzare tecniche per la gestione efficiente del portafoglio per i quali ci si aspetta che gli investitori tipo siano investitori informati e che abbiano conoscenza del funzionamento degli stessi. In generale, ci si aspetta che gli investitori tipo siano disposti ad assumere il rischio di perdere integralmente il capitale investito, nonché il rischio di non vedere remunerato il proprio investimento.
Rischio di investimento
L’obiettivo e le politiche di investimento del Comparto Rilevante consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, replichino in via generale la prestazione dell’Indice. Non è possibile garantire che il Comparto Rilevante consegua i propri obiettivi d’investimento. Il valore delle Azioni del Comparto Rilevante ed il rendimento che ne deriva possono crescere o diminuire così come può fluttuare il valore dei titoli nel quale il Comparto Rilevante investe. I proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante sono determinati calcolando gli utili generati dai titoli in portafoglio dedotte le spese sostenute, pertanto i suddetti proventi rivenienti dall’investimento in un Comparto Rilevante possono fluttuare per effetto delle variazioni di tali utili o spese.
In particolare, le Azioni del Comparto Rilevante potrebbero non correlarsi perfettamente o non avere un alto livello di correlazione con l’andamento del valore dell’indice sottostante, a causa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti fattori:
• il Comparto Rilevante deve sostenere spese e costi di vario genere (inclusi i costi di replica dell’Indice), mentre l’indice non risente di alcuna spesa;
• il Comparto Rilevante deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione dell’indice;
• la differente tempistica tra il Comparto Rilevante e l’indice di riferimento rispetto al momento in cui vengono imputati gli eventuali proventi;
• il ricorrere di circostanze eccezionali quali, ad esempio, eventi di turbativa del mercato o mercati estremamente volatili, possono essere in grado di far discostare in misura consistente il rendimento di un comparto a replica diretta da quello dell’indice di riferimento.
Da ciò deriva che il rendimento del Comparto Rilevante potrebbe non riflettere la
performance dell’indice sottostante di riferimento.
Rischio indice
Non vi è garanzia che l’Indice continui ad essere calcolato e pubblicato. Nel caso in cui l’Indice cessi di essere calcolato o pubblicato, si ricorda che è concessa agli investitori che abbiano sottoscritto od acquistato le Azioni o che ne siano venuti in possesso per un qualunque altro motivo, la facoltà di richiedere il rimborso delle stesse a valere sul patrimonio della Società nei limiti e con le modalità indicate nel Prospetto e secondo quanto altresì precisato ai sensi del successivo paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione; si ricorda inoltre che la vendita delle azioni sul mercato secondario avverrà, nei casi sopra citati, conformemente a quanto previsto dal “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” (il “Regolamento di Borsa”) e dal Prospetto.
Borsa Italiana S.p.A. potrà revocare o sospendere la negoziazioni delle Azioni sul mercato
ETFplus.
In determinate circostanze, il calcolo o la pubblicazione dell’Indice potrebbero essere temporaneamente interrotti o sospesi ovvero gli elementi sulla base dei quali tale calcolo o pubblicazione vengono effettuati potrebbero essere alterati o l’Indice essere sostituito.
Determinate circostanze quali l’interruzione del calcolo o della pubblicazione dell’indice sottostante, potrebbero comportare la sospensione delle negoziazioni delle Azioni.
Il Consiglio di Amministrazione può decidere, qualora lo reputi nell’interesse della Società e/o del Comparto Rilevante ed in ottemperanza alla legge irlandese, di sostituire l’attuale indice sottostante del Comparto Rilevante con un altro indice sottostante.
Inoltre, non può essere rilasciata alcuna garanzia implicita o esplicita che, nel caso in cui le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione in un determinato mercato regolamentato, esse rimangano quotate o che le condizioni di quotazione non cambino con il trascorrere del tempo.
La circostanza che le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l’ammissione alla quotazione o rimangano quotate su una borsa valori di per sé non offre alcuna garanzia relativa alla liquidità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di controparte
Nel caso e nella misura in cui ai fini della efficiente gestione del portafoglio vengano utilizzati strumenti finanziari derivati, si ricorda che è presente un rischio di controparte in riferimento al soggetto con cui l’operazione è conclusa. La copertura del rischio di controparte potrebbe non essere integrale e ciò potrebbe comportare un rischio di perdita per il Comparto Rilevante nel caso in cui la controparte sia inadempiente.
Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle azioni
Ai sensi dell’Atto Costitutivo e nei casi previsti dal Prospetto, la Società può sospendere temporaneamente il calcolo del NAV del Comparto Rilevante, delle Azioni e/o delle Classi di Azioni e l’emissione, la vendita, il rimborso e la conversione di Azioni.
La Società si riserva la facoltà di riacquistare la totalità delle Azioni del Comparto Rilevante.
Rischio di cambio
In considerazione del fatto che l’Indice è composto da titoli negoziati in una valuta diversa dall’Euro, esiste un rischio di cambio associato all’investimento nel Comparto Rilevante dipendente dalle eventuali fluttuazioni di cambio tra l’Euro e la valuta di denominazione di tali titoli.
Rischio di liquidazione anticipata
La Società e ciascuno dei suoi Comparti, incluso il Comparto Rilevante, potrebbero essere soggetti a liquidazione anticipata (per una descrizione sintetica della procedura di liquidazione della Società o di un Comparto si prega di fare riferimento ai punti 12.1 e 12.2 del “Memorandum of Association” e nei Capitoli “Winding Up” e “Termination” del Prospetto). Al verificarsi di tale ipotesi, l’investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Azioni detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto attraverso la vendita delle stesse sul Mercato Secondario.
Le Azioni del Comparto Rilevante possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione - indicato nel paragrafo successivo - attraverso intermediari autorizzati (gli “Intermediari Autorizzati”).
Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di corretta gestione e rendicontazione degli ordini eseguiti per conto della clientela ai sensi degli articoli 49 e 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Con provvedimento n. LOL-003471 del 10/5/2017, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante nel Mercato Telematico degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETFplus), segmento ETF indicizzati - Classe 2, e con successivo avviso ha comunicato la data di inizio delle negoziazioni del Comparto Rilevante.
4. NEGOZIABILITA’ DELLE AZIONI ED INFORMAZIONI SULLA MODALITA’ DI RIMBORSO
La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETFplus, segmento ETF indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.30 ora italiana (negoziazione continua) e dalle 17.30 alle 17.35 (asta di chiusura), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del
Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati.
Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra, Parigi, Ginevra e Francoforte (Market Maker: Commerzbank AG).
Gli Investitori Retail avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati.
Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell’ETF salvo che non ricorrano le situazioni elencate nel paragrafo intitolato “Redeeming Shares - Secondary Market” presente nella parte generale del Prospetto (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’impossibilità di ottenere dei prezzi di offerta dalla borsa valori) nonché ogni altra circostanza eventualmente prevista dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell’autorità di vigilanza competente.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-quater del Regolamento Emittenti, ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario dell’Azione è fatto salvo il diritto per l'Investitore Retail – nonché per gli investitori che vengano in possesso delle Azioni della Società per qualunque altro motivo – di ottenere in qualsiasi momento il rimborso della propria partecipazione a valere sul patrimonio del Comparto, secondo le modalità previste dal Prospetto.
La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario4.
Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A..
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori Retail, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l’esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all’art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
Per quanto riguarda le commissioni di negoziazione si rinvia al successivo paragrafo 9 (“Oneri direttamente o indirettamente a carico dell’investitore e regime fiscale”).
Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in
4 Si ricorda che le commissioni di sottoscrizione e rimborso indicate nel Supplemento e KIID rilevanti si applicano unicamente quando le Azioni sono sottoscritte o rimborsate direttamente dalla Società sul mercato primario e non agli investitori che acquistano o cedono le Azioni su una borsa valori.
Azioni di altro comparto.
La Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11,00 di ciascun giorno di borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione.
La Società altresì mette a disposizione del pubblico presso i siti degli information provider
Xxxxxxxxx e Reuters il valore dell’iNAV del Comparto Rilevante.
Il NAV per Azione del Comparto Rilevante è pubblicato anche nel sito Internet della Società all’indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società pubblica le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa nonché, nel caso n cui ricorrano le condizioni previste dalla normativa applicabile, informa senza indugio il pubblico dei fatti che riguardano i Comparti, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche.
5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
L’acquisto o la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante “tecniche di comunicazione a distanza” (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli Intermediari Autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi “online” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.
L’Intermediario Autorizzato rilascia all’investitore idonea attestazione dell’avvenuta esecuzione degli ordini tramite Internet, in conformità con quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.
L’utilizzo di Internet per l’acquisto di Azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.
5.1 CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI
Le Azioni sono state dematerializzate ed immesse nel relativo sistema di gestione accentrata CREST. Il codice ISIN indicato di seguito identifica le Azioni del Comparto Rilevante,
Comparto Rilevante | ISIN |
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF- Classe USD | IE00B5VX7566 |
A seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul Mercato ETFplus, le Azioni del Comparto Rilevante non potranno essere rappresentate da titoli, in conformità a quanto disposto dall’articolo 83bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli articoli 11 e 16 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia recante la Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle Relative Società di Gestione del 22 Febbraio 2008 (il “Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia”). La negoziazione presso Borsa Italiana comporterà altresì l’obbligo di deposito accentrato delle Azioni ivi negoziate presso la Monte Titoli S.p.A. e pertanto la circolazione delle Azioni sarà regolata dalle convenzioni tra la Monte Titoli S.p.A. ed il menzionato sistema di gestione accentrata CREST, presso il quale Monte Titoli S.p.A. intrattiene un conto omnibus ai sensi degli articoli 15 e 63 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia.
6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’
Commerzbank AG, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, è stata nominata con apposita convenzione operatore “Specialista”, relativamente alla quotazione delle Azioni sul Mercato ETFplus. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l’operatore Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni sul Mercato ETFplus assumendo l’obbligo di esporre in via continuativa prezzi e quantità di acquisto e di vendita delle Azioni del Comparto Rilevante secondo le condizioni e le modalità stabilite da Borsa Italiana.
7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV)
Durante lo svolgimento delle negoziazioni Deutsche Börse AG calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto Rilevante, aggiornandolo ogni 15 secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli dell’Indice.
I dati relativi all’iNAV del Comparto Rilevante calcolato in Euro da Deutsche Börse AG sono diffusi alla pagina Bloomberg HMJPEURI ed alla pagina Reuters XXXXXXXXXXX.XX.
8. DIVIDENDI
Le Azioni del Comparto Rilevante sono azioni per le quali la Società intende provvedere alla distribuzione semestrale dei dividendi.
Fermo restando quanto sopra, l’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella del pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
B) INFORMAZIONI ECONOMICHE
9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL’INVESTITORE E REGIME FISCALE
9.1 Le commissioni di gestione indicate nel KIID dei Comparti sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel Mercato Secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel Mercato Secondario in una certa data e l’iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori.
9.2 Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall’articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dall'investimento in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti white listed). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati dell’Unione Europea e in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta white list) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
9.3 Con Risoluzione n.139/E del 7 maggio 2002, il Ministero delle Finanze ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote/azioni degli ETF. In particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'articolo 10-ter della legge n.77 del 1983 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato e non dall’eventuale banca corrispondente in quanto:
(A) le azioni o le quote di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e
(B) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l’eventuale banca corrispondente, dato che
(1) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell'OICR a Monte Titoli S.p.A. in proporzione al numero di Azioni subdepositate presso di essa;
(2) la società Monte Titoli S.p.A. accredita tali proventi agli Intermediari Autorizzati in proporzione al numero di Azioni dell'OICR subdepositate; e
(3) gli Intermediari Autorizzati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura proporzionale al numero delle Azioni detenute.
9.4 Il trasferimento di Xxxxxx, a seguito di successione mortis causa o per donazione, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto delle Azioni:
(A) trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di Euro: 4 per cento;
(B) trasferimenti in favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000: 6 per cento;
(C) trasferimenti in favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
(D) trasferimenti in favore di altri soggetti: 8 per cento;
(E) se il beneficiario di detti trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di Euro 1.500.000.
(F) Il valore delle Azioni che sarà considerato ai fini della determinazione della base imponibile sarà il NAV per Xxxxxx pubblicato secondo le modalità indicate nel paragrafo 10.
C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Il NAV per Azione della Società viene pubblicato quotidianamente sul sito Internet della Società al seguente indirizzo xxx.xxx.xxxx.xxx e sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Le modalità di calcolo del NAV sono indicate nella Sezione “Amministrazione della Società” contenute nel Prospetto della Società.
11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
I seguenti documenti ed i successivi eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società (xxx.xxx.xxxx.xxx) nonché, con esclusione delle relazioni annuali e semestrali, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx):
- l’Atto Costitutivo della Società;
- il Documento di Quotazione;
- il Prospetto ed i Supplementi della Società;
- il KIID del Comparto Rilevante in lingua italiana;
- la relazione annuale e semestrale, ove disponibili.
La Società fornirà agli Investitori Retail, su richiesta indirizzata al 00/00 Xxxxx Xxxx Xxxx, XXXX, Xxxxxx 0, Xxxxxxx ed a spese degli stessi, tramite posta o in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione, una copia dei sopra citati documenti.
La Società pubblica su Il Corriere della Sera, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del Prospetto e del KIID pubblicati.
Milano, 6 Giungo 2017