CONTRATTO DI MANDATO
CONTRATTO DI MANDATO
PER LA GESTIONE DI DIRITTI FONOGRAFICI
tra
, con sede in , via ,
, iscritta al Registro delle imprese di al n. , Xxxxxx Xxxxxxx e Partita Iva n. , in persona del suo legale rappresentante
(di seguito il “Mandante”), e
SCF S.r.l., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx XXXX, 00, iscritta al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 12925820156, in persona del suo presidente pro tempore (di seguito “SCF” o la “Società”);
PREMESSO
1) che il Mandante è titolare dei diritti meglio indicati al successivo art. 3 eventualmente anche in base ad un accordo raggiunto per lo sfruttamento degli stessi con uno o più produttori di fonogrammi;
2) che SCF è una società il cui oggetto consiste nella gestione collettiva, in Italia e all’estero, di alcuni diritti di utilizzazione economica secondaria dei fonogrammi spettanti, tra gli altri, ai produttori, nonché nello svolgimento di ogni attività connessa alla gestione di detti diritti;
3) che il Mandante dichiara di aver preso visione del vigente Statuto (nel seguito, lo Statuto), del Regolamento (come infra definito) e del Codice Etico di SCF e di accettarne integralmente ed espressamente il contenuto;
4) che il Mandante dichiara con il presente atto di essere titolare, eventualmente anche in base ad un accordo per lo sfruttamento degli stessi, di uno o più dei diritti di cui all’art. 4 dello Statuto della Società; di non risultare, al momento del conferimento del Mandato, condannato in via definitiva, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 441 ss. del Codice di Procedura Penale (o analogo istituto), per uno dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi, dandosi atto che, per le persone giuridiche, tale requisito deve sussistere in capo ai relativi amministratori; e di accettare incondizionatamente lo Statuto, il Regolamento e il Codice Etico della Società; e di allegare i documenti indicati sub Allegato A;
5) che il Mandante intende conferire a SCF, che accetta, l’incarico di svolgere - senza poteri di rappresentanza e senza esclusiva - le attività di cui al successivo art. 2, con riferimento al Repertorio dichiarato e ai diritti meglio indicati al successivo art. 3, salvo le eventuali limitazioni previste al successivo art. 4.
Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli Allegati, parte integrante ed essenziale del presente contratto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1- DEFINIZIONI
Ai fini e per gli effetti del presente contratto, le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito.
Base musicale: indica il supporto materiale di un Fonogramma (inedito o già pubblicato) di proprietà dei Mandanti, in qualunque formato (analogico e/o digitale), non disponibile sul mercato ma reperibile soltanto presso il mandante titolare dei relativi diritti, contenente la registrazione originale o rielaborata di tale Fonogramma (con soltanto la base strumentale o comprensiva anche dell’interpretazione vocale dell’artista), da utilizzare per accompagnare e migliorare l’interpretazione canora di un AIE all’interno di spettacoli televisivi in sostituzione, in tutto o in parte, dell’interpretazione dell’artista e/o dell’accompagnamento musicale;
Copia Privata: si intendono i compensi per copia privata ai sensi dell’art. 71 septies della LDA; Corrispettivo: il corrispettivo previsto a favore della Società dall’art. 4 del Regolamento; Fonogramma: indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale sonora dell’esecuzione di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci, su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro, pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posto in commercio;
LDA: si intende la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive integrazioni e modificazioni;
Mandanti: indica i soggetti titolari in via originaria o derivativa dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito “L.d.A.”), che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altri enti di gestione collettiva, mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti;
Produttori Fonografici: si intendono i soggetti di cui all’art. 78 LDA nonché i loro aventi causa a qualsiasi titolo, titolari dei diritti originariamente o derivativamente.
Regolamento: indica il Regolamento interno inerente il conferimento del mandato e la ripartizione dei diritti adottato da SCF ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e pubblicato sul sito web di SCF. Repertorio: indica l’insieme dei Fonogrammi, dei Videoclip – come infra definiti - e delle Basi musicali i cui diritti di utilizzazione spettano al Mandante eventualmente anche in base all’accordo raggiunto per lo sfruttamento degli stessi con uno o più produttori di fonogrammi e debbano essere gestiti da SCF in forza del mandato conferitole;
Territorio: salve le eventuali limitazioni territoriali comunicate dal Mandante ai sensi del successivo art. 4, si intende il Mondo intero;
Videoclip: indica qualsiasi sequenza di immagini in movimento - considerata nella sua specifica individualità e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto a qualsivoglia Fonogramma, anche quando quest’ultimo sia stato sincronizzato con le immagini del Videoclip - sincronizzata con una registrazione musicale fissata in qualsivoglia supporto videografico pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posto in commercio, con qualsiasi mezzo oggi conosciuto o inventato in futuro, intesa a raccontare visivamente un’opera musicale.
ART. 2 - OGGETTO
Salvo le eventuali limitazioni comunicate dal Mandante ai sensi del successivo art. 4, con riferimento al Repertorio, al Territorio ed ai Diritti meglio indicati al successivo art. 3, in forza del presente contratto il Mandante conferisce a SCF, senza poteri di rappresentanza e senza esclusiva, l’incarico di:
a) negoziare e concludere contratti con gli utilizzatori del Repertorio, anche per il tramite delle competenti associazioni di categoria;
b) riscuotere i proventi spettanti al Mandante in relazione ai diritti indicati al successivo art. 3;
c) ripartire i proventi di cui alla precedente lettera b) tra i Produttori Fonografici propri Mandanti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
d) assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela, anche preventiva, dei diritti del Mandante in relazione ai quali l’incarico oggetto del presente contratto è stato conferito, nonché per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione del Repertorio;
e) realizzare e svolgere - anche stipulando contratti con terzi - tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari, strumentali od utili per lo svolgimento dell’incarico ricevuto.
ART. 3 –DIRITTI GESTITI
Il Mandante affida a SCF, per il Territorio, la gestione della generalità dei diritti di propria titolarità formanti oggetto, oggi e in futuro, dell’attività di SCF, quale stabilita nell’art. 4 dello Statuto.
In particolare, e senza pregiudizio alla generalità del precedente paragrafo, il Mandante conferisce a SCF i diritti qui di seguito indicati (nel seguito i “Diritti”):
a) diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei Fonogrammi con tutti i mezzi, di cui all' art. 73, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
b) diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
c) diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei Fonogrammi e Video musicali, di cui all'art. 71 - septies Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni;
d) diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei Fonogrammi, di cui all'art. 180- bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
e) diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei Fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di cui alla lettera d) dell’art. 72 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
f) nella misura in cui sia funzionale alla gestione dei diritti sopra elencati, diritto di riproduzione dei Fonogrammi, di cui alla lettera a) dell'art. 72, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
g) diritti analoghi a quelli di cui alle precedenti lettere da a a-f spettanti al Mandante, in base alle norme di legge del Paese di provenienza o in base a Convenzioni internazionali;
h) diritti di utilizzazione economica relativamente a Filmati musicali, Video musicali e Playback di titolarità del Mandante;
i) diritti analoghi a quelli di cui alla precedente lettera h che dovessero essere accordati a favore del Mandante, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti;
l) la gestione di ogni altro diritto di proprietà intellettuale, se compatibile ed opportuna ai fini della migliore utilizzazione dei diritti di alle precedenti lettere da a a i.
Rimane escluso dalla gestione di SCF lo sfruttamento del diritto di sincronizzazione, ad eccezione della facoltà, che viene riconosciuta a SCF, di concedere alle emittenti radiofoniche e televisive licenziatarie, di utilizzare estratti di Fonogrammi del Repertorio del Mandante, di durata non superiore a 90 (novanta) secondi, attraverso i propri canali al fine di promuovere i propri programmi.
ART. 4 – LIMITAZIONI DELL’INCARICO
Il Mandato si intende conferito all’intero Repertorio, attuale e futuro, di ciascun Mandante, a tutti i Diritti e all’intero Territorio.
Le eventuali esclusioni e/o limitazioni del suddetto incarico sono comunicate a SCF secondo quanto previsto nel Regolamento. Se, a seguito della dichiarazione di limitazione, non residuano repertorio o diritti da gestire per conto del Mandante limitante, la dichiarazione equivale a recesso.
ART. 5 - CORRISPETTIVO
A fronte del servizio reso da SCF in esecuzione del presente mandato, il Mandante corrisponderà a SCF il corrispettivo indicato nel Regolamento.
È facoltà di SCF effettuare il pagamento delle fatture emesse dal Mandante al netto delle fatture allo stesso emesse da SCF.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL MANDANTE
Il Mandante garantisce espressamente di essere pienamente titolare dei Diritti rientranti nel Mandato conferito a SCF, obbligandosi a tenere la stessa manlevata ed indenne da qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse ad essa derivare in ragione della mancata titolarità del Repertorio in capo al Mandante o dalla non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite.
Il Mandante si obbliga inoltre a dotare tempestivamente SCF dei mezzi e delle informazioni necessari per l’esecuzione del Mandato.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Mandante si obbliga a:
a)fornire a SCF, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’elenco dei marchi con indicazione della data di inizio titolarità di ciascuno e ad inserire in katalegale il proprio Repertorio completo di tutti i dati richiesti;
b) comunicare tempestivamente SCF qualsiasi aggiornamento dei dati e delle informazioni precedentemente indicati;
c) fornire a SCF tutte le informazioni necessarie per la negoziazione e la conclusione dei contratti di cui all’art. 2, lett. a) del presente contratto;
d) fornire a SCF le informazioni che siano ritenute dalla stessa necessarie per intraprendere le eventuali iniziative - anche in sede giudiziaria - a tutela dei diritti del Mandante;
e) corrispondere a SCF il corrispettivo ad essa spettante ai sensi del presente contratto;
f) al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e nelle successive integrazioni o modificazioni del medesimo;
g) non cedere a terzi, a qualsivoglia titolo, i crediti maturati nei confronti di SCF in esecuzione del presente contratto, senza il preventivo consenso scritto di SCF.
ART. 7 - OBBLIGHI DI SCF
SCF si obbliga ad eseguire l’incarico, così come individuato ai sensi dei precedenti artt. 2, 3 e 4, curando l’applicazione di criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti.
SCF negozierà e stipulerà i contratti con gli utilizzatori del Repertorio perseguendo l’obiettivo di incrementare l’ammontare dei compensi incassati da SCF. A tale fine SCF avrà altresì la facoltà di stipulare transazioni con i contraenti di detti contratti che apparissero funzionali al perseguimento del detto obbiettivo.
SCF si impegna altresì a consentire al Mandante di esaminare, presso la sede della Società, i contratti sottoscritti dalla stessa con gli utilizzatori del Repertorio gestito per loro conto, restando esclusa la facoltà di estrarne copie. È fatto inoltre divieto ai Mandanti di divulgare a terzi il contenuto di detti documenti.
ART. 8 - DURATA
Il mandato si intende conferito a tempo indeterminato.
ART. 0 - XXXXXX XXX XXXXXXX
9.1 Il Mandante può revocare l’incarico mediante comunicazione da inviarsi obbligatoriamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCF, con espressa esclusione di revoca tacita.
La revoca si intende effettuata al momento del ricevimento della detta comunicazione. da parte del destinatario.
9.2 La comunicazione di revoca inviata entro il 31 agosto, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno che segue quello in corso al momento dell’invio; nel caso invece in cui la comunicazione risulti inviata in data posteriore al 31 agosto, la revoca ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno solare che segue quello in corso al momento dell’invio, salvo quanto al successivo art.9.3.
9.3 In presenza di grave inadempimento di SCF agli obblighi di riscossione e di ripartizione dei compensi oggetto dell’incarico, la revoca ha effetto immediato.
ART. 10 – RINUNZIA DI SCF
10.1 SCF può rinunziare al Mandato con comunicazione da inviarsi obbligatoriamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Mandante.
La rinunzia si intende effettuata al momento del ricevimento della comunicazione da parte del Mandante.
10.2 La comunicazione di rinunzia inviata entro il 31 agosto, ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno che segue quello in corso al momento dell’invio; nel caso invece in cui la comunicazione risulti inviata in data posteriore al 31 agosto, la revoca ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno solare che segue quello in corso al momento dell’invio, salvo quanto al successivo art. 10.3.
10.3 In presenza di una giusta causa, tra cui:
i) l’inadempimento all’obbligo di pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dal Mandante, ivi inclusi il Corrispettivo di cui all’art. 5 del presente contratto, nonché l’inadempimento di uno o più degli obblighi previsti dall’art. 6;
ii) la condanna del Xxxxxxxx (e/o dei suoi legali rappresentanti), con sentenza definitiva, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 441 ss. del Codice di Procedura Penale (o analogo istituto), per uno o più dei reati di cui agli artt. 171 e ss. L.d.A., e comunque per un grave reato che sia connesso alla violazione delle norme di protezione del diritto d’autore;
la rinunzia ha effetto immediato.
ART. 11 – CESSAZIONE DI EFFICACIA DEL MANDATO E REGIME DEI CONTRATTI STIPULATI CON XXXXX UTILIZZATORI. LIQUIDAZIONE DEL SALDO
Sia nell’ipotesi di revoca del Mandato che in quella di rinunzia, i contratti di utilizzazione conclusi da SCF con i terzi prima dell’estinzione del Mandato, cesseranno di avere efficacia nei confronti del Mandante nel momento in cui la revoca o la rinunzia avranno effetto.
I compensi maturati durante il periodo di efficacia del Mandato, ma incassati dalla Società successivamente alla revoca o alla rinunzia, verranno ripartiti al Mandante periodicamente secondo le regole generali. Il Mandante rimarrà pertanto obbligato alla corresponsione del corrispettivo sino alla liquidazione totale delle somme di sua pertinenza.
ART. 12 - MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Qualsiasi modifica o integrazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto.
Tutte le comunicazioni e le notificazioni effettuate ai sensi o in dipendenza del presente contratto, dovranno essere effettuate, a pena di invalidità, per lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi presso la sede o indirizzo PEC dall’una all’altra parte, così come indicati in epigrafe del contratto medesimo ovvero, in caso di trasferimento della sede o modifica dell’indirizzo PEC, all’indirizzo successivamente reso noto all’altra parte con comunicazione scritta.
ART. 13 - LEGGE APPLICABILE
Questo contratto, così come i diritti ed obblighi da esso derivanti, sarà regolato dalla legge italiana.
ART. 14 - CONCILIAZONE E ARBITRATI
14.1 Di qualsiasi controversia tra la Società ed i Mandanti o tra i Mandanti, ivi inclusi i cosiddetti conflitti tra questi ultimi circa l’attribuzione dei compensi derivanti dall’utilizzazione di Fonogrammi per i quali più Mandanti abbiano rivendicato la spettanza, nel seguito “Conflitti”, sarà ricercata un’equa composizione da un Comitato di Conciliazione, formato da tre membri, che, su istanza scritta della parte più diligente, il Presidente di SCF costituisce, dandone immediata comunicazione scritta ai Componenti ed alle parti e fissando la data della costituzione del Comitato e della comparizione delle parti che può avvenire anche mediante collegamento telefonico.
Tale Comitato è composto dal Presidente, che lo presiede, dall’Amministratore Delegato o dal Direttore Generale e dal Presidente del Collegio Sindacale di SCF; oppure, in caso di impedimento di uno o più di tali soggetti, da un incaricato del soggetto impedito, su designazione scritta di volta in volta per ciascuna singola adunanza.
Il Comitato propizia una soluzione amichevole della controversia, senza altro vincolo di procedura che non sia il rispetto del contradditorio. Se il tentativo di conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che, sottoscritto dalle parti e dai membri del Comitato, costituisce, ad ogni effetto di legge, manifestazione negoziale della comune volontà delle parti, anche in via di transazione.
14.2 Per ciascuna controversia sorta tra i Mandanti in caso di Xxxxxxxxx, è prodotta, a pena di improcedibilità della domanda e a cura del soggetto rivendicante, idonea documentazione attestante il fondamento di ogni rivendicazione; e la mancata comparizione di una delle parti convocate per due volte consecutive innanzi al Comitato di Conciliazione, in assenza di idonea giustificazione, è equiparata a rinunzia della propria rivendicazione e riconoscimento della rivendicazione avversa; in entrambi i casi con conseguente conforme presa d’atto da parte del Comitato.
14.3 Se il tentativo non riesce, la produzione in giudizio del verbale è condizione di procedibilità delle due soluzioni arbitrali della controversia nel seguito previste.
14.4 Le controversie sorte tra i Mandanti in caso di Xxxxxxxxx, una volta esperito senza esito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 13.1, saranno definite, a cura del Mandante più diligente e nei soli confronti dell’altro/i Mandante/i controinteressato/i, con esonero di SCF da ogni onere, mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento e, in deroga all'art. 824 bis c.p.c., le controversie saranno definite dall’arbitro mediante determinazione contrattuale. La conseguente soluzione definitiva di ciascun arbitrato è comunicata, a cura del Mandante interessato, alla Società, che ne tiene conto ai fini della ripartizione.
14.5 Tutte le eventuali diverse controversie derivanti dal contratto di Xxxxxxx o in relazione allo stesso che dovessero insorgere tra SCF e i Mandanti - una volta esperito senza esito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 13.1 - saranno decise mediante ricorso ad arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 ss. cod. proc. civ., con devoluzione a un collegio arbitrale. Il collegio, che avrà sede in Milano, sarà composto di tre membri: uno nominato dal Mandante, uno nominato dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 810, comma 1, c.p.c., ed il terzo, con funzioni di presidente, dalle parti in accordo tra loro o, in ipotesi di mancato accordo, entro 30 (trenta giorni) dalla seconda nomina, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente. Al medesimo Presidente del Tribunale di Milano competerà altresì di nominare l’arbitro per conto della parte che non abbia proceduto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato fattale dall’altra parte a mezzo atto notificato contenente la designazione dell’arbitro della parte richiedente. Il lodo dovrà essere pronunciato dal collegio arbitrale entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del collegio, salvo le proroghe concesse dalle parti e quelle che - nel limite complessivo - di 120 (centoventi) giorni - lo stesso Collegio potrà stabilire ove si renda necessaria
l’assunzione di mezzi istruttori, tra di essi compresa anche la consulenza tecnica. Gli arbitri decideranno in via di diritto e la loro decisione sarà inoppugnabile nei limiti di legge.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Mandante dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti “interessati” di “dati personali” dal Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come tali dati sono in esso definiti, e dei diritti esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo (in particolare, l’art. 7). Il Mandante autorizza sin d’ora SCF al trattamento dei suddetti dati per le finalità informative, normative, amministrative, e comunque necessarie per l’esecuzione del contratto, ivi compresa la comunicazione di dati a terzi.
ART. 16 CONFORMITA’ ALL’ETICA DEGLI AFFARI
Il Mandante si obbliga, per sé e, ai sensi dell’art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori, ad aderire ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell’Allegato C al presente contratto “Conformità all’etica degli affari”.
Milano, lì
Per il Mandante Per SCF
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., in quanto occorrente, il Mandante dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 5 (Corrispettivo) – art. 6 (Obblighi del Mandante) - art. 9 (Revoca del mandato) - art. 10 (Rinunzia di SCF) - art. 14 (Conciliazione e arbitrati).
Per il Mandante
ALLEGATO A
Elenco documenti da allegare
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni attestante che il richiedente è titolare di uno o più dei diritti di cui all’art. 4 dello Statuto della Società con riferimento ad almeno un Fonogramma e la documentazione relativa ad almeno uno dei Fonogrammi dal medesimo realizzati o interpretati;
- Certificati casellario giudiziale e di carichi pendenti relativi alla persona fisica richiedente o agli amministratori dell’ente;
- Copia di un documento d’identità della persona fisica o del legale rappresentante dell’ente;
- Copia della visura camerale storica aggiornata e degli ultimi tre bilanci dell’ente;
- Dichiarazione di accettazione incondizionata dello Statuto, del Regolamento di conferimento del Mandato e di ripartizione e del Codice Etico della Società.
ALLEGATO B
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, di seguito, CP), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.
Titolare del Trattamento è SCF S.r.l. (di seguito, SCF), Xxx Xxxxx XXXX 00, 00000 Xxxxxx.
Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscano tale facoltà di accesso; - alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti, studi legali. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; link al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni – salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l’accesso, l’aggiornamento e l’integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; - in ogni caso, nell’ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF S.r.l., Xxx Xxxxx XXXX 00, 00000 Xxxxxx, telefonando allo 00-0000000, mandando un fax al n. 00-00000000 o inviando una mail a xxxx@xxxxxxxxx.xx (all’attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).
Milano, lì IL MANDANTE
ALLEGATO C
Conformità all’etica degli affari
1. Con il presente articolo il Mandante (di seguito, per brevità, indicato come “Controparte”) si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “Decreto”). La Controparte dichiara di aver preso visione del Codice Etico di SCF. S.r.l. (di seguito, per brevità, il “SCF”) e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del Decreto (il “Modello”) e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.
2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
3. La Controparte garantisce al SCF che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione;
(b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all’esecuzione del presente Contratto. La Controparte dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell’ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, SCF potrà dichiarare la risoluzione del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ. mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte, fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare a SCF.