Art. 1 - Normativa contrat- tuale
Art. 1 - Normativa contrat- tuale
1.1. Le presenti Condizio- ni Generali di Vendita (in seguito definite “CGV”) di Martex S.p.a. (in seguito, per brevità, MARTEX) sca- ricabili anche al seguente sito indirizzo: xxxx://xxx. xxxxxx.xx, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, di- sciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti.
1.2. Eventuali condizio- ni generali dell’acquirente non troveranno applicazio- ne ai rapporti fra le parti se non espressamente accetta- te per iscritto; in tal caso, però, salvo deroga scritta, non escluderanno l’effica- cia delle presenti CGV con le quali dovranno comun- que venire coordinate.
1.3. Tutti i contratti di ven- dita fra le parti nonché le presenti CGV saranno di- sciplinati dalla legge ita- liana ed, in caso di ven- dita internazionale, dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita interna- zionale di beni mobili.
1.4. Eventuali usi e/o pra- tiche instaurate tra le par- ti non sono vincolanti per MARTEX.
1.5. L’adesione alle presenti CGV, nonché tutti i contratti ed i comportamenti succes- sivi delle parti e dalle stes- se regolati, salvo diversa espressa pattuizione scritta, non implicano il conferi- mento all’acquirente di al- cun diritto di esclusiva, né l’instaurazione di rapporti di concessione, commissio- ne o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono all’acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualsiasi forma i marchi o gli altri segni distintivi di MARTEX.
Art. 2 - Formazione ed og-
getto del contratto
2.1. L’invio da parte di MARTEX delle presen- ti CGV non implica di per sé accettazione da parte di MARTEX di eventuali ri- chieste, nell’ambito di trat- tative in corso; esse tuttavia sostituiscono e annullano quelle in precedenza propo- ste da una delle parti.
2.2. L’invio da parte di MARTEX di materiale pubblicitario (cataloghi, dépliants, listini prezzi o altro materiale descrittivo dei prodotti) non recante espressamente la dizione “offerta” od altra equivalen- te, non costituisce proposta di vendita e non vincola MARTEX. Le dizioni “sen- za impegno”, “salvo dispo- nibilità”, “salvo venduto” od altre analoghe apposte da MARTEX ad un’offerta, non vincolano MARTEX ai termini dell’offerta an- che in caso di accettazione dell’offerta stessa ad opera dell’acquirente - salvo suc- cessiva conferma scritta od esecuzione conforme da parte di MARTEX.
2.3. L’ordine da parte dell’acquirente costituisce proposta ferma ed irrevoca- bile di contratto.
2.4. .L’invio di un ordine e la presa in consegna della merce da parte dell’acqui- rente comportano il con- testuale, integrale ricono- scimento, conoscenza e accettazione delle presenti CGV e condizioni di garan- zia.
2.5. Gli ordini s’intendono accettati, salvo approvazio- ne di MARTEX che questa si riserva di dare a proprio esclusivo ed insindacabi- le giudizio entro 10 (dieci) giorni dalla presa visione della proposta d’ordine.
2.6. Salvo quanto previ- sto al precedente articolo, XXXXXX accetta unica-
mente ordini regolarmen- te firmati dall’acquirente ed emessi nelle seguenti modalità: (a) sotto forma di contratto, o (b) su carta intestata dell’acquirente, o
(c) su fax intestato dell’ac- quirente o (d) confermati dall’acquirente con timbro e firma su propria offerta ufficiale o (e) via e-mail. Eventuali ordini telefonici saranno ammessi a discre- zione di MARTEX e non si riterranno vincolanti per MARTEX se non confer- mati per iscritto.
2.7. Un ordine dell’acqui- rente non conforme ad una precedente offerta di MAR- TEX si intende respinto se non espressamente confer- mato per iscritto da MAR- TEX.
2.8. MARTEX non è vinco- lata, salvo espressa confer- ma, dalle dichiarazioni dei propri agenti, procacciatori, distributori ed altri ausiliari commerciali.
2.9. L’accettazione senza espressa riserva da parte dell’acquirente di prodot- ti non conformi per tipo o quantità o inviati a con- dizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dell’acquirente o nell’offer- ta di MARTEX, implica ac- cettazione da parte dell’ac- quirente della fornitura e delle condizioni proposte da MARTEX. Le suddette riserve - anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura - non avranno efficacia se non saranno formulate dall’acquirente per iscritto, immediatamen- te dopo il ricevimento della merce.
2.10. MARTEX è libera di modificare ed aggiornare in qualsiasi momento le pro- prie CGV, inclusi i propri listini prezzi e le proprie offerte. In caso di offerta
scritta, le condizioni in essa indicate saranno mantenute valide nei confronti dell’ac- quirente per la durata tem- porale ivi indicata.
2.11. Errori di stampa, scrit- tura e calcolo nelle offerte, conferme d’ordine o fatture di MARTEX, laddove ri- conoscibili con l’ordinaria diligenza, non impegnano MARTEX che si riserva il diritto di conteggiare even- tuali differenze in un secon- do tempo.
Art. 3 – Dati e documenti tecnici; campioni
3.1. I dati tecnici, le dimen- sioni, le caratteristiche, le capacità, i colori, i pesi, i prezzi e gli altri dati rela- tivi ai prodotti figuranti nel sito web e/o contenuti nella documentazione tecnica e pubblicitaria di MARTEX (ad es. cataloghi, prospet- ti, circolari, listini prezzi, disegni, schede tecniche, illustrazioni), così come le caratteristiche dei campio- ni e modelli da MARTEX inviati all’acquirente, han- no carattere meramente indicativo. Questi dati non sono vincolanti se non nel- la misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell’offerta e/o nell’accettazione scritta di MARTEX. Eventuali di- chiarazioni o pubblicità di terzi non vincolano MAR- TEX in alcun modo.
3.2. Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione dei prodotti venduti, o di loro parti, rimesso all’ac- quirente rimane di esclusi- va proprietà di MARTEX e non potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso a ter- zi senza il previo consenso scritto di MARTEX. XXX- XXX rimane altresì il titola- re esclusivo di ogni diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai pro-
dotti.
3.3. MARTEX si riserva - a proprio insindacabile giudi- zio e senza la necessità di alcun preavviso - il diritto di apportare le modifiche ritenute più opportune alla modellistica che non inci- dano negativamente sulla qualità e sull’estetica del prodotto stesso. I colori del- le parti verniciate e delle es- senze sono indicativi stante l’impossibilità tecnica di mantenere le tonalità di colore costanti nel tempo; MARTEX declina, pertan- to, ogni responsabilità per variazioni di tonalità dei colori che dovessero inter- venire nel tempo così come per richieste di accoppia- mento pervenute in tempi diversi anche se MARTEX si adopererà per fornire la migliore soluzione tecnica possibile.
Art. 4 - Responsabilità del produttore
4.1. I prodotti sono fab- bricati in conformità alla normativa in vigore in Ita- lia e nell’Unione Europea; qualsiasi requisito specifi- co deve essere previamen- te concordato per iscritto tra le parti e l’acquirente si assume per intero il rischio di una eventuale difformità tra le norme italiane e quel- le del paese di destinazione dei prodotti, tenendone in- denne il venditore.
4.2. MARTEX é responsa- bile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti solo in caso di sua provata grave negligen- za nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per danni indi- retti o consequenziali, per- dite di produzione o manca- ti profitti.
4.3. Fatto salvo quanto so- pra previsto, l’acquirente manleverà MARTEX in
tutte le azioni di terzi fon- date su responsabilità origi- nate dai prodotti vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione: XXXXXX potrà coinvol- xxxx l’acquirente, che dal canto suo dovrà prendere tutte le iniziative necessarie per intervenire nel relativo giudizio intentato dai terzi. Art. 5 – Consegna
5.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, MAR- TEX consegnerà i prodot- ti franco fabbrica presso i propri stabilimenti (EXW INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commer- cio internazionale nella loro versione più aggiornata in vigore al momento della consegna). Se richiesto, MARTEX si occuperà del trasporto dei prodotti sce- gliendo il mezzo di traspor- to che riterrà più appropria- to in mancanza di specifiche istruzioni dell’acquirente. Salvo diverso accordo scrit- to, il trasporto avverrà sem- pre con clausola “sponda camion”( da intendersi, che la consegna non comprende lo scaricamento delle mer- ce e il facchinaggio e tutti i rischi di perdita o deteriora- mento della merce saranno a esclusivo carico dell’ac- quirente dal momento dello scaricamento della merce) a spese e rischio dell’acqui- rente. Il costo del traspor- to andrà ad aggiungersi al prezzo dei prodotti acqui- stati.
5.2. Qualsiasi data di resa eventualmente convenuta tra le parti è da intendersi come approssimativa e non vincolante per MARTEX se non è stata espressamente indicata come termine es- senziale. In mancanza del- le materie prime o qualora l’acquirente non provveda, nei termini stabiliti, alla trasmissione degli even-
tuali dati tecnici necessari per l’approntamento dei prodotti nonché ai paga- menti anticipati o all’aper- tura delle lettere di credito eventualmente pattuiti, il termine di consegna non inizierà a decorrere e MAR- TEX non sarà tenuta ad iniziare la produzione sino a quando il rispettivo impe- dimento non sarà superato.
5.3. Il termine di consegna si considera rispettato qua- lora la merce venga con- segnata conformemente a quanto stabilito al punto
5.1. o, comunque, qualora MARTEX provveda tempe- stivamente a consegnarla al vettore. In ogni caso MAR- TEX non risponde per i ri- tardi nel trasporto ad essa non imputabili.
5.4. In caso di ritardata con- segna, l’acquirente potrà annullare la parte dell’or- dine non consegnata solo dopo aver comunicato a MARTEX, mediante rac- comandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax o e-mail, tale sua intenzio- ne e dopo avergli accordato 15 (quindici) giorni feriali, a partire dal ricevimento di tale comunicazione, en- tro i quali MARTEX potrà consegnare tutti i prodotti specificati nel sollecito e non già consegnati. E’ co- munque esclusa qualsiasi responsabilità di MARTEX per danni derivanti da ritar- do o mancata consegna, to- tale o parziale.
5.5. L’acquirente che non provvede alla presa in consegna della merce nei termini concordati, dovrà rimborsare a MARTEX le spese di magazzinaggio della merce sino alla con- segna o vendita a terzi, che potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla data di conse- gna originariamente conve- nuta.
5.6. Il mancato o ritardato adempimento di una conse- gna parziale non comporta l’inadempimento dell’ob- bligazione della consegna principale e non avrà alcun effetto sulle altre consegne parziali.
Art. 6 - Prezzi
6.1. I prezzi specificati da MARTEX nelle offerte, nel- le conferme d’ordine e nelle fatture (ed eventualmente il controvalore in altra valuta ove concordato) sono basati sul listino interno espresso in Euro, IVA esclusa, in vi- gore nel giorno in cui l’or- dine è confermato, e sulle valutazioni di MARTEX.
6.2. Salvo non sia diver- samente specificato, tutti i prezzi s’intendono al netto di trasporto, installazione e di ogni altra tassa, accisa, diritto e imposta dovuta. Le tasse applicabili sono quel- le in vigore alla data della fatturazione.
6.3. Eventuali sconti di va- luta sui prezzi applicati da MARTEX saranno validi solo se concordati per iscrit- to e saranno applicabili solo in caso di pieno rispetto dei termini dei pagamenti sta- biliti.
6.4. Martex si riserva il di- ritto di modificare unilate- ralmente, senza preavviso e con effetto immediato, i prezzi riportati nel listino prezzi nei casi in cui l’a- deguamento sia dovuto a circostanze che siano fuori dal controllo di Martex (a mero titolo esemplificativo: un aumento del prezzo del- le materie prime e del costo del lavoro o cambiamenti nei tassi di cambio). In tut- ti gli altri casi, la modifica sarà comunicata al Clien- te e avrà effetto su tutti gli Ordini ricevuti da Martex a partire dal trentesimo gior- no successivo alla data in cui le modifiche sono state
notificate al Cliente.
6.5. Le fatture di MARTEX si intendono accettate se non vengono contestate per iscritto da parte dell’acqui- rente entro 14 (quattordici) giorni dal loro ricevimento.
6.6. Gli eventuali lavori “fuori misura”, (da inten- dersi come lavorazioni con misure diverse da quelle standard di MARTEX for- nite dall’acquirente) se non già regolamentati nel listi- no, qualora approvati da MARTEX, verranno quo- tati e valorizzati, caso per caso, con un aumento mi- nimo del 35% sul relativo prezzo di listino.
Art. 7 - Pagamento
7.1. Salvo diverso accordo scritto, le modalità di paga- mento ed i relativi termini sono quelli concordati pre- viamente con MARTEX e così come risultanti della relativa “scheda anagrafi- ca”.
7.2. Tutti gli eventuali pa- gamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di MAR- TEX dovranno essere da quest’ultima previamente autorizzati per iscritto. I ti- toli di credito eventualmen- te accettati da XXXXXX, s’intendono sottoposti alla condizione “salvo buon fine”.
7.3. Qualsiasi ritardo o ir- regolarità nel pagamento darà a MARTEX il diritto di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti e/o di annullare gli ordini in corso, anche se non re- lativi ai pagamenti in que- stione, nonché il diritto al risarcimento degli eventua- li danni. A decorrere dalla scadenza del pagamento, saranno automaticamente dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002.
7.4. In nessun caso l’acqui-
rente può ridurre o compen- sare il prezzo con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di XXXXXX, salvo previa autorizzazione scritta di quest’ultima. Per l’imputazione del paga- mento si fa, in ogni caso, riferimento a quanto pre- visto dall’art. 1193, co. 2
c.c. L’acquirente é tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia.
Art. 8 - Riserva di proprietà
8.1. Nel caso in cui il paga- mento debba essere effet- tuato, in tutto od in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di pro- prietà di MARTEX sino al momento del completo pagamento del prezzo pat- tuito, ai sensi dell’art. 1523 c.c.
8.2. XXXXXX avrà dirit- to a riprendere possesso di qualsiasi prodotto venduto con riserva di proprietà e l’acquirente ne sopporterà i costi e MARTEX potrà trat- tenere come penale qualsia- si somma ricevuta in paga- mento. Se l’acquirente cede i prodotti a terzi, i diritti di MARTEX si trasferiranno sul prezzo dei prodotti sino all’avvenuto integrale pa- gamento.
Art. 9 - Forza maggiore
9.1. In tutti i casi di forza maggiore che dovessero verificarsi (a titolo mera- mente esemplificativo, non esaustivo: mancanza di ri- fornimenti e di materie pri- me anche parziali, aumenti significativi o imprevedi- bili del prezzo delle stesse o incendio, crolli, inon- dazioni, perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate o altri eventi assimilabili, che impediscano o riduca- no la capacità produttiva di MARTEX o blocchino i trasporti fra lo stabilimento di MARTEX ed il luogo di
destinazione dei prodotti), MARTEX avrà diritto ad una proroga fino a 90 giorni
- estensibili a 180 giorni nei casi più gravi - dei termini di consegna dei prodotti, purché avvisi tempestiva- mente per iscritto l’acqui- rente del verificarsi del caso di forza maggiore. Trascor- si i termini di cui sopra e permanendo la situazione di forza maggiore, l’acquiren- te potrà risolvere il contrat- to, tramite comunicazione scritta a MARTEX a mezzo lettera raccomandata AR, anticipata via fax o e-mail, ma dovrà versare a MAR- TEX le somme promesse a titolo di acconto, caparra o cauzione che, se già con- segnate, saranno trattenute da quest’ultima. MARTEX non sarà, in ogni caso, tenu- ta ad alcun obbligo di risar- cimento all’acquirente per gli eventuali danni diretti o indiretti connessi o derivan- ti dalla ritardata o mancata esecuzione del contratto.
Art. 10 - Modifiche; clau- sole invalide
10.1. Per l’interpretazione delle presenti CGV fa fede unicamente il testo italiano delle stesse.
10.2. Ogni richiamo a do- cumenti, quali listini prez- zi, condizioni generali di vendita od altro materiale di MARTEX o di terzi, si intende riferito ai suddetti documenti in vigore al mo- mento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato.
10.3. Ogni modifica od in- tegrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti CGV dovrà es- sere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti CGV non deve in- terpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le
CGV nel loro insieme.
Art. 11 – Controversie
11.1. Per tutte le contro- versie relative o comunque collegate ai contratti cui si applicano le presenti CGV, il foro esclusivamente com- petente è quello di Pordeno- ne. XXXXXX avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell’acquirente.
Art. 12 - Riservatezza
12.1. Qualsiasi tecnologia e/o informazione produt- tiva e commerciale delle parti (inclusi accorgimenti tecnici, design ed informa- zioni) siano o no brevetta- te, dovranno essere trattate come essenzialmente confi- denziali e non saranno uti- lizzate o divulgate in assen- za di previa autorizzazione scritta.
Art. 13 – Disposizioni fi- nali
13.1. Qualsiasi comunica- zione tra le Parti andrà in- viata ai rispettivi indirizzi risultanti dalla corrispon- denza commerciale inter- corsa.
13.2. Qualora MARTEX ometta, in qualsiasi mo- mento, di: a) fare eseguire una qualunque disposizione delle presenti CGV, oppure
b) di richiedere in qualsiasi momento all’acquirente di eseguire una qualunque pre- visione delle presenti CGV, ciò non potrà intendersi come rinuncia presente o futura a tale disposizione, né influirà in alcun modo sul diritto di MARTEX a fare successivamente ese- guire ognuna delle disposi- zioni. L’espressa rinuncia, da parte di MARTEX, ad alcuna delle disposizioni delle presenti CGV, non costituirà rinuncia a preten- derne in futuro il rispetto da parte dell’acquirente.
13.3. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso
scritto dell’altra Parte con- trattuale.
Per accettazione Data
L’Acquirente
Si approvano espressamen- te i seguenti articoli: Art. 2 (Formazione ed oggetto del contratto); Art. 4 (Respon- sabilità del produttore); Art. 5 (Consegna); Art. 7 (Pa- gamento;) Art. 8 (Riserva di proprietà); Art. 9 (Forza maggiore ed eccessiva one- xxxxxx); Art. 11 (Controver- sie) Art. 13.3 (Cessione del contratto).
Per espressa accettazione delle
clausole vessatorie
Art. 1 – Garanzia legale
1.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, tutti i prodotti venduti da MAR- TEX sono coperti da una garanzia convenzionale del produttore e, per l’acqui- rente che sia consumatore (persona fisica che acquista la merce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventual- mente svolta, ovvero effet- tua l’acquisto senza indica- re nel modulo d’ordine un riferimento di partita IVA), anche dalla garanzia legale per i difetti di conformità, di cui agli articoli 128-135 D. Lgs. n. 206/2005. La ga- ranzia convenzionale deve intendersi come garanzia aggiuntiva a quella legale ai sensi dell’art. 1519 sep- ties c.c., in modo che non vengano in nessun caso pregiudicati i diritti espres- samente previsti a favore del consumatore dalla nor- mativa sulle vendite dei beni mobili di consumo (D. Lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo). Per fruire dell’assistenza in garanzia, il Consumatore dovrà con- servare la fattura ricevuta.
1.2. La garanzia legale in favore del Consumatore co- pre i difetti di conformità, esistenti al momento della consegna del bene, che si siano manifestati entro due anni dalla consegna del bene stesso
1.3. Il difetto di conformi- tà deve essere comunica- to a MARTEX, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data in cui il Consu- matore ha scoperto il difet- to. L’azione nei confronti di XXXXXX si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla data di acquisto del bene.
1.4. In caso di difetto di conformità, il Consumatore ha diritto al ripristino, senza
spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, secondo le previ- sioni dell’art. 130 D. Lgs. n. 206/2005.
Il prodotto dovrà essere restituito dall’acquirente, possibilmente nella confe- zione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale do- cumentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc.). Una volta controllato il prodotto reso dal Consu- matore, MARTEX prov- vederà alla sostituzione o riparazione e procederà alla spedizione del prodotto stesso, salvo quanto dispo- sto dall’art. 130 D. Lgs. n. 206/2005. Se, a seguito di intervento di MARTEX, si constati che il difetto de- nunciato non integra un di- fetto di conformità ai sensi degli articoli 128 e seguenti D. Lgs. n. 206/2005, all’ac- quirente saranno addebitati gli eventuali costi di verifi- ca e ripristino, nonché i co- sti di trasporto, se sostenuti da MARTEX.
Art. 2.- Garanzia Conven- zionale (valevole per il solo modello Anyware)
2.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti MAR- TEX garantisce che i suoi prodotti (con esclusione di quelle parti dei prodotti e/o materiali che non sono prodotte da MARTEX) sono esenti da vizi/difetti per un periodo di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di emissione fattura.
2.2. La garanzia non viene applicata nel caso in cui nel prodotto risultino difetti, rotture, malfunzionamento o parti mancanti derivate o durante il trasporto x xxxxx- te qualsiasi fase del traspor-
to o durante qualsiasi fase di montaggio: (i) danni da trasporto (ii) uso improprio uso in luogo e condizioni improprie (iii) inosservanza delle istruzioni di MAR- TEX relative al montag- gio e al funzionamento dei prodotti; (iv) mancata ordi- naria manutenzione e con- servazione dei prodotti; (v) normale usura e lacerazio- ne nella movimentazione o delle parti movibili; (vi) riparazioni o modifiche ap- portate dall’acquirente o da soggetti terzi senza la pre- via autorizzazione scritta di MARTEX, (vii) alterazione o modifica delle caratteri- stiche del prodotto
2.3. I seguenti prodotti e materiali non sono coperti da garanzia; ciascuna parte e o componente non pro- dotta da Martex per la quale rimane valida la sola garan- zia del produttore.
Prodotti considerati usura- bili (es. superfici di lavoro, tessuti, pelli, meccanismi..). Tessuti, materiali, superfici, ferramenta e componen- ti forniti dal cliente o non standard. Variazioni nelle superfici di lavoro (es. Re- sistenza del colore all’e- sposzione della luce, lucen- tezza dell’impiallaciatura, o accoppiamento della ve- natura, struttura del colore (texture) e della venatura del legno in diversi lotti di produzione.
Prodotti di altri produttori anche se venduti da Martex.
2.4. Le parti in sostituzione sono coperte da garanzia di 2 anni o della differenza del periodo tra sostituzione e garanzia iniziale (l’opzione di tempo più lunga)
2.5. A condizione che il reclamo dell’acquirente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, MAR- TEX s’impegnerà, a sua
discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che pre- sentino vizi o difetti.
2.6. L’acquirente dovrà de- nunciare, a pena di deca- denza, a MARTEX la pre- senza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro
8 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una per- sona di media diligenza. Trascorsi i termini succitati, i prodotti s’intendono defi- nitivamente accettati.
2.7. I reclami devono essere eseguiti per iscritto e devo- no indicare dettagliatamen- te i vizi o le non conformità contestate nonché i riferi- menti alla relativa fattura o DDT o conferma d’ordine di MARTEX. Inoltre, a ri- chiesta di MARTEX, ai re- clami deve essere allegata adeguata documentazione fotografica o video. I recla- mi non completi non avran- no alcuna efficacia.
2.8. I prodotti oggetto di de- nuncia dovranno essere im- mediatamente inviati presso la fabbrica di MARTEX, o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a costi e spe- se a carico dell’acquirente - salvo diverso accordo tra le parti - al fine di consentire a MARTEX l’espletamento dei necessari controlli. La garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti de- rivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti as- semblate/aggiunte diretta- mente dal acquirente o dal Consumatore finale.
2.9. Qualora un reclamo risulti totalmente o parzial- mente infondato, l’acqui- rente sarà tenuto a risarci- re a MARTEX le spese da questi sostenute per l’ac-
certamento (viaggi, perizie, ecc.).
2.10. In ogni caso l’acqui- rente non potrà far valere i diritti di garanzia verso MARTEX se il prezzo dei prodotti non sia stato cor- risposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termi- ni pattuiti si riferisca a pro- dotti diversi da quelli per i quali il acquirente intende far valere la garanzia.
2.11. Senza pregiudizio a quanto indicato all’articolo
2.5 e salvo il caso di dolo o colpa grave, MARTEX
2.4 (sostituzione o ripara- zione delle parti in difetto);
2.5 (sostituzione o ripara- zione delle parti in difetto);
2.6 (reclami); 2.7 (modalità di reclamo); 2.8 (invio im- mediato dei prodotti og- getto di denuncia); 2.9 (in- fondatezza del reclamo);
2.10 (condizioni per la va- lenza della garanzia); 2.11 (esclusione dalla Garanzia Convenzionale per danni consequenziali); 2.12 (foro competente).
Per espressa accettazione delle clausole vessatorie
non sarà responsabile per qualsivoglia danno deri-
vante e/connesso ai vizi dei prodotti. In ogni caso, XXXXXX non sarà ritenuto responsabile per danni in- diretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a ti- tolo esemplificativo, le per- dite derivanti dall’inattività del’acquirente o il mancato guadagno.
2.12. Per tutte le contro- versie riguardanti o legate a contratti oggetto di que- sta garanzia e/o qualsiasi altra controversia, l’unico foro competente è quello di Pordenone. MARTEX sarà libera di agire presso il foro dell’acquirente.
Per accettazione Data
L’Acquirente
Si approvano espressamen- te i seguenti articoli: Art.
2.2 (esclusioni dalla Ga- ranzia convenzionale); 2.3 (esclusioni dalla Garanzia convenzionale);