contratto di assicurazione per privati e/o piccole e medie aziende
Incendio rischi ordinari /
Condizioni di Assicurazione
Mod. 2059 - edizione settembre 2021
contratto di assicurazione per privati e/o piccole e medie aziende
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n.10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Indice
GLOSSARIO PREMESSA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE sempre operanti
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO LA GARANZIA BASE
NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ARTICOLI DI LEGGE INFORMATIVA PRIVACY
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GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
ABITAZIONE PRINCIPALE
: l'abitazione dove l'Assicurato dimora abitualmente.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine.
ARREDAMENTO DOMESTICO
: il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, sistemi di allarme, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione, ivi compresi: quadri, sculture, tappeti ed arazzi, con valore singolo non superiore a 30.000,00 euro nonché, per un valore complessivo di non oltre 6.000,00 euro: gioielli, oggetti di metallo prezioso e di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro.
ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ATTACCO INFORMATICO
: si intende qualsiasi attacco elettronico doloso o non autorizzato, incluso, ma non limitato, uso fraudolento delle firme digitali, attacchi di forza bruta, phishing, negazione di servizi, che sono iniziati da terzi o da dipendenti e che hanno come finalità il danneggiamento, la distruzione, la corruzione, il sovraccarico, l'inefficienza delle funzionalità di sistemi computerizzati o reti computerizzate.
ATTREZZATURA E ARREDAMENTO
: mobilio e arredamento, scaffalature e banchi, macchine d'ufficio, registri, stampati, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività, impianti e mezzi di sollevamento - esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili - e di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; apparecchiature di riscaldamento e condizionamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, non al servizio del fabbricato; sistemi di allarme; serbatoi e sili non in cemento armato e muratura, nonché apparecchiature elettroniche.
ATTI DI TERRORISMO
: atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo, ma non esaustivo – attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
BESTIAME : animali bovini non allevati in batteria, suini, equini, ovini, anche se all'aperto, purché sui fondi coltivati dall'Assicurato, sui pascoli compreso l'alpeggio con un limite del 10% della partita assicurata, e sulle strade che ivi conducono; sono compresi gli animali da cortile per un valore non superiore a 1.500,00 euro.
COESISTENZA : l'esistenza, nello stesso fabbricato o in fabbricati non separati tra di loro da muro pieno o spazio vuoto uguale o superiore ad 1 metro, di due o più rischi di diversa natura da quello assicurato.
COMBUSTIBILI : merci e sostanze che non sono classificabili esplodenti o infiammabili o incombustibili.
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CONTRAENTE : il soggetto che stipula l'assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.
COPERTURA : il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
DERRATE/SCORTE : derrate in genere, vino e vasi vinari, granoturco, granaglie battute, semi in genere, anticrittogamici e fertilizzanti, legna da ardere e legnami in genere anche all'aperto, infiammabili per riscaldamento ed autotrazione in quantità necessaria per il buon andamento dell'azienda. Gli imballaggi combustibili sono compresi fino ad un limite di indennizzo di 10.000,00 euro.
ESPLODENTI : le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATO : l'intera costruzione edile nel suo complesso e tutte le opere murarie, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, muri di cinta e cancelli anche elettrici - esclusa l'area - impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento centralizzati compresi pannelli solari, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.
Per i “rischi commerciali o piccole industrie o rischi vari” è operante altresì per quanto non indicato nelle definizioni di macchinario, attrezzatura ed arredamento.
CONTENUTO : l'insieme dei beni contenuti nei fabbricati (o nei locali) assicurati o contenti i beni assicurati, e precisamente:
• per i rischi civili i beni previsti dalla definizione “Arredamento domestico” facenti parte dell'abitazione assicurata o dalla definizione di “Attrezzatura e arredamento” facenti parte del rischio civile assicurato;
• per rischi agricoli i beni previsti dalle definizioni di “Attrezzatura e arredamento”, “Derrate/scorte”, facenti parte dell'azienda agricola assicurata;
• per i rischi commerciali e per le piccole industrie i beni previsti dalle definizioni di “Attrezzatura e arredamento”, “Macchinario”, “Merci” e “Merci speciali” facenti parte dell'attività assicurata.
CLASSIFICAZIONE FABBRICATI
- Rischi civili
- Agricoli
: i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili in base alle caratteristiche costruttive in 4 classi di rischio, a tale effetto si considerano di:
Classe 1B: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. È considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto.
Classe 2B: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura/manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura del tetto comunque costruiti.
Classe 3B: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.
Classe 4B : fabbricato comunque costruito.
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CLASSIFICAZIONE FABBRICATI
- Rischi commerciali
- Rischi vari
- Piccole Industrie
: fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati sono ascrivibili in base alle caratteristiche costruttive in 7 classi di rischio, a tale effetto si considerano di:
Classe 1G : fabbricati elevati a un piano con:
• strutture portanti verticali, solai (ove esistano nei limiti tollerati), strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizi;
• pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali incombustibili anche con finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura;
• sono tollerate porzioni a più piani entro e fuori terra la cui parte coperta non ecceda 1/4 dell'area coperta totale.
Vengono inoltre tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché coibentazioni e soffittature combustibili nei locali destinati ad uffici; altresì sono tollerate quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.
Classe 2G : fabbricati elevati a più piani entro e fuori terra con:
• strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizi;
• pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali incombustibili anche con finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.
Vengono inoltre tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché coibentazioni e soffittature combustibili nei locali destinati ad uffici; altresì sono tollerate quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.
Classe 3G : fabbricati elevati a uno o più piani entro e fuori terra con:
• strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizi;
• strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili;
• pareti esterne, copertura e coibentazioni in materiali incombustibili anche con finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.
Nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.
Vengono inoltre tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.
Classe 4G : fabbricati elevati a uno o più piani entro e fuori terra con:
• strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto, in materiali incombustibili;
• pareti esterne, copertura e coibentazioni in materiali incombustibili anche con finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura.
Nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.
Vengono inoltre tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.
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CLASSIFICAZIONE FABBRICATI
- Rischi commerciali
- Rischi vari
- Piccole Industrie
(segue)
Classe 5G : fabbricati elevati a uno o più piani entro e fuori terra con strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili anche con finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura; con coibentazioni anche in materiali combustibili.
Nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto.
Vengono inoltre tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili nonché quelle porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva dei fabbricati.
Classe 6G : fabbricati elevati a uno o più piani entro e fuori terra con strutture verticali incombustibili, strutture portanti del tetto e solai anche combustibili; pareti esterne e copertura in materiali incombustibili anche con finestrature e lucernari in materia plastica non espansa per non oltre 1/3 rispettivamente delle pareti esterne e della copertura; con coibentazioni e rivestimenti anche combustibili.
Vengono tollerate porzioni di fabbricato, anche separate, aventi diverse caratteristiche costruttive purché la loro superficie non ecceda 2/10 di quella complessiva del fabbricato.
Classe 7G : fabbricati comunque costruiti.
FORAGGIO : fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato alla alimentazione del bestiame, compresa la paglia ed altri prodotti da lettiera.
FRANCHIGIA : l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti di indennizzo.
INCENDIO : combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI : le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFIAMMABILI : - gas combustibili;
- sostanze e prodotti non considerati “esplodenti” con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
MACCHINARIO : macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti.
MACCHINE AGRICOLE
: trattori e macchine agricole in genere, attrezzi e utensili con relativi pezzi di ricambio, ruotabili e finimenti, ciclomotori e biciclette, attrezzature di stalla, mungitrici e bilance, pompe di sollevamento acqua ed impianti di irrigazione. Sono esclusi i veicoli non a destinazione agricola iscritti al P.R.A.
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MACCHINE MORDENTI
: macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.
Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 kw.
MERCI : le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compreso nel loro valore le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
MERCI SPECIALI : - celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
MURO PIENO : muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili naturali o artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione.
PANNELLI SOLARI : impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a celle fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO SEPARATO : il rischio, o l'insieme di più rischi coesistenti, disgiunto da altri mediante muro pieno o spazio vuoto uguale o superiore a 1 metro.
SCOPERTO : la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
SCOPPIO : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SISTEMA INFORMATICO
: si intendono hardware, software, firmware ed i loro componenti protetti da sistemi di sicurezza, collegati ad una rete interna od esterna od attraverso dispositivi periferici di stoccaggio dati.
SOCIETÀ / AXA : AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
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SOLAIO : il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE
: strutture ottenute con procedimento industriale, da tavole unite testa a testa nel senso della lunghezza, fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.
TETTO : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
UBICAZIONE : l'indirizzo principale del luogo ove si trovano i beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, rilevabile o desumibile da documentazione formale.
VIRUS INFORMATICO
: si intende qualsiasi codice informatico incluso ma non limitato a bombe logiche, ransomware, trojan horse o worm che sono stati introdotti da terze parti o dipendenti e che hanno come finalità il danneggiamento, la distruzione, la corruzione, il sovraccarico, l'inefficienza delle funzionalità di sistemi computerizzati o reti computerizzate.
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Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza INCENDIO RISCHI ORDINARI - Mod. 2039, sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Mod. 2039;
- l'assicurazione è prestata per le somme e/o massimali indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del “GLOSSARIO” hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero particolari oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate in grassetto o grassetto sottolineato).
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Norme che regolano l'assicurazione
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art. 2 – Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.
Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se la polizza è stipulata in connessione con un finanziamento (es. mutuo o altro finanziamento con vincolo su tutto o parte delle cose assicurate a favore dell'ente finanziatore) è possibile prevedere, in alternativa al pagamento annuale, il pagamento unico anticipato. In tale eventualità, qualora si verifichi l'estinzione anticipata o il trasferimento del mutuo o del finanziamento (anche parziale), il Contrante - se non intende avvalersi più dell'assicurazione incendio - ha diritto di chiedere all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza (o direttamente ad AXA) ai sensi dell'art. 39 del Reg. IVASS n. 41/2018 la cessazione dell'assicurazione ed il rimborso della parte di premio pagato e non goduto (si veda anche quanto previsto dal successivo Art. 8 – “Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (eventuale diritto di recesso in caso polizze abbinate a mutui e finanziamenti)”.
Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Art. 7 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'art. 33 comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - “Codice del consumo”, possono recedere dall'assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (eventuale diritto di recesso in caso polizze abbinate a mutui e finanziamenti)
La durata del contratto di assicurazione è indicata nella scheda di polizza che è parte integrante del contratto medesimo.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
In caso di durata annuale: il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
In caso di durata poliennale: il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. In deroga all'art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.
Per polizze abbinate a mutui e finanziamenti il Contraente può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla conclusione del contratto di assicurazione. In tal caso il Contraente deve comunicare che intende avvalersi di tale facoltà mediante lettera raccomandata (è possibile presentare formale disdetta in forma scritta anche direttamente all'Agenzia presso la quale è stato concluso il contratto di assicurazione). La Società su richiesta del Contraente restituisce (direttamente o tramite l'Agenzia AXA alla quale è assegnata la polizza) la parte di premio pagato e non goduto, al netto dell'imposte.
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico anticipato il cui onere è sostenuto dal Contraente debitore nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento (anche parziale), la Società su richiesta del Contraente restituisce (direttamente o tramite l'Agenzia AXA alla quale è assegnata la polizza) la parte di premio (al netto dell'imposte) pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In tal caso la Società tratterrà, in caso di polizza con pagamento unico anticipato, le spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto necessariamente esplicitate in scheda di polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. La procedura per il rimborso del premio verrà attivata mediante richiesta inoltrata dall'Assicurato al proprio intermediario, corredata della consueta documentazione di svincolo rilasciata dell'ente mutuatario e/o finanziatore.
Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
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Art. 10 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Resta fermo il disposto di cui all'Art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del consumo”), qualora applicabile.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Condizioni Aggiuntive sempre operanti
RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO
In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.
ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
(Valida qualora applicabile per la partita “Bestiame” e per la garanzia “Perdita pigioni (G32)” se prevista)
1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile,
nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
2) Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,
e
2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.
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Norme che regolano l'assicurazione incendio
LA GARANZIA BASE
Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza:
I) i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
a) direttamente causati da:
- incendio,
- fulmine,
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi,
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate;
b) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza;
c) direttamente causati da:
- urto di veicoli, non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo esclusivo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza;
- onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
II) i guasti alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
III) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, a idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con un limite di 100.000,00 euro, fermo quanto previsto al successivo Art. 22 - “Limite massimo di indennizzo”.
Art. 13 – Esclusioni
I) Sono esclusi i danni:
- causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o
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distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
II) L'assicurazione non comprende, salvo quanto non espressamente derogato:
- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, salvo - se operante - quanto previsto dalla definizione “Arredamento domestico”;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, salvo - se operante - quanto previsto dalla definizione “Arredamento domestico”.
Si intendono comunque esclusi:
III) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione o alterazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi o riconducibili a smagnetizzazione, cancellazione di dati ed a cancellazione per svista, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio.
Si precisa che la presente esclusione di cui al punto III) resta comunque sempre operante anche qualora siano richiamate in polizza le Clausole Opzionali E16 - ATTI DOLOSI e/o E99 - ATTI DI TERRORISMO.
Si precisa inoltre, che per la partita bestiame (se prevista in polizza), sono sempre esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (Condizioni Aggiuntiva “Esclusione Malattie trasmissibili”).
Art. 14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
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Norme che regolano il sinistro
Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo
Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini di seguito indicati, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:
• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
• inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx ;
• accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito xxx.xxx.xx ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
• inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx.
In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.
AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
Art. 16 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
c) fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.
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Art. 17 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilità il progresso di queste, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 18 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 19 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 16 - “Obblighi in caso di sinistro”;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 20 - “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 18 - “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 20 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della
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polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I) Fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II) Arredamento domestico, macchinario, attrezzatura, arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III) Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:
a) per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà (salvo il solo caso in cui tale fabbricato sia l'abitazione principale del Contraente o Assicurato) ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata, solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione;
b) per arredamento domestico, macchinario, attrezzatura e arredamento, merci - punti II) e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 21 - “Assicurazione parziale”.
Art. 21 – Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 22 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 23 – Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti:
- dall'Art. 13 - “Esclusioni”, punto I), lettera c);
- dalla Garanzia Complementare E16 - “Atti dolosi”, punto I), lettera d) - qualora prevista in polizza.
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Art. 24 – Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra più imprese assicuratrici, indicate in polizza, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di AXA ASSICURAZIONI S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra rilasciata in loro nome.
L'impegno di tutte le imprese Coassicuratrici risulta dai rispettivi “estratti di polizza” da esse firmati e allegati alla presente, oppure dall' “estratto unico” firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.
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Condizioni aggiuntive
Tolleranze – Limitazioni (100)
1) Caratteristiche costruttive
È consentito non considerare:
a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 2/10 dell’area coperta del fabbricato stesso;
b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 2/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei solai e della struttura non portante del tetto.
Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla struttura non portante del tetto, è elevata ad 1/3 purché si tratta di materia plastica non espansa o alveolare;
c) i soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano;
d) limitatamente al rischio civile e agricolo, i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
2) Esistenza di esplosivi, infiammabili e merci speciali
È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l’esistenza di:
- 1 Kg di esplodenti;
- 50 Kg di infiammabili ad uso esclusivo di manutenzione;
- in quantità illimitata, di infiammabili in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 250 Kg di infiammabili, in aggiunta a quelli precedenti ed unicamente per il tipo di rischio “piccola industria”, destinati alla lavorazione;
- 500 Kg di merci speciali.
Non si tiene conto di: esplodenti, infiammabili e merci speciali, esistenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
3) Contenuto degli apparecchi somministratori di calore
È escluso dall’assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare.
Fabbricati in corso di costruzione (150)
La garanzia si intende prestata a condizione che, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
1) vi sia permanentemente durante le operazioni, la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
2) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 m3;
3) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
4) non sia consentito fumare.
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Clausola di passaggio (197)
Condizioni e premi della presente assicurazione sono convenuti sulla seguente specifica dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato che, al momento della stipulazione del contratto, per il tipo di rischio:
rischio piccolo e medio commerciale: il valore delle merci non è superiore a 1.000.000,00 euro per ogni rischio singolo;
piccola industria: il valore delle merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento non è superiore a 1.000.000,00 euro per ogni rischio singolo;
rischio vario: il valore delle merci non è superiore a 1.000.000,00 euro per ogni rischio singolo;
intendendosi per rischio singolo il coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti all’attività di un unico imprenditore.
Detto valore è determinato con i criteri di stima previsti dalle Condizioni di Assicurazione per la liquidazione dei danni.
Qualora detto valore sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione sopra richiamata, il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società e le Parti si impegnano a proseguire il rapporto assicurativo, per i beni ed i valori già assicurati, ai premi ed alle condizioni previsti dalle specifiche tariffe incendio di AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o dell’Assicurato risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall’Art. 1892 C.C.
Restano in ogni caso fermi l’Art. 7 - “Recesso in caso di sinistro” e l’Art. 21 - “Assicurazione parziale”.
Rinuncia alla rivalsa (205)
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 C.C., verso: le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
le società, le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’Art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l’amministratore ed il legale rappresentante;
i clienti dell’Assicurato purché il medesimo, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Deroga alla proporzionale (206)
A parziale deroga dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale”, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dall’Art. 20 - “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; qualora inferiore, il disposto dell’Art. 21 - “Assicurazione parziale” rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
Buona fede (210)
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
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Anticipo indennizzo (213)
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 euro.
L’obbligazione della Società:
- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti in caso di sinistro (Art.
16 - “Obblighi in caso di sinistro”).
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a 1.100.000,00 euro, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Merci presso terzi (232)
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate merci per non oltre il 20% del valore assicurato alla relativa partita, presso ubicazione diversa da quella dichiarata esclusivamente nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
Macchinario in leasing (233)
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi macchinario e attrezzature appoggiati a contratti di “leasing”.
Merci e macchinari all’aperto (239)
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate - per i rischi tipo commerciale e piccola industria - nell’ambito dell’esercizio, merci su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico.
La garanzia si intende prestata per macchinari e merci, per non oltre il 30% del valore assicurato alle specifiche partite di polizza, anche se posti all’aperto su piazzali e comunque entro i recinti di pertinenza dell’attività.
Restano ferme le esclusioni previste dalle singole garanzie.
Macchinario e attrezzatura presso terzi (265)
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati il macchinario, l'attrezzatura temporaneamente presso terzi in ubicazioni diverse da quella dichiarata in semplice deposito o in attesa di riparazione, pulizia, manutenzione e/o modifiche, purché nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, oppure presso mostre, fiere e mercati in Italia, negli altri paesi dell’Unione Europea e in Svizzera. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni.
In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro e ubicazione somma superiore al 5% del valore assicurato alla relativa partita con il massimo di 100.000,00 euro.
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Atti dolosi (E16)
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici e sabotaggi;
in ogni caso con esclusione dei danni causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- qualora il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’importo indennizzabile sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto con il minimo della franchigia indicati in polizza;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, somma maggiore della percentuale del capitale assicurato alle singole partite, indicata nella scheda di polizza.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, l’Art. 13 - “Esclusioni”, punto I), si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
I) Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione nonché verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazione nucleare, biologica o chimica in genere;
c) di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all’esterno e/o dei muri esterni del fabbricato e delle relative dipendenze;
d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
e) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabile ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
h) fenomeno elettrico;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
Qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta aeromobili, satelliti e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate.
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Articoli di legge
1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti (1326 e seguenti);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l’oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1418 C.C. Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
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1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1907 C.C. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1914 C.C. Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)
1915 C.C. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile
(…) Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato , le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
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2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
2359 C.C. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni
Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)
D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…)
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (…)
583 C.P. Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)
La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l’aborto della persona offesa.
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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?
a) Finalità assicurativa1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2, anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.
In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
• riassicurazione e coassicurazione;
• prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
• adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
• analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
• gestione e controllo interno;
• attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti,
1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse
derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi
(quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
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accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
• attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
• utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
• utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati5, quali i dati
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
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inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"6 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
b) Finalità commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e
all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
7 Cfr. nota 2.
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• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
• invio di materiale pubblicitario;
• vendita diretta;
• compimento di ricerche di mercato;
• comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.
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Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
• informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
• informazioni elaborate anche da terzi come Xxxxxxxx o Responsabili del trattamento dei dati.
• Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
• informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
• dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità di trattamento
I suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
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A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
• società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per
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trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Ilconsenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.
Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxxxxx@xxxx.xx. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
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INFORMATIVA PRIVACY
SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
• Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
• Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
• Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9 .
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
• società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
• società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxxxxx@xxxx.xx.
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.
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In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
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