CAPITOLATO TECNICO
ASSICURAZIONE CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI
Ispettori di volo /Piloti Collaudatori/Tecnici Collaudatori
Durata del contratto
Schema di capitolato lotto 5
Dalle ore 24.00 del : | 30/06/2013 |
Alle ore 24.00 del : | 30/06/2015 |
CAPITOLATO TECNICO
ASSICURATA | ISPETTORI DI VOLO - ENAC (elenco nominativo a seguire per la società aggiudicataria) |
NUMERO ASSICURATI | ISPETTORI DI VOLO - ENAC: 10 |
ATTIVITA’ SVOLTA | VOLI PER CONTROLLO, ESAMI, ABILITAZIONI E LICENZE |
ASSICURAZIONE CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI CATEGORIA A
CATEGORIA B/C
CATEGORIA ASSICURATA | PILOTI COLLAUDATORI (elenco nominativo a seguire per la società aggiudicataria) TECNICO COLLAUDATORE ( elenco nominativo a seguire per la società aggiudicataria) |
NUMERO ASSICURATI | PILOTI COLLAUDATORI:11 TECNICO COLLAUDATORE : 1 |
ATTIVITA’ SVOLTA | VOLI PER CERTIFICAZIONE E COLLAUDO AEROMOBILI CIVILI |
CATEGORIE | SOMME ASSICURATE |
CATEGORIA A PILOTI COLLAUDATORI TECNICO COLLAUDATORE | CASO MORTE -€ 570.000,00 |
CASO I.P. - € 310.000,00 | |
CASO I.T. - € 13.000,00 con un massimo rimborso giornaliero di € 260,00 a persona ed un massimo rimborso giornaliero pari a € 2.580,00 per aeromobile e/o evento; | |
RIMBORSO SPESE MEDICHE (da infortunio): € 5.000,00 per evento/persona | |
IPNA € 310.000,00 | |
CATEGORIA B/C ISPETTORI DI VOLO - ENAC | CASO MORTE - € 310.000,00 |
CASO I.P. - € 310.000,00 | |
CASO I.T. - € 13.000,00 con un massimo rimborso giornaliero di € 260,00 a persona ed un massimo rimborso giornaliero pari a € 2.580,00 per aeromobile e/o evento; | |
RIMBORSO SPESE MEDICHE (da infortunio): € 5.000,00 per evento/persona | |
IPNA € 310.000,00 | |
MASSIMALE CATASTROFALE € 2.500.000,00 per aeromobile e/o evento |
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue si intende:
per assicurazione: il contratto di assicurazione;
per polizza: il documento che prova l’assicurazione;
per Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione;
per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
per Società: l’impresa assicuratrice;
per premio: la somma dovuta alla Società;
per rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
per sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
per indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 1 – Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia e durata dell’assicurazione
Art. 2 - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro 60 giorni dall’effetto della variazione.
L’assicurazione ha durata 24 mesi ed ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2013 e scadrà alle ore 24 del 30/06/2015, senza tacita proroga.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o fac-simile da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza.
Xxx ne ricorrono le condizioni previste dalla legge ed accordo tra le Parti, il contratto potrà essere rinnovato per una durata massima, non superiore ad un anno inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
Modifiche dell’assicurazione
Art. 3 – Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Aggravamento del rischio
Art. 4 – Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dello art. 522 Cod. Nav.
Diminuzione del rischio
Art. 5 – Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia ala relativo diritto di recesso.
Obblighi in caso di sinistro (v.anche art. 19)
Art. 6 – In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, ai sensi dell’art. 1913 C.C.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Recesso in caso di sinistro
Art. 7 – Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone avviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di ricevimento della lettera da parte del Contraente. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Oneri fiscali
Art. 8 – Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Foro competente
Art. 9 – Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l’Assicurato o il Contraente.
Rinvio alle norme di legge
Art. 10 – Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Clausola Broker
Art. 11 – L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell’assicurazione alla società AON SPA (il “Broker”), sede di Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 149 – 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker, Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall’Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della comunicazione stessa. Tutte la comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex o fax per il tramite del Broker.
Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato direttamente dall’Assicurato alla Società, ferma la liquidazione successiva da Parte della Società al Broker assicurativo incaricato della commissione prestabilita.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Oggetto dell’assicurazione
Art. 12 – L’Assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca, nella qualità o nell’espletamento delle attività dichiarate in polizza, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sono considerati infortuni anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’assideramento o il congelamento;
d) i colpi di sole o di calore;
e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx;
f) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
g) gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva;
h) gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza gravi dell’Assicurato in qualità di passeggero.
In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell’aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l’assicurazione comprende, oltre agli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell’assicurato.
Rischi esclusi
Art. 13 – Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) verificatisi in occasione di voli effettuati anche come passeggero:
- su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità quali deltaplani, ultraleggeri e girocotteri;
- su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze, abilitazioni, autorizzazioni e simili in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all’Assicurato;
b) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie;
c) causati in tutto o in parte da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo quanto previsto dal punto h) dell’art. 12;
d) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) causati da guerra, invasione, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere e insurrezioni;
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) sia per impiego civile che bellico (ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare);
h) scioperi, tumulti, sommosse civili e agitazioni di lavoratori;
i) confisca, nazionalizzazione, sequestro, detenzione, disposizioni restrittive, appropriazione o requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo o altra Autorità nazionale;
l) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo;
m) causati da presenza di amianto o di qualsiasi altro materiale che lo contenga;
n) terrorismo provocato e/o avvenuto con uso di armi di distruzione di massa.
Persone non assicurabili
Art. 14 – Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi.
Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
Limiti territoriali
Art. 15 - Le assicurazioni sono valide nel mondo intero con esclusione di Iraq e dei paesi nei quali il traffico aereo non sia consentito a seguito di sanzioni adottate dall'O.N.U.
Variazioni nella persona del contraente
Art. 16 – Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono obbligati a continuare il contratto con il pagamento dell’intero premio a norma del precedente art. 2.
In caso di alienazione dell’Azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l’obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione non sono causa di interruzione del contratto.
Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, i suoi eredi o aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
Cambiamento delle attività dichiarate
Art. 17 – Se nel corso dell’assicurazione si verifica un cambiamento delle attività dichiarate in polizza, si applicano gli artt. 1897 C.C. e 522 Cod. Nav.
Se il cambiamento dell’attività non comporta aggravamento di rischio, l’assicurazione prosegue senza variazioni di sorta.
Variazioni nel numero delle persone assicurate
Art. 18 – Il Contraente ha facoltà di aggiungere altre persone oppure di escludere una o più di quelle già assicurate. La facoltà di esclusione non potrà comunque essere esercitata nei confronti delle persone colpite da infortunio che comporti indennizzi e/o spese a carico della Società: così pure nel caso di assicurazione anonima di più persone occupanti i posti in un unico aeromobile, qualora risulti colta anche una sola di esse.
Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa o di quello successivo eventualmente indicato dal Contraente.
Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in conformità al premio pro capite vigente al momento della variazione e verrà regolato secondo quanto stabilito al successivo Art. 7 - Regolazione Premio
Denuncia dell’infortunio e oneri relativi
Art. 19 – Fermo quanto previsto dall’art.6 la denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
Nel caso d’inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla società le indagini e gli accertamenti necessari.
Le spese relative ad eventuali certificazioni mediche attestanti il grado di Invalidità Permanente sono a carico dell’Assicurato.
Criteri di indennizzabilità
Art. 20 – La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguente dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 22 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Morte
Art. 21 – L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione – entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.
Invalidità permanente Art. 22
1. Se l'infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
2. Se l'infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
2.1 Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
Destro | Sinistro | |
Un arto superiore | 70% | 60% |
Una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
Un pollice | 18% | 16% |
Un indice | 14% | 12% |
Un medio | 8% | 6% |
un anulare | 8% | 6% |
un mignolo | 12% | 10% |
una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito |
2.2Anchilosi:
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25% | 20% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% |
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10% | 8% |
2.3 Paralisi completa:
del nervo radiale | 35% | 30% |
del nervo ulnare | 20% | 17% |
2.4 Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
al di sopra della metà della coscia | 70% |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
2.5 Perdita anatomica o funzionale di:
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un dito del piede diverso dall’alluce | 1% |
falange ungueale dell'alluce | 2,5% |
2.6 Anchilosi:
dell'anca in posizione favorevole | 35% |
del ginocchio in estensione | 25% |
della tibio-tarsica ad angolo retto | 10% |
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
2.7 Paralisi completa del nervo:
sciatico popliteo esterno | 15% |
2.8 Esiti di frattura:
scomposta di una costa | 1% |
2.9 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
12a dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
2.10 Postumi di:
trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
2.11 Esiti di frattura:
del sacro | 3% |
del coccige con callo deforme | 5% |
2.12 Perdita totale anatomica o funzionale di:
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
2.13 Sordità completa di:
un orecchio | 10% |
ambedue gli orecchi | 40% |
2.14 Stenosi nasale assoluta:
monolaterale | 4% |
Bilaterale | 10% |
2.15 Perdita anatomica di:
un rene | 15% |
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
3. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.
4. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
5. Nel caso in cui l’infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente, non determinabile sulla base dei valori previsti al precedente punto 2. si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al precedente punto 2. le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
6. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati al precedente punto 2. e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Inabilità temporanea
Art. 23 – L’indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
b) al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
L’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni. L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuto per invalidità permanente o per morte.
Rimborso Spese Mediche da Infortunio
Art. 24 - La società rimborsa agli Assicurati per i quali tale garanzia è richiesta, in caso di infortunio risarcibile a termini di Polizza, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza dell’importo di Euro 5.000 per evento e per persona.
Per cure mediche si intendono:
• spese ospedaliere o cliniche;
• onorari a medici e a chirurghi;
• accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
• spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’istituto di cura o ambulatorio;
• spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
• spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità laddove tale garanzia viene prestata.
Qualora gli assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.
Trasporto della salma
Art. 25 - In caso di decesso a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborsa agli eredi, le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo del decesso fino al luogo di sepoltura, entro il limite massimo di Euro 5.000,00. Non sono indennizzabili le spese funerarie.
Modalità di valutazione del danno
Art. 26 – Le divergenze sul grado di inabilità temporanea, nonchè sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 20 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici,
nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolati per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Responsabilità del Contraente
Art. 27 – Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’art. 21 (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l’infortunio, l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Art. 28 - a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
AVN 111 Sanctions and Embargo Clause
Art. 29- Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter,providing coverage to the Insured is or would be unlawful because itbreaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs
or provide any form of security on behalf ofthe Insured, to the extent that it would be in breach of such law orregulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage underthe Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim maybreach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonablemeasures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policyperiod which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage asspecified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall havethe right to cancel its participation on this Policy in accordance with thelaws and regulations applicable to the Policy provided that in respect ofcancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given.
In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurershall retain the pro rata proportion of the premium for the period that thePolicy has been in force. However, in the event that the incurred claims atthe effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium(as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specificprovision in the Policy relating to the return of premium, any returnpremium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation bythe Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment ortender of return premium.
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NAVIGANTE
Art. 1 – La garanzia di cui alla presente polizza vale anche per gli infortuni che le persone nominativamente indicate subiscano durante la permanenza per ragioni di servizio negli aerodromi
ed eliporti o in qualsiasi altra località di atterraggio o ammaraggio autorizzati o forzati e durante le conseguenti operazioni.
La copertura del rischio a terra resta valida anche in caso di sospensione del brevetto, mentre cessa di pieno diritto con il ritiro o la scadenza del brevetto stesso.
Art. 2 – A parziale deroga dell’art. 13 delle norme che regolano l’assicurazione, la garanzia comprende:
- gli infortuni cagionati in tutto o in parte da dolo o colpa grave del Contraente con diritto di rivalsa per il caso di dolo, nonché quelli cagionati in tutto o in parte da colpa grave dell’Assicurato;
- il caso di ernia causata da infortunio, restando inteso che se l’ernia è operabile la società rimborsa le spese effettivamente sostenute dall’infortunato fino a € 1033,00, mentre se non è operabile la società corrisponde una indennità pari al 15% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- il caso di morte derivante da febbre perniciosa causata da infezione malarica; in questa ipotesi spetta agli aventi diritto un terzo della somma assicurata per il caso di morte.
Art. 3 – A parziale deroga dell’art. 22 delle norme che regolano l’assicurazione per la liquidazione delle invalidità permanenti saranno applicate le percentuali previste dalle Tabelle e relative note contenute nell’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.
Art. 4 – Il personale di volo è assicurato anche per il rischio di ritiro definitivo del brevetto aeronautico in conseguenza di un infortunio occorso in volo.
Se le conseguenze di una lesione traumatica, riportata in un infortunio indennizzabile a sensi di polizza, sono tali da provocare contemporaneamente, oltre ad una invalidità permanente generica, totale o parziale, anche l’inabilità permanente alla navigazione aerea che comporti il ritiro definitivo del brevetto aeronautico – ciò in seguito a decisione della Commissione Sanitaria di Appello del Ministero della Difesa Aeronautica – l’indennità non potrà essere inferiore a quella stabilita nelle condizioni particolari della presente polizza per le singole categorie di Assicurati.
Nei casi predetti, l’Assicurato avrà diritto solo alla corresponsione della maggiore fra le due indennità liquidabili in base ai capitali rispettivamente previsti per l’invalidità permanente generica e per l’inabilità permanente alla navigazione aerea, il pagamento è subordinato alla presentazione del certificato della Commissione predetta, dal quale deve risultare che la dichiarata inabilità permanente alla navigazione aerea è conseguenza diretta delle lesioni causate dall’infortunio.
ASSICURAZIONE CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI AERONAUTICI CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
Polizza aperta normale
Art. 1 – La garanzia è prestata in favore delle persone indicate dal Contraente, nella qualità o nell’espletamento delle attività dichiarate, viaggianti su aeromobili da chiunque eserciti.
Nel caso in cui debbano venir assicurati persone non incluse nell’elenco fornito alla data di decorrenza della Polizza, il Contraente deve comunicare alla Società e/o Broker a mezzo telefax detta necessità prima che il rischio abbia inizio e precisando per ciascun Assicurato i seguenti dati:
a) generalità;
b) data di decorrenza della garanzia, nonché durata della stessa espressa in ore (24 o 48) o in giorni. Il periodo di garanzia non può superare in nessun caso la scadenza dell’annualità assicurativa;
c) capitali che si intendono assicurare per i casi di:
- morte
- invalidità permanente
- inabilità temporanea.
A parziale deroga dell’articolo 18, alla scadenza del contratto sarà effettuata la regolazione in base alle condizioni previste dalla presente polizza (Articolo 7 che segue). Resta inteso e convenuto che il premio indicato in polizza rimarrà comunque acquisito.
Tabelle INAIL
Art. 2 – A parziale deroga dell’art. 22 delle norme che regolano l’assicurazione per la valutazione delle invalidità permanenti parziali si farà riferimento alle percentuali previste dalle tabelle e relative note contenute nell’allegato 1) del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia prevista della legge stessa.
Tabelle INAIL (dirigenti)
Art. 3 – A parziale deroga dell’art. 22 delle norme che regolano l’assicurazione per la valutazione delle invalidità permanenti parziali si farà riferimento alle percentuali previste dalle tabelle e relative note contenute nell’allegato 1) D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.
Nel caso di invalidità permanente indennizzabile a termini della presente polizza, che sia di grado non inferiore al 50%, accertato in base alle percentuali previste dalle predette tabelle INAIL e che determini la cessazione del rapporto di lavoro con esclusione di ogni possibilità di costituire un rapporto similare presso altre aziende, la Società liquiderà l’indennità in misura pari alla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.
Franchigie
Art. 4 – Le somme assicurate per i casi di Morte, IP e IT non sono soggette ad alcuna franchigia.
Rinuncia al diritto di surrogazione
Art. 5 – La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Attività di volo
Art. 6 –La garanzia comprende anche i voli di collaudo resi necessari da operazioni di riparazione e manutenzione degli aeromobili, di sostituzione o riparazione di elementi, di addestramento, di istruzione, di controllo, di assistenza, di reintegro e rinnovo brevetto, di abilitazione al pilotaggio, i voli strumentali e notturni.
La garanzia dovrà essere pienamente operante anche oltre l’orario effemeridi qualora il volo si prolunghi per necessità operative.
Regolazione Premio
Art. 7 – Il premio alla firma si intende minimo e comunque acquisito dalla Società ed è convenuto in base al numero delle persone assicurate alla decorrenza.
Allo scadere dell’annualità assicurativa di provvederà alla regolazione del premio in base alla variazioni intervenute durante l’annualità ed in base ai seguenti criteri:
CATEGORIA A - PILOTI COLLAUDATORI e TECNICO COLLAUDATORE:
- Premio imponibile annuo per persona pari ad € …….. calcolato in prorata temportis in considerazione del periodo di copertura,
CATEGORIA B/C - ISPETTORI DI VOLO - ENAC
- Premio imponibile annuo per persona pari ad € …….. calcolato in prorata temportis in considerazione del periodo di copertura,
Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Resta inteso che, qualora un assicurato rimanga in copertura per un periodo inferiore all’annualità e durante il periodo di operatività della garanzia avvenga un sinistro che comporti il pagamento di indennizzi/spese a carico della società per un importo superiore al premio versato, il contraente è tenuto a corrispondere per tale assicurato un premio complementare per alla differenza tra l’intero premio annuo e quello già corrisposto.
COASSICURAZIONE (laddove previsto)
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, eventualmente partecipante, risulta dal seguente prospetto .
Il rischio, così come indicato in sede di offerta pubblica, viene stabilito in :
compagnia ...... | quota % premio € | di cui Imposte |
compagnia ...... | quota % premio € | di cui Imposte |
compagnia……. | quota % premio € | di cui Imposte |