CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
1. OGGETTO DEL CONTRATTO – MODALITA’ DI FORMALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO – DECORRENZA E DURATA
1.1. Oggetto e scopo del presente contratto (Contratto) è
la locazione operativa da parte di GRENKE LOCAZIONE SRL (GRENKE), per il corrispettivo pattuito, dei beni mobili stru mentali (Beni) scelti dal Conduttore nel catalogo elettronico usufruibile mediante accesso e navigazione nella piattaforma digitale del Fornitore (sito web / app).
Il Conduttore potrà operare autonomamente sulla piattaforma, individuando e selezionando i Beni da richiedere in locazione operativa e inoltrando personalmente l’Ordine a GRENKE, oppure, a sua discrezione e responsabilità, avvalersi del Fornitore, che curerà la formalizzazione dell’Ordine per conto del cliente.
Individuati e selezionati i Beni di interesse, il richiedente avrà immediata visibilità delle informazioni sulla durata della locazione, sul canone periodico e sugli oneri connessi.
Previa registrazione, il cliente riceverà a mezzo mail (all’ indirizzo di posta elettronica conferito) tutte le comunicazioni informative e la specifica comunicazione con le indicazioni per procedere al conferimento degli ulteriori dati necessari per concludere la fase precontrattuale.
Con la conferma dell’Ordine da parte del cliente i Beni selezionati saranno mantenuti a disposizione per il numero di giorni che sarà specificamente indicato al fine di consentire il perfezionamento della Proposta Irrevocabile di locazione operativa; decorso tale termine senza che il cliente abbia concluso la procedura di firma dei documenti contrattuali il processo si concluderà automaticamente, come verrà evidenziato nel sito / app con il mutamento di “stato” visibile al cliente, ed i Beni selezionati saranno svincolati dall’Ordine.
A seguito della conferma dell’Ordine nella pagina riepilogativa il cliente potrà accedere alla fase di sottoscrizione della Proposta Irrevocabile di Contratto di locazione operativa, previa identificazione che potrà avvenire in autonomia, mediante procedura Selfie ID o SPID (InfoCert), oppure tramite il Fornitore.
La Proposta Irrevocabile così formalizzata e sottoscritta sarà quindi trasmessa telematicamente a GRENKE per l’istruttoria e la delibera in merito all’approvazione della richiesta inoltrata, per la quale GRENKE conserva piena discrezionalità.
Il cliente riceverà contestualmente l’avviso che l’esito dell’ istruttoria sarà comunicato non appena completate le verifiche in ambito creditizio da parte di GRENKE. In particolare:
a) nel caso in cui la Proposta non venisse accettata il cliente riceverà comunicazione a mezzo mail e avrà analoga evidenza dal sito / app mediante mutamento di “stato” del suo Ordine, con contestuale svincolo dei Beni;
b) in caso di delibera positiva, sarà contestualmente avviata la fase di consegna dei Beni, al perfezionamento della quale si concluderà il Contratto.
Il Conduttore dichiara di essere informato e consapevole che il presente Contratto è concluso, ai sensi del combinato disposto degli Articoli 1326 e 1327 del Codice Civile, con la consegna dei Beni secondo le modalità indicate al succes sivo Articolo 3.
1.2. Il Contratto viene concluso unicamente tra soggetti che operano nell’esercizio della propria attività d’impresa, con conseguente inapplicabilità ed esclusione della normativa a tutela di soggetti che agiscono in veste di consumatori.
1.3. Il Conduttore è edotto e consapevole che la sottoscrizione della Proposta / Contratto avverrà mediante firma elettronica e che tutta la documentazione informativa e contrattuale relativa alla locazione operativa e al rilascio dei certificati di firma elett ronica (in particolare: Manuale Operativo, Modulo di Adesione al servizio FEA, Modulo di Revoca del servizio FEA, Informativa privacy) è pubblicata e disponibile sulla Piattaforma.
Il Conduttore dichiara di aver letto attentamente, prima di procedere alla richiesta di locazione operativa e all’attivazione della procedura di rilascio di firma elettronica, il materiale informativo, di averne compreso il contenuto e di aver accettato le condizioni del servizio di firma elettronica, e di assumere responsabilità delle informazioni e dei documenti forniti ai fini del perfezionamento del Contratto di locazione operativa.
1.4. Il Conduttore è edotto e consapevole che GRENKE procede all’acquisto dei Beni dal Fornitore esclusivamente allo scopo di adempiere ai propri obblighi contrattuali derivanti dal Contratto.
1.5. Il Conduttore riconosce che il Fornitore non è né agisce quale rappresentante di GRENKE e che GRENKE non potrà essere ritenuta responsabile per nessun titolo, ragione o causa, in merito alla scelta del Fornitore ovvero per fatti o atti imputabili al Conduttore stesso e / o al Fornitore e / o
a di lui ausiliari / subfornitori.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente Contratto possono essere concordati direttamente solo tra GRENKE e il Conduttore. Eventuali accordi stipulati dal Conduttore
con il Fornitore o qualsiasi altra terza parte non produrranno alcun effetto sul presente Contratto e non daranno luogo ad alcun diritto per il Conduttore o obbligo da parte di GRENKE.
1.6. Il Conduttore è consapevole che il presente Contratto non gli attribuisce alcun diritto in merito all’acquisto della proprietà dei Beni.
1.7. Il Periodo Base di Locazione è definito e concordato nel numero di mesi indicato nel Contratto e decorre, senza diritto di recesso per il Conduttore, dal primo giorno del trimestre solare (o del mese, se sono concordati pagamenti mensili) successivo alla data risultante dalla documentazione di consegna.
Dalla consegna dei Beni fino a quello di inizio della decor renza del Periodo Base di Locazione il Conduttore è tenuto a corrispondere a GRENKE un’indennità giornaliera c.d. di prelocazione determinata sulla base di 1/30 del canone mensile netto di locazione. Le disposizioni del presente Cont ratto si applicano anche durante il periodo di prelocazione.
2. PROROGA DEL CONTRATTO, TERMINE, RESTITUZIONE DEI BENI
2.1. ll presente Contratto verrà automaticamente prorogato alle medesime condizioni per periodi consecutivi di 6 (sei) mesi, a meno che una delle parti non dia preavviso scritto di disdetta almeno 3 mesi prima del termine del Periodo Base di Locazione o di eventuali rinnovi.
2.2. Al termine del Contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto, il Conduttore dovrà restituire
i Beni a GRENKE a proprie spese e cura, entro un termine massimo di 10 giorni, al seguente indirizzo: GRENKE LOCAZIONE SRL – Asset Broker – Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 C/D – 00000 Xxxxx (XX).
2.3. I Beni dovranno essere completi di ogni accessorio, variante o allestimento e dovranno essere in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento per un uso normale. In caso contrario il Conduttore dovrà provvedere alla loro rimessa in pristino o a risarcire a GRENKE il danno arrecato.
Il Conduttore si obbliga a non pretendere da GRENKE alcun indennizzo per miglioramenti e / o addizioni, anche se da questa autorizzati, che rimarranno pertanto acquisiti ai Beni salvo che la loro rimozione sia possibile senza danni.
2.4. In caso di ritardo nella restituzione, il Conduttore dovrà corrispondere a GRENKE, dal termine del Contratto e sino all’effettiva e regolare restituzione dei Beni, un importo giornaliero pari ad 1/30 del canone mensile netto, salvo
il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all’esito della verifica delle condizioni dei Beni restituiti.
3. CONSEGNA DEI BENI, OBBLIGO DI VERIFICA, CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER GRENKE, DECADENZA
3.1. Nei 60 giorni successivi alla richiesta di locazione il Fornitore dovrà provvedere alla consegna dei Beni direttamente al Conduttore, senza alcun intervento da parte di GRENKE. I costi connessi alla consegna dei Beni sono a carico del Conduttore.
3.2. E’ fatto obbligo al Conduttore procedere a proprie cure e spese, al momento della consegna dei Beni, alla verifica ed al collaudo degli stessi.
3.3. Condotta ed ultimata la verifica di cui al paragrafo che precede, il Conduttore si obbliga a sottoscrivere, oltre al documento di trasporto (o documento equivalente) del Fornitore o di suoi ausiliari, come parte integrante della documentazione contrattuale.
Con l’apposizione della predetta firma il Conduttore dichiara, ad ulteriore conferma, di aver ricevuto, preso in consegna ed accettato i Beni e attesta specificamente:
a) di averli trovati idonei e conformi a quanto richiesto;
b) di aver collaudato i Beni, di non aver riscontrato alcun vizio / difetto e di averne constatato il perfetto funzionamento;
c) di aver verificato l’apposizione di marcature CE nonché l’avvenuto collaudo ed il funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
d) di aver ricevuto le dichiarazioni di conformità, i certificati di omologazione, i manuali e la documentazione d’uso, redatti in lingua italiana, ed una copia della certificazione antinfortunistica.
3.4. Se al momento della consegna i Xxxx risultassero affetti da vizi o non conformità, il Conduttore rifiuterà la consegna e darà comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata
o posta elettronica certificata, a GRENKE e al Fornitore
entro 2 (due) giorni, specificando e documentando le problemati che riscontrate. La mancata comunicazione entro il predetto termine, a tutti gli intenti e scopi del presente Contratto, implica la piena e incondizionata accettazione dei Beni.
3.5. Il Conduttore si dichiara edotto e consapevole, rinunciando ad ogni eccezione o contestazione, che il pagamento del prezzo di acquisto dei Beni viene eseguito da GRENKE solo dopo aver ricevuto la documentazione di avvenuta consegna sottoscritta.
3.6. Il Conduttore riconosce che GRENKE non acquisisce la disponibilità dei beni ed espressamente la esonera da
responsabilità per fatti o atti imputabili al produttore e / o ad
esso Conduttore e / o al Fornitore e / o ai soggetti dei quali quest’ultimo si avvalga per eventuali subforniture e / o servizi, per l’omessa o la ritardata consegna, per inidoneità o non conformità dei Beni, per mancanza negli stessi delle qualità attese, per eventuali eventi dannosi occorsi in occasione del trasporto o in fase di consegna.
4. RISCHIO DI PERDITA E DANNI, ASSICURAZIONE DEI BENI, DOCUMENTAZIONE
4.1. Con la consegna dei Beni il Conduttore si assume il rischio di perdita e danneggiamento degli stessi.
4.2. Il Conduttore ha l’obbligo di assicurare i Beni presso una primaria Compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata del Contratto, con polizza “All Risks” (in caso di apparecchiature elettroniche, dovrà essere adottata una forma assicurativa specifica per l’elettronica), con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire
la sostituzione e / o il ripristino dei Beni colpiti dal sinistro o il risarcimento del danno.
4.3. Il Conduttore deve documentare a GRENKE l’esistenza e validità della copertura assicurativa come innanzi specificata fornendo entro 30 giorni dalla consegna dei Beni copia della polizza. In mancanza, decorsi 30 giorni dall’avvenuta consegna senza che sia pervenuta a GRENKE la copia della
polizza assicurativa stipulata in proprio dal Conduttore, i Beni resteranno assicurati con la polizza assicurativa che GRENKE stipulerà con primaria Compagnia (vedere per i dettagli le Condizioni Generali di Assicurazione allegate e / o pubblicate sul sito xxx.xxxxxx.xx) ed il Conduttore sarà tenuto a soste- nerne gli oneri e la franchigia.
4.4. Il Conduttore ha il diritto in ogni momento, e anche l’obbligo su richiesta di GRENKE, di stipulare la propria assicurazione con un assicuratore di sua scelta e a proprie spese.
5. CONDIZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
5.1. Il contratto di assicurazione dovrà contenere espressa- mente una clausola di vincolo a favore di GRENKE, la quale sarà autorizzata a trattare con la Compagnia assicuratrice, accettare o rifiutare l'indennizzo proposto ovvero agire contro i terzi danneggianti.
5.2. In caso di mancato indennizzo da parte della Compagnia assicurativa scelta dal Conduttore, questi dovrà provvedere a proprie spese al ripristino o alla riparazione dei Beni danneggiati.
5.3. In caso di danni derivanti da sinistro, il cui indennizzo dovrà essere pagato dalla Compagnia di assicurazione o da terzi, qualora il Conduttore abbia provveduto a sostituire a proprie spese il Bene danneggiato, avrà diritto a percepire l’indennizzo assicurativo o il risarcimento del danno da parte del terzo. In tale ipotesi, GRENKE trasferirà al Conduttore, previa documentazione dei costi sostenuti e nei limiti degli stessi, gli eventuali indennizzi ricevuti dalla Compagnia di assicurazione o da terzi.
5.4. L’eventuale franchigia prevista dalla copertura assicurativa è carico del Conduttore, che ne assume l’obbligo di pagamento in favore di GRENKE.
6. USO DEI BENI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, ADDIZIONI E MIGLIORIE
6.1. Il Conduttore deve assicurarsi che nel luogo di consegna siano disponibili spazi e collegamenti necessari per il funzio- namento dei Beni.
Il Conduttore deve osservare ogni disposizione di legge e / o di regolamento amministrativo, nonché tutte le prescrizioni del produttore e / o del Fornitore relative, in particolare, al funzionamento dei Beni.
Il Conduttore si impegna, a proprie cure e spese, a custodire e ad utilizzare i Beni con la necessaria diligenza e secondo l’uso previsto e le istruzioni del produttore, mantenendoli in efficienza e provvedendo alla manutenzione nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente, in primis la normativa in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, che, in ogni caso, rappresenta di conoscere e di applicare.
6.2. Ogni onere e spesa necessari alla custodia, all’utilizzo e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei Beni, ad eventuali riparazioni, all’approvvigionamento di parti di
ricambio, al ripristino del funzionamento, è ad esclusivo carico del Conduttore.
6.3. In mancanza di preventiva autorizzazione scritta di GRENKE, al Conduttore è vietato di mutare il luogo di collocazione dei Beni e / o apportarvi modifiche: eventuali addizioni e / o migliorie che non potranno essere separate senza danno rimarranno acquisite da GRENKE senza alcun obbligo di indennizzo o compenso in favore del Conduttore.
7. DIRITTI ED OBBLIGHI IN CASO DI VIZI E / O DIFETTI DEI BENI
7.1. GRENKE non garantisce l’idoneità dei Beni e non è respons- abile di eventuali vizi, difetti, difformità e / o mancanza delle qualità promesse né per atti o inadempimenti del Fornitore. Il Conduttore, pertanto, rinuncia espressamente ad avanzare verso GRENKE pretese risarcitorie o indennitarie il cui titolo dipenda o derivi da inidoneità, vizi, difetti, difformità o man- canza di qualità dei Beni oggetto di locazione operativa.
7.2. In caso di difetti o vizi nel funzionamento dei Beni verifi- catisi durante la durata del presente Contratto il Conduttore dovrà formalizzare denuncia scritta a GRENKE e al Fornitore mediante lettera raccomandata con a / r o a mezzo PEC entro 2 (due) giorni, a pena di decadenza, specificando e documen- tando le problematiche riscontrate. Per eventuali vizi, difetti, non conformità riscontrati durante la consegna dei Beni troveranno applicazione le previsioni di cui all’Art. 3.
7.3. Fermo il disposto di cui all’Art. 10.5, e l’esonero da responsabilità di GRENKE, ogni problematica inerente ai Beni dovrà essere risolta dal Conduttore in contraddittorio con il Fornitore.
7.4. Il Conduttore dovrà sempre informare preventivamente GRENKE di ogni azione od eccezione che a qualsiasi titolo intendesse intraprendere nei confronti del Fornitore, obbli- gandosi a tenerla indenne da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
7.5. Al Conduttore è fatto espresso divieto di restituire i Beni al Fornitore, se non previa espressa autorizzazione scritta di GRENKE o per consentire interventi di riparazione, nei limiti di tempo strettamente necessari.
8. RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE
Il Conduttore è custode dei Beni e garantisce che i Beni richiesti e l’utilizzo che egli ne farà sono conformi alla legge e non ledono i diritti di terzi, esonerando GRENKE da ogni responsabilità e obbligandosi a manlevarla da ogni richiesta di terzi. Il Conduttore fin dal momento della consegna è res- ponsabile di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e / o dal godimento ed utilizzo dei Beni.
In ogni caso il Conduttore esonera GRENKE da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell’uso dei Beni e si impegna a manlevarla dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa
la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare in corso di questo Contratto, quale che sia la causa di tali eventi ed accollandosi, pertanto, i relativi rischi.
9. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBLOCAZIONE, SUBENTRO
9.1. GRENKE ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento il presente Contratto ovvero, in tutto o in parte, i diritti che le derivano dal medesimo e dalla proprietà dei Beni, noti- ficando la cessione a mezzo raccomandata a / r o PEC al Conduttore il quale fin d'ora dichiara di accettarla. La cessione diverrà efficace nei confronti del Conduttore a far data da tale comunicazione.
9.2. Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in comodato, dare in garanzia i Beni e comunque ad impedire da parte dei terzi la contestazione sugli stessi di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento
a qualsiasi titolo.
9.3. Il Conduttore non potrà cedere il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta di GRENKE.
9.4. Il Conduttore che non versi in situazione di morosità può richiedere a GRENKE, alle condizioni e secondo la pro- cedura in uso, l’autorizzazione a far subentrare un terzo nel Contratto e nelle obbligazioni dallo stesso derivanti. I costi e gli oneri fiscali di subentro saranno a carico del Conduttore.
10. CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE OPERATIVA, METODO DI PAGAMENTO, RITARDO OD OMISSIONE NEL PAGAMENTO, DIRITTI ED OBBLIGHI IN CASO
DI CONTROVERSIE
10.1. Il Conduttore ha l’obbligo di versare a GRENKE l’intero corrispettivo della locazione, ovvero l’importo complessivamente dovuto (che ai soli fini delle modalità di pagamento viene sud- diviso in canoni periodici anticipati con scadenza trimestrale
o mensile) e ogni altra somma contrattualmente dovuta.
10.2. Il Conduttore autorizza GRENKE a riscuotere gli importi dovuti tramite addebito diretto SEPA.
10.3. Le fatture saranno emesse da GRENKE per l’importo periodicamente dovuto e in costanza di Contratto saranno rese disponibili al cliente per il download nell’area personale del sito xxx.xxxxxx.xx.
10.4. In caso di ritardo nei pagamenti saranno automatica- mente applicati alle somme dovute dal Conduttore, senza necessità di costituzione in mora e sino al giorno del soddisfo, gli interessi moratori determinati dalle disposizioni di legge vigenti.
10.5. Qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra GRENKE e il Conduttore, questi non avrà diritto di sospendere, inter- rompere o ritardare il pagamento di qualunque importo dovuto in forza del presente Contratto, rinunciando espres- samente ad ogni eventuale diritto di riduzione, ritenzione o compensazione.
11. OBBLIGO DI DENUNCIA,
TUTELA DELLA PROPRIETÀ E DEI BENI
11.1. Il Conduttore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto a GRENKE, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e / o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione ai Beni. In particolare, il Conduttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata,
sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sui Beni ovvero sull’immobile in cui i Beni sono collocati, inviando a GRENKE il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito.
Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente
a carico del Conduttore.
11.2. Il Conduttore dovrà provvedere a contrassegnare i Beni in modo visibile, affinché siano identificati come di proprietà di GRENKE.
11.3. Il Conduttore si obbliga, a suo esclusivo onere e spesa, a richiedere ogni autorizzazione prevista dalla legge e ogni permesso amministrativo relativo all’utilizzo dei Beni.
12. ELEZIONE DI DOMICILIO, OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede o residenza e si obbliga a comunicare immediatamente per iscritto a GRENKE eventuali variazioni di domicilio ovvero della sede legale, amministrativa od operativa dell’impresa nonché dei soci con responsabilità personale. Si riterranno a tutti gli effetti valide ed efficaci la comunicazioni che GRENKE inoltrerà al Conduttore utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai pubblici registri, quale suo domicilio digitale.
13. PROTEZIONE DEI DATI
GRENKE LOCAZIONE SRL, in qualità di Titolare del tratta- mento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento
U.E. 2016/679 in materia di protezione e circolazione dei dati personali (di seguito, il “Regolamento”) adempie ai propri doveri di comunicazione e informazione mediante la pubblicazione di apposita Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sul proprio sito internet, raggiungibile mediante il presente link xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxx-
privacy-grenke-locazione. Con la firma del presente Contratto
il Conduttore dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy e di averne fornito copia ad eventuali ulteriori soggetti interessati i cui dati verranno trattati da GRENKE per l’esecu- zione del Contratto e per ogni finalità ad esso collegata. Per ogni ulteriore approfondimento, nonché per esercitare i diritti garantiti dal Regolamento, si prega di contattare GRENKE all’indirizzo email xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Copie digitali o cartacee della predetta documentazione informativa possono essere ottenute scrivendo all’indirizzo email sopra riportato, nonché contattando GRENKE mediante i recapiti telefonici dedicati presenti sul sito internet.
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
14.1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. GRENKE ha facoltà di risol- vere di diritto, e anticipatamente rispetto al termine di durata inizialmente pattuito ovvero rispetto al termine di ciascun periodo di rinnovo, il Contratto di locazione senza la preven- tiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a / r o PEC contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi:
a) qualora il Conduttore, al momento della registrazione sulla piattaforma digitale del Fornitore (sito/app) o nel corso della procedura FEA, abbia fornito informazioni e / o documenti non rispondenti al vero o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e / o dell’opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e / o pregiudicare
la regolare esecuzione del rapporto stesso;
b) qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del Conduttore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in base alle quali è stato concluso il Contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragio- nevolmente difficoltoso l’esercizio dei diritti di GRENKE derivanti dal Contratto;
c) qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato;
d) qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di GRENKE anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto;
e) qualora il Conduttore sia inadempiente rispetto ad altri obblighi previsti dal presente Contratto e non osservi
il termine che GRENKE assegnerà per la regolarizzazione della situazione verificatasi.
14.2. È fatta salva a favore del Conduttore ogni azione di rivalsa contro il Fornitore e / o i terzi ed a tal fine il GRENKE si impegna, se del caso, a munirlo di ogni adeguato potere.
14.3. Resta inteso che eventuali tolleranze non comporteranno acquiescenza alcuna da parte di GRENKE e non le impediranno di avvalersi della presente clausola.
15. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
A seguito dell’intervenuta risoluzione del presente Contratto di locazione il Conduttore sarà tenuto a restituire entro
10 giorni i Beni nel luogo indicato dal GRENKE a norma dell’Art. 2 e all’immediato pagamento:
a) di tutte le somme dovute a GRENKE per canoni, interessi, spese, oneri, tasse ed altri titoli già maturati e non ancora soddisfatti;
b) della somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di riferimento in vigore alla data della risoluzione del Contratto salvo il risarcimento del maggior danno;
c) di tutte le spese, anche legali, tasse, imposte e oneri sostenuti per riacquistare la disponibilità dei Beni o per il loro eventuale ripristino o adeguamento alla normativa vigente;
d) degli interessi moratori di legge su tutti gli importi dovuti sino al saldo.
16. FORO ESCLUSIVO
Le Parti espressamente convengono che ogni controversia relativa e / o derivante, in via diretta od indiretta, dall'inter- pretazione, applicazione, esecuzione e / o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla compe- tenza giurisdizionale del Foro di Milano, con espressa esclu- sione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione, continenza di cause nonché dei Fori alternativi di legge.
CONDIZIONI GENERALI
DELL’ASSICURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ GRENKE
A. SEZIONE GENERALE
1. Le seguenti condizioni si intendono concordate ed accettate nel momento in cui il bene, che viene con- cesso in locazione al cliente, è incluso nella polizza multirischi dei beni patrimoniali offerta dalla GRENKE.
2. Le prestazioni assicurative, in generale, coprono i costi di ripristino del bene in caso di danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose date in locazione ai conduttori, fornendo, in particolare, un sostituto equivalente allo stesso in base al valore commerciale del bene nel momento in cui si è verificato il danno. La copertura pertanto non è fornita in modalità “nuovo per vecchio”.
3. La polizza offre, di massima, una protezione assicu- rativa secondaria, ovvero valida solo nel caso in cui
la copertura assicurativa non sia fornita da altre fonti.
4. Per ogni sinistro verificatosi è previsto il pagamento delle seguenti franchigie:
// Relativamente ai danni causati da furto, rapina, caduta accidentale, atti vandalici e / o dolosi, l’indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 15 % dell’indennizzo stesso, con un minimo di 150,00 euro + IVA;
// Relativamente ai danni causati da fenomeno elettrico di origine esterna, l’indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 25 % dell’indennizzo stesso, con un minimo di 150,00 euro + IVA;
// Relativamente agli impianti di videosorveglianza e di allarme posti all’esterno, per i danni causati da atti vandalici o dolosi e da qualsiasi evento
atmosferico l’indennizzo avverrà previa detrazione di una percen-tuale massima del 25 % dell’indennizzo stesso, con un minimo di 150,00 euro + IVA.
// Relativamente ad ogni altra causa è prevista una franchigia minima di 150,00 euro + IVA per ogni sinistro verificatosi
B. RISCHI ASSICURATI / ESCLUSIONI
1. La copertura assicurativa copre i rischi di danneg- giamento o distruzione del materiale dovuti a eventi non prevedibili nel tempo da parte del cliente, nonché in caso di perdita del bene assicurato a causa di furto, furto con scasso o saccheggio. Gli eventi sono con- siderati imprevedibili se né l’utilizzatore finale, né i suoi rappresentanti, li hanno previsti per tempo, o avrebbero potuto prevederli con la conoscenza tecnica necessaria per l’attività svolta in ambito professionale. In tal senso solo gravi negligenze saranno considerate pregiudizievoli e ciò comporterà la decurtazione dell’- indennizzo in proporzione alla gravità del danno causato dall’utilizzatore finale.
L’indennizzo viene corrisposto in caso di danneg- giamento o distruzione del bene (danni materiali) derivanti da cause quali:
a) danni accidentali derivanti dalla manipolazione dei beni;
b) tensione eccessiva, induzione elettromagnetica, cortocircuiti;
c) incendio, fulmine, esplosione o scoppio
(ivi inclusi i danni causati dall’acqua in caso di spegnimento di incendi, demolizione, lavori di disinquinamento o perdita del bene nel corso di tali eventi);
d) acqua, umidità, inondazioni;
e) atti dolosi di terzi, sabotaggio, vandalismo;
f) forza maggiore;
g) difetti di design, difetti del materiale, difetti di lavorazione;
2. Fenomeni elettrici di origine esterna:
I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che i macchinari assicurati siano
protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione (trasformatori, stabilizzatori, sistemi di continuità)
e l’impianto elettrico e di messa a terra sia a norma di legge.
3. Salvo diversamente concordato, verranno inden- nizzati i danni a tubi, (ad esempio cinescopi, tubi ad alta frequenza, tubi laser) e foto conduttori (cilindri di selenio) solo nel caso che il danno sia dovuto a una delle seguenti cause:
a) incendio, fulmine, esplosione, sempreché tali rischi possano essere coperti dalla polizza contro gli incendi;
b) furto con scasso, rapina, atti di vandalismo solo nella misura in cui sia prevista relativa copertura dalla polizza contro i furti con scasso e rapina;
c) scoppio di tubazioni sempreché tale rischio di copertura sia previsto dalla polizza contro i danni domestici causati dall’acqua.
4. Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da dolo o colpa grave del conduttore o delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
b) causati da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
c) causati da esplosioni e radiazioni nucleari;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
e) causati da deperimento, logoramento, corrosione o ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
IT 02/22
f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore;
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio;
h) causati dall’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e / o fornitore delle cose assicurate;
C. BENI ASSICURATI / BENI NON ASSICURATI
1. La copertura assicurativa riguarda i seguenti beni oggetto del contratto di locazione:
a) attrezzature e impianti di informatica, tecnologia delle comunicazioni, tecnologia medica;
b) altre attrezzature o apparecchi elettronici ed elettrotecnici;
c) macchinari industriali e altre attrezzature e appa- recchi tecnici di ingegneria domestica, tecnologia di movimentazione di merci sfuse e tecnologia dei trasporti;
d) arredi e apparecchiature per l’ufficio.
2. Salvo altrimenti concordato, la copertura assi- curativa include i dati (per la lettura ottica) solo se necessari per funzioni basilari del bene patrimoniale assicurato (dati di programmi di sistema provenienti da sistemi operativi o altri dati di pari livello).
3. Beni patrimoniali all’interno di autoveicoli
A causa dell’elevato rischio di furto, i beni mobili all’interno di autoveicoli sono assicurati solo se incorporati all’interno dell’abitacolo del veicolo oppure se collocati al chiuso nel vano portaoggetti oppure nel bagagliaio del veicolo in modo che non siano visibili, e solo qualora il veicolo sia stato adeguata- mente chiuso a chiave.
4. La copertura assicurativa non copre i seguenti beni:
a) articoli ausiliari e da lavoro, articoli di consumo e attrezzi da lavoro, quali liquidi di sviluppo, reagenti, pigmenti organici, sostanze estinguenti e refrigeranti, nastri inchiostratori, pellicole, portanti video e sonore, combinazioni di fogli di alluminio, carta preparata, supporti per caratteri, dischi con denti, pipette, vaschette sostituibili, tubi per reagenti.
b) strumenti di qualsiasi tipo, quali trapani, frese;
c) altri componenti che normalmente devono
essere sostituiti nel corso del ciclo di vita dei beni assicurati, ad esempio fusibili, sorgenti luminose, batterie non ricaricabili, filtri composti e cartucce.
d) Manutenzione: le spese per interventi di manuten- zione ordinaria non rientrano nell’ambito della co- pertura assicurativa. Nello specifico, tali spese si riferiscono alla sostituzione di elementi strutturali e insiemi di componenti, il cui danneggiamento non derivi in modo dimostrabile da un evento esterno coperto dall’assicurazione. Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi delle condizioni del presente contratto i seguenti servizi:
CONDIZIONI GENERALI DELL’ASSICURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ GRENKE
// controlli di sicurezza; -manutenzione ordinaria preventiva;
// rimozione di difetti dovuti a logoramento;
// riparazione di danni risultanti dal normale funzi- onamento e non provocati da cause esterne.
D. SEDE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per i beni destinati ad installazione fissa, la sede della copertura assicurativa è quella indicata dal cliente nel contratto di locazione. Per i beni considerati mobili,
la copertura assicurativa ha validità a livello mondiale.
X. XXXXXXXX – OBBLIGHI
1. Il conduttore deve dare avviso del sinistro alla società GRENKE, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto
conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C., utilizzando l’apposito modulo di sinistro messo a disposizione da GRENKE e scaricabile dal portale clienti.
2. Il modulo di sinistro dovrà riportare le seguenti informazioni:
// nome e indirizzo del cliente;
// numero di polizza nel caso in cui esista un’ altra copertura assicurativa;
// luogo e ora dell’evento;
// descrizione dettagliata dell’evento;
// numero di beni danneggiati;
// descrizione dettagliata di ogni bene danneggiato;
// tipo di danno.
a) per danni riparabili: preventivo della riparazione del bene danneggiato;
b) per danni non riparabili: l’indicazione di “danno totale”
c) per danni causati da atti dolosi di terzi (es. furto) e danni causati da incendi, il cliente è tenuto a sporgere denuncia alle autorità competenti e
a trasmetterne copia alla società GRENKE.
IT 02/22
3. Custodia: Il materiale e i componenti danneggiati devono essere custoditi e tenuti a disposizione per un’eventuale ispezione. La scena dell’evento deve rimanere inalterata finché l’assicuratore o la società GRENKE non avrà provveduto alla perizia dei danni oppure non abbia espressamente rinunciato ad essa o non abbia regolato il danno.
F. PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO / RISOLUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ / ESONERO DA RESPONSABILITÀ
1. L’obbligo da parte del cliente di sostenere i costi della polizza e le modalità di pagamento della stessa sono stabiliti dalle clausole del contratto di locazione. In alternativa il cliente ha la facoltà di scegliere una copertura assicurativa a sua discrezione in conformità alle disposizioni del contratto di locazione.
2. Se il pagamento del costo assicurativo non è stato effettuato al momento del verificarsi dell’evento assicurato, il conduttore perde il diritto alle presta- zioni assicurative.
3. Se il costo assicurativo non viene corrisposto puntualmente, la società GRENKE ha la facoltà di concedere una proroga di pagamento di 2 settimane, inviando al cliente una comunicazione di risoluzione contrattuale in caso di ulteriore inadempimento. Se un evento assicurato si verifica dopo la risoluzione del contratto di locazione, qualsiasi diritto alle prestazioni assicurative decadrà.
4. Indipendentemente dalle disposizioni precedenti, la società GRENKE ha, in qualsiasi momento,
la facoltà di richiedere la conclusione della polizza personale del cliente conformemente a quanto previsto dal contratto.
G. DISPOSIZIONI FINALI
1. In ottemperanza al contratto di locazione, il cliente che assicura i beni per conto proprio è obbligato a richiedere all’assicuratore un vincolo assicurativo a favore di GRENKE e a fornire copia della polizza e del- la dichiarazione di assicurazione in proprio. Fintanto che il cliente non avrà provveduto a tali adempimenti, la società GRENKE ha la facoltà, ma non l’obbligo, di includere il bene all’interno della polizza multirischi conformemente alle condizioni precedenti.
2. I beni inclusi nella polizza multirischi non danno diritto al rilascio di alcun certificato assicurativo ai singoli clienti.
3. Il verificarsi di un danno non esime il cliente dagli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
4. La regolazione di un sinistro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni definite nel contratto.
5. Non sono ritenuti validi accordi verbali aggiunti.
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