ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
L’Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari Agro-Ambientali (DiSAAA-a) con sede in Pisa – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx (XX), Codice Fiscale 80003670504, Partita IVA 00286820501 in seguito denominato “DiSAAA-a”, rappresentata dal Direttore Xxxx.Xxxxxxxx Xxxx
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ENR - Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione, con sede in Xxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00000, C.F. n. 97186690828, P.I. n. 06363720829, in seguito denominato “ENR”, rappresentato dal Legale rappresentante Prof. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, individualmente o collettivamente indicate come la “Parte” o le “Parti”.
Premesso che
1. DiSAAA-a e ENR ritengono di collaborare nell’ambito delle attività del settore agroalimentare lungo l’intera filiera della standardizzazione e dell’Innovazione dei processi, con particolare riferimento al settore AGR15- tecnologie alimentari
2. Il DPR 382/80 riguardante il riordinamento della docenza universitaria, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le Università e gli Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per conto terzi sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche sia al fine di avvalersi di strutture e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico e professionale.
3. Le Parti sono interessate a sviluppare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune e, a tal fine, intendono regolare tali rapporti di collaborazione.
4. Tale Convenzione ha natura normativa, rinviando la specifica di singoli incarichi, con la determinazione delle modalità e dei tempi di realizzazione nonché di
eventuali corrispettivi, ad appositi Atti Esecutivi che verranno a costituire parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
5. Le Parti concordano dunque nuovamente di adeguare i contenuti della presente Convenzione con le disposizioni legislative di carattere innovativo e integrativo che potranno verificarsi nel corso della validità della Convenzione stessa.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 - Finalità della convenzione
Le Parti con il presente atto intendono porre in essere un rapporto di collaborazione al fine di:
• produrre norme tecniche volontarie nei settori citati in premessa, attraverso l’istituzione di tavoli cui partecipino gli attori istituzionali internazionali e nazionali di riferimento detentori delle linee guida del settore oggetto della norma, gli utenti intermedi e finali del settore medesimo, la pubblicazione sul sito di ENR della stessa per consultazione pubblica e la presentazione della norma finale
• promuovere l’impiego delle norme tecniche di cui al punto precedente in situazioni reali, inclusi i corrispondenti aspetti formativi e divulgativi
• progettazione e conduzione partecipativa di corsi formativi, quali master universitari, relativi alle metodologie di normazione e all’intera filiera del processo di standardizzazione fino alla redazione di regolamenti utili per un eventuale successivo processo di certificazione a cura degli Enti all’uopo accreditati per tale funzione.
Art. 2 - Oggetto
Le Parti intendono perseguire le finalità di cui all’Art. 1 attraverso lo sviluppo di attività di collaborazione, ricerca e sviluppo, innovazione e formazione, con particolare riguardo alle applicazioni della normazione e della standardizzazione nei settori citati in Premessa e le attività ad essi connesse.
Le attività specifiche saranno di volta in volta definite, secondo le linee guida stabilite dai responsabili della presente Convenzione, mediante la stipula di appositi Atti Esecutivi che in ogni caso richiameranno la presente Convenzione ed i cui responsabili scientifici verranno individuati di volta in volta.
Art. 3 - Modalità d’attuazione delle attività
La collaborazione avverrà mediante la stipula di Atti Esecutivi concernenti:
- attività di ricerca e/o sviluppo su sistemi specifici, regolate da condizioni contrattuali da concordare di volta in volta nello spirito della presente convenzione;
- tesi di laurea; tirocini per laureandi e laureati (le attività di stage /tirocini verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi del DL n. 138 del 13.8.2011 e successiva circolare n. 24 del 12.9.2012);
- partecipazione al finanziamento di Dottorati di Ricerca;
- corsi, seminari interni e workshop nazionali e internazionali su temi di comune interesse (per la realizzazione di questi ultimi le Parti si attiveranno per reperire finanziamenti, anche esterni, per la copertura dei corrispondenti costi);
- partecipazione congiunta ad attività di ricerca verso committenti esterni, da concordare a fronte delle varie opportunità, ivi incluse le relative azioni di acquisizione.
Per il conseguimento delle attività sopraccitate, si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle Parti, che verranno indicati negli Atti Esecutivi.
Le Parti garantiscono l’esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati negli Atti esecutivi e si impegnano a svolgere le attività, oggetto degli Atti Esecutivi, secondo le modalità e nei tempi in essi indicati.
Per la corretta attuazione degli Atti Esecutivi verranno individuate, da entrambe le Parti, determinate figure di riferimento, specifiche per ogni area di interesse. Tali figure
avranno l’obbligo di riferire periodicamente ai rispettivi responsabili scientifici della presente Convenzione, l’attività svolta nell’ambito dei singoli Atti Esecutivi.
Per la sostituzione dei referenti dei singoli Atti Esecutivi la comunicazione scritta sarà inviata a cura dei responsabili scientifici della presente Convenzione.
Art. 4 - Contenuti Atti Esecutivi
Gli atti Esecutivi di cui al precedente articolo 2, che le Parti stipuleranno di volta in volta in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno, di massima, contenere i seguenti elementi:
- Parti contraenti e nominativi dei relativi Rappresentanti
- Oggetto dell’Atto Esecutivo e descrizione delle attività da svolgere per il suo perseguimento con le relative realizzazioni in cui dette attività vadano a concretizzarsi
- Pianificazione temporale delle attività e luogo di esecuzione
- Costo per le prestazioni e modalità di pagamento
- Responsabilità scientifica
- Copertura assicurativa
- Partecipazione di terzi alle attività
- Codice etico
- Modalità di presentazione dei risultati
- Proprietà dei risultati
- Modalità relative a eventuali diritti di proprietà intellettuale
- Divulgazione dei risultati
- Trattamento dei dati personali
- Durata e recesso
- Foro competente
- Oneri fiscali
- Clausola di rinvio, per gli aspetti non specificatamente regolati dall’Atto Esecutivo, alla presente Convenzione Quadro
- Firme dei rappresentanti delle Parti.
Alcuni degli elementi sopra elencati possono essere contenuti in un apposito “capitolato tecnico” allegato all’Atto esecutivo.
Art. 5. - Diritti su prodotti e proprietà intellettuale
Xxxxx restando i diritti morali di autori e inventori tutelati dalle vigenti leggi, fermo restando altresì il diritto di utilizzare i risultati frutto delle attività degli Atti Esecutivi della presente Convenzione nello svolgimento e per le finalità della propria attività, si conviene che, in accordo con quanto già indicato al precedente articolo 4, a fronte dei corrispettivi stabiliti e delle finalità assegnate a ciascun Atto Esecutivo, tenuto conto altresì delle finalità istituzionali attribuite a ENR, le Parti regoleranno di volta in volta, in ciascun Atto Esecutivo, tutti gli aspetti riguardanti l’eventuale utilizzo esclusivo dei risultati e l’acquisizione totale della proprietà, dei prototipi e di ogni altra realizzazione frutto delle attività disciplinate nell’Atto stesso.
Art. 6 - Riservatezza
Le parti si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di proprietà di entrambe le Parti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché a non eseguire e a non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti in possesso in ragione degli incarichi connessi alla presente Convenzione.
Le parti inoltre, si impegnano a ricondurre il proprio personale e tutti coloro che collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.
Art. 7 - Norme per il personale di due Enti
Le ricerche/studi oggetto della presente Convenzione si svolgeranno rispettivamente presso i locali di DiSAAA-a e di ENR, previo accordo tra le Parti e in funzione dell’oggetto/finalità delle ricerche/studi. Ciascuna parte consentirà al personale incaricato dell’altra Parte il libero accesso alle proprie infrastrutture, limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti.
Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell’altro Ente per l’esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria, in vigore nell’Ente ospitante.
Potranno essere previste eventuali trasferte presso altre località secondo modalità che saranno concordate preventivamente.
L’attività di cui alla presente Convenzione non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro con alcuna delle parti ospitanti. Xxxxxxx, in ogni caso, le disposizioni e le normative previste dalle leggi in vigore al tempo dell’applicazione della presente Convenzione.
Art. 8 - Responsabili della Convenzione
DiSAAA-a indica come proprio referente e responsabile della presente Convenzione il legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx. ENR indica come proprio referente e responsabile della presente convenzione il Legale rappresentante il Prof. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx che riveste anche il ruolo di responsabile scientifico.
La sostituzione dei responsabili della presente Convenzione potrà avvenire per iniziativa di ciascuna parte tramite comunicazione scritta da inviare all’altra Parte.
Art. 9 - Durata, Recesso e Modifiche
Le Parti concordano che la presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell’ultima firma apposta dalle Parti e avrà la durata di tre (3) anni a partire da tale data.
L’eventuale rinnovo della presente Convenzione dovrà avvenire con accordo scritto tra le Parti almeno (3) mesi prima della sua scadenza.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della presente Convenzione, ciascuna di esse avrà la facoltà di recedere dalla stessa in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno sei (6) mesi. Il recesso dalla presente Convenzione non comporta necessariamente la risoluzione degli Atti Esecutivi eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Atti Esecutivi, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino al completamento delle attività in essi disciplinate o saranno terminati in accordo alle modalità di recesso contenute negli Atti Esecutivi stessi.
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime sono dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Art. 11 - Responsabilità
DiSAAA-a esonera e tiene indenne ENR da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività della presente Convenzione da parte di proprio personale dipendente.
DiSAAA-a da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di ENR durate la permanenza presso i propri laboratori, salvo i casi di dolo o di colpa grave.
ENR esonera e comunque tiene indenne DiSAAA-a da qualsiasi responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a esso derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività della presente Convenzione da parte di proprio personale dipendente.
ENR da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale DiSAAA-a durante la permanenza presso i propri locali, salvo i casi di dolo o colpa grave.
Art. 12 - Codice Etico
Le Parti dichiarano di conoscere e si impegnano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di entrambe, allegati alla Presente Convenzione, in conformità ai quali essa è sorta e sarà gestita.
La violazione delle norme contenute nel suddetto Codice è considerata a tutti gli effetti inadempimento grave e conseguentemente dà facoltà alle Parti di risolvere di diritto la Convenzione a seguito di semplice comunicazione scritta.
Art. 13 - Trattamento dati personali
Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi alla presente Convenzione, saranno trattati da entrambe le Parti esclusivamente per le finalità proprie del rapporto in oggetto e nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e implementazioni). Per quanto riferito alla comunicazione e diffusione dei dati personali, Le Parti si riservano di prestare il proprio consenso di volta in volta negli specifici atti esecutivi, esplicitando soggetti e ambiti interessati.
Art. 14 - Legge applicabile e Clausola Compromissoria
La presente Convenzione è sottoposta alle leggi della Repubblica Italiana e secondo queste è da interpretarsi.
Le Parti convengono di fare il possibile per definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione e interpretazione della presente Convenzione.
Nel caso in cui la controversia non sia risolta entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all’altra Parte circa il sorgere della controversia stessa, essa sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e successivi del C.P.C.
L’Arbitrato avrà luogo a PALERMO. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti e il terzo, che fungerà da presidente, dai primi due, oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di PALERMO. Il Lodo Arbitrale sarà vincolante per le Parti che dovranno, pertanto, darvi esecuzione in buona fede.
Art. 15 - Registrazione
La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986.
Le spese relative al bollo sono a carico di DiSAAA-a e verranno assolte in maniera virtuale (Autorizzazione dell’Agenzia delle entrate di Pisa nr. 27304 del 7.6.2016) le spese relative all’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richieda.
Responsabili della Convenzione Quadro
ENR - Ente Nazionale di Ricerca e
Promozione per la standardizzazione DiSAAA-a - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali
Prof. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
Legale rappresentante Direttore Dipartimento DiSAAA-a