ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
COMUNE DI PISTOIA ED AZIENDA ASL TOSCANA CENTRO ZONA PISTOIESE
Tra
- COMUNE DI PISTOIA, con sede in Pistoia, Piazza Duomo, C.F. 00108690470 in persona della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, quale Dirigente del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale, autorizzata alla sottoscrizione del presente accordo come da Deliberazione della Giunta Comunale
n. 252 del 27.10.2021 e da Determinazione Dirigenziale n.
denominato “Comune”;
del
, in breve
- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO ZONA PISTOIESE con sede in …………..., Via
……………..., C.F. …………………..., in persona del ……………………………………, in breve denominata “Azienda”;
Premesso che
- con Legge Xxxxxxxxx x. 0/0000 x x.x.x., xx Xxxxxxx Xxxxxxx ha disciplinato l’assetto istituzionale del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica (ERP) e la disciplina gestionale degli alloggi stessi, in riferimento all’assegnazione degli alloggi, alla mobilità, al canone di locazione, alle autogestioni e ai condomini, alla gestione dei contratti di locazione;
- l’art. 14, comma 6 della suddetta Legge Regionale n.2/2019 e s.m.i., ha stabilito che entro il limite del comma 2 dell’articolo medesimo, i comuni possono destinare gli alloggi erp al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruenti di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare e che gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di interventi dei comuni;
- il suddetto art. 14, comma 7 della Legge Regionale n.2/2019 e s.m.i., ha disposto che i suddetti alloggi erp vengano utilizzati per le suddette finalità per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione e che i Comuni effettuino periodicamente, almeno ogni due anni, le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione;
- le suddette previsioni di Legge sono state recepite all’art. 26 comma 6 e 7 del “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pistoia (art. 7 comma 1 L.R.T. 02/2019 e s.m.i.)” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.03.2021 ai sensi dell’art. 7 comma 1 della Legge Regionale n.2/2019 e s.m.i.;
- sulla base della collaborazione instaurata tra il Comune di Pistoia e l’Azienda USL 3 Pistoia
U.F.C. Salute Mentale Adulti in merito alla necessità di dare risposte positive alle richieste di alloggi per persone in situazione di disagio mentale anche al fine di incentivare processi di autonomia personale, il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 05.02.2014 adottata ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 96/1996, aveva individuato n. 3 alloggi di proprietà comunale destinati ad erp, ubicati in Xxx Xxxxx x. 00, facenti parte del comparto denominato “Via del Ceppo – Via Buonfanti”, da destinare a soggetti svantaggiati che riversavano in condizioni di disagio mentale per percorsi di autonomia abitativa “Abitare Supportato” ;
- con Determinazione n. 1914 del 20.10.2015 la Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali approvava lo schema di contratto di locazione da stipulare con l’Azienda USL 3 relativamente ai suddetti n. 3 alloggi destinati ad erp ed ubicati in Via Tomba n. 14 facenti parte del comparto denominato “Via del Ceppo – Via Buonfanti”inseriti nella riserva degli alloggi di cui al comma 6 dell’art. 13 ter della L.R.T. 41/2015 a modifica della L.R.T. 96/1996;
- in data 05.11.2015 veniva sottoscritto dal Comune di Pistoia e dall’Azienda USL 3 di Pistoia il contratto di locazione di cui sopra, successivamente rinnovato;
- con nota prot. 27006 del 12.03.2021 il Comune ha comunicato all’Azienda ASL Toscana Centro Zona Pistoiese la scadenza del suddetto contratto di locazione, prevista per il 05.11.2021 senza possibilità di ulteriore rinnovo e dunque il rientro in possesso degli alloggi erp in questione, salvo l’avvio di una trattativa con la suddetta Azienda per la sottoscrizione di un protocollo a disciplina dell’inserimento in alloggi erp di soggetti in carico all’UFSMA, se in possesso dei requisiti previsti e secondo quanto disciplinato dall’art. 14 comma 6 della L.R.T. n. 2/2019;
- con nota prot. 74895 del 14.10.2021 (ns prot. 113591/2021) l’UFCSMA di Pistoia dell’Azienda ASL Toscana Centro Zona Pistoiese ha risposto alla suddetta comunicando i nominativi degli attuali ospiti degli alloggi di Xxx Xxxxx 00 ed esprimendo, a seguito dell’incontro avvenuto il 21.09.2021 presso la sede del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia, U.O. Servizi per l’Abitare tra il personale di riferimento delle suddette U.O. e UFCSMA, parere favorevole alla prosecuzione dell’esperienza di Abitare Supportato negli alloggi erp di Via Tomba n. 14 con stipula di un contratto di locazione tra i rispettivi utenti e la Spes scrl (gestore degli alloggi per il Comune in virtù del Contratto di Servizio stipulato in data 03.09.2013) della durata di 4 anni prorogabili per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze sociosanitarie (salvo rilascio dell’alloggio ed avvicendamento di altri utenti);
- con suddetta nota l’UFCSMA sopracitata ha comunicato altresì di garantire il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza abitativa e degli altri parametri di competenza socio-sanitaria mediante aggiornamento trimestrale del PTRI ed ha proposto di associare al contratto di locazione una scrittura privata (Patto di Corresponsabilità in accordo al DPR 235/2007) tra utente, Comune e
ASL che preveda la revoca del contratto, anche senza preavviso, per inadempienza o non compliance al PTRI;
Considerato che
stante quanto sopra e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 2/2019 e s.m.i. e dal relativo Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.03.2021, al fine di continuare a dare risposta positiva alla richiesta di alloggi per persone in situazione di disagio mentale e favorire nonché incentivare sempre più processi di autonomia personale, è stata ritenuta utile la prosecuzione dell’esperienza finora svolta di Abitare Supportato negli alloggi erp di Xxx Xxxxx x. 00;
Valutato
di accogliere quanto proposto dall’Azienda nella suddetta nota cioè la possibilità della stipula di un contratto di locazione tra il singolo utente e la Spes scrl della durata di 4 anni prorogabili per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze sociosanitarie (salvo rilascio dell’alloggio ed avvicendamento di altri utenti), in quanto soluzione maggiormente rispettosa dell’attuale normativa di riferimento più sopra ricordata;
Tenuto conto che,
stante le suddette premesse, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 27.10.2021 è stato disposto:
1) di dare prosecuzione all’esperienza finora svolta di Abitare Supportato negli alloggi Erp di Via Tomba n. 14 secondo le modalità indicate dall’UFCSMA di Pistoia dell’Azienda ASL Toscana Centro nella nota prot. 74895 del 14.10.2021 (ns prot. 113591/2021) agli atti d’Ufficio;
2) di mettere in atto la suddetta modalità solo previa sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione tra Comune e Azienda che definisca nel dettaglio, ai sensi della sopracitata normativa, gli aspetti della nuova procedura con particolare riferimento a:
- individuazione degli occupanti degli alloggi aventi i requisiti previsti per l’accesso all’Erp (Allegato A della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.) e ritenuti in grado di gestire in autonomia un alloggio;
- conferimento in utilizzo autorizzato di alloggio Erp da parte del Comune di Pistoia all’utente individuato;
- stipula contratto di locazione dell’alloggio e pagamento delle relative spese derivanti;
- monitoraggio sulla permanenza dei motivi di assegnazione dell’alloggio Erp all’utente ai fini della prosecuzione del contratto di locazione e dell’eventuale rinnovo;
- monitoraggio rispetto al mantenimento dei requisiti per la permanenza nell’alloggio (assenza di cause di decadenza di cui all’art. 38, comma 3 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.), all’occupazione dell’alloggio, alla corretta conduzione dello stesso e al regolare pagamento del relativo canone di locazione nonché degli altri oneri previsti (utenze e spese condominiali se dovute);
3) di autorizzare, nelle more della sottoscrizione del suddetto accordo e degli atti derivanti, l’utilizzo temporaneo dei 3 alloggi Erp in questione da parte degli attuali occupanti - comunicati dall’UFCSMA di Pistoia dell’Azienda ASL Toscana Centro con suddetta nota prot. 74895 del 14.10.2021 (ns prot. 113591/2021) - ed eventuali nuovi nominativi in sostituzione degli attuali occupanti se in possesso dei requisiti previsti dalla L.R.T. 2/2019 e s.m.i., agli stessi patti e condizioni finora definiti dal contratto di locazione registrato il 22.12.2015 al n. 5295-serie 3T in scadenza al 05.11.2021;
4) di non far rientrare i suddetti alloggi Erp nella quota di riserva annualmente prevista ai sensi dell’art. 7, comma 7 e art. 14, comma 2 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i. nonché dell’art. 5 comma 10 e art. 26 comma 3 del Regolamento e stabilita dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 14.07.2021 in quanto trattasi di prosecuzione di intervento già avviato in precedenza;
5) che tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, siano predisposti ad adottati dal Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale del Comune;
Dato atto di tutto quanto sopra, Comune e Azienda stipulano il presente Accordo di collaborazione che definisce la seguente procedura di gestione dei n. 3 alloggi erp ubicati in Xxx Xxxxx x. 00 (xxx. spes 0014CM190101, 0014CM190103 e 0014CM190104):
- individuazione degli occupanti degli alloggi da parte dell’Azienda in base ai progetti di residenzialità previsti per utenti considerati categorie a rischio in carico al Dipartimento Salute Mentale, aventi i requisiti previsti per l’accesso all’erp (Allegato A della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.) e ritenuti in grado di gestire in autonomia un alloggio;
- previa ratifica dei requisiti previsti da parte del Comune di Pistoia, conferimento in utilizzo autorizzato di alloggio erp da parte del Comune all’utente individuato sulla base del suddetto progetto individuale e della preliminare sottoscrizione di un patto di corresponsabilità tra il suddetto, il personale di riferimento del Comune, dell’Azienda e di Spes scrl che preveda la revoca del contratto, anche senza preavviso, per inadempienza o non compliance al PTRI;
- stipula contratto di locazione dell’alloggio da parte dell’utente e di Spes scrl che preveda una durata di 4 anni prorogabili per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione (salvo rilascio dell’alloggio ed avvicendamento di successivi nominativi) ed il pagamento del bollo, spese di registrazione e del canone mensile
soggettivo ovvero calcolato in base solo ai redditi del suddetto che deve aver costituito nucleo familiare a sé stante;
- monitoraggio biennale da parte del personale di riferimento dell’Azienda sulla permanenza dei motivi di assegnazione dell’alloggio erp all’utente ai fini della prosecuzione del contratto di locazione e dell’eventuale rinnovo;
- monitoraggio da parte del personale di riferimento dell’Azienda, circa l’andamento dell’esperienza abitativa e degli altri parametri di competenza socio-sanitaria mediante aggiornamento trimestrale del PTRI, con particolare riferimento al mantenimento dei requisiti per la permanenza nell’alloggio (assenza di cause di decadenza di cui all’art. 38, comma 3 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.), all’occupazione dell’alloggio nonché iscrizione anagrafica con residenza nello stesso entro 60 giorni dalla stipula del contratto, alla corretta conduzione dell’abitazione e al regolare pagamento del relativo canone di locazione nonché degli altri oneri previsti (utenze e spese condominiali se dovute).
L’Azienda comunicherà quanto prima i nominativi dei previsti occupanti dei n. 3 alloggi erp ubicati in Via Tomba n. 14 e fisserà i rispettivi appuntamenti con il personale di riferimento del Comune, Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale, U.O. Servizi per l’Abitare finalizzati al conferimento in utilizzo autorizzato dell’alloggio erp ed al disbrigo di tutte le pratiche conseguenti.
Ai fini della cessazione di tutti gli obblighi nascenti dal contratto registrato il 22.12.2015 al n. 5295- serie 3T scaduto il 05.11.2021 ma tuttora applicato in fase transitoria ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 27.10.2021, le 3 procedure di conferimento dovranno essere svolte nel medesimo giorno così come la stipula successiva dei rispettivi contratti di locazione.
Il presente accordo ha validità a partire dalla sottoscrizione e fino a nuovi accordi in merito alla destinazione degli alloggi in questione.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Comune di Pistoia
L'Azienda ASL Toscana Centro Zona Pistoiese Allegato: Patto di corresponsabilità
Documento firmato digitalmente ai sensi del vigente D.Lgs. 82/2005.