ACER BOLOGNA
ACER BOLOGNA
Protocollo N° : 0020706/21 Del: 22/07/2021
ACCORDO QUADRO INERENTE GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO, AI SENSI DEL D.L. 34/2020 (C.D. DECRETO RILANCIO) DEGLI ALLOGGI DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE AD ACER BOLOGNA
DISCIPLINARE DI GARA CODICE CIG 8841925B53 CODICE CUP G59J21006360001
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE AD ACER BOLOGNA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ATTRAVERSO LA MODALITA’ DELLO SCONTO IN FATTURA PREVISTO DALLA LEGGE 77/2020.
1. PREMESSE
Con decreto-legge 19.05.2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020 n. 77, sono state introdotte disposizioni recanti rilevanti incentivi economici sugli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico del patrimonio edilizio nazionale. In particolare, l’art. 119 del d.l. n. 34/2020 prevede che le spese documentate e sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2023 per l’esecuzione di taluni interventi, individuati nel medesimo articolo, realizzati dagli Istituti Autonomi Case Popolari sugli immobili in proprietà o in gestione, siano ammessi a godere di una detrazione fiscale nella misura del 110% della spesa sostenuta.
Inoltre, l’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.) prevede che i suddetti interventi possano essere realizzati mediante l’utilizzo diretto della detrazione ovvero, in alternativa, mediante un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, oppure con la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Alla luce di tutto quanto sopra, ACER Bologna può beneficiare delle detrazioni fiscali sopra
richiamate. La normativa sopra richiamata rappresenta quindi una importante occasione per Acer di riqualificare il proprio patrimonio immobiliare, sostenendo costi sensibilmente inferiori a quelli solitamente praticati ovvero non sostenendo addirittura alcun costo.
ACER Bologna ha deciso di indire una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, da realizzarsi sul patrimonio immobiliare di sua proprietà o gestione, di efficientamento energetico e miglioramento sismico, indicati all’art. 119 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.) e specificati nei conseguenti provvedimenti attuativi.
ACER Bologna con deliberazione consiliare n. 356 del 13 luglio 2021 oggetto 5, ha indetto una gara con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016, per la stipulazione di un Accordo Quadro da sottoscriversi con un Operatore Economico.
Si precisa sin da ora che l’Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per Acer nei confronti dell’Aggiudicatario, in quanto le obbligazioni per essa sorgono solo a seguito della conclusione dei contratti operativi. Xxxx potrà interrompere la procedura in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione senza che agli offerenti sia corrisposta alcuna indennità. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, invece, l’aggiudicatario si obbliga alla sottoscrizione di tutti contratti operativi che Acer gli sottoporrà.
I contratti operativi saranno stipulati alle condizioni dell’Accordo Quadro e dell’offerta presentata ed accettata, senza ulteriore negoziazione.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER.
L’Accordo Quadro prevede la stipulazione di contratti operativi aventi ad oggetto lotti comprendenti un numero di fabbricati suscettibile di variazione a seguito delle attività tecniche da parte dell’operatore economico, così come meglio specificato nella bozza di Accordo Quadro e nello schema del contratto operativo. I fabbricati sono ubicati in diversi Comuni del territorio della Città Metropolitana di Bologna. Ogni lotto comprende edifici in Comune di Bologna ed in altri Comuni del territorio.
Come meglio specificato al successivo articolo 3, nella bozza di Accordo Quadro e in quella di contratto operativo allegati al presente disciplinare, le attività di indagine di conformità edilizia-urbanistica e di progettazione degli interventi saranno demandate all’appaltatore.
Qualora dalle risultanze dell’attività di cui al precedente punto uno o più interventi non risultino realizzabili, o comunque, risulti antieconomico la realizzazione dell’intervento, l’immobile, laddove possibile, potrà essere sostituito o stralciato.
Si precisa dunque sin da ora che l’elenco dei fabbricati indicati in ciascun lotto potrà subire modifiche, in diminuzione o in aumento, durante l’esecuzione del contratto.
La progettazione dei lavori è demandata all’appaltatore. I lavori dovranno garantire il miglioramento della prestazione energetica di ciascun edificio di almeno due classi energetiche, come previsto dalla normativa sopra richiamata. Tale miglioramento deve essere dimostrato mediante il cosiddetto APE convenzionale. Si precisa sin da ora che ACER Bologna non potrà essere ritenuta responsabile in caso di mancata concessione della detrazione fiscale o della cessione del credito del Superbonus 110% o successiva perdita del beneficio a seguito di controlli per il mancato rispetto degli adempimenti direttamente richiesti all’appaltatore e/o a soggetti terzi (es. Visto di conformità) o per la mancanza di specifici requisiti personali dell’appaltatore o, infine, per le eventuali informazioni non corrette e/o non veritiere rese dall’appaltatore e non direttamente verificabili.
Per le informazioni dettagliate si rinvia alla Bozza di Accordo Quadro e alla Bozza di contratto operativo allegati al presente disciplinare.
Acer procederà a commissionare le singole prestazioni tecniche rientranti nel contratto operativo mediante l’invio di ordini di lavoro/servizio, i quali indicheranno le specifiche prestazioni, la data di inizio delle stesse e i relativi tempi di realizzazione.
Quanto sopra in relazione alla procedura di gara, salvo quanto riportato nel successivo punto 3 del presente Disciplinare.
CIG : 8841925B53 CUP: G59J21006360001
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxx. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: euro 57.879.634,48 al netto di IVA di
legge, così distinto:
euro 50.776.284,47 per lavori
euro 7.103.350,01 per compensi tecnici
Si precisa che il valore complessivo dell’appalto, dato dalla somma degli importi dei singoli Lotti, è stato stimato al solo scopo di individuazione della corrispondente qualificazione SOA degli operatori economici interessati alla partecipazione.
Gli importi esposti evidenziano la somma dei lavori e dei compensi tecnici e sono indicativi in quanto dipendenti dalle risultanze della progettazione esecutiva, attività in capo all’aggiudicatario.
Ulteriori dettagli concernenti i lotti e gli edifici che li compongono possono essere rinvenuti negli allegati A, B, C e D del Capitolato.
Si precisa che il sopralluogo sui complessi immobiliari, oggetto d’appalto è obbligatorio,
tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. I concorrenti dichiarano di aver effettuato il sopralluogo sui complessi immobiliari nella domanda di partecipazione.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Rimane inteso che l’esatta quantificazione delle prestazioni relative ad ogni singolo Lotto sarà possibile solo a seguito della progettazione degli interventi che, come anzidetto, è demandata all’operatore economico aggiudicatario.
1.1 PROCEDURA TELEMATICA
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Acer utilizza il Sistema di intermediazione telematica SATER.
Ai fini della partecipazione alla procedura, gli Operatori dovranno provvedere alla registrazione sulla piattaforma SATER mediante il seguente link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx_xx/xxxxxxxxxxxxx_xx.xxx secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx-xx.
Ai sensi dell’art. 52 del Codice, la presentazione dell’offerta, i chiarimenti, le comunicazioni e tutti gli altri scambi di informazioni relativi alla procedura in oggetto saranno effettuati esclusivamente per via telematica e, in particolare, attraverso la piattaforma SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui Acer lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).
Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi eventuali casi espressamente previsti dal presente Disciplinare (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- Composizione dei vari lotti, con indicazione degli edifici e loro ubicazione
- Planimetria di ogni fabbricato in scala 1:200
- Descrizione sommaria delle caratteristiche costruttive di ogni edificio
- Rassegna fotografica di ogni edificio
- Capitolato Speciale d’Appalto comprendente la descrizione delle lavorazioni significative
- Delibera a contrarre n. 356 del 13 luglio 2021 – ogg. 5
- Bando di gara G.U.R.I
- Il presente disciplinare di gara
- Documento “Criteri per la valutazione dell’offerta tecnica”
- DGUE
- Domanda di partecipazione e dichiarazioni
- Modello Offerta Tecnica
- Modello Offerta Economica
- Schema di Accordo Quadro
- Schema di contratto operativo
- Protocollo d’intesa sulla legalità in materia di lavori, forniture e servizi del Comune di Bologna (protocollo generale PG n. 497163 del 08.11.2019).
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SATER.
2.2 CHIARIMENTI
Le richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse all’Acer per mezzo della funzionalità presente sulla piattaforma SATER.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il sistema telematico entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 settembre 2021.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro le ore 14.00 del giorno 17 settembre 2021 mediante pubblicazione sulla piattaforma.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al portale, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Acer e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante portale all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad Acer; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN AREE DI INTERVENTO
Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da sottoscrivere sono l’attività di progettazione, esecuzione e attività tecniche connesse degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico indicati all’art. 119 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.) e specificati nei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché i relativi adempimenti tecnici e fiscali presupposti e/o successivi, pattuiti con riferimento ad un determinato arco di tempo, stabilito per legge, per interventi non predeterminati nel numero, nonché secondo le necessità di ACER Bologna.
L’Accordo Quadro prevede l’aggiudicazione di n. 4 Lotti, la cui composizione è dettagliata nel Capitolato Speciale d’Appalto
Rimane inteso che l’esatta quantificazione delle prestazioni relative ad ogni singolo Lotto sarà possibile solo a seguito della progettazione degli interventi che, come anzidetto, è demandata all’operatore economico aggiudicatario.
La descrizione generale degli interventi è riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto,
mentre la puntale descrizione delle prestazioni di ogni specifico intervento e le tempistiche di intervento saranno indicate nei singoli contratti operativi e/o nei relativi ordini di lavoro/servizio.
I prezzi che saranno praticati per le attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, verifica, attestazione, asseverazione, certificazione e analoghe attività, in quanto necessarie per l’ottenimento degli incentivi fiscali e non oggetto di offerta da parte degli operatori economici in sede di gara, saranno stabiliti nel rispetto dei limiti previsti dai provvedimenti attuativi degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 del (c.c. e m.), in particolare del D.M. MISE 06.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05.10.2020).
I prezzi praticati per la realizzazione degli interventi oggetto della presente procedura, necessari per l’ottenimento degli incentivi fiscali, non sono oggetto di ribasso, e saranno stabiliti nel rispetto dei limiti previsti dai provvedimenti attuativi degli artt. 119 e 121 del d.l.
n. 34/2020 del (c.c. e m.), in particolare del D.M. MISE 06.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05.10.2020).
Acer si riserva la possibilità di prevedere ulteriori lavorazioni, necessarie per la conclusione dei lavori, indicate nelle “Schede Edificio” quali “Lavori aggiuntivi non incentivabili”.
La disponibilità ad eseguire tali lavorazioni gratuitamente sarà oggetto dell’offerta migliorativa nella presente procedura. Qualora Acer dovesse richiedere l’esecuzione di prestazioni non oggetto di offerta migliorativa e che quindi l’appaltatore non ha offerto di eseguire gratuitamente, il corrispettivo sarà determinato facendo riferimento ai prezzi contenuti nell’Elenco regionale dei prezzi delle Opere pubbliche dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ed in carenza dello stesso, nel prezziario DEI.
Si precisa sin da ora che l’importo indicato per ogni singolo Lotto e oggetto di detrazione comprende la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, la verifica, l’attestazione, l’asseverazione, la certificazione e analoghe attività in quanto necessarie all’ottenimento del credito fiscale che verranno anch’esse poste a carico dell’aggiudicatario mediante il meccanismo dello sconto in fattura pari all’importo medesimo. I costi delle eventuali lavorazioni che dovessero essere richieste da Acer non oggetto di offerta non si intendono invece compresi nell’importo stimato per i lotti, e la loro annotazione sugli atti contabili, qualora non compatibile con le modalità di rendicontazione dettate dall’esigenza di maturazione del credito fiscale, avverrà separatamente.
Dati e nomenclature identificativi dell’appalto: CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 45321000-3 - Lavori di isolamento termico
4. FUNZIONAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’aggiudicatario sarà chiamato a sottoscrivere l’Accordo Quadro. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro saranno sottoscritti, nei termini che saranno successivamente indicati da Acer, i contratti operativi relativi ai Lotti e agli interventi oggetto del presente disciplinare, con tempistiche coerenti con il cronoprogramma complessivo che l’aggiudicatario è tenuto a presentare prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Al termine dell’esecuzione di ciascun contratto operativo Acer provvederà ad effettuare una valutazione dell’operato dell’appaltatore. Qualora la valutazione dovesse dare esito negativo, Acer si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e di sottoscriverne un altro con un altro Operatore economico utilmente collocato in graduatoria.
Acer procederà a commissionare le singole prestazioni tecniche rientranti nel contratto operativo mediante l’invio di ordini di lavoro/servizio, i quali indicheranno le specifiche prestazioni, la data di inizio delle stesse e i relativi tempi di realizzazione.
Per le prestazioni oggetto del presente avviso, Acer procederà ad affidare un contratto operativo relativamente ad ogni singolo lotto che, come detto, comprenderà più edifici, da cui potranno derivare fino a tre Ordini di lavoro/servizio:
1) Uno riguardante lo svolgimento delle ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE alla progettazione. Le attività da svolgersi ad opera di tecnici abilitati sono le seguenti, e tutte quelle necessarie per addivenire alla progettazione esecutiva:
a) Accesso agli atti di ogni fabbricato ed eventualmente reperibilità del relativo titolo abilitativo in corso di validità, per verificare l’eventuale presenza di abusi edilizi, da condursi esclusivamente sulle parti comuni degli edifici e nelle parti pertinenziali di edificio interessate dall’esecuzione dei lavori;
b) Rilievo e stesura grafica per ogni fabbricato, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
c) Valutazione della conformità edilizia ed urbanistica del fabbricato e successiva dichiarazione di conformità edilizia urbanistica- Certificato di destinazione d’uso;
d) Perizia statica attestante l’assenza di dissesti strutturali in atto, od in presenza di tali fenomeni relazione sulla possibilità di procedere con l’intervento di miglioramento sismico;
e) APE (attestazione di prestazione energetica) iniziale complessiva del fabbricato;
f) Eventuale pratica di sanatoria degli eventuali abusi riscontrati nell’attività di verifica e relativo accatastamento, ovviamente limitata ai casi che, qualora non
sanati, possano inficiare l’ottenimento del credito fiscale;
g) Valutazioni sulla fattibilità dell’intervento di efficientamento energetico per verificare la possibilità di eseguire un salto di due classi energetiche del fabbricato all’interno delle regole stabilite per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%;
h) Valutazione sommaria dei costi delle ulteriori eventuali opere che si rendessero necessarie o molto opportune per il completamento dell’intervento ma non rientranti all’interno delle opere ammissibili o tra quelle offerte come miglioria e che pertanto resterebbero a carico della Stazione Appaltante;
i) Presentazione ai Comuni interessati delle pratiche edilizie necessarie per l’ottenimento del titolo abilitativo, in funzione dei Regolamenti edilizi o altro strumento regolatorio di ogni amministrazione comunale.
2) Uno riguardante la PROGETTAZIONE ESECUTIVA dell’intervento affidato e quindi comprendente:
a) Elaborati grafici di Piante, Prospetti, Sezioni, Relazioni, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Documentazione fotografica;
c) Computo Metrico Estimativo con valutazione delle somme ammissibili a detrazione fiscale e relativa verifica di congruità;
d) Piano della sicurezza e coordinamento;
e) Ogni altro elaborato prescritto dalla normativa in vigore per dare compiuto il progetto esecutivo degli interventi.
Tutti gli elaborati dovranno essere redatti da tecnici abilitati e da loro timbrati e firmati.
In questa fase progettuale i tecnici abilitati, dovranno redigere, firmare e presentare ai Comuni interessati le pratiche SCIA o CILA e relativi modelli.
3) Uno riguardante l’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE, che consentano di beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.).
In questa fase dovranno essere svolte anche tutte le PRESTAZIONI PROFESSIONALI tecniche da eseguirsi dopo l’ultimazione dei lavori e comprendenti:
a) APE Finale (Attestazione di Prestazione Energetica del fabbricato);
b) AQE finale (Attestato di di qualificazione energetica per edifici residenziali);
c) Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2 comma 7 lettera a) del Decreto “Asseverazioni”;
d) Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2 comma 7 lettera b) del Decreto “Asseverazioni” - Stato di Avanzamento Lavori;
e) Comunicazione ad ENEA;
f) Chiusura dei lavori con redazione di SCEA (Segnalazione Certificata di conformità Edilizia e Agibilità);
g) Assistenza alle pratiche di collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura contabile.
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
L’Accordo Quadro avrà durata quadriennale e in tale arco di tempo Acer potrà proporre all’aggiudicatario la sottoscrizione di contratti operativi ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente bando.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle
imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC
n. 157 del 17 febbraio 2016.
8.1 REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
✓ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
✓ Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – classifica VIII importo illimitato.
Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari ex art.2602 c.c. ed i GEIE, di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
✓ Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
✓ L'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
– ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
– ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica
In applicazione dell’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 si precisa che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si è
Si applica l’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
Il requisito del possesso dell’attestazione SOA deve essere posseduto:
– per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
– per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8.2 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE
Il Progettista dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
✓ REQUISITI DI IDONEITA’ DEL CONCORRENTE
a) Requisiti di cui al Regolamento MIT approvato con DM 263 del 02/12/2016 e s.m.i.: I professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
– essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
– essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della
partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
– organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci; gli amministratori; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice sono tenute a:
– disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
– Predisporre e aggiornare l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci; gli amministratori; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46,
comma 1, lettera e) del codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei Paesi di cui allì’art.83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
✓ REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate di seguito e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:
euro 50.776.284,47 per la categoria Edilizia, destinazione funzionale residenze, ID E.06 Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta: l’oggetto dell’incarico, la descrizione della prestazione - specificandone le relative categorie ed ID opere - la durata, l’importo lavori (XXX xxxxxxx), gli estremi identificativi dell’Operatore che ha svolto il servizio, precisando le eventuali percentuali di partecipazione e gli estremi identificativi del committente.
Per la comprova, si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova sarà ammessa attraverso la produzione di certificati (in originale o copia conforme) rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione della natura della prestazione svolta, del nome e cognome del tecnico esecutore del rispettivo servizio con l’indicazione (in termini percentuali) della sua quota di esecuzione della prestazione qualora detta prestazione sia stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti, dell’importo dei lavori riferito alla categoria e ID (ex classe e categoria) nella quale è stata svolta la singola prestazione, della data dell’esecuzione del singolo servizio (da/a) e della data di approvazione del singolo servizio. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati (in originale o copia autentica) rilasciati dai medesimi contenenti tutte le indicazioni sopra descritte. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.
NB: ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare i predetti requisiti (di capacità economica – finanziaria e tecnica – professionale) anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE TRA PROGETTISTI
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui sopra devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
– ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
– ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui sopra deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui sopra deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui sopra in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI DI PROGETTISTI
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui sopra devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
Ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del Codice i predetti requisiti sono posseduti:
- nel caso di imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, dal personale interno del Concorrente che esegue i lavori (staff di progettazione interno);
- nel caso di imprese attestate per prestazioni di sola costruzione, dal progettista raggruppato (nel ruolo di mandante) oppure indicato.
Nel caso in cui il Progettista interno non sia in possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione, ovvero qualora il Concorrente sia sprovvisto di attestazione SOA anche per la progettazione di classifica adeguata, oppure possieda un’attestazione SOA per la sola costruzione, potrà partecipare alla gara attraverso il Progettista associato o il Progettista indicato, scelto tra gli operatori di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016.
Uno stesso Progettista non può essere “associato” o “indicato” da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.
I professionisti di cui sopra opereranno a stretto contatto con il personale tecnico di ACER Bologna.
9. GRUPPO DI LAVORO
L’operatore economico dovrà garantire, in caso di aggiudicazione, di mettere a disposizione per l’intera durata del contratto, oltre ai professionisti indicati al precedente punto, un “team dedicato” con le seguenti professionalità:
- SENIOR FINANCIAL SPECIALIST: professionista in possesso dei requisiti indicati dall’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
- Istituto di credito / Fondo che garantisce lo sconto in fattura.
L’operatore economico deve quindi indicare, già in fase di gara nella domanda di partecipazione, i nominativi dei soggetti sopra indicati.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta deve essere presentata tramite SATER entro e non oltre le ore 12:00 del 24 settembre 2021 e vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell’offerta.
Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disguido o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ACER Bologna. ACER Bologna si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio Certificati ISO, etc.).
11. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
L’operatore dovrà inserire nella busta “documentazione amministrativa” i seguenti documenti, fermo restando che la busta in oggetto non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nelle altre buste virtuali:
- Domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato;
- DGUE utilizzando il modello allegato;
- Impegno dell’istituto finanziario o del Fondo di finanziamento a garantire lo sconto in fattura.
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, comprensivo di eventuali mandanti/esecutori/retisti/ausiliari.
- GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC per un importo pari ad € 500,00 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021 come da delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020. Le istruzioni relative alle contribuzioni dovute sono rinvenibili sul sito web della ANAC.
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato “domanda di partecipazione e dichiarazioni”.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Oltre a quanto sopra il concorrente dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione:
1. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
2. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
–delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
–di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e dal modello organizzativo, D. lgs 231/2001, consultabile sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx adottato dalla stazione appaltante e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
4. di aver preso visione del Protocollo d’intesa sulla legalità in materia di lavori, forniture e servizi del Comune di Bologna (protocollo generale PG n. 497163 del 08.11.2019) a cui ACER ha aderito con proprio provvedimento consiliare in data 15.01.2020 n. 334 oggetto
4 e si impegna, per quanto di competenza, all’osservanza dei principi in esso stabiliti.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
5. di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010);
oppure
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
(barrare la situazione che non ricorre)
6. i seguenti dati (domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA etc..)
7. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
8. di essersi recato autonomamente sul luogo di esecuzione dei lavori;
9. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
10. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
11. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi;
12. di aver esaminato i sub-criteri descritti nel disciplinare e nei documenti allegati e di accettarli integralmente;
13. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
14. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), la percentuale di lavori che verrà resa da ciascun componente;
15. Il “team dedicato” che in caso di aggiudicazione metterà a disposizione per l’intera durata del contratto;
16. il soggetto deputato all’espletamento dei servizi tecnici.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
Acer si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta
verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell’atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d’identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta Documentazione.
Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell’ausiliaria.
Indicazioni per la compilazione del documento di gara unico europeo
Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE secondo l’allegato “Modello DGUE” messo a disposizione sul SATER secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Tale parte è già compilata dalla Committente.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello allegato;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il
Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto da affidarsi con la presente procedura, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 7, del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento (sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria), in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto da affidarsi con la presente procedura. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, co. 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, co. 1 e co. 2 del Codice è resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, co. 3, del Codice.
Per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale dichiarazione, si richiama l’art. 80, co. 3, del Codice e, per quanto compatibile con le modifiche da ultimo apportate al Codice, il Comunicato del Presidente X.X.XX. dell’8 novembre 2017.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, tale dichiarazione è resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere,
mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e
2, del Codice. Tale dichiarazione, dovrà essere resa in conformità al “Modello Dichiarazioni integrative”, allegato al presente Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal dichiarante.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al presente Disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al presente Disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al presente Disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al presente Disciplinare.
e) Il possesso del requisito di qualificazione richiesto per l’esecuzione dei lavori di cui al disciplinare sono dichiarati nella Parte II – sezione A. Lo stesso, dicasi, per l’eventuale dichiarazione dell’attestazione SOA per costruzione e progettazione.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Con riferimento alla compilazione del DGUE, si precisa inoltre che:
(in caso di concordato preventivo) devono essere allegati i seguenti documenti:
Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 5, del R.X. 00 xarzo 1942, n. 267, in caso di ammissione al concordato preventivo, il concorrente presenta la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del R.X. 00 xarzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento delle prestazioni;
qualora, ai sensi dell’art. 110, co. 4, del Codice, la partecipazione alla procedura avvenga tra il momento del deposito della domanda di cui all’art. 161, anche ai sensi del co. 6, del R.D. n. 267/1942 e il momento del deposito del decreto previsto dall’art. 163 del medesimo R.D. o nel caso in cui la partecipazione alla procedura sia stata subordinata, ai sensi dell’art. 110, co. 6, del Codice, all’avvalimento di altro operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata delle prestazioni, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento delle prestazioni e potrà subentrare nel caso in cui l’impresa ausiliata, nel corso della gara oppure dopo
la stipulazione del contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione delle prestazioni:
– DGUE dell’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento delle prestazioni;
– dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria:
– si obbliga verso il concorrente e verso la Committente a mettere a disposizione, per tutta la durata delle prestazioni, le risorse necessarie all’esecuzione delle prestazioni e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alle prestazioni;
– attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
– originale o copia autentica del contratto di avvalimento (sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria), in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata delle prestazioni e a subentrare allo stesso nel caso in cui quest’ultimo, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare esecuzione alle prestazioni.
Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 4, del R.X. 00 xarzo 1942, n. 267, l’operatore indica, ove la partecipazione avvenga successivamente al deposito della domanda di cui all’art. 161, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con l’indicazione del Tribunale che lo ha rilasciato e, ove la partecipazione avvenga dopo il decreto di apertura, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.
Ai sensi dell’art. 186-bis, co. 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato specifica di non partecipare alla gara quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dal progettista indicato dal concorrente che esegue i lavori (in caso di professionista singolo, dal professionista; in caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante; in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi, da tutti i componenti il costituendo RTP);
- dalla persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nominata Coordinatore del Gruppo di lavoro e da ciascun soggetto incaricato del Gruppo di lavoro ex art. 24, comma 5, del Codice (per le sole parti pertinenti ed inerenti le informazioni
di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione alla sola idoneità professionale);
- dal giovane professionista (per le sole parti pertinenti ed inerenti le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione alla sola idoneità professionale);
- dai progettisti appartenenti allo staff di progettazione del concorrente che esegue i lavori.
12. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – OFFERTA TECNICA
La busta virtuale “Offerta tecnica” dovrà contenere il modello di offerta tecnica redatta da Acer e allegata sul SATER.
La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione
Nella documentazione contenuta nella busta digitale tecnica non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa i prezzi offerti. La presenza di prezzi all’interno della documentazione di cui trattasi determinerà l’esclusione dalla gara.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico dovrà garantire la realizzazione dei lavori mediante lo sconto in fattura. I prezzi praticati per le attività di progettazione, attestazione, asseverazione, certificazione e analoghe attività, in quanto necessarie per l’ottenimento degli incentivi fiscali nonché per la realizzazione degli interventi oggetto della presente procedura, necessari per l’ottenimento degli incentivi fiscali, non sono oggetto di ribasso, e saranno stabiliti nel rispetto dei limiti dei provvedimenti attuativi degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 del (c.c. e m.), in particolare del D.M. MISE 06.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05.10.2020). Non sono dunque ammessi ribassi sull’importo delle lavorazioni.
Per la natura dell’Accordo Quadro in oggetto, non è possibile prevedere le prestazioni che saranno realizzate, pertanto non è possibile stimare a priori l'importo dei costi della manodopera di cui all'art. 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016. Per le medesime ragioni, l’Operatore Economico non è tenuto ad indicare la stima dei propri costi della manodopera, fermo restando l’obbligo per l’Aggiudicatario di rispettare i salari minimi secondo la normativa vigente.
Parimenti non è stato possibile prevedere con esattezza l'importo stimato degli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co 10 del D. Lgs 50/16. Si precisa tuttavia che sono stati stimati nella percentuale dello 3.07 %. Pertanto, il 3.07% dell’importo offerto dall’operatore in sede di gara sarà imputato ad oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si precisa che gli oneri di cui sopra non sono da intendersi quali costi di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed indicati alla tabella di cui all’art. 3, di cui al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’offerta economica dovrà essere presentata utilizzando il modello predisposto da Acer e allegato sul SATER. L’operatore dovrà in essa indicare la percentuale rispetto al valore complessivo dell’appalto che si impegna a cedere ad Acer, a titolo di TRANSACTION FEE. Non saranno ammesse, determinando l’esclusione dalla gara dei relativi concorrenti, offerte
economiche, come sopra determinate, inferiori al 2% (duepercento) del valore dell’appalto. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
1. Offerta Tecnica | 60 |
2. Offerta Economica | 40 |
TOTALE | 100 |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Si richiama il documento “CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” che descrive le lavorazioni da eseguire gratuitamente e relative ad interventi non ammissibili a detrazione fiscale.
Il concorrente, nel presentare l’offerta tecnica, dovrà dichiarare la disponibilità e l’impegno ad eseguire gratuitamente le ulteriori lavorazioni che Acer potrà richiedere, necessarie per la conclusione dei lavori, indicate nelle “Schede Edificio” quali “Lavori aggiuntivi non incentivabili”.
I punteggi saranno attribuiti come segue:
- Punti 25, per chi offre di eseguire gratuitamente l’intero gruppo di lavorazioni di cui al sub-criterio 2.1 Misure A, B, C;
- Punti 20, per chi offre di eseguire gratuitamente l’intero gruppo di lavorazioni di cui al sub-criterio 2.2 Misure D, E, F;
- Punti 15 per chi offre di eseguire gratuitamente l’intero gruppo di lavorazioni di cui al sub-criterio 2.3, Misure G, H
Il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica sarà pertanto dato dalla somma dei punti corrispondenti ai gruppi di lavorazioni offerte.
Verranno attribuiti Punti 60 all’operatore che offrirà di eseguire gratuitamente tutte le lavorazioni di cui al CRITERIO 2 e nel dettaglio sub-criterio 2.1 (misure A, B, C), sub- criterio 2.2 (misure D, E, F), sub-criterio 2.3 (misure G,H).
Verranno attribuiti Punti 0 (zero) al concorrente che non offrirà di eseguire gratuitamente alcuna lavorazione.
Per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica i partecipanti, nella valutazione dell’offerta tecnica, devono ottenere un punteggio complessivo non inferiore a 45 su 60.
CRITERO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Percentuale rispetto al valore complessivo dell’appalto che l’operatore si impegna a cedere ad Acer, a titolo di TRANSACTION FEE: punteggio max 40.
Per l’attribuzione del punteggio verrà applicata la seguente formula:
V(x)p = (Rx / Rmax) x 40
dove:
Rx =valore del rialzo relativo all’offerta oggetto di valutazione espresso in percentuale; Rmax =valore del massimo rialzo, tra le offerte ammesse, espresso in percentuale;
Non saranno ammesse, determinando l’esclusione dalla gara, offerte economiche, come sopra determinate, inferiori al 2% (duepercento) del valore dell’appalto.
Il punteggio complessivo verrà attribuito sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica e la miglior offerta risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.
Tutti i calcoli relativi ai punteggi saranno effettuati sulla base di due decimali.
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
In data 27 settembre 2021 alle ore 10.00 il Presidente di gara procederà all’apertura della prima seduta virtuale di gara, dedicata alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che verranno comunicati sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/ nella sezione dedicata alla presente procedura.
In tale sede si procederà a:
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b. attivare la procedura di soccorso istruttorio descritta al punto successivo del presente disciplinare;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Concluso l’esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno stato d’esito, reso visibile ai partecipanti alla procedura:
□ “Ammessa”: in caso di documentazione regolare;
□ “Ammessa con riserva”: in caso di documentazione da integrare / verificare;
□ “In verifica”: in caso di documentazione da integrare;
□ “Esclusa”: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l’operatore economico dalla gara.
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.
La composizione della Commissione giudicatrice è disponibile sulla piattaforma, oltre ad essere pubblicata, unitamente ai cv dei suoi componenti, sul sito di Acer Bologna (Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti) ai sensi dell’articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016.
La Commissione giudicatrice procederà in sedute riservate alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui sopra.
17. APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà all’apertura e alla valutazione delle buste tecniche dei concorrenti ammessi in una o più sedute riservate con l’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare, che saranno resi visibili agli operatori economici.
Successivamente alla fase di valutazione tecnica, si procederà in seduta pubblica virtuale all’apertura della busta contenente l’offerta economica, alla lettura delle offerte e
all’attribuzione dei punteggi.
La stazione appaltante procederà dunque alla formazione della graduatoria sommando i punteggi attribuiti a ciascun offerente per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice della quota di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria Acer assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10
(dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Xxxx può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, Acer procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di Acer invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
19. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (Iscrizione alla CCIAA).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Acer in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e/o che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, Acer impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, di
sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara fosse necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (le nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, Acer procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il contratto di avvalimento, in originale e firmato digitalmente, contenente la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa.
20. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti di lavorazioni, nell'ambito delle categorie elencate nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, che intende subappaltare nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice e pertanto in misura non superiore al 50% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
In considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e contratto operativo) si precisa che il subappalto è ammesso e sarà autorizzato nel rispetto del limite massimo previsto per legge da calcolarsi con riferimento all'importo dell’Accordo Quadro.
Non sarà comunque ammesso il subappalto dei singoli Contratti Operativi oltre il 50%. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Per i servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva
del progettista.
21. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Pertanto in sede di esecuzione dell’appalto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.
Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 comma 2 e comma 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno.
22. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a euro € 1.157.592,69 corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai
sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al soloconsorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. (se necessario la polizza dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile);
- avere validità per 365 giorni al termine ultimo per la presentazione dell’offerta; prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Acer;
- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti di Acer;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Acer per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di
scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
23. GARANZIE RICHIESTE ALL’AGGIUDICATARIO
1) Prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà costituire la garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo totale dell’Accordo Quadro a garanzia dell’esatto, corretto, tempestivo e regolare adempimento dello stesso, e coprirà altresì il rischio di mancata o inesatta esecuzione dei lavori oggetto dei contratti operativi.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ha efficacia fino al termine dei lavori e si svincola con il regolare collaudo dei medesimi (documentato con l’esibizione, a carico del Contraente, del certificato di regolare esecuzione/collaudo, e di tutta la documentazione tecnica e fiscale necessaria e già ottenuta per usufruire della detrazione fiscale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7. La garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
Acer ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.
2) Prima della sottoscrizione di ciascun contratto operativo, l’Appaltatore dovrà costituire una polizza fidejussoria di Performance a garanzia della corretta e completa esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento del credito fiscale da parte della Stazione Appaltante che indennizzi ACER per l'eventuale perdita derivante dal mancato ottenimento o mancato riconoscimento dell'Ecobonus o meglio della detrazione fiscale del 110% sui lavori di efficientamento energetico e/o di miglioramento sismico eseguiti dall’appaltatore. Nello specifico tale polizza dovrà coprire Acer dall’eventualità di non poter ottenere il credito fiscale da cedere a causa di qualsiasi inadempimento, od errato o parziale adempimento svolto in una qualsiasi delle fasi dell’assolvimento di ogni contratto operativo. La polizza da costituire è di importo pari al 100% del costo dei lavori, di ciascun Lotto, riconducibili al superbonus 110% ai sensi del c.d. decreto Xxxxxxxx, ed avrà efficacia fino al momento del rilascio dell’attestazione con cui il professionista incaricato assevera la conformità degli interventi effettuati alle previsioni di legge e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con detta fideiussione l’appaltatore garantisce, sia dal punto di vista formale che sostanziale, il corretto rilascio di tutta la documentazione tecnica e progettuale, certificativa ed asseverativa, necessaria affinché i lavori siano fiscalmente incentivati nella misura del 110%, ed i relativi interventi realizzati conducano alla fruizione degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.). La presente copertura riguarda pertanto anche l’eventualità in cui l’appaltatore abbia eseguito correttamente i lavori del contratto operativo, ma nella predisposizione della
citata documentazione, necessaria all’ottenimento del credito fiscale, la compagine tecnica dell’appaltatore o di altro soggetto non riconducibile ad Acer, non porti a termine positivamente il compito assegnato con la conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e dell'Ecobonus e del mancato riconoscimento della detrazione fiscale del 110%. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico necessari all’ottenimento degli incentivi fiscali comporta inadempimento e diritto di Acer di escutere la presente polizza fideiussoria aggiuntiva. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3) Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ciascun intervento ricompreso all’interno di ciascun contratto operativo l’aggiudicatario è tenuto altresì alla costituzione di una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti da Acer a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche preesistenti per l'importo pari all’ammontare lavori indicato sul progetto esecutivo approvato. Le somme da assicurare (sezione A - partita 1 e 2) saranno indicate di volta in volta dalla stazione appaltante, non essendo al momento stimabili.
La polizza deve inoltre assicurare Acer contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori (sezione B) il cui massimale sarà definito di volta in volta dalla stazione appaltante per ciascun intervento.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni Acer da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La polizza RCT deve essere indipendente da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso quindi specificatamente dedicata al presente appalto.
4) Il professionista incaricato della progettazione esecutiva dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile e professionale del progettista ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice con durata pari all’intera durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e attività connesse per un massimale almeno pari al 30% dell’importo dei lavori progettati.
La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
5) I professionisti incaricati del rilascio delle asseverazioni sono tenuti a produrre ad ACER, ai sensi del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, art. 119, comma 14, una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.” L’attività di asseverazione da assicurare si intende resa ai fini dell’ottenimento dello sconto fiscale “Superbonus 110%”.
La Polizza dei Professionisti incaricati delle asseverazioni:
a. deve garantire ACER per tutto il periodo in cui l’Agenzia delle Entrate può attivare i controlli sulle asseverazioni, stabilito “entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare”. Si applica perciò il D.L. 13 agosto 2011,
n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2011, n. 148), come novellato dall'art. 1, comma 26, della legge 4 agosto 2017, n. 124. L' art. 3, comma 5, lett. e), il quale dispone che: «[…] In ogni caso, […], le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 (dieci anni) successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura»;
b. non deve contenere alcuna esclusione, rispetto agli obblighi di asseverazione o di rilascio del visto di conformità;
c. deve avere un massimale pari al 110% dell’importo dei lavori e servizi incentivati, maggiorato degli interessi (art 20 DPR 602//73) e delle sanzioni (art 13 del D. Lgs n. 471/97);
d. deve riportare il vincolo di solidarietà, ossia l’assicurato deve essere coperto per l’intero importo che gli potrà venir contestato anche se il risarcimento è in solido con
altri, e non per la sua quota parte.
6) L’appaltatore è tenuto altresì a costituire una garanzia postuma c.d. “di Rimpiazzo e Posa in Opera" che assicuri ACER per il rimpiazzo totale o parziale dei lavori causati da difetti di materiale e/o posa in opera in quelle parti dell'edificio oggetto di ristrutturazioni, e nello specifico i lavori di impermeabilizzazione delle coperture, rivestimenti esterni intonaco o rivestimento cappotto termico. La stessa copre altresì le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate e danneggiate a seguito di danni materiali e diretti per errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati che rendano l'opera non idonea.
La polizza dovrà anche ricomprendere come danni indennizzabili:
• Spese di rimozione, riparazione e messa in opera.
• Controvalore dei manufatti danneggiati.
• Spese di demolizione e sgombero.
• Spese per impalcature e ponteggi.
• Spese di ricerca del danno.
• Spese per il rifacimento delle opere sovrastanti o sottostanti.
Essa dovrà essere stipulata prima dell'avvio di lavori ed in abbinamento alla polizza CAR per i lavori da realizzare.
La copertura assicurativa ha una durata di 10 anni dalla data di fine lavori risultante dal certificato di collaudo emesso dal committente. Gli importi da assicurare saranno indicati di volta in volta dalla stazione appaltante, non essendo al momento stimabili.
In ogni caso l’appaltatore si impegna a richiedere agli Istituti Garanti e alle imprese di assicurazione l’adeguamento dei valori delle polizze stipulate di cui al presente articolo, qualora a seguito della definizione dei progetti esecutivi gli importi dei lavori dovessero subire delle variazioni.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta chiudendo le operazioni di gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, Acer si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico a totale carico dell’aggiudicatario che dovrà designare autonomamente un proprio notaio di fiducia. Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto sono ad esclusivo carico
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Acer di Bologna.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il Responsabile del Procedimento
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente)