INCENDIO – FURTO – KASKO VEICOLI CIG 9511532C80
SETTORE I AFFARI GENERALI SERVIZIO PROVVEDITORATO
CAPITOLATO TECNICO LOTTO 4) aggiornato POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO – FURTO – XXXXX XXXXXXX CIG 9511532C80
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI PORDENONE |
CORSO XXXXXXXX XXXXXXXX XX, 64 |
33170 PORDENONE |
P.I. 00081570939 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 00.00 del: | 01.04.2023 |
Alle ore 24.00 del: | 31.03.2026 |
Con pagamento:
31.03
Annuale al:
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Art.1 Definizioni
Art.2 Identificazione degli Assicurati
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Art.7 Art.8 Art.9
Variazione del rischio
Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Clausola di recesso
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Art.10 Modifiche dell’assicurazione
Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.12 Oneri fiscali
Art.13 Foro competente
Art.14 Interpretazione del contratto
Art.15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.16 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art.17 Art.18
Coassicurazione e delega Responsabilità solidale in caso di RTI
Art.19 Clausola broker
Art.20 Rinvio alle norme di legge
Art.21 Art.22 Art.23
Tracciabilità dei flussi finanziari Posta certificata
Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Oggetto dell’assicurazione
Art.2 Prestazioni aggiuntive
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 Eventi esclusi
Art.2 Enti esclusi
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Procedura per la valutazione del danno
Art.4 Determinazione/Valutazione del danno
Art.5 Mandato periti
Art.6 Identificazione dei veicoli
Art.7 Limite massimo dell’indennizzo
Art.8 Riparazioni
Art.9 Pagamento dell’indennizzo
Art.10 Rinuncia all’azione di surroga
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Art.1 – Definizioni
Accessorio: | L’installazione stabilmente fissata al Mezzo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Broker: | RP Company S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati |
Danno Parziale: | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del Mezzo al momento del sinistro. |
Danno Totale: | Il danno si considera “totale” nei casi in cui il Mezzo, in seguito a: • Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato Ovvero • ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del Mezzo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Franchigia: | La parte di danno che la Contraente tiene a suo carico. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per sinistro: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Optional: | L’installazione stabilmente fissata al Mezzo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Art.2 – Identificazione degli Assicurati
Si intendono assicurati i mezzi come meglio specificato alla Sezione 6, Art. 1. utilizzati in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. Si devono intendere anche gli spostamenti che avvengono tra le varie sedi lavorative, ovvero il raggiungimento di varie ubicazioni, purché dette missioni e spostamenti siano preventivamente autorizzati e annotati su appositi registri tenuti dalla Contraente.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1910 del Codice Civile.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
Opzione base)
Il Contraente e la Società, a parziale deroga di quanto normato all’Art. 8 – Clausola di recesso, hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
Variante 1)
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
La Società ha la facoltà di recedere dal contratto esclusivamente a seguito e con le modalità previste dall’Art. 8 - Clausola di recesso.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dallaore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società, anche per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o fax o e.mail
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Art.5 – Regolazione del premio
Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, e salvo quanto diversamente regolamentato, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato, in positivo e/o in negativo, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze positive e/o negative risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore
24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 - Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 8 - Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art.10 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 12- Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.13 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
Art.14 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.15 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art.16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L’Assicuratore:
1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente
l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data della denuncia;
• la tipologia dell’evento;
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 1,00% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Art.17 - Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art. 18 – Responsabilità solidale in caso di RTI
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art.19 - Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata RP Company S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione prevista per il servizio di brokeraggio assicurativo.
Art.20 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 22 – Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
Art.23 - Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali
L’Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2, anche se derivanti da colpa grave dell’Assicurato o dei conducenti del Mezzo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione/navigazione e la sosta temporanea, in conseguenza di:
Opzione base)
a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al mezzo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del mezzo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal mezzo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione/navigazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
c) ribaltamento, affondamento, incaglio, sommersione limitata ai casi di incaglio, uscita di strada, collisione con altri veicoli/natanti/imbarcazioni, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione/navigazione;
d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale, la superficie acquea o trasportare il mezzo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
e) danni e/o della perdita del mezzo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
f) danni e/o perdita del mezzo assicurato avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, xxxxxxx, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora.
g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.
h) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi;
Variante 1)
Garanzie prestate dall’Opzione base con la seguente ulteriore estensione:
i) la Società rimborserà entro il limite di € 3.500,00 per sinistro/anno e per singolo veicolo, i beni trasportati a bordo dei veicoli assicurati, di proprietà e/o in uso al Contraente, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)
Art.2 – Prestazioni aggiuntive
Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:
a) Soccorso stradale
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.
b) Autovettura in sostituzione
La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.
c) Mancato uso del veicolo
In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l’importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo
d) Chiavi false
La Società Assicuratrice rimborsa le spese per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto, per l’apertura delle portiere e/o sbloccaggio dell’impianto antifurto a seguito di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di bloccaggio dell’impianto antifurto, previa denuncia presentata alle Autorità competenti. La garanzia è valevole esclusivamente per i veicoli riportati alla Sezione 1, Art. 2 lettera C, e rientranti nella categoria di autoveicoli od autocarri con massa a pieno carico non superiore ai 35 x.xx.
e) Ricorso terzi da incendio
La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall’esplosione o scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge in materia.
f) Impianti installati ed accessori fono-audio-visivi
La polizza comprende i danni ad impianti, dispositivi vari, optional ed eventuali attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l’eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati, nonché eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato.
Art.1 – Eventi esclusi
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. derivanti dalla partecipazione del mezzo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il mezzo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore
6. avarie ai motori dei natanti/imbarcazioni e loro accessori, all’elica, all’asse portaelica ed ai timoni.
Art.2 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti:
1. dai beni trasportati a bordo dei veicoli assicurati, di proprietà e/o in uso al Contraente, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza
salvo accettazione della variante 1) di cui all’art. 1 lettera i) sezione 3.
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina del Mezzo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.
In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del Mezzo rilasciata del PRA
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della pagina del Registro o altro documento equipollente, da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall’Ente e dichiarazione dello stesso che il Mezzo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.
L’Assicurato, a richiesta della Società, sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di eventuali altre polizze da lui stipulate sul medesimo Mezzo (ARD).
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del Veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
Per la determinazione del valore del Natante/Imbarcazione al momento del sinistro, si farà riferimento alla perizia di stima redata annualmente dalla Società di stima e trasmessa dall’Ente alla Società.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, dato che per l’Assicurato rappresenta un costo.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art.4 – Determinazione/Valutazione del danno
Danno Parziale:
In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l’avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del Mezzo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro Opzione base) 12 mesi
Variante 1) 18 mesi
dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà calcolato sulla base del valore a nuovo dell’mezzo e di tutte le sue parti.
L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà (salvo quanto riportato al punto precedente) e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del Mezzo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Danno Totale:
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del Mezzo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Ferma la franchigia ed il xxxxxxx xxxxxxxxxx in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del Mezzo la Società rimborserà all'Assicurato:
• il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o listino equivalente, o, per i natanti/imbarcazione, nella relazione di stima indicata all’art. 3, successivamente ai primi 12 mesi.
Art.5 – Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.
Art.6 – Identificazione dei mezzi
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle
persone che usano tali mezzi.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/amministratore/consigliere/altro autorizzato alla trasferta, missione, servizio;
3. dati del Mezzo;
4. numero dei chilometri percorsi.
Art.7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.8 – Riparazioni
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Mezzo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il Mezzo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo
Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Si precisa che la Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire tutti i sinistri denunciati. Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati al riparatore o, su richiesta specifica dell’assicurato, allo stesso, al lordo della franchigia contrattuale, che deve intendersi a totale carico del Contraente. Il Contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l’importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri pagati.
Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia all’azione di surroga ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del Mezzo danneggiato.
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio
A | Veicoli di proprietà e/o in uso (anche se di familiari e/o di terzi) degli Amministratori, dei Consiglieri e del Direttore/Segretario comunale che prestano la propria attività presso la Contraente | |
B | Veicoli di proprietà e/o in uso (anche se di familiari e/o di terzi) dei dipendenti, collaboratori, volontari, nonché altri soggetti autorizzati che prestano la propria attività presso la Contraente | |
Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro | € | 35.000,00 |
Percorrenza minima prevista | Km | 12.000 |
Premio minimo lordo annuo comunque acquisito | € | |
Premio lordo chilometrico eccedente i chilometri anticipati | € |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | === |
Imposte | € | === |
TOTALE | € | === |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.
Opzione base)
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Scoperto e/o franchigia % / Euro |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g) | Somma assicurata | === |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | 800,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | 500,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | 500,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | 500,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera d) Chiavi false | 500,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera e) Ricorso Terzi | 1.000.000,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera f) Impianti vari | 500,00 | === |
Variante 1)
Garanzia | Limiti di indennizzo Euro | Scoperto e/o franchigia % / Euro |
Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g) | Somma assicurata | === |
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | 1.000,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | 800,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | 800,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | 800,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera d) Chiavi false | 800,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera e) Ricorso Terzi | 1.500.000,00 | === |
Sezione 3, Art. 2, Lettera f) Impianti vari | 800,00 | === |
Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 29/12/2022 16:59:17
Atto n. 3567 del 29/12/2022