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CAPITOLATO D’ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE – SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI CONDIZIONAMENTO DEL COMPENDIO DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI – ROMA CAPANNELLE - NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO.
INDICE
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa 4
1.3 Responsabile del procedimento 5
1.5 Chiarimenti relativi all’Appalto Specifico 6
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA 6
2.5 Sopralluogo obbligatorio 8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E
CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
5. CATEGORIA DI AMMISSIONE DELL’APPALTO SPECIFICO 10
5.1 Categorie di ammissione 10
6. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 13
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14
7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 15
7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 16
7.4 Pagamento del contributo all’ANAC 19
7.5 Documenti relativi all’avvalimento 20
7.8 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni 21
8. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 22
9. SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 24
10.1 Criterio di aggiudicazione 25
10.2 Ulteriori regole e vincoli 27
10.3 Fase di aggiudicazione 28
10.4 Commissione giudicatrice 29
10.5 Apertura offerte tecniche 29
11. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 30
12. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE
13. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 33
14. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 34
14.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto 34
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 35
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Premessa
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell’Appalto Specifico (d’ora in poi anche AS), ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, indetto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Formazione – Scuole Centrali Antincendi, di seguito, per brevità, anche stazione appaltante, per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici di condizionamento del compendio delle Scuole Centrali Antincendi site in Roma – Piazza Scilla, 2 , in un unico lotto, come da determina a contrarre del n. 13294 del 27/04/2018, nell’ambito dello SDA Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento, pubblicato sulla GUUE n. S 148 del 04/08/2017 e sulla GURI n. 90 del 07/08/2017 e pubblicato sul sito xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, come modificato con avviso di rettifica pubblicato sui predetti siti il 31/01/2018 e sulla GURI n. 16 del 07/02/2018 e sulla GUUE n. S-23 del 02/02/2018.
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00178, codice NUTS ITI43 CIG 7489159982
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa
La documentazione dell’AS comprende:
• Lettera di invito;
• Capitolato tecnico generato dal Sistema e Allegati “Attività e frequenze” (All. A) e “Elenco Impianti” All. B);
• Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei documenti di seguito indicati, oltre a tutta la documentazione di gara: specifiche tecniche del contratto a cura della scrivente Stazione Appaltante (All. C), elenco personale attualmente impiegato (All. D), schema di contratto (All. E);
• DUVRI (All. F);
• Patto di integrità (All. G);
• sono a disposizione del concorrente i seguenti modelli dichiarativi: dichiarazione di avvalimento (All. H), dichiarazione del subappaltatore (All.I).
La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’area riservata ai soli operatori economici invitati, nonché al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxXxxxxxxx/xxxxXxxx.xxx?xx0&xx00000.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Nell’area riservata agli invitati presente sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.
Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul surrichiamato sito.
1.3 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il FACD Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
1.4 Il Sistema
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del
D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:
a) l’invio della lettera d’invito,
b) la presentazione delle offerte e l’analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento con la presentazione della “Domanda di ammissione” ha eletto domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l’AS a mezzo pec.
L’“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
***
Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l’“Offerta” è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.
L’ora e la data esatta di ricezione dell’“Offerta” sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7.1 e seguenti del Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all’Appalto Specifico, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione dell’“Offerta” è indispensabile per gli operatori economici:
• essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell’invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite;
• il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in
corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;
• la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.
1.5 Chiarimenti relativi all’Appalto Specifico
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema relativa all’Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec xxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell’area riservata agli invitati del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA
2.1 Oggetto e valore
La presente procedura ha ad oggetto la categoria merceologica indicata nel Capitolato Tecnico alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa al presente Appalto Specifico; nello specifico il servizio oggetto della presente procedura è il servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici di condizionamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 5. Servizi di manutenzione impianti - capitolato tecnico del bando istitutivo ID1918, in modo specifico ai punti:
• Servizi operativi:
a. Servizio A: conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ambientale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all’All. B (Elenco impianti di riscaldamento, termoventilazione, condizionamento ed irrigazione presso le Scuole Centrali Antincendi):
- Servizi di gestione e conduzione degli impianti termici (rif. par. 5.1.1 capitolato tecnico del
bando istitutivo);
- Servizi di manutenzione ordinaria (manutenzione preventiva, manutenzione correttiva o a guasto, reperibilità e pronto intervento per i periodi non coperti dalla presenza del personale
tecnico duranti i festivi ed i notturni - rif. par. 5.1.2 capitolato tecnico del bando istitutivo);
- Servizio di manutenzione straordinaria;
b. Servizio B: manutenzione solamente degli impianti idrici ed idrico-sanitari a servizio della centrale termica, nonché delle undici sottocentrali;
c. Servizio C: presidio tecnologico (rif. par. 5.1.4). Nello specifico è richiesta la presenza di n. 2 (due) operatori generici ed di n. 1 (uno) tecnico, tutti abilitati alla conduzione di generatori di vapore con la potenzialità termica specifica presente all’interno della sede, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle ore 15.30.
L’appalto da affidare è costituito da un unico lotto poiché per tipologia di servizio e complessità dell’impianto non si rende necessaria la suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D. L.vo n. 50/2016.
L’importo a base d’asta comprende la manutenzione ordinaria, pari ad €. 175.700,00 (centosettantacinquemilasettecento/00) annuale - al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
+ €. 70.280,00 (settantamiladuecentottanta/00) annuale al netto dell’Iva per la manutenzione straordinaria ed ordinaria extracanone, per un importo complessivo annuale a base d’asta di €. 245.980,00 (duecentoquarantacinquemilanovecentottanta/00) nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €. 3.500,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Si precisa che “l’importo stanziato” per le attività di manutenzione extra-canone dalla Stazione Appaltante nell’ambito del presente Appalto Specifico deve intendersi altresì quale massimale contrattuale, il cui valore non viene garantito al Fornitore e che potrà pertanto subire variazioni in diminuzione in considerazione delle attività che saranno effettivamente erogate dal Fornitore in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante.>
L’appalto è finanziato con i fondi stanziati sul capitolo di bilancio 1982 pg. 5 del Ministero dell’Interno.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 72.752,42 calcolati sulla base dei seguenti elementi: minimi tabellari - Livelli Retributivi Mensili in base al rinnovo del contratto metalmeccanici 2016- 2019.
2.2 Durata del contratto
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 1 (uno), decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.
2.3 Opzioni e rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 1 (uno), per un importo annuale di €. 245.980,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
2.4 Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel prospetto allegato (All. B) con l’elenco del personale attualmente impiegato, con la relativa qualifica.
2.5 Sopralluogo obbligatorio
Il sopralluogo degli impianti oggetto del servizio è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
Il sopralluogo può essere effettuato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al DVD Xxxxxx Xxxxxxx email xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx tel. 00000000000, al CS Xxxxxxx Xxxxx X’Xxxxxxx email xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx tel. 00000000000 – 2253 – 2372 e, p.c. al SDACCE Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx , e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13.00 del giorno 22/05/2018.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
3. INVITO
La comunicazione di invito a presentare offerta è stata inviata, tramite l’area “Messaggi personali”, a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l’ammissione allo SDAPA a prescindere dalla categoria di
ammissione di appartenenza, al momento dell’invio della lettera di xxxxxx. Resta inteso che coloro che appartengono ad una “Categoria di ammissione” inferiore a quella richiesta potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto al successivi paragrafi 5.1 e 5.2.
Sul Sistema gli operatori invitati, nell’area loro riservata, possono visionare la lettera di invito e l’ulteriore documentazione della procedura.
La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l’offerta deve essere presentata.
Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all’Impresa ausiliaria.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che degli operatori di cui all’art. 45 co. 2 lett. a), b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete (d’ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammessi allo SDAPA al momento dell’invito, anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziande, nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d’ora in poi, solo “Aggregazioni senza soggettività giuridica”).
Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA Servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento al momento dell’invio dell’invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 dello stesso Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5.
Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Xxxxx restando quanto precede vale quanto segue.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziate il consorzio concorre; a queste ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
5. CATEGORIA DI AMMISSIONE DELL’APPALTO SPECIFICO
5.1 Categorie di ammissione
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti dichiarati in fase di ammissione allo SDA. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016
A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella Categoria di ammissione indicata nella tabella che segue o in una Categoria di ammissione ad essa superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo e dei relativi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) del Bando Istitutivo come indicati al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri del Bando istitutivo:
Lotto | Valore di fatturato | SOA | Terzo Responsabile | Categoria di ammissione |
UNICO | FD | OG11/OS28 | TS | TS-FD-S0 |
Avendo il lotto unico un importo posto a base d’asta per la manutenzione straordinaria e ordinaria extra-canone inferiore a € 150.000,00, l'Operatore economico, che non sia in possesso della SOA, potrà partecipare al confronto competitivo solo se abbia dichiarato, in fase di ammissione, il possesso dei requisiti dell’art. 90 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per un importo superiore ai seguenti valori:
Lotto | Categoria di ammissione | Valore annualizzato posto a base d’asta dell’Appalto specifico per gli interventi di Manutenzione straordinaria e ordinaria extra-canone |
UNICO | TS-FD-S0 | €. 70.280,00 |
B) In caso di partecipazione in forma aggregata, l’Operatore economico dovrà, a pena di esclusione,
possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.
Tutte le imprese (facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le Consorziate indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1 lett. a) e b) del bando istitutivo.
In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare nel loro complesso nella “Categoria di Ammissione” richiesta.
Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo:
- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, il
possesso del “valore di fatturato” richiesto sarà determinato sulla base della somma dei fatturati dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione;
- nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ammessi
sulla base del proprio fatturato, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di Appalto Specifico, o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
- nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziate, il valore del fatturato delle consorziate che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziate indicate come esecutrici in sede di AS (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto III.1.3 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d’oneri istitutivo:
o Avendo il lotto unico un importo posto a base d’asta per la manutenzione straordinaria e ordinaria extra-canone inferiore a € 150.000,00, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione, al cui interno non vi sia un Operatore economico in possesso della SOA, dovranno possedere nel loro complesso i requisiti dell’art.90 comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 207/2010 per un importo complessivo, sulla base della somma degli importi dichiarati in sede di ammissione o modifica dati, pari o superiore al valore annualizzato posto a base d’asta dell’Appalto specifico per gli interventi di Manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria extra-canone (così come definiti nella tabella precedente); resta fermo che il requisito deve essere posseduto dalle Imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui il requisito è richiesto nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività richieste e dichiarate;
o nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi sulla base della propria capacità tecnico-professionale, essi dovranno possedere la SOA richiesta in sede di Appalto Specifico, o quella ad essa superiore, sulla base di quanto riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica
dati;
o nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, che siano stati ammessi anche o solo sulla base dei requisiti delle proprie consorziate, la classificazione SOA che potrà essere fatta valere è quella del Consorzio e/o delle sole Consorziate esecutrici indicate come esecutrici in sede di AS e riscontrata da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati; resta fermo quanto previsto all’art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Requisito “Terzo Responsabile”:
o in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica esso dovrà essere posseduto dalle Imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, che eseguiranno le prestazioni per cui questo è previsto;
o nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esso dovrà essere posseduto, dal Consorzio, sulla base di quanto riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
o nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il requisito del Terzo Responsabile che potrà essere fatto valere è quello del Consorzio o delle Consorziate indicate come esecutrici in sede di AS, come riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
***
Tutte le imprese, che partecipano all’AS sia in forma singola che associata o consorziata, dovranno essere in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), c), d) ed e) del DM 37/2008.
***
Rimane inteso che, quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L’operatore economico in possesso di requisiti superiori potrà partecipare alla presente procedura.
Come previsto nel paragrafo 6.4 del Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all’AS, la categoria di ammissione dell’operatore economico è quella individuata, a seguito di ammissione o modifica dati, al momento dell’invio della lettera di invito.
Resta inteso altresì che a pena di esclusione:
- ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d. lgs. n 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria/capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti economico finanziari in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste
- ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d. lgs. n 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria/capogruppo in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste.
- la mandataria e/o le mandanti e/o le Consorziate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni
prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse.
5.2 Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell’art. 45 del Codice, ammesso allo SDA ed invitato all’AS, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Tuttavia, a pena di esclusione dall’AS, come previsto al punto 5.1.2 del Capitolato d’oneri del bando istitutivo, l’avvalimento in fase di Appalto Specifico è consentito solo se l’ausiliaria ha conseguito l’ammissione allo SDAPA alla categoria merceologica oggetto dell’Appalto Specifico prima dell’invio della lettera di invito. Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Non è inoltre in nessun caso consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante (oppure Amministrazione) in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie ammesse allo SDA. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L’ausiliaria deve essere comunque operatore già ammesso allo SDA al momento di invio della lettera di xxxxxx.
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
6. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire, entro il termine indicato nella lettera di Xxxxxx, pena l’irricevibilità
dell’offerta e comunque la sua irregolarità. L’OFFERTA si compone dei seguenti documenti:
1. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo ;
2. Offerta tecnica che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8;
3. Offerta economica, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8.2.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato.pdf, devono essere tutti convertiti in formato.pdf.
La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di “Invio” dell’offerta medesima.
La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta indicato nell’Invito.
Si precisa inoltre che:
l’OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha inviato un’OFFERTA potrà ritirarla (un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’OFFERTA non presentata);
il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
I*/l mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
7.1 Documenti
Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione
amministrativa:
1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 7.2) in bollo;
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 7.3);
3. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (di cui al successivo paragrafo 7.4);
4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
5. attestazione dell’esecuzione del sopralluogo preliminare obbligatorio (di cui al successivo paragrafo 7.7);
Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:
6. eventuale documentazione relativa all’avvalimento (di cui al successivo paragrafo 7.5);
7. eventuale documentazione relativa al subappalto (di cui al successivo paragrafo 7.6);
8. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo paragrafo 7.8);
9. il Patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:
- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l’accettazione delle modalità della procedura;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all’insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare. Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, l’offerente dovrà alla luce di quanto previsto dall’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, indicare la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea, da intendersi come la prestazione identificata dal CPV precisato nel bando istitutivo, specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la sede legale di ogni subappaltatore. Le suddette informazioni dovranno essere rese nello spazio del Sistema (funzionale alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione) dedicato al subappalto; si rinvia a quanto precisato al paragrafo 7.6 per i documenti da produrre;
- l’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:
- (solo per i R.T.I.) indicare l’impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- indicare, in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuno eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato al paragrafo 5);
- assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio deve attestare, se e per quali consorziate il consorzio concorre. A queste ultime è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che delle consorziate e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.
In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
La Dichiarazione verrà generata dal Sistema in formato.pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio pc;
ii) sottoscritta digitalmente:
• in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica- dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
• in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.
La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:
- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.
7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura l’offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di €. 4.919,60 (quattromilanovecentodiciannove/60) pari al 2% del prezzo base dell’appalto;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; all’Aggregazione(organo comune in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica; a qualsiasi impresa retista designata esecutrice con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica.
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
***
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti che dovranno essere inseriti nella sezione “Cauzione provvisoria e documenti a corredo”.
Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione “Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo”.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
7.4 Pagamento del contributo all’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 20,00 (venti) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”:
- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico
straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che
il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
7.5 Documenti relativi all’avvalimento
In caso avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione relativa all’avvalimento”, le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento “Modello di dichiarazione di avvalimento”, allegato al presente Capitolato d’Oneri (All. I):
a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità dell’ausiliaria;
b) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante: i) l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89 comma 1) ; ii) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (80 comma 7)
c) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto;
d) PASSOE dell’ausiliaria;
7.6 Subappalto
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione obbligatoriamente tre subappaltatori (si veda quanto previsto al paragrafo 7.1).
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
• l’omessa dichiarazione della terna;
• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio all’AS.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Pertanto, entro il termine di presentazione dell’offerta, dovranno essere prodotti a Sistema
- tanti documenti, conformi all’allegato L al presente Capitolato d’Xxxxx, contenenti, tra l’altro, le
dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori;
- PASSOE dei subappaltatori.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
7.7 Verbale di Sopralluogo
Il concorrente è tenuto a produrre a Sistema l’attestazione di sopralluogo di cui al precedente paragrafo 2.5.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
7.8 Atti relativi a R.T.I., Xxxxxxxx, Aggregazioni
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate”, copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo o dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
7.9 Soccorso Istruttorio
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla “dichiarazione sostitutiva di partecipazione”, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
8. OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
8.1 Offerta tecnica
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il Sistema alla Stazione appaltante una Offerta Tecnica costituita:
a) da una Dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Offerta Tecnica” con indicazione delle caratteristiche tecniche offerte previste dal Capitolato Tecnico; tale dichiarazione dovrà essere, a pena di esclusione: i) scaricata e salvata sul proprio pc; ii) sottoscritta digitalmente;
iii) immessa nuovamente a sistema;
b) da una relazione tecnica in formato .pdf denominata “Relazione Tecnica” che dovrà contenere una proposta tecnico organizzativa rispetto ai criteri e sub-Criteri discrezionali riportati al successivo paragrafo 10 all’interno della “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica”; tale Relazione Tecnica dovrà essere, a pena di esclusione: i) sottoscritta digitalmente; ii) immessa a sistema;
c) per i Sub-Criteri quantitativi/tabellari riportati al successivo paragrafo 10 all’interno della “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica”, per i quali è prevista una comprova in sede di offerta, dai documenti e dalle dichiarazioni a comprova come indicati al successivo paragrafo 10; in caso di mancata produzione non sarà attribuito il relativo punteggio;
d) da una dichiarazione anche essa sottoscritta digitalmente contenente l’indicazione analitica delle parti dell’Offerta Tecnica coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc. Il concorrente potrà inviare tale dichiarazione attraverso il suo inserimento nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale documentazione coperta da riservatezza”.
Si precisa che il Capitolato tecnico presente a Sistema e la dichiarazione “Offerta Tecnica” generata dal Sistema contengono una versione sintetica dei soli Sub-Criteri di valutazione di natura quantitativa/tabellare, la cui versione estesa è riportata al successivo paragrafo 10 all’interno della “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica”. Nella medesima tabella sono riportati anche i Sub-Criteri di valutazione di natura discrezionale (oggetto di relazione tecnica da parte dell’operatore economico) che non sono invece presenti a sistema in quanto oggetto di valutazione da parte della Commissione Aggiudicatrice.
In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), l’attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle Certificazioni; in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed c), l’attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni.
La Stazione Appaltante procederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, alla verifica presso i competenti Uffici, dei dati forniti dall’Impresa affidataria del servizio di che trattasi. Al riguardo si rappresenta che l’art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. del 03 giugno 1998, n. 252 prevede che quando le verifiche disposte sono di particolare complessità le Amministrazioni, nei casi d’urgenza, possono procedere alla stipula dei contratti anche in assenza delle informazioni da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo competente e che, data l’urgenza, l’Impresa è comunque ammessa alla firma del contratto, consapevole che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato DPR n. 252/1998, il contratto si riterrà risolto.
La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
8.2 Offerta economica
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il Sistema alla Stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a sistema.
Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:
a) i valori economici richiesti (da intendersi al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con 2 decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale . Ad esempio (in caso di troncamento al secondo decimale): 21,214 viene troncato a 21,21; 21,216 viene troncato a 21,21;
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
d) la manifestazione di impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
e) le ulteriori dichiarazioni ivi previste.
9. SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
L’Offerta tecnica e l’offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritte con firma digitale:
• dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa
alla gara.
10. AGGIUDICAZIONE 11.
10.1 Criterio di aggiudicazione
L’Appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel Capitolato tecnico.
Punteggio tecnico
A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | punti 30 |
B) GOVERNO E CONTROLLO DEI SERVIZI | punti 25 |
C) GESTIONE AMBIENTE E SALUTE | punti 15 |
Il “Punteggio Tecnico” (PT) è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti “Ambiti di Valutazione”, definiti all’interno dell’appendice 1 al Capitolato d’Oneri del bando istitutivo:
La valutazione sarà effettuata sulla base dei “Criteri” e “Sub–Criteri di Valutazione” elencati nella sottostante “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica”.
Con riguardo ai punteggi indicati nelle tabelle sottostanti si precisa che nella colonna “Modalità di valutazione”:
- con la lettera “T” vengono indicati i “Sub-Criteri Tabellari” (presenti sulla piattaforma), il cui punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto;
- con la lettera “D” vengono indicati i “Sub-Criteri Discrezionali”, i cui punteggi saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all’interno della relazione tecnica di cui al par. 8.
Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica
A | ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | |||||
n° | Criteri di Valutazione | Max Punti | n° | Sub-Criteri di Valutazione | Max Punti | Modalità di Valutazione (T/Q/ D) |
A.1 | Certificazioni | 4 | A.1.1 | Certificazione UNI EN ISO 9001 | 2 | T |
A.1.2 | Certificazione OHSAS 18001 | 2 | T | |||
A.2 | Qualità della struttura organizzativa | 14 | A.2.1 | Struttura organizzativa | 7 | D |
A.2.2 | Attrezzature e dotazioni | 2 | D | |||
A.2.3 | Esperienza Responsabile del Servizio (Anni) | 1,5 | T | |||
A.2.4 | Esperienza Responsabile del Servizio (Importo contratti) | 1,5 | T | |||
A.2.5 | Qualifica del personale operativo UNI 11420/2011 – specialista di manutenzione | 2 | T | |||
A.3 | Caratteristiche migliorative del servizio | 12 | A.3.1 | Aumento della franchigia | 5 | T |
A.3.2 | Programma di manutenzione – proposte migliorative | 5 | D | |||
A.3.3 | Riduzione dei tempi di sopralluogo – Emergenza | 2 | T |
Totale | 30 |
B | GOVERNO E CONTROLLO DEI SERVIZI | |||||
n° | Criteri di Valutazione | Max Punti | n° | Sub-Criteri di Valutazione | Max Punti | Modalità di Valutazione (T/Q/ D) |
B.1 | Anagrafica, soluzioni IT e contact center | 15 | B. 1.1 | Anagrafica architettonica aggiuntiva | 2 | T |
B. 1.2 | Anagrafica tecnica (riduzione tempi di consegna) | 2 | T | |||
B.1.3 | Anagrafica tecnica (modalità e le procedure) | 4 | D | |||
B. 1.4 | Sistema informativo – Funzionalità monitoraggio interventi | 1 | T | |||
B. 1.5 | Sistema informativo - Caricamento anagrafica | 2 | T | |||
B.1.6 | Sistema informativo – Modalità e caratteristiche | 4 | D | |||
B.2 | Sistemi di Controllo | 10 | B.2.1 | Misure di controllo della qualità del servizio | 4 | D |
B.2.2 | Sistemi automatici di gestione e monitoraggio impianti | 6 | D | |||
Totale | 25 |
C | GESTIONE AMBIENTE E SALUTE | |||||
n° | Criteri di Valutazione | Max Punti | n° | Sub-Criteri di Valutazione | Max Punti | Modalità di Valutazione (T/Q/ D) |
C.1 | Attrezzature, materiali e iniziative di sensibilizzazione | 6 | C.1.1 | Qualità degli interventi formativi per gli occupanti degli immobili | 3 | D |
C.1.2 | Piano informativo e di sensibilizzazione | 3 | D | |||
C.2 | Riduzione degli impatti ambientali e salvaguardia della salute | 9 | C.2.1 | Progetto preliminare di riqualificazione energetico- ambientale | 6 | D |
C.2.2 | Ispezione tecnica degli impianti aeraulici | 2 | T | |||
C.2.3 | Misurazione dell’efficientamento energetico a seguito della pulizia impianti aeraulici | 1 | T | |||
Totale | 15 |
A ciascuno dei Sub-Criteri di Valutazione di natura Discrezionale di cui ai nn. A.2.1 – A.3.2 – B.1.1 – B.1.3 -
B.2.1 – B.2.2 – C.1.1 – C.1.2 – C.2.1 è attribuito un coefficiente percentuale discrezionale da 0% a 100% da parte dei singoli membri della Commissione:
L’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli Sub-Criteri di Valutazione di natura discrezionale verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi “coefficienti percentuali”:
Giudizio | Valore del coefficiente |
Ottimo | 1 |
Più che buono | 0,80 |
Buono | 0,60 |
Adeguato | 0,40 |
Parzialmente adeguato | 0,20 |
Inadeguato | 0 |
Si specifica che la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Punteggio economico
Il fornitore dovrà indicare a Sistema una percentuale di ribasso da applicare alle basi d’asta relative ai servizi di manutenzione previsti dalla SA per ciascun servizio oggetto dell’AS e indicati nelle apposite Schede Tecniche presenti sul Sistema , in modalità solo in cifre con 2 cifre decimali.
Come indicato nel Capitolato Tecnico si precisa che in relazione alla Scheda “Manutenzione extra-canone” il concorrente dovrà indicare:
- un ribasso percentuale che sarà applicato ai listini/prezzari del Provveditorato alle OO.PP. - Regione Lazio, ultimo aggiornamento, integrato per le voci mancanti, dal prezziario DEI, ultimo aggiornamento; il ribasso dovrà intendersi applicato al prezzario vigente alla data di presentazione dell’offerta, fermo restando che la Stazione appaltante remunererà le relative prestazioni sulla base del medesimo ribasso applicato ai prezzari vigenti alla data di preventivazione dell’intervento da parte del Fornitore;
- un ribasso percentuale sul costo della manodopera che sarà applicato alla sola componente utile di impresa più spese generali (si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 4.5.3 del Capitolato Tecnico allegato al Bando istitutivo dello SDA)>.
I ribassi offerti saranno applicati, con i relativi pesi individuati dall’Amministrazione, all’”Importo stanziato” per le suddette attività solo ai fini dell’aggiudicazione dell’AS.
Resta inteso che tali ribassi offerti saranno utilizzati per il calcolo dei corrispettivi che risulteranno dovuti durante l’esecuzione contrattuale rispetto alle attività extra canone eventualmente richieste, come previsto nel Capitolato tecnico allegato al Capitolato d’oneri istitutivo.
Nel caso in cui le offerte valide risultino inferiori a tre si utilizzerà la formula lineare.
Il punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico” (PE) è riportato all’interno del capitolato Tecnico ed è attribuito automaticamente dal sistema a ciascun operatore economico in relazione ai ribassi offerti.
***
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P totale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico” (PT) ed il punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico” (PE):
P totale = PT + PE
10.2 Ulteriori regole e vincoli
I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d’Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara delle Scuole Centrali Antincendi istituito ad hoc - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte prive della qualificazione necessaria o inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
10.3 Fase di aggiudicazione
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo. La data e l’ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito.
Durante la prima seduta aperta al pubblico la Commissione di gara delle Scuole Centrali Antincendi istituito ad hoc, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Successivamente la Commissione di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente CDO;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7.9;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.
10.4 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
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La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
10.5 Apertura offerte tecniche
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
Nella seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la Commissione renderà visibile per ciascun concorrente, la presenza a Sistema della documentazione tecnica di cui le offerte si compongono.
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In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri, i subcriteri e le modalità sopra indicati.
In seguito all’assegnazione del punteggio tecnico, nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:
i) il punteggio tecnico complessivo attribuito alle singole offerte tecniche;
ii) le eventuali esclusioni;
iii) la presenza a Sistema della documentazione relativa all’offerta economica;
iv) il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.
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La stazione appaltante procederà, in più sedute riservate all’esame e verifica, delle offerte economiche
presentate a Sistema
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La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione da comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a comunicare i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa o all’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
10.6 Anomalia
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.
12. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che segue in graduatoria.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Comprova
La comprova del requisito è fornita, rispetto al fatturato specifico, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati momento dell’invio della lettera di invito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA presentati al momento dell’invio della lettera di invito;
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore minimo di fatturato della “Categoria di ammissione” richiesta per la partecipazione all’Appalto Specifico.
La comprova del requisito delle SOA è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante attestati di buon esito dei lavori analoghi eseguiti e documentazione tecnica comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, per un importo almeno pari ad €. 70.280,00.
La comprova del requisito del terzo responsabile (di cui all’art. 6 comma 8 del DM 74/2013) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o dell’attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma
3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €. 1.500,00.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice
13. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 19 delle Regole e del Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell’operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell’Ammissione allo SDAPA.
Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella “Domanda di ammissione” ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall’operatore economico ai fini dell’ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell’ammissione medesima, l’operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l’apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.
Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip. La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all’AS deve essere approvata da Consip prima dell’invio della lettera di invito.
Indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall’Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l’operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.
14. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
In seguito alla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario: di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 20 giorni dall’aggiudicazione la seguente documentazione:
a) dichiarazione sugli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010;
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 14.1 del presente Capitolato d’Xxxxx;
c) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 14.2 del presente Capitolato d’Xxxxx;
In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l’atto costitutivo del Consorzio.
Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l’atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell’AVCP - ora X.X.XX. - n. 4 del 7 luglio 2011).
Si rappresenta inoltre che, secondo quanto disposto dal D. L.vo 159/2011, i soggetti di cui all’art. 97, prima
di approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, acquisiscono obbligatoriamente la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) attraverso il collegamento alla piattaforma informatica che, in assenza di controindicazioni, provvede all’immediato rilascio della liberatoria relativa all’aggiudicatario.
Inoltre, la stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, alla verifica dei dati forniti, da un campione non inferiore all' un per cento delle imprese partecipanti (Comunicato del
Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016) e, in fase post aggiudicazione, dall’Impresa aggiudicataria e dall’Impresa che segue in graduatoria.
Infine, secondo l’art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. del 03 giugno 1998, n. 252 che prevede che quando le verifiche disposte sono di particolare complessità le Amministrazioni, nei casi d’urgenza, possono procedere alla stipula dei contratti anche in assenza delle informazioni da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo competente e che, data l’urgenza, l’Impresa è comunque ammessa alla firma del contratto, si fa presente che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato D.P.R. n. 252/1998, il contratto di cui al presente Capitolato d’Oneri si riterrà risolto.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto, conforme allo Schema allegato al presente Capitolato d’Oneri.
15. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
15.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia denominata “garanzia definitiva”, che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
15.2 Polizza assicurativa
L'aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla sede, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. Parimenti, l'aggiudicatario risponde pienamente dei danni a persone o a cose della Stazione Appaltante o di terzi che possono verificarsi in conseguenza dell'espletamento del servizio appaltato, per colpa imputabile ad esso o ai suoi incaricati. Pertanto l’appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, verso il committente per tutti i danni arrecati.
L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula del contratto, copia di una polizza assicurativa di responsabilità civile.
16. ACCESSO
Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.
17. GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Formazione – scuole Centrali Antincendi, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.
Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto dal Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo.
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara.
Allegati:
• Capitolato tecnico generato dal Sistema e Allegati “Attività e frequenze” (All. A) e “Elenco Impianti” All. B);
• Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, formato dai seguenti documenti: specifiche tecniche del contratto a cura della scrivente Stazione Appaltante (All. C), elenco personale attualmente impiegato (All. D), schema di contratto (All. E),
• DUVRI (All. F);
• Patto di integrità (All. G);
• Dichiarazione di avvalimento (All. H);
• Dichiarazione del subappaltatore (All.I).