DECISIONE DEL CONSIGLIO
II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)
CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2002
sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
(2002/957/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico- lare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione (1), considerando quanto segue:
(1) L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale è stato approvato con decisione 97/132/CE del Consiglio (2).
necessarie prima che le due parti possano completare le proprie rispettive procedure e notificarsi reciprocamente il completamento delle stesse, consentendo in tal modo l'entrata in vigore dell'accordo.
(5) Le due parti hanno confermato il loro accordo di prin- cipio sulla forma di uno scambio di lettere e sulla deter- minazione delle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale.
(6) È dunque opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,
(2) A causa di una differenza tra i sistemi di certificazione delle parti, esse non si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure per la ratifica dell'accordo, come disposto all'articolo 18, paragrafo 1, secondo xxxxx, dell'accordo stesso.
(3) L'accordo non è dunque entrato in vigore e, fino a
DECIDE:
Articolo 1
quando non lo farà, sarà applicato in via provvisoria secondo quanto convenuto nell'accordo in forma di scambio di lettere allegato alla decisione 97/131/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'ap- plicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie appli- cabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (3).
(4) Talune modifiche degli allegati all'accordo concernenti la certificazione e il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di certificazione per determinati prodotti sono
(1) Proposta del 16 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
(2) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione 1999/837/CE (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1).
(3) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 1.
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'ac- cordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche degli allegati dell'accordo, è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.
Per il Consiglio La Presidente
X. XXXXXXX BOEL
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunitàeuropea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
A. Lettera dell'autorità competente della Comunità europea
Bruxelles, addì 28.11.2002
Egregio Signor …,
con riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale, mi pregio proporLe di modificare gli allegati dell'accordo come segue:
sostituire i testi dell'allegato V, Problematiche orizzontali 42A e 42B, e dell'allegato VII, con i testi degli allegati A e B concordati dai nostri rispettivi servizi e annessi alla presente.
Le sarei grado se volesse confermarmi che la Nuova Zelanda accetta queste modifiche. Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Comunità europea
B. Lettera dell'autorità competente della Nuova Zelanda
Londra, 28.11.2002
Egregio signor …,
mi pregio riferirmi alla Sua lettera contenente i dettagli delle modifiche proposte all'allegato V, Problema- tiche orizzontali 42A e 42B, e all'allegato VII, dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.
In proposito mi pregio confermarLe che la Nuova Zelanda accetta le modifiche proposte nella lettera sopra menzionata, una copia della quale è annessa alla presente.
Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.
Per l'autorità della Nuova Zelanda
ALLEGATO A
«ALLEGATO V
IT
RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE
Prodotto | Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda | Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE | ||||||||
Condizioni commerciali | Equivalen- za | Condizioni particolari | Azione | Condizioni commerciali | Equivalen- za | Condizioni particolari | Azione | |||
Norme CE | Norme NZ | Norme NZ | Norme CE |
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
L 333/17
42. A. Problematiche orizzontali
Definizioni | “Grave malattia infetti- va” e “epizootico” | La CE deve conferma- re | ||||||||
Acqua | 80/778/CEE | Meat Act 1981 Health Xxx 0000 | Sì (1) | Meat Xxx 0000 | 80/778/CEE | Sì (1) | La CE deve valutare il nuovo sistema idrico proposto dalla NZ | |||
Residui Controllo dei residui — Specie a carni rosse | 96/22/CE 96/23/CE | Xxxx Xxx 0000 Food Xxx 0000 | Sì(1) | Meat Xxx 0000 | 96/22/CE 96/23/CE | Sì (1) | ||||
— Altre specie | NV | Non valutato | Non ancora conside- rato | NV | Non valutato | Non ancora conside- rato | ||||
— Norme | NV | Non valutato (attual- mente non rientra nel- l'ambito dell'accordo) | Non ancora conside- rato | NV | Non valutato (attual- mente non rientra nel- l'ambito dell'accordo) | Non ancora conside- rato |
Prodotto | Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda | Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE | ||||||||
Condizioni commerciali | Equivalen- za | Condizioni particolari | Azione | Condizioni commerciali | Equivalen- za | Condizioni particolari | Azione | |||
Norme CE | Norme NZ | Norme NZ | Norme CE | |||||||
Sistemi di certifica- zione | 96/93/CE | Animal Products Xxx 0000 | Sì(1) | La qualifica di equiva- lenza si applica a tutti gli animaliei prodotti di origine animale per i quali è riconosciuta l'equivalenza sanitaria e di polizia sanitaria (Sì 1) secondo il caso. | Animal Products Xxx 0000 | 72/462/CEE 91/495/CEE 92/5/CEE 92/45/CEE 94/65/CE 96/93/CE | Sì (1) | La qualifica di equiva- lenza si applica agli animali e ai prodotti di origine animale ai sensi delle direttive 72/462/CEE, 91/495/ CEE, 92/5/CEE, 92/ 45/CEE, 94/65/CE, per i quali è ricono- sciuta l'equivalenza sa- nitaria e di polizia sa- nitaria (Sì 1) secondo il caso. Quando il certificato sanitario ufficiale è ri- lasciato successiva- mente alla spedizione della partita, esso deve includere un riferi- mento al numero di ammissibilità, la data di rilascio del docu- mento di ammissibili- tà che accompagna il certificato sanitario uf- ficiale, la data di par- tenza della partita e la data della firma del certificato sanitario uf- ficiale. La Nuova Ze- landa è tenuta ad in- formare il posto d'i- spezione frontaliero di arrivo in merito ad eventuali problemi di certificazione insorti successivamente alla partenza dalla Nuova Zelanda. | Per i prodotti diversi da quelli per cui è sta- ta riconosciuta l'equi- valenza dei sistemi di certificazione, la CE è tenuta a valutare l'e- quivalenza. |
IT
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Prodotto | Esportazioni da CE verso Nuova Zelanda | Esportazioni da Nuova Zelanda verso CE | ||||||||
Condizioni commerciali | Equivalen- za | Condizioni particolari | Azione | Condizioni commerciali | Equivalen- za | Condizioni particolari | Azione | |||
Norme CE | Norme NZ | Norme NZ | Norme CE | |||||||
42. B. Problematiche orizzontali | Problematica | Azione | ||||||||
Elenchi di impianti | L'autorità competente raccomanda gli elenchi Richiedere ancora gli elenchi attuali | Non ancora considerato Non ancora considerato | ||||||||
Certificazione | Coerenza delle informazioni richieste Modifica dei certificati esistenti Principi del marchio sanitario | Non ancora considerato La NZ ha chiesto alla CE di esaminare la situazione Non ancora considerato | ||||||||
Conformità | Risoluzione/trasparenza Legame con il procedimento di verifica | Non ancora considerato Non ancora considerato | ||||||||
Ispezione degli impian- ti | Ispezioni veterinarie nelle aziende | La CE deve chiarire i requisiti interni/esterni |
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Allegato V a) Non valutato, in corso di valutazione, Sì (3), Sì (2) e No = nel frattempo si applicano le vigenti condizioni commerciali.
b) Per la CE: gli animali e i prodotti di origine animale devono essere idonei agli scambi intracomunitari, salvo diversa disposizione nel testo dell'allegato V.
L 333/19
c) Per le definizioni delle abbreviazioni, cfr. glossario all'inizio del presente allegato.»
L 333/20
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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ALLEGATO B
«ALLEGATO VII
CERTIFICAZIONE
Gli scambi tra le parti di animali vivi e/o di prodotti di origine animale sono scortati da certificati sanitari ufficiali. Attestati di sanità:
a) i) se è stata riconosciuta la piena equivalenza: utilizzare il modello di attestato sanitario (equivalenza delle norme
sanitarie e/o di polizia sanitaria secondo il caso e per i sistemi di certificazione); cfr. allegato V, sì (1);
“I [inserire la designazione di animali vivi o prodotti animali] di cui al presente attestato sono conformi alle vigenti norme e condizioni [sanitarie/di polizia sanitaria (*)] [della Comunità europea/della Nuova Zelanda (*)] ricono- sciute equivalenti alle norme e alle condizioni [della Nuova Zelanda/della Comunità europea (*)] secondo le dispo- sizioni [dell'accordo veterinario concluso tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio)] e in conformità con [... la normativa della parte esportatrice]
(*) Cancellare la voce superflua.”
ii) se l'equivalenza è stata riconosciuta per le norme sanitarie e/o di polizia sanitaria, cfr. allegato V, sì (1), ma non per i sistemi di certificazione: utilizzare la certificazione esistente;
b) se l'equivalenza è stata riconosciuta in linea di massima (restano da risolvere alcune questioni secondarie): cfr. allegato V, sì (2): utilizzare la certificazione esistente;
c) se l'equivalenza corrisponde al rispetto delle condizioni prescritte dal paese importatore: utilizzare l'attestato di sanità conformemente all'allegato V; cfr. allegato V, sì (3);
d) se l'equivalenza non è stata riconosciuta: — utilizzare la certificazione esistente.
Per le esportazioni provenienti dalla Nuova Zelanda: il certificato sanitario ufficiale è redatto in lingua inglese e nella lingua dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero al quale è presentata la partita in questione.
Per le esportazioni provenienti dalla Comunità europea: il certificato sanitario ufficiale è redatto nella lingua dello Stato membro di origine e in lingua inglese.
L'autorità di controllo provvede affinché i funzionari preposti alla certificazione siano informati delle condizioni sanitarie applicate dalla parte importatrice in virtù del presente accordo e siano tenuti a certificarne il rispetto ove necessario.
In relazione alle partite di prodotti per cui è prescritto il modello di attestato sanitario di cui alla lettera a), punto i), il certificato sanitario ufficiale può essere rilasciato successivamente alla spedizione della partita, a condizione che:
— il certificato sia disponibile all'arrivo presso i posti d'ispezione frontalieri;
— la dichiarazione di cui alla lettera a), punto i), sia completata dalla seguente: Il sottoscritto veterinario ufficiale certi- fica la presente partita sulla base del/dei documento/i di ammissibilità [specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità (DA) pertinenti] rilasciato/i il (inserire la data), che sono stati da lui verificati e sono stati rilasciati precedentemente alla spedizione della partita.»