CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DESTINATO A CITTADINI NON APPARTENETI ALL’UNIONE EUROPEA E RESIDENTI ALL’ESTERO
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DESTINATO A CITTADINI NON APPARTENETI ALL’UNIONE EUROPEA E RESIDENTI ALL’ESTERO
(Schema)
Riferimenti D.lgs 286/98, art. 27, comma 1 lett. f), DPR 394/1999, art. 40 commi 9 e 10, e DGR. del Veneto n.1150 del 5.07.2013
TRA
........................................................................................ (soggetto promotore) con sede in
………………………………………………...................................................., codice
fiscale .................................……………………….......... d’ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal Sig. ...……………...........…………………., nato a
….....................................................................il ........................................................................
E
.......................................................................... (denominazione ente/azienda) con sede legale
in ..............................................., codice fiscale ....................….. Settore attività …………………….
…. Ateco …………… dipendenti a tempo indeterminato n. … d’ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Sig. ……………...................., nato a il
…………………… in qualità di …………………………….…..
L’azienda è seguita dallo studio ………………….. nella persona di …………………………….
Premesso che
il soggetto promotore, ai sensi dell’art. 5 dell'allegato “A” alla DGR n. 1150 del 5 luglio 2013, può promuovere tirocini presso un datore di lavoro, a beneficio di cittadini extra UE e residenti all’estero,
Premesso inoltre che
il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità
a. Di essere in regola con adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’azienda, compresa la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), la normativa di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
b. Di non aver in corso sospensioni di propri dipendenti o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, abbia effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
c. Di non utilizzare i tirocinanti per sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o per sostituire personale in malattia, maternità o ferie o per far ricoprire a tirocinanti ruoli essenziali nell’organizzazione e nel processo lavorativo della sede operativa di inserimento del tirocinio
d. Di non superare i limiti numerici di soggetti ospitati in esperienza di tirocinio di cui all’art. 4 dell’allegato A alla DGR 1150 del 5.07.2013, calcolando anche i tirocini extracurriculari presenti nella unità operativa individuata come sede del tirocinio.
Si conviene quanto segue: Art. 1 – Oggetto della convenzione
1. la convenzione ha per oggetto l’attivazione di un tirocinio di formazione professionale a favore di …………………….. (nome del tirocinante) n. passaporto …………………, cittadino
………………….…… residente all’estero su proposta del soggetto promotore presso una sede di lavoro in Veneto del soggetto ospitante;
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 2 – Disposizioni generali
1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Il tirocinio, attivato a favore di un cittadino non appartenente all’Unione Europea, residente all’estero maggiorenne, deve essere funzionale al completamento di un percorso formativo, e pertanto non può essere promosso per tipologie di attività lavorative per le quali non sia richiesto un precedente percorso formale di istruzione o formazione o quando abbiano a riferimento profili professionali elementari, connotati da compiti generici e ripetitivi;
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa sia riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL), sia per la responsabilità civile per danni causati a terzi. Le assicurazioni devono coprire tutte le attività rientranti nel progetto formativo, anche se svolte al di fuori della sede aziendale indicata. Il soggetto intestatario delle assicurazioni è il soggetto tenuto alle dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nel caso di incidenti o infortuni avvenuti durante lo svolgimento del tirocinio o in attività rientranti nel progetto formativo.
5. Al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione tale da poter essere sufficiente per il suo sostentamento in Italia e inoltre assicurato vitto e alloggio;
6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all’art. 4 dell’allegato A alla DGR 1150 del 5.07.2013, calcolando anche i tirocini extracurriculari presenti nella unità operativa individuata come sede del tirocinio;
7. Il tirocinante non può aver già svolto un periodo di tirocinio di formazione professionale ai sensi del Dlgs 286/1997 in Italia.
Art. 3 – Disposizioni attuative del tirocinio
1. Il progetto formativo, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
2. Le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall’art. 9- bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, sono assicurate per via telematica su CO Veneto da (soggetto promotore o soggetto ospitante);
3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa INAIL sono sostenuti da …………………….
(soggetto promotore, soggetto ospitante);
4. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa responsabilità civile sono sostenuti da
……………………. (soggetto promotore, soggetto ospitante);
5. L’indennità di partecipazione al tirocinio è corrisposta da (soggetto
promotore/ soggetto ospitante);
6. L’alloggio e il vitto sono a carico di …… ……………… (soggetto promotore/soggetto ospitante);
7. L’obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese per il rientro nel paese di provenienza del tirocinante della presente la convenzione e il progetto formativo è in carico di …………..
…………………………. (soggetto promotore/ soggetto ospitante).
Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore Il soggetto promotore si impegna a
a. Verificare che il soggetto ospitante sia in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’azienda;
b. Verificare che l’azienda sia iscritta alla CCIAA e in attività da almeno 12 mesi;
c. Assumere adeguate informazioni in ordine il percorso formativo svolto dal tirocinante nel paese di provenienza, nonché la sua conoscenza della lingua italiana a livello base;
d. Garantire che sia presente effettivamente la copertura assicurativa sia INAIL che RC per il tirocinante;
e. Indicare nel progetto formativo un tutor didattico-organizzativo e porre lo stesso nella condizione di poter esercitare la propria funzione definita all’art. 12 dell’allegato A della DGR 1150 del 5.07.2013;
f. Informare il tirocinante sui contenuti del progetto formativo, sulle attività che andrà a svolgere presso il soggetto ospitante, sulle modalità di ospitalità in Italia (alloggio e vitto) nonché sugli apprendimenti attesi dall’esperienza di tirocinio;
g. Presentare il progetto formativo alla struttura regionale competente al fine di ottenere il visto di approvazione sul progetto formativo;
h. Far pervenire la convenzione e il progetto formativo vistato dall’Ufficio regionale alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso;
i. Comunicare all’Ufficio preposto dalla Regione Veneto il rilascio del visto di ingresso o l’eventuale diniego dello stesso da parte della Ambasciata o Consolato italiano all’estero, l’arrivo nel Paese Italiano del tirocinante e il contestuale avvio dell’esperienza formativa, nonché l’esito del tirocinio al termine dello stesso.
j. Adempiere agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro, mediante invio telematico all’apposito servizio messo a disposizione dalla Regione del Veneto;
k. Rilasciare al tirocinante un’attestazione dell’attività svolta durante il tirocinio e delle competenze acquisite dal tirocinante in collaborazione con il soggetto ospitante.
Art. 5 - Impegni del soggetto ospitante Il soggetto ospitante si impegna a
a. Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
b. Assicurarsi che le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, come previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni su CO Veneto, siano realmente effettuate;
c. Individuare nel progetto formativo, tra il personale stabilmente operante nell’unità operativa in cui si svolge il tirocinio, un tutor aziendale, che non stia già svolgendo la funzione di tutor per 3 tirocinanti, e porre lo stesso nelle condizioni di poter svolgere le proprie funzioni definite all’art. 12 dell’allegato A della DGR 1150/2013;
d. Avviare in tirocinio il soggetto non cittadino comunitario entro 10 giorni dall’arrivo nel territorio italiano, a seguito del visto di ingesso per motivi di tirocinio-studio;
e. Assicurare al tirocinante ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
f. Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria,;
g. Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 dell'allegato “A” alla Dgr. 1150/2013;
h. Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
i. Corrispondere l’indennità di partecipazione e le eventuali facilitazioni al tirocinio nell’importo previsto nel progetto formativo nel caso si sia assunto il compito o assicurarsi che sia corrisposta da chi se ne assunto il compito;
j. Assicurasi che l’alloggio in cui è ospitato il tirocinante sia adeguato e idoneo al raggiungimento della sede operativa del tirocinio, e inoltre assicurasi che sia garantito al tirocinante il vitto;
k. Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all’Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
l. Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest’ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
m. Comunicare al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
Art. 6 Durata della convenzione
1. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione del tirocinio attivato;
2. La convenzione è risolta in caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa sia per il soggetto promotore o ospitante o per rinuncia di avviare il tirocinio del soggetto ospitante, comunicata espressamente al soggetto promotore, se inviata prima del rilascio del visto di ingresso;
3. La convenzione non può essere risolta nel caso in cui l’autorità diplomatica o consolare abbia rilasciato il visto di ingresso al tirocinante, se non successivamente all’avvio del tirocinio e interruzione dello stesso e gli adempimenti conseguenti, compresa la comunicazione alla Uffici della Prefettura competente;
4. La convenzione inoltre è risolta immediatamente in caso di diniego del visto di ingresso da parte dell’autorità consolare o diplomatica italiana all’estero, mentre, in caso di reiezione del visto da parte della Regione Veneto del progetto formativo, la convenzione è da ritenere risolta qualora dalla comunicazione della reiezione decorrano 90 giorni senza che il soggetto promotore si sia attivato richiedendo una nuova richiesta di apposizione di visto su un nuovo progetto formativo per il medesimo soggetto ospitante.
.(luogo) .........................................., (data) .....................
(firma per il soggetto promotore) ........................................
(firma per il soggetto ospitante) ...........................................