Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60090)
INVESTIRE SICURO CEDOLA
Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60090)
Il presente Fascicolo informativo contenente i seguenti documenti
▪ Scheda sintetica
▪ Nota Informativa
▪ Condizioni di assicurazione comprensive degli Allegati 1 e 2 e del Regolamento della gestione separata “Credemvita II”
▪ Glossario
▪ Modulo di proposta di assicurazione (fac-simile)
▪ Documento sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM
Credemvita S.p.A.
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
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Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60090)
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP, oggi IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, “Credemvita”), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Credemvita al 31 dicembre 2015 ammonta a 174 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 71,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 85 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità (gestione vita) risulta pari a 1,29 (rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente).
Tutti i dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2015.
1.c) Denominazione del contratto
INVESTIRE SICURO CEDOLA - (TARIFFA 60090)
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da Credemvita e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione separata “Credemvita II”.
1.e) Durata
La durata del presente contratto è fissata in 4 anni.
Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell’anno solare successivo.
Il Contraente può esercitare il riscatto totale o parziale del presente contratto trascorso un anno dalla data di decorrenza fermo restando il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente.
1.f) Pagamento dei premi
Il presente contratto prevede il pagamento di un “Premio Unico”, di importo non inferiore a 5.000,00 Euro. Non sono ammessi premi aggiuntivi.
2. Caratteristiche del contratto
Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente potrà ottenere:
- il pagamento, direttamente sul proprio conto corrente sotto forma di “cedola”, della rivalutazione periodica attribuita da Credemvita al contratto ogni 31 dicembre;
- la conservazione, a scadenza, dell’importo del premio unico investito poiché il capitale assicurato, a meno di eventuali riscatti parziali, non potrà mai diminuire.
Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene trattenuto da Credemvita per far fronte ai costi del contratto e pertanto non concorre alla determinazione dei pagamenti periodici (cedole) e del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.
Credemvita è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di vita Xxxxxx
In caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ogni anno nel corso della durata contrattuale, è previsto il riconoscimento sotto forma di cedola della rivalutazione annua del capitale assicurato.
Capitale
Alla scadenza del contratto (“scadenza originaria”, ovvero, in caso di prolungamento della durata contrattuale, “scadenza successiva”) in caso di vita dell’Assicurato è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato a tale data.
b) Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato alla data del decesso.
La presente tariffa non prevede il riconoscimento di tassi minimi garantiti da parte di Credemvita, fermo restando che le rivalutazioni annuali riconosciute al contratto sotto forma di cedola sono acquisite a titolo definitivo.
Si consiglia al Contraente di valutare con particolare attenzione, prima della firma della proposta di assicurazione, l’impegno che si sta assumendo, sia in termini di durata del contratto sia di entità del premio unico versato, tenendo conto che in caso di riscatto anticipato del presente contratto il capitale assicurato pagabile allo stesso, aumentato delle eventuali cedole già liquidate, potrebbe essere inferiore all’ammontare del premio lordo versato.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 11,12,13,14,15 e 17 delle Condizioni di assicurazione.
4. Costi
Credemvita, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.
I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata “Credemvita II” riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 4° anno.
Gestione separata “Credemvita II”
Primo premio: 15.000
Premi aggiuntivi: NO
Durata: 4 anni
Prolungamento durata:NO
Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%
(Sesso ed età non rilevanti per il calcolo dell’indicatore)
Costo percentuale
Durata dell’operazione
assicurativa | medio annuo |
4 | 1,83% |
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “Credemvita II” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento lordo medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’“indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai”.
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata “Credemvita II” | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di stato | Inflazione |
2011 | 3,22% | * | 4,89% | 2,73% |
2012 | 4,44% | * | 4,64% | 2,97% |
2013 | 4,25% | * | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,92% | * | 2,08% | 0,21% |
2015 | 3,05% | 1,25% | 1,19% | -0,17% |
* : tariffa non collocata nell’Anno.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
Credemvita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Direttore Generale
I dati contenuti nella presente Scheda Sintetica di “Investire Sicuro Cedola” (TARIFFA 60090) sono aggiornati al 26 agosto 2016.
INVESTIRE SICURO CEDOLA
Contratto di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60090)
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP, ora IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, Credemvita), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.
Sede Legale e Direzione Generale : Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx – Xxxxxx. Telefono 0000 000000
Fax 0000 000000
Posta elettronica : xxxx@xxxxxxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata (PEC) : xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.
Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall’Organo di controllo, Banca d’Italia iscritto al n. 20010 dell’Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia.
Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, asset management, remote banking e servizi interbancari, servizi fiduciari e cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99.
Il capitale sociale di Credemvita S.p.A. è detenuto interamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l’attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all’Albo delle banche al nr. 5350
Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Credemvita al 31 dicembre 2015 ammonta a 174 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 71,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 85 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità (gestione vita) risulta pari a 1,29 (rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente).
Tutti i dati sono desunti dal bilancio al 31 dicembre 2015.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata del presente contratto è di 4 anni.
Tuttavia, nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data della “scadenza originaria”, e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza, salvo disdetta di una delle parti, dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell’anno solare successivo.
Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.
Xxx Xxxxxxxxxx non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.
Il presente contratto, denominato “Investire Sicuro Cedola”, è una assicurazione mista sulla vita di tipo rivalutabile a premio unico, che, a fronte del pagamento del “Premio Unico”, prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazione in corso di contratto
In caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ogni anno nel corso della durata contrattuale, è previsto il riconoscimento sotto forma di cedola della rivalutazione annua del capitale assicurato.
Pertanto il capitale assicurato alla polizza dopo il calcolo della rivalutazione annua – che sarà riconosciuta sotto forma di cedola - resterà pari a quello in essere al 31 dicembre precedente, ridotto degli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno stesso (valutati all’inizio dell’esercizio).
Se il Contraente richiede la liquidazione del contratto al 31 dicembre in corrispondenza di una “scadenza successiva”, la Compagnia liquiderà al Beneficiario caso vita l’intero capitale rivalutato (inclusa quindi la rivalutazione dell’anno).
Si evidenzia che:
• Beneficiario del pagamento delle cedole è il Contraente, e gli importi verranno accreditati sul c/c indicato dallo stesso: fa eccezione il caso di liquidazione effettuata al 31 dicembre in corrispondenza di una “scadenza successiva” dove il capitale assicurato liquidato al Beneficiario caso vita includerà la rivalutazione dell’anno;
• La cedola verrà liquidata solo se raggiungerà un ammontare minimo lordo di Euro 50. In caso contrario l’importo della stessa verrà consolidato in Contratto e contribuirà ad accrescere il capitale assicurato.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale
Alla data di scadenza (“scadenza originaria” o “scadenza successiva”) del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato alla data della scadenza medesima.
Tale capitale sarà ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di scadenza contrattuale e la data di scadenza, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di scadenza (valutati all’inizio dell’anno stesso).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione.
Per le modalità di calcolo della rivalutazione, derivante dalla partecipazione del contratto ad una quota parte degli utili ottenuti dalla gestione separata “Credemvita II”, si rimanda al successivo art.5 della presente Nota Informativa.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato alla data del decesso, che sarà ottenuto:
- se il decesso avviene nell’anno di versamento del premio, rivalutando il premio unico versato (considerato al netto dei costi applicati da Credemvita sullo stesso), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data del decesso dell’Assicurato.
- se il decesso avviene nel corso degli esercizi successivi al primo, rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuto il decesso dell’Assicurato e la data di decesso, la differenza tra il capitale assicurato e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno del decesso (valutati all’inizio dell’anno stesso).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’articolo 14 delle Condizioni di assicurazione.
******
In relazione alle prestazioni sopraindicate si precisa che la presente tariffa non prevede il riconoscimento di un tasso minimo garantito da parte di Credemvita.
Si evidenzia altresì che per effetto dei costi applicati sul premio unico versato, le prestazioni potrebbero risultare inferiori all’ammontare di tale premio.
Eventuali riscatti parziali effettuati nel corso della durata contrattuale riducono l’ammontare delle prestazioni liquidabili in caso di sopravvivenza dell’Assicurato ovvero in caso di decesso.
4. Premi
Il presente contratto prevede il pagamento di un “Premio Unico”, di importo non inferiore a 5.000,00 Euro. Non sono ammessi premi aggiuntivi
Si rinvia al successivo art. 6.1.1 della presente Nota Informativa, per dettagliate informazioni sui costi applicati da Credemvita sul premio versato dal Contraente.
Il versamento del premio unico può essere effettuato con le seguenti modalità:
• mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
- Credito Xxxxxxxx XxX su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
- Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
• mediante assegno circolare, assegno postale o bancario intestato a Credemvita SpA – con clausola di non trasferibilità.
Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio unico assicurativo mediante bonifico bancario, ovvero nell’ipotesi in cui sussistano per Credemvita impedimenti normativi al rapporto o all’operazione, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto.
In particolare, qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs 231/07, relativamente al rapporto assicurativo o ad eventuali operazioni a valere sullo stesso, in conformità alle prescrizioni normative, il rapporto contrattuale non potrà avere esecuzione e, procedendo alla stessa stregua di una richiesta di liquidazione, con tutte le relative conseguenze anche in termini di spese e imposte, le disponibilità finanziarie di spettanza saranno restituite al cliente, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Laddove a conclusione dell’intera procedura Credemvita S.p.A. non ottenga l’indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione, ferma l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale, la Compagnia provvederà a trattenere ed a versare le suddette disponibilità finanziarie su un conto infruttifero.
Nel caso di insoluti, resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione del capitale assicurato
Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato annualmente al 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata “CREDEMVITA II” in quell’anno.
La misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato, è uguale al rendimento percentuale annuo ottenuto dalla gestione separata “CREDEMVITA II”, diminuito di 1,80 punti percentuali trattenuti da Credemvita a titolo di costi di gestione. Per i dettagli circa la percentuale di costo trattenuta si rimanda al successivo art. 6.2 della presente Nota Informativa.
La rivalutazione annua del capitale assicurato calcolata al 31 dicembre, non sarà consolidata sul contratto ma sarà direttamente liquidata sotto forma di Cedola agli aventi diritto.
Pertanto il capitale assicurato alla polizza dopo il calcolo della rivalutazione annua – che sarà riconosciuta sotto forma di cedola - resterà pari a quello in essere al 31 dicembre precedente, ridotto degli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno stesso (valutati all’inizio dell’esercizio).
Si evidenzia che in caso di riscatto totale o parziale, la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta pro rata temporis per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto stesso, sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.
La misura percentuale della rivalutazione, che verrà riconosciuta secondo il regime della capitalizzazione composta, non potrà comunque mai essere inferiore a zero.
Per i dettagli relativi ai criteri di calcolo della rivalutazione annua del Capitale assicurato al 31 dicembre si rimanda all’articolo 13 delle Condizioni di assicurazione e al Regolamento della Gestione separata “Credemvita II” che forma parte integrante delle medesime Condizioni.
Si rimanda invece all’articolo 19 delle Condizioni di assicurazione per ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dei valori di riscatto.
Si precisa che,Credemvita si riserva la facoltà di riconoscere ai contraenti un tasso di rivalutazione minimo garantito e\o la riduzione dei costi di gestione. In tal caso ai contraenti sarà fornita apposita comunicazione preventiva riportante la misura del tasso minimo garantito riconosciuto e\o dei nuovi costi di gestione applicati per la rivalutazione al 31 dicembre successivo.
Per dettagli relativi alla gestione separata “Credemvita II” si rinvia al Regolamento della stessa, mentre per una più completa illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
Credemvita si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6. Costi
6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1. Costi gravanti sul premio
Sul “premio unico”
Tipo di costo | Misura del costo | Modalità di applicazione del costo |
Costo fisso (per spese di emissione contratto) | 15,00 Euro | Sul premio lordo versato dal Contraente |
6.1.2. Costi per riscatto
A) Penale per riscatto (totale o parziale) anticipato
In caso di riscatto (totale o parziale) anticipato, richiedibile trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, come specificato al successivo art. 10 della presente Nota Informativa, il capitale assicurato sarà liquidato al netto di una penale.
La penale è pari ad una percentuale del capitale assicurato riscattato e viene determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sottostante alla quota di capitale assicurato riscattato riferibile al premio unico versato.
Le aliquote variano in funzione degli anni trascorsi tra la data in cui è stato impartito l’ordine di riscatto e la data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) del premio unico versato che ha contribuito alla costituzione del capitale assicurato riscattato.
Anni trascorsi | Aliquota per penale di riscatto |
Fino a 2 anni | 1,50% |
Oltre 2 anni e fino a 3 anni | 0,50% |
Oltre 3 anni | 0,00% |
B) Costo fisso per riscatto (totale o parziale) anticipato
Per l’operazione di riscatto (totale o parziale) viene trattenuto un costo fisso pari a 15,00 Euro, a valere sul capitale assicurato riscattato al netto della penale di riscatto, di cui al precedente punto A), eventualmente già applicata.
*****
Si evidenzia altresì che, come indicato al precedente paragrafo 5, in caso di riscatto totale o parziale, la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta pro rata temporis per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto stesso, sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31
dicembre precedente: si rimanda all’articolo 19 delle Condizioni di assicurazione per ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dei valori di riscatto.
6.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
La rivalutazione annuale del capitale assicurato, effettuata al 31 dicembre, viene calcolata ad un tasso percentuale che è quello ottenuto dalla gestione separata “Credemvita II” nell’anno diminuito di 1,80%.
Questa quota parte del rendimento percentuale della gestione che non viene riconosciuta al cliente è trattenuta da Credemvita per far fronte alle spese legate alla gestione del contratto, e rappresenta pertanto un costo per il cliente stesso, sotto forma di minore rivalutazione del capitale assicurato rispetto a quella che si sarebbe ottenuta applicando per intero la percentuale di rendimento annuo della gestione separata “Credemvita II”.
In sintesi:
Rendimento percentuale annuo della gestione separata “Credemvita II” | Percentuale trattenuta da Credemvita per spese gestione contratto | Tasso percentuale utilizzato per la rivalutazione del capitale assicurato |
X | 1,80% | (X – 1,80%)* |
*tale tasso percentuale non potrà comunque mai essere minore di zero
**********
Nella seguente tabella si riportano, con riguardo a ciascuna tipologia di costo illustrata al presente articolo, la quota parte percepita in media dagli intermediari.
Tipo di costo | Quota parte dei costi percepita dall’intermediario |
Costo fisso (per spese di emissione contratto) | 0,0% |
Costi per riscatto | 0,0% |
Costi per spese gestione contratto | 40,00% |
7. Sconti
Non sono previsti sconti applicabili alle condizioni del presente contratto.
8. Regime fiscale
▪ Imposta sul premio unico: non sono previste imposte sul premio;
▪ Detrazione fiscale del premio: il premio versato non è fiscalmente detraibile;
▪ Tassazione delle somme corrisposte: Le somme dovute in dipendenza del Contratto, ad eccezione di quelle corrisposte a copertura del rischio demografico in caso di decesso dell’Assicurato esenti dall’IRPEF, sono soggette ad imposta sostitutiva trattenuta al momento dell’erogazione della prestazione da parte di Credemvita, che provvede a versarla in qualità di Sostituto d’imposta.
In particolare:
- le somme pagate a soggetti non esercenti attività d’impresa sono soggette all’imposta sostitutiva sulla differenza, se positiva, tra il Capitale liquidabile e l’ammontare dei premi pagati. Tale base imponibile potrà essere ridotta ove ne ricorrano eventualmente le condizioni ai sensi della normativa applicabile. L’imposta sostitutiva applicabile risulterà quella prevista dalla normativa vigente alla data di erogazione della prestazione. Il Capitale erogato in caso di decesso è esente da imposta sulle successioni.
- le somme pagate da Credemvita a soggetti esercenti attività di impresa non sono assoggettate ad Imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito di impresa del soggetto che le percepisce, secondo la normativa in vigore.
Le informazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intendono fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione al contratto assicurativo, ogni valutazione specifica inerente il regime fiscale applicabile rimane riservata al Contraente.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.
La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell’incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell’intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l’operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all’uopo conferiti dalla stessa.
Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione.
Per ogni dettaglio sulla decorrenza delle coperture e del periodo per il quale si avrà diritto alla rivalutazione, si rimanda all’articolo 9 delle Condizione di assicurazione.
10. Riscatto
Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso.
In caso di riscatto totale o parziale, la misura percentuale della rivalutazione riconosciuta pro rata temporis per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto stesso, sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.
Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 Euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato dal contratto il 31 dicembre dell’anno solare precedente.
Si fa presente che sull’importo del riscatto totale o parziale Credemvita applicherà i costi per riscatto cui al precedente art. 6.1.2 della presente Nota informativa.
Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di determinazione dei valori di riscatto si rimanda all’articolo 19 delle Condizioni di assicurazione, fermo restando il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti in caso di superamento degli importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita ai sensi delle previsioni di cui al Reg Isvap n.38/2011.
Il valore di riscatto del proprio contratto può essere richiesto in qualsiasi momento dal Contraente a Credemvita con le seguenti modalità:
- tramite raccomandata a\r all’indirizzo di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx 0, 00000 XXXXXX XXXXXX)
- inviando un fax allo 0000 000000
- inviando una e-mail alla casella xxxx@xxxxxxxxxx.xx
Attenzione, esiste l’eventualità che la somma tra il valore di riscatto e le cedole lorde già liquidate sia inferiore all’ammontare del premio unico pagato dal Contraente.
Si rimanda al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per una completa illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.
Inoltre il progetto esemplificativo personalizzato che verrà consegnato al Contraente riporterà i valori di riscatto maturati, tempo per tempo, sul contratto che lo stesso ha stipulato.
11. Revoca della proposta
La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso.
Poiché, come riportato al precedente art. 9 della presente Nota Informativa, la conclusione del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente, a far tempo dalla data di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa, dall’incaricato per la verifica firma e poteri, la proposta di assicurazione non è più revocabile.
12. Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell’avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell’art. 9 della presente Nota informativa, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.
Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:
- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).
Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente un importo uguale alla somma del premio unico versato.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
13. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. La cedola annua relativa alla rivalutazione al 31 dicembre di un certo anno solare, sarà liquidata entro il 30 gennaio dell’anno solare successivo. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.
Si precisa che ai sensi dell’art. 2952 c. 2 c.c., i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.20 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia.
Si ribadisce che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
14. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
15. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
16. Reclami
Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri non risultassero di suo gradimento, interessi del problema l’intermediario che ha emesso il contratto. Nel caso in cui l’inconveniente non dovesse essere risolto e volesse sporgere reclamo può inviarlo per iscritto, corredato della necessaria documentazione, alla Funzione di Credemvita preposta all’esame e alla trattazione dei reclami ai seguenti recapiti:
Credemvita S.p.A.
Funzione Reclami - Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000
Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemvita anche mediante l’apposito “form” reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dallʼesito del riscontro fornito al reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo, nonché nell’ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia entro il termine massimo sopra indicato, può rivolgersi allʼIVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa:
- mediante il servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx;
- trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000;
- oppure anche via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità sul proprio sito (xxx.xxxxx.xx).
In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all’IVASS reso disponibile dall’Autorità sul sito xxx.xxxxx.xx, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l’indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all’Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro.
LʼIVASS è altresì competente per:
- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed unʼimpresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo allʼIVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ove esistenti, nonché di adire lʼAutorità Giudiziaria.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
Si segnala inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricorda la “Mediazione per la conciliazione delle controversie”.
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal DLgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
17. Informativa in corso di contratto
Credemvita, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, invierà al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente, tra l’altro, l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
Consultazione dei rapporti assicurativi via web
In conformità al Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxx.xx) è disponibile un’Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’area riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
18. Conflitto d’interessi
Credemvita S.p.A. è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita S.p.A. ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:
- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all’offerta e all’esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
Credemvita S.p.A ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all’attività di gestione delle polizze e all’attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.
La distribuzione del prodotto “Investire Sicuro Cedola” è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Xxxxxxxx si configura pertanto la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo societario Credito Xxxxxxxx ed è controllata direttamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita. Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, i contraenti non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.
Xxxxxxxxxx ha stipulato con Credem International Lux e con Euromobiliare AM Sgr accordi di “agevolazione finanziaria” (Credem International Lux e Euromobiliare AM Sgr fanno parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM e sono controllate da Credito Xxxxxxxx X.x.X.), che prevedono il riconoscimento di importi, a titolo di agevolazioni finanziarie, commisurati alle commissioni di gestione maturate, relativi alle quote di OICR sottoscritte da Credemvita. Tali importi vengono attribuiti alla Gestione Separata, e di conseguenza ai contraenti, e se ne dà rappresentazione nel rendiconto annuale della Gestione Separata al quale si rimanda. Credemvita si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza degli accordi sopra menzionati.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2,00%. Al predetto tasso di rendimento si sottrae il tasso trattenuto da Credemvita (1,80%)
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che Credemvita è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo Credemvita. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Durata: 4
- Premio unico: Euro 15.000,00
- Riscatti parziali nel corso della durata contrattuale: nessuno
- Decorrenza: 1° gennaio
Anni trascorsi | Premio Pagato | Xxxxxx dei premi pagati | Capitale assicurato* | Cedola annua lorda | Valore di riscatto** | Capitale in caso di morte* |
1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.985,00 | - | - | 14.985,00 |
2 | - | 15.000,00 | 14.985,00 | - | 14.745,23 | 14.985,00 |
3 | - | 15.000,00 | 14.985,00 | - | 14.895,08 | 14.985,00 |
4 | - | 15.000,00 | 14.985,00 | - | 14.970,00 | 14.985,00 |
* Al 31 dicembre, dopo lo "stacco" della cedola annua lorda
**Al 31 dicembre, prima dello "stacco" della cedola annua lorda
Il valore di riscatto indicato è al netto dei costi di cui al precedente art. 6.1.2
Come si evince dalla tabella l’assenza di un rendimento minimo garantito, unitamente alla mancanza di ipotesi sui futuri rendimenti della gestione separata “Credemvita II”, determina il mancato recupero dell’ammontare del premio unico pagato.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%
Il tasso del 2,00% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
- Prelievi sul rendimento: 1,80%
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,20%
- Durata: 4
- Premio unico: Euro 15.000,00
- Riscatti parziali nel corso della durata contrattuale: nessuno
- Decorrenza: 1° gennaio
Anni trascorsi | Premio Pagato | Xxxxxx dei premi pagati | Capitale assicurato* | Cedola annua lorda | Valore di riscatto** | Capitale in caso di morte* |
1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.985,00 | 29,97 | - | 14.985,00 |
2 | - | 15.000,00 | 14.985,00 | 29,97 | 14.768,84 | 14.985,00 |
3 | - | 15.000,00 | 14.985,00 | 29,97 | 14.918,93 | 14.985,00 |
4 | - | 15.000,00 | 14.985,00 | 29,97 | 14.993,98 | 14.985,00 |
* Al 31 dicembre, dopo lo "stacco" della cedola annua lorda
**Al 31 dicembre, prima dello "stacco" della cedola annua lorda
Il valore di riscatto indicato è al netto dei costi di cui al precedente art. 6.1.2
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
***
Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Direttore Generale
I dati contenuti nella presente Nota Informativa di “Investire Xxxxxx Xxxxxx” (TARIFFA 60090) sono aggiornati al 26 agosto 2016.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
di INVESTIRE SICURO CEDOLA (TARIFFA 60090)
Art.1 - Obblighi della Società
Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.
Art.2 - Dichiarazioni del Contraente e dall’Assicurato (incontestabilità)
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
Art.3 - Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell’avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell’art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione, coincide con la data di sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.
Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:
- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).
Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente un importo uguale al premio unico versato.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Art.5 - Beneficiari
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del contraente in corso di contratto, subentreranno nella titolarità del medesimo gli eredi del contraente deceduto. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza della polizza.
In ogni caso, gli eredi subentrati non potranno modificare la designazione dei Beneficiari né disporre delle prestazioni del contratto in modo diverso rispetto a quanto stabilito, in vita, dal contraente originario (e, pertanto, non potranno procedere con operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto).
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento.
Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Nellʼipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dellʼAssicurato la qualifica di chiamati allʼeredità di questʼultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e lʼammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo lʼespressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Nellʼipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati allʼeredità dellʼAssicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e lʼammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo lʼespressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati allʼeredità dellʼAssicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.
Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e lʼammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo lʼespressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dellʼAssicurato la qualifica di
chiamati allʼeredità di questʼultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e lʼammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo lʼespressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali lʼerede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità.
Le contestazioni riguardanti il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono apponibili alla Compagnia, non potendo, questa, sostituirsi all’Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla Compagnia, ogni pretesa di colui che si riterrà beneficiario sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all’apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di liquidazione sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all’epoca del pagamento.
Art.6 - Cessione pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice, previa notifica della documentazione attestante la cessione, la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto richiede l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 7 - Tasse ed imposte
Xxxxx ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.
Art.8 - Prestazione oggetto del contratto
Il presente contratto, denominato “Investire Sicuro Cedola”, è una assicurazione mista sulla vita di tipo rivalutabile a premio unico, che, a fronte del pagamento del “Premio Unico” da parte del Contraente, prevede:
- in caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ogni anno nel corso della durata contrattuale, il riconoscimento sotto forma di cedola della rivalutazione annua del capitale assicurato;
- alla data di scadenza (“scadenza originaria” ovvero, nel caso di prolungamento, “scadenza successiva”) del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, la liquidazione agli aventi diritto del capitale assicurato alla data della scadenza medesima;
- in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato alla data del decesso.
Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale secondo le modalità previste all’art. 19 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 9 - Conclusione e decorrenza del contratto
Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione da parte di Credemvita dell’accettazione della proposta di assicurazione formulata dal Contraente.
La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata da parte dell’incaricato per la verifica firma e poteri di Credemvita o dell’intermediario assicurativo intervenuto nella conclusione del contratto. In tal caso, l’operatore, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all’uopo conferiti dalla stessa.
Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel modulo di proposta di assicurazione.
Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della accettazione della proposta contrattuale da parte di Credemvita e, per essa, anche dall’ incaricato per la verifica firma e poteri, le parti prendono atto che la decorrenza avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno indicato nella proposta di assicurazione alla voce “data di decorrenza”.
Tuttavia, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione, avranno inizio dalla data di decorrenza solo a condizione che:
- non sussistano per Credemvita impedimenti normativi al rapporto, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, che comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione;
- Credemvita abbia ricevuto il contratto debitamente sottoscritto;
- Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell’avvenuto pagamento del premio unico;
- siano decorsi i seguenti termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione:
o bonifico bancario: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante;
o assegno circolare, assegno postale o assegno bancario: due giorni lavorativi dalla data di versamento.
- non sussistano per Credemvita impedimenti al rapporto, o ad eventuali operazioni successive, derivanti dal superamento degli importi massimi, adottati da Credemvita ai sensi del Regolamento Isvap n.38 del 03.06.2011, indicati nell’allegato 1 ed espressamente accettati dal Contraente, ed in essere alla data di sottoscrizione della proposta, così come determinati nell’arco di un periodo definito da Credemvita in virtù dei movimenti in entrata ed in uscita posti in essere dal Contraente o dai suoi collegati, questi ultimi come risultanti secondo la classificazione interna adottata da Credemvita in virtù del predetto Regolamento 38 ed indicati all’allegato 2. In tal caso, ove non siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si verificherà la risoluzione di diritto del contratto, privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione.
In caso contrario, ferma restando la decorrenza contrattuale, la copertura assicurativa ed il periodo per il quale verrà riconosciuta la rivalutazione avranno inizio dalle ore 24.00 della data in cui siano verificate tutte le condizioni richieste.
Il Contraente sarà informato dell’avvenuto inizio del periodo di copertura assicurativa e di riconoscimento della rivalutazione, mediante apposita comunicazione.
Art.10 - Durata del contratto, età dell’Assicurato e premi.
Il presente contratto ha una durata di anni 4.
Tuttavia, la scadenza contrattuale indicata nella Proposta di assicurazione, può essere prolungata secondo le modalità illustrate al successivo art.17. delle presenti Condizioni di assicurazione.
L’importo minimo del “Premio unico” deve essere di 5.000,00 Euro.
Non sono ammessi premi aggiuntivi.
Art. 11 - Rivalutazione del capitale assicurato
Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato ogni 31 dicembre sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione separata “CREDEMVITA II”, nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.
Art. 12 - Misura percentuale della rivalutazione
La misura percentuale della rivalutazione riconosciuta al capitale assicurato, è uguale al rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata “CREDEMVITA II”, diminuito di 1,80 punti percentuali trattenuti da Credemvita a titolo di costi di gestione.
La misura percentuale della rivalutazione, che verrà riconosciuta secondo il regime della capitalizzazione composta, non potrà comunque mai essere inferiore a zero.
Si precisa che, Credemvita si riserva la facoltà di riconoscere ai contraenti un tasso di rivalutazione minimo garantito e\o la riduzione dei costi di gestione. In tal caso ai contraenti sarà fornita apposita comunicazione preventiva riportante la misura del tasso minimo garantito riconosciuto e\o dei nuovi costi di gestione applicati per la rivalutazione al 31 dicembre successivo.
Art. 13 - Criteri di calcolo della rivalutazione del Capitale assicurato
Ogni 31 dicembre il Capitale assicurato verrà rivalutato da Credemvita in base alla misura percentuale calcolata secondo quanto previsto al precedente art.12.
Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre dell’esercizio in cui è stato investito il Premio Unico, è ottenuto rivalutando lo stesso premio (considerato al netto dei costi applicati da Credemvita), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) ed il 31 dicembre dell’esercizio stesso.
Il capitale assicurato rivalutato al 31 dicembre di ogni esercizio successivo al primo è ottenuto rivalutando, per un intero anno, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nel corso dell’esercizio valutati all’inizio dell’esercizio stesso.
La rivalutazione annua del capitale assicurato calcolata al 31 dicembre, non sarà consolidata sul contratto ma sarà direttamente liquidata sotto forma di Cedola agli aventi diritto.
Pertanto il capitale assicurato alla polizza dopo il calcolo della rivalutazione annua – che sarà riconosciuta sotto forma di cedola - resterà pari a quello in essere al 31 dicembre precedente, ridotto degli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno stesso (valutati all’inizio dell’esercizio).
Art.14 - Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato alla data del decesso.
Se il decesso avviene nel corso dell’esercizio in cui è stato versato il Premio Unico, il capitale liquidato è ottenuto rivalutando lo stesso premio (considerato al netto dei costi applicati da Credemvita), per il periodo che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data del decesso dell’Assicurato.
Se il decesso avviene nel corso degli esercizi successivi al primo, il capitale liquidato è ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuto il decesso dell’Assicurato e la
data di decesso, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno del decesso (valutati all’inizio dell’anno stesso).
La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà la stessa utilizzata da Credemvita per la rivalutazione del capitale assicurato al 31 dicembre precedente.
Art.15 - Prestazioni in caso di sopravvivenza dell’Assicurato.
15.1 Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale
In caso di vita dell'Assicurato al 31 dicembre di ogni anno nel corso della durata contrattuale, è previsto il riconoscimento sotto forma di cedola della rivalutazione annua del capitale assicurato.
Pertanto il capitale assicurato alla polizza dopo il calcolo della rivalutazione annua – che sarà riconosciuta sotto forma di cedola - resterà pari a quello in essere al 31 dicembre precedente, ridotto degli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno stesso (valutati all’inizio dell’esercizio).
Se il Contraente richiede la liquidazione del contratto al 31 dicembre in corrispondenza di una “scadenza successiva”, la Compagnia liquiderà al Beneficiario caso vita l’intero capitale rivalutato (inclusa quindi la rivalutazione dell’anno).
Si evidenzia che:
- Beneficiario del pagamento delle cedole è il Contraente, e gli importi verranno accreditati sul c/c indicato dallo stesso: fa eccezione il caso di liquidazione effettuata al 31 dicembre in corrispondenza di una “scadenza successiva” dove il capitale assicurato liquidato al Beneficiario caso vita includerà la rivalutazione dell’anno;
- la cedola verrà liquidata solo se raggiungerà un ammontare minimo lordo di Euro 50. In caso contrario l’importo della stessa verrà consolidato in Contratto e contribuirà ad accrescere il capitale assicurato.
15.2 Prestazione in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale
Alla data di scadenza del contratto, in caso di sopravvivenza dell’Assicurato, ed ove per il contratto stesso non sia stato effettuato il prolungamento della durata contrattuale, Credemvita liquiderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato alla data della scadenza medesima.
Tale capitale sarà ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di scadenza contrattuale e la data di scadenza, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di scadenza (valutati all’inizio dell’anno stesso).
La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà:
a) la stessa riconosciuta al contratto al 31 dicembre che precede la data di scadenza contrattuale, nel caso della “scadenza originaria”;
b) quella calcolata al 31 dicembre dell’anno di scadenza, nel caso di “scadenza successiva” a quella originaria
In mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, il Beneficiario caso vita della prestazione dovuta da Credemvita alla scadenza, è il Contraente stesso.
Art.16 - Opzioni
Il presente contratto non prevede l’opzione di conversione del capitale assicurato in rendita, né nel corso della durata contrattuale, né alla scadenza contrattuale originaria, né alle scadenze successive a quella originaria.
Art.17 - Prolungamento della durata contrattuale
Alla originaria scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente ovvero di Credemvita, viene effettuato il prolungamento della scadenza al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungamento automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell’anno solare successivo.
Ove il Contraente non comunichi a Credemvita, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di ottenere la liquidazione del capitale assicurato per scadenza del contratto, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.
Xxx Xxxxxxxxxx non comunichi al Contraente, almeno 30 giorni prima della data di scadenza contrattuale, originaria o successiva, la volontà di liquidare il capitale assicurato alla scadenza, il contratto stesso si intenderà automaticamente prolungato.
Con il prolungamento della scadenza Credemvita garantisce la corresponsione del Capitale assicurato nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data del 31 dicembre dell’anno solare della scadenza prolungata.
E’ comunque facoltà del Contraente esercitare, in qualsiasi momento, il diritto al riscatto totale previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.
17.1 - Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di prolungamento
La rivalutazione del capitale assicurato nel periodo del prolungamento contrattuale viene riconosciuta nella misura e secondo le modalità illustrate agli artt.11, 12 e 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Si tenga tuttavia conto che, solo per l’anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento della durata contrattuale, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta sarà:
- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data della scadenza contrattuale originaria quella riconosciuta il 31 dicembre precedente la data di scadenza contrattuale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di scadenza contrattuale originaria e il 31 dicembre successivo, quella riconosciuta per l’anno nel quale è stato effettuato il prolungamento.
17.2 Capitale assicurato nel caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di prolungamento
In caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di prolungamento della durata contrattuale, l’importo del capitale liquidato sarà uguale al capitale assicurato calcolato alla data del decesso.
Ai fini del calcolo del capitale assicurato liquidabile agli aventi diritto, si applicano le regole già illustrate al precedente art.14 delle presenti Condizioni di assicurazione.
17.3 Capitale assicurato nel caso di riscatto totale esercitato durante il periodo di prolungamento.
Durante il periodo del prolungamento della durata contrattuale, il Contraente può esercitare il diritto al riscatto totale di cui al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Si tenga tuttavia conto che, solo nel caso in cui il diritto venga esercitato nell’anno nel quale è stato effettuato il primo prolungamento automatico della durata contrattuale, la misura percentuale della rivalutazione annua riconosciuta, anziché essere quella prevista al successivo art. 19 sarà:
- per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di “scadenza originaria”, quella riconosciuta al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale;
- per il periodo intercorrente tra il giorno seguente la data di “scadenza originaria” e la data di richiesta di riscatto, l’80% di quella calcolata al 31 dicembre precedente la data di riscatto totale.
Durante il periodo del prolungamento automatico della scadenza del contratto, è altresì consentito il riscatto parziale del capitale assicurato in base a quanto previsto al successivo art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art.18 - Costi a carico del Contraente
18.1 costi di emissione contratto
Tali costi, prelevati dal “Premio Unico” ammontano a 15,00 Euro. 18.2 costi di riscatto totale e parziale.
A) Penale per riscatto (totale o parziale) anticipato
In caso di riscatto (totale o parziale) anticipato, richiedibile trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, come specificato al successivo art. 19 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il capitale assicurato sarà liquidato al netto di una penale.
La penale è pari ad una percentuale del capitale assicurato riscattato e viene determinata applicando le aliquote indicate nella tabella sottostante alla quota di capitale assicurato riscattato riferibile al premio unico versato.
Le aliquote variano in funzione degli anni trascorsi tra la data in cui è stato impartito l’ordine di riscatto e la data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) del premio unico versato che ha contribuito alla costituzione del capitale assicurato riscattato.
Anni trascorsi | Aliquota per penale di riscatto |
Fino a 2 anni | 1,50% |
Oltre 2 anni e fino a 3 anni | 0,50% |
Oltre 3 anni | 0,00% |
B) Costo fisso per riscatto (totale o parziale) anticipato
Per l’operazione di riscatto (totale o parziale) viene trattenuto un costo fisso pari a 15,00 Euro, a valere sul capitale assicurato riscattato al netto della penale di riscatto, di cui al precedente punto A), eventualmente già applicata.
Art.19 - Riscatto totale e parziale
Il Contraente può richiedere, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto stesso fermo restando, ai sensi del precedente art. 9, il rispetto di eventuali periodi di permanenza minima definiti sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, espressamente accettati dal Contraente.
Il capitale assicurato liquidabile in caso di riscatto totale è ottenuto:
- rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno di riscatto totale e la data nella quale è stato impartito l’ordine di riscatto, la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno di riscatto totale (valutati all’inizio dell’anno stesso);
- applicando all’importo così ottenuto i costi previsti al precedente art. 18.2
La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato sarà uguale all’80% di quella utilizzata da Xxxxxxxxxx per la rivalutazione del capitale assicurato ai contratti il 31 dicembre precedente.
Il riscatto parziale è uguale ad una quota parte del valore di riscatto totale, ed è concesso a condizione che il valore del capitale assicurato dopo la liquidazione del riscatto parziale sia uguale ad almeno 5.000,00 euro, e che l’importo parzialmente riscattato nel corso di un anno solare non sia superiore al capitale assicurato al contratto il 31 dicembre dell’anno solare precedente.
Art. 20 - Liquidazioni
Le cedole annuali saranno liquidate da Credemvita al Contraente sul conto corrente indicato dallo stesso.
Per tutti gli altri pagamenti di Xxxxxxxxxx devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto tenuto peraltro conto della facoltà di designazione e modifica del/del beneficiario/i ai sensi dell’art. 1920, comma 2 c.c., quindi con atti anche non a conoscenza della Compagnia;
• espletare gli adempimenti normativi di cui al DLgs 231/07.
In particolare Credemvita per poter verificare i presupposti della liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:
20.1 decesso dell’Assicurato
- richiesta scritta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale;
- copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun beneficiario;
- modulo per l’adeguata verifica ritualmente compilato e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario;
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera.
Al fine di attestare la propria condizione di beneficiario/i, considerata l’eventualità che in corso di polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso della Compagnia, nonchè in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verifica se esista o meno un testamento, nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”, al fine di consentire alla
Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione dovrà in ogni caso sempre produrre:
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti, o in alternativa, previa valutazione della Compagnia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti:
o se il Contraente/Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva, sia l’unico o l’ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o in mancanza di testamento l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o l’eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Xxxxxxxxxx da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.
20.2 riscatto totale o parziale
- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato l’importo per il quale viene richiesto il suddetto riscatto parziale;
- modulistica antiriciclaggio.
20.3 scadenza contrattuale
- richiesta scritta di liquidazione, da parte degli aventi diritto, con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- nel caso vi siano aventi diritto minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Xxxxxxxxxx da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- modulistica antiriciclaggio.
Credemvita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 21 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.
Art. 22 - Modalità pagamento premi
Il versamento del premio unico può essere effettuato con le seguenti modalità:
• mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
- Credito Xxxxxxxx XxX su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
- Banca Euromobiliare SpA su conto corrente intestato a Credemvita SpA – Codice IBAN:
XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
• mediante assegno circolare, postale o bancario intestato a Credemvita SpA – con clausola di non trasferibilità.
Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il primo premio assicurativo mediante bonifico bancario, ovvero nell’ipotesi in cui sussistano per Credemvita impedimenti normativi al rapporto o all’operazione, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto.
Nel caso di insoluti, resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
Art. 23 - Norme Finali e modificazione delle condizioni contrattuali
23.1 La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
23.2 Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
23.3 Credemvita in presenza di un giustificato motivo si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta ai contraenti stessi i quali avranno, in tale ipotesi, diritto al riscatto previsto dall’art.19 delle presenti Condizioni di assicurazione anche prima del decorso di un anno dalla decorrenza degli effetti così come definita dall’art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Art. 24 - Legge applicabile
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
Allegati alle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE di INVESTIRE SICURO CEDOLA (TARIFFA 60090)
ALLEGATO 1: Limiti - Reg. Isvap n. 38/2011
Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Xxxxxxxxxx sulla scorta delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.
Limiti in entrata
- 30.000.000,00 di Euro computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come definiti al successivo allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione separata Credemvita II;
- 65.000.000,00 di Euro computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati così come definiti al successivo allegato 2) legate alla Gestione separata Credemvita II.
Limiti in uscita
Credemvita si riserva, in caso di superamento dei limiti sopraindicati, la facoltà di concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella Gestione Separata degli importi che eccedono tale limite.
ALLEGATO 2 : soggetti collegati - Reg. Isvap n. 38/2011
Ai sensi delle previsioni di cui al Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si riporta la definizione adottata da Xxxxxxxxxx afferente più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi.
Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell’anagrafica dell’intermediario risultano:
Ditte, enti, minori/interdetti a legali rappresentanti Cointestazione a cointestatario
CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R. Società controllante a controllata
CREDEM a società controllata CREDEM a società partecipata Società di capitali a consigliere Società di capitali a sindaco Gruppo familiare a singolo familiare
CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria Condizionante a condizionato
Garante totale a garantito
Banca casa madre a filiale estera Referente a riferito
Nominativo univoco a nominativo secondario Genitore (accompagnatore maggiorenne a minore Xxxxxx a genitore (accompagnatore maggiorenne) Società di capitali a legale rappresentante
Società di persone a socio non legale rappresentante
Società di persone a legale non socio
Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati
Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati
inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante
Genitore a figlio Coniuge A a coniuge B Fratello A a fratello X Xxxxxx a nonno
Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto operante l’estinzione
Intestatario rapporto a Titolare effettivo
Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall’intermediario.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “CREDEMVITA II”
Art.1 – Caratteristiche della gestione separata “CREDEMVITA II”
Credemvita Spa (di seguito Credemvita) attua una forma di gestione degli investimenti, separata dalle restanti attività di Credemvita stessa, denominata “CREDEMVITA II”.
La valuta di denominazione è l’Euro.
La gestione separata è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo), ora IVASS, con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011.
La gestione separata è dedicata ad accogliere i versamenti di polizze di assicurazione di cui all’art. 2 c. 1 del D.Lgs. 209/2005 e nello specifico polizze di ramo I con partecipazione agli utili e contratti di capitalizzazione rivolti a tutti i segmenti di clientela, con prevalenza dei soggetti “al dettaglio” interessati alla garanzia del capitale versato e al consolidamento dei risultati finanziari periodicamente ottenuti.
Il valore delle attività della gestione separata risulta costantemente non inferiore alle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.2 – Obiettivi e politiche di investimento
L’obiettivo della gestione separata consiste nel realizzare tassi medi di rendimento che consentano una adeguata rivalutazione delle prestazioni per i contratti di assicurazione con partecipazione agli utili e di capitalizzazione collegati alla gestione stessa, tenendo altresì conto di eventuali tassi minimi garantiti previsti nelle clausole di rivalutazione di tali contratti.
La politica di gestione è realizzata nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 36 del 31/01/2011 e in generale della normativa vigente.
La politica di gestione è principalmente rivolta a strumenti finanziari di tipo obbligazionario, che possono rappresentare fino al 100% del portafoglio, sia di emittenti governativi che di emittenti corporate (non governativi), emessi da Stati o soggetti appartenenti all’Unione Europea o all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Gli strumenti finanziari di tipo obbligazionario di emittenti corporate (non governativi) non possono rappresentare più del 60% della gestione.
Gli strumenti finanziari di tipo azionario non possono rappresentare più del 20% della gestione.
Gli strumenti finanziari acquistati sono prevalentemente negoziati in mercati regolamentati. I titoli di debito non negoziati in mercati regolamentati non possono rappresentare più del 10% della gestione.
La gestione separata può inoltre investire:
- in liquidità e in generale in strumenti monetari nei limiti previsti dalla normativa vigente,
- in investimenti di tipo immobiliare fino a un massimo del 20% del portafoglio,
- in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati fino a un massimo del 35% del portafoglio,
- in investimenti alternativi (quote di OICR non armonizzati, fondi riservati, fondi speculativi) fino a un massimo del 10% del portafoglio.
La gestione separata può investire nelle rimanenti tipologie di attivi (investimenti, crediti, depositi bancari, altri attivi), nelle modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 36 del 31/01/2011 e in generale dalla normativa vigente.
Gli investimenti effettuati dalla gestione separata sono prevalentemente denominati in Euro.
Le operazioni con controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008, sia nella forma di acquisto di titoli di debito, sia nella forma di sottoscrizione di quote di OICR, sono soggette a specifici limiti per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, in particolare non possono rappresentare più del 10% della gestione.
La politica di gestione prevede la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare l’utilizzo di strumenti finanziari derivati viene effettuato in modo coerente con i principi di sana e prudente gestione e con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Art.3 – Tasso medio di rendimento
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata coincide con l’anno solare (dall’01/01 al 31/12 di ogni anno).
Il tasso medio di rendimento di periodo viene calcolato al termine di ogni anno solare, rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono i proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Credemvita in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze risultano prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle seguenti spese:
• le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata,
• le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione.
Non possono gravare sulla gestione separata altre tipologie di spese né altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all’art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
Art.4 – Certificazione
La gestione separata è annualmente sottoposta a verifica e certificata da parte di una società di revisione iscritta all’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
In particolare sono certificate la rispondenza della gestione separata al presente regolamento, la valutazione delle attività, il tasso medio di rendimento di periodo e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Credemvita, rappresentati dalle riserve matematiche costituite per i relativi contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art.5 – Norme finali
Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
Credemvita Spa
I dati contenuti nelle presenti Condizioni di Assicurazione di “Investire Sicuro Cedola” (TARIFFA 60090) e nel presente Regolamento della Gestione Separata “Credemvita II” sono aggiornati al 26 agosto 2016.
GLOSSARIO
TERMINOLOGIA GENERALE
- DEFINIZIONI GENERALI
- POLIZZA – DEFINIZIONI
- PREMIO - DEFINIZIONI
- PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
- PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA
- PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
DEFINIZIONI GENERALI
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario
compagnia
Vedi Società
conclusione del contratto
Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della società.
condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
condizioni speciali
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili);
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
− glossario;
− modulo di proposta (fac simile).
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa di assicurazione
Vedi “società”.
intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri; nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza del settore assicurativo che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi “cessione”
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
prestito
Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
prolungamento
Proroga del periodo di efficacia del contratto di assicurazione
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’Autorità di Vigilanza sul settore assicurativo che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
POLIZZA - DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
polizza mista
Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale se l’assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al beneficiario in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale.
polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.
PREMIO – DEFINIZIONI
premio unico
Importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate
PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA
Cedola annua
È l’importo, al lordo delle imposte, liquidato annualmente al Contraente. Corrisponde alla rivalutazione annua del capitale assicurato.
prestazione a scadenza
Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione del capitale assicurato al 31 dicembre che precede la scadenza.
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
TERMINOLOGIE SPECIFICHE
POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - DEFINIZIONI
aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale contraente.
prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali. rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
società di revisione
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
ALTRE DEFINIZIONI
Scadenza originaria
E’ la data di scadenza del contratto riportata sulla proposta di assicurazione, ossia quella determinata in base alla data di decorrenza e alla durata del contratto.
Scadenza successiva
E’ la nuova data di scadenza attribuita al contratto in seguito ad una operazione di prolungamento.
I dati contenuti nel presente Glossario di “Investire Sicuro Cedola” (TARIFFA 60090) sono aggiornati al 26 agosto 2016.
Investire Sicuro Cedola
Intermediario:
Proposta di assicurazione sulla vita di tipo rivalutabile (Tariffa 60090)
Contraente - Assicurato
Segretazione per scudo fiscale
Assicurato (se diverso dal Contraente): cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
Contraente: cognome e nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale
estremi della proposta e dati relativi al premio
progressivo n. P/ | data di decorrenza | durata (anni) 4 | premio lordo euro | data scadenza |
beneficiario
in caso morte: cognome, nome e data di nascita
in caso vita: cognome, nome e data di nascita
Il Contraente prende atto che gli unici mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:
- bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di valuta riconosciuto a Xxxxxxxxxx S.p.A. dalla banca ordinante;
- assegno circolare, assegno postale, assegno bancario, ai quali verranno applicati due giorni lavorativi di valuta dalla data di versamento. Gli assegni dovranno essere muniti della clausola di non trasferibilità e dovranno essere intestati a Credemvita S.p.A.
Gli assegni si intendono acquisiti salvo buon fine. Nel caso di insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita S.p.A. di agire per ottenere il risarcimento dei danni.
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa che Le è stata consegnata con la presente proposta con la quale, per rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’abbiamo informata sull’uso dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili, e sui Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003) e considerato che Le abbiamo, tra l’altro, rappresentato che in relazione allo specifico rapporto intercorrente con Xxxxxxxxxx, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem, adibiti e/o appartenenti a: - servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti); - attività di controllo aziendale e di governance; - gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio, anche nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem e da altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”.
Fac - simile
Lei può esprimere il consenso per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni ed i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" tra cui, tra l’altro, le società appartenenti al Gruppo Credem, ovvero società collegate a Credemvita o da questa controllate, - apponendo la Sua firma in calce. Inoltre barrando una delle due caselle sottoriportate, Xxx può decidere liberamente di dare o meno il consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per l’attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagine sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti.
Contraente:
dà il consenso
non presta il consenso
Assicurato:
dà il consenso
non presta il consenso
Data e Luogo | |
firma Contraente ✗ | firma Assicurato ✗ |
Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente proposta contrattuale e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell’esecuzione del contratto. Il sottoscritto dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto o, in alternativa, la dichiarazione di rifiuto di fornire le dette informazioni, sono state raccolte prima della sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende concluso con l’accettazione della presente proposta da parte della Compagnia, anche per mezzo della sua sottoscrizione da parte dell’ incaricato per la verifica firma e poteri della Compagnia o dell’intermediario intervenuto nella conclusione del contratto, il quale incaricato, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza della Compagnia, come dalle “Condizioni di Assicurazione INVESTIRE SICURO CEDOLA”. Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è revocabile ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. Il Contraente ha diritto di revocare la proposta finché il contratto non sia concluso, ossia fino al momento della accettazione della proposta contrattuale da parte della Compagnia e, per essa, dall’ incaricato per la verifica firma e poteri. Successivamente alla conclusione del contratto la proposta di assicurazione non è più revocabile. Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso, e specificamente dalla data riportata nel presente modulo di proposta contrattuale, alternativamente, recandosi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo o inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia come precisato nelle “Condizioni di Assicurazione di INVESTIRE SICURO CEDOLA”. Il Contraente conferisce all’intermediario il mandato a custodire e amministrare la Polizza assicurativa conseguente alla conclusione del presente contratto.
Il Contraente richiede, infine, che le cedole erogate da Xxxxxxxxxx S.p.A. in esecuzione del presente Contratto vengano accreditate sul c/c di seguito indicato ed a lui intestato.
✗
firma Contraente
conto corrente: indicare coordinate bancarie (IBAN)
ll sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 3 "Diritto di recesso del Contraente", art. 5 "Beneficiari", art. 9 "Conclusione e decorrenza del contratto", art. 11 "Rivalutazione del capitale assicurato", art.14 "Capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato", art. 15 "Prestazioni in caso di sopravvivenza dell’Assicurato", art. 18 "Costi a carico del Contraente", art. 19 "Riscatto totale e parziale", art. 20 "Liquidazioni", art. 23.3 "Modificazione delle condizioni contrattuali" - oltre che gli Allegati : 1 “Limiti Reg. Isvap n.38/2011”e 2 “Soggetti collegati Reg. Isvap n. 38/2011” alle Condizioni di Assicurazione stesse”.
firma Contraente
✗
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un esemplare del "Fascicolo Informativo di INVESTIRE SICURO CEDOLA" (Tariffa 60090, contenente la "Scheda Sintetica", la "Nota Informativa" le "Condizioni di Assicurazione e regolamento della Gestione Separata Credemvita II", il "Glossario", il fac simile del "Modulo di proposta di assicurazione" ed il "Documento sul trattamento dei dati personali". Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto un esemplare del contratto con particolare riguardo all'esemplare della accettazione della proposta contrattuale, sottoscritta in rappresentanza della Compagnia dall'incaricato per verifica firma e poteri espressamente facoltizzato a rappresentare la Compagnia per la conclusione del contratto. Dichiara inoltre di aver ricevuto il "Progetto Esemplificativo personalizzato delle prestazioni". Il sottoscritto dichiara infine di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” modello 7A,“Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” modello 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2.
firma Contraente ✗ | consenso dell’Assicurato alla conclusione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 C.C. ✗ |
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri (anche per accettazione della proposta e del mandato conferito all'intermediario) | |
luogo e data ✗ | Soggetto Collocatore |
Ufficio delle Entrate
Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
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1 - per il Cliente (pag. 1/1 - Edizione aggiornata a Gennaio 2016)
CRVMO03521ADE01160101
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In particolare, tali dati personali devono essere da Lei forniti per l’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio e dalle altre disposizioni rivenienti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria, nonché in osservanza delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato, ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, potranno essere comunicate anche agli altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Xxxxxxxx – CREDEM, con conseguente trattamento da parte degli stessi, senza la necessità di acquisire a tal fine il consenso dell’interessato.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
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- rilevazione del Suo grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi da Credemvita, eseguita direttamente oppure attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari,…;
- ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché attività promozionali o di vendita di servizi e/o prodotti di Credemvita.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non impedisce a Credemvita di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti.
D - Modalità di trattamento dei dati personali
In relazione alle sopra indicate finalità, i dati sono trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità, strumenti e procedure manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
A tal riguardo, Xxxxxxxxxx S.p.A. fornisce al Contraente e all’Assicurato l’informativa prevista e richiesta dal Xxxxxx e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l’esecuzione dei contratti perfezionati con Xxxxxxxxxx S.p.A.
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
E - Dati sensibili
Può accadere che in relazione alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati e richiesti la Compagnia venga in possesso di dati di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 ovvero “dati sensibili”.
Per "dati sensibili" si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Per il loro trattamento, che sarà effettuato – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela2 - nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l’adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, la legge richiede una specifica autorizzazione, che Lei potrà rilasciare nell’apposito modulo per il rilascio del consenso.
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione e a gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei dati sensibili.
F – Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o da cui potranno essere conosciuti Nell’esecuzione del contratto da Lei sottoscritto, in relazione anche alle modalità organizzative di volta in volta prescelte da Credemvita per migliorare la propria efficienza, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Credemvita, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi:
1) saranno conosciuti dai dipendenti delle strutture, interne ed esterne di Credemvita e/o del Gruppo Credito Emiliano – Credem ovvero delle Società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., adibiti e/o appartenenti a:
- servizi, uffici centrali, rete di vendita (filiali, promotori finanziari e consulenti di nostra fiducia);
- attività di controllo aziendale e di governance;
- gestione delle segnalazioni delle operazioni “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio nell’ambito degli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Credito Emiliano – Credem,
- società che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
- società che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico di Credemvita;
- società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- società che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio.
Dette società utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano state designate da Credemvita “Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza.
Credemvita non diffonde i Suoi dati personali a soggetti indeterminati.
2) possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”3.
L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti denominato “Registro dei trattamenti dei dati personali” è disponibile presso la sede di Credemvita e può essere inoltre agevolmente e gratuitamente consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
G - Diritti di cui all’art. 7 del Lgs n.196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che Lei, in qualità di interessato del trattamento, abbia diritto di:
2 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini
3 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- contraenti, assicurati, beneficiari, vincola tari;
- assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Munich Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; fondi pensione; banche, società di gestione del risparmio legali, società di consulenza, banca depositaria (BNP Paribas Securities Services S.C.A.);
- società di servizi informatici, telematici, finanziari (ad es. Carmignac Gestion Luxemburg SA), amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale), società di formazione;
- società di revisione contabile e certificazione di bilancio (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo Credem a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
- intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
- nonché altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, l’elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa; BANCA D’ITALIA; CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma) istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma
) istituita con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Forze dell’ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Xxxx il Grande 21 -00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Xxxxxxxxxx (Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx); Magistratura; Mefop – Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Via Milano, 58 – 00000 Xxxx); Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria;; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo; UIF – Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx) ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
H - Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a:
- Titolare del trattamento: Credemvita S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxx, x. 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx;
- Responsabile interno dei trattamenti effettuati da Credemvita per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 da parte degli interessati: responsabile pro tempore del Servizio Supporto al Business e responsabile pro tempore dell’Ufficio Clienti entrambi domiciliati presso Credemvita S.p.A., xxx Xxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx, tel. 0000 000000, fax 0000 000000, e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Credemvita SpA
Il Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” sono aggiornati al 4 luglio 2016.
Credemvita S.p.A.
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. - Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx