UNIONE TERRA DI MEZZO
UNIONE TERRA DI MEZZO
Provincia di Reggio Emilia REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio N°
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE “GONZAGA – XXXX XXXXXXX” DI BAGNOLO IN PIANO - STAGIONI TEATRALI 2020/2021 (INIZIO 01/10/2020) – 2021/2022 – 2022/2023 (FINO AL 30 GIUGNO 2023) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER DUE SUCCESSIVE STAGIONI 2023/2024 – 2024/2025 (FINO AL 30 GIUGNO 2025) CON EVENTUALE PROROGA TECNICA
Atto redatto in modalità elettronica
L'anno duemila , il giorno ( ) del mese di , presso la Sede
dell'Unione Terra di Mezzo,
AVANTI A ME
– nato/a a –
il –
, CF –
, residente a –
in via
–---------------- Segretario Generale dell'UNIONE TERRA DI MEZZO, autorizzato a rogare su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali lo stesso è parte, ai sensi dell'art.97, comma 4 lett.c) del D.Lgs 267/2000 e comma 5 del medesimo decreto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo in P.zza della Libertà, 1 – 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX);
SONO COMPARSI
Da una parte:
–-----------------, nato/a a –---------------- il –------------, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo, P.zza della Libertà 1, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell'UNIONE TERRA DI MEZZO - Codice Fiscale 02408320352, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'area Cultura, Sport, Politiche giovanili, a ciò autorizzato in virtù del Decreto del Presidente n. del
–------------------- di seguito denominato nel presente atto come “Concedente”; Dall'altra parte:
–-------------------------, nato/a a il –----------- residente a –------------ in Via
–-------------------, CF –-----------, il quale interviene in questo atto in qualità di
–-------------------------- , avente sede Legale in –------------- in Via –------------, CF. P.IVA
–- ;
La suddetta in prosieguo, nel presente contratto, verrà chiamata per brevità anche
“Concessionario”;
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:
PREMETTONO
• che in data –-------- veniva assunta determinazione a contrarre n. – avente ad oggetto:
“DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE “GONZAGA – XXXX XXXXXXX” DI BAGNOLO IN PIANO - STAGIONI TEATRALI 2020/2021 (INIZIO 01/10/2020) – 2021/2022 – 2022/2023 (FINO AL 30 GIUGNO 2023) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER DUE SUCESSIVE STAGIONI 2023/2024 – 2024/2025 (FINO AL 30 GIUGNO 2025) CON EVENTUALE
PROROGA TECNICA con i relativi allegati;
• Nella succitata determinazione a contrarre:
a) veniva stimato in € –------- (IVA esclusa) il valore della concessione per il periodo di vigenza dello stessa, con oneri della sicurezza da rischi di interferenza pari a “zero”;
b) veniva stabilito in € (IVA esclusa) il canone a base di gara da corrispondere per
l'intera durata del contratto;
c) veniva dato atto che al momento dell’attivazione della procedura per l’affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER per le tipologie di servizi analoghe a quelle del presente contratto;
• che con la menzionata determinazione n.------------- del si è disposto di dare corso
alla procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i., demandando alla Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla “Convenzione per l'affidamento di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di SUA e di servizi di architettura e ingegneria” sottoscritta dalle parti in data 5/04/2018 (annotata al registro delle scritture private non registrate dell'Unione Terra di Mezzo n.3/2018);
• che la SUA della Provincia di Reggio Emilia a seguito di trasmissione Richiesta del Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, trasmessa con nota dell'Unione Terra di Mezzo prot. n. –-------------, ha provveduto a pubblicare, nelle forme di legge, il bando di gara, prot. –------------, avente scadenza ;
• che con Determinazione della Provincia n. –----- del la stessa ha approvato, a seguito
di apposita procedura esperita nelle sedute del –----------------------- -, il verbale di gara allegato alla stessa e ha aggiudicato in via definitiva non efficace il servizio di cui all'oggetto ad –---------------- con sede legale a –-------------- CF----------------/P.IVA –--------------, che ha
ottenuto il punteggio complessivo di –---------- ed ha offerto un ribasso di da
applicarsi sul canone di concessione, corrispondente ad un importo complessivo di €
–-------------- (XXX xxxxxxx);
• che, sempre nella medesima determinazione, la Stazione Unica Appaltante ha altresì dato atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. dopo la verifica dei requisiti prescritti da parte della Provincia di Reggio Xxxxxx;
• che la SUA della Provincia di Reggio Emilia con nota del , pervenuta via Pec, in atti al
Prot.Gen. n , comunicava l'aggiudicazione definitiva non efficace citata dando atto
che la suddetta diverrà efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti;
• che con Determinazione n.-------- del il Responsabile Area Cultura, Sport, Politiche
giovanili dell'Unione Terra di mezzo ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace della concessione in oggetto, come da determinazione della Provincia n ,
a----------------------- rideterminando contestualmente il quadro economico per l'importo complessivo, IVA esclusa, pari a € –-------------
• che con nota del –----------------, acquisita al protocollo generale medesima data, la
Provincia di Reggio Emilia ha provveduto a comunicare, in riferimento alla lettera trasmessa via pec in data –---------------- con prot.------------- i requisiti cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità, pertanto il provvedimento di aggiudicazione, adottato con determinazione dirigenziale n è alla
data del divenuto “efficace”;
• che nei documenti di gara è stata richiamata l'applicazione al presente appalto del “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11/12/2014;
• che nella determinazione richiamata si dava atto che il contratto sarebbe stato stipulato in forma pubblica amministrativa, con l'efficacia dell' aggiudicazione definitiva secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e nei tempi previsti dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
• che con determinazione dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n.------------ del veniva preso d'atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dal
–---------, sulla base della comunicazione, ed in esito ai controlli effettuati, dalla SUA della Provincia di Reggio Emilia (Prot. Gen.--) a---------------- , avente sede Legale in in
Via –------------, CF.--------------- P.IVA –-------------,alle condizioni prescritte nel capitolato speciale d'Appalto, nell'offerta economica e nei documenti di gara, per un importo complessivo contrattuale netto di € ---------------- - oltre IVA di legge –-------- di € ,
così per un importo complessivo al lordo di IVA di € –---------------- -
• che con determinazione da ultimo menzionata il responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo ha provveduto altresì a rideterminare il quadro economico del servizio e ad acquisire il seguente CIG DERIVATO ;
• che è stata richiesta la verifica di regolarità del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) di –----------------- (prot. INAIL );
• che con comunicazione PEC del –----------- prot. UTDM –------------, la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato che la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016
ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità, con conseguente efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, adottato con atto del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali n. –---------- del ;
• che in particolare sono stati effettuati dalla Provincia i seguenti controlli, tutti con esito positivo, senza che siano emerse irregolarità, con acquisizione dei relativi atti (registrati dall'Unione Terra di Mezzo come allegati al prot. n. –---------------------:
- ELENCO CONTROLLI EFFETTUATI
• che, come risulta dalla dichiarazione contenuta nella determinazione del responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n. del
–---------- veniva attestato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER.
DATO ATTO CHE
-con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Unione Terra di Mezzo ha acquisito, per conferimento dai Comuni aderenti (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) le funzioni culturali, sportive e del tempo libero, come da deliberazione approvata con atto n.36 nella seduta del 27/12/2017;
- la convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni conferenti e l'Unione Terra di Mezzo dispone all'Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE che :
1. L’Unione, all’atto del conferimento, esercita la funzione e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:
• gli immobili o la porzione d’essi, presso i quali i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite, con le modalità e le specificità, anche contrattuali, che
saranno opportunamente definite in relazione alla tipologia di immobile e alla relativa destinazione d'uso;
• in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato
all’esercizio delle materie conferite;
• i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario di proprietà dell'Unione.
2. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all’esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.
3. L’Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.
4. L’Unione utilizza i beni in concessione d’uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.
5. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell’Unione, su conforme indirizzo degli enti. Tra le spese di investimento possono essere comprese anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all’Unione, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di contabilità economico-patrimoniale.
6. La copertura assicurativa relativa a danni che dovessero verificarsi ai beni in concessione d’uso dai Comuni all’Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni in concessione d’uso all’Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione.
Tutto ciò premesso,
volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento di cui trattasi, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che
dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
a. dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati approvati con la citata determinazione dell'Area Cultura, Sport, politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n del
–--------------, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende richiamato;
b. Copia dichiarata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Associazione in sede di gara;
c. Polizza Fidejussoria per la garanzia definitiva;
d. Polizza assicurativa RCT/RCO;
e. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11/12/2014;
f. Accordo per il trattamento dei dati personali;
ARTICOLO 2 (Norme applicabili)
1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti allo stesso allegati e dallo stesso richiamati, anche se non materialmente allegati con particolare riferimento ai documenti di cui all'art.1 del presente contratto:
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di concessioni e di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., D.Lgs 81/2008 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e
in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. Le parti si impegnano a rispettare le clausole pattizie di cui al “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11/12/2014.
ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)
L'Unione Terra di Mezzo, come sopra rappresentata,conferisce al Concessionario, come sopra rappresentato, che accetta, l'affidamento in concessione –---------- per il periodo , ai
xxxxx e condizioni previsti nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati e nel rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. Tali documenti, depositati agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati e che il Concessionario accetta e si obbliga ad osservare.
ARTICOLO 4 (Finalità)
L'affidamento in concessione della gestione/uso del teatro per il periodo viene
affidata per perseguire finalità di crescita culturale del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo di un' attività teatrale di elevata qualità artistica. L’obiettivo fondamentale è quello di far sì che il Teatro Comunale possa costituire un punto di riferimento culturale importante, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata, sia direttamente dal Concessionario, che in collaborazione con l'associazionismo del territorio, in modo da vivacizzarne la vita culturale.
Il Concessionario, quindi, nella programmazione e realizzazione dell'attività artistica all'interno del Teatro Comunale, dovrà impegnarsi a lavorare in armonia con i seguenti soggetti - scuole, associazioni culturali, ricreative e sportive, attività commerciali ed imprenditoriali - attivi nel territorio del Comune di Bagnolo in Piano -, ricercando ed incentivando i rapporti con gli stessi.
Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico e come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata della concessione in oggetto.
ARTICOLO 5 (Decorrenza e durata)
Il presente contratto decorre dal –------- fino al –---------- con possibile rinnovo al -------------
L’Ente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese fermo restando quanto disposto dall'art.176, comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna del teatro e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.
La riconsegna del teatro avverrà mediante redazione di apposito verbale da redigersi a cura del Concessionario, alla presenza di un rappresentante della Stazione Appaltante dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.
Pertanto, tutte le opere e le attrezzature aggiuntive, acquisite del teatro, al momento della riconsegna, da parte del Concessionario all'Unione Terra di Mezzo, diverranno di proprietà dell'Unione stessa, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni alla struttura affidata in gestione senza il preventivo consenso scritto dell'Unione Terra di Mezzo.
ARTICOLO 6 (Corrispettivo )
Il corrispettivo contrattuale dovuto, per la durata dell'affidamento, dovuto dal Concedente, al Concessionario per il pieno e perfetto adempimento della concessione sulla durata di , è
stimato in € –----------- , oltre ad IVA di legge, pari a € –--------- e così per complessivi €
–-------------- risultanti dal ribasso sulla cifra a base d'asta.
ARTICOLO 7 – (Pagamento del corrispettivo)
Il pagamento del corrispettivo annuale stabilito per la concessione del teatro sarà versato in tre rate, tramite mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, in forma elettronica ed evidenzianti il CIG derivato –----------------, secondo
quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative, a condizione che siano rispettate le condizioni della presente convenzione. Il pagamento del canone sarà suddiviso in tre rate annuali;
Il corrispettivo non verrà adeguato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Il pagamento delle rate è subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario di quanto previsto dagli artt. 5 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 8 (Tariffe)
Le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale di –--------- per il teatro, sono introitate dal Concessionario stesso e contabilizzati nel rispetto delle norme vigenti, con l’obbligo di riportarli nel rendiconto della gestione .
ARTICOLO 9 (Tracciabilità)
Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima. Tutti i movimenti finanziari conseguenti il presente affidamento saranno eseguiti sul conto corrente con codice IBAN :
Presso – Agenzia di
Il Concessionario indica quali soggetti autorizzati al versamento, ricevimento, riscossione e quietanza di somme :
-– nato a –
il –
Codice Fiscale – ;
Il Concessionario deve, e si impegna, a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui è avvenuta la variazione.
Gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) -----------------------
ARTICOLO 10 (Obblighi del Concessionario)
Il Concessionario è tenuto a utilizzare e a far utilizzare il teatro, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, in modo che le attività svolte risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del CSA, che con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a rispettare in toto.
ARTICOLO 11 (Garanzie)
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi del CSA e nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, il Concessionario presta la cauzione definitiva
di € –
n. –-
mediante –
rilasciata da – .
Il Concessionario dà al Concedente ampia facoltà di utilizzare detta garanzia, in tutto od in parte, nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.
Il Concessionario si obbliga a reintegrare la cauzione di cui il Concedente si sia dovuta avvalere in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Essa sarà svincolata con le modalità stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
ARTICOLO 12 (Responsabilità e Assicurazioni)
Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di cui trattasi.
Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Ente (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione delle varie attività svolte all’interno dell'impianto sportivo e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, derivanti dall’utilizzo dello stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, attrezzature ed arredi dell’intera struttura, concessi in uso dall'Ente stesso.
Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste.
Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della
struttura, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.
Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, per danni arrecati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all’interno della struttura, ivi compresi i danni alla struttura stessa.
Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, aventi caratteristiche di cui all'articolo 7 del CSA. All'uopo, il Concessionario ha stipulato –------------- rilasciate da –--------------- in data –-------------
acquisite in atti al P.G. n. –-------------. Detta polizza risulta quietanzata sino al , così
come risulta da copie acquisite in atti al citato protocollo. E' obbligo del Concessionario, alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del servizio.
ARTICOLO 13 (Sub Concessione e Cessione della Concessione)
E’ ammessa la sub-concesione nella quota massima del 40% del valore complessivo del contratto , relativamente a soli contratti di pulizia, custodia,portierato, guardiania e servizio di sala, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:
a) l'oggetto della sub-concessione
b) la durata della sub-concessione
c) importo della sub-concessione
d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.
Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.
E’ vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’esecuzione della concessione, senza l’espressa autorizzazione dell'Unione Terra di Mezzo.
ARTICOLO 14 (Inadempienze – Penali)
In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel CSA, il Concedente potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.25 del CSA, applicando le penalità in esso disposte, sino alla risoluzione dello stesso in caso di grave inadempienza.
ARTICOLO 15 (Cessione dei crediti)
E' vietato al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52, alle condizioni contenute all'art.27 del CSA.
ARTICOLO 16 (Recesso dal contratto)
In materia di risoluzione contrattuale e recesso si applicano le disposizioni di cui agli artt.108 e 109 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. e art.19 CSA.
La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l’aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e delle ulteriori normative vigenti.
ARTICOLO 17 (Obblighi amministrativi)
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto operano di pieno diritto senza l’obbligo, per il Concedente, della costituzione in mora del Concessionario. Per tutto quanto qui non regolato si fa espresso rinvio al D.Lgs 50/2016 s.m.i
Il Concessionario si impegna a gestire il teatro nel rispetto delle disposizioni del CSA e delle condizioni dichiarate nell'offerta tecnica, nonché della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 18 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici ulteriori clausole di risoluzione espressa del contratto e penali)
1. In ottemperanza al Protocollo d'intesa l'appaltatore e, per quanto compatibile con l'oggetto e le condizioni del presente affidamento:
- (Clausola n. 1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 11/12/2014 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- (Clausola n. 2) si impegna a comunicare al Concedente l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- (Clausola n. 3) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- (Clausola n. 4) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
- (Clausola n. 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Concedente, del relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in relazione alla prima erogazione utile.
- (Clausola n. 6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- (Clausola n. 7) dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione ogni eventuale variazione dei dati riportati nella visura camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa.
ARTICOLO 19 (Domicilio del Concessionario)
A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio in a
–- – pec:
ARTICOLO 20 (Controversie e foro competente)
In caso di controversia tra il Concessionario ed il Concedente circa l’interpretazione e l’esecuzione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Xxxxxx.
ARTICOLO 21 (Spese contrattuali e registrazione)
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a totale carico del Concessionario.
ARTICOLO 22 (Codice di comportamento)
Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19.12.2013). Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo. L’inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell’avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Si dà atto che il Concedente ha trasmesso al Concessionario entrambi i codici tramite propria nota prot.----------- inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo -------------
Il Concessionario si impegna, inoltre, a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile. A tal fine il Concedente contesta per iscritto la violazione al Concessionario, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate, entro detto termine o non risultano accoglibili, il Concedente procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.
ARTICOLO 23 (Sicurezza e Riservatezza)
1. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Ente.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del soggetto stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Ente
ARTICOLO 21 (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si impegnano al rispetto dell'accordo per il trattamento dei dati personali, per quanto ad esso non materialmente allegato.
Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di fogli completi.
Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto digitalmente
p. il Concedente (UNIONE TERRA DI MEZZO)
La Responsabile dell'Area Cultura-Sport-Politiche Giovanili
–- X.xx
p. il Concessionario (– )
Il Legale rappresentante
–-------------------- X.xx -----------------------
Il Segretario Rogante dell'Unione Terra di Mezzo
–- X.xx