Contract
DIREZIONE DIDATTICA STATALE «XXX XXXXXXX XXX XXXXX LITERNO | ANI» |
sulle materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09 |
27/11/2015
XXX XXXXXXX XXXXXX VILLA LITERNO
X. X. X. 00000 - XXX XXXXXXXXXX, 00
081 8920334 - 081 8928747 - 081 8169211
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx;
Scuola Primaria e dell’Infanzia
Ipotesi di
Contratto Integrativo d’Istituto
Anno Scolastico 2015 / 2016
Pag. | |||
Indice | 3 | ||
Ipotesi di contratto integrativo Verbale di sottoscrizione | 6 | ||
Contratto integrativo d’istituto Verbale di stipula | 8 | ||
Titolo Primo | DISPOSIZIONI GENERALI | 10 | |
Art. 1 | Campo di applicazione, decorrenza e durata | ||
Art. 2 | Interpretazione autentica | ||
Titolo Secondo | RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI | 11 | |
Capo I | Relazioni sindacali | ||
Art. 3 | Obiettivi e strumenti | ||
Art. 4 | Rapporti tra RSU e Dirigente | ||
Art. 5 | Oggetto della contrattazione integrativa | ||
Art. 6 | Informazione preventiva | 12 | |
Art. 7 | Informazione successiva | ||
Capo II | Diritti sindacali | 13 | |
Art. 8 | Attività sindacale | ||
Art. 9 | Assemblea in orario di lavoro | ||
Art. 10 | Agibilità sindacale | ||
Art. 11 | Calendario degli incontri | ||
Art. 12 | Trasparenza | 14 | |
Art. 13 | Modalità di esercizio del diritto di sciopero | ||
Art. 14 | Contingente di personale in caso di sciopero | ||
Art. 15 | Regolamento per il funzionamento della delegazione trattante | ||
15 | |||
Art. 16 | Xxxxxxxx retribuiti e non retribuiti | ||
Art. 17 | Referendum | 16 | |
Titolo Terzo | DIRITTO ALLA FORMAZIONE IN SERVIZIO | 17 | |
Art. 18 | Permessi per formazione e aggiornamento professionale | ||
Titolo Quarto | ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | ||
18 | |||
Art. 19 | |||
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |
Pag.
Indice 3
(RLS)
Art. 20 | Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Gli addetti al SPP | ||
Art. 21 | Le figure sensibili | ||
Titolo Quinto | PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA | 19 | |
Art. 22 | Ore eccedenti personale docente | ||
Art. 23 | Ore eccedenti personale ATA | ||
Art. 24 | Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA | ||
Titolo Sesto | DISCIPLINA DELLE RISORSE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | 20 | |
Capo I | Norme Generali | ||
Art. 25 | Risorse | ||
Art. 26 | Attività finalizzate | 23 | |
Art. 27 | Distribuzione delle risorse tra i diversi profili professionali | ||
Capo II | Utilizzazione del FIS | 24 | |
Art. 28 | Finalizzazione delle risorse del FIS | ||
Art. 29 | Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica | 25 | |
Art. 30 | Stanziamenti | ||
Art. 31 | Conferimento degli incarichi | 27 | |
Art. 32 | Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA | ||
Art. 33 | Incarichi specifici | ||
Titolo Settimo | NORME TRANSITORIE E FINALI | 28 | |
Art. 34 | Clausola di salvaguardia finanziaria | ||
Art. 35 | Natura premiale della retribuzione accessoria |
7
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2015-2016, .
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1 settembre al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l’interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica, come da art. 2
e. esame congiunto, ai sensi del D.L. n° 95/2012.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della stessa.
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2009 non sono, comunque, oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e, comunque, tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Dette materie vengono portate ad esame congiunto ai sensi del D. L. n° 95/2012.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Art. 6 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva:
x. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
c. contrattuale;
d. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
e. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
f. utilizzazione dei servizi sociali;
g. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
h. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono, inoltre, oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse dalla contrattazione integrativa per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 7 – Informazione successiva
1. Sono materie di informazione successiva:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nella sala docenti della scuola primaria “Xxxxxx Xxxxxx” (Padiglione n. 3), di cui sono responsabili; ogni documento affisso all’Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO. SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al Piano terra della palazzina Uffici in Xxx Xxxxxxxxxx 00, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO. SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno.
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO. SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento dell’Ufficio di Segreteria, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
Art. 10 – Agibilità sindacale
l lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.
Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono,in caso di necessità e previa richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice,telefono,posta elettronica, reti telematiche.
I componenti della RSU o le OO. SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d’accesso a tutti gli atti dell’istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa.
La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiesta del dirigente.
Art. 11- Calendario degli incontri
Tra il dirigente scolastico e la RSU e le OO. SS. viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all’art. 6 del CCNL 2007:
a) nel mese di settembre:
modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche, ecc.);
adeguamento degli organici del personale;
assegnazione del personale ai plessi e alle succursali;
assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;
piano delle attività retribuite con il fondo d’istituto;
utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;
b) nel mese di ottobre:
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento professionale;
utilizzazione dei servizi sociali;
sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) nel mese di febbraio:
proposte di formazione classi e organici di diritto.
Gli incontri sono convocati dal dirigente scolastico anche su richiesta delle RSU e può partecipare anche il direttore dei servizi generali e amministrativi. In ogni fase degli incontri sono convocati i rappresentanti delle OO. SS. territoriali, rappresentative ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 165/200l, e al termine è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. Gli incontri possono concludersi con un’intesa oppure con un disaccordo e, in tal caso, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.
Art. 12 - Trasparenza
Per corrispondere al principio di trasparenza, viene concordata l’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del fondo d’istituto ivi compresi i nominativi, le relative attività, gli impegni orari e i relativi compensi. Tale comunicazione, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene consegnata alla RSU e alle OO. SS., nell’ambito dei diritti all’informazione.
Art. 13 - Modalità di esercizio del diritto di sciopero
I lavoratori che intendono aderire ad uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente scolastico. In tal caso, essi non hanno più facoltà di revoca dell’adesione. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, s’intendono in servizio dall’inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte-ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l’art.2 della Legge 146/90.
Art. 14 – Contingente di personale in caso di sciopero
Nel caso in cui tutti i dipendenti intendessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi essenziali, si procederà alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il personale precettato per l’espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.
Il contingentamento riguarda solamente il personale ATA ed è finalizzato esclusivamente «ad assicurare le prestazioni indispensabili» previste dal comma l dell’art. 2 della legge n. l46/1990, e cioè:
svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e di idoneità (assistente amministrativo, collaboratore scolastico);
tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni al personale con contratto di lavoro a tempo determinato (Direttore SGA, collaboratore
scolastico).
Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere nei contingenti in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima
dell’effettuazione dello sciopero. I soggetti individuali hanno il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
ART. 15 - Regolamento per il funzionamento della delegazione trattante
COSTITUZIONE
In applicazione dell’art. 7 del CCNL del 29/11/2007, è costituita la Delegazione Trattante dell’Istituzione scolastica:
Direzione Didattica Statale Xxx Xxxxxxx Xxxxxx di Villa Literno, per la trattazione delle materie indicate nell’art. 6 del CCNL 29/11/2007.
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
La Delegazione di Parte Pubblica è rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore.
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
I rappresentanti della Delegazione di Parte Sindacale sono designati dai rispettivi Organismi ed Organizzazioni, così come previsto dal CCNL 2006/2009.
Nell’istituzione scolastica oggetto della presente Ipotesi di CCII, la RSU formalmente designata e presente è formata dai seguenti dipendenti:
1. Xxxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx.
Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti di propria fiducia sulle materie in discussione.
Ciascuno degli Organismi o delle Organizzazioni costituenti la Parte Sindacale, ricevuta l’informazione riguardante atti e materie indicate nel medesimo articolo, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l’esame congiunto di suddetti atti o materie.
La richiesta di esame, a cura della Segreteria della Delegazione Trattante, è partecipata anche agli altri Organismi o Organizzazioni costituenti la parte sindacale.
La riunione per l’esame congiunto si svolge entro le 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine tassativo di 15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero, per comprovati motivi di urgenza, entro un termine più breve.
Analoga disciplina viene prevista nel caso di riunioni di consultazione richieste dal Dirigente Scolastico.
Le sedute della contrattazione si svolgono di norma presso la scuola primaria Xxxxxx Xxxxxx.
Al termine della trattativa viene sottoscritto un’intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, che formalmente esprime la volontà consenziente delle due Parti ed assume per esse valore vincolante.
Nel caso di divergenza di posizioni all’interno della Parte Sindacale si fa riferimento a quanto previsto dal contratto nazionale scuola.
E’ compito del Dirigente Scolastico dare esecuzione all’ intesa/accordo/Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
Per la Delegazione di Parte Pubblica firmerà il Dirigente Scolastico.
Per la RSU firmerà il Coordinatore o suo delegato, o coloro appositamente designati; per le altre Rappresentanze sindacali firmeranno i rispettivi Responsabili o loro delegati.
Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale che deve riportare le eventuali decisioni.
Il verbale sarà trasmesso alla RSU per una eventuale modifica e/o condivisione e successivamente affisso all’albo sindacale e inviato a tutti i plessi e sezioni dell’Istituzione scolastica.
L’istituzione scolastica deve consentire lo svolgimento tra i/le lavoratori/lavoratrici, in orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacale.
I/Le lavoratori/lavoratrici possono farsi assistere o difendere da rappresentanti della RSU o da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, durante le fasi del procedimento disciplinare.
Art. 16 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente.
Art. 17 - Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
TITOLO TERZO - DIRITTO ALLA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art. 18 - Permessi per Formazione ed Aggiornamento Professionale
CRITERI GENERALI
Per la fruizione dei permessi spettanti annualmente al personale docente e ATA, si definisce :
trasparenza ed equità nell’attribuzione dei permessi;
una giusta mediazione tra il diritto soggettivo del singolo lavoratore/lavoratrice e la regolarità nell’erogazione del servizio;
modalità certe ed esplicite di richiesta, concessione e fruizione dei permessi FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
INSEGNANTI
a. contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea dei 5 giorni di permesso:
- non più del 50% dei componenti del team per la scuola dell’infanzia e primaria;
- non più del 50% dei componenti del Consiglio di classe per la scuola secondaria;
In caso di concorrenza di più docenti richiedenti che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento esplicitamente previste nel Piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti. Qualora la fruizione del permesso lo consenta, si attiva lo scambio orario che verrà organizzato dai docenti stessi e sottoposto all’attenzione della Dirigente che ne validerà la richiesta e la relativa autorizzazione.
ATA
Al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato si definiscono i seguenti contingenti quantitativi massimi per la fruizione contemporanea delle ore di permesso autorizzate:
- non più di due unità del personale amministrativo,
- non più di 4 unità equamente ripartito per scuola del personale ausiliario e comunque non più di 1 unità per scuola.
In caso di concorrenza di più unità di personale della medesima categoria richiedente, che eccedono i contingenti massimi viene data priorità alle attività di formazione e aggiornamento attinenti il profilo professionale ricoperto e/o l’esercizio di funzioni, considerando anche il criterio delle turnazioni.
PROCEDURA
Il personale interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla scuola, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partecipazione.
La richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 3 giorni di calendario successivi alla presentazione della stessa, al lavoratore/lavoratrice non perviene alcuna comunicazione scritta di diniego da parte del Dirigente Scolastico; in tal caso, nella comunicazione, devono essere indicate le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio che hanno impedito la concessione del permesso.
TITOLO QUARTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 19 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 20 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
Art. 21 - Le figure sensibili
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
TITOLO QUINTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 22 – Ore eccedenti personale docente
1. Ogni docente, a seguito di dichiarazione scritta, si rende disponibile massimo per sei ore settimanali sia nella scuola primaria che nell’infanzia per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. Nella scuola primaria la disponibilità, nel proprio giorno libero, s’intende fino ad un massimo di 4 ore e fino ad un massimo di 2 ore antecedenti l’inizio del proprio turno di servizio o successive al termine dello stesso;
3. Nella scuola dell’infanzia la disponibilità s’intende fino d un massimo di 3 ore antecedenti l’inizio del proprio turno di servizio pomeridiano o successive al proprio turno antimeridiano;
4. In caso di incapienza, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 34, comma 1, del presente contratto;
5. In caso di eccedenza della disponibilità dichiarata dai docenti rispetto al budget assegnato dal MIUR, si procederà alla riduzione proporzionale di tale disponibilità ovvero, ove necessario, alla individuazione dei docenti cui affidare l’incarico con ricorso alla graduatoria interna, formulata per la individuazione dei soprannumerari.
6. Sarà considerato criterio di preferenza l’indicazione del giorno libero per le sostituzioni.
7. In caso di disponibilità di cui ai precedenti punti 2 e 3 (per la scuola dell’infanzia limitatamente alla disponibilità nel turno antimeridiano), la presenza alla prima ora di lezione è richiesta a mezzo convocazione telefonica. In caso di mancata risposta ad una sola chiamata, si procede oltre e non viene riconosciuto alcun compenso.
8. La disponibilità, una volta acquisita, va indicata nel quadro orario settimanale.
Art. 23 – Ore eccedenti personale ATA
1. Il personale ATA, Ass. Xxx.xx e Coll. Scol., a seguito di dichiarazione scritta, si rende disponibile per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
Art. 24 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale
d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica.
TITOLO SESTO – DISCIPLINA DELLE RISORSE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 25 – Risorse
1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
c. stanziamenti del Fondo dell’Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d. stanziamenti per ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
e. eventuali economie del Fondo non utilizzate negli anni scolastici precedenti
f. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
- Riferimenti normativi:
‐ intesa del 07/08/2015- ARAN XX.XX.;
‐ avviso MIUR del 11/09/2015;
‐ economie a. s. 2014/15 presenti sul SICOGE
I parametri a base di calcolo per gli istituti contrattuali del M. O. F. 2015/16 sono i seguenti:
F.I.S. 2015/16
Fonte normativa del finanziamento | F.I.S. Lordo Stato 2015/16 | ||
CCNL del 29/11/2007 art. 84/85 CCNL del 23/01/2009 art 4 Organico di diritto Docenti e ATA 74 doc.+15 ATA = 89 | € 2498,03 x 02 punti di erogazione =……………… € 352,18 x 89 dipendenti in O.D. = …………………….. Totale F.I.S. ……………….. | …………….€. 4996,06 ….. ..………€. 31344,02 ……………€. 36.340,08 | |
F.I.S. Lordo dipendente 2015/16 …………………….. | ……………€. 27.385,14 |
FUNZIONI STRUMENTALI 2015/2016
Fonte normativa del finanziamento | Lordo Stato 2015/16 | |
CCNL 2006/2009 art. 33 Accordo 18 novembre 2009 art. 2 Accordo 31 maggio 2011 | Quota base 39.94 x 74 docenti in O. D. Totale | €. 1341,45 €. 2955,56 €. 4297,01 |
Lordo dipendente 2015/16 | €. 3238,14 |
INCARICHI SPECIFICI 2015/16
Fonte normativa del finanziamento | Lordo Stato 2015/16 | |||
CCNL 2006/2009 e successiva sequenza contrattuale ATA di cui all’art. 62 del CCNL Scuola 2006/09 Accordo 18/11/2009 art. 3 | 146,70 x 14 personale ATA Totale | €. €. | 2053,80 2053,80 | |
Lordo dipendente 2015/16 | €. | 1547,70 |
ORE ECCEDENTI
Fonte normativa del finanziamento | Lordo Stato 2015/16 | |
CCNL 2006/2009 art. 30 | ||
Accordo 18 novembre | 28,61 x 74 docenti in O.D. | €. 2.117,14 |
2009 art. 5 | ||
Accordo 31 maggio 2011 | Totale | €. 2.117,14 |
Lordo dipendente 2015/16 | €. 1.595,43 |
INDENNITA’ DI DIREZIONE
Lordo dipendente 2015/16 | ||||
I. D. (parte variabile) al D.S.G.A. | Quota fissa 30,00 x 89 O.D. | Totale | €. €. | 750,00 2.670,00 |
€. | 3.420,00 | |||
Lordo STATO | 2015/16 | €. | 4.538,34 |
INDENNITA’ DI DIREZIONE sostituto DSGA a. s. 2015/16
Lordo dipendente 2015/16 | |||
I.D. sostituto al D.S.G.A. | Parte fissa CIA A.A. I. D. DSGA Diff. CIA | € € € € € € € | 1.750,00 - 774,00 = 976,00... 3.420,00 + 976,00= 4.396,00.. |
Quota giornaliera 4.396,00/12/30= 12,12 Quota L.D. per 30 gg. 12,21 x 30 gg. = 366,30 | |||
Lordo STATO 2015/16 €. 486,08 |
Ore eccedenti al personale ATA x sost. colleghi assenti A.S. 2015/16
n° ore | Area di intervento | L. D. |
80 | Ore eccedenti Sostituzione colleghi assenti coll. scolastici Quota oraria € 12.50 | 1.000,00 |
50 | Ore eccedenti Sostituzione colleghi assenti ass. xxx.xx Quota oraria € 14.50 | 725,00 |
TOTALE | 1725,00 |
TUTOR ANNO DI PROVA DOCENTI NEO IMMESSI A.S. 2015/16 (DA ACCANTONARE)
n° unità | Tipo di attività | n° ore | Quota oraria | L.D. |
2 | TUTOR | 40 | 17,50 | 700,00 |
TOTALE | 700,00 |
PROSPETTO RIEPILOGATIVO STANZIAMENTO MOF A.S. 2015/16
Lordo Dipendente | Lordo Stato | |||
Tipologie di istituto contrattuale disponibili per la contrattazione | lordo dipendente | TOTALE lordo dipendente | TOTALE Lordo Stato | |
F.I.S. | 27.385,14 | 22.250,66 (da ripartire) | 29.526,62 | |
Economie fis a.s. 2015/16 | +1076,82 | |||
TOTALE (1) | 28.461,96 | |||
I.D. (fissa + variabile) al DSGA (Accantonata) | - 3.420,00 | |||
I.D. sostituto DSGA (Accantonata) | - 366,30 | |||
O.E. ATA sost. Collega assente (accantonata) | - 1725,00 | |||
TUTOR docenti neo- immessi (accantonata) | ‐ 700,00 | |||
F.S. ai docenti (2) | 3.238,14 | 3.238,14 | 4.297,01 | |
I.S. al personale ATA (3) | 1547,70 | 2021,51 | 2682,55 | |
Economie I.S. al personale ATA (4) | + 473,81 | |||
Ore eccedenti doc. sost. collega assente (5) | 1595,43 | 5493,07 | 7289,30 | |
Economie Ore eccedenti doc. sost. collega assente (6) | + 3897,64 | |||
Totale disponibilità MOF (1+2+3+4+5+6) 39.214,68 | ||||
Art. 26 – Attività finalizzate
1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali economie possano essere utilizzate per fini diversi.
Art. 27 - Distribuzione delle risorse FIS fra i diversi profili professionali
Il budget disponibile è stato suddiviso in modo proporzionale fra i diversi profili professionali:
personale docente 62,00 % corrispondente ad €. 13.795,41 lordo dipendente
personale A.T.A. 38,00 % corrispondente ad €. 8.455,25 lordo dipendente
TOTALE €. 22.250,66
CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS
Art. 28 – Finalizzazione delle risorse del FIS
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Il presente contratto ha l’obiettivo di rendere la gestione del fondo:
trasparente al fine di far conoscere a tutto il personale scolastico quali sono le risorse disponibili e come saranno impiegate;
programmata per definire e realizzare le condizioni che permettono la retribuzione prevista di ogni attività;
equilibrata nella distribuzione delle risorse sia nei confronti delle attività che del personale scolastico;
finalizzata per retribuire le attività che migliorano e/o ampliano l’offerta formativa dell’istituto.
3. Possono accedere al fondo tutti i dipendenti dell’istituto quali:
docenti e ATA a tempo indeterminato e determinato
docenti e ATA in part-time, purché si tratti di attività aggiuntive non continuative;
supplenti temporanei assunti dalla Dirigente Scolastico, anche per periodi brevi, se svolgono attività non rinviabile al ritorno in servizio del titolare.
4. Le attività del personale scolastico retribuite con il fondo di istituto soggetto alla contrattazione, devono essere aggiuntive:
svolte oltre l’orario obbligatorio, oppure, oltre i normali impegni anche se nell’orario obbligatorio;
inserite nel piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti e nel piano adottato dal Dirigente Scolastico per il personale ATA, (dopo consultazione con il personale stesso).
5. Nel caso di mancato o parziale utilizzo, gli eventuali risparmi, andranno ad incrementare l’avanzo d’amministrazione dell’esercizio finanziario corrispondente, per essere riassegnati, nell’anno successivo, al fondo dell’istituzione scolastica incrementandolo di pari importo.
6. Procedure modifica fondo d’istituto in corso d’anno:
La pianificazione, oggetto di delibera degli organi competenti e di contrattazione, può essere soggetta a cambiamenti (ivi compresa la variazione in aumento o diminuzione delle risorse disponibili), ma deve seguire procedure di trasparenza a cura del referente che ne è responsabile secondo tale modalità:
Proposta al collegio docenti per assunzione in chiave pedagogico-didattica; qualora la logistica organizzativa non lo renda possibile, valutazione autorizzazione e monitoraggio da parte del Dirigente;
Valutazione contabile da parte del DSGA;
Assunzione in contrattazione con RSU.
7. Gestione progetti in itinere:
Qualora, durante l’anno scolastico, si verificassero dei bisogni che richiedono la stesura di un progetto si procede secondo le modalità sotto indicate:
Proposta al collegio docenti per assunzione in chiave pedagogica didattica; qualora la logistica organizzativa non lo renda possibile, valutazione autorizzazione e monitoraggio da parte della Dirigente;
Valutazione contabile da parte della DSGA;
Assunzione in contrattazione con RSU.
Art. 29 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 16 – Attività finalizzate, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Pertanto, le risorse finanziarie del fondo d’istituto e non specificamente finalizzate vengono utilizzate per retribuire le attività previste dall’art. 88 del CCNL del 29/11/2007.
3. I progetti didattici aggiuntivi saranno realizzati nei limiti delle risorse stanziate.
4. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall’appartenenza a ordini e gradi diversi presenti nella scuola.
5. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell’istituto per finanziamenti ex L. 440/97, per progetti didattici finanziati da Enti pubblici o da soggetti privati, per progetti speciali che prevedano la corresponsione di compensi al personale docente e Ata, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, vengono utilizzate, su indicazione del Collegio dei docenti, per retribuire il personale docente e ATA della scuola impegnato in tutte le attività connesse alla realizzazione dei relativi progetti opportunamente predisposti.
IN PARTICOLARE,
6. Le indennità e i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:
in modo forfaitario per l’intero anno, in cifra unica o su base oraria, a fronte dell’incarico assegnato.
GESTIONE COMPENSI A SEGUITO ASSENZA DI DOCENTI E ATA
Per la retribuzione dei compensi in caso di assenza del personale si rimanda a quanto previsto dalla Legge 133/2008 art. 71. In particolare, laddove, ad esempio, un insegnante destinatario di incarico ai sensi del presente articolo si assentasse per un determinato periodo ovvero per un periodo tale da necessitarne la sostituzione o qualora rinunciasse alla nomina, si procederà come segue:
In caso di assenza dovuta a qualsiasi motivo, a partire dal 31° giorno, il compenso sarà ridotto proporzionalmente; per il personale docente il riferimento del servizio è pari a 10 mesi (settembre-giugno); per il personale Ata è pari a 11 mesi.
al docente che lascia l’incarico verrà corrisposto il compenso in termini proporzionali alle azioni ed al periodo prestati;
al docente che dovesse assumerne la sostituzione verrà corrisposto il rimanente importo.
l’assegnazione al nuovo docente sarà svolta applicando la rispettiva procedura.
Art. 30 – Stanziamenti e Finalizzazioni
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio di Circolo, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il MOF destinato al personale docente e ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
Lordo Dipendente | |
A ) somma necessaria per corrispondere l’indennità di direzione-quota variabile al DSGA, pari a euro | 3.420,00 |
B) somma necessaria per i compensi da corrispondere al sostituto del DSGA, pari a euro | 366,30 |
C) somma necessaria per i compensi a n. 2 collaboratori del dirigente ore 100, pari a euro | 1.750,00 |
D) Somma necessaria a retribuire il personale docente per Progetto “Festa di fine anno”, per n. 304 ore (€ 35,00 ciascuna) pari ad euro… | 10.640,00 |
Lordo Dipendente | |
E) Somma necessaria a retribuire il personale docente per la partecipazione a Commissioni e gruppi di lavoro per n.11 docenti x ore 74 pari ad euro… | 1.295,00 |
F) Somma necessaria a retribuire N. 2 docenti con incarico di Xxxxx per anno prova docenti neo-immessi o passaggio ruolo per n. 40 ore, pari ad euro… | 700,00 |
G) Somma necessaria a retribuire il docente con incarico di referente del Progetto Sicurezza a scuola per n. 06 ore, pari ad euro… | 105,00 |
H) Somma necessaria a retribuire n. 5 docenti con incarico di Funzione Strumentale, pari ad euro… | 3238,14 |
I) Somma necessaria a retribuire il personale docente Scuola primaria per sostituzione colleghi assenti (ore eccedenti orario d’obbligo) per ore 182 pari ad euro | 3.394,30 |
L) Somma necessaria a retribuire il personale docente Scuola dell’infanzia per sostituzione colleghi assenti (ore eccedenti orario d’obbligo) per ore 116 pari ad euro | 2091,48 |
M) Somma necessaria a retribuire il personale ATA per sostituzione colleghi assenti (ore eccedenti orario d’obbligo) Ass. Xxx.xx 50 ore Coll. Scol. 80 ore | 725,00 |
1.000,00 | |
N) Somma necessaria a retribuire il personale ATA per attività di intensificazione delle attività e prestazioni aggiuntive per il funzionamento della scuola Assistenti Amministrativi per n. ore 366 pari ad euro… Collaboratori Scolastici per n. ore 251 pari ad euro… | 5.307,00 |
3.137,50 | |
O) Somma necessaria a retribuire gli incarichi specifici al personale ATA pari ad euro… | 2.021,51 |
TOTALE STANZIAMENTI RIPARTITI | € 39.191,23 |
Non ripartito | € 23,45 |
Schema generale riassuntivo del M.O.F. per la contrattazione integrativa (USCITE) | |
Attività | Importi 2015/16 |
Progetto attività aggiuntive docenti “Festa di fine anno” | 10.640,00 |
Collaborazioni del D.S. | 1.750,00 |
Commissioni-Ref. Sicur. | 455,00 |
Attività funzionali all’insegnamento (RodarIncanto- piano migl. – tutor) | 1.645,00 |
FIS ATA(comprensivo dell’I.D. del DSGA e del Sostituto) | 12.230,80 |
Funzioni Strumentali | 3238,14 |
Incarichi specifici | 2021,51 |
Ore eccedenti | 5485,78 |
Ore eccedenti ATA | 1725,00 |
TOTALE USCITE | 39.191,23 |
Non ripartito | 23,45 |
Art. 31 - Conferimento degli incarichi
1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti
Art. 32 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 2, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 33 - Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio
TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
Art. 35 – Natura premiale della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 30 % di quanto previsto inizialmente.