REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DELLE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DELLE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
CAPO I OGGETTI E FINALITA’
ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina:
1. contratti di sponsorizzazione e
2. accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile;
3. convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
2. La stipula dei contratti, degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1 è possibile al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione e realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. Le iniziative di cui al comma 1, punti 1 e 2 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti e devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune. I Responsabili di servizio predisporranno annualmente una rendicontazione in ordine all’incidenza delle iniziative in questione sul settore di rispettiva competenza.
4. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 43 L.449/97, all’art. 119 D.L.vo 267/2000 ed all’art. 26 D.L.vo 163/06.
CAPO II
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE
ART. 2 - DEFINIZIONI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
1. Per “contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto mediante il quale il Comune (sponsee- sponsorizzato) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor - sponsorizzante), che si obbliga a fornire, a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi spazi pubblicitari.
2. Per “sponsorizzazione” si intende ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale.
3. Per “sponsor” si intende il soggetto privato che vuole stipulare un contratto di sponsorizzazione.
4. Per “spazio pubblicitario” si intende lo spazio fisico od il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
ART. 3 - CONTENUTI E DESTINATARI DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di un’economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
2. Le forme di sponsorizzazione a cui il Comune ricorre, a titolo esemplificativo, sono in relazione :
- ad attività culturali
- ad attività sociali
- ad attività sportive
- ad attività di promozione turistica
- ad attività di valorizzazione del patrimonio del Comune
- ad attività di manutenzione del patrimonio comunale, compresa pulizia di aree e strade nonché sgombero neve dalle stesse;
- ad attività inerenti il servizio di verde pubblico e di arredo della sentieristica
- ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.
3. Possono assumere la veste di sponsor :
- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi.
- le associazioni senza fine di lucro, formalmente costituite, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.
4. Sono sempre ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
ART. 4 - ACCORDI DI COLLABORAZIONE
1. Gli accordi di collaborazione disciplinano e regolano i rapporti di carattere non istituzionale tra il Comune e privati relativamente ad interventi di qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale e che siano finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente.
2. L’accordo precisa i termini della collaborazione e deve disciplinare anche i rapporti economici tra i sottoscrittori, ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata.
3. Gli accordi di collaborazione possono determinare, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune, oltre al ritorno pubblicitario tipico dei contratti di sponsorizzazione, la possibilità economica per il soggetto collaborante di ricavare una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività.
4. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate in particolare :
- concessione di edifici o locali di proprietà del Comune per svolgimento di servizi a favore della popolazione
- recupero e gestione di qualsiasi bene pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile.
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE
1. Con l’approvazione del presente regolamento il Consiglio autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni e collaborazioni per il conseguimento di finalità di pubblico interesse.
2. La Giunta, nel rispetto del presente regolamento, autorizza il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni o collaborazioni in via generale con l’approvazione del P.R.O. (Piano Risorse Obiettivi) e, per specifiche iniziative, con apposita deliberazione.
3. Tutte le fasi gestionali inerenti alle iniziative di sponsorizzazione e collaborazione sono demandate all’esclusiva competenza del Responsabile preposto al settore interessato o, qualora l’iniziativa si rivolga a più settori, ai Responsabili coinvolti, con il coordinamento del Segretario.
4. Il Responsabile di settore procede con appositi atti a dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta, riferendo alla stessa in proposito con modalità da concordare.
ART. 6 - INIZIATIVA SPONTANEA O PER AZIONE DI TERZI
1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
1. iniziativa spontanea del Comune, che predispone apposito progetto di sponsorizzazione o collaborazione
2. iniziativa di soggetti terzi.
2. Qualora l’iniziativa sia correlata alla proposta di soggetti terzi essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali del Comune, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
ART. 7 - MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
1. La scelta del contraente avviene di regola con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione..
2. All’avviso di sponsorizzazione o collaborazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune, inserimento sul sito internet comunale, invio alle associazioni di categoria e/o con altre forme ritenute di volta in volta più opportune per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L’avviso deve indicare:
1. il bene o l’attività o il servizio o l’iniziativa oggetto della sponsorizzazione o collaborazione ovvero la somma corrispondente,
2. l’esatta determinazione dell’offerta pubblicitaria,
3. gli obblighi dello sponsor o del collaborante,
4. le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione o di collaborazione,
5. l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione o collaborazione.
4. L’offerta di sponsorizzazione o collaborazione deve essere accompagnata da autocertificazione attestante:
- inesistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata da norme di legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
- inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (per le imprese);
- non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, religiosa.
5. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si costituiscono a seguito di procedure ad evidenza pubblica, le offerte verranno valutate dal Responsabile di settore nella cui competenza rientra l’iniziativa, il servizio, la manifestazione interessata dalla sponsorizzazione o dall’accordo. Qualora vi siano più iniziative interessate la valutazione viene effettuata congiuntamente dai Responsabili dei settori coinvolti.
ART. 8 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
1. Il Comune si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a. la propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
b. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
ART. 9 - CONTRATTO
1. La gestione della sponsorizzazione o della collaborazione avviene mediante sottoscrizione di apposito contratto da parte dello sponsor o del collaborante e del Responsabile di settore.
2. Nel contratto sono stabiliti:
- il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto di sponsorizzazione o collaborazione;
- gli obblighi assunti dalle parti;
- le clausole di tutela da eventuali inadempienze.
3. Il Responsabile di settore, prima della stipulazione del contratto, deve esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari affinché gli stessi rispondano a quanto previsto nel presente regolamento.
4. Qualora in corso di contratto si verificasse l’esistenza di messaggi aventi contenuto non ammesso il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno anche d’immagine per il Comune.
ART.10 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSO- RIZZAZIONI
1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
- implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999, nell’ambito della previsione di cui al comma 1, lettera d;
- finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;
3. La restante quota costituisce economia di bilancio.
ART. 11- ASPETTI FISCALI DELLE SPONSORIZZAZIONI
1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all’importo di cui al precedente comma.
ART. 12 - RISERVA ORGANIZZATIVA
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora o ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
CAPO III
CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
ART. 13- FINALITA’
1. Le convenzioni per consulenze o servizi aggiuntivi di cui all’art. 43, comma 3 della legge n. 449/97 devono favorire la realizzazione di maggiori economie o di maggiori entrate per l’Ente.
ART. 14 – CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo per ciascuna tipologia di convenzione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale in riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.
2. L’ammontare del corrispettivo è determinato dalla somma del costo di acquisto o di utilizzo dei beni mobili e immobili, dei servizi erogati e della retribuzione oraria lorda del personale addetto (comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali e Irap a carico dell’amministrazione comunale). Nel caso in cui il servizio erogato preveda anche l’affidamento di attività ad un soggetto esterno all’amministrazione, la misura dell’importo è determinata anche sulla base del costo di tali attività. L’importo, così determinato, può essere aumentato fino ad un massimo del 50%.
3. Per le convenzioni con Enti pubblici si può prescindere dall’integrale rimborso delle spese sostenute ove sussista un interesse pubblico.
4. Il rimborso è determinato per ogni singola richiesta o accesso o operazione oppure mediante canone annuo.
ART. 15 - LIMITI
1. Le convenzioni per attività o servizi aggiuntivi devono essere rivolte a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, una migliore qualità dei servizi.
2. Le attività oggetto delle convenzioni non devono rientrare tra i servizi pubblici essenziali, come definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, né fra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983, già disciplinati da apposita normativa.
3. Le consulenze o i servizi da erogare non devono essere compresi fra le funzioni ed i compiti attribuiti o delegati all’Ente da leggi, regolamenti o convenzioni stipulate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, salva espressa previsione delle medesime fonti.
ART. 16 - COMPETENZE E CONTENUTI
1. Le convenzioni di cui all’art. 43, comma 3 della L. 449/97 vengono approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le convenzioni disciplinano, fra l’altro, l’oggetto dell’attività o servizio, le modalità di svolgimento delle relative prestazioni da parte dei dipendenti, la misura del contributo e le modalità di pagamento.
ART. 17- DESTINAZIONE RICAVI
1. Le somme introitate, a titolo di contributo di collaborazione da parte degli enti pubblici e di corrispettivo ai netti di IVA da parte dei soggetti privati, saranno destinate alle seguenti finalità:
- bilancio dell’Ente;
- integrazione delle risorse per la produttività generale ed il miglioramento dei servizi, ai sensi dell’art. 15, c. 5 del CCNL 1° aprile 1999.
CAPO IV DISPONIZIONI FINALI
ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia.
3. Per quanto non previsto nel corrente articolo si rinvia alla disciplina normativa in materia di trattamento dati personali, compreso il vigente regolamento comunale.