SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
stipulato con atto pubblico notarile informatico
tra l'Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Bologna con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 C.F. 00322270372, indirizzo PEC: xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx;. ) con
sede in ……………….via………..,… C.F.- P.IVA………………; indirizzo PEC… ;
e
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila….., in questo giorno di…………….. del mese di… 2021
in Bologna, via …………….n. …….., Xxxxxxx a me Dott……………, Notaio in… ,
iscritto al Collegio Notarile di Bologna, sono comparsi i Signori:
-…………………………….. nato a……………. (……) il giorno……………… 19…., domiciliato per la carica in Bologna, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx. x. 0, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in qualità di procuratore e quindi per conto ed in rappresentanza della "AZIENDA XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX" con sede in Bologna (BO), di seguito anche Acer o Stazione appaltante, Piazza della Resistenza n. 4, Codice Fiscale/Partita IVA 00322270372, in forza dei poteri attribuitigli con la procura rilasciata dal Presidente dell’Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Bologna, Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato il 29 luglio 1954 a Sant’Agata Bolognese (Bo), con atto del Notaio dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx di Imola, in data 21 dicembre 2015, repertorio n. 17737/11173, registrato all’Ufficio delle Entrate di Imola il 22 dicembre 2015 al n. 3852 serie 1T, che in copia informatica conforme all'originale cartaceo, la cui validità della firma del Notaio stesso è stata da me accertata nei termini e modi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per dare esecuzione alla delibera di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 201.. n. …… oggetto n… ;
e
-Sig………………, nato a……………(….) il 19.. e domiciliato per la carica in………….. (……) via
……………..n… , il quale agisce ed interviene in questo contratto non in proprio, ma nella sua qualità
di ……………del……………………., con sede in…………………….., Via …………………..n. ,
C.F., P.IVA n. ……………………a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitigli
da… , di seguito anche “operatore economico” o “aggiudicatario” o “appaltatore”
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali con il presente atto
PREMESSO CHE
a) Con decreto-legge 19.05.2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020 n. 77, sono state introdotte disposizioni recanti rilevanti incentivi economici sugli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico del patrimonio edilizio nazionale. In particolare, l’art. 119 del d.l. n. 34/2020 prevede che le spese documentate e sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2023 per l’esecuzione di taluni interventi, individuati nel medesimo articolo, realizzati dagli Istituti Autonomi Case Popolari sugli immobili in proprietà o in gestione, siano ammessi a godere di una detrazione fiscale nella misura del 110% della spesa sostenuta.
c) Alla luce di tutto quanto sopra, ACER Bologna può beneficiare delle detrazioni fiscali sopra richiamate.
e) a seguito d’esperimento della gara con delibera del , in atti, ha aggiudicato la gara a…..
f) Il presente Accoro Quadro precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed Operatore Economico; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Offerta presentata dall’Operatore economico in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati
g) Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per Acer nei confronti dell’Aggiudicatario, in quanto le obbligazioni per essa sorgono solo a seguito della conclusione dei contratti operativi.
h) Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, invece, l’aggiudicatario si obbliga alla sottoscrizione di tutti contratti operativi che Acer gli sottoporrà.
Tutto ciò premesso
TITOLO I
DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE
1. PREMESSE
2. NORME APPLICABILI
Il presente contratto è sottoposto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori e servizi, in particolare del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora vigente, del DM 263/2016 nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/08).
Per tutto quanto non stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Accordo Quadro, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che possano essere emanate in corso di vigenza contrattuale.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle suddette norme e dell’incondizionata accettazione delle stesse.
3. OGGETTO E FUNZIONAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento delle attività di progettazione, esecuzione dei lavori e tutte le attività tecniche connesse inerenti l’efficientamento energetico e miglioramento sismico indicati all’art. 119 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.) e specificati nei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché i relativi adempimenti tecnici e fiscali presupposti e/o successivi, da realizzarsi sul patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione di ACER Bologna riportate dettagliatamente nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati (anch'essi parte integrante del contratto).
L’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro è remunerata, ai sensi dell’art. 121 del d.l.
n. 34/2020 (c.c. e m.), mediante l’opzione dell’Aggiudicatario per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, pari all’importo del corrispettivo stesso. L’Aggiudicatario, i propri fornitori e/o collaboratori esterni che effettuano gli interventi e gli adempimenti connessi anticipano pertanto la relativa spesa che sarà poi da questi ultimi recuperata sotto forma di credito d’imposta, con le modalità previste per legge.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte in generale e, in particolare, secondo le regole che consentiranno di fruire degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.).
L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire l’appalto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dagli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.), nonché dei conseguenti provvedimenti attuativi
L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo".
L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente l’affidamento e l'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate all'operatore economico con appositi Contratti Operativi senza ulteriore negoziazione.
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’appaltatore si impegna alla sottoscrizione di tutti e quattro i contratti operativi che Acer gli sottoporrà e che avranno ad oggetto i quattro lotti di cui all’allegato sub.. al presente contratto.
I contratti operativi saranno sottoscritti con tempistiche coerenti con il Cronoprogramma complessivo che l’appaltatore ha già presentato ad ACER e che si allega al presente Accordo.
I Contratti Operativi avranno la forma di scrittura privata e verranno stipulati in modalità elettronica, sottoscritti e scambiati dalle parti in forma digitale. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento dei singoli Contratti Operativi.
Acer procederà a commissionare le singole prestazioni tecniche rientranti nel contratto operativo mediante l’invio di ordini di lavoro/servizio, i quali indicheranno, in armonia con il cronoprogramma di dettaglio presentato dall’appaltatore entro 10 giorni dalla stipula di ciascun contratto operativo riportante per
ciascuna specifica prestazione, la data di inizio ed i relativi tempi di realizzazione. Dal contratto operativo potranno derivare i seguenti ordini di lavoro/servizio:
1) Uno riguardante lo svolgimento delle ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE alla progettazione. Le attività da svolgersi ad opera di tecnici abilitati sono le seguenti, e tutte quelle necessarie per addivenire alla progettazione esecutiva:
a) Accesso agli atti di ogni fabbricato ed eventualmente reperibilità del relativo titolo abilitativo in corso di validità, per verificare l’eventuale presenza di abusi edilizi, da condursi esclusivamente sulle parti comuni degli edifici e nelle parti pertinenziali di edificio interessate dall’esecuzione dei lavori;
b) Rilievo e stesura grafica per ogni fabbricato, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
c) Valutazione della conformità edilizia ed urbanistica del fabbricato e successiva dichiarazione di conformità edilizia urbanistica- Certificato di destinazione d’uso;
d) Perizia statica attestante l’assenza di dissesti strutturali in atto, od in presenza di tali fenomeni relazione sulla possibilità di procedere con l’intervento di miglioramento sismico;
e) APE (attestazione di prestazione energetica) iniziale complessiva del fabbricato;
f) Eventuale pratica di sanatoria degli eventuali abusi riscontrati nell’attività di verifica e relativo accatastamento, ovviamente limitata ai casi che, qualora non sanati, possano inficiare l’ottenimento del credito fiscale;
g) Valutazioni sulla fattibilità dell’intervento di efficientamento energetico per verificare la possibilità di eseguire un salto di due classi energetiche del fabbricato all’interno delle regole stabilite per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%;
h) Valutazione sommaria dei costi delle ulteriori eventuali opere che si rendessero necessarie o molto opportune per il completamento dell’intervento ma non rientranti all’interno delle opere ammissibili o tra quelle offerte come miglioria e che pertanto resterebbero a carico della Stazione Appaltante;
i) Presentazione ai Comuni interessati delle pratiche edilizie necessarie per l’ottenimento del titolo abilitativo, in funzione dei Regolamenti edilizi o altro strumento regolatorio di ogni amministrazione comunale.
2) Uno riguardante la PROGETTAZIONE ESECUTIVA dell’intervento affidato e quindi comprendente:
a) Elaborati grafici di Piante, Prospetti, Sezioni, Relazioni, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Documentazione fotografica;
c) Computo Metrico Estimativo con valutazione delle somme ammissibili a detrazione fiscale e relativa verifica di congruità;
d) Piano della sicurezza e coordinamento;
e) Ogni altro elaborato prescritto dalla normativa in vigore per dare compiuto il progetto esecutivo degli interventi.
Tutti gli elaborati dovranno essere redatti da tecnici abilitati e da loro timbrati e firmati.
In questa fase progettuale i tecnici abilitati, dovranno redigere, firmare e presentare ai Comuni interessati le pratiche SCIA o CILA e relativi modelli.
3) Uno riguardante l’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE, che consentano di beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.).
In questa fase dovranno essere svolte anche tutte le PRESTAZIONI PROFESSIONALI tecniche da eseguirsi dopo l’ultimazione dei lavori e comprendenti:
a) APE Finale (Attestazione di Prestazione Energetica del fabbricato);
b) AQE finale (Attestato di di qualificazione energetica per edifici residenziali);
c) Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2 comma 7 lettera a) del Decreto “Asseverazioni”;
d) Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2 comma 7 lettera b) del Decreto “Asseverazioni” - Stato di Avanzamento Lavori;
e) Comunicazione ad ENEA;
f) Chiusura dei lavori con redazione di SCEA (Segnalazione Certificata di conformità Edilizia e Agibilità);
g) Assistenza alle pratiche di collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura contabile.
Nel corso dell’esecuzione di ciascun contratto operativo Acer provvederà ad effettuare una valutazione dell’operato dell’aggiudicatario. Qualora la valutazione dovesse dare esito negativo, Acer si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e di sottoscriverne un altro con un altro Operatore economico utilmente collocato in graduatoria.
Il meccanismo sopra descritto non concerne i casi di risoluzione ex art. 108 del D.Lgs. 50/2016, i quali saranno conseguentemente trattati ai sensi del medesimo articolo.
4. CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI E LORO RAPPORTI
La stipula dell'Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per ACER Bologna nei confronti dell'Aggiudicatario, che sottoscrivendolo se ne assume pertanto ogni rischio.
L’aggiudicatario per contro, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si vincola a sottoscrivere tutti gli eventuali Contratti Operativi, osservando le tempistiche indicate nel cronoprogramma da lui presentato e ad eseguire i lavori che ne costituiscono l’oggetto.
A tal fine, l'operatore economico deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, ed i nominativi del personale referente dell'Accordo Quadro.
L'Operatore Economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per eventuali urgenze.
L'impresa designa inoltre un referente tecnico, Responsabile di Commessa, al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
Gli articoli del presente Contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche agli eventuali Contratti Operativi.
L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal Capitolato Speciale, dal presente Accordo Quadro, dall’eventuale Contratto Operativo e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla Stazione Appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.
5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’esatta quantificazione delle prestazioni relative ad ogni contratto operativo e singolo Lotto sarà possibile solo a seguito della progettazione degli interventi che è demandata all’operatore economico aggiudicatario. I prezzi che saranno praticati per le attività di progettazione, verifica, attestazione, asseverazione, certificazione e analoghe attività, in quanto necessarie per l’ottenimento degli incentivi fiscali e non oggetto di offerta da parte degli operatori economici in sede di gara, saranno stabiliti nel rispetto dei limiti previsti dai provvedimenti attuativi degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 del (c.c. e m.), in particolare del D.M. MISE 06.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05.10.2020).
I prezzi praticati per la realizzazione degli interventi oggetto della presente procedura, necessari per l’ottenimento degli incentivi fiscali, non sono oggetto di ribasso, e saranno stabiliti nel rispetto dei limiti previsti dai provvedimenti attuativi degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34/2020 del (c.c. e m.), in particolare del
D.M. MISE 06.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05.10.2020).
Acer si riserva la possibilità di prevedere ulteriori lavorazioni, necessarie per la conclusione dei lavori, indicate nelle “Schede Edificio” quali “Lavori aggiuntivi non incentivabili” e oggetto dell’offerta migliorativa in fase di gara.
Qualora Acer dovesse richiedere l’esecuzione di prestazioni non oggetto di offerta migliorativa e che quindi l’appaltatore non ha offerto di eseguire gratuitamente, il corrispettivo sarà determinato facendo riferimento ai prezzi contenuti nell’Elenco regionale dei prezzi delle Opere pubbliche dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ed in carenza dello stesso, nel prezziario DEI.
L’importo indicato per ogni singolo Lotto e oggetto di detrazione comprende la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, la verifica, l’attestazione, l’asseverazione, la certificazione e analoghe attività in quanto necessarie all’ottenimento del credito fiscale che verranno anch’esse poste a
carico dell’aggiudicatario mediante il meccanismo dello sconto in fattura pari all’importo medesimo. I costi delle eventuali lavorazioni che dovessero essere richieste da Acer non oggetto di offerta non si intendono invece compresi nell’importo stimato per i lotti, e la loro annotazione sugli atti contabili, qualora non compatibile con le esigenze di rendicontazione dettate dall’esigenza di maturazione del credito fiscale, avverrà separatamente.
6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata del presente Accordo Quadro è di quattro anni decorrenti dalla data odierna e in tale arco di tempo Acer potrà proporre all’aggiudicatario la sottoscrizione di contratti operativi ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente bando.
In ogni caso le prestazioni dedotte nel presente contratto devono essere ultimate non oltre la data prevista dal D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.
Le tempistiche per l’esecuzione delle varie attività saranno puntualmente indicate nei singoli Contratti Operativi, fatto salvo quanto già indicato nel capitolato, parte II.
7. DOCUMENTI ALLEGATI CONTRATTUALI
Le Parti danno atto che, seppur non allegati materialmente al presente atto, costituiscono documenti contrattuali quelli contenuti nell’allegato…., documenti che le Parti si sono scambiati digitalmente ed hanno sottoscritto digitalmente. Le parti dichiarano di ben conoscerli.
In caso di discordanza tra i vari elaborati vale l’interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa.
In caso di norme del presente Accordo e del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro in contrasto, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Accordo e del Capitolato Speciale d’Appalto è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione dei lavori; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
E
8.
DOMICILIO, REFERENTI E DELEGH
L’Aggiudicatario ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. n. 145/00, elegge domicilio contrattuale presso……………………………………………………………
A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro.
L'Aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile dei lavori e all’atto della sottoscrizione dei contratti operativi, comunicherà il Responsabile di Commessa. Gli stessi dovranno accettare l’incarico con
dichiarazione da allegarsi al contratto.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Aggiudicatario.
Il Responsabile di Commessa, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare ad ACER Bologna il nominativo di un sostituto, del quale, qualora necessaria, dovrà essere presentata procura speciale, da parte dell’Appaltatore, conferendogli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti all’esecuzione del presente Accordo Quadro.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico di Responsabile di Commessa è attribuito da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio con le modalità di cui all’art. 4 DM 145/2000.
L’Appaltatore tramite il Responsabile di Commessa assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La D.L., previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento del Responsabile di Commessa e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al secondo paragrafo, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del Responsabile di Commessa o di uno o più Tecnici di Cantiere nominati da una associazione temporanea di imprese o da un consorzio, deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
TITOLO II
DEI TERMINI DEL CONTRATTO
9. SUBAPPALTO
La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.
Per quanto concerne la disciplina del subappalto (o del cottimo) troveranno applicazione le norme di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, pertanto saranno ammessi subappalti limitatamente alle opere che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare nella dichiarazione resa in sede di gara.
Ai sensi dell’art. 105, co 2 Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le lavorazioni oggetto del contratto, nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contratto.
L’appaltatore provvede al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Alla copia autentica del contratto deve altresì essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo.
Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui al citato art.80
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
Il contratto stipulato con il subappaltatore – o con qualunque subcontraente della filiera delle imprese comunque interessate ai lavori – è nullo, e pertanto del tutto improduttivo di effetti, nel caso in cui non sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi il cui importo sia inferiore al 2% dei lavori affidati o di importo inferiore ad
€.100.000,00# i termini di cui sopra sono ridotti della metà.
L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Acer Bologna. E’ altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.276/2003.
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e nella zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro. E’ altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltato.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delle richiesta entro il termine assegnato, Acer paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore inadempiente (o al subappaltatore, nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016)
Il tutto secondo la previsione dell’art.30, comma 5, del D.Lgs.50/2016 L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
c. I piani di sicurezza di cui al X.Xxx. 81//2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni in materia di subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare ad Acer, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 118 del D. Lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982, come successivamente modificato.
Si intendono richiamate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di subappalto.
10. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi e per i motivi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
ACER può imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto e l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto e non può far valere la risoluzione del contratto.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta da Acer.
11. PERSONALE ADDETTO
L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali, che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo.
È fatto obbligo all’Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei lavori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere l’indicazione del committente. Tutto il personale occupato, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, è
tenuto ad esporre detta tessera di riconoscimento.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e della fine dell’attività del personale addetto all’erogazione delle prestazioni.
TITOLO III
DELLE GARANZIE E DEI PAGAMENTI
12. COPERTURE ASSICURATIVE
L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione dei singoli contratti operativi, si obbliga a:
- stipulare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ciascun intervento ricompreso all’interno di ciascun contratto operativo, una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti da Acer a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche preesistenti per l'importo pari all’ammontare lavori indicato sul progetto esecutivo approvato. Le somme da assicurare (sezione A - partita 1 e 2) saranno indicate di volta in volta dalla stazione appaltante, non essendo al momento stimabili.
La polizza deve inoltre assicurare Acer contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori (sezione B) il cui massimale sarà definito di volta in volta dalla stazione appaltante per ciascun intervento.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni Acer da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La polizza RCT deve essere indipendente da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso quindi specificatamente dedicata al presente appalto. - stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non) addetti all’attività svolta, ed oggetto dell’Accordo, dei quali l’Appaltatore si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per ogni singolo Contratto Operativo che sarà sottoscritto.
La polizza RCT/O dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre coperture che l’Appaltatore avesse già in corso, quindi specificatamente dedicata al presente Accordo Quadro, ed in caso di A.T.I., la polizza dovrà essere presentata da parte della Capogruppo mandataria anche in nome e per conto della/e mandante/i che deve/devono rientrare nel novero degli Assicurati.
I massimali della predetta polizza saranno indicati di volta in volta dalla Stazione Appaltante.
La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro.
-costituire una polizza fidejussoria di Performance a garanzia della corretta e completa esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento del credito fiscale da parte della Stazione Appaltante che indennizzi ACER per l'eventuale perdita derivante dal mancato ottenimento o mancato riconoscimento dell'Ecobonus o meglio della detrazione fiscale del 110% sui lavori di efficientamento energetico e/o di miglioramento sismico eseguiti dall’appaltatore. Nello specifico tale polizza dovrà coprire Acer dall’eventualità di non poter ottenere il credito fiscale da cedere a causa di qualsiasi inadempimento, od errato o parziale adempimento svolto in una qualsiasi delle fasi dell’assolvimento di ogni contratto operativo.
-A costituire una garanzia postuma c.d. “di Rimpiazzo e Posa in Opera" che assicuri ACER per il rimpiazzo totale o parziale dei lavori causati da difetti di materiale e/o posa in opera in quelle parti dell'edificio oggetto di ristrutturazioni, e nello specifico i lavori di impermeabilizzazione delle coperture, rivestimenti esterni intonaco o rivestimento cappotto termico. La stessa copre altresì le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate e danneggiate a seguito di danni materiali e diretti per errata posa in opera
o da difetto di prodotti impiegati che rendano l'opera non idonea.
Essa dovrà essere stipulata prima dell'avvio di lavori ed in abbinamento alla polizza CAR per i lavori da realizzare.
La copertura assicurativa ha una durata di 10 anni dalla data di fine lavori. Gli importi da assicurare saranno indicati di volta in volta dalla stazione appaltante, non essendo al momento stimabili.
- limitatamente alle opere che l’appaltatore non ha offerto di eseguire gratuitamente, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs.50/2016 l’Appaltatore si obbliga, per il pagamento di ciascuna rata di saldo, alla costituzione di altrettante garanzie fidejussorie bancarie o assicurative di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Con la stipulazione di ogni contratto operativo:
- il professionista incaricato della progettazione esecutiva dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile e professionale del progettista ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice con durata pari all’intera durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e attività connesse per un massimale almeno pari al 30% dell’importo dei lavori progettati. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- I professionisti incaricati del rilascio delle asseverazioni sono tenuti a produrre ad ACER, ai sensi del
D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, art. 119, comma 14, una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale almeno pari al valore complessivo del credito fiscale generato dalle predette attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.” L’attività di asseverazione da assicurare si intende resa ai fini dell’ottenimento dello sconto fiscale “Superbonus 110%”.
13. GARANZIE
Si dà atto che l'Appaltatore ha costituito in data con polizza n. la garanzia definitiva, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 e secondo le modalità di cui all’art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016, sotto forma di cauzione/ fideiussione con la Banca/ Compagnia , dell’importo di euro pari al 10 per cento dell’importo totale dell’Accordo Quadro ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del rischio di mancata o inesatta esecuzione dei lavori oggetto dei contratti operativi, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno patito. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. ACER potrà richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in base all'avanzamento dell'esecuzione dei Contratti Operativi, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo Certificato di collaudo.
Si dà atto che in data odierna, al su costituito Signor viene restituitala polizza fidejussoria, per la garanzia provvisoria, rilasciata da ………………..in data ………………..n. polizza , da intendersi svincolata a tutti gli effetti.
14. DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, senza che l’Appalttore possa sollevare eccezione alcuna.
15. PAGAMENTI
La contabilità dei singoli Contratti Operativi dovrà essere mantenuta separata e distinta per ciascun fabbricato e per tipologia di intervento/tipologia di finanziamento.
Le prestazioni che accedono agli incentivi fiscali di cui al d.l. 34/2020 (c.c. e m.), dedotte del presente Contratto, sono economicamente regolate solo ed esclusivamente con le modalità stabilite dal presente articolo.
In forza dell’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.), l’Aggiudicatario, i propri fornitori e/o collaboratori esterni si impegnano a realizzare gli interventi e i presupposti e/o successivi adempimenti documentali optando per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, pari all’importo del corrispettivo stesso. L’Aggiudicatario, i propri fornitori e/o collaboratori esterni che effettuano gli interventi e gli adempimenti connessi anticipano pertanto la relativa spesa che sarà poi da questi ultimi recuperata sotto forma di credito d’imposta, con le modalità previste per legge.
L’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata sia in relazione a ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), i quali non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo e dovranno riferirsi ad almeno il 30% dell’importo complessivo, comprensivo delle spese tecniche approvato con il progetto esecutivo. Acer pagherà pertanto non più di 2 SAL al raggiungimento di un importo compreso tra il 30 il 40 percento dell’importo lavori approvato da ACER per ciascun intervento.
Nel caso in cui i lavori ricomprendano anche opere non ammesse all’incentivo, la quota a carico della stazione appaltante sarà contabilizzata, fatturata e pagata, con le stesse tempistiche previste per le opere incentivate.
Il saldo dei lavori sarà liquidato a collaudo avvenuto.
In ogni caso, per le attività e gli interventi oggetto del presente Contratto è esclusa la corresponsione dell’anticipazione, in quanto incompatibile con l’opzione dello sconto in fattura stabilita dall’art. 121 del d.l. n. 34/2020 (c.c. e m.).
L’emissione della fattura da parte dell’Aggiudicatario, sia con riferimento ad eventuali SAL che a saldo
della attività prestate, fa seguito all’emissione del SAL o del collaudo di ciascun singolo intervento su ciascun fabbricato.
Sarà poi cura della Direzione Lavori trasmettere tempestivamente al Responsabile del Procedimento i certificati di pagamento corrispondenti alla contabilità redatta come sopra descritto approvate in contradditorio tra Appaltatore e Direzione Lavori, unitamente a tutti gli atti e le certificazioni previsti per l’ottenimento del credito fiscale.
L’emissione delle fatture relative alle prestazioni eseguite e derivanti dal presente Accordo Quadro è accettata in subordine alla verifica comprovante l’avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché ai regolari adempimenti nei confronti dei subappaltatori. Ai fini dell’accettazione di tali fatture ACER Bologna acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo all’Aggiudicatario. In caso di inadempienza contributiva risultante da uno dei DURC acquisiti, ACER Bologna rifiuterà la fattura ricevuta e l’Aggiudicatario prende atto del fatto di non poter emettere la fattura, quindi di recuperare l’importo delle prestazioni fino a quando non comprova di aver saldato le inadempienze contributive.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, i codici identificativi della gara ossia il codice CUP nonché il codice CIG che identificherà ciascun contratto operativo.
Il CIG (padre e figlio) il codice CUP saranno riportati sempre su ogni documento concernente i pagamenti riguardanti il presente appalto.
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, ove abbia notizia dell'inadempimento da parte di subappaltatori o subcontraenti a detti obblighi, ne darà immediata comunicazione ad ACER ed alla Prefettura competente per territorio.
I pagamenti effettuati come indicato nel presente articolo si intendono ben fatti, restando esonerata l'ACER da ogni responsabilità al riguardo.
Le commissioni bancarie attualmente applicate dall'Istituto Cassiere di ACER, a carico dell'Appaltatore sono le seguenti:
- per importi inferiori ad euro 1.000,00 (mille), non verrà applicata alcuna commissione;
- per importi da euro 1.000,00 (mille) fino ad euro 5.000,00 (cinquemila) verrà applicata una commissione di euro 2,50 (due virgola cinquanta);
- per importi oltre euro 5.000,00 (cinquemila) verrà applicata una commissione di euro 5,00 (cinque).
Le commissioni potranno variare in corso di contratto in dipendenza di eventuali diverse condizioni applicate dall'Istituto Cassiere di ACER.
Contestualmente all’emissione di ogni certificato di pagamento, Acer Bologna provvederà ad emettere fattura corrispondente all’importo calcolato secondo la percentuale offerta dall’Operatore Economico a titolo di TRANSACTION FEE ed oggetto di offerta economica.
16. PENALI
L’importo delle penali applicate all’Aggiudicatario sarà trattenuto nella redazione degli Stati di Avanzamento Lavori o nello Stato Finale, ed eventualmente recuperato mediante escussione della cauzione. Pena la risoluzione del contratto, l’importo della cauzione deve essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
Nel caso in cui uno o più inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale complessiva superiore al 10% dell’importo del Contratto Operativo, oltre alla penale, potrà applicarsi la risoluzione.
Si riportano i flussi relativi all’applicazione delle penali fino all’emissione della nota di debito:
- Il Responsabile di Procedimento su proposta motivata del Direttore dei Lavori, verificato il mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, trasmette all’Appaltatore, tramite posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi dell’inadempienza soggetta a penale;
- Entro 48 ore dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori le controdeduzioni relative alla penale emessa, in mancanza delle quali il contenuto della penale si ritiene interamente accettato dall’Appaltatore;
- Al termine di ogni scadenza contrattuale per il pagamento, il Direttore dei Lavori invia all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante la nota riepilogativa delle penali da comminare per il periodo di riferimento, contenente l’importo delle singole penali e l’importo totale complessivo da detrarre dalla rata di pagamento. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del riepilogo l’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione i dati necessari per l’emissione delle note di debito relative alle penali, incluso il riparto delle quote tra le imprese del raggruppamento nel caso di R.T.I.
In ogni caso l’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto di ACER Bologna al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
In caso di ritardo nella conclusione dei lavori si applicherà una penale pari all’0,5 ‰ (dicasi zerovirgolacinque per mille) dell’importo dei lavori del singolo intervento, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati nell’Ordine di servizio di avvio dei lavori.
17. COLLAUDO
La stazione Appaltante si riserva - entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori afferenti a ciascun Ordine di Lavoro – di avviare le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo per l’ottenimento del relativo certificato ovvero del certificato di regolare esecuzione qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante, nell’ambito dell’espletamento del proprio ruolo di Alta Sorveglianza, potrà in ogni caso effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale, nel contratto o negli Ordini di Lavoro.
TITOLO IV DELLE OBBLIGAZIONI
18. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell’Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell’ACER Bologna nei documenti contrattuali.
Sono in particolare a carico dell’Appaltatore gli oneri appressoindicati:
- Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative;
- Le spese per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo, presenti o prodotti, in coerenza con le specifiche previsioni degli organi preposti. A tale prescrizione fanno eccezione i rifiuti tossici o contenenti fibre di amianto.
L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna a rispettare le prescrizioni definite nel Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017,
n.259 in vigore dal 06 novembre 2017, che individua i nuovi parametri riguardanti i CAM-GPP rendendo così obbligatori, in base al nuovo Codice degli Appalti, i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici". Rimane pertanto impegnato ad impiegare materiali conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica, in coerenza con il punto 2.4.2.10 del DM 11 gennaio 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. Le schede devono dimostrare il possesso del marchio Ecolabel o equivalente.
L’Appaltatore sarà unico responsabile, tanto verso l’Amministrazione, che verso i terzi, di tutti i danni di
qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, sia dopo l’esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.
In conseguenza l’Appaltatore, con la firma dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi resta automaticamente impegnato a:
- Liberare ACER Bologna e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- Mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Stazione Appaltante di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all’Amministrazione;
- Sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle attività che si rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.).
19. MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
ACER Bologna si riserva la facoltà di disporre nei singoli Contratti Operativi modifiche dei termini contrattuali:
- per sospensione;
- nell’eventualità di cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità e dalle stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del lavoro o ne rallentino l’esecuzione.
Ogni qualvolta si verifichi una circostanza che possa dar diritto a spostamento dei termini di ultimazione, l’Appaltatore è tenuto a presentare ad ACER Bologna, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
Accertato il diritto dell’Appaltatore su proposta del Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento stabilisce l’entità della proroga, salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.
Le penali previste per il caso di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.
20. SOSPENSIONI E PROROGHE
Le sospensioni e le proroghe sono disciplinate dall’art.107 del D.Lgs.50/2016.
21. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni per ogni singolo intervento si intenderanno ultimate ad avvenuto completamento di tutte le opere relative e dopo che saranno state concluse tutte le attività tecniche connesse all’intervento e necessarie all’ottenimento del credito fiscale.
Le prestazioni oggetto dei Contratti Operativi devono essere ultimate entro i termini contrattuali che saranno indicate nei singoli Ordini di servizio con cui si avviano le opere. Detti termini si intendono tassativi ed essenziali.
Al termine delle prestazioni l’appaltatore comunicherà l’avvenuto adempimento alla Stazione appaltante trasmettendo ogni documentazione necessaria e utile al collaudo.
Qualora ACER Bologna, per tramite della Direzione Lavori, o del proprio personale incaricato dell’Alta Sorveglianza rilevasse errori o deficienze, l’Appaltatore procederà alle correzioni e ai rifacimenti richiesti, entro il termine all’uopo assegnato e comunque non superiore a 60 giorni, naturali e consecutivi. Ove detto termine non venisse rispettato torneranno a decorrere i termini contrattuali.
22. COLLAUDO
Il Collaudo dei lavori sarà concluso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione effettiva degli stessi salvo che ciò non sia possibile per fatti imputabili all'Appaltatore. Ricorrendo le condizioni previste dalla normativa, in luogo del Certificato di Xxxxxxxx potrà essere emesso un Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 (tre) mesi dalla data di effettiva ultimazione.
23. NORME GENERALI PER LA SICUREZZA
Per quel che riguarda l’applicazione complessiva della sicurezza nei lavori, l’Appaltatore dovrà comunque eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’Appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra eprendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in tutte le attività contrattuali.
24. OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti nel presente Contratto di Accordo Quadro, in tutti i documenti di gara e nei Contratti Operativi.
Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’oggetto del presente Accordo Quadro, siano esse in vigore all'atto dell'Offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori o delle prestazioni.
La sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Operativi da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro
incondizionata accettazione.
25. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.
Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa in maniera prevalente, come previsto dall’art.30, comma 5, del d.Lgs. 50/2016
L’appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno realizzare le misure organizzative previste dalle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, e produrre la certificazione che dimostri l’avvenuta formazione dei lavoratori sulla sicurezza o il loro aggiornamento presso l’Istituto per la formazione degli edili a Bologna (IIPLE).
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nello stesso la seguente documentazione:
1. Registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL, dove vanno registrate le presenze giornaliere e indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata,
2. Copia del Registro infortuni aggiornato;
3. Eventuali comunicazione di assunzione;
4. Documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai lavoratori presenti in cantiere;
5. Documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs. 81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
6. Copia dell’autorizzazione al subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, e tale documentazione risulti mancante o incompleta, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al responsabile dei lavori.
Deve inoltre essere tenuta tutta la restante documentazione prevista dalle norme vigenti e, in particolare, dal D. Lgs.81/2008
Le violazioni agli obblighi citati saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché, la risoluzione contrattuale
ai sensi dell’art 108 del D.Lgs. 50/2016.
Tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Il personale occupato nel cantiere deve essere munito dall’Appaltatore di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lettera u, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 5, Legge 136/2010). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. In caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l’indicazione del committente (art. 5, Legge 136/2010). Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
26. PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA
Il presente appalto ricade nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008.
È onere dell’Appaltatore predisporre e sottoporre all’approvazione del Coordinatore per la sicurezza nominato il Piano Operativo della Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
In nessun caso le eventuali integrazioni al piano possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
TITOLO X
XXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX
00. CONTESTAZIONI
Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere formulate sul registro di contabilità ovvero nel primo documento utile atto a contenerle.
La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata, quantificata in dettaglio e documentata nei quindici giorni successivi. Qualora l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze
nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.
28. CONTRADDITTORIO
Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
La richiesta fatta da ACER Bologna è vincolante per l’Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’Appaltatore, le conseguenze derivanti dell’omissione graveranno su quest’ultimo.
L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.
29. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI OPERATIVI
Nel corso dell’esecuzione di ciascun contratto operativo Acer provvederà ad effettuare una valutazione dell’operato dell’aggiudicatario. Qualora la valutazione dovesse dare esito negativo, Acer si riserva la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro e di sottoscriverne un altro con un altro Operatore economico utilmente collocato in graduatoria.
Per quanto concerne i contratti operativi si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi, che si ritiene costituiscano grave inadempimento dell'Appaltatore:
x. xxxxx nell'esecuzione dei lavori;
b. l’inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della notifica del relativo provvedimento o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
L’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’art.93 del D. Lgs. 50/2016 pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’Appaltatore di agire per il risarcimento di danni.
Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
30. RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI OPERATIVI
ACER Bologna, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016, si riserva il diritto di recedere dall’Accordo Quadro e/o dai singoli Contratti Operativi in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all’Appaltatore un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
In caso di recesso da uno dei Contratti Operativi derivanti dall’Accordo Quadro, ACER Bologna sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore il pagamento dei soli lavori eseguiti, anche in deroga all’art. 109 del Codice. Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell’Appaltatore.
In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, ACER Bologna avrà facoltà di imporre all’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi Appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta
per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.
In caso di recesso dall’Accordo Quadro, ACER Bologna provvederà all’accettazione delle fatture relative ai lavori effettivamente realizzati.
31. EFFETTI ALLA SCADENZA DEL SINGOLO CONTRATTO OPERATIVO A conclusione del contratto operativo l’Appaltatore dovrà:
Restano impregiudicati i diritti risarcitori connessi e derivanti da tali inadempienze.
TITOLO VII
DELLE DISPOSIZIONI FINALI
32. FORZA MAGGIORE
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.
I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati ad ACER Bologna.
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati all’Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di
decadenza dal diritto di risarcimento.
Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
- i danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisionali, materiali non ancora posti in opera;
- i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell’Appaltatore;
- le somme identificate come utili di impresa per tutte le opere di ripristino.
33. COMUNICAZIONI XXX XXXXX XXXXXXXXXXX
Xx parti concordano e acconsentono che le comunicazioni avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:
quanto ad ACER BOLOGNA pec: xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx; quanto all'Appaltatore pec:
per domicilio eletto: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx
Ogni variazione di indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente notificata all'ACER.
34. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.
35. SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E PROTOCOLLO D'INTESA SULLA LEGALITA' DEI LAVORI
Si dà atto che ACER ha attivato sul proprio sito Internet una piattaforma di Whistleblowing, sicura e confidenziale, a cui l'Appaltatore ed i suoi eventuali subcontraenti possono accedere per segnalare direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente eventuali illeciti riscontrati nell'ambito delle attività lavorative con gli uffici di ACER. L'Appaltatore si impegna ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell'esistenza di tale piattaforma.
ACER con proprio provvedimento consiliare in data 15 gennaio 2020 n. 334 oggetto 4 ha aderito al Protocollo d'intesa sulla legalità in materia di lavori, forniture e servizi del Comune di Bologna (protocollo generale PG n. 497163 dell'8 novembre 2019). L'Appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del citato Protocollo.
36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ACER BOLOGNA.
37. SPESE CONTRATTUALI
Le spese e tasse tutte relative all'aggiudicazione ed al presente contratto e sue inerenti e conseguenti saranno a completo carico dell'Appaltatore che, in persona del costituito accetta di sostenerle, con
l'avvertenza che il presente contratto è assoggettato al regime fiscale dell'I.V.A. e quindi sconta la tassa fissa di registro.
In conformità a quanto disposto dall'art. 32 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche, ed ai sensi dell'art. 11 comma 13 D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice degli appalti) come modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (cd. Decreto Sviluppo) convertito con modificazione nella Legge 17 dicembre 2012
n. 221, sue proroghe e modifiche, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2012 n. 294, il presente contratto viene stipulato mediante atto pubblico notarile informatico e verrà conservato in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
I comparenti mi dispensano dalla lettura della documentazione allegata.
Io Notaio ho letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, che lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà, il presente atto pubblico informatico, ricevuto in conformità a quanto previsto dalla Legge Notarile e che verrà conservato secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, atto scritto su …………. pagine elettroniche come a video risultanti e parte della ……….. e che viene personalmente sottoscritto in mia presenza dai comparenti con firma digitale, atto sul quale, previa verifica da parte mia che i certificati di firma utilizzati dai comparenti abbiano validità legale, io Notaio, dopo i comparenti ed in loro presenza, appongo personalmente la mia firma digitale.