Contract
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i per la fornitura ed installazione di un sistema di iperconvergenza per l’evoluzione del Data center di Laziodisu attraverso la procedura RDO del MEPA, con invito a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria: “BENI-Informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio (Scheda di Rdo per fornitura a corpo)” - Sede legale dell’impresa: “Lazio”.
Capitolato d'oneri CIG Z7E20E9350
Art. 1 Oggetto dell'appalto
Il presente documento ha per oggetto la fornitura ed installazione di un sistema di iperconvergenza per l’evoluzione del Data Center di Laziodisu. I requisiti e le caratteristiche tipologiche di ogni singolo materiale sono indicate di seguito:
RIF. | DESCRIZIONE | Q.tà |
Piattaforma Iperconvergente | Syneto HSA-3211 − Server Form: 2U, 12 Bays 3.5" + 2 Bays 2.5" − Power supply: 2 x 920W Redundant − Compute: Dual Intel E5 2620v4 [16 cores @ 2.1Ghz] − Memory: 224GB usable by VMs − DRAM data cache: 32GB − Network connections: 4x 1GbE and 1x 1GbE RJ45 (IPMI) − Add-on: Dual- Port 10 GbE SFP+ or Dual-Port 10 GBASE-T − Storage capacity: 16TB RAW [8x 2TB 7.2K RPM HDD]; 16TB effective − HDD hot spare: 1 x 2TB 7.2K RPM HDD − Write acceleration: 2 x 100GB write intensive SSD − Read acceleration: 1 x 240GB read intensive SSD Software Included: *Flexpool Technology for disk&flash management (Base Bundle) *Instant backup restore *On/off site data replication services *SpaceBoost Technology for space optimisation (in-line compression, thin provisioning) *Hyperconvergence with VMware datacenter integration | 1 |
Supporto | Syneto Advanced Support 2 anni | 1 |
SERVIZI PROFESSIONALI | Giornate per installazione | 2 |
Tab. n. 1
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Di seguito si riassume il modello di riferimento che, in linea di massima, rappresenterà la risposta agli obiettivi che Xxxxxxxxx intende perseguire:
Contesto di riferimento
Inizialmente l’inserimento della piattaforma iperconvergente sarà funzionale per l’evoluzione del Data Center in ambito dell’implementazione di un ambiente asservito alla soluzione di backup, a garanzia della protezione dei dati e della disponibilità dei servizi erogati da Laziodisu
Attualmente all’interno del Data Center la situazione è possibile schematizzarla come rappresentato nella seguente figura.
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L'architettura sopra rappresentata è composta da 1 cluster VMware ad uso produzione.
Il sistema di produzione si basa su 8 ESX standard installati su lame IBM Flex x240, mentre il sistema di DR è realizzato da 3 lame ESX installate su lame IBM HS21. Entrambi i cluster VMware vedranno come storage un unico sistema realizzato mediante una coppia di sistemi di controllo IBM SVC (SAN Volume Controller)
L'SVC è utilizzato per virtualizzare due sistemi a disco V3700, e presentare LUN a entrambi i sistemi ESX, in modo da poter essere utilizzato in caso di disastro.
L’obiettivo iniziale è quello di introdurre il sistema SYNETO come file server e come struttura di DR in modo da ottenere la situazione raffigurata di seguito.
Per le funzioni di Backup e Replication si utilizzerà il software Veeam.
Detta fornitura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, a sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
In particolare: 4
• La nuova piattaforma dovrà essere installata all’interno degli attuali rack presenti all’interno del Data Center
• Sulla piattaforma dovranno essere installate le licenze VMware già in possesso di Laziodisu Inoltre, tutto il materiale hardware previsto dovrà essere:
• Consegnato completo di quanto necessario per il corretto avviamento ed utilizzo (cavi di alimentazione, cavi di connessione, adattatori, ecc.)
• Conforme con la normativa CE (marcatura CE)
• Corredato dalla manualistica necessaria
• Corredato dalla documentazione riguardo la garanzia
• Fornito con le modalità di contatto dell’assistenza tecnica del Vendor
Si specifica altresì che all’interno della fornitura si richiede che il Fornitore fornisca i seguenti servizi professionali:
• Installazione, configurazione e collaudo della nuova piattaforma Syneto;
• Formazione del personale IT di Laziodisu in modalità “training on the job”;
• Supporto tecnico: il Fornitore dovrà supportare Laziodisu per tutte le azioni necessarie per attivare il servizio di assistenza presso il Vendor. (NB. In caso di necessità di assistenza e supporto per problematiche hardware e software, Laziodisu effettuerà le richieste direttamente servizio Vendor secondo le coperture del contratto acquistato).
Tutti i componenti hardware dovranno inoltre avere almeno 24 mesi di garanzia (v. art. 6 del presente Capitolato).
Art. 2 Durata e valore dell’appalto
La durata dell’appalto decorrerà dalla data del perfezionamento del contratto nelle modalità previste dal MEPA- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fino alla consegna della fornitura e relativa installazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto.
L’ ammontare complessivo dell’appalto viene stimato in € 28.000,00 IVA ESCLUSA.
Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
Art. 3 Descrizione dell’appalto
L’appalto prevede la fornitura di un sistema di Iperconvergenza per l’evoluzione del Data Center di Laziodisu, come descritto all’art. 1 del presente Capitolato.
Tutti i pezzi forniti dovranno essere conformi alle descrizioni e alle caratteristiche tecniche richieste.
E’ onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara.
La consegna dei prodotti forniti nonché la loro installazione e tutte le attività connesse saranno svolte presso la sede di Laziodisu nei seguenti orari: Lunedì-Venerdì dalle 08:00 alle 18:00, previo concerto con il RUP.
E’ obbligatorio che le attività siano eseguite dal Fornitore tramite personale certificato sulla tecnologia oggetto di fornitura.
Laziodisu si riserva, prima dell’inizio delle attività, di verificare il possesso delle certificazioni del personale del Fornitore.
Nella fornitura è da intendersi inclusa tutta la documentazione disponibile (manualistica) necessaria alla 5
corretta gestione e conduzione da parte degli Amministratori di sistema di Laziodisu. In assenza della
disponibilità cartacea il Fornitore dovrà fornire a Laziodisu i relativi link ai quali accedere alla documentazione.
Al termine dell’installazione, posta a carico dell’aggiudicataria, e successivamente alla verifica di conformità, il Fornitore dovrà farsi carico delle attività di smaltimento degli imballi.
Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto fino a destinazione.
Art. 4 Referenti delle parti contrattuali
Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:
per l'Appaltatore:
- il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dall'Appaltatore, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi.
Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:
1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell' Amministrazione;
per l'Amministrazione:
- Il Responsabile Unico del Procedimento1: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato.
Il comma 4 dell'art. 31 del Codice dei contratti individua i compiti fondamentali del RUP nelle varie fasi del procedimento di affidamento. Rispetto a tale previsione, si ritiene che il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice dei contratti e dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, eseguirà i seguenti compiti (elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva): - coordinare ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- accerta le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
a. copia degli atti di gara; 6
b. copia del contratto;
c. documenti contabili;
d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
e. certificati delle eventuali prove effettuate;
- conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;
- verifica della tempestività della domanda, della regolarità della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dei concorrenti.
Art . 5 Verifica di conformità
Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 6 Garanzie
Il fornitore dovrà assicurare una garanzia per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di certificazione della verifica di conformità del materiale fornito ed installato. La garanzia comprende un servizio di assistenza e manutenzione che prevede l’intervento in loco di personale tecnico specializzato per la verifica di eventuali malfunzionamenti, la sostituzione delle parti guaste senza oneri aggiuntivi; qualora il problema rilevato non sia imputabile a modifiche tecniche realizzate da terzi.
Gli interventi in garanzia, atti a garantire la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di richiesta dell’intervento.
Per ogni intervento tecnico sarà redatta una apposita nota, sottoscritta dal tecnico e dal RUP.
1 Si vedano le Linee Guida n. 3, di attuazione del Dlgs del 18 aprile 2016, n. 50, recanti : "Nomina, ruolo e compili del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.
Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc.
L'Impresa aggiudicataria deve fornire garanzia con la quale assicura il buon funzionamento di tutte le apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di fornire la nuova parte o di ripararla, senza alcun ulteriore addebito per l'Amministrazione, salvo che l’impresa aggiudicataria non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.
Art. 7 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente capitolato d'oneri, l'aggiudicatario si impegna, sostenendo tutti gli oneri economici, a conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- a fornire tutte le attrezzature e quant'altro necessario per consentire il corretto funzionamento del sistema;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'affidatario, con pieno sollievo tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura e relativa posa in opera, fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dalla fornitura;
- tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi per carico - scarico merci;
- la pulizia delle opere realizzate al fine di consentire l'uso in condizioni di perfetta igiene, compreso lo smaltimento dei materiali d'imballo;
- verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
in conformità all'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. 7
- impiegare, per lo svolgimento delle forniture e dei servizi, personale provvisto di adeguata qualificazione
professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di Laziodisu e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza;
- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della fornitura;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- di dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche e loro installazione;
- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazione fornite dall'Amministrazione.
L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.
Art. 8 Penali
Per il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, 1' Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Art. 9 Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. 8
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di Laziodisu.
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., n caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso
l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 9
aggiudicatario in sede di offerta.
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 310 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
Art. 10 Emissione fatture e pagamenti
In riferimento alle prestazioni indicate nella tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dopo la verifica di conformità. La fattura dovrà riportare i seguenti dati:
a) gli estremi dell'affidamento;
b) l'importo della prestazione;
c) il n. del CIG e il CUP;
d) gli estremi dell'impegno cli spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di Laziodisu).
e) elenco delle attrezzature fornite
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l’Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx (digitando l’Ente appaltante).
Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.
Codice Univoco d’ufficio: EVY0ZN.
L’Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.11 del presente Capitolato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, 10
l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse
inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni cli cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine cli approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D.lgs. 192 del 2012.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.
Ulteriori obblighi dell'Appaltatore
L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.
L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016).
Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti).
Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).
Art. 11 Obblighi dell'appaltatore, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria 11
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Xxxxxxx, tuttavia, xxxxx gli idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.
L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato c/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva
restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.
Art. 12 Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).
Art. 13 Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
Art. 14 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario 12
Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
Art. 15 Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 16 Stipula del contratto e spese relative
L’impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto con le modalità previste dal MEPA, nel termine che verrà previamente indicato dall’amministrazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all’appalto.
Art. 17 Tutela della privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Xxxxxxxxx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
Art. 18 Foro competente
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione della fornitura e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
Art. 19 Clausola compromissoria
Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
Art. 20 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, al Regolamento di attuazione del Codice, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.
Timbro e firma per accettazione
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(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile) L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art.12 Penali;
art.13 Risoluzione del contratto; art.18 Recesso; art.19 Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario; art. 24 13
Foro competente; art. 25 Clausola compromissoria.