APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
(art.3 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n.167 Testo Unico Dell’Apprendistato)
Accordo regionale
Il giorno 18 febbraio 2013 alle ore 10.00 presso la sede dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, in via XXVIII Febbraio n.1 in Cagliari, alla presenza dell’Assessore dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, allo scopo di regolamentare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale secondo quanto definito all’art.3 del Testo Unico sull’Apprendistato, Decreto Legislativo del 14 settembre 2011 n. 167 (G.U. 10 ottobre 2011, n.236), si sono incontrati i sotto elencati rappresentanti delle parti sociali e datoriali:
C.G.I.L | |
C.I.S.L. | |
U.I.L | |
CISAL | |
S.N.A.L.S. CONFSAL | |
U.G.L | |
CONFAPI SARDEGNA | |
CONFINDUSTRIA SARDEGNA. | |
CONFCOMMERCIO | |
CONFESERCENTI | |
A.G.C.I. | |
CONFCOOPERATIVE | |
LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE | |
CONFARTIGIANATO | |
C.N.A. |
CASARTIGIANI | |
C.L.A.A.I | |
CONFPROFESSIONI |
di seguito denominate “Parti”
per sottoscrivere il presente Accordo regionale:
Art.1 Finalità del sistema formativo regionale nell’ambito dell’apprendistato qualificante
Il sistema formativo regionale nell’ambito dell’apprendistato qualificante persegue le seguenti finalità:
- garantire ai giovani il conseguimento di un titolo di studio (qualifica o diploma professionale) e nel contempo un inserimento lavorativo stabile;
- favorire l’alternanza formativa attraverso la stretta collaborazione tra il sistema impresa e quello formativo e la valorizzazione delle figure e dei ruoli del tutor aziendale e di quello formativo;
- favorire l'interazione positiva tra sistema produttivo e sistema formativo anche tramite il coinvolgimento dei poli tecnico professionali (art. 52 legge 35/2012) e del sistema dell’istruzione e formazione professionale quali ambiti di progettazione e attuazione della formazione in apprendistato;
- prevedere percorsi formativi individualizzabili, correlando quanto previsto dagli standard formativi e professionali del sistema di IeFP alle competenze in ingresso e al percorso di sviluppo personale e professionale descritto nel Piano Formativo Individuale dell’apprendista (di seguito PFI);
- riconoscere ed attestare sia la formazione formale sia quella non formale realizzata in azienda;
Art.2
Formazione nell’apprendistato qualificante
In coerenza a quanto definito a livello europeo e nazionale1, nell’ambito dell’apprendistato qualificante i percorsi formativi prevedono sia la formazione
1 Legge 28 giugno 2012,n.92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”
formale, esterna ed interna all’impresa, sia la formazione non formale, svolta nell’impresa.
Per formazione formale si intende la formazione erogata in un contesto organizzato e strutturato, appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi formativi e di tempi o risorse formative. Nella formazione formale l’apprendimento è intenzionale dal punto di vista del discente. La formazione formale si conclude in una convalida e in una certificazione.
Per formazione non formale si intende la formazione erogata nell’ambito di attività organizzate e pianificate non specificamente concepite come apprendimento, in termini di obiettivi, tempi o sostegno all’apprendimento. Nella formazione non formale l’apprendimento è intenzionale dal punto di vista del discente e dovrà perseguire obiettivi educativi e formativi. Gli esiti della formazione non formale possono essere convalidati e certificati
Art.3 Destinatari
I percorsi formativi nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica professionale sono rivolti ai seguenti destinatari:
-giovani minorenni senza obbligo formativo assolto in condizione di dispersione scolastica;
-giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado.
I percorsi formativi nell’ambito dell’apprendistato per l’acquisizione del diploma professionale sono rivolti ai giovani tra i 17 e i 25 anni in possesso di una qualifica professionale di I livello (III livello EQF), conseguita nel sistema dell’IeFP o della FP, nelle Agenzie formative accreditate o negli Istituti professionali di Stato.
Art.4
Offerta formativa regionale
Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure professionali del repertorio nazionale stabilite dal D.lgs. n. 226/2005. A partire dalle peculiari esigenze del territorio, tali figure sono articolabili in specifici profili regionali, che le stesse imprese possono proporre all’Amministrazione, a condizione che tali profili siano previsti dal Repertorio regionale delle figure professionali o dalla contrattazione collettiva. La declinazione territoriale della figura nazionale deve garantire comunque l’acquisizione delle competenze delle figure nazionali quale standard minimo. L’Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio, approverà le eventuali declinazioni territoriali delle figure nazionali con specifico atto dirigenziale.
L’offerta formativa regionale è erogata da Agenzie formative accreditate per la macrotipologia A, selezionate con procedure di evidenza pubblica. Le modalità di selezione delle Agenzie formative saranno definite dalla Regione con specifici Avvisi.
Per favorire la spendibilità di crediti formativi in altri contesti e soprattutto in eventuali percorsi di rientro nell’istituzione scolastica, saranno valorizzate, anche attraverso l’introduzione di meccanismi premiali, modalità di coordinamento dell’offerta formativa regionale tra il sistema della formazione professionale regionale e le istituzioni scolastiche, che, nel rispetto delle reciproche autonomie, favoriscano maggiore efficienza ed efficacia dell’offerta formativa in apprendistato, con particolare riferimento alla definizione degli standard delle competenze di base e di quelle tecnico- professionali di settore e dei requisiti della docenza.
Art.5
Durata ed articolazione della formazione
La durata massima della formazione dipende dal titolo di studio conseguibile, come di seguito indicato:
A. 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale;
B. 1 anno aggiuntivo rispetto alla qualifica di Operatore per il conseguimento del diploma professionale di Tecnico.
A) Qualifica professionale di I livello
Per il conseguimento della qualifica professionale di I livello, i percorsi formativi sono distinti tra quelli rivolti agli apprendisti minorenni senza obbligo formativo assolto e in condizioni di dispersione scolastica e quelli rivolti agli apprendisti con età compresa tra i 18 e i 25 anni.
A.1 Apprendisti minorenni senza obbligo formativo assolto ed in condizioni di dispersione scolastica.
La durata annuale della formazione è pari a 990 ore, così articolabili:
500 ore di formazione formale esterna ed interna all’impresa e 490 di formazione non formale interna all’impresa.
A.2 Apprendisti di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni
La durata annuale delle formazione è pari a 990 ore, così articolabili:
400 ore di formazione formale esterna ed interna all’impresa e 590 di formazione non formale interna all’impresa.
B) Diploma professionale
Per il conseguimento del diploma professionale, i percorsi formativi sono rivolti a giovani in possesso di una qualifica professionale e di età compresa tra i 17 e i 25 anni.
La durata annuale della formazione è di 900 ore, così articolabili:
400 ore di formazione formale esterna ed interna all’impresa e 500 ore di formazione non formale interna all’impresa.
La durata e la distribuzione del monte ore, le modalità di erogazione potranno essere oggetto di successiva rimodulazione, in relazione alla necessità di raccordare gli interventi per l’apprendistato con l’offerta formativa regionale IeFP e FP, nonchè con il sistema nazionale e regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisito in ambito formale, non formale ed informale.
E’ previsto il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso.
Art.6
Modalità di erogazione della formazione
Il percorso formativo dell’apprendista può avvenire sia esternamente sia internamente all’impresa. Tutta la formazione, sia quella formale sia quella non formale, deve essere tracciabile e documentabile.
Erogazione della formazione formale
La formazione formale è svolta all’esterno e all’interno dell’impresa e realizzata secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia, nel rispetto del Piano formativo individuale dell’apprendista.
L’Agenzia formativa è responsabile dell’intero percorso formativo formale dell’apprendista, realizzato sia in aula sia nell’impresa.
La formazione di base e trasversale è sempre erogata direttamente dall’Agenzia Formativa.
La quota di formazione formale finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico- professionali di settore e specifiche può essere erogata direttamente dall’impresa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- deve essere progettata e monitorata congiuntamente dall’Agenzia formativa accreditata e dall’impresa;
- deve essere descritta nel Piano Formativo Individuale dell’apprendista;
- deve essere assistita da tutor aziendali e docenti esperti del settore;
- deve essere adeguatamente documentata e registrata;
- deve essere caratterizzata da esiti verificabili e certificabili.
Nella formazione formale erogata dall’impresa, l’Agenzia Formativa accreditata deve:
- garantire, in aggiunta al tutor formativo, la presenza di un coordinatore formativo per l’intera durata del corso che supporti il tutor aziendale nella programmazione ed attuazione delle attività formative in azienda;
- erogare la formazione al tutor aziendale secondo quanto previsto al successivo art.13 del presente Accordo.
- monitorare periodicamente le attività formative in azienda al fine di assicurarne la coerenza con le competenze richieste dalla qualifica in uscita;
- verificare che sia svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e in maniera intenzionale dal punto di vista di chi apprende.
Nella formazione formale erogata con modalità interna l’impresa deve:
- svolgere le attività formative nel rispetto della specifica regolamentazione regionale;
- avvalersi di docenti con i requisiti previsti dalla regolamentazione regionale;
- avvalersi di un tutor aziendale con i requisiti di cui all’art. 13 ed adeguatamente formato al ruolo;
- osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie;
- accettare il controllo in itinere ed ex post della Regione o di altro organismo di controllo incaricato sulle attività realizzate per l’erogazione della formazione, anche finalizzato a valutare il rispetto dei requisiti dichiarati e la coerenza dell’attività formativa con quanto previsto nella regolamentazione nazionale e regionale in materia di apprendistato qualificante.
Erogazione della formazione non formale
Il soggetto responsabile della formazione non formale dell’apprendista è il datore di lavoro.
La formazione non formale, realizzata presso l’impresa e finalizzata all’acquisizione delle competenze professionali specifiche, è svolta “on the job”, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano Formativo individuale dell’apprendista, attraverso apprendimenti specifici previsti per l’acquisizione della qualifica professionale.
Gli apprendimenti conseguiti attraverso la formazione non formale possono essere valutati e le competenze acquisite attraverso tale formazione possono essere certificate contribuendo all’acquisizione delle qualifica professionale.
Art.7
Crediti formativi in ingresso
Per “credito formativo” si intende il valore attribuito a competenze acquisite da un soggetto, che può essere riconosciuto ai fini della personalizzazione del percorso formativo formale e non formale dell’apprendista.
La concessione dei crediti in ingresso consente l’esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso, quelle per le quali le competenze risultino già acquisite dal giovane. Nell’ambito dell’apprendistato qualificante tale riconoscimento potrà portare esclusivamente all’individuazione della durata del percorso: triennale, biennale oppure annuale.
Pertanto sono previste tre tipologie di percorsi formativi:
- percorsi triennali (assenza di crediti formativi)
- percorsi biennali (presenza di crediti in ingresso)
- percorsi annuali (presenza di crediti in ingresso)
Tipologie di percorsi formativi per giovani minorenni senza obbligo formativo assolto e in condizione di dispersione scolastica
Percorsi triennali : rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non abbiano frequentato con successo alcuna annualità di istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP.
Percorsi biennali : rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di I grado, che abbiano frequentato con successo almeno un anno di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP.
Percorsi annuali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che abbiano frequentato con successo almeno due anni di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP.
Percorsi formativi in apprendistato per giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media secondaria di primo grado
Percorsi triennali: rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non abbiano frequentato con successo alcuna annualità di istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP o di FP e che siano privi di esperienza lavorativa .
Percorsi biennali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di I grado, che abbiano frequentato con successo almeno un anno di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP o di FP e/o con esperienza lavorativa.
Percorsi annuali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che abbiano frequentato con successo almeno due anni di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa.
I percorsi annuali per il Diploma professionale possono essere realizzati solo da giovani in possesso della qualifica di Operatore, acquisita in percorsi di IeFP o di FP o in Apprendistato.
Il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso è attuato direttamente dall’Agenzia Formativa accreditata nel rispetto della regolamentazione regionale in materia ed è registrato nel Piano Formativo Individuale.
Art.8
Piano Formativo Individuale
Il Piano Formativo Individuale, sottoscritto dall’impresa, dall’apprendista e dall’Agenzia Formativa, deve indicare:
- la qualifica o il diploma professionale da conseguire;
- la durata e l’articolazione della formazione formale (esterna ed interna all’impresa) e di quella non formale, in coerenza a quanto previsto dal presente Accordo, dall’Accordo Stato-Regioni per la regolamentazione dei profili formativi nell’ambito dell’apprendistato qualificante e a quanto definito dalla contrattazione collettiva per la formazione aziendale;
- eventuali crediti formativi in ingresso e le modalità di riconoscimento degli stessi;
- gli esiti di apprendimento intermedi e finali, nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle prove di verifica.
Il Piano Formativo Individuale è redatto dall’Agenzia Formativa accreditata, d’intesa con il tutor aziendale.
Il Piano Formativo Individuale deve essere validato dall’Ente bilaterale di riferimento, se previsto dalla contrattazione collettiva.
Art.9
Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento
I percorsi formativi devono essere documentati mediante l’utilizzo, nell’ambito della formazione formale, esterna ed interna all’impresa, di un registro didattico, che deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi informativi:
- luogo, data, orario di svolgimento, contenuti didattici, numero ore;
- frequenze ed assenze degli apprendisti.
Nell’ambito della formazione non formale, interna all’impresa, i percorsi devono essere documentati attraverso la partecipazione dell’apprendista alle prove di verifica intermedie previste dal Piano Formativo Individuale di cui al precedente art. 8.
I percorsi formativi si concludono con un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di F.P.(cfr. legge n. 47 del 1979).
Sono ammessi all’esame finale gli apprendisti che hanno frequentato almeno il 70% del percorso formale e non formale e che hanno superato le prove intermedie previste dal Piano Formativo Individuale.
Il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell’apprendista è attestato dall’Agenzia formativa, secondo le modalità previste per i percorsi di F.P., richiamate dall’Accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi nell’ambito dell’apprendistato qualificante e dall’Accordo Stato-Regione sulla certificazione delle competenze del 19 aprile 2012.
Per gli apprendisti che interrompono il rapporto di lavoro prima del conseguimento della qualifica è previsto il rilascio, da parte del Soggetto attuatore della formazione, di un “Attestato di Competenze” secondo il modello approvato nell’Accordo in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.
Art.10 Standard formativi
1.Gli standard minimi formativi delle competenze di base, di cui all’allegato 4 dell’Accordo approvato in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011 e gli standard minimi formativi relativi alle “Competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale”, di cui all'allegato 3 dell’Accordo approvato in Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, sono integrati dagli standard delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
2.Gli standard formativi per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali sono definiti dalla Regione, sentite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio, in coerenza con l’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2012; la contrattazione collettiva nazionale di categoria; il sistema nazionale e regionale di standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze.
Art.11
Libretto Formativo del cittadino
La formazione erogata all’apprendista e il titolo di studio conseguito devono essere registrati nel Libretto formativo del cittadino di cui all’art.2, comma 1 lettera i) del D.Lgs.1 settembre 2003, n.276.
La registrazione nel Libretto formativo è a carico del datore di lavoro.
In carenza delle disposizioni attuative della Regione Sardegna sul libretto formativo, la registrazione della formazione è sostituita da apposita dichiarazione del datore di lavoro.
Art.12 Azioni di sistema
Tenuto conto delle specificità del tessuto produttivo sardo e di una necessaria e più ampia implementazione del Testo Unico nel territorio regionale, in fase di prima applicazione si prevedono azioni di sistema, finalizzate sia ad una migliore promozione dello strumento sia a favorire azioni di supporto alle imprese (redazione del PFI, programmazione ed organizzazione della formazione formale interna).
Art.13 Tutor aziendale
1. Il tutor aziendale affianca l'apprendista durante il periodo di apprendistato, trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorendo l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'impresa e la formazione sul luogo di lavoro. Il tutor collabora con l’ Agenzia formativa accreditata allo scopo di valorizzare il percorso esterno di apprendimento in apprendistato e al termine documenta le competenze acquisite dall'apprendista. Opera in stretto contatto con il tutor formativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal "Piano formativo individuale dell’apprendista.
2. In fase di prima applicazione, le funzioni del tutor aziendale, anche in relazione a quelle del tutor formativo dell’Agenzia formativa, sono quelle definite nelle Linee Guida del tutor aziendale” scaricabile dal sito istituzionale “Sardegna Lavoro”.
3.I requisiti del tutor o referente aziendale sono stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Nell’ambito dell’apprendistato qualificante il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso datore di lavoro, da un socio, da un coadiuvante oppure da un lavoratore qualificato designato dall’impresa.
Il lavoratore qualificato designato dall’impresa per la funzione di tutor deve:
-essere inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che dovrà conseguire l’apprendista al termine del periodo di apprendistato qualificante ;
-svolgere attività lavorative coerenti a quelle dell’apprendista;
-possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
Ciascun tutor aziendale può affiancare fino a cinque apprendisti.
4. Nell’ambito dell’apprendistato qualificante la formazione del tutor o referente aziendale è obbligatoria per la Regione Sardegna.
Nel caso di assunzione di apprendisti in imprese che non dispongono di tutor o referenti aziendali formati, il percorso formativo del tutor deve essere realizzato prima dell’avvio della formazione dell’apprendista.
La formazione al ruolo di tutor aziendale è finalizzata all’acquisizione degli strumenti necessari a pianificare ed accompagnare i percorsi di apprendimento e di socializzazione lavorativa dell’ apprendista in azienda.
Per la formazione del tutor aziendale sono previsti due percorsi formativi:
4.1 Percorso -base di formazione al ruolo, erogabile in modalità e-learning con l’utilizzo della piattaforma regionale, finalizzata al rilascio di un attestato di frequenza, obbligatorio per le imprese che assumono apprendisti con questa tipologia contrattuale ed intendono erogare all’esterno la formazione formale dell’apprendista
I contenuti formativi del percorso-base sono articolati nelle seguenti ADA (aree di attività):
-Il contratto di apprendistato
-La formazione dell’apprendista
-Il Piano Formativo Individuale
-La documentazione e l’attestazione della formazione
4.2 Percorso finalizzato al rilascio del titolo di “maestro artigiano o di mestiere” previo superamento del relativo esame di qualificazione, obbligatorio per le imprese che assumono apprendisti con questa tipologia contrattuale ed intendono erogare all’interno una quota parte della formazione formale dell’apprendista.
In prima applicazione tale percorso verte sui seguenti contenuti formativi:
-la gestione aziendale
-la pedagogia della formazione
-la teoria professionale e la pratica professionale
La formazione di “maestro” è un percorso formativo finalizzato all'avanzamento professionale, nel quale si trasmettono le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico- formative, teoriche e pratiche professionali che qualificano in particolare la formazione di giovani apprendisti.
5. Previo accordo con le parti sociali e datoriali, la Regione definisce le condizioni di ammissione alla formazione del “maestro”, la durata, il programma didattico e le procedure d’esame, gli standard formativi e di certificazione della formazione dei tutor aziendali.
Art.14 Sistemi incentivanti
Al fine di rendere più competitivo per le imprese l’ apprendistato qualificante e favorire in questo modo l’inserimento lavorativo stabile dei giovani, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia, si impegna a promuovere la diffusione dell’uso di tale strumento, se del caso anche attraverso eventuali azioni di incentivazione, attualmente allo studio, che potranno essere meglio definite alla luce delle risultanze finali cui perverrà il confronto avviato dal “gruppo tecnico apprendistato” (IX Commissione Conferenza Stato- Regioni) con il Ministero del Lavoro. Nello specifico, la Regione, alla luce delle risultanze del confronto tra Stato, Regioni e Parti Sociali, valuterà la possibilità di rafforzare l’utilizzo dell’Apprendistato attraverso l’erogazione diretta agli apprendisti di un’indennità di partecipazione alle attività di formazione formale previste nel Piano Formativo individuale erogate all’esterno dell’impresa.
In relazione al contratto per gli apprendisti minorenni come individuati all’art.3 e alla piena realizzazione del percorso formativo finalizzato alla loro qualificazione, la Regione, in accordo con le parti sociali e datoriali, promuoverà apposite azioni incentivanti.
Art.15 Norme di rinvio
Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, la Regione definisce con specifico atto normativo le Linee Guida per l’offerta formativa regionale nell’ambito dell’apprendistato qualificante e disciplina i seguenti punti dell’Accordo:
- definizione dei requisiti di capacità formativa dell’impresa per l’erogazione di una quota parte della formazione formale;
- definizione delle funzioni del tutor aziendale e di quelle del tutor formativo nell’ambito dell’apprendistato qualificante;
- disciplina del titolo di “maestro artigiano o di mestiere”.
LETTO E SOTTOSCRITTO
REGIONE SARDEGNA
L’ ASSESSORE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
C.G.I.L | |
C.I.S.L. | |
U.I.L | |
CISAL | |
S.N.A.L.S. CONFSAL | |
U.G.L | |
CONFAPI SARDEGNA | |
CONFINDUSTRIA SARDEGNA. | |
CONFCOMMERCIO | |
CONFESERCENTI | |
A.G.C.I. | |
CONFCOOPERATIVE | |
LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE |
CONFARTIGIANATO | |
C.N.A. | |
CASARTIGIANI | |
C.L.A.A.I | |
CONFPROFESSIONI |
Cagliari,