Delibera Consiglio di Amministrazione
Delibera Consiglio di Amministrazione
P.V. 16 del 15/05/2017
Prot. n. 2293 del 19 Maggio 2017
Oggetto: Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, i comuni di Brusimpiano, Xxxxxx Ponte Tresa, Porto Ceresio e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici relativi al "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 -AG01208601).
L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 15 (quindici) del mese di maggio, alle ore 17.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.
Presenti:
Xxxxxx Xxxxxxx Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Assenti:
Xxxxxx Xxxxxxxx Vice Presidente
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno.
Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.
Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:
• All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a
10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".
• All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.
Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato
«Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l’allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l’allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L’allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l’azoto.
Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.
Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata: L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)».
5 L’articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;
– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;
(...)
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) (...)».
6 L’articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. (...)
4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».
Ai sensi dell’articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».
L’articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un’apposita richiesta».
Richiamata la seguente normativa:
- D.Lgs. 152/2006 e xxx;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:
• P.V.13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine."
• P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto".
• P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: “procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni.”
• P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.
• P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate".
Preso atto dello studio preliminare presentato da Alfa al "tavolo cabina di regia tecnica regionale" del 13/12/2016 per gli interventi per il lago Ceresio;
Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;
Visto che con atto ai rogiti del notaio Xxxxxxx Xxxxxx del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;
Considerato che Regione Lombardia, con nota del 19 aprile prot T1.2017.0023707, ha richiesto l'invio formale della documentazione concernente la richiesta dei Contributi per gli interventi che rientrano nel "Patto per la Lombardia" :
• interventi di realizzazione rete fognaria, collettamento e depurazione acque reflue negli agglomerati oggetto di procedura di infrazione comunitaria 2014/2059;
• interventi di depurazione dei laghi prealpini,
Rilevato che con nota prot. 1914 del 20 aprile 2017 l'ufficio d'Ambito ha inviato a Regione Lombardia la scheda compilata con i dettagli dell'intervento da realizzarsi;
Valutato che per il summenzionato intervento è stata prevista nella scheda di intervento inviata a Regione Lombardia la somma complessiva di Euro 2.000.000,00.=(Iva esclusa), a dedurre il ribasso d'asta, con la seguente vincolante ripartizione del finanziamento:
• finanziamento Regione Lombardia/Ministero dello Sviluppo Economico/Ambiente per la somma di
€ 1.092.423,10=;
• cofinanziamento per la somma di Euro € 907.576,90= a carico della tariffa SII, con l'utilizzo dell'accantonamento del theta sia da parte dei Comuni cointeressati, sia da parte dei Comuni firmatari, sia da parte di Alfa srl;
Visto che è previsto per i Comuni sottoscrittori il vincolo di destinazione del Theta 2016 e 2017 per il finanziamento delle summenzionate opere;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012 :
- “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità
DELIBERA
1. di approvare l'accordo, allegato a parte integrante e sostanziale all'Allegato -A-, tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, i comuni di Brusimpiano, Xxxxxx Ponte Tresa, Porto Ceresio e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici relativi al "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 - AG01208601).
2. di invitare, al fine di poter usufruire del finanziamento, Xxxx alla presentazione del cronoprogramma e all'aggiornamento dei monitoraggi relativi agli avanzamenti sia progettuali sia dei lavori da fornire all'Ufficio d'Ambito;
3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxx
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 25/05//2017
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 25/05/2017al 09/06/2017 senza alcuna opposizione o richiesta
Varese, _ _
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
X.xx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/05/2017
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
[x] Immediatamente eseguibile
Varese,
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
ALLEGATO A -
Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, i comuni di Brusimpiano, Xxxxxx Ponte Tresa, Porto Ceresio e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici relativi al "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini:
• Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 - AG01208601).
L’anno 2017, il giorno [●], del mese di [●],
tra
l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, che agisce quale Autorità responsabile del coordinamento del servizio idrico integrato, legalmente rappresentato dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, in esecuzione del Decreto n. 3 del 09/01/2017 del Presidente della Provincia di Varese (di seguito anche “Ufficio d’Ambito” o "UdA") e dell'art. 12 dello Statuto dell'Ufficio D'Ambito,
il Comune di Brusimpiano, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. XX del XX/XX/XXXX (di seguito anche “Brusimpiano”),
il Comune di Xxxxxx Ponte Tresa, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17/06/2016 (di seguito anche “Xxxxxx Ponte Tresa”),
il Comune di Porto Ceresio, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott.ssa Xxxxx Xxxxx, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/06/2016 (di seguito anche “Porto Ceresio”),
e
la Società Alfa Srl, legalmente rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx x. 0 in data 08/05/2017(di seguito anche “Società Alfa”, "Alfa" o “Gestore del s.i.i.”),
L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, i Comuni sottoscrittori e la società Alfa srl sono congiuntamente definite le “Parti” e ciascuna singolarmente una “Parte”.
Premesso che:
1. l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (di seguito definito “UdA”) è stato costituito con delibera di Consiglio provinciale P.V. 17 del 29 Marzo 2011;
2. per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui all’art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle Autorità d’Ambito, di un programma di interventi urgenti a stralcio, con gli stessi effetti di quelli previsti dall’art. 11 della legge n. 36/1994 per gli investimenti compresi nel “piano d’ambito”, approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014;
3. con deliberazione n. 23/2001, modificata e integrata con la delibera 15 novembre 2001 n.93, il CIPE ha dettato indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
4. con atto ai rogiti del notaio Xxxxxxx Xxxxxx del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.; A tale riguardo, la convenzione di servizio prevede espressamente
che anche i soggetti non salvaguardati proseguano nella gestione del servizio fino alla piena operatività di Alfa S.r.l. e comunque sino al 31/12/2017
5. con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese, ma che ad oggi tuttavia risulta ancora non completamente operativa;
6. con riferimento alle problematiche legate agli agglomerati della Provincia di Varese connessi al Lago Ceresio, a seguito delle varie interlocuzioni tra Ufficio d'Ambito - Provincia di Varese - Comuni coinvolti e con Regione Lombardia, anche all'interno della Commissione Italo-Svizzera CIPAIS, è stata sottolineata la necessità di attuare interventi prioritari sul controllo degli scarichi in lago di Lugano, attraverso un'analisi delle criticità, degli investimenti da proporre e dei criteri da seguire al fine di risolvere le diverse problematiche manifestatesi;
7. il lavoro preparatorio, condiviso con la Provincia di Varese e i Comuni interessati, è nato per affrontare le tematiche relative a sversamenti di liquami fognari nel Lago Ceresio, in particolare nei comuni di Porto Ceresio, Brusimpiano e Xxxxxx Ponte Tresa;
8. l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, anche su sollecitazione delle autorità della Repubblica e Cantone Ticino, ha dato corso ad alcune iniziative finalizzate allo studio del miglioramento della qualità delle acque e alla riduzione di possibili futuri sversamenti, anche alla luce del riscontro di Regione Lombardia (Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti) alla interrogazione parlamentare del Gran Consiglio Ticinese, relativa a scarichi fognari nel Lago di Lugano, in cui si sono chiarite le competenze in capo a ciascun Ente interessato;
9. la relazione sugli interventi da realizzare è stata perfezionata a seguito di puntuali accertamenti e sopralluoghi, dove sono state evidenziate le problematiche verificatesi;
10. i comuni interessati hanno poi fatto seguire i primi studi di fattibilità e/o progetti preliminari relativi a tratti di fognatura o sfioratori che risultavano malfunzionanti;
11. di tutto il lavoro realizzato e del percorso in atto è stato informato il Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
12. il documento realizzato riporta un’analisi preliminare della rete di scarichi afferenti, direttamente o indirettamente al lago di Lugano, dai Comuni di Xxxxxx Ponte Tresa, Porto Ceresio, Brusimpiano, Cuasso, Besano e Bisuschio, volta a proporre sia indicazioni di mappatura delle reti, sia una serie di interventi da realizzare per mitigare il rischio di inquinamento delle acque del Lago di Lugano provenienti da scolmatori di piena di reti fognarie di tipo misto, eliminando eventuali scarichi di edifici esistenti non ancora collettati ad un impianto di trattamento appropriato;
13. l’analisi condotta mira ad individuare, sulla base degli elementi a disposizione (tracciati delle reti fognarie, bacini drenati tipologia e punti di scarico), i punti di scarico sui quali
appare preferibile intervenire prioritariamente in quanto un eventuale malfunzionamento degli stessi potrebbe causare un impatto maggiore e più diretto sulle acque del lago;
14. da una analisi preliminare, si è ritenuto che sia innanzitutto opportuno intervenire sugli impianti di sollevamento e sugli sfioratori di reti miste che scaricano direttamente a lago;
15. le criticità connesse agli impianti di sollevamento sono in generale connesse ai seguenti elementi:
a. insufficienza delle pompe o delle condotte di mandata rispetto alla portata nera diluita da inviare a depurazione con conseguente innalzamento dei livelli nella stazione di sollevamento e attivazione dello sfioratore di piena con sversamenti a lago di acque nere o non adeguatamente diluite;
b. assenza di una pompa di riserva necessaria a consentire la manutenzione delle pompe di esercizio o a sopperire a momenti di criticità;
c. fermo pompe dovuto ad assenza di corrente elettrica che causa l’innalzamento dei livelli nella stazione di sollevamento e l’attivazione dello sfioratore di piena con sversamenti a lago di acque nere o nere non adeguatamente diluite;
d. funzionamento rigurgitato dello sfioratore dovuto all’innalzamento dei livelli del lago con commistione tra acque nere e acque lacuali e conseguente inquinamento di queste ultime.
16. Le criticità connesse agli sfioratori di reti miste possono essere principalmente legate a:
a. errato dimensionamento della quota di sfioro del manufatto che fa si che le portate inviate a depurazione siano inferiori a 750 l/ab. eq/gg così come previsto dai regolamenti regionali vigenti;
b. sfioratori correttamente dimensionati ma che sottendono bacini troppo piccoli e che prevedono quindi soglie sfioranti estremamente basse;
c. apporti non trascurabili alla rete fognaria provenienti da corsi d’acqua superficiali che vengono immessi in fognatura mista;
17. l'Ufficio d'Ambito ha inserito nella programmazione del "Piano d'Ambito", approvato con delibera del Commissario Straordinario P.V. 20 del 18/04/2014, e nel "Piano Economico e Finanziario" tra gli interventi del quadriennio in corso gli interventi volti alla risoluzione delle criticità esposte;
18. Alfa ha presentato al "tavolo cabina di regia tecnica regionale" del 13/12/2016 uno studio preliminare per gli interventi per il Lago Ceresio;
19. Regione Lombardia, con nota del 19 aprile prot T1.2017.0023707, ha richiesto l'invio formale della documentazione concernente la richiesta dei Contributi per gli interventi che rientrano nel "Patto per la Lombardia" :
a. interventi di realizzazione rete fognaria, collettamento e depurazione acque reflue negli agglomerati oggetto di procedura di infrazione comunitaria 2014/2059;
b. interventi di depurazione dei laghi prealpini,
20. con nota prot. 1914 del 20 aprile 2017 l'ufficio d'Ambito ha inviato a Regione Lombardia la scheda compilata con gli interventi come di seguito illustrati:
Titolo intervento | INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀDELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO |
Localizzazione intervento | Comuni di Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cuasso al Monte, Xxxxxx Ponte Tresa, Porto Ceresio, Viggiù |
Soggetto attuatore | Alfa S.r.l., in collaborazione con i Comuni interessati |
Nome dell’agglomerato | Brusimpiano Cuasso al Monte Xxxxxx Ponte Tresa |
Codice agglomerato | AG01202401 AG01205801 AG01208601 |
A.E. | 1.309 AE + 15.430 AE + 8.629 AE = 25.368 AE |
Descrizione intervento | Il progetto riguarda sia la mappatura e lo studio delle reti fognarie che il monitoraggio delle portate, in quanto attività propedeutiche allo sviluppo della modellizzazione delle reti;.priorità verrà data inoltre agli interventi di sistemazione della rete fognaria e dei suoi manufatti(adeguamento delle stazioni di sollevamento i cui sfioratori di emergenza scaricano direttamente a lago, prevedendo ove necessario l’inserimento di una pompa di riserva, l’installazione di un gruppo elettrogeno e l’applicazione di un clapet - valvola di non ritorno - sulla luce dello sfioratore di emergenza e, in caso, un adeguamento in quota e dimensione di quest’ultimo, pulizia ed adeguamento degli sfioratori principali di rete mista |
diretti a lago, con particolare riferimento alle quote di sfioro e ad eventuali organi di regolazione che consentano il controllo delle portate in rete, ecc.). La progettazione deve anche contemplare, laddove necessario, interventi volti ad eliminare il problema delle acque parassite. Si prevedono una serie di interventi: • sulle stazioni di sollevamento terminali delle fognature comunali (incremento delle portate nere pompate); • sugli scolmatori di piena (grigliatura delle acque sfiorate, realizzazione delle vasche di prima pioggia); L’ampliamento e l’adeguamento delle reti fognarie permetterà inoltre di eliminare scarichi di edifici a lago non ancora allacciati ad un sistema di trattamento appropriato. Gli interventi consentono di migliorare le condizioni ambientali del lago di Lugano in quanto consentono il miglioramento di tutte le opere che scaricano direttamente a lago. |
21. per il summenzionato intervento è stata prevista nella succitata scheda di intervento inviata a Regione Lombardia la somma complessiva di Euro2.000.000,00.=(Iva esclusa), a dedurre il ribasso d'asta, con la seguente vincolante ripartizione del finanziamento:
a. finanziamento Regione Lombardia/Ministero dello Sviluppo Economico/Ambiente per la somma di € 1.092.423,10=;
b. cofinanziamento per la somma di Euro € 907.576,90= a carico della tariffa SII, con l'utilizzo dell'accantonamento del theta sia da parte dei Comuni cointeressati, sia da parte dei Comuni firmatari, sia da parte di Alfa srl.
22. potranno essere coinvolti direttamente in apposito successivo accordo, ad integrazione del presente atto, anche i Comuni cointeressati di Besano, Bisuschio, Cadegliano Viconago, Cuasso al Monte, Marzio e Viggiù, qualora dovessero emergere effetti diretti ed evidenze dalla mappatura e dal rilievo delle reti dei Comuni di Brusimpiano, Xxxxxx Ponte Tresa e Porto Ceresio (diretti interessati dagli sversamenti a lago, in quanto
prospicienti il lago Ceresio), aggravanti la situazione già molto precaria ed in costante monitoraggio da parte della Confederazione Elvetica.
23. la società Alfa si è resa disponibile ad effettuare, in previsione del subentro della gestione nel servizio, la mappatura delle reti, la progettazione degli interventi,la Direzione dei Lavori e il Coordinamento per la sicurezza ed a fungere da Stazione Unica Appaltante.
Considerato che:
a. si ritiene indispensabile ed urgente dare corso alle opere di mappatura delle reti, progettazione e realizzazione inserite nella scheda inviata a Regione Lombardia e presenti nel Piano d’Ambito, per ottemperare alle procedure di infrazione europea, che individua gli interventi di carattere prioritario quali situazioni in monitoraggio effettuato sia da Regione Lombardia unitamente al Ministero, sia da parte della Commissione Europea e dalla Commissione Italo-Svizzera CIPAIS;
b. alla società Alfa, cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito della Provincia di Varese con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015, competerebbe la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa;
c. pur nelle more della piena operatività di Xxxx, si ritiene di demandare ad Alfa srl, in quanto prossimo subentrante nella gestione del servizio nei Comuni cointeressati e firmatari del presente accordo, la mappatura, la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi necessari richiesti dalla vigente normativa, compreso quindi l’Intervento di cui al presente accordo (di seguito definito “Accordo”);
d. Alfa assolverà alla predisposizione dei tre stadi progettuali declinati dal D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e al ruolo di Stazione Appaltante e Rup inquadrandosi altresì, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come ente o soggetto aggiudicatore e attuatore dell'intervento;
e. Alfa Srl dovrà realizzare l’Intervento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. al medesimo applicabili previa approvazione di un crono-programma di realizzazione dell’Intervento da rispettare in modo tassativo;
f. al fine di disciplinare i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione dell’Intervento, viene stipulato il presente Accordo;
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 Oggetto dell’Accordo
1. Il presente Accordo disciplina i reciproci diritti e obblighi fra le Parti relativi alla realizzazione degli Interventi, in attuazione del Piano d'Ambito, che prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle Autorità d’Ambito, di un programma di interventi urgenti e prioritari al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. attuali art. 100, 105 e 106 del D.Lgs. 152/06);
2. Con il presente Accordo l'Ufficio d’Ambito individua quale Soggetto attuatore (di seguito anche "Ente attuatore") dell’Intervento Alfa Srl in sostituzione dei Comuni, proprietari degli impianti e delle reti. Ad Alfa sono pertanto in capo la progettazione, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza; contestualmente la Società Alfa è qualificata come Soggetto Aggiudicatore e Stazione Appaltante ai sensi del vigente d. Lgs 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti", assumendosi pertanto il compito di dare attuazione all’Intervento che comprende la realizzazione delle opere qui di seguito specificate, comprendenti di base d'asta, I.V.A., somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti, ecc.:
• interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio.
Si precisa che la proprietà delle opere rimane in capo ai Comuni che metteranno a disposizione le stesse in occasione del subentro di Alfa quale Gestore Unico Alfa. Trattandosi di opere realizzate con contributo pubblico, all'interno dell'operazione straordinaria di cessione, saranno escluse dalla valutazione di un eventuale "valore di subentro".
Il finanziamento a disposizione da parte di Regione Lombardia e del Ministero è pari a Euro1.092.423,10= ed il completamento, pena la non erogazione del finanziamento ministeriale, sarà possibile con il cofinanziamento derivante dall'utilizzo del Theta che verrà versato dai Comuni in apposito conto corrente, dedicato, intestato ad Alfa Srl e per il quale la medesima dovrà rendicontare mensilmente gli introiti ricevuti dai Comuni e la destinazione verso le opere ad essi vincolate; tale rendiconto deve essere fornito all'Ufficio d'Ambito che, in qualunque momento, può inviare la rendicontazione delle opere ed investimenti eseguiti all'Autorità Xxxxxx, che ha imposto ai Comuni il vincolo in apposito fondo, da destinarsi unicamente agli investimenti previsti nel "piano quadriennale degli investimenti", del theta medesimo.
4. Alfa dovrà procedere alla formalizzazione rispettivamente:
• della mappatura e rilievo delle reti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., definitivo ed esecutivo per l’intervento;
• del piano finanziario associato al progetto esecutivo;
• del cronoprogramma relativo all'intervento;
• della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza
che dovranno essere regolarmente trasmessi all’UdA e ai Comuni coinvolti
5. Il Soggetto attuatore si impegna ad inviare all'UdA e ai Comuni tutta la documentazione dei lavori, oltre agli Stati di Avanzamento Lavori, anche i documenti di inizio lavori, verbali di cantierabilità, fine lavori, inizio collaudi vari e loro conclusione; essenziale risulta l'invio del cronoprogramma dei lavori ai fini del monitoraggio attivato dal "Patto per la Lombardia" attraverso il Ministero dell’Ambiente il quale a sua volta si avvale della Regione Lombardia.
Art. 2 Accettazione del ruolo di realizzatore della progettazione e di Soggetto attuatore dell'intervento e delle conseguenti funzioni ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.
1. La Società Alfa si impegna a realizzare la mappatura/rilievo delle reti e progettazione relativa agli Interventi di cui all'articolo 1 e diventa pertanto responsabile della completa attuazione delle progettazioni in tutte le sue fasi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. La Società Alfa, assume il ruolo di stazione appaltante e Soggetto attuatore degli interventi, diventando pertanto responsabile della completa attuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
3. L'UdA rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Soggetto attuatore in ordine alla progettazione/realizzazione dei lavori e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Soggetto attuatore.
4. Il Soggetto attuatore, rientrando tra i soggetti di cui all'art.1 del nuovo Codice dei Contratti,dovrà affidare gli incarichi di progettazione e l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. al medesimo applicabili.
5. I Comuni si impegnano ad espletare, ove necessario, tutte le attività connesse all'acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù ed espropri;
6. I Comuni si rendono disponibili a supportare la Società Alfa Srl nell’ambito delle attività di mappatura e rilievo delle reti fornendo la documentazione pregressa disponibile, oltre a garantire l’assistenza da parte del personale tecnico alle proprie dipendenze.
Art. 3 Compiti e responsabilità delle parti
1. Alfa curerà la mappatura delle reti, la progettazione delle opere oggetto del presente Accordo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
2. Alfa curerà inoltre la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
3. Il Soggetto attuatore si impegna inoltre:
a rispettare tutti gli obblighi definiti nel presente Accordo, nonché ogni altra disposizione di legge in materia:
• in particolare si impegna al rispetto degli obblighi che derivano dall’UdA dall’assegnazione dei contributi pubblici a fondo perduto derivanti dal "Patto per la Lombardia" per la realizzazione degli interventi;
• ad eseguire gli interventi nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.i. al medesimo applicabili, previa approvazione del crono-programma di realizzazione delle fasi progettuali e dell’Intervento.
4. Con l'aggiudicazione dell'appalto, il Soggetto attuatore dovrà fornire tutta la relativa documentazione all'UdA.
5. Parimenti, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, le eventuali varianti in corso d’opera, ammesse ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere trasmesse all’UdA per la preventiva approvazione, così come gli stati d’avanzamento lavori, la fine lavori e gli atti di collaudo e contabilità finale
6. Al termine dei lavori, la Società Alfa si impegna a trasmettere all' Uda e ai Comuni firmatari del presente accordo l'as-built delle opere così come integrato dalle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre si impegna a fornire, su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture del sistema idrico
7. Il Soggetto attuatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti, sollevando l'UdA e i Comuni firmatari da qualsiasi responsabilità.
8. Il Soggetto attuatore è in particolare pienamente responsabile del mancato rispetto del crono-programma e delle eventuali sanzioni che dovessero derivarne.
9. Il Rup dovrà essere individuato tra il personale del Soggetto attuatore nel rispetto della normativa vigente all’atto della nomina.
10. I Comuni si impegnano inoltre a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnico amministrativa in loro possesso che riguarda i propri territori.
11. I Comuni non avranno responsabilità su eventuali ritardi dei lavori o malfunzionamenti delle opere realizzate da Xxxx.
12. Fra i Comuni di Brusimpiano, Xxxxxx Ponte Tresa e Porto Ceresio, in quanto proprietari delle reti ed impianti e titolari di apposita autorizzazione allo scarico in corso d’acqua
superficiale, e la società Alfa Srl, in qualità di soggetto attuatore, dovrà essere definito un apposito percorso volto a regolare i rapporti rispettivamente ad eventuali sanzioni irrogate.
Art. 4 Approvazione dei progetti
1. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dovrà essere redatta da Alfa e trasmessa all'UdA accompagnata dalla dichiarazione asseverativa della congruità tecnico-amministrativa dei lavori ed alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali nonché nel Piano d'Ambito, in esecuzione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
2. Il Soggetto attuatore dovrà predisporre documentazioni e/o accordi, se necessari, con i Comuni interessati dalle opere da realizzare, con particolare riferimento alla definizione delle rispettive responsabilità in materia di eventuali sanzioni da parte di organi ed Enti competenti per infrazioni e segnalazioni intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
3. Ogni intervento deve riportare nel cronoprogramma le seguenti informazioni:
• data inizio e termine RILIEVO E MAPPATURA DELLE RETI;
• data approvazione PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA;
• data approvazione PROGETTO DEFINITIVO;
• data approvazione PROGETTO ESECUTIVO;
• data AGGIUDICAZIONE GARA;
• data INIZIO LAVORI;
• data CONCLUSIONE LAVORI;
• data CONCLUSIONE COLLAUDO FUNZIONALITA';
• data CONCLUSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.
Art. 5 Finanziamento dei rilievi delle reti
1. L’importo a base d'asta per spese di rilievo e mappatura delle reti, compresi IVA e oneri previdenziali, sarà finanziato dal’UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità di seguito indicate:
a) Ie somme relative alla gara (ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) di mappatura e rilievo delle reti, escluso il ribasso d'asta, saranno erogate dall'Uda in unica soluzione alla
presentazione della documentazione finale, su specifica istanza del Soggetto attuatore medesimo.
Art. 6 Finanziamento delle progettazioni
1. L’importo a base d'asta per spese di progettazione unica, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, attività tecnica relativa alla redazione delle pratiche espropriative, compresi IVA e oneri previdenziali - compresi eventuali incentivi per lavori e funzioni tecniche previste all'art.113 del nuovo codice- non dovrà subire incrementi rispetto agli importi riportati nella scheda inviata a Regione Lombardia con nota prot. 1914 del 20 aprile 2017. L'eventuale importo per la maggior spesa dovrà essere presentato al Cda dell'Ufficio d'Ambito e da esso approvato con atto deliberativo formale, dopo aver ottenuto l'approvazione formale di Regione Lombardia.
2. Il costo della progettazione deve essere calcolato applicando il D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017.
3. L’erogazione del finanziamento sarà a cura dell’UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità indicate da Regione Lombardia non appena verrà affinato l'accordo con il competente Ministero sulle modalità di erogazione del finanziamento medesimo. Tale modalità sarà comunicata ai Comuni e ad Alfa con apposita successiva nota da parte dell'Ufficio d'Ambito.
4. Nella seguente tabella sono riportate le somme richieste a regione Lombardia, suddivise per annualità:
gara per affidamento della progettazione. progetto di fattibilità tecnica ed economica. progetto Definitivo. progetto Esecutivo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 2017 | € 100.000,00 L’importo sopra indicato dovrà essere interamente disponibile all’atto dell’emissione del bando di gara (2017). L’erogazione dell’importo avverrà in parte nel 2017 e in parte nel 2018. |
gara per affidamento lavori. esecuzione lavori. direzione Lavori e Coordinamento della | 2018 | € 992.423,10 L’importo sopra indicato dovrà essere interamente disponibile |
sicurezza in fase di esecuzione. collaudo delle opere. | all’atto dell’emissione del bando di gara (2018). L’erogazione dell’importo avverrà in minima parte nel 2018 e per la maggior parte negli anni 2019 e 2020. |
4. Il soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l’UdA sullo stato di avanzamento della mappatura e rilievo delle reti progettazione, mediante relazioni periodiche (trimestrali), che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla redazione della progettazione, nonché eventuali impedimenti all’attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate, concordando eventuali proroghe conseguenti nel rispetto dei limiti temporali dell'ultimazione delle opere definiti dal Ministero competente dalla Regione.
Art. 7 Finanziamento delle opere
1. Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario di cui al precedente articolo 6, e dal cofinanziamento della tariffa (pari a Euro 907.576,90, derivante dalla porzione di Theta o fondi dedicati agli interventi previsti dal presente accordo e composto, rispettivamente dal dettaglio per l'anno 2016:
• Comune di Brusimpiano € 8.115,88=,
• Comune di Xxxxxx Ponte Tresa € 74.182,11=;
• Comune di Porto Ceresio € 34.103,00=,
• Alfa € 3.599,01= a completamento degli importi mancanti da parte dei Comuni di cui sopra, nel limite massimo risultante dalla rideterminazione del quadro economico conseguente all’aggiudicazione, che non dovrà comunque superare l’importo sopra pari a complessivi €120.000,00=.
E' inoltre previsto per i Comuni sottoscrittori il vincolo di destinazione del Theta 2016 e 2017 per il finanziamento delle summenzionate opere.
2. A seguito dell’aggiudicazione, il Soggetto attuatore provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all’UdA copia conforme dell'atto di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico.
3. L’erogazione del finanziamento sarà a cura dell’UdA verso il Soggetto attuatore nei tempi e secondo le modalità indicate da Regione Lombardia non appena verrà affinato l'accordo con il competente Ministero sulle modalità di erogazione del finanziamento medesimo. Tale
modalità sarà comunicata ai Comuni e ad Alfa con apposita successiva nota da parte dell'Ufficio d'Ambito
4. Le somme a disposizione verranno erogate a fronte di adeguata documentazione comprovante la necessità del loro utilizzo.
5. Eventuali economie derivanti da ribasso d'asta o imprevisti non utilizzati che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico rimarranno nella disponibilità dell'UdA, che le utilizzerà per la realizzazione di nuovi interventi, e pertanto non verranno erogate al Soggetto attuatore, se abilitato da Regione Lombardia e dal Ministero.
7. Il Soggetto attuatore dovrà regolarmente informare l’UdA sullo stato di avanzamento dei lavori, mediante relazioni periodiche (trimestrali) sullo stato di attuazione dell’Intervento, che evidenzino in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli Interventi, nonché eventuali impedimenti all’attivazione o al completamento del progetto, nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate.
Si precisa che per la gara dei rilievi il costo previsto è pari a €120.000=
Art. 8 Tempi di attuazione dell’intervento
1. Per la progettazione dell’Intervento il Soggetto Attuatore dovrà rispettare la tempistica delle attività riportata nella tabella a seguire, fermo restando le seguenti precisazioni:
1.1) la data di inizio delle attività, di seguito ipotizzata nel 1 giugno 2017, è indissolubilmente correlata alla data di firma del presente accordo; le attività dovranno iniziare entro le due settimane successive a tale data di firma e conseguentemente dovrà essere aggiornato il seguente cronoprogramma delle attività;
1.2) non potranno in alcun modo essere imputabili ad Alfa ritardi conseguenti al prolungarsi dei procedimenti amministrativi e/o approvativi.
1.3) La durata dei lavori risulta ad oggi una semplice stima; la durata corretta potrà essere compiutamente definita esclusivamente sulla base del Cronoprogramma Lavori che sarà redatto nell’ambito della progettazione esecutiva.
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ | |||
ATTIVITA’ | MESI | INIZIO | FINE |
Gara rilievi reti | 2 | 1 giugno 17 | 31 luglio 17 |
Esecuzione rilievi | 3 | 1 agosto17 | 30 ottobre 17 |
Gara progettazione | 3 | 1 giugno 17 | 1settembre 17 |
Fattibilità Tecnica ed Economica | 4 | 4 settembre 17 | 4 gennaio 18 |
Definitiva e verifica | 3 | 5 gennaio 18 | 5 aprile 18 |
Esecutiva e validazione | 4 | 9 aprile 18 | 9 agosto 18 |
Xxxx appalto lavori | 3 | 27 agosto 18 | 27 novembre 18 |
Consegna lavori | 2 | 28 novembre 18 | 28 gennaio 19 |
Esecuzione Lavori | 12 | 29 gennaio 19 | 29 gennaio20 |
Collaudo | 2 | 3 febbraio20 | 3 aprile 20 |
Entrata in esercizio | 6 aprile 20 |
2. Gli interventi oggetto dell'accordo, in quanto soggetti a monitoraggio da parte di Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente, rientrano tra gli interventi che devono essere completati entro e non oltre il 31/12/2020.
3. Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l’avanzamento dell’attività di progettazione, il rispetto del crono programma e segnalerà con sollecitudine all'UdA, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga al completamento della progettazione e la relativa proposta delle azioni correttive.
Art. 9 Risoluzione dell'accordo e Penali
1. Alfa imputerà eventuali penali o danni derivanti da ritardi, ai sensi del codice dei contratti X.Xxx. 50/2016 e s.m.i., inserendo tale clausola nei contratti di affidamento di progettazione delle opere.
2. In caso di mancato rispetto dei tempi o dei termini previsti nel presente Accordo, verrà applicata e prevista in contratto da Alfa ai soggetti appaltatori per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,2‰ sull’importo del progetto. Conseguentemente anche alla luce degli atti contabili finali l’UdA tratterrà l’importo della penalità dal finanziamento complessivo.
3. I termini previsti nel presente accordo rivestono natura essenziale per le parti in capo a cui sono posti con ogni conseguenza di legge, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.
Articolo 10 – Controversie
1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti il presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di Conciliazione sarà composto da:
• un membro nominato da Alfa srl;
• tre membri nominati dai Comuni di Brusimpiano, Xxxxxx Ponte Tresa, Porto Ceresio;
• un membro nominato dall’Ufficio d’Ambito di Varese;
3. La nomina del membro del comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all’inoltro della richiesta per l’espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno indicare il nominativo del rispettivo membro del comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell’ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell’oggetto, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
5. Il comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell’Ufficio d’Ambito di Varese.
6. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell’oggetto della stessa, al Tribunale di Varese o al TAR Lombardia.
9. Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione in sede di tentativo preliminare di conciliazione ovvero in sede giudiziale, il Soggetto Attuatore potrà rallentare, ritardare, interrompere o sospendere i servizi contrattuali.
10. L'Ufficio d'Ambito, in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all'assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
11. Qualora l'intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l'UdA provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.
12. Si precisa che, a fronte di qualunque sospensione o interruzione dei servizi che non sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta o a previsione contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto, impregiudicato il diritto dei Comuni al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, e di individuare altro soggetto per la continuazione dei servizi ad altra impresa.
Art. 11 Collaudo
1. Il Soggetto attuatore si impegna a nominare prima della consegna dei lavori il Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale.
Art. 12 Gestione delle opere
1. I Comuni si impegnano, alla conclusione dei lavori, a manutenere e gestire le opere, sino alla data di subentro di Alfa,realizzate ai sensi del presente Accordo, la cui proprietà rimane in capo ai medesimi, ai sensi della legge regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13 Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Resta in vigore fino alla completa attuazione degli Interventi in esso previsti, fatto salvo il preventivo subentro di Alfa nei Comuni firmatari il presente accordo.
3. 4. Qualunque controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, adempimento del presente accordo e dei suoi obblighi sarà in prima battuta sottoposta ad un collegio consultivo tecnico composto da un tecnico nominato da ciascuna parte coinvolta e un tecnico nominato collegialmente dalle parti. Laddove non sia possibile costituire tale collegio e lo stesso non riesca a ricomporre bonariamente la questione, sarà competente il Foro del luogo di esecuzione del presente accordo (rif. art. 10 "controversie").
5. L’UdA, in caso di grave e ingiustificato ritardo da parte del Soggetto attuatore nell’adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo e in particolare rispetto al crono-programma dei lavori, ivi compreso il mancato avvio o il ritardo dell’avvio dei lavori nel termine stabilito dal crono-programma, procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
6. Nel caso in cui l’inadempimento del Soggetto attuatore perduri oltre il termine assegnato, l’UdA potrà, con comunicazione da inviare al Soggetto attuatore, risolvere il presente Accordo e nominare quale soggetto attuatore degli Interventi, in sostituzione del Soggetto attuatore, un commissario “ad acta”, cui il Soggetto attuatore dovrà consegnare tutti i documenti relativi all’esecuzione dei lavori in suo possesso. Rimangono salvi tutti gli obblighi gravanti sul Soggetto attuatore di pagamento delle penalità previste nel presente Accordo ed è fatto salvo il diritto dell’UdA al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento del Soggetto attuatore medesimo.
Xxxxxx, .......................................
Il Presidente dell'Ufficio d'Ambito
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Brusimpiano
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Xxxxxx Ponte Tresa
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Porto Ceresio
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Il Presidente di Alfa Srl
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx