Contract
C O M U N E D I R O B B I O PROVINCIA DI PAVIA
Rep. n.
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DEL CHIOSCO DI PIAZZA I°MAGGIO
L’anno - - addì del mese di in Robbio, e
Sig. , nato ad , residente in , Via , titolare
; C.F.:
in seguito indicato come “Concessionario”. Premesso che:
Il Comune è proprietario del chiosco ubicato in piazza Primo Maggio e consiste in una struttura prefabbricata della superficie di circa 20 mq. come meglio individuato nel progetto allegato alla lettera A.
Il Comune intende affidare in concessione d’uso il chiosco suddetto per lo svolgimento dell’attività di vendita non alimentare.
2. Il Comune ha esperito apposito avviso pubblico per l’affidamento in concessione del chiosco, a seguito del quale è risultato aggiudicatario/a il Sig./la ditta/la società ………………………..
Tutto ciò premesso, le Parti
Convengono e stipulano:
ART.1 - OGGETTO
1. Il Comune concede in uso al Concessionario, che accetta, il chiosco di cui in premessa.
Il concessionario non può, a pena di revoca della concessione, e salvo specifica autorizzazione del Comune, modificare, neppure temporaneamente, l’originaria destinazione per la quale il chiosco viene concesso.
2. Il chiosco viene concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna. Il concessionario dichiara di averne preso visione, di averlo trovato di proprio gradimento e adatto all’uso convenuto. Lo stato effettivo del chiosco risulta dal verbale di consegna, allegato alla presente convenzione, predisposto prima della sottoscrizione della presente convenzione.
3. la Concessione del chiosco viene rilasciata sotto condizione espressa che il Concessionario assuma per sè, senza corresponsione di alcun compenso da parte del Comune.
ART. 2 - DURATA
1. La presente concessione avrà la durata di anni cinque a decorrere dal _ e sino al
.
2. Allo scadere del termine di cui al precedente punto 2.1, la concessione si intenderà automaticamente decaduta, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso.
3. Il Concessionario con preavviso di almeno 12 (dodici mesi) dalla data di scadenza della presente Concessione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presenterà al Comune richiesta di rinnovare la Concessione. Trattandosi di un bene indisponibile ad uso pubblico, viene escluso ogni diritto privatistico di rinnovo della Concessione e pertanto resterà di esclusiva discrezione del Comune accogliere o meno la richiesta di rinnovo e le relative condizioni.
4. Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatamente dalla Concessione in qualsiasi momento dando un preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando comunque in tale caso l’obbligo del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna al Comune, senza che al Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento.
5. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento la Concessione, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 (sei) mesi della data fissata per il rilascio del chiosco, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, opportunamente documentati, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione, senza alcun obbligo di indennizzo e con la sola restituzione del canone residuo già corrisposto.
6. Le parti danno espressamente atto che la presente concessione in uso non rientra nel campo di applicazione della L. 392/78 e non costituisce affitto d’azienda.
ART. 3 - CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo è costituito dal canone di affitto annuo di €. …… (risultante dall’offerta in sede di gara), da corrispondere in due rate semestrali anticipate con scadenza 01.01._ e 01.07. _ _ di ogni anno, da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT e dalla COSAP pari ad € _, con possibilità di aggiornamento in base ad eventuali modifiche normative o di tariffe, da riscuotersi annualmente in unica soluzione anticipata.
2. In caso di ritardato pagamento del canone e di ogni altro eventuale corrispettivo, trascorsi 20 (venti) giorni di tolleranza, ove tale ritardo sia imputabile al Concessionario, il Comune avrà diritto agli interessi di mora calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento, che saranno computati nella rata successiva; trascorsi infruttuosamente 90 gg. senza che il Concessionario abbia provveduto a sanare la morosità, la presente concessione si intenderà risolta ipso iure, con conseguente diritto per il Comune di
incamerare il deposito cauzionale di cui al successivo punto 3 del presente articolo, in misura corrispondente al debito, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.
3. A garanzia degli adempimenti previsti dal presente atto, viene costituito un deposito cauzionale nelle forme consentite dalla legge di € pari a due annualità del canone. La cauzione non potrà mai essere imputata in conto canoni.
ART. 4 - DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE
1. L’uso del chiosco viene concesso esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di di vendita non alimentare.
2. E’ espressamente vietato al concessionario destinare il chiosco ad attività od usi diversi da quelli per i quali viene concesso.
3. Il Concessionario non può sub-concedere, neppure in parte, a terzi il chiosco oggetto della concessione, a pena di decadenza della concessione.
4. La cessione del contratto potrà avvenire solo con il consenso espresso dell’Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo al cessionario.56. L’eventuale cessione dell’attività senza il preventivo consenso dell’Amministrazione sarà nulla e non produrrà alcun effetto nei confronti del Comune né del Concessionario.
5. Il Concessionario ha il pieno e libero godimento del chiosco nei limiti dell’uso convenuto e nelle forme compatibili alla destinazione principale dello stesso.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Sono in capo al Concessionario le utenze per i servizi tecnologici (acqua, luce, etc..) nonché gli interventi di riparazione e conservazione ordinaria e straordinaria degli impianti interni d’acqua, luce, etc, delle serrature e delle chiavi, degli infissi, delle pavimentazioni e dei rivestimenti, in deroga agli artt. 1576 e 1609
c.c. La riconsegna della cosa locata dovrà avvenire con il perfetto funzionamento degli impianti tecnologici.
2. Il concessionario, nello svolgimento dell’attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall’uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
3. A copertura delle predette responsabilità, il concessionario consegna al Comune concedente polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) con un massimale non inferiore ad Euro 800.000,00 sinistro/anno, unitamente a polizza all risks a copertura di danni al fabbricato per una somma assicurata di Euro 20.000,00, stipulata con primaria compagnia assicurativa; il concessionario si impegna a mantenere attive – per l’intera durata della presente Concessione –
le suddette polizze o comunque altre di analoga portata e a comunicare al Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente, gli estremi identificativi delle polizze sottoscritte, specificando eventi assicurati e massimali.
L’istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizza di cui sopra di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della amministrazione concedente.
4. Le opere di carattere migliorativo e innovativo del chiosco sono a totale carico del concessionario, dopo aver acquisito l’espresso assenso da parte del Comune, fatte salve in ogni caso le necessarie e preventive autorizzazioni degli Enti preposti. Alla scadenza della concessione, tutte le opere di miglioria e le addizioni realizzate dal Concessionario sull’immobile e nelle aree adiacenti rimarranno di proprietà del Comune, senza alcun obbligo di compenso, indennità o rimborso da parte del Comune, anche se autorizzate da quest’ultimo. 0.Xx Concessionario si impegna a restituire l’immobile, alla scadenza naturale o anticipata della concessione, in buono stato funzionale, senza che sia necessario alcun intervento di manutenzione straordinaria ed in condizioni di perfetta agibilità sulla base delle norme tecniche, sanitarie o di altro genere vigenti in quel momento.
ART. 6 - RIMOZIONE E RIPRISTINO
In caso di violazione o inottemperanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel presente contratto, il Comune procederà a dichiarare la decadenza dal contratto con conseguente diritto di richiedere il risarcimento del danno.
2. Alla scadenza della Concessione o in caso di risoluzione anticipata, il Concessionario provvederà a proprie cura e spese entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a rimuovere le strumentazioni, le attrezzature e quant’altro di sua proprietà, riconsegnando l’Immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della consegna, ovvero con tutte le eventuali opere di miglioria e le addizioni eseguite, salvo il normale deterioramento per l’uso.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ulteriore occupazione.
ART. 7 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Sono causa di decadenza della concessione:
a) sub-concessione del chiosco;
b) il mancato pagamento di una rata semestrale del canone di concessione decorso il termine di cui al punto 2 art. 3;
c) l’utilizzo del chiosco di cui alla planimetria allegata, per finalità diverse rispetto a quelle oggetto della presente concessione, se svolte in assenza del formale assenso del Comune;
L’avvenuta decadenza della concessione è dichiarata dall’amministrazione concedente previa contestazione degli addebiti a mezzo di raccomandata a.r. e previa valutazione delle eventuali controdeduzioni che dovranno essere presentate dal concessionario entro 15 (quindici) giorni a datare dal ricevimento della comunicazione di contestazione degli addebiti.
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di pretendere il risarcimento degli eventuali danni subiti. ART. 8 - NORME FINALI
1. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente convenzione o alla medesima connessa saranno attribuite alla giurisdizione del Tribunale di Pavia.
2. Per ogni altra condizione non stabilita nel presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore.
3. Le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte Concessionaria.
4. Gli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante. Allegati:
Elaborato grafico Verbale di consegna
Letto, confermato e sottoscritto