UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALLA UNIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO CHE:
con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate hanno approvato lo Statuto dell’Unione dei Tre Parchi al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione:
- Comune di Burago di Molgora - deliberazione X.X. x. 0 xxx 0.0.0000
- Xxxxxx xx Xxxxxxx – deliberazione X.X. x. 0 xxx 00.0.0000
- Xxxxxx xx Xxxxxx – deliberazione X.X. x. 00 xxx 00.0.0000
- Xxxxxx xx Xxxxxxxxx – deliberazione X.X. x. 00 xxx 00.0.0000
in data 21 maggio 2014 a seguito della firma dell’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi da parte dei Sindaci dei Comune di Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate l’Unione è stata formalmente costituita;
lo Statuto dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi prevede all’art. 6 che i Comuni partecipanti possano conferire all’Unione le materie di propria competenza, ad essi delegati, nonché la gestione di servizi pubblici;
l’art. 6 dello Statuto dell’Unione prevede fra queste materie, quelle appartenenti all’Area dei “Servizi di Polizia Locale.
l’art. 7 dello Statuto dell’Unione stabilisce che il conferimento delle materie e dei servizi dai Comuni all’Unione avvenga e si perfezioni con l’approvazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli Comunali che effettuano il conferimento e, subito dopo, da parte del Consiglio dell’Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che preveda:
- il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
- la descrizione della regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli enti coinvolti;
- le forme di consultazione fra gli enti coinvolti;
- la previsione del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla funzione conferita;
- le modalità di recesso dall’Unione;
- la previsione che, in ipotesi di recesso, il personale a suo tempo trasferito sia assunto dal comune recedente.
i Consigli Comunali con propri atti deliberativi, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell’Unione elencati di seguito, hanno approvato il presente schema di convenzione per il conferimento all’Unione delle materie attualmente di propria competenza riguardanti i Servizi di Polizia Locale:
- Comune di Burago di Molgora deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 20 novembre 2014;
- Comune di Carnate deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 6 novembre 2014;
- Comune di Ornago deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 14 novembre 2014;
- Comune di Vimercate deliberazione Consiglio Comunale 69 del 17 novembre 2014;
il Consiglio dell’Unione ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, a seguito delle deliberazioni comunali, ha deliberato con atto del Consiglio dell’Unione n. 6 del 27 novembre 2014 lo stesso schema di convenzione.
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Il giorno 11 dicembre 2014 presso la sede dell’Unione dei Tre Comuni
TRA
1. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Monza il 11.11.1971 in qualità di Sindaco del Comune di Burago di Molgora, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 (C.F. n. 02906850157 e partita IVA n. 00739550960) il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 42 del 20 novembre 2014 esecutivo;
2. Xxxxxxx Xxxx, nato a Carnate il 21.07.1956 in qualità di Sindaco del Comune di Carnate, con sede in via Pace n. 16 (C.F. n. 87001790150 e partita IVA n. 00758670962) il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 37 del 6 novembre 2014 esecutivo;
3. Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Ornago il 30.01.1949 in qualità di Sindaco del Comune di Ornago, con sede in xxx Xxxxxxxxx x. 0 (codice fiscale n. 05827280156 e partita IVA n. 00806390969) il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 58 del 14 novembre 2014 esecutivo;
4. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Vimercate il 12.08.1964 in qualità di Sindaco del Comune di Vimercate, con sede in Piazza Unità d’Italia, 1 (codice fiscale 02026560157 e partita IVA n. 00728730961) il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. 69 del 17 novembre 2014 esecutivo;
E
l’Unione dei Comuni dei Tre Parchi in persona del Presidente Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Vimercate il 12.08.1964 domiciliato per la sua carica presso l’Unione dei Comuni dei Tre Parchi, (codice fiscale e partita IVA n. 08721070962) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell’Unione n. 6 del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina le modalità di conferimento all’Unione dei Comuni dei Tre Parchi della funzione di Polizia Locale, definendo i profili organizzativi, le risorse umane ed i rapporti finanziari tra gli Enti aderenti con riferimento alla funzione conferita.
2. Il conferimento della funzione di Polizia Locale viene attuata dall'Unione dei Comuni mediante l'istituzione del Corpo Unico di Polizia Locale che assume la denominazione “CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI”.
3. L’Unione assume la titolarità gestionale e la relativa competenza in materia di Polizia Locale dei Comuni aderenti.
4. Il conferimento e l’esercizio della funzione di polizia locale è regolato dalle norme della presente convenzione, dallo Statuto dell’Ente e da ogni altra norma legislativa e regolamentare che disciplina e disciplinerà la materia ed in particolare dalla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986 e dalla l.r. n.4 del 14 aprile 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2) FINALITA’
1. Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione unitaria della funzione di Polizia Locale e delle politiche per la sicurezza, attraverso un miglior utilizzo delle risorse e delle strumentazioni tecniche.
2. L’esercizio unitario della funzione di Polizia Locale è finalizzata a garantire il presidio sul territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed
il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti, l’uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio, la definizione di forme di collaborazione con altre forze di polizia operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.
3. L’esercizio unitario della funzione di Polizia Locale deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità, mediante la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la standardizzazione delle procedure, l’applicazione costante delle innovazioni tecnologiche, ed assicurare tempestività al pronto intervento, tramite il presidio sinergico del territorio, nonché migliorare l’attività di programmazione e di controllo.
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE
1. L’ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività del Corpo di Polizia Locale dell’Unione è individuato nel territorio dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi.
2. Ogni riferimento alla competenza territoriale contenuta nelle norme di legge relativamente ai compiti di polizia locale, si intende esteso all'intero ambito territoriale dell'Unione, e conseguentemente il personale è legittimato, nello svolgimento dei compiti assegnatigli, nel territorio dei Comuni di Burago di Molgora, Carnate, Ornago e Vimercate.
3. La sede del Corpo Unico di Polizia Locale è individuata nel Comune di Vimercate nei locali già sede del relativo Corpo di Polizia Locale.
4. Presso ciascuno dei Comuni dell’Unione è comunque presente un presidio di Polizia Locale coordinato dalla centrale operativa unica.
Art. 4) MATERIE E ATTIVITA’ OGGETTO DI CONFERIMENTO
1. Vengono conferite all’Unione l'esercizio di tutte le attuali competenze, attinenti alle attività di Polizia locale, urbana e rurale, amministrativa, giudiziaria e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata da leggi e regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.
2. Il conferimento all'Unione della funzione di polizia locale è integrale, per tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, senza che residuino in capo a nessun Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, al di là del loro concreto svolgimento anche per mezzo dei presidi locali.
3. In relazione a quanto indicato nel comma precedente in riferimento all’esercizio unificato della funzione di Polizia Locale il relativo Corpo Unico provvede in particolare:
a) al controllo della mobilità e della sicurezza stradale comprensivo di tutte le attività di Polizia Stradale come indicate nell’articolo 11 del Nuovo Codice della Strada e più in generale del controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza della circolazione, ivi compresa l’educazione stradale;
b) alla definizione della disciplina della circolazione in coerenza e/o in attuazione con gli atti generali di pianificazione dell’assetto viario;
c) al mantenimento in efficienza della segnaletica stradale, verticale e orizzontale,
d) alla pianificazione delle modalità di fruizione degli spazi stradali destinati o da destinarsi alla sosta dei veicoli compresa la delineazione delle modalità di gestione delle aree di parcheggio;
e) all’assicurare il concorso della Polizia Locale alla pianificazione dell’assetto viario di concerto con altre aree tecniche dei Comuni e/o dell’unione (una volta costituite) cui fanno capo le funzioni di progettazione e realizzazione di opere stradali, ciò anche sotto il profilo dell’individuazione delle priorità d’intervento, nella definizione delle linee
programmatorie, per accrescere gli standard di sicurezza nello sviluppo della circolazione;
f) alle attività di controllo dello sviluppo dell’assetto urbanistico - edilizio del territorio e del rispetto di specifiche normative, di rilievo urbanistico, che pongono vincoli o limiti all’attività edificatoria a tutela dei valori architettonici e del patrimonio culturale;
g) al supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica delle condizioni di sicurezza e benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro e sulla regolarità dei rapporti di lavoro;
h) alla funzione di supporto per il contrasto all’evasione fiscale, intesa come compartecipazione all’esercizio delle funzione di polizia tributaria riferita tanto ai tributi di carattere nazionale che locale;
i) alla funzione di natura accertativa e certficatoria relativa agli spostamenti delle persone e quella di supporto nel controllo della normativa relativa all’ingresso e al soggiorno nel territorio dei cittadini non comunitari;
j) alla funzione di polizia annonaria, che si concreta nel controllo delle attività commerciali per evitare fenomeni di abusivismo in violazione delle leggi di settore, ed in particolare delle normative di carattere speciale volte alla tutela del consumatore, nonché nel costante monitoraggio dell’attività dei pubblici esercizi circa il rispetto della normativa di riferimento;
k) alle attività di tutela ambientale, per la prevenzione ed il contrasto delle diverse forme d’inquinamento del territorio nonché per la conservazione del decoro del contesto urbano (parchi e le aree di verde attrezzato) per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti e il supporto per l’espletamento dei servizi di igiene per il decoro dell’ambiente (spazzamento delle reti viarie e dei parcheggi);
l) alle attività di tutela e di sviluppo e della sicurezza del territorio, mediante il consolidamento delle funzioni di polizia di prossimità per la promozione della civile convivenza e per la tutela della vivibilità urbana, attraverso la prevenzione ed il contrasto, mediante il costante presidio del territorio, degli illeciti amministrativi e di quelli di rilievo penale, implicanti l’attivazione delle funzioni di polizia giudiziaria come riconosciute dalla stessa legge 65/86 in capo alle Polizie locali, anche espresse per delega dell’Autorità giudiziaria;
m) allo sviluppo di forme di collaborazione con le altre forze di Polizia per il contrasto alle forme di devianza e turbative dell’ordine e della sicurezza urbana;
n) all’attività di rappresentanza legale dell’ente e l’espletamento di servizi di scorta per le cerimonie di rilievo istituzionale;
o) all’attività legata alla sicurezza sociale che concretano azioni di supporto ai servizi alla persona nella trattazione di casi di disagio (familiare, economico, sociale) e il supporto nei contesti di emergenza economico-sociale implicanti immediate risposte istituzionali;
p) alle attività d’adempimento amministrativo solo laddove si correlano alle funzioni in precedenza indicate di polizia stradale o al corretto uso e alla disponibilità dello spazio pubblico;
q) alle attività di registrazioni che si correlano alle funzione proprie dei Sindaci come Autorità Sanitaria o che si correlano alle funzioni proprie dei Sindaci come Autorità Locale di Pubblica sicurezza;
r) al soccorso in caso di calamità e/o catastrofi.
Art. 5) DOTAZIONE ORGANICA
1. Il Corpo di Polizia locale sarà costituito dal personale già appartenente al servizio di polizia dei comuni facenti parte dell’Unione, che viene conferito all’Unione dei Comuni dei Tre Parchi e da personale eventualmente assunto
direttamente dall’Unione o da altro personale di comuni che potranno aderire al servizio.
2. Il personale assegnato al corpo di polizia locale dipendente dell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi sarà soggetto alla disciplina normativa ed economica stabilita nel contratto collettivo nazionale enti locali. Detto personale è inquadrato nella dotazione organica dell'Unione e dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Comandante del Corpo.
3. La dotazione organica del personale è definita ed approvata dalla Giunta dell’Unione tenendo conto delle indicazioni di legge nonché, prioritariamente, delle risorse disponibili e delle necessità di sviluppo del Corpo di Polizia Locale, in ragione di sempre maggiori servizi offerti alla cittadinanza.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione sarà individuato dall’Unione secondo la propria disciplina interna e nominato dal Presidente dell’Unione.
5. Tutte le competenze fisse ed accessorie spettanti al personale, comprese quelle derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché ogni altra spesa direttamente o indirettamente connessa al personale stesso, sono sostenute dall'Unione.
Art. 6) MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEL SERVIZIO
1. Il conferimento all’Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza 1 Dicembre 2014.
2. Da tale data l’Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite fino a tale data ai Comuni conferenti, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.
3. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle conferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 9 della presente convenzione.
4. L’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 10 della presente convenzione.
5. Ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, fino all’emanazione di propri atti regolamentari, l’Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando al Corpo di Polizia Locale, il regolamento di funzionamento del Corpo in vigore nel Comune di Vimercate.
Art. 7) CONFERIMENTO DI PERSONALE
1. Ai sensi del comma 3 dell’art. 44 dello Statuto dell’Unione, tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impiegato nei Comuni aderenti, viene conferito nel rispetto della normativa vigente.
2. I Comuni si impegnano a rendere integralmente disponibile per il Corpo il personale attualmente in servizio a tempo indeterminato e determinato presso di essi, seconda la ricognizione risultante dall’allegato A)
3. Il previsto conferimento definitivo del suddetto personale alle dipendenze dell’Unione avrà effetto dal 1 Dicembre 2014.
4. Tutti i dipendenti dei Comuni già operanti nel servizio conferito, ma non in servizio all’atto del conferimento definitivo, per maternità obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettative, e congedi di qualsiasi tipologia, transitano all’Unione come se in continuità di servizio.
5. Il conferimento all’Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento
all’Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all’atto dell’assunzione dal Comune di origine.
6. L’Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l’esercizio delle proprie competenze, funzioni e per lo svolgimento delle attività inerenti alle materie conferite.
7. In caso di recesso di singoli comuni dall’Unione, il personale a suo tempo conferito è assunto dal comune recedente. E’ fatto salvo il diritto dell’Unione di mantenere potestativamente la titolarità del rapporto di lavoro del personale in questione, salvo il caso di scioglimento dell’Unione.
8. In caso di scioglimento dell’Unione, il personale è assunto in servizio dai comuni che, rispettivamente, lo avevano in precedenza conferito all’Unione. Tale personale ha diritto in ogni caso al posto ed al rapporto di lavoro nella categoria contrattuale, nel profilo professionale ed economico posseduto al momento dello scioglimento dell’Unione o della assunzione presso il comune recedente.
9. I comuni aderenti alla Unione, al momento del conferimento del personale sopradetto, consolidano nelle rispettive dotazioni organiche i posti relativi al personale medesimo, né successivamente ne operano la cancellazione, anche parziale.
10. Nei casi di recesso e di scioglimento dell’Unione, contemplati nei commi precedenti, allo scopo di consentire il rientro ai comuni di origine del personale inizialmente conferito, come anche del personale medio tempore assunto dalla Unione, i Comuni si impegnano ad inserire nei previsti bandi di mobilità specifiche precedenze a tutela dei lavoratori medesimi.
Art. 8) SISTEMA DIREZIONALE
1. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo di Polizia Locale è così articolato:
- il Presidente della Giunta dell'Unione coordina in generale l'attività di Polizia Locale del territorio dell'Unione, nel rispetto delle specifiche prerogative dei Sindaci fissate dalla legge;
- la Giunta dell'Unione definisce le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione;
- il Comandante del Corpo del servizio coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni previste dalla legge e di quelle previste dal Regolamento del Corpo; inoltre, ha il compito di recepire le direttive generali dei Sindaci elaborando piani operativi, uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio, aggiornare il personale, relazionare il Presidente e la Giunta dell'Unione sul funzionamento e sull'efficacia del servizio.
- il Comandante del Corpo è responsabile della gestione operativa dei personale e delle risorse strumentali affidategli e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Giunta dell'Unione.
Art. 9) RAPPORTI FINANZIARI FRA COMUNI E UNIONE
1. L’Unione provvede annualmente entro il 30 Settembre a comunicare ai Comuni conferenti la proposta di bilancio preventivo per l’esercizio successivo, adottata dalla Giunta relativamente alle funzioni conferite, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento.
2. L’Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti dalla normativa vigente coordinandolo con i bilanci di previsione dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’art. 49 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L’Unione rendiconta periodicamente, ed almeno al 31 agosto e al 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e l’eventuale assestamento da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
In ogni caso le variazioni di bilancio e l’eventuale assestamento definiti, devono essere coerenti e coordinati con gli strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni conferenti prima d’essere assunti dall’Unione.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. Le risorse in questione spetteranno all’Unione anche nel caso in cui le amministrazioni che attribuiscono i finanziamenti emettano successivamente al 1 Dicembre 2014 i mandati a favore dei Comuni conferenti.
L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
I trasferimenti, introitati anche successivamente e relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all’atto del trasferimento della funzione in oggetto, restano di competenza dei Comuni.
5. All’Unione fanno capo tutti i costi per l’esercizio e per la gestione della funzione di Polizia Locale conferita.
Correlativamente i comuni conferenti riconoscono alla Unione le risorse necessarie alla Funzione in questione, come da essi stessi esercitata, e così come da essi rispettivamente rilevato in bilancio al momento del conferimento.
Nella gestione a regime e fino a quando l’Unione non avrà assunto la titolarità delle entrate proprie dei comuni aderenti, tributarie e fiscali incluse, le eventuali necessità di aggiunzioni di risorse utili alla gestione della funzione troveranno contemperamento nell’equilibrio del bilancio e ripartite tra i comuni aderenti.
Ciò tenendo conto delle specifiche, anche strutturali e morfologiche, dei singoli territori comunali, condivise dagli organi e dagli organismi dell’Unione.
6. Dal primo Dicembre 2014 l’Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dalla Funzione con questo atto trasferita.
I proventi per violazioni al codice della strada incassati, a far tempo dal 1 Dicembre 2014 sono attribuiti ai Comuni conferenti in proporzione alla media dei proventi da essi rispettivamente incassati per il medesimo titolo nell’ultimo triennio (2011 – 2013), e nella misura prevista dall’art. 208, comma 4 D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni.
In sede di prima applicazione, il computo sopradetto è riferito al solo mese di Dicembre 2014.
I proventi per le infrazioni al codice della Strada accertate, incassati a far data dal 1 Dicembre 2014, finanziano per il 50% le spese correnti del bilancio dell’Unione, mentre per il restante 50%, ai sensi del 4° comma dell’articolo 208 del Codice della strada, seguono la specifica disciplina di seguito indicata:
a) una quota non inferiore ad un quarto costituirà fonte di finanziamento di capitoli di spesa istituiti nel bilancio dall’Unione per gli interventi di sostituzione, ammodernamento, di potenziamento e di messa in norma e di manutenzione della segnaletica stradale. Tali interventi, in base alle necessità programmate, dovranno indirizzarsi alle diverse articolazioni della rete viaria, in maniera proporzionale al rapporto esistente all’atto di conferimento della funzione di polizia locale tra la rete viaria
complessiva del territorio dell’unione e la rete viaria di ciascun comune dell’unione.
b) una frazione non inferiore ad un quarto della medesima quota vincolata costituirà fonte di finanziamento di capitoli di spesa istituiti nel bilancio dell’Unione per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo Unico di Polizia Locale.
c) la parte rimanente della quota vincolata dei proventi da destinare, ai sensi del IV comma, lett. “C” dell’art. 208 c.s., ad interventi per il miglioramento della sicurezza stradale: manutenzione delle strade; installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere; sistemazione del manto delle strade; interventi a tutela degli utenti deboli, quali bambini e anziani, disabili, pedoni e ciclisti; o da destinare ad interventi a favore della mobilità ciclistica, è attribuita ai singoli comuni aderenti alla Unione. Tale destinazione dei proventi in questione sarà effettuata in ragione delle necessità programmate ed in maniera proporzionale alla popolazione residente e all’entità dello sviluppo lineare della rete stradale di ciascuno dei comuni aderenti all’Unione, come risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, conferendo orientativamente analogo peso a tali indicatori.
d) l’entità della somma da trasferirsi ai Comuni aderenti all’Unione ai sensi della precedente lettera C, potrà ridursi qualora la Giunta dell’Unione ritenga di destinarne una quota parte di essa per le finalità di cui al comma 5 bis dell’articolo 208 del Codice della Strada.
La Giunta dell’Unione determina l’entità delle quote di proventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) in sede di definizione della proposta di bilancio, come disciplinato dal 1^ comma del presente articolo.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento al netto delle spese di gestione, da destinarsi ai sensi dell’articolo 7 comma 7 del codice della strada, all’installazione , costruzione e gestione dei parcheggi, in superficie, sopraelevati o sotterranei al loro miglioramento sono incamerati dall’Unione e trasferiti, in quanto spettanti all’ Ente proprietario della Strada, ai comuni che tali aree annoverano nel patrimonio viario in ragione del gettito da ciascuno di essi realizzato.
8. A titolo meramente indicativo i costi di funzionamento si riferiscono a:
- stipendi contributi e ogni altro emolumento dovuto al personale;
- vestiario per il personale;
- corsi di aggiornamento e formazione del personale;
- costi relativi alla manutenzione dei mezzi e delle strumentazioni tecnico/operative, degli arredi, macchine per ufficio e di ogni altra attrezzatura o mezzo, utilizzati dall’Area dei Servizi di Polizia Locale;
- carburanti e lubrificanti;
- assicurazioni dei mezzi e le relative tasse di circolazione;
- noleggio della centrale operativa;
- collegamenti alle banche dati (ACI, PRA, Motorizzazione Civile);
- costi di manutenzione hardware e software della dotazione
- informatica dell’Area dei Servizi ivi compresa la gestione della sicurezza dei dati e delle reti;
- materiale di cancelleria, i bollettari per l’elevazione delle multe e altro materiale di consumo, abbonamenti a giornali e riviste;
- spese postali e altre spese relative alla stampa, notifica ed inoltro delle contravvenzioni ai cittadini;
- spese telefoniche;
- prestazioni di servizio per le pulizie dei locali compresa la sede degli uffici amministrativi centrali;
- manutenzione ordinaria degli immobili e delle strutture;
- rimozione veicoli abbandonati;
- contributi diversi;
- spese per utenze degli edifici destinati all’esercizio delle attività relative alla funzione trasferita;
- ogni altre spese e trasferimenti direttamente imputabili alle materie trasferite.
9. La Giunta dell’Unione per la funzione trasferita con la presente convenzione predispone soluzioni e progetti specifici per il territorio dell’Unione, nel contemperamento delle esigenze rappresentate dai singoli Comuni conferenti.
10. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle Opere approvate nel bilancio di previsione annuale e triennale.
L’Unione assume al proprio bilancio l’onere per gli investimenti programmati.
Gli investimenti medesimi saranno realizzati con risorse derivanti dalla quota di proventi di cui all’art. 208, comma 4, D. Lgs 285/1992, ad essi destinabile, con ricorso a mutui, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al proprio bilancio, o con risorse la cui ripartizione tra i comuni conferenti sarà di volta in volta determinata.
L’Unione può ricevere l’incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l’istruzione, l’espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all’investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.
Art.10) UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI, MOBILI E DELLE ATTREZZATURE
1. L’Unione all’atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:
- in comodato d’uso gratuito, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio della funzione conferita;
- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio della funzione conferite.
2. Il trasferimento all’Unione in uso gratuito dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la proprietà dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni concessi in comodato d’uso all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.
5. L’Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L’Unione provvederà a condurre con diligenza i beni concessi in comodato d’uso gratuito e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ivi comprese le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l’adeguamento alle norme di sicurezza.
Anche la manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative quali, ad esempio fotored, autovelox, telelaser, etilometro, è a carico dell’Unione.
Art. 11) COPERTURE ASSICURATIVE
1. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d’uso dai Comuni all’Unione, è a carico dell’Unione.
La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d’uso all’Unione, è a carico dell’Unione
2. Finché l’Unione non sarà nelle condizioni di provvedere direttamente a collocare i propri rischi sul mercato assicurativo, i Comuni facenti parte l’Unione dovranno estendere la qualifica di assicurato aggiuntivo a favore dell’Unione nelle coperture assicurative già in essere e per la funzione conferita.
3. I Comuni provvederanno a quantificare il costo delle polizze che chiederanno a rimborso all’Unione.
Art. 12) RECESSO E SCIOGLIMENTO
1. Così come previsto dall’art. 3 dello Statuto dell’Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall’Unione. Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie conferite dal Comune all’Unione.
2. Il Comune che recede ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente conferite all’Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell’Unione.
3. La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta la assunzione del personale già conferito unitamente alla funzione da parte del comune recedente, salvo l’esercizio del diritto potestativo posto in capo all’Unione al comma 7 del precedente art. 7.
4. Tutti i beni che l’Unione utilizza in comodato d’uso gratuito, tornano in uso al Comune revocante nello stato di fatto nel quale si trovano al momento della revoca.
5. Ritornano nella titolarità del Comune revocante anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all’esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all’Unione, durante il periodo in cui quest’ultima ha gestito le materie oggetto della revoca.
6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall’Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest’ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all’Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi.
7. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall’Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all’Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentito la continuità di utilizzo.
8. In caso di scioglimento dell’Unione, ai sensi dell’art.1 dello Statuto, le modalità di conferimento dei beni immobili dall’Unione ai Comuni coincidono con quelle indicate, ai precedenti commi, 5 e 6, mentre per il caso previsto al comma 7, le modalità di retrocessione ai Comuni sono definite nell’atto di scioglimento.
Art. 13) EFFETTI DELLA CONVENZIONE
1. L’adesione alla convenzione implica il subentro dell’Unione in tutte le funzioni con la stessa conferite e, pertanto, gli enti aderenti perdono ogni titolarità gestionale in materia.
Art. 14) CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche se relative alla difforme e contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al foro competente del Tribunale di Monza
Art. 15) RAPPORTI FRA I COMUNI E L’UNIONE
1. Le relazioni ed i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avviene sulla base di quanto previsto dallo statuto e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo.
Art. 16) DURATA
1. La presente convenzione decorre dal 1 Dicembre 2014 , ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.
Art. 17) NORME FINALI E DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del tempo vigenti e lo Statuto dell’Unione.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16, Tab. B, del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.
Comune di Burago di Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Comune di Carnate Xxxxxxx Xxxx
Comune di Ornago Xxxxxxxx Xxxxx
Comune di Vimercate Xxxxx Xxxxxxxxx
L’Unione dei Comuni dei Tre Parchi Xxxxx Xxxxxxxxx