Contratto di assicurazione contro i danni all’autoveicolo
RENASSIC
COVEA FLEET S.A.
del Gruppo COVEA
Contratto di assicurazione contro i danni all’autoveicolo
Mod. ASS.01 ed. 04/2014
✔ Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le condizioni di assicurazione e il modulo di proposta deve essere consegnato
al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
✔ Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa
per attivare le prestazioni di Assistenza
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RENASSIC
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per la gestione dei danni all’autoveicolo dal lunedì al venerdì
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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (ai sensi
dell’art. 185 del Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n.209 - “Codice delle Assicurazioni Private” e del Regolamento ISVAP N. 35 del 6 maggio 2010). La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’I- VASS. Il Contraente deve prendere visione delle Con- dizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURA- ZIONE
A1. Informazioni generali
COVÉA FLEET S.A., appartenente al Gruppo Covéa con sede legale e direzione generale in Francia, 000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx – 72100 LE MANS, tel. x00 000000000, sito internet: xxx.xxxxx-xxxxx.xx, email: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxx.xx, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. B.342815339 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscritta nell’Elenco II dell’Albo Imprese dell’I- VASS in data 03/01/2008, con numero di iscrizione II.00467.
A2. Dati patrimoniali
Capitali propri 263.515.030 Euro di cui per capitale so- ciale 93.714.549 Euro e per riserve 66.851.196 Euro. Il tasso di copertura del margine di solvibilità è pari al 286%.
I dati di cui sopra si riferiscono all’ultimo bilancio ap- provato ed alla situazione patrimoniale al 31.12.2012. Per gli aggiornamenti successivi v. art. B10 che se- gue.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
B1. Avvertenza: Il contratto prevede il tacito rinnovo. In mancanza di disdetta da inviare alla Società almeno un mese prima della scadenza (v. art. 6 delle Condizioni di assicurazione), il contratto s’intende prorogato di anno in anno e trova quindi applicazione il 2° comma dell’art. 1901 del Codi- ce Civile. I programmi assicurativi 2SAFE XXXX, 0XXXX BASIC e VALORE A NUOVO hanno la du- rata indicata nel Modulo di Adeguatezza e Dichia- razione di Adesione, e non sono soggetti a tacita proroga.
B2. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti (per il dettaglio v. art. 9 delle Condizioni di assicura- zione):
FORMULA FULL (garanzia completa); FORMULA LIGHT (in alternativa alla precedente)
COLLISIONE (garanzia opzionale)
KASKO (garanzia opzionale in alternativa alla prece- dente).
2SAFE FULL (garanzia aggiuntiva) 2SAFE BASIC (garanzia aggiuntiva) VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva)
MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva)
Alla Formula FULL è abbinata la garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO (soccorso stradale, auto in sostituzione, ecc.), non operante per i veicoli elettrici.
Le garanzie oggetto dei programmi a disposizione sono riportate all’art. 9 delle Condizioni di assicura- zione.
Avvertenza: Le Condizioni di assicurazione prevedo- no i casi nei quali il risarcimento del danno è esclu- so (vedi artt. 9A1, 12 e 13 nonché art. 23.19 per la garanzia ASSISTENZA IN VIAGGIO delle Condizioni di assicurazione).
Avvertenza: In determinati casi le Condizioni di as- sicurazione prevedono franchigie, scoperti o limiti di indennizzo, la cui applicazione riduce o può ridurre l’ammontare del risarcimento (art. 9A.17, 9E, 9F, 12 e 13 delle Condizioni di assicurazione).
“Franchigia” è la parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’As- sicurato.
Ad esempio: danno 1.000,00 franchigia 100,00
risarcimento 900,00 “Scoperto” è la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell’As- sicurato
Ad esempio: danno 1.000,00 scoperto 15% 150,00
risarcimento 850,00
Se per lo scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato.
Ad esempio: danno 1.000,00 scoperto 15% col minimo di 300,00 300,00
risarcimento 700,00 “Limite di risarcimento” (o massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il danno.
Ad esempio: danno 1.000,00 limite di risarcimento 450,00 risarcimento 450,00
Avvertenza: La mancata osservanza dei termini pre- visti dagli artt. 16 e 20 delle Condizioni di assicura- zione può comportare la riduzione dell’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.
B3. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle cir- costanze del rischio – Nullità
Avvertenza: Dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono avere effetti ne- gativi sulle prestazioni assicurative (vedi art. 4 delle
Condizioni di assicurazione).
B4. Aggravamento e diminuzione del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla So- cietà di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Ad esempio in base all’art. 22 delle Condizioni di assi- curazione può costituire aggravamento o diminuzione
del rischio il trasferimento della residenza o della sede legale. Anche in caso di mancata o ritardata comuni- cazione, si applicheranno gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento di cui all’art. 13 delle Condizioni di assicurazione previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del sinistro.
B5. Premi
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’as- sicurazione, e non è frazionabile. In occasione di ogni eventuale rinnovo il premio da versare è calcolato in ragione di anno.
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impre- sa di assicurazioni o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell’Assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di € 750,00 annui.
B6. Diritto di recesso
Avvertenza: Per il diritto di recesso vedi art. 5 delle Condizioni di assicurazione.
B7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termi- ne di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verifi- cato il fatto sul quale il diritto si fonda (art. 1952 c.c.). B8. Legge applicabile al contratto
Premesso che le Parti hanno la facoltà di assogget- tare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme im- perative nazionali, viene indicata l’applicazione della legge italiana.
B9. Regime fiscale
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Con- traente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
B10. Sito Internet - Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxx-xxxxx.xx per la con- sultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDA- TIVE E SUI RECLAMI
C1. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: I sinistri debbono essere denunciati entro il termine di tre giorni dalla data dell’evento dannoso o da quando l’Assicurato ne ha avuto co- noscenza (art. 16 delle Condizioni di assicurazione).
Le procedure di liquidazione, che variano in funzione della tipologia di sinistro, sono indicate in dettaglio negli artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni di assicu- razione.
Avvertenza: La gestione dei sinistri “Assistenza in viaggio” è affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE
S.A. (vedi art. 23 delle Condizioni di assicurazione)
C2. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto con- trattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Centro Assistenza Clienti COVÉA FLEET, Xxx Xxxxxx 0 - 00000 XXXXXX, fax
x00 0000000000; email: xxxx@xxxx-0.xx.
Qualora l’esponente non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscon- tro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio tutela degli utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx oppure all’Auto- rité de Contrôle Prudentiel - Secteur Assurances, 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx, chiedendo l’attivazione della procedura FINNET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle contro- versie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che per- mane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudizia- ria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
C3. Arbitrato
L’arbitrato è previsto per la valutazione del danno (art. 19 delle Condizioni di assicurazione).
Avvertenza: E’ comunque possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria.
Covéa Fleet S.A. è responsabile della veridicità e del- la completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Xxxxx XXXXX
GLOSSARIO
Nel testo si intende per:
Assicurato. La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione. Il contratto di assicurazione.
Certificato di assicurazione / Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione. Il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Assicurato;
i dati identificativi del veicolo;
la data di immatricolazione del veicolo; le garanzie prestate;
decorrenza e scadenza della garanzia; la sottoscrizione delle Parti.
Collisione. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
Consumatore. La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professio- nali.
Contraente. La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione.
Danno previsto dal contratto. L’evento dannoso per il quale Covéa Fleet presta la garanzia.
Danno totale. Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi dell’art 14.1.
Esplosione. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopro- paga con elevata velocità.
Franchigia. La parte dell’ammontare del danno, espres- sa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Assicurato. Garanzia. La prestazione dovuta in caso di sinistro. Re- lativamente all’ASSISTENZA IN VIAGGIO per garanzia si intende la prestazione di assistenza fornita in caso di si- nistro, tramite la Centrale Operativa.
Guasto. Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equipa- rati al guasto la mancanza o l’errore di carburante.
Incidente Stradale. Il danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.
Incendio. La combustione, con fiamma che può auto- estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Indennizzo / Risarcimento. La somma dovuta dalla So- cietà in caso di sinistro.
Kasko. I danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonchè in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ri- baltamento o uscita di strada, verificatisi durante la cir- colazione in aree pubbliche o private.
Legge. Il Decreto Legislativo 07 Settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private.
Limite di risarcimento (o massimale). La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.
Merce trasportata. La merce e i materiali traspor- tati sul veicolo commerciale assicurato, di proprietà dell’Assicurato o a lui affidati, nell’ambito della sua at- tività, escluso il trasporto a titolo oneroso.
Parti. Il Contraente, l’Assicurato e la Società.
Polizza. I documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Premio. La somma dovuta dal Contraente o dall’Assi- curato alla Società.
Proprietario del veicolo. L’intestatario al Pubblico Re- gistro Automobilistico (PRA) o colui che possa legitti- mamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Relitto. Il veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt.
14.1 e 21.
Residenza. Il luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
Rete. Le Filiali e le Concessionarie RENAULT, DACIA, NISSAN e INFINITI nonché la rete autorizzata.
Scoperto. La parte dell’ammontare del danno, espres- sa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato. Scoppio. Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società. Covéa Fleet S.A. del Gruppo Covéa.
Valore a nuovo. Estensione di garanzia in base alla quale in caso di danno totale non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti sul valore assicurato previsti dall’art. 14 delle Condizioni di assicurazione.
Veicolo. Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi fonoau- diovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale della vettura all’atto della vendita, installati direttamen- te dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato (“non estraibili”).
SOMMARIO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
art. 1 Oggetto dell’assicurazione ................................................................................. pag. 1-11
art. 2 Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio ............... pag. 1-11
2.1 Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio ......... pag. 1-11 2.2 Modalità di pagamento del premio................................................................ pag. 1-11
art. 3 Estensione territoriale ....................................................................................... pag. 2-11
art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ................................................. pag. 2-11 art. 5 Recesso dal contratto ....................................................................................... pag. 2-11
art. 6 Durata del contratto – Proroga tacita .................................................................. pag. 2-11
art. 7 Imposte e tasse ................................................................................................ pag. 2-11
art. 8 Rinvio alle norme di legge ................................................................................. pag. 2-11
art. 9 Oggetto dell’assicurazione ................................................................................ pag. 2-11
A. Formula FULL ............................................................................................... pag. 2-11
B. Formula LIGHT .............................................................................................. pag. 3-11 Garanzie opzionali: X.XXXXXXXXXX, X.XXXXX ...................................................... pag. 3-11
Garanzie aggiuntive: E.2SAFE FULL .................................................................... pag. 3-11 F.2SAFE BASIC, G.VALORE A NUOVO, X.XXXXX TRASPORTATA.......................... pag. 4-11
art. 10 Centro Assistenza Clienti ................................................................................... pag. 4-11
art. 11 Valore assicurato .............................................................................................. pag. 4-11
art. 12 Danni esclusi ................................................................................................... pag. 4-11
art. 13 Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx e limiti di risarcimento .......................................................... pag. 5-11
13 a. in caso di riacquisto o di riparazioni in Rete ................................................ pag. 5-11
13 b. senza riacquisto o con riparazioni fuori Rete ............................................... pag. 5-11
13 c. antifurto satellitare non installato o non attivato .......................................... pag. 5-11
13 d. riparazione di cristalli effettuata fuori Rete.................................................. pag. 5-11 13 e. limiti di risarcimento. ................................................................................ pag. 5-11
art.14 Determinazione del danno e calcolo del valore commerciale – Deprezzamento ..... pag. 6-11 14.1.A Danno totale con riacquisto..................................................................... pag. 6-11
14.1.B Danno totale senza riacquisto ................................................................. pag. 6-11
14.2 Danno parziale .......................................................................................... pag. 7-11
art. 15 Denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri per i danni al veicolo ...................... pag. 7-11 art. 16 Xxxxxxxx in caso di sinistro ................................................................................ pag. 7-11
art. 17 Procedure per la liquidazione del danno ............................................................. pag. 7-11
X. Xxxxx totale con riacquisto............................................................................ pag. 7-11
B. Danno totale senza riacquisto ........................................................................ pag. 8-11
C. Danno parziale .............................................................................................. pag. 8-11
art. 18 Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro ............................................... pag. 8-11
art. 19 Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato .............................................. pag. 8-11 art. 20 Recupero del veicolo rubato ............................................................................... pag. 8-11
art. 21 Relitto .............................................................................................................. pag. 9-11
art. 22 Variazione della residenza del proprietario del veicolo .......................................... pag. 9-11 art. 23 ASSISTENZA IN VIAGGIO ................................................................................... pag. 9-11
23.1 Soccorso stradale...................................................................................... pag. 9-11
23.3 Auto in sostituzione ................................................................................... pag. 9-11
23.18 Xxxxxxxx in caso di sinistro ....................................................................... pag. 11-11
23.19 Esclusioni ............................................................................................... pag. 11-11
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Le clausole contrattuali che indicano decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie ovve- ro oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato, sono evidenziate in grassetto.
Art. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
COVÉA FLEET S.A. assicura autovetture e autocarri fino a 45 x.xx di peso a pieno carico di qualsiasi marca:
a. veicoli di marca Renault, Dacia, Nissan, Infiniti acquistati nuovi purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a Euro
130.000. I veicoli “km 0”, “Auto Demo” e “Buy back” sono equiparati ai veicoli nuovi;
b. veicoli acquistati usati purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a Euro 100.000;
c. veicoli usati, denominati “usato generico” di cui all’Art. 1)c. con un valore non superiore a Euro 50.000, purchè venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d’uso.
Sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio sen- za conducente, salvo espressa pattuizione.
Le garanzie prestate con la presente polizza sono quelle pre- viste dal programma assicurativo prescelto.
I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:
A. FORMULA FULL (garanzia completa) che compren- de:
FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO, ATTI VANDALICI,
EVENTI NATURALI, ASSISTENZA in viaggio (non operante per i veicoli elettrici), GARANZIE ACCESSORIE,
B. FORMULA LIGHT (in alternativa alla garanzia A.) che comprende:
FURTO totale e parziale, RAPINA, INCENDIO
C. COLLISIONE (garanzia opzionale)
X. XXXXX (garanzia opzionale)
E. 2SAFE FULL (garanzia aggiuntiva)
F. 2SAFE BASIC (garanzia aggiuntiva)
G. VALORE A NUOVO (garanzia aggiuntiva che non può es- sere prestata per i veicoli “usato generico” di cui all’art. 1)c.
H. MERCE TRASPORTATA (garanzia aggiuntiva)
Nel caso in cui nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazio- ne di Adesione o nel Certificato di Assicurazione non vi sia un espresso richiamo alla formula prescelta, si inten- dono automaticamente operanti le coperture assicurati- ve di cui alla sola garanzia B. FORMULA LIGHT.
Art. 2) MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GA- RANZIE, DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
2.1 MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GA- RANZIE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE
L’Assicurato, dopo aver preso visione della Nota Informativa e delle Condizioni di assicurazione e aver scelto il program- ma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All’atto della consegna del veicolo, l’Assicurato versa alla Rete l’importo del premio assicura- tivo e sottoscrive un Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmato dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel Modulo di Adeguatezza e Di- chiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato; in mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.
Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
• per il programma assicurativo A. FORMULA FULL e B. FORMULA LIGHT
1. provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo, in relazione ai seguenti Gruppi tariffari: Gruppo 1 CE, FG;
Gruppo 0 XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX;
Gruppo 3 AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RC, RM, TO, VV;
Gruppo 4 AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE,GE, IM, IS, LO, MB, MD, NU, OG, OT, PE, PN, PV, SR e TP;
Gruppo 5 tutte le restanti province;
• per tutte le coperture assicurative
2. marca, tipo e modello del veicolo, limitatamente ai veicoli acquistati nuovi;
3. prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli acquistati usati, e valore indicato per un analogo veicolo dalla rivista “Eurotax Giallo” in vigore alla data di effetto dell’assicurazione per i veicoli “usato generico” di cui all’Art. 1)c.;
4. durata dell’assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.
2.2 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurato provvederà a corrispondere i premi assicurativi (anche relativi a rinnovi di polizze autorizzati) alla società o agli intermediari, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa d’assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. mezzi di pagamento bancario (RID), per i quali l’Assicurato presta il suo consenso ad utilizzare le coordinate bancarie comunicate, ordini di bonifico, mezzi di pagamento postale, sistemi di pagamento elettronico;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assi-
curazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 annui per ciascun contratto.
Art. 3) ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale in tutta Europa, salvo per alcune garanzie della sezione Assistenza in Viaggio nel cui titolo è contemplato solo l’estero o solo l’Italia.
Art. 4) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 5) RECESSO DAL CONTRATTO
In caso di durata poliennale della polizza il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal con- tratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 30 giorni.
Qualora nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione non sia indicato lo sconto praticato per la du- rata poliennale del contratto, il Contraente può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, dandone comunicazione alla Società con pre- avviso di 30 giorni, con rimborso del premio corrisposto per le residue annualità, al netto delle imposte.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dal- la definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle tasse, re- lativa al periodo di rischio non corso. Questa facoltà non sarà esercitata dalla Società nei confronti di Contraenti qualificabili come “consumatori”.
Art. 6) DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TACITA
I programmi assicurativi 2SAFE XXXX, 0XXXX BASIC e VALORE A NUOVO hanno la durata indicata nel relativo Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione, e non sono soggetti a tacita proroga.
Art. 7) IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pa- gamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 8) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contrat- to valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE
A. FORMULA FULL; B. FORMULA LIGHT;
C. COLLISIONE; X. XXXXX; E. 2SAFE FULL;
F. 2SAFE BASIC; G. VALORE A NUOVO; H. MERCE TRA- SPORTATA;
Art. 9) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A INDENNIZZARE I DANNI MATE- RIALI E DIRETTI SUBITI DAL VEICOLO ASSICURATO, NONCHÉ LE SPESE SOSTENUTE A CAUSA DI UNO DEGLI EVENTI INDI- CATI IN SEGUITO, VERIFICATISI IN EUROPA.
A. FORMULA FULL
A1. FURTO O RAPINA del veicolo o parte di esso. Sono pa- rificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all’art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.
A2. INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL
CARBURANTE contenuto nel serbatoio, destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimenta- zione.
A3. ATTI VANDALICI e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusio-
L’assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di im- matricolazione del veicolo nuovo o del giorno di acqui- sto del veicolo acquistato usato, “veicoli km 0”, “Auto Demo” e “Buy back”, e dal giorno risultante nel Modulo di Adeguatezza e Dichiarazione di Adesione di cui all’Art. 2 per i veicoli “usato generico” di cui all’Art. 1)c., e ha la
A4.
A5.
ne dei danni riconducibili alla circolazione.
EVENTI NATURALI: bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandi- ne, neve.
ASSISTENZA IN VIAGGIO (vedi art. 23 delle Condizioni di assicurazione).
durata convenuta caso per caso. In mancanza di disdetta inviata almeno 1 mese prima della scadenza, il contratto s’intende prorogato di anno in anno e trova quindi appli- cazione quanto previsto dal 2° comma dell’art. 1901 del Codice Civile.
GARANZIE ACCESSORIE
A6. RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO. La Società si
obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorren- za della somma indicata all’art. 13.e.1, delle somme
che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:
a. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia veri- ficato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005;
b. al locale condotto in locazione dall’Assicurato per il rimessaggio del veicolo.
A7. DANNEGGIAMENTI AL VEICOLO CONSEGUENTI A FURTO O A RAPINA DI COSE NON ASSICURATE poste
all’interno del veicolo stesso.
A8. ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI DEL VEI-
COLO (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitata- mente alle spese sostenute per la loro sostituzione o riparazione.
A9. LESIONI SUBITE DAGLI ANIMALI DOMESTICI. La So-
cietà rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici traspor- tati sul veicolo.
A10. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DEL- LA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE.
In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute per l’immatri- colazione di un nuovo veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato e le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà nonché le spese per la procura a vendere a favore della Società.
A11. PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETÀ non usufruita
in conseguenza del furto o della rapina del veicolo.
A12. DANNI AL VEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI
VITTIME DELLA STRADA. La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
A13. SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DEL
VEICOLO sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i con- gegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
A14. RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA. L’assi-
curazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti in- dennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura.
A15. SPESE DI DISSEQUESTRO sostenute per il disseque- stro e la restituzione del veicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
A16. SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
A17. BONUS FEDELTÀ In caso di furto del veico- lo senza ritrovamento la Società rimborsa fino a concorrenza di € 1.000,00 le spese sostenute dall’Assicurato nei 12 mesi precedenti il sinistro per la ri- parazione e per l’acquisto di pezzi di ricambio del veicolo. La garanzia è valida a condizione che le spese siano state sostenute presso il Concessionario che ha venduto il veicolo, siano comprovate da fattura, e non siano già state rimborsate dalla Società a seguito di altro sinistro. Per ottenere il risarcimento l’Assicurato dovrà fornire copia delle fatture pagate. Ai fini del pagamento dell’in- dennizzo la documentazione dovrà essere completata con l’ IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico, e il nome del titolare del conto.
B. FORMULA LIGHT
(applicabile solo all’interno di specifiche Campagne di ven- dita)
B1. FURTO e RAPINA del veicolo o parte di esso. Sono pa- rificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abu- siva La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave. In presenza di antifurto satellitare vale quanto previsto all’art. 13.c. delle condizioni di assicurazione.
B2. INCENDIO, FULMINE, ESPLOSIONE O SCOPPIO DEL
CARBURANTE contenuto nel serbatoio, destinato al funziona- mento del motore o dell’impianto di alimentazione.
GARANZIE OPZIONALI
C. COLLISIONE. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
X. XXXXX. Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conse- guenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguen- za di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
GARANZIE AGGIUNTIVE
E. 2SAFE FULL. La garanzia è operante in caso di sinistro che abbia provocato la perdita totale del veicolo assicurato dotato di marchiatura Microdot Crimestop in conseguenza di:
- sottrazione a seguito di furto o rapina, senza ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi natu- rali;
- incidente stradale.
La Società corrisponde a titolo di indennizzo, oltre alle som- me eventualmente dovute per altre garanzie prestate, € 1.000,00 in caso di riacquisto in Rete di un altro veicolo, nuovo o usato, purchè di valore almeno pari a quello perduto. La Società rimborsa inoltre:
a) fino a € 1.000,00 le spese per cure mediche e ospe- daliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro;
b) fino a € 250,00 il danno relativo alle cose trasportate;
c) fino a € 100,00 le spese per il rifacimento dei docu- menti rimasti a bordo del veicolo.
In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire, oltre a quanto prescritto all’art. 16:
- copia della fattura delle spese sostenute per cure mediche e ospedaliere, e per il rifacimento dei documenti, di cui alle lettere a) e c);
- la documentazione comprovante il danno relativo alle cose trasportate, di cui alla lettera b).
Ai fini del pagamento di quanto spettante la documentazio- ne dovrà essere completata dell’ IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e del nome del titolare del conto.
F. 2SAFE BASIC. E’operativa per i casi previsti dalla garanzia 2SAFE FULL, ed alle stesse condizioni, esclusa la perdita per incidente stradale.
G. VALORE A NUOVO. In caso di danno totale la Società cal- cola l’indennizzo in misura pari al valore assicurato, senza applicazione del deprezzamento sul valore assicurato pre- visto dall’art. 14.1 delle Condizioni di assicurazione. Re- stano applicabili gli eventuali scoperti previsti all’art. 13. Questa estensione di garanzia non può essere prestata per i veicoli “usato generico”, di cui all’Art. 1)c.
H. MERCE TRASPORTATA. L’assicurazione comprende il furto della merce di proprietà dell’Assicurato o a lui af- fidata nell’ambito dell’attività svolta, trasportata sui vei- coli indicati all’art. 13 e.5. È escluso il trasporto a titolo oneroso. L’indennizzo viene corrisposto congiuntamen- te a quello spettante per il furto o la rapina del veicolo. La garanzia è operante a condizione che:
- il furto della merce sia avvenuto congiuntamente al furto o alla rapina del veicolo assicurato;
- la merce sia riposta all’interno del bagagliaio del vei- colo;
- il veicolo sia dotato di carrozzeria rigida e munito di blocco elettromeccanico a chiave del volante o dell’accensione nonché di un sistema di geolocaliz- zazione “Octotelematics”;
- le portiere siano chiuse a chiave e i vetri rialzati quan- do il veicolo rimane incustodito.
Art. 10) CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
Per la gestione e la consulenza dei contratti e dei sinistri viene utilizzata una apposita Centrale Operativa, denominata:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
Numero Verde
800-085555
(dall’estero e da rete mobile x00 0000000000) fax x00 0000000000
Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il saba- to, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30. È inoltre possibile, accedendo al sito xxx.xxxx-0.xx, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.
Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati: Servizio di Consulenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicu- rativi.
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagra- fici, sostituzione di veicolo o cambio di contraenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domici- lio dell’Assicurato le eventuali appendici contrattuali.
Servizio di Gestione dei Sinistri. La denuncia di sinistro per danni al veicolo deve essere fatta entro 3 giorni dalla data dell’evento dannoso o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, telefonando al Centro Assistenza Clienti. Il Cen- tro Assistenza Clienti si occuperà poi della gestione, della liquidazione e del pagamento dell’indennizzo, limitando le incombenze burocratiche a carico dell’Assicurato al minimo indispensabile.
Art. 11) VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato è pari:
- al prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli di cui all’Art. 1)a e 1)b, comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati;
- al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista “Euro- tax Giallo” in vigore alla data di effetto dell’assicurazione per i veicoli “usato generico”, di cui all’Art. 1)c.
Il valore assicurato deve essere comprensivo dell’ammontare dell’IVA se il contraente è un soggetto non in grado di recu- perare tale imposta.
Art. 12) DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione mi- litare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, sal- vo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenome- ni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell’Assicurato o dei suoi familiari conviven- ti;
7. colpa grave dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, tranne che per le garanzie XXXXXXXX- NE e XXXXX.
Oltre a quanto sopra previsto, la Società, limitatamen- te alle sole garanzie COLLISIONE, KASKO e 2SAFE, non indennizza i danni:
8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in vio- lazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezio- ne per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità del- la stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soc- corso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro dan- no indennizzabile.
Art. 13) SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCI- MENTO
La Società effettua il pagamento dell’indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie (che restano a carico dell’Assicurato) e tenendo conto dei seguenti limiti di risarcimento:
SCOPERTI E FRANCHIGIE:
13.a. In caso di riacquisto presso la Rete:
- di altro veicolo nuovo se il veicolo assicurato è sta- to acquistato nuovo;
- di altro veicolo anche usato purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto, se quello assicurato è stato acquistato usato o se si tratta di veicolo “usato generico” di cui all’Art. 1)c.;
- oppure in caso di riparazione effettuata dalla Rete:
a.1. per la garanzia furto e rapina compresi il ten- tativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assi- curate (v.art.9 A6):
- 20% col minimo di € 350,00 per sinistro li- mitatamente ai veicoli di proprietà di Assi- curati residenti nelle province del Gruppo 1
(vedi art. 2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro li- mitatamente ai veicoli di proprietà di Assi- curati residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art. 2);
a.2. per le garanzie atti vandalici ed eventi naturali:
- 15% col minimo di € 200,00 per sinistro;
a.3. per la garanzia C - COLLISIONE: € 500,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);
a.4. per la garanzia D - KASKO: 10% col minimo di
€ 300,00 per sinistro.
13.b. Senza riacquisto di altro veicolo presso la Rete o con riparazioni non effettuate presso la Rete:
b.1. per la garanzia furto e rapina compresi il ten- tativo di furto e i danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o rapina di cose non assi- curate (v.art.9 A6):
- 30% col minimo di € 500,00 per sinistro li- mitatamente ai veicoli di proprietà di Assi- curati residenti nelle province del Gruppo 1 (vedi art. 2);
- 20% col minimo di € 500,00 per sinistro li- mitatamente ai veicoli di proprietà di Assi- curati residenti nelle province del Gruppo 2 (vedi art. 2);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro li- mitatamente ai veicoli di proprietà di Assi- curati residenti nelle province del Gruppo 3 (vedi art. 2);
- 10% col minimo di € 250,00 per sinistro li- mitatamente ai veicoli di proprietà di Assi- curati residenti nelle province dei Gruppi 4 e 5 (vedi art. 2);
b.2. per le garanzie atti vandalici e eventi naturali: 15% col minimo di € 350,00 per sinistro;
b.3. per la garanzia C. COLLISIONE:
- € 600,00 per sinistro (v. anche art. 13.e.4.);
b.4. per la garanzia X. XXXXX: 15% col minimo di €
450,00 per sinistro.
13.c. Relativamente ai veicoli dotati di antifurto satellitare, la Società presta la garanzia furto alla condizione che l’impianto sia effettiva- mente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società ef- fettuerà il pagamento dell’indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili allo stesso sinistro.
13.d. Per la garanzia cristalli: € 100,00 per sinistro limitatamente alle riparazioni non effettuate presso la Rete (v. anche art. 13.e.2.).
LIMITI DI RISARCIMENTO:
a. La Società non è tenuta a pagare, per ogni sinistro, indennizzo superiore a:
e.1. € 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Rischio locativo;
e.2. € 520,00 per anno assicurativo per la garanzia rottura dei cristalli, elevati a € 1.000,00 per le autovetture con prezzo di fattura superiore a
€ 40.000;
e.3. € 420,00 per la garanzia spese di immatrico- lazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;
e.4. € 3.000,00 per anno assicurativo per la garan- zia COLLISIONE, ridotto a € 2.500,00 in caso di mancato riacquisto di altro veicolo nuovo op- pure con riparazione non effettuata presso la Rete.
e.5. € 2.000,00 in misura forfettaria per la garan- zia MERCE TRASPORTATA sui veicoli TRAFFIC e MASTER, e € 1.000,00 su tutti gli altri adibiti a trasporto commerciale o promiscuo di persone e cose.
e.6. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie:
- Lesioni subite dagli animali domestici;
- Danni per il trasporto di vittime della strada;
- Spese per il rifacimento delle chiavi;
- Perdita della tassa di proprietà;
- Spese di dissequestro;
- Spese di rimozione e parcheggio;
e.7. € 1.000,00 per la garanzia ripristino dei di- spositivi di sicurezza e per la garanzia “Bonus Fedeltà”.
Art.14) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO E CALCOLO DEL VALORE COMMERCIALE
- DEPREZZAMENTO
14.1. DANNO TOTALE
Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. Per determinare il valore del veicolo al momento del sinistro si applicano sul valore assicurato in base a quanto disposto all’ art. 11) le percentuali di deprezzamento indicate nel- le tabelle di seguito riportate. Tali tabelle tengono conto in modo forfettario– in relazione al tempo trascorso dalla immatricolazione per i veicoli acquistati nuovi, ed ai mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza per gli altri vei- coli – della diminuzione di valore dipendente dalla vetustà, dall’uso, o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo.
A. CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE
A.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI
Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | Zero |
dal 13° al 24° mese | 20% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 72° mese | 55% |
A.b. PER GLI ALTRI VEICOLI
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | Zero |
dal 13° al 24° mese | 10% |
dal 25° al 36° mese | 20% |
dal 37° al 48° mese | 30% |
dal 49° al 60° mese | 40% |
dal 61° al 72° mese | 50% |
Resta inoltre a carico dell’Assicurato l’importo degli eventuali scoperti previsti all’art. 13.
B. SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO PRESSO LA RETE
B.a. PER VEICOLI ACQUISTATI NUOVI
Mesi trascorsi dalla data di immatricolazione | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | 15% |
dal 13° al 24° mese | 20% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 72° mese | 55% |
Mesi trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato |
fino al 12° mese compreso | 15% |
dal 13° al 24° mese | 25% |
dal 25° al 36° mese | 35% |
dal 37° al 48° mese | 45% |
dal 49° al 60° mese | 55% |
dal 61° al 72° mese | 65% |
B.b. PER GLI ALTRI VEICOLI
In tutti i casi, qualora la garanzia sia prestata con VALORE A NUOVO, le percentuali di deprezzamento verranno applicate nella misura sopra indicata solo a partire dal termine di dura- ta di detta estensione di garanzia.
Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso il valore assicurato rappresenta il limite massimo di indennizzo.
14.2. DANNO PARZIALE
Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prez- zo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età e allo stato del veicolo sulla base di quanto indicato all’articolo
14.1.A.a. per i veicoli acquistati nuovi e 14.1.A.b. per gli au- toveicoli acquistati usati. Per gli autoveicoli “usato generico” di cui all’Art. 1)c.. il deprezzamento sarà calcolato applicando il rapporto fra il valore dell’autoveicolo indicato sulla Rivista “Eurotax giallo” al momento del sinistro ed il prezzo di listino riportato sulla stessa Rivista.
Al contrario, per le riparazioni effettuate presso la Rete, qua- lora il sinistro si verifichi entro il sesto anno dalla data di im- matricolazione, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai vetri o cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.
In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette a usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni il deprezzamento verrà sempre applicato:
1. nelle percentuali indicate all’art. 14.1.B.b. per i veicoli acquistati nuovi o acquistati usati;
2. applicando il rapporto indicato nel primo comma per i vei- coli “ usato generico” di cui all’Art. 1)c..
Qualora venga provata con fattura la precedente sostituzione di parti danneggiate, il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della ma- nodopera.
Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal si- nistro sono a carico della Società se nella parte smonta- ta si riscontrano danni indennizzabili. Le spese per mo- dificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.
Art. 15) DENUNCIA, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINI- STRI PER I DANNI AL VEICOLO
L’Assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (escluso il sa- bato), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ad un operatore del Centro Assistenza Clienti Numero Verde 800.085555 (dall’estero e da rete mobile
x00 0000000000), che gli richiederà i dati necessari per la denuncia del sinistro e gli indicherà i documenti da presen-
tare e gli adempimenti richiesti per l’istruzione della pratica. Inoltre il Centro Assistenza Clienti, all’occorrenza, si metterà in contatto con la Rete per informarla del sinistro e per otte- nere ulteriore documentazione.
Nel caso di danno totale o di danno parziale di importo supe- riore al 75% del valore assicurato e nell’ipotesi che il Contra- ente intenda riacquistare un altro veicolo, il Centro Assistenza Clienti colloquierà direttamente con la Rete presso la quale il Cliente riacquista il nuovo veicolo.
Art. 16) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all’Au- torità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con Covéa Fleet. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
B. chiamare il Centro Assistenza Clienti Numero Ver- de 800.085555 (dall’estero e da rete mobile x00 0000000000), fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. prece- dente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicu- rato;
3. se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di anti- furto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.
In caso di furto totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all’interno del vei- colo, sarà applicato uno scoperto del 20% sul danno liquidato a termini di polizza.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità com- petenti deve essere inviato anche in caso di danno par- ziale causato da uno degli eventi menzionati al prece- dente punto A.
In caso di sinistro verificatosi all’estero l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
Nel caso di danno parziale l’Assicurato non dovrà prov- vedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di pri- ma urgenza.
Art. 17) PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
A) DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO (COME INDICATO ALL’ART.13.a.)
In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo:
- nuovo se il veicolo assicurato è stato acquistato nuo- vo;
- anche usato, se il veicolo assicurato è stato acqui- stato usato o se si tratta di veicolo “usato generico” di cui all’Art. 1)c., purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto.
Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamen- te alla Rete che ha venduto il veicolo.
Per attivare questa procedura, l’Assicurato deve sottoscrive- re l’ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accesso- ri installati e la data di commissione. La Rete deve inviare alla Società copia dell’ordine di acquisto, ed entro 15 giorni dall’immatricolazione del veicolo acquistato nuovo, o dall’ac- quisto del veicolo usato, la copia della fattura.
A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico del- la Società ai sensi dell’art. 9.A10 qualora sia prevista questa garanzia):
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione del- la perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della Società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.
B) DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO
Nel caso l’Assicurato non intenda servirsi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, la Società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Resta inteso che l’in- dennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all’art. 14.1 decurtato dello scoperto di cui all’art. 13.
Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente lettera A, dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una
dichiarazione in cui l’Assicurato comunica alla Società la pro- pria volontà di non riacquistare un altro veicolo.
C) DANNO PARZIALE
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termi- ne massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare delle spese delle stesse. In caso di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente alla Rete. L’Assicurato, perciò, al mo- mento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla Rete il solo importo dello scoperto di cui all’art. 13 e del deprezza- mento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. 14 e rila- scerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete.
Art. 18) OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L’Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le ripara- zioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
Art. 19) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
– ARBITRATO
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla So- cietà o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o per- sona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomi- ne, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 20) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo rubato, l’Assicurato deve dar- ne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’ inden- nizzo:
- se non è pervenuta alla Società, la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- se è già pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all’art. 17.
Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo, l’Assicu- rato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
Art. 21) RELITTO
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l’Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della cir- colazione del veicolo assicurato per rottamazione.
Art. 22) VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIE- TARIO DEL VEICOLO
Poichè il premio del programma assicurativo A. FORMU- LA FULL e B. FORMULA LIGHT è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo, il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dare immediata comunicazione per iscritto alla Società del cambiamento di residenza o di sede. In caso di man- cata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti, le franchigie, e i limiti di risarcimento di cui all’art. 13 previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del sinistro.
Art. 23) ASSISTENZA IN VIAGGIO (garanzia non operante per i veicoli elettrici)
La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Xxx X. Xxxxxxx x. 000, 00000 XXXX.
Centrale operativa
Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un’apposita struttura costituita da personale tecnico e medi- co, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, denomina- ta Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile al numero verde
Numero Verde
800-914815
(dall’estero: +39.0642115571) fax +39.064740742
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefo-
nicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l’Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO. Questa Centra- le, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assi- stenza previste dalle Condizioni di assicurazione.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
23.1 Soccorso stradale e traino
Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di pro- cedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale Operativa provvede- rà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d’urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino. L’Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, so- stenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.
23.2 Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dal- la sede stradale
Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti all’art. 23.1 sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonoma- mente, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicu- rato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adegua- te garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell’Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
23.3 Auto in sostituzione
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell’Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compa- tibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:
a. 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
b. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto come pre-
visto dall’art. 14.1.A; 15 gg. in caso di non riacquisto. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve es- sere prodotta alla Centrale Operativa la copia auten- tica della denuncia presentata all ’Autorità di polizia.
A carico dell’Assicurato restano le spese di carburan- te, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni ag- giuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione, con costi a suo carico ma usu- fruendo di tariffe preferenziali.
Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dalla Rete, previa espressa autorizzazione del CENTRO AS- SISTENZA CLIENTI di cui all’art. 10 delle Condizioni di assi- curazione.
23.4 Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero). Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua ripa razione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l’Assicurato do- vrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
23.5 Taxi per ritirare l’auto in sostituzione
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, te- nendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.
23.6 Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo
Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le ri- parazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacen- te all’estero) certificati da un centro autorizzato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA o convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiun- xxxx la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
23.7 Recupero del veicolo
Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o
di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provve- derà a mettere a disposizione dell’Assicurato, o di una perso- na da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.
Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l’Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla pro- pria residenza o presso il Centro Convenzionato RENAULT, NISSAN, INFINITI o DACIA più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell’Assicurato.
Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto apposita- mente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
23.8 Rimpatrio del veicolo dall’estero
Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò com- porti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Cen- trale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’e- stero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
23.9. Invio di un’autoambulanza
Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un tra- sferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massi- ma di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Strut- tura sanitaria ad un’altra.
23.10 Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero). Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, ren- dano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro
degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l’assistenza medi- ca od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesio- ni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.
23.11 Medico online
L’Assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.
23.12 Spese di pernottamento in albergo
La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernotta- mento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenen- do a carico della Società le relative spese fino ad un mas- simo di 3 giorni e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d’im- mobilizzo superi le 24 ore.
23.13 Anticipo di denaro all’estero
Nel caso in cui l’Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo.
L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
23.14 Anticipo cauzione penale all’estero
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Assicurato l’importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate ga- ranzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anti- cipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.
23.15 Anticipo spese legali all’estero
La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro deri- vante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad
anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede pe- nale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dal- la data di messa a disposizione.
23.16 Interprete all’estero
Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.
23.17 Autista a disposizione in Italia
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il vei- colo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’As- sicurato secondo l’itinerario più breve.
Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di car- burante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.
23.18 Obblighi in caso di sinistro
Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonica- mente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l’Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centra- le Operativa. Qualora l’Assicurato non abbia preso con- tatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autoriz- zate dalla Centrale stessa.
23.19 Esclusioni
Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:
a. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall’Assicurato o dalle perso- ne di cui egli deve rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:
e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione deter- minata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadi- mento degli eventi assicurati con il presente contratto.
MODULO DI ADEGUATEZZA E DICHIARAZIONE DI ADESIONE
alla Polizza Collettiva n. 8426993
sottoscritta da RCI Banque S.A. Succursale Italiana per la
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’AUTOVEICOLO
A. GENERALITÀ DELL’ASSICURANDO E DATI INDENTIFICATIVI DELL’AUTOVEICOLO
il Sig./ la Spett.
residente in telefono
CAP
città
prov.
P.I./Cod.fisc. e-‐mail:
acquirente dell’autoveicolo
modello
targato
giorno | mese | anno |
data d’immatricolazione al PRA il valore assicurato è quello riportato nella fattura d'acquisto con applicazione del deprezzamento di cui all'art. 14.1
B. ASPETTATIVE DELL’ASSICURANDO
- desidera attivare delle coperture assicurative contro i danni subiti dall’autoveicolo sopra identificato? SI ❑ NO ❑
- la scelta effettuata fra le varie garanzie offerte risponde ai suoi desideri di copertura? SI ❑ NO ❑
- sulla base delle informazioni fornitegli dall’intermediario ritiene adeguate alle sue esigenze assicurative le coperture assicurative prescelte? SI ❑ NO ❑
C. GARANZIE RICHIESTE
L’Assicurando intende pertanto assicurare il suddetto autoveicolo (in base alle condizioni riportate nell’allegato Fascicolo Informativo Mod. ASS.01 ed. 4/2014) scegliendo una delle Formule A o B – con, al caso, una delle garanzie opzionali C o D e una o più garanzie aggiuntive – e barrando le rispettive caselle:
❑ A – FORMULA FULL INCENDIO, FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, GARANZIE ACCESSORIE, ASSISTENZA IN VIAGGIO E VEICOLO IN SOSTITUZIONE (LE GARANZIE DI ASSISTENZA NON SONO VALIDE PER I VEICOLI ELETTRICI) | ❑ B – FORMULA LIGHT INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE, RAPINA | ❑ C – COLLISIONE GARANZIA OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CON ALTRO VEICOLO IDENTIFICATO | ❑ D – XXXXX XXXXXXXX OPZIONALE (a complemento della Formula A o B) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO |
GARANZIE AGGIUNTIVE: ❑ VALORE A NUOVO (durata mesi dalla data di decorrenza) ❑ FURTO DELLA MERCE TRASPORTATA ❑ 2SAFE FULL ❑ 2SAFE BASIC | ❑ SUL VEICOLO È INSTALLATO UN ANTIFURTO SATELLITARE |
l’assicurazione decorrerà dalle 8.00 del
e scadrà dopo
mesi
Il premio di euro*
di cui per imposte euro
deve essere versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione.
* sul premio relativo a Formule promozionali di durata poliennale è stato applicato lo sconto del % sul listino in vigore.
❑ Autorizzo RCI Banque S.A. ad addebitare
sul mio conto corrente IBAN
D. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA COPERTURA PRESCELTA:
l’importo mensile di euro
per la durata di
mesi
Io sottoscritto dichiaro di essere stato messo al corrente delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile ad acquisire un’informativa completa e corretta e pertanto esprimo la volontà di aderire alla Polizza Collettiva stipulata da RCI Banque S.A. (in base alle condizioni riportate nell’allegato Fascicolo Informativo Mod. ASS.01 ed. 4/2014) come sopra indicato nella sezione C – Garanzie richieste.
L’ASSICURATO
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In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 49, III comma, del Regolamento n. 5 del 16/10/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa l’Assicurato dichiara di aver preso visione e ricevuto l’informativa relativa (Modulo 7A), la dichiarazione da cui risultano i dati essenziali dell’Intermediario e della sua attività (Modulo 7B), la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 4/2014) e di approvarne specificatamente le disposizioni. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione (Mod. ASS.01 ed. 4/2014): art. 2 (Modalità per rendere operative le garanzie); art. 6 (Durata del contratto – Proroga tacita); artt. 9 A.1, 12, 13, 14, 23, 19 (Delimitazioni); artt. 16, 18, 20, 23 (Obblighi in caso di sinistro); art. 19 (Procedura per la valutazione del danno).
L’ASSICURATO L’ASSICURATO dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. ASS.01 ed. 4/2014)
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FIRMARE ANCHE SUL RETRO
RCI BANQUE S.A. dà atto che il suddetto autoveicolo è stato incluso fra quelli assicurati con la Polizza Collettiva n. 8426993/4. L’effetto della garanzia è quello sopra indicato a condizione che il premio sia stato pagato; in caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24 del giorno del pagamento.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Xxxxx XXXXX
Nota importante: Il presente documento contiene l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e recepisce le novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora, in occasioni precedenti o tramite altri documenti, Xxx avesse già rilasciato il consenso per il trattamento dei Suoi dati personali alla nostra Società, La informiamo che il presente documento sostituisce integralmente le precedenti Informative privacy e ha valore per tutti i rapporti assicurativi, in essere e futuri, con COVÉA FLEET S.A.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 DL n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni -‐ Codice in materia di protezione dei dati personali, edizione 7/2005
A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano -‐ dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati da COVÉA FLEET S.A. quale titolare per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
B) Modalità di uso dei dati personali -‐ I dati sono trattati dalla nostra Società (7) – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nelle nostre Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
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Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C) e relative Note sul retro], Lei può esprimere il consenso -‐ per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa” -‐ apponendo la Sua firma in calce.
L’ASSICURATO
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Fatto a , il
Mod. ASS.03 ed. 4/2014
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per:
predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
-‐ assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio; SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
-‐ società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
-‐ società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
-‐ ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture -‐ Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze -‐ Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa.
7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-‐10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni . La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento n. 5 del 16/10/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente -‐ in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile -‐ gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed a ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il limite massimo per pagamenti cumulativi è pari a 999,99 euro.
INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE (Mod. 7B)
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I
A) INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE E SULLA BANCA CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO
A.1) Dati relativi all’intermediario iscritto in sez. E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell’intermediario Broker | |
Numero di iscrizione nel registro | |
Sezione di registro dell’intermediario | E |
Data di iscrizione dell’intermediario | |
Sede operativa/Sede legale dell’intermediario | |
Recapito telefonico dell’intermediario | |
Indirizzo di posta elettronica dell’intermediario |
A.2) Dati relativi all’intermediario Banca iscritto all’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi operante in Italia in libertà di stabilimento con sede legale in altri stati membri dell’Unione Europea per i quali è svolta l’attività
Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell’intermediario Banca | RCI Banque S.A. |
Stato membro in cui l’intermediario è registrato | Francia |
Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro dello Stato membro d’origine | |
Numero di registrazione nello Stato membro d’origine e sede legale | 07 023 704 – 00 Xxxxxx Xx Xxxx Xxxxx 00000 Noisy Le Grand |
Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine | ORIAS |
Sede secondaria nel territorio della Repubblica e Responsabile | Via Tiburtina n. 1159 – 00000 Xxxx – Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
Data di inizio dell’attività di intermediazione nel territorio della Repubblica Italiana | 27 giugno 2007 |
Recapito telefonico dell’intermediario | 06 -‐ 41773308 |
Indirizzo internet dell’intermediario | |
Indirizzo E-‐mail |
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx) – Autorità Competente alla Vigilanza – IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 XXXX.
Le specifiche attività di intermediazione svolte dalla Banca nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto riguardano la presentazione e proposta del contratto.
B) INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO AGENTE
Cognome e nome / Denominazione / Ragione sociale dell’Agente | Mach1 S.r.l. |
Numero di iscrizione nel registro | A000317603 |
Data di iscrizione dell’intermediario | 15 settembre 2009 |
Sezione in cui opera | A (Agente) |
Sede operativa / Sede legale dell’intermediario | Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.0 -x‐ 00000 Xxxxxx |
Recapito telefonico dell’intermediario | 02 87087200 |
Denominazione sociale dell’impresa di assicurazioni | Covea Fleet S.A. |
Indirizzo internet dell’intermediario | |
Indirizzo E-‐mail | xxxx@xxxh-‐0.xx |
Autorità di Vigilanza competente | IVASS |
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx) – Autorità Competente alla Vigilanza – IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 XXXX.
Le specifiche attività svolta dall’Agente, nell’ambito dell’intermediazione del presente prodotto, riguardano il controllo e la verifica della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente e tutte le attività che possono essere definite di post-‐vendita.
C) INFORMATIVA SULLA COLLABORAZIONE FRA GLI INTERMEDIARI.
Si segnala che, oltre alla intermediazione di RCI Banque S.A. e MACH 1 S.r.l., l’intermediario MANSUTTI S.p.A. fornisce supporto nella intermediazione della polizza collettiva, senza attività di intermediazione delle adesioni alla stessa o di gestione dei sinistri: XXXXXXXX S.p.A., Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), numero iscrizione RUI B000118869 (sito xxx.xxxxxxxx.xx).
PARTE II
A. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE DELL’INTERMEDIARIO BANCA
i. R.C.I. Banque detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione R.C.I. Life Limited e R.C.I. Insurance Limited;
ii. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto della Banca.
Con riguardo al contratto proposto la Banca dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
B. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSE DELL’INTERMEDIARIO AGENTE
i. Mach 1 S.r.l. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione di cui ha avuto incarichi di intermediazione assicurativa;
ii. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti al voto dell’agente.
iii. Mach 1 S.r.l. con riguardo al contratto proposto, dichiara di prospettare contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di presentare esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il cliente ha quindi diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quale l’agente ha o potrebbe avere rapporti d’affari.
PARTE III
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
a) Da parte della Banca:
- I premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separata dal patrimonio dell’intermediario stesso;
- L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b) Da parte dell’Agente:
- I premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separata dal patrimonio dell’intermediario stesso;
- L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e/o di inoltrare reclamo scritto, ha la facoltà, nel caso in cui si ritenga insoddisfatto dall’esito del reclamo, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo stesso.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti a RCI Banque e Mach 1 S.r.l. verranno trattati con la massima attenzione per quanto concerne gli aspetti di riservatezza e sicurezza.
o I dati forniti saranno trattati esclusivamente per consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale con Voi instaurato, finalizzato all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa per le quali RCI e Mach 1 S.r.l. sono autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
o Il conferimento dei dati è facoltativo (salvo quanto sia richiesto da specifiche normative di legge), tuttavia un eventuale Vostro rifiuto di consentirne il trattamento potrebbe comportare l’impossibilità di proseguire il rapporto di cui al punto precedente;
o I dati forniti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad altri soggetti (anche fuori dal territorio nazionale) che contribuiscono al regolare svolgimento del rapporto contrattuale con Voi instaurato (assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; agenti, subagenti, produttori; periti, consulenti, legali; società di servizi, organismi associativi e di controllo del settore etc.);
o In ogni momento potrete esercitare il diritto di controllo, correzione, cancellazione dei Vostri dati e opposizione al trattamento degli stessi inviando richiesta agli intermediari.
F*urto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare
FORMULA FULL
cose contenute nel veicolo).
Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo. Soccorso stradale, traino, auto in sostituzione (fino a 30 giorni in caso di perdita totale) e altre prestazioni di assistenza in viaggio.
Altre garanzie accessorie, fra cui: atti vandalici, caduta di grandine, rottura dei cristalli.
FORMULA LIGHT
(*applicabile all’interno di specifiche Campagne di vendita)
Furto totale o parziale e rapina (compresi i danni arrecati nel tentativo di rubare cose contenute nel veicolo).
Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.
COLLISIONE
GARANZIE OPZIONALI
D*anni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
KASKO
D*anni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada.
GARANZIA AGGIUNTIVA
2SAFE (Full o Basic)
*
*
Indennizzi aggiuntivi (anche per spese mediche) in caso di perdita totale del veicolo.
VALORE A NUOVO
*
Non è applicato per la durata di questa garanzia il degrado per vetustà del veicolo.
MERCE TRASPORTATA
(applicabile all’interno di specifiche Campagne di vendita)
Il furto della merce trasportata avvenuto congiuntamente al furto del veicolo assicurato.
in collaborazione con
Mod. ASS.01 ed. 04/2014