COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) XXXXXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Seduta del 31/05/2021
FATTO
Il ricorrente riferisce quanto segue:
− in data 25/03/2013, unitamente al coniuge che ha aderito al presente ricorso e su sollecitazione di un promotore di una società ha acquistato un non meglio precisato “diritto di vacanza” al prezzo complessivo di € 14.800,00;
− il contratto subordinava il diritto delle prestazioni dedotte nel contratto alla consegna di un certificato d’iscrizione;
− gli acquirenti firmavano due cambiali del rispettivo importo di € 700,00 mentre, per far fronte al finanziamento del residuo importo, si rivolgevano, su indicazione ed invito della società venditrice, a parte resistente, effettuando una domanda di prestito al consumo dell’importo di € 13.700,00;
− in data 7 maggio 2013, ambedue i ricorrenti sottoscrivevano il formulario contrattuale, corredato soltanto dal documento di sintesi e dalle condizioni generali, nel quale veniva previsto il finanziamento, in sorte capitale, dell’importo di € 14.872,72 con l’obbligo di restituire 84 rate dell’importo di Euro 280,77 per un totale di € 23.584,68;
− alcuni mesi dopo la stipula, la società venditrice inoltrava ai ricorrenti il certificato di iscrizione ad un club e, in questa circostanza, i coniugi apprendevano di non avere acquistato alcun diritto vacanza ma di essersi sobbarcati le spese annuali di gestione di uno degli alloggi residenziali affiliati al club;
− adivano dunque il Tribunale di Bologna che, con ordinanza del 1 dicembre 2019, all’esito di un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., dichiarava la nullità del contratto di associazione;
− la declaratoria di nullità del contratto di associazione (circostanza coperta da giudicato sostanziale) comporta la nullità anche del contratto di finanziamento, in virtù del collegamento negoziale tra quest’ultimo e quello di credito al consumo,
− il collegamento negoziale è da rinvenirsi implicitamente nell’indicazione, contenuta nel contratto a monte, secondo cui il pagamento del prezzo concordato sarebbe potuto avvenire tramite un prestito concesso da un “società finanziaria”;
− detta previsione trovava riscontro nel contratto di finanziamento, in base al quale l’erogazione poteva avvenire con modalità alternative all’accredito sul conto corrente del mutuatario;
− la stipula dei due contratti è avvenuta inoltre in maniera contestuale, essendoci stata tra i due una “contiguità temporale” (il 25 marzo 2013 il primo, il 7 maggio 2013 il secondo);
− ad ogni modo, il contratto di finanziamento, è “di per sé” nullo per violazione di norma imperativa (l’art. 124 T.U.B.), “perché gli obblighi di cui all’art. 124, comma 3, TUB rientrano “tra gli obblighi di trasparenza informativa a carico della società finanziaria” e, nel nostro caso, non assolvono alla funzione di rendere edotti i consumatori della tipologia di bene di cui hanno richiesto il finanziamento;
− altro profilo di nullità discende dall’indeterminatezza dell’oggetto, in quanto ai clienti non era stato consegnato il piano di ammortamento (la parte richiama gli articoli 1346 e 1284 cod. civ., nonché dell’articolo 117 TUB);
− la banca deve rimodulare il piano di ammortamento applicando il tasso legale e rimborsare la differenza tra quanto effettivamente corrisposto, che corrisponde all’importo totale previsto (il finanziamento è stato infatti estinto).
Pertanto chiede che sia dichiaratA la nullità del contratto di prestito al consumo e riconosciuto il diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo di euro 23.584,68; in via subordinata e previa dichiarazione di nullità del contratto, chiede che sia applicato il tasso sostitutivo (artt. 117 TUB e/o art. 1284 c.c.), con rimborso di euro 22.548,96 o di veriore somma liquidanda.
L’intermediario, riepilogando i fatti, eccepisce quanto segue:
− nega l’esistenza di un collegamento negoziale ex art. 121 ss. TUB tra contratto di finanziamento e contratto stipulato con la società terza, con cui non sussisterebbe alcun accordo o convenzione;
− l’assenza di correlazioni è evidente anche dal fatto che il finanziamento risulta “collocato da altro soggetto in sede diversa”, vi è assenza di contestualità nella sottoscrizione dei due contratti, vi è la differenza tra importo richiesto/finanziato e prezzo del bene acquistato;
− il prestito personale per cui è causa risulta essere stato liquidato in data 09/05/2013 per la somma di € 13.700 direttamente sul conto corrente n. ***784 intestato al ricorrente, che ne ha poi liberamente disposto bonificandone una parte (€ 12.104,66) al venditore;
− all’atto della stipula il cliente ha dichiarato come finalità “ristrutturazione 1° casa”;
− la mancata consegna del piano di ammortamento (inviato ai ricorrenti a seguito del ricorso, n.d.r.) non comporta profili di indeterminatezza dell’oggetto (ai sensi del 1284 C.C.), né di violazione di norme sulla trasparenza, poiché la rata risulta già stata determinata ex ante nel contratto.
Quindi conclude per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente replica e ribadisce che vi è collegamento fra i due contratti per le motivazioni già addotte in sede di presentazione del ricorso; sottolinea in proposito l’identità tra prezzo e importo finanziato, ove si consideri l’importo delle cambiali sottoscritte (€ 1.400,00), nonchè la rilevanza strutturale del piano di ammortamento nell’economia del contratto, indipendentemente dalla natura fissa o variabile del tasso.
Aggiunge, quanto al contratto di compravendita del certificato, che l’art. 7.4 prevede quanto segue: “in ipotesi di recesso, il contratto di concessione del credito eventualmente sottoscritto dal socio per il pagamento parziale o totale del prezzo di iscrizione s’intenderà risolto di diritto, senza il pagamento di alcuna penale né spesa aggiuntiva.”; a parere del ricorrente, tale clausola, benché riferita all’ipotesi del recesso, presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto tra il venditore e la finanziaria, al fine di essere valida ed efficace e, quindi, di garantire al consumatore la ripetizione degli importi versati anche da parte della finanziaria.
Ad ogni buon conto, sostiene che la finanziaria era a conoscenza di quale fosse l’utilizzo dei propri moduli e che il prestampato “prestito abitare con CPI” in realtà “è stato predisposto proprio per la vendita di prodotti del tipo multiproprietà, oscuratamente descritti con la dicitura PP ristrutturazione 1° casa”.
Parte resistente controreplica e ribadisce quanto già affermato in sede di controdeduzioni.
Quanto alla supposta identità tra prezzo e importo finanziato, rileva che il primo è pari a € 14.800, mentre il secondo ammonta a € 14.872,72 per una somma direttamente liquidata sul conto del ricorrente di € 13.700, di cui € 12.104,66 versati alla società terza.
Sottolinea che l’art. 7.4 del contratto di compravendita del certificato, citato dal ricorrente, qualifica come meramente “eventuale” il contratto di concessione del credito, smentendo in ciò l’ipotesi di collegamento sostenuta dalla parte istante.
Respinge le argomentazioni addotte sul modulo utilizzato per la stipula del contratto.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la declaratoria di nullità di un contratto di prestito al consumo, con conseguente pretesa alla corresponsione dell’indebito. Secondo la domanda principale, si tratterebbe di nullità derivata, in forza del collegamento negoziale del finanziamento con un contratto di associazione/acquisto di un pacchetto vacanze (cd. “contratto a monte”), quest’ultimo dichiarato nullo dal Tribunale di Bologna con provvedimento dell’1 dicembre 2019; secondo la domanda spiegata in via subordinata, invece, la nullità verrebbe in considerazione come un vizio proprio del contratto di prestito, che discenderebbe dalla indeterminatezza del suo oggetto.
Il Collegio esamina la domanda principale, fondata sul supposto collegamento negoziale tra i due contratti de quibus, ed esclude che nella fattispecie sussistano gli estremi di un collegamento negoziale ai sensi dell’art. 121 TUB. Invero, secondo l’art. 121 lett. d) TUB, va qualificato quale “contratto di credito collegato”, rilevante secondo la regolazione consumeristica, “il contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di
un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;b) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente indicati nel contratto di credito».
Nella fattispecie il Collegio osserva che nessuna delle condizioni tipiche sussiste. In particolare, il terzo intermediario che ha collocato il finanziamento non coincide con il fornitore. Inoltre, all’esame dei due contratti emerge che non solo non coincidono gli importi del servizio acquistato e del finanziamento (anche a voler detrarre dal prezzo la somma di € 1.400 di cui alle cambiali consegnate al fornitore, vi sarebbe comunque una non perfetta coincidenza tra gli importi di 13.400 € contro 13.700 €), né sono logicamente coordinate le date di stipula (25.3.2013 contro 7.5.2013), ma soprattutto, la finalità del prestito è, testualmente, secondo la documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente, “acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni o relative pertinenze …”.
Quanto alla questione, presentata in via subordinata, sulla asserita indeterminatezza dell’oggetto del contratto di finanziamento, secondo gli artt 1346 e 1284 c.c. (oltre che 117 TUB), per carenza di piano di ammortamento, il Collegio rileva che, invero, dal documento di sintesi prodotto dal ricorrente stesso si evincono i costi del finanziamento ed il relativo piano di ammortamento, così che il lamentato vizio di invalidità non sussiste. Questo approdo interpretativo è coerente con l’insegnamento della Corte di legittimità (e cfr. Xxxx., 16907/2019) in punto di determinabilità per relationem dell’oggetto contrattuale.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1