APPENDICE N. 01
APPENDICE N. 01
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POLIZZA COLLETTIVA N° 2021RCG00xxx-xxxxxx
CONTRAENTE: PROMESA
Xxxxx Xxxx, 0
00000 – Xxxxxxxxxxx (XX) CODICE FISCALE: 97729450011
EFFETTO: ore 24:00 del 31.12.2021
Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza Collettiva sopraindicata, di comune accordo ed a corretta definizione degli accordi intercorsi tra le Parti, si conviene di modificare con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2021 le Condizioni di Assicurazione di cui al “Mod. 425 21 Condizioni di Assicurazione RCG PROFESSIONE MEDICA – S.S.N. - Ed. 31.05.2021”, come di seguito descritto:
i. La definizione di “Assicurato” contenuta nella sezione “GLOSSARIO” è integralmente sostituita dalla seguente definizione:
Assicurato: “Tutto il personale dipendente e non dipendente escluso il personale medico che esercita la professione sanitaria. A puro titolo indicativo non esaustivo, con particolare riferimento alla legge Xxxxxxxx: educatore professionale, fisioterapista, logopedista, ortottista, podologo, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, terapista occupazionale, dietista, igienista dentale, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di neurofisiopatologia, tecnico sanitario di radiologia medica, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente nei luoghi di lavoro, psicologi, operatori sanitari, biologi , biologi della riproduzione, infermieri ecc. come normato dalla legge 251/2000 e dal decreto ministeriale del 29/3/2001 e s.m.i. di cui ai decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali. Operatori sociosanitari qualificati secondo quanto previsto dall’accordo sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in data 22/2/2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dai successivi dispositivi attuativi emanati a livello regionale. Assistente sociale come qualificato dalla legge n. 84 del 23/3/1983 e in possesso del diploma universitario sancito secondo le caratteristiche dell’art. n. 2 della legge 341 del 19/11/1990 e s.m.i.. È necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa a PROMESA.”
ii. L’Articolo 6) PAGAMENTO DEL PREMIO è integralmente sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 6) Pagamento del Premio
Il Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 00:01 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 60 (sessanta) giorni da tale data, altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.
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Berkshire Xxxxxxxx International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi degli articoli 1, lettera (f) e 28 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005, nonché ai sensi del Regolamento ISVAP N° 10 del 2.1.2008, Titolo III, e successive modifiche e integrazioni Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) Tel.: x00 00 0000 0000 Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxx@xx-xxxxxx.xxx
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Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto o la prima rata dello stesso, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, fermo restando che ciò non comporta novazione contrattuale.
Se l’Assicurato non paga il premio di rinnovo o di proroga o le eventuali rate convenute, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della data di scadenza stabilita per il pagamento (termine di mora) e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
iii. L’Articolo 7) DURATA DELLA POLIZZA - ADESIONE ALL’ASSICURAZIONE - RINNOVO è integralmente sostituito dal seguente articolo.
“Articolo 7) Durata della Polizza - Adesione all’Assicurazione - Rinnovo
La presente Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato al punto 2 e scadenza alle ore 24:00 del giorno indicato al punto 3 della Scheda di Polizza, fermo quanto previsto all’Art. 6 - “Pagamento del Premio”.
La Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dalla Polizza Collettiva ad ogni scadenza annuale ovvero il giorno 31 dicembre di ogni annualità di polizza, con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
I singoli assicurati, per contro, hanno facoltà di manifestare la volontà di non rinnovare la propria copertura mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o comunicazioni equipollenti inviata almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale; in mancanza di tale manifestazione la copertura si intende prorogata di un anno e così successivamente.
A seguito del pagamento avvenuto, la Compagnia rilascerà all'Assicurato un regolare Certificato contenente i dati relativi alla copertura che costituisce altresì quietanza dell’avvenuto pagamento del premio.”
iv. L’ Articolo 8) “GARANZIA POSTUMA IN CASO DI CESSAZIONE DEFINITVA DELL’ATTIVITÀ” è integralmente sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 8) GARANZIA POSTUMA IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Se durante il Periodo di Assicurazione, l’attività svolta dall’Assicurato viene a cessare per qualsiasi causa, compresa la libera scelta, la copertura assicurativa resta operante alle condizioni della presente Assicurazione riportate nella Scheda di Copertura, per i 10 (dieci) anni successivi, senza nessun Premio aggiuntivo.
L’Assicurazione resta operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi al termine del Periodo di Assicurazione nel quale è avvenuta la cessazione dell’attività professionale, purché afferenti a Comportamenti Colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia dell’Assicurazione stessa. Gli Assicuratori rispondono fino a concorrenza del Massimale riportato nella Scheda di Copertura, per l’insieme di tutti i Sinistri denunciati.
Il presente articolo si intende operante anche a protezione di eredi, successori o tutori dell’Assicurato,
purché essi rispettino le condizioni di Assicurazione.
Valgono le modalità previste dall’Art. 1 - Forma dell’Assicurazione (“Claims Made”) – Retroattività
Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle norme che regolano l’Assicurazione in ordine ai termini ed alle
modalità di denunci dei sinistri.”
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Berkshire Xxxxxxxx International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi degli articoli 1, lettera (f) e 28 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005, nonché ai sensi del Regolamento ISVAP N° 10 del 2.1.2008, Titolo III, e successive modifiche e integrazioni Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) Tel.: x00 00 0000 0000 Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxx@xx-xxxxxx.xxx
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v. L’Articolo 26) STUDI ASSOCIATI O SOCIETÀ è integralmente sostituito dal seguente articolo
“Articolo 26) Studi Associati o Società
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale. L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione:
• ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite
dall’INAIL;
• ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l‘inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.
L’assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge
12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.
vi. Le Condizioni di Assicurazione di cui al “Mod. 425 21 Condizioni di Assicurazione RCG PROFESSIONE MEDICA – S.S.N. - Ed. 31.05.2021” sono integrate con l’aggiunta, successivamente all’articolo 26), del seguente articolo:
“Articolo 27 “ESTENSIONE CONTINUITÀ ASSICURATIVA”
A parziale deroga di quanto eventualmente previsto all’Articolo 4) ESCLUSIONI:
Gli assicuratori si impegnano, nei termini e alle condizioni della presente Polizza, a tenere indenne l’Assicurato delle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente Polizza, anche se derivanti da Fatti e/o Circostanze che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della Polizza, a condizione che:
a) Alla data in cui per la prima volta l’Assicurato sia venuto a conoscenza di Xxxxx e/o Circostanze all’origine della Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente Polizza;
b) La polizza di assicurazione che garantiva l’Assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive polizze di assicurazione non consentissero l’apertura di un sinistro in relazione a Fatti e/o Circostanze come definiti nella presente Polizza;
c) L’Assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio senza soluzione di continuità con una polizza a copertura della rivalsa per Colpa Grave.
d) L’Assicurato per poter beneficiare dell’estensione di continuità di copertura di cui al presente Articolo, pena la decadenza al diritto di risarcimento, dovrà esibire la polizza assicurativa in corso al momento della prima richiesta e tutte le polizze assicurative successive sottoscritte per il medesimo rischio, dimostrando che la garanzia prestata al momento del fatto o tramite le polizze successivamente sottoscritte non consentiva l’apertura del sinistro in relazione a fatti e circostanze come definite dalla presente polizza.
Restano escluse dalla presente garanzia, in ogni caso, qualsiasi citazione in giudizio già ricevute dall’Assicurato.
L’estensione di continuità di copertura di cui al presente Articolo non avrà effetto se l’eventuale inadempienza dell’obbligo di
dichiarare agli assicuratori i fatti già noti e/o l’omissiva dichiarazione del modulo di proposta sia dovuto a dolo.”
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Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni previsti dalla Polizza Collettiva sopraindicata.
La presente Appendice viene emessa in tre esemplari, di 4 (quattro) pagine ciascuno, ad un solo effetto. Milano, 31.12.2021
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA
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