SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL COORDINAMENTO TECNICO ED IL SUPPORTO INDUSTRIALE IN FASE A PER LO STUDIO DEL DEEP SPACE TRANSPONDER & RECEIVER (DST-R) E DELLA HIGH GAIN ANTENNA (HGA) PER LA MISSIONE NASA-JPL TRIDENT CIG 86849095A1
Rep. n. ……………… del ………………….
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL COORDINAMENTO TECNICO ED IL SUPPORTO INDUSTRIALE IN FASE A PER LO STUDIO DEL DEEP SPACE TRANSPONDER & RECEIVER (DST-R) E DELLA HIGH GAIN ANTENNA (HGA) PER LA MISSIONE NASA-JPL TRIDENT CIG 86849095A1
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. n. 80007010376 - P.I. n. 01131710376), con sede legale in Bologna via Zamboni n. 33 rappresentata ………… del CIRI AEROSPACE/AEROSPAZIALE ,
nato …………. nominato con ………. rep. n. …….. prot. n……… del e domiciliato per la carica presso
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, via Zamboni n. 33, di seguito denominata Università
e
……………………….…….. con sede in ………………., Via ………………. (C.F. n. ………………. - P.I. n.
……………….), nella persona del legale rappresentante, Xxxx. ………………., nato a il
……………….e residente a ………………. via ………………. n , di seguito denominato Appaltatore
PREMESSO CHE
- Con Decreto Rep. 16/2020, prot. 57 del 19/03/2020 con cui la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx è stata delegata alla firma di contratti e buoni d’ordine per importi superiori a € 40.000;
- In data 11/6/2020 dell’accordo attuativo fra ASI e Università di Bologna – Alma Mater Studiorum 2020-13- HH.0 per la Partecipazione Italiana alla fase A della Missione TRIDENT;
- Con Decreto rep. n. 14/2021 del 12/3/2021 sono stati nominati il RUP e il referente tecnico per l’acquisto del servizio di consulenza per il coordinamento tecnico ed il supporto industriale in fase a per lo studio del Deep Space Transponder & Receiver (DST-R) e della High Gain Antenna (HGA) per la missione NASA- JPL del progetto TRIDENT;
- che con Decreto del Direttore del CIRI AEROPSACE/AEROSPAZIALE, rep. n. …. prot. n. …. del …… è stata disposta l’autorizzazione all’indizione ed espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono stati approvati gli atti della procedura per l’affidamento del servizio di consulenza per il coordinamento tecnico ed il supporto industriale in fase a per lo studio del Deep Space Transponder & Receiver (DST-R) e della High Gain
Antenna (HGA) per la missione NASA-JPL del progetto TRIDENT, per le esigenze del CIRI AEROSPACE/AEROSPAZIALE;
- che con Provvedimento del Direttore del CIRI AEROSPACE/AEROSPAZIALE con rep. n. …. prot. n del
….. è stata disposta l’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto all’impresa …., che ha pertanto manifestato la volontà di impegnarsi a fornire il servizio del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti di seguito, nella Lettera d’invito, nel Capitolato tecnico e nell’offerta economica;
- In data si è conclusa con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di legge per la
stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni cui all’art 80 in capo alla suddetta impresa e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace.
- [eventuale] in data…………….. con nota n è stato avviato il servizio in pendenza della stipula del
Contratto;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2 - VALORE DEGLI ALLEGATI
1. Sono parte integrante del presente Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
- il Capitolato tecnico;
- l’offerta economica.
2. Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
- [eventuale] la procura speciale;
- la polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile n emessa
da .....
- la garanzia definitiva a garanzia della responsabilità civile n. ....... ... emessa da ......
ARTICOLO 3 – OGGETTO
1. Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di consulenza per il coordinamento tecnico ed industriale in Fase A per lo studio del Deep Space Transponder & Receiver (DST-R) e della High Gain Antenna (HGA) per la missione NASA-JPL TRIDENT e come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 4 – DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Contratto decorre dalla data di avvio del servizio comunicato con nota del RUP n e attestata da
apposito verbale.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell’esecuzione del Contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del Contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
ARTICOLO 5 - IMPORTO
1. L’importo del Contratto ammonta ad € 90.000. L’operazione si qualifica come “non imponibile” ai fini Iva ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 633/1972. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all’esecuzione del servizio.
2. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Università.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO
1. L’Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall’Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L’Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
3. L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
5. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
6. L’Appaltatore s’impegna ad utilizzare, per l’esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l’Appaltatore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza
sul lavoro e di tutela ambientale.
ARTICOLO 8 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nel caso di accertamento da parte dell’Università di inadempienze contributive e retributive dell’esecutore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, si applica l’art. 30 commi 5 e 6 del Codice.
3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ARTICOLO 9 – MODALITÀ, TEMPISTICA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITA’
1. Il servizio verrà erogato tramite produzione di note tecniche, presentazioni, schemi a blocchi, dati tecnici, e mediante la partecipazione a meeting scientifici (da tenersi per via telematica) che potranno assumere cadenza settimanale, bisettimanale o mensile, a richiesta dell’Università.
2. L’Appaltatore si impegna a rispettare le scadenze previste dal paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.
3. Ai sensi dell’art. 102 del Codice, il RUP effettua la verifica di conformità del servizio al fine di accertarne la regolare esecuzione. La verifica di conformità è volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, (nonché nel rispetto
delle eventuali leggi di settore), e che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
4. Al termine della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione.
5. In caso di verifica con esito negativo, salva l’applicazione delle penalità previste dal presente contratto, l’Appaltatore deve provvedere, entro il termine fissato dal RUP, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni previste dal contratto e alla completa eliminazione degli inadempimenti.
ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. L'Università provvede al pagamento a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e solo a seguito dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP.
2. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
3. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione.
4. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, CIRI AEROSPACE/AEROSPAZIALE e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
5. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- Y8F6P0 (codice univoco ufficio);
- CIG: 86849095A1;
- CUP: F34I20000050005;
- numero di Contratto;
- “acquisto effettuato per il progetto TRIDENT, nell’ambito dell’accordo attuativo fra ASI e Università di Bologna 2020-13-HH.0 per la Partecipazione Italiana alla fase A della Missione TRIDENT”;
- “Operazione non imponibile ai fini Iva ex art. 8-bis del D.P.R. 633/1972”.
6. L’Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”.
7. Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di rregolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto.
11.Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC determinano la sospensione del termine di pagamento.
La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore.
ARTICOLO 11 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro , mediante polizza n.
… emessa il ……….. da ………….
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Università, quale Foro competente, quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs.
50/2016. L’ammontare residuo sarà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
ARTICOLO 12 – PENALI
1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione del servizio, secondo le scadenze indicate nel par.
3.4 del Capitolato tecnico, l’Università potrà applicare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- per la mancata esecuzione di ciascuna delle prestazioni di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato tecnico, secondo le modalità indicate, l’Università potrà applicare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx, l’Università applica, per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.
3. L’università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.
L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del servizio.
ARTICOLO 13 – RECESSO
1. Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, l’Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
2. L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, dell’esecuzione del servizio o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Università.
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- frode nella esecuzione del servizio;
2. L’Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante lettera inviata a mezzo PEC, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 12 “Penali”, nei seguenti casi:
- in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato in Contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione del servizio;
- qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell’art. 15;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Università, ai sensi dell’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto;
- nei casi di cui all’art. “Trasparenza” del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 15 – POLIZZE ASSICURATIVE
1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore.
2. Oltre alla responsabilità per l’esecuzione sono comprese:
- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale Universitario dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione.
3. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose.
4. La suddetta polizza deve:
- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all’Università di Bologna entro la data di avvio dell’esecuzione del Contratto.
5. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Appaltatore medesimo.
6. L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.
7. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell’Università di Bologna.
8. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente art. 14 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
9. L’operatività delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.
ARTICOLO 16 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E DEI RISULTATI
1. Ciascuna Parte (Università di Bologna e appaltatore) è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio bagaglio di conoscenze, informazioni, dati e prodotti, di ogni tipo e natura, protetti e non protetti mediante titoli di privativa e dei relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale, in suo possesso prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio. L’Appaltatore riconosce ed accetta che niente di quanto previsto nel Capitolato tecnico e nel contratto d’appalto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la concessione o cessione in suo favore di alcun diritto in relazione a tali conoscenze, informazioni, dati e prodotti dell'Università di Bologna.
2. Considerato che il presente appalto è effettuato nell’ambito dell’accordo tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l’Agenzia Spaziale Italiana, che prevede che l’attività di ricerca sia partecipata, tutti i risultati derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nell'ambito del contratto d’appalto e i diritti di proprietà intellettuale e industriale ad essi relativi sono di proprietà comune tra Università di Bologna e ASI, in relazione all’ammontare della rispettiva quota di partecipazione all’accordo stesso.
3. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
4. Qualora venga promossa nei confronti dell’Università un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Università medesima. L’Università si impegna ad informare prontamente l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
ART. 17 ACCORDO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a non comunicare a terzi informazioni e dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione, e/o che costituiscono il risultato dell’attività svolta in esecuzione del presente appalto.
L’Università si riserva la facoltà di far sottoscrivere all’Appaltatore uno specifico accordo di riservatezza per quanto concerne la divulgazione di informazioni sui progetti, sulle strumentazioni e sull’impiantistica a cui sono riferiti gli elementi prestazionali del Capitolato tecnico.
ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
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2. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietata, a pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto con risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione
totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.
ARTICOLO 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI
1. Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 20 – TRACCIABILITÀ
1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L’Aggiudicatario deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 21 – TRASPARENZA
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è dott.ssa Xxxxx Xxxxxx.
ARTICOLO 23 – REFERENTE TECNICO DELL’UNIVERSITÀ
Il Referente tecnico per il Contratto è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
ARTICOLO 24 – RESPONSABILE DELL’APPALTO
1. Con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra
…………………………… il Responsabile dell’appalto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore, quale referente nei confronti dell’Università.
2. I dati di contatto del Responsabile dell’appalto sono:
- Numero telefonico ……………
- Indirizzo e-mail ……………….
ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. L’imposta di bollo è a carico dell’appaltatore e al versamento all’erario provvede l’Università di Bologna ai sensi dell’art. 6 del DM 17/6/2014 con modalità esclusivamente telematica.
ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L’informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx. L’informativa di _ _
per i Clienti è reperibile alla pagina web
ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all’interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.
Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Le clausole di cui agli artt. 6 (Varianti al Contratto), 7 (Obblighi dell’Appaltatore), 10 (Modalità di pagamento), 11 (Garanzia definitiva), 12 (Penali), 13 (Recesso), 14 (Risoluzione del Contratto), 18 (Subappalto e cessione del Contratto), 20 (Tracciabilità), 25 (Spese contrattuali), 27 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..
Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
(Firmato digitalmente – la dott.ssa/dott )
Per l’Appaltatore
(Firmato digitalmente – Il Legale Rappresentante)
[Pubblicazione sul profilo del Committente: 31/03/2021]