CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL BAR ALL’INTERNO DEL TEATRO LEA PADOVANI DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO, DURANTE GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO NEL PERIODO DAL 30/10/2019 AL 30/04/2024.
Allegato A
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL BAR ALL’INTERNO DEL TEATRO XXX XXXXXXXX DEL COMUNE DI MONTALTO DI XXXXXX, DURANTE GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO NEL PERIODO DAL 30/10/2019 AL 30/04/2024.
C.I.G. 0000000000.
L’anno duemiladiciannove il giorno …………… del mese di mese a Montalto di Xxxxxx, nella residenza municipale sita in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00
TRA
Dott.ssa Mara De Angelis natoa a Tarquinia (VT) il 28/11/1973, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Montalto di Xxxxxx (VT), in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Cultura e Turismo, che interviene nel presente atto in esecuzione della determinazione n. del
……………….., in rappresentanza e per conto del Comune di Montalto di Xxxxxx, C.F. 80009830565 e P.I. 00224500561, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità “Comune”;
E
Nome e Cognome nata a luogo di nascita il data di nascita e residente in indirizzo nel comune di Comune, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della società Ragione sociale, C.F.
…………………………………., iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Provincia che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Concessionario”.
PREMESSO CHE
- in data 07/10/2019 è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 con la quale è stato approvato il cartellone degli spettacoli per la stagione teatrale 2019/2020;
- con determinazione del responsabile del procedimento n. ……………… del si è provveduto ad
affidare il servizio di gestione del bar all’interno del teatro Xxx Xxxxxxxx del Comune di Montalto di Xxxxxx, durante gli eventi e gli spettacoli che si svolgeranno nel periodo dal 30/10/2019 al 30/04/2020;
VOLENDOSI ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l’accordo di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue
Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta protocollata con il n. 00000 del 00.00.2019.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, inoltre:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle norme applicabili alla somministrazione di alimenti;
d) dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione concernenti l‘esecuzione degli appalti pubblici.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, il Concessionario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario ed accettate dal Comune.
Il Comune provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto
Articolo 1 - Oggetto
L’affidamento ha per oggetto la gestione in concessione del bar situato all’interno del Teatro comunale Xxx Xxxxxxxx, di proprietà del Comune di Montalto di Xxxxxx, durante gli eventi e gli spettacoli che si svolgono nel corso della stagione teatrale e cinematografica. Il Concessionario dovrà provvedere:
- alla fornitura/predisposizione dei macchinari necessari per il funzionamento del servizio, tra cui obbligatoriamente: macchina per il caffè espresso; frigorifero/congelatore; registratore di cassa; spina per bevande fresche;
- alla fornitura di tutte gli arredi e le attrezzature necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo bicchieri, tazzine, cucchiaini, contenitori, caraffe);
- alla fornitura dei beni di consumo, tra cui obbligatoriamente acqua, the e caffè caldi, almeno quattro tipi di snack, almeno due tipi di bevande alla spina;
- provvedere alle necessarie autorizzazioni;
- provvedere alla custodia, alla pulizia ed al riassetto dei locali, degli arredi e delle attrezzature oggetto della concessione al termine di ogni spettacolo.
Articolo 2 - Durata
La durata dell’affidamento decorre dalla data di stipula del contratto fino al 30.04.2024, salvo recesso di una delle parti.
Articolo 3 – Arredi, macchinari, attrezzature ed alimenti
Sono a carico del Concessionario la fornitura, l’installazione, la gestione, la manutenzione e la rimozione al termine della concessione, degli arredi, dei macchinari (a titolo esemplificativo e non esaustivo macchina per il caffè; frigorifero/congelatore; spinatrice; registratore di cassa), e delle attrezzature (a titolo esemplificativo e non esaustivo bicchieri, tazzine, cucchiaini, contenitori, caraffe) necessari per il funzionamento del servizio, nonché la fornitura degli alimenti destinati alla vendita al pubblico. Arredi, macchinari ed attrezzature dovranno rispettare tutte le leggi e le norme UNI applicabili in materia di sicurezza alimentare e trattamento dell’acqua potabile.
Gli alimenti devono essere garantiti per qualità, igiene e freschezza. Le caratteristiche dei prodotti e le relative schede merceologiche devono essere indicate sulla confezione. I prodotti devono comunque essere totalmente esenti da OGM e conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e sicurezza alimentare. In
merito è fatto obbligo al concessionario di dotarsi di manuale di autocontrollo conforme ai criteri stabiliti dal sistema HACCP ai sensi della normativa vigente.
Articolo 4 - Altri oneri a carico del affidatario
Il Concessionario s’impegna, mettendo a disposizione il personale necessario e con ogni onere a suo carico per quanto attiene la gestione ordinaria, a rispettare le seguenti prescrizioni:
a. effettuare l’apertura e la chiusura del bar negli orari concordati con il Comune;
b. posizionare idonei raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
c. svolgere il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, in particolare per quanto riguarda la pulizia, la sanificazione periodica e la manutenzione di macchinari ed attrezzature;
d. adempiere a tutti gli oneri amministrativi e fiscali di competenza, in particolare l’emissione delle ricevute fiscali alla clientela.
Articolo 5 - Oneri a carico del Comune
Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione per la gestione del servizio ed al relativo monitoraggio..
Articolo 6 - Canone
Il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente al Comune un canone di concessione pari ad € 5.000,00 ( cinquemila/00) all’anno oltre ad iva, a compensazione dei costi d’affitto del locale bar. Il pagamento viene effettuato in un’unica rata al termine della stagione teatrale, entro il 30 giugno di ogni anno, previa emissione di regolare fattura da parte del Comune di Montalto di Xxxxxx.
Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Concessionario, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica”, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
Il Concessionario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Si richiama quanto disposto dall’Articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
Ė esclusa la costituzione di rapporti di lavoro diretti tra il personale impegnato nell’espletamento del servizio in oggetto e il Comune.
Articolo 8 - Obblighi ed adempimenti a carico del Concessionario
Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.
Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Concessionario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
In caso di inadempimento da parte del Concessionario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Articolo 9 - Responsabilità e polizze assicurative
Il concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, inclusi gli utenti del servizio, e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all’Aggiudicatario stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del servizio.
È escluso in via assoluta ogni compenso al concessionario per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
È obbligo del concessionario stipulare:
Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente: per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto;
un massimale unico per sinistro non inferiore a € 500.000,00 Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:
- l’equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore ai sensi delle vigenti normative di materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell’esercizio delle attività svolte;
- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale con un sottolimite per sinistro e per anno non inferiore ad € 50.000.00;
- i danni derivanti da confezionamento, somministrazione, distribuzione e smercio di prodotti in genere compresi gli alimentari. L'assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione e/o consegna avvenuti durante la validità della polizza con esclusione dei danni dovuti a difetto originario del prodotto. Relativamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati in connessione con la concessione l'assicurazione dovrà comprendere anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
- i danni da incendio delle cose del concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore ad € 50.000,00
Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza al Comune ed acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.
Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell’avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.
Il Concessionario non potrà esercitare alcuna attività nell’eventuale periodo di scopertura assicurativa.
In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dal concessionario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (cinque milioni.00).
Il Concessionario si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.
Articolo 10 - Subappalto
Non è ammesso il subappalto dei servizi previsti dal presente capitolato.
Articolo 11 - Penali e sanzioni afferenti la gestione del servizio
A garanzia della puntuale esecuzione del servizio, a fronte di specifiche e possibili inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto sono previste le seguenti penali:
- mancata esecuzione del servizio durante gli spettacoli della stagione teatrale: € 500,00
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e di igiene sul lavoro, ove ne sia derivato danno grave, comunque da non rientrare nelle fattispecie dei reati penali: € 500,00;
È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell’applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell’inadempienza, il Concessionario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il Comune procede all’applicazione della penale. Sia la contestazione di inadempimento, sia l’irrogazione della penale sono comunicate con PEC.
Articolo 12 - Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative o motivazioni gravi ad insindacabile giudizio del Comune, che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.
Articolo 13 - Risoluzione per inadempimento
Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 20% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto il Concessionario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Articolo 14 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Articolo 80 del Codice.
In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
Il Comune può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
Articolo 15 - Fallimento del Concessionario o morte del titolare
Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di concessione. Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Articolo 16 - Controversie, foro competente
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, qualora non risolte in via amichevole, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia.
Per il Comune
Per il concessionario