TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 – L. 241/90, FINALIZZATA ALL’APPROFONDIMENTO DI TEMI SCIENTIFICI RELATIVI AD ALCUNE PATOLOGIE DELLE SPECIE STAMBECCO E MARMOTTA ALPINA
TRA
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP), d’ora innanzi denominato “ENTE”, C.F.: 80002210070, con sede legale in Xxx Xxx XXX, x. 0, 00000 Xxxxxx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx, rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 19.01.1958, con la carica di Direttore, residente per la carica in Torino, Via Xxx XXX n.9, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta
E
L’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie (di seguito anche DSV), C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxxxx (XX), PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentato da:
a) Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx – Direttore del Dipartimento, nato a Torre Canavese (TO) il 20/11/1960, individuato ai sensi dell’art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017
b) Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. - Dirigente della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino, il 06/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispongono in ordine alla capacità negoziale, limiti di spesa e alla stipulazione del contratto
PREMESSO CHE
Il DSV nel perseguimento delle finalità previste dallo Statuto, in quanto Dipartimento dell’Università degli Studi di Torino, ha tra i suoi compiti la promozione di “collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, allo scopo di creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica” - art. 11 – comma c - dello Statuto di Ateneo;
I Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. 3106 del 26 settembre 2017, sono autorizzati a stipulare contratti comunque denominati, per attività in ambito istituzionale:
PNGP e DSV hanno in comune l’interesse a collaborare alla realizzazione delle attività previste dal progetto di ricerca in titolo;
l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
l’art. 5 - comma 6) del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che un Accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.
Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e il Dipartimento di Scienze Veterinarie si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine dello svolgimento del programma di ricerca oggetto del presente accordo e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di ricerca in oggetto.
La collaborazione tra il DSV e l’ENTE sarà così articolata:
Attività del DSV:
Campionamento, analisi biomolecolari ed analisi dati nell’ambito della linea di ricerca sull’eco-patologia di malattia polmonare nelle popolazioni di Camoscio Rupicapra rupicapra e Stambecco Capra ibex.
Campionamento (ectoparassiti vettori, ospiti reservoir sia domestici che selvatici), analisi biomolecolari e biostatistiche e geostatistiche nell’ambito della linea di ricerca sull’ espansione territoriale dei patogeni trasmessi da zecche.
Analisi biomolecolari su ectoparassiti ed impollinatori selvatici volte ad indentificare la presenza e l’impatto sanitario di V. destructor e di patogeni ad essa associati sugli impollinatori a vita libera.
Campionamento ed analisi parassitologiche volte ad indentificare l’associazione tra carica parassitaria gastro-intestinale e la capacità di sopravvivenza della Marmotta alpina
Attività dell’ENTE:
Direzione tecnico-logistica delle attività di campo, campionamento, monitoraggio sanitario a carico delle specie target di ciascuna linea di ricerca.
Attività da svolgere congiuntamente:
concettualizzazione delle linee di ricerca e delle modalità di raccolta ed analisi dati
presentazione dei risultati ottenuti in ambito di convegni ed incontri tecnici
partecipazione alla stesura di articoli scientifico-divulgativi e/o brochure informative per i fruitori dei siti oggetto di ricerca.
Le parti si impegnano a collaborare fattivamente mettendo a disposizione competenze, mezzi e laboratori al fine di conseguire i risultati attesi.
Art. 3 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’
Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, il DSV indica quale responsabili scientifici la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx. Per l’ENTE sarà referente il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’Ente. L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dall’altra Parte.
Art. 4 – DURATA
Il presente Accordo di collaborazione avrà decorrenza dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e avrà una durata di un anno eventualmente rinnovabile.
Art. 5 - ONERI
Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca.
Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, l’ENTE riconoscerà a DSV la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DSV.
In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.
La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DSV, secondo la seguente modalità:
5,000,00 € alla fine del primo semestre delle attività;
5.000,00 € a conclusione delle attività previste all’art. 2.
Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d’Italia n. 37135, intestato all’Università degli Studi di Torino – DSV, con indicazione specifica del codice D224, identificativo del Dipartimento.
Il DSV, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell’accordo, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge medesima.
Art. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all’altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.
Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo di collaborazione.
Art. 7 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE
I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.
L'Ente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell’Università e del Dipartimento per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
Al termine delle attività l'Università predisporrà un resoconto scientifico dell'attività di ricerca svolta.
Art. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 90 giorni.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita; l'Ente, sia nel caso di recesso che di risoluzione consensuale dell’accordo, rimborserà al DSV le spese sostenute e quelle impegnate al momento del recesso.
Art. 9- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti danno reciprocamente atto di configurarsi ciascuna nell’ambito delle finalità di trattamento dei dati personali perseguite e nell’ambito delle attività di propria competenza quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, in quanto definiscono in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento.
Le parti assicurano di raccogliere e di trattare i dati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg. 2016/679 e in ossequio al D. Lgs n. 196 del 2003 ss.mm.ii. e si impegnano ciascuna a fornire agli interessati le informazioni sul trattamento dei propri dati personali comprensive della comunicazione dei dati e dell’esercizio dei diritti in relazione alle finalità perseguite con il presente accordo.
Art. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE
Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le proprie sedi per l’esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso dette sedi. Ciascuna Parte esonera l’altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione causati dal proprio personale.
Art. 11 - FORO COMPETENTE
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente accordo, che non possa essere composta bonariamente, il Foro competente è quello di Torino.
Art. 12 - REGISTRAZIONE E BOLLO
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo sarà assolta dal DSV in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxx 0 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).
Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ente Parco Nazionale gran Paradiso
Il Direttore: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze Veterinarie:
Il Direttore: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Direzione Ricerca e Terza Missione
La Dirigente: dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
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