UOS SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
R E G I O N E D E L V E N E T O
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
UOS SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
ALLEGATO 07
Richiesta d’offerta ai sensi del’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per opere specialistiche di impermeabilizzazione della copertura dei fabbricati in uso all’Istituto Oncologico Veneto di Padova - Comm. IOV3054
CIG Z1039A2AB7 CAPITOLATO D’ONERI
Data: 23 gennaio 2023 |
Rif. IOV3054 |
IOV3054 ALLEGATO 07 - Capitolato d'Oneri.doc
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D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per opere specialistiche di impermeabilizzazione della copertura dei fabbricati in uso all’Istituto Oncologico Veneto di Padova
Sommario
1 ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 3
2 ART. 2 – IMPORTO DEI LAVORI 3
3 ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO 3
4 ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 3
5 ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 3
6 ART. 6 – RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 4
7 ART. 7 – NORME DI SICUREZZA E PRESTAZIONI OBBLIGATORIE 4
8 ART. 8 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 5
9 ART. 9 – CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 6
10 ART. 10 – DURATA DI ESECUZIONE 6
11 ART. 11 – ONERI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE 6
12 ART. 12 – ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 7
13 ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA 8
14 ART. 14 – ORDINI DI SERVIZIO 8
15 ART. 15 - PENALI 8
16 ART. 16 – RISERVATEZZA DEI DATI 9
17 ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO 9
18 ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO 9
19 ART. 19 – SUBAPPALTO 9
20 ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
21 ART. 21 – RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE 10
22 ART. 22 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 10
23 ART. 23 - ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 951 DEL 02/07/2019 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 11
24 ART. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO 11
25 ART. 25 – FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO 11
26 ART. 26 – RINVIO 12
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per opere specialistiche di impermeabilizzazione della copertura dei fabbricati in uso all’Istituto Oncologico Veneto di Padova
Premessa
1 ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria per opere specialistiche di impermeabilizzazione della copertura dei fabbricati: Ospedale Busonera, Ingresso/Bar Busonera, Immunologia e Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova.
L’esecuzione dei lavori in argomento dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono e in tutti gli atti di gara, in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti in materia di appalti pubblici.
2 ART. 2 – IMPORTO DEI LAVORI
L’importo presunto su cui verrà richiesta un’offerta per l’esecuzione dei lavori è di Euro 35.535,72 (trentacinquemilacinquecentotrentacinque/72) oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA ai sensi di legge esclusa, come di seguito indicato:
• Euro 35.535,72 per i lavori da realizzare;
• Euro 1.921,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Il costo complessivo dei lavori (oneri e IVA compresa) ammonta a Euro 45.697,86.
Gli importi sopra riportati si intendono comprensivi di manodopera e di tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso, previsti dal presente capitolato d’oneri e dalla legislazione vigente.
3 ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto avrà inizio con la consegna dei lavori oggetto del presente affidamento ed a seguito della formalizzazione del “Verbale di inizio lavori” (salvo casi in cui sia necessario iniziare in via di urgenza nell’immediatezza a discrezione dell’Istituto), previo preventivo accordo con l'UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali su modalità e tempistiche di intervento per ogni fabbricato su cui intervenire e avrà termine non oltre la data del 31.12.2025 .
Decorso il periodo contrattuale l’Istituto si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto oltre al termine stabilito, nei casi in cui non sia stato possibile, per qualsiasi ragione, procedere all’assegnazione di un nuovo contratto per lavorazioni analoghe ad altro contraente oppure fino ad esaurimento dell'importo contrattuale.
4 ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante ribasso percentuale sull’importo a base di offerta consistente in € 35.535,72 a cui andranno sommati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l'IVA.
Verrà applicato l’art. 95, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
5 ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Si allegano gli elaborati grafici (IOV3054 ALLEGATO 08 - Elaborati grafici) con indicate in sintesi le aree dei fabbricati su cui dovranno essere realizzati i lavori oggetto del presente affidamento. Con la consegna dei
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lavori l'appaltatore dovrà prendere preventivi accordi con l'UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali per concordare modalità e tempistiche di intervento al fine di portare a compimento i lavori che si rende necessario realizzare in ogni fabbricato in argomento.
6 ART. 6 – RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI
L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di osservare le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti, inerenti l’appalto in oggetto, tra cui:
a) D.lgs. 81/2008 e s.m.i..;
b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) DPR 380/2001 e s.m.i.
L’impresa appaltatrice dovrà svolgere gli interventi nel rispetto di tutte le leggi vigenti relative alla materia oggetto dell’affidamento e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante la realizzazione dei lavori.
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente capitolato d’oneri, anche secondo le buone regole dell’arte.
7 ART. 7 – NORME DI SICUREZZA E PRESTAZIONI OBBLIGATORIE
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire in modo da evitare in tutta sicurezza interferenze tra gli operatori del fornitore e le attività ordinarie dell’Istituto.
L’impresa appaltatrice non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente capitolato d’oneri senza autorizzazione da parte dell’Istituto.
L’impresa appaltatrice dovrà garantire per il proprio personale addetto, il rispetto di tutte le norme vigenti inerenti la sicurezza sul lavoro, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.lgs. 626/94 e s.m.i. ed in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L’impresa appaltatrice dovrà fornire al personale tutti gli indumenti da lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale.
L’esecuzione delle attività previste dal presente capitolato dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie ed opportune a garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione incendi.
In relazione ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta, l’appaltatore dovrà elaborare il proprio documento di valutazione e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
L’impresa appaltatrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza e a comunicarlo all’Istituto.
L’Istituto mediante proprio personale idoneo, fornirà preventivamente all’impresa appaltatrice tutte le informazioni relative ai rischi specifici esistenti nelle aree oggetto dell’affidamento, necessarie all’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. L’impresa appaltatrice si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare le attività previste dall’affidamento e a verificare l’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa vigente.
L’Istituto in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alla determinazione
n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, provvederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
L’appaltatore, prima dell’inizio dell’appalto dovrà condividere con l’Istituto la sottoscrizione del DUVRI contenente le misure di sicurezza e di igiene del lavoro che lo stesso si impegna ad attuare e far attuare nella
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esecuzione delle proprie attività, al fine di prevenire ogni interferenza con quelle in essere all’interno dei Presidi Ospedalieri di Radioterapia e Busonera.
8 ART. 8 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L’impresa appaltatrice dovrà fornire al personale tutti gli indumenti da lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale. Il personale addetto dovrà presentarsi in servizio sempre in divisa da lavoro e munito di tesserino di riconoscimento da esporre nel luogo in cui effettua l’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovrà rispettare tutte le procedure previste dall’Istituto per l’accesso ai locali. In particolare, nelle sedi in cui vi è la presenza di un servizio di sorveglianza-portineria, l’appaltatore dovrà richiedere l’autorizzazione per l’accesso del personale e dei mezzi d’opera.
L’appaltatore dovrà provvedere se necessario a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto degli interventi e a segnalare ai presenti l’impraticabilità di tali spazi. L’appaltatore dovrà segnalare se necessario, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare a rischio scivolamento e/o inciampo (anche per deposito materiale) ed eventualmente impedire il passaggio mediante opportuna recinzione con nastro delle aree interessate. Attrezzature e materiali dovranno essere collocati in modo da non causare inciampo. Il deposito di attrezzature e materiali non potrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne dovrà inoltre disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al termine degli interventi.
Ove le lavorazioni eseguite da altri appaltatori che operano presso l’Istituto, non siano compatibili con le attività di cui al presente capitolato, verranno presi specifici accordi con l’UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali al fine di realizzare i lavori previsti dal presente affidamento in tutta sicurezza.
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere a nominare e comunicare per iscritto il nominativo di un Responsabile di Commessa o Direttore Tecnico di adeguata esperienza, da mettere a disposizione dell’Istituto preposto alla gestione dei lavori, che rappresenterà il riferimento primario per ogni aspetto tecnico ed operativo. Dovrà essere comunicato altresì il riferimento telefonico al quale dovrà essere sempre reperibile.
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Responsabile di Commessa/Direttore Tecnico e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’appaltatore.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Responsabile di Commessa/Direttore Tecnico sarà considerato dall’Istituto dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’appaltatore.
In caso di inadempimento o assenza del Responsabile di Commessa/Direttore Tecnico, l’appaltatore dovrà darne tempestiva notizia all’Istituto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
L’Istituto si riserva di chiedere la sostituzione del Responsabile di Commessa/Direttore Tecnico o del sostituto, senza che l’appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze dell’appalto.
Tutto il personale addetto all’espletamento dei lavori sarà sotto l’esclusiva responsabilità dell’impresa appaltatrice sia nei confronti dell’Istituto che di terzi, per tutta la durata dell’appalto.
L’impresa appaltatrice dovrà esibire all’Istituto la documentazione relativa agli addetti ai lavori, di avvenuto versamento agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, prima della data di inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
L’impresa appaltatrice prima della consegna delle aree e l’inizio dei lavori, ha l’obbligo di consegnare all’Istituto il DUVRI aziendale sottoscritto per accettazione, eventualmente integrato con l’indicazione delle misure da adottare per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e per evitare le interferenze con le attività sanitarie.
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9 ART. 9 – CONDIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
La società appaltatrice dovrà assicurare la realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato d’oneri.
Il referente tecnico per gli interventi in cui si rendesse necessario, sarà sempre presente per la cooperazione e il coordinamento dei lavori.
L’appaltatore si impegna a rispettare i regolamenti e le disposizioni interne vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possono dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto sia all’Istituto che all’appaltatore di interrompere immediatamente i lavori.
L’appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all’Istituto l’eventuale esigenza di avvalersi di nuove imprese o lavoratori autonomi per l’ottemperanza alle prescrizioni delle norme vigenti. In caso di necessità di avvalersi di subappalto, l’appaltatore dovrà osservare quanto previsto all’ ”Art. 19 – Subappalto”.
Al fine di eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenti, prima che le attività previste dal presente capitolato d’oneri avranno inizio, verrà svolta una riunione preventiva alla presenza dell’RSPP dell’Istituto, con la funzione di reciproca informazione sui rischi derivanti dall’attività da svolgere da parte dell’appaltatore e sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Istituto in cui l’appaltatore è destinato ad operare e di coordinamento in materia di sicurezza. Di detta riunione verrà redatto verbale che costituirà parte integrante del DUVRI e del contratto d’affidamento.
I lavori dovranno essere realizzati previo accordo con l’UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali.
Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione concordati con l'UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali, determinerà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.
I lavori oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti, di carattere pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi, salvo casi di forza maggiore o scioperi; in questi casi l’appaltatore dovrà darne tempestivamente comunicazione all’Istituto sia telefonicamente che via posta elettronica certificata all’UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali.
10 ART. 10 – DURATA DI ESECUZIONE
L'affidamento in oggetto ha la durata a decorrere dal giorno in cui verrà sottoscritto apposito verbale di consegna dei lavori oggetto di manutenzione e dovrà avere termine entro e non oltre il giorno 31.12.2025.
Decorso il periodo contrattuale l’Istituto potrà avvalersi della facoltà di prorogare la durata dell’incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, alle stesse condizioni del contratto originario.
11 ART. 11 – ONERI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore risponderà nei confronti dei terzi e dell’Istituto per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
L’impresa appaltatrice è tenuta:
• all’osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici;
• all’esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali;
• all’osservanza delle misure antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento atto ad evitare rischi o danni a persone e cose;
• all’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della mano d’opera;
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• all’applicazione integrale di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli attuali accordi locali integrativi.
Nell’esecuzione del contratto, l’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente o emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione del servizio, sia nei confronti del personale dipendente.
L’appaltatore è tenuto, in particolare, all’osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.) e, se richiesto dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, sotto l’osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.
Pertanto l’appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l’onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall’Istituto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni di ogni subappaltatore nell’esecuzione dell’appalto, l’Istituto provvederà al pagamento delle retribuzioni ed eventuali contribuzioni; il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del Lavoro non emetterà nulla osta.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre pretestuose eccezioni all’Istituto, né ha titolo per risarcimento di danni o corresponsione di interessi salvo che tali detrazioni o sospensioni non si configurino successivamente illegittime.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’Istituto all’appaltatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).
L’impresa appaltatrice è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e della loro esecuzione in conformità a quanto disciplinato dal presente capitolato e dai documenti di gara.
L’impresa appaltatrice sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno alle persone o alle cose, sia in linea civile che penale, per fatto od omissione imputabile ad essa od ai suoi dipendenti ed a lavoro eseguito durante il periodo contrattuale di durata dell’appalto. L’Istituto è esonerato completamente da tale responsabilità.
L’impresa appaltatrice non è tenuta ad effettuare interventi non previsti nel presente capitolato d’oneri senza preventiva autorizzazione dell’Istituto.
E’ a completo carico dell’impresa appaltatrice e si intende incluso nell’importo contrattuale, l’onere e l’obbligo di apporre eventuale segnaletica necessaria ad effettuare gli interventi ed eventuali cartelli di divieto di uso di determinati impianti, durante il corso d’espletamento dei lavori.
12 ART. 12 – ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
La società appaltatrice sarà responsabile di eventuali danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi e all’Istituto in conseguenza dell’esecuzione degli interventi e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
La società appaltatrice deve essere munita di polizza assicurativa di responsabilità civile (All Risks) stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, a copertura dei rischi derivanti dalle sue responsabilità.
L’appaltatore:
• risponde pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui sia chiamato a rispondere che derivino dall’espletamento dell’appalto. Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell’importo risultante da apposita stima stilata dagli Uffici dell’Istituto competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all’appaltatore;
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• impiega esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca un corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano le manutenzioni di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse;
• risponde direttamente assumendosene la responsabilità, per ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio o del personale (dipendente o collaboratore) addetto alle manutenzioni, possa derivare all’Istituto o a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l’Istituto stesso sollevato da ogni responsabilità al riguardo; esonera altresì l’Istituto per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.
In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l’Istituto può risolvere il contratto.
13 ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA
La società aggiudicataria si impegna, in sede di aggiudicazione, a costituire garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale mediante polizza assicurativa fidejussoria (eventualmente) ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016.
La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dal comma 5 dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Istituto Oncologico Veneto ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, così come in caso di applicazione delle penali di cui al successivo articolo del presente capitolato d’oneri.
L’appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l’amministrazione debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
14 ART. 14 – ORDINI DI SERVIZIO
Il Responsabile Unico del Procedimento o i suoi delegati procederanno ad ordinare all’appaltatore l'esecuzione di tutti quei lavori ritenuti necessari al fine di garantirne la corretta realizzazione, attraverso l’invio, se necessario, di ordini di servizio via posta elettronica certificata (PEC).
A seguito del ricevimento degli ordini di servizio, l’appaltatore ovvero il suo Responsabile di Commessa o Direttore Tecnico provvederà all’organizzazione delle maestranze e darà corso alle lavorazioni impartite, nei tempi fissati dai suddetti ordini da realizzarsi con urgenza a seconda degli eventi.
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto delle indicazioni che verranno impartite dal RUP compatibilmente con la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto.
15 ART. 15 - PENALI
L’Amministrazione si riserva di applicare all’aggiudicatario penali per ogni infrazione degli obblighi contrattuali e per ogni operazione non effettuata o non correttamente eseguita così come di seguito illustrato. Qualora l’Impresa aggiudicataria, entro 7 giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione via PEC (posta elettronica certificata) di contestazione, non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili, la UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali provvederà
all’applicazione della penale, secondo i casi previsti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con conseguente notifica di nota di credito da notificare all’appaltatore prima dell’emissione del primo certificato di pagamento.
In ogni caso, l’Istituto potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla garanzia definitiva prestata. In tale ipotesi la cauzione dovrà essere ricostituita entro 20 giorni.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.
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L’Istituto qualora l’impresa appaltatrice manchi ad uno o più degli obblighi assunti, avrà facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo il risarcimento del danno eventuale.
16 ART. 16 – RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’appaltatore è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nel periodo contrattuale. L’Impresa assume pertanto l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. L’Impresa si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.lgs. 196/2003, mantenga l’assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.
L’appaltatore si impegna inoltre, per sé stesso e per il proprio personale, a:
• mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire in possesso;
• non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro se non espressamente autorizzati;
• non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori descritti nel capitolato speciale, senza che ne sia avvisata la controparte e, per quanto riguarda l’Impresa aggiudicataria, senza avere ricevuto apposito benestare dall’Istituto.
I dipendenti o subappaltatori che violeranno queste disposizioni, saranno allontanati.
17 ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato secondo quanto stabilito dall’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
18 ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità.
In caso di violazione del disposto di cui sopra, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 codice civile – clausola risolutiva espressa) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 codice civile
– effetti della clausola penale).
19 ART. 19 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
I pagamenti relativi alla parte di lavoro prestato dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
L’appaltatore:
• si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l’appaltatore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.
3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Istituto e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.
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• ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo di legalità”, sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015, si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, di subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all’art. 84 del D.lgs. 6/09/2011 n. 159 (codice antimafia), rese dalle Prefetture ai sensi del citato protocollo di legalità.
• si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all’art. 84 del D.lgs. 159/2011 (codice antimafia), abbiano dato esito positivo nonché l’applicazione, a carico dell’Impresa oggetto, dell’informativa interdittiva, anche di una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle eventuali penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
20 ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto o di provvedere all’esecuzione d’Ufficio, con le maggiori spese a carico dell’Appaltatore, nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, previa formale messa in mora dell’appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del contratto. L’Istituto potrà avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC o Raccomandata AR, risolvere di diritto il contratto:
• nell’ipotesi prevista dall’art. 15 del presente Capitolato (Penali);
• nell’ipotesi prevista dall’art. 19 del presente Capitolato (Subappalto);
• nell’ipotesi prevista dall’art. 23 del presente Capitolato (Protocollo di legalità);
• nell’ipotesi prevista dall’art. 24 del presente Capitolato (Codice di comportamento).
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
21 ART. 21 – RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE
E’ facoltà dell’Istituto recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo del servizio non eseguito, ai termini dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.mi..
22 ART. 22 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento sarà effettuato ai sensi del D.lgs. 231/2002 a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura. Le modalità di fatturazione sono stabilite dalle circolari informative, pubblicate nel sito dell’Istituto.
L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per opere specialistiche di impermeabilizzazione della copertura dei fabbricati in uso all’Istituto Oncologico Veneto di Padova
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’Istituto Oncologico Veneto entro sette giorni dalla loro accensione o, comunque, entro sette giorni dall’avvio dei lavori e cioè dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
L’Istituto risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010 e s.m.i.
23 ART. 23 - ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 951 DEL 02/07/2019 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (DGRV n. 951 del 02/07/2019).
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al succitato Protocollo di legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto che verrà stipulato a seguito dell’affidamento del Servizio in oggetto, sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., a seguito dell’esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all’art. 84 del D.lgs. 159 del 6/09/2011, resa dalla Prefettura ai sensi del Protocollo di legalità.
In tal caso, sarà applicata a carico dell’Impresa aggiudicataria, una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’Istituto si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell’art. 1 septies del D.lgs. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i. ai fini del gradimento dell’Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.
24 ART. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Come disposto dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 27/09/2018, anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che svolgano servizio sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice medesimo.
Il contratto che verrà stipulato a seguito dell’affidamento del servizio in oggetto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento (scaricabile dal sito dell’Istituto Oncologico Veneto – www.ioveneto.it – Amministrazione Trasparente).
25 ART. 25 – FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’appaltatore e l’Istituto durante l’esecuzione del servizio, saranno rimesse alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro competente in via esclusiva è quello di Padova.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’appaltatore dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.
D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per opere specialistiche di impermeabilizzazione della copertura dei fabbricati in uso all’Istituto Oncologico Veneto di Padova
26 ART. 26 – RINVIO
Per quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento alle norme vigenti in materia (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e ai Regolamenti interni emanati dall’Istituto in materia di Appalti Pubblici.