AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO TEMPORANEO, AL SOLO SCOPO DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARIANA MANTOVANA
Prot. 1987/2018
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO TEMPORANEO, AL SOLO SCOPO DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI XXXXXXX XXXXXXXXX
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la determina n. 31 in data 06/08/2018 d’indizione di gara per l’affitto agrario temporaneo in deroga ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L. 203/1982, al solo scopo di coltivazione agricola, con espresso divieto da parte del conduttore di coltivare a vivaio e altre colture che aumentano il reddito domenicale, i terreni di proprietà comunale oggetto della presente gara;
AVVISA
è indetta gara per asta pubblica ad unico e definitivo incanto, per l’assegnazione in affitto, a scopo di coltivazione agricola, di alcuni terreni di proprietà comunale. La gara sarà espletata tramite il sistema dell’asta pubblica (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 art. 73 lett. c) nel rispetto dei principi dell’art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016) - con unico e definitivo incanto - ed aggiudicazione alla persona - fisica o giuridica - che avrà offerto il rialzo maggiore sull’importo posto a base di gara, anche nel caso di una sola offerta.
⇒ Prezzo posto a base d’asta :
La somma posta a base di gara è di € 892,29 x ettaro x anno agrario (pari a circa 280,00 € x biolca mantovana) annuali. L’importo dell’affitto agrario della prima annualità verrà calcolato in ogni caso a partire dall'11/11/2018, anche nell'ipotesi in cui il contratto non sia ancora stato sottoscritto.
Data efficacia contratto d'affitto: 11/11/2018.
Scadenza contratto d'affitto: 10/11/2024. Durata affitto: anni 6.
Tale importo sarà soggetto ad aumento d’asta il quale, a sua volta, verrà aggiornato in funzione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fatto 100 (cento). Tale variazione sarà applicata nella sua interezza (100%) con cadenza annuale a partire dal canone versato il 10/11/2019 compreso sulla cifra indicata nell'offerta economica.
MODALITA’ DI GARA
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inviare all’Ufficio Protocollo del Comune di Mariana Mantovana - PEC xxxxxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx - sito in Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 0 - X.X.X. 00000; entro le ore 13.00 del giorno 17/09/2018 un plico d’invio costituito da una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi. Su questo plico oltre ai dati del mittente, andrà riportata chiaramente la seguente dicitura “Offerta per la gara del 18/09/2018 ore 11.00
inerente l’affitto, a scopo di coltivazione agricola, di alcuni terreni di proprietà comunale”, all'interno del plico d'invio dovranno trovarsi:
A ) Un’offerta economica, redatta in lingua italiana, sotto forma di dichiarazione, con apposizione di marca da bollo da € 16,00, contenente l’indicazione del canone che si è disposti a pagare annualmente per ogni ettaro e per ogni anno espresso in Euro (non inferiore a quanto posto a base d’asta - 892,29 € x ettaro x anno - pena l’esclusione automatica dalla gara) che dovrà essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal richiedente. Questa dichiarazione, va inserita in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi. Sulla busta così sigillata e contenente solo l’offerta dovranno essere posti i dati del mittente nonché in modo chiaro la seguente dicitura: “Offerta economica per l’affitto, a scopo di coltivazione agricola, di alcuni terreni di proprietà comunale. Vedi allegato n. 04”.
La mancata e/o errata presentazione di quanto richiesto nel presente punto comporta l’esclusione automatica dalla gara.
B ) Autocertificazione come da allegato n. 02; Si rappresenta che mancata e/o errata presentazione di quanto richiesto nel presente punto comporta l’esclusione automatica dalla gara.
C) ORIGINALE di polizza fideiussoria bancaria di € 11.500,69 (Euro undicimilacinquecento/69) - pari al 20% (ventipercento) del prezzo fissato a base di gara che sarà trattenuta come deposito cauzionale per tutta la durata della affitto.
Tale fideiussione sarà incamerata dall’Amministrazione Comunale nel caso che, per colpa da imputare esclusivamente all’offerente, non si proceda alla stipula del contratto entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Inoltre varrà come garanzia per eventuali inadempimenti dell’affittuario nel corso del contratto e le eventuali relative sanzioni pecuniarie verranno detratte ed incamerate da tale importo.
Si rappresenta che mancata e/o errata presentazione di quanto richiesto nel presente punto, comporta l’esclusione automatica dalla gara.
D) Dichiarazione in carta libera ed in originale da ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale, come da allegato n. 01). Saranno escluse dalla gara le dichiarazioni che non siano timbrate e firmate in originale dal Responsabile del Procedimento. Si rappresenta che mancata e/o errata presentazione di quanto richiesto nel presente punto comporta l’esclusione automatica dalla gara.
E) Fotocopia leggibile di un documento d’identità del richiedente in corso di validità. Si informa che la mancata presentazione del documento e/o l’impossibilità di leggere chiaramente i dati dello stesso documento comporta l’esclusione automatica dalla gara.
F) Eventuale certificato CCIAA riportante l’assenza di stato di fallimento o di concordato preventivo ovvero autodichiarazione come da allegato n. 03.
G) Domanda di partecipazione alla gara come da allegato n. 05 debitamente timbrato e firmato. Si rappresenta che mancata e/o errata presentazione di quanto richiesto nel presente punto, comporta l’esclusione automatica dalla gara.
H) Capitolato d’oneri in originale debitamente timbrato e firmato;
Si rappresenta che mancata e/o errata presentazione di quanto richiesto nel presente punto, comporta l’esclusione automatica dalla gara.
I) Busta debitamente sigillata contenente solo l'offerta economica allegato 04.
Si rappresenta che mancata e/o errata presentazione di quanto richiesto nel presente punto, comporta l’esclusione automatica dalla gara.
L'assegnazione è immediatamente impegnativa per l'offerente, mentre è vincolante per l'Amministrazione Comunale, soltanto ad intervenuta esecutività della determina di aggiudicazione dell’affitto da parte del Responsabile del Servizio.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche sulle autodichiarazioni eventualmente presentate per la partecipazione al presente bando.
La gara si terrà il giorno 18/09/2018 ore 11.00 in seduta pubblica presso l’ufficio tecnico del Comune di Mariana.
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi col prezzo a base di gara, con aggiudicazione alla maggiore offerta economica.
SPECIFICAZIONI
• Il calcolo dell’importo del canone d’affitto verrà determinato esclusivamente in base alla superficie catastale al lordo delle tare. In futuro l’amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche in più o in meno alla superficie affittata che riterrà più opportune, senza che
questo comporti diritti di risarcimento, rimborso, etcc. in capo all’affittuario.
• Saranno ammesse offerte fatte per procura speciale, ma non offerte per persone da nominare: la procura originale, in forma di atto pubblico, dovrà essere allegata all’offerta.
• All’offerta dovrà, pena l’esclusione dalla gara, essere allegata ORIGINALE di polizza fideiussoria bancaria emessa a favore del Comune di Xxxxxxx Xxxxxxxxx e con scadenza a tutto il 28/02/2025 dell'importo di € 11.500,69 (Euro undicimilacinquecento/69). Non saranno
ammessi alternative modalità di garanzia, in tal caso l'offerta verrà esclusa automaticamente dalla gara.
• Eventuali ritardi o disguidi non potranno essere invocati per la regolarizzazione della posizione del concorrente, così come non sarà ammesso ritirare la propria offerta una volta presentata a protocollo comunale.
• Sul plico d’invio dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per la gara del 18/09/2018 ore 11.00 inerente l’affitto, a scopo di coltivazione agricola, di alcuni terreni di proprietà comunale”. La busta di cui sopra dovrà essere completata anche dal cognome e nome e dall’indirizzo del mittente.
• L’assegnazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia offerto il maggior rialzo che dovrà, pena l’esclusione dalla gara, comunque non essere inferiore al prezzo fissato a base d’asta 892,29 € x ettaro per ogni anno.
• In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere.
• E’ ammessa l’offerta cumulativa da parte di due o più persone o ditte, restando inteso in tal caso che l’affitto avverrà in modo indiviso ed in solido a favore degli aggiudicatari.
• Non è ammessa la facoltà di partecipazione alla gara a persona e/o società da nominarsi, poiché il contratto verrà stipulato, pena la decadenza dell’assegnazione e successivo incameramento della fideiussione prestata in sede di gara, esclusivamente con il Richiedente;
• Il pagamento dell’affitto dovrà essere effettuato in unica soluzione secondo le modalità che sono
indicate nell’allegato capitolato d’oneri.
• L’assegnatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine prefissatogli, sotto pena di decadenza dall’aggiudicazione ed incameramento del relativo deposito cauzionale prestato in sede di gara, salvo l’azione di maggior danno da far valere in sede competente.
• L’asta sarà ad unico e definitivo incanto e si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta utile e valida. Nell’ipotesi in cui ci siano offerte vincenti uguali si procederà, nella medesima seduta e qualora i relativi offerenti siano tutti presenti, mediante rilancio al rialzo
verbale dell’offerta. Nel caso in cui anche uno solo degli offerenti non fosse presente si procederà al sorteggio tra le offerte uguali.
I concorrenti non assegnatari avranno in restituzione il deposito cauzionale prestato per la partecipazione alla gara entro 60 giorni dalla gara.
• La consegna dei terreni avrà decorrenza dalla data della determina di aggiudicazione definitiva della gara. Tutti gli effetti attivi e passivi dell’affitto comunque decorreranno dal 11/11/2018, intendendosi fin d’ora che le imposte e tasse di qualsiasi genere, ed accollabili al Richiedente
saranno allo stesso imputate. La scadenza del contratto è fissata al 10/11/2024.
Per tutte le informazioni sull’immobile rivolgersi al responsabile del procedimento Musoni Geom. Xxxxxxxx (Tel. 0000000000 - fax 0000000000). E mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Mariana Mantovana, Lì 06/08/2018
IL Responsabile del Servizio Sanguanini Dr. Arch. Isaela
Allegati:
☑ allegato n. 01 dichiarazione per la partecipazione alla gara;
☑ allegato n. 02 dichiarazione sostitutiva relativa anche al casellario giudiziale;
☑ allegato n. 03 dichiarazione sostitutiva relativa alla C.C.I.A.A.;
☑ allegato n. 04 offerta economica;
☑ allegato n. 05 domanda di partecipazione;
☑ allegato n. 06 dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione;
☑ allegato n. 07 bozza di contratto di affittanza agricola.
Allegato n. 01 AL BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO TEMPORANEO, A SCOPO DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARIANA MANTOVANA. Gara del 18/09/2018.
DICHIARAZIONE DA ALLEGARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il Sottoscritto , nato a , Pr. e residente in , Via , n° ;
C.F. , PARTITA IVA , PEC . E-MAIL
in qualità di richiedente e con riferimento alla gara per asta pubblica in data 18/09/2018 inerente
l’affitto, a scopo di coltivazione agricola, di alcuni terreni di proprietà comunale;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. pena l’applicazione delle sanzioni previste nel bando:
1 - di aver preso visione del bando integrale d’asta in parola, di tutti i suoi allegati e di accettare ed approvare incondizionatamente quanto ivi inserito anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;
2 - di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dell’offerta economica, di aver giudicato l’offerta economica presentata nel suo complesso remunerativa, corrispondente e non eccedente il prezzo in libero mercato anche in funzione degli oneri e costi che si dovranno eventualmente affrontare, in caso di assegnazione; di accettare esplicitamente il caso di diminuzione/aumento del quantitativo di terreno coltivabile senza accampare pretesa alcuna nei confronti del Comune;
3 - di avere effettuato idonei sopralluoghi in sito anche in orari diversi e di essere disposto a prendere in affitto i terreni descritti nell’allegato capitolato d’oneri a tutte le condizioni ivi indicate che confermo di aver compreso ed accettato;
5 – di possedere l’attrezzatura di cui all’art. 27 c. 3 del capitolato di gara;
4 – di essere a conoscenza e di impegnarmi a condurre personalmente i terreni in affitto in quanto possessore delle attrezzature, personale sufficiente e necessario e quindi a non subaffittare e/o sublocare i terreni dati in affitto e neppure a lavorarli in compartecipazione, colonia, colonia parziale/migliorata, enfiteusi, mezzadria, etcc…; 6 – di essere a conoscenza che attualmente i terreni oggetto del presente bando sono affittati ad uno IAP e pertanto di tenere sollevato il Comune per danni, molestie, rivalse e spese che potessero conseguire direttamente od indirettamente per la partecipazione alla gara in parola anche nel caso in cui l'attuale conduttore faccia valere il diritto di prelazione;
%
7 - di rinunziare esplicitamente all’arbitrato e di adire, per eventuali controversie insorgenti, al Giudice naturale;
8 - di accettare esplicitamente di sottoscrivere il contratto d’affitto in deroga anche e non solo rispetto alla durata ai sensi dell’art. 45 della L. 203/1982 e s.m.i. ;
9- di impegnarsi a condurre i terreni senza aumento dell'attuale reddito dominicale ; 10 - di aver espletato opportune verifiche presso tutti gli uffici competenti e di non aver riscontrato alcun problema;
11- – di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dell’art.80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
12 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e di essere improtestato;
13 - di accettare esplicitamente tutti i costi, oneri, canoni, divieti, obblighi previsti dal presente bando derivanti dall’eventuale sottoscrizione del contratto, di rinunciare espressamente ora per allora all’eventuale diritto di prelazione;
14 - di essere al corrente che la violazione degli obblighi assunti e il non rispetto dei divieti imposti dal presente bando, comporterà de jure la rescissione di diritto del contratto d’affitto con automatico incameramento della garanzia prestata;
15 – di essere al corrente che la quantità di superficie concessa in affitto potrà subire modifiche anche sostanziali e che le spese per l’aggiornamento del contratto d’affitto (in automatico) saranno a mio carico in ragione del 50% di tutte le spese e costi. Qualora la superficie affittata diminuisse più del 50% è facoltà delle parti recedere senza spese e/o costi;
16 – di impegnarsi a rispettare puntualmente il regolamento comunale sull’utilizzo di fertilizzanti sui suoli del territorio comunale, astenendosi dall’utilizzazione agronomica di prodotti fertilizzanti provenienti da attività di industriali di recupero di residui di lavorazione e/o rifiuti e/o fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione
........................................., Lì ,
Timbro e firma in originale del Firma del Richiedente
responsabile del procedimento ovvero Amministratore dotato dei poteri o suo delegato
(timbro e firma) ......................................... (timbro e firma) ............................
Il Richiedente, ai sensi degli artt. 1.341 e 1342 del Codice Civile dichiara a tutti gli effetti di accettare specificatamente, gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti obblighi, impegni, limitazioni, restrizioni e decadenze poste nei punti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 della presente dichiarazione.
Il Richiedente
.....................................
allegato 02
AL BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO TEMPORANEO, A SCOPO DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANA MANTOVANA. Gara del 18/09/2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni)
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………….………
Nato/a in ………………………………………………. Il e
Residente in …….. ..... ............... ... Via…………………………....…… n° ............
PEC …………………………………………………………
e-mail …………………………………………………………
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARO
1 - che nel Casellario Giudiziale di ……………………………………………; a nome del Sottoscritto/a, risulta quanto segue (1):……….……………………………………………………………………………………………..........
2 - che nel registro dei carichi pendenti risulta quanto segue (1) ....................................................................
3 - di non avere riportato condanne ai sensi dell’art. 444 del c.p. e di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011;
4 - A |_| di possedere la certificazione di Imprenditore a titolo professionale – IAP - o equipollente
(citare gli estremi dell’atto )
B |_| di non possedere la qualifica di IAP e di partecipare alla gara come
_ _
(privato, pensionato, altro specificare)
5 - di possedere la seguente attrezzatura agricola
_ _ _
6 - di essere improtestato; di avere nell'ultimo quinquennio pagato tutti i tributi, tasse, comunque dovuti; di essere in regola con tutti i pagamenti degli oneri previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti.
(1) : indicare esattamente quanto risulta nei registri del Tribunale.
Lì ………………………………
IL DICHIARANTE
………………………………….
NOTE: la dichiarazione sostitutiva:
- NON deve essere autenticata ed è esente da xxxxx
- Qualora NON venga consegnata e sottoscritta davanti al responsabile del procedimento, dovrà essere corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore ( non scaduto )
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i.:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Allegato n. 03
AL BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO TEMPORANEO, A SCOPO DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI XXXXXXX XXXXXXXXX. Gara del 18/09/2018.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni)
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Nato/a in ………………………………………………. Il ……………………………Residente in………………………………………..
Via…………………………………… n° ……….…Tel ……………....……Fax ……………… PEC …………………………………
e-mail …………………………………………………………
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARO
|_| - di rappresentare in qualità di (titolare, socio amministratore, socio accomandatario, ecc)
la ditta (esatta denominazione come risultante dal certificato C.C.I.A.A) ……………………………………………………………………....
con sede in………………………………… Via……………………………….. n………………………durata della ditta fino al .....................
Iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………… N………............ registro imprese N………............ per l’attività di……………………………...
- i soci ( nel caso di società ) sono i Sigg. ( indicare nome e qualifica di tutti)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Le persone dotate del potere di rappresentanza come da atto stipulato presso il notaio :
………………………………………………; con studio in ……………………………………………………………………………………………
atto n° ………………… ; rep …………………… ; in data sono i seguenti signori:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- che la ditta NON si trova in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, e non ha presentato domanda di concordato preventivo, e che i citati casi non si sono presentati negli ultimi cinque anni.
IN ALTERNATIVA A QUANTO SOPRA
|_| di impegnarmi a costituire nuova azienda agricola entro il 31/01/2019 in caso di aggiudicazione della presente gara. Garantisco fin da ora il più completo rispetto di quanto inserito nel presente bando pena l'incameramento della fideiussione
prestata.
Lì ………………………………
IL DICHIARANTE
………………………………….
NOTA : IL PRESENTE MODELLO VA PRESENTATO IN CASO DI PARTECIPAZIONE A TITOLO DITTA O IMPRESA
Allegato n. 04 offerta economica
Spett.le OGGETTO: Offerta economica.
marca da bollo da € 16,00
Amministrazione Comunale di Mariana Mantovana
RELATIVA AL BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO TEMPORANEO, A SCOPO DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI XXXXXXX XXXXXXXXX. Gara del 18/09/2018.
Il Sottoscritto , in qualità di nato a , Pr. e residente in , Via , n° ;
C.F. , P.IVA Tel. , PEC
- visti, approvati e controfirmati per accettazione completa e senza riserva alcuna tutti gli allegati al presente bando, letti, compresi ed accettati senza riserva alcuna tutti gli atti allegati alla gara in parola;
- a seguito di ponderata ed analitica valutazione tecnico - economica – finanziaria anche in relazione alla possibile imperfetta quantificazione della superficie catastale posta in contratto;
- dopo aver verificato che l’offerta che sarà per fare è nel complesso remunerativa per la propria attività in funzione dell’analisi sopra richiamata;
- di avere compreso e di accettare che i fondi identificati al fg. 3 mappali nn. 370-371-373-374-376-387 sono superfici da tenere pulite dalle erbe infestanti in attesa di vendita o diversa utilizzazione da parte del Comune, senza possibilità di eseguire attività colturali sugli stessi, ma con il preciso obbligo di eseguire 4 sfalci di pulizia per ogni anno sugli stessi;
- consapevole che i terreni in discorso sono attualmente condotti da uno i.a.p. (imprenditore agricolo professionale) e che lo stesso potrebbe esercitare eventualmente il diritto di prelazione previsto dalla l. 203/1982 e smei.;
- dato atto di rinunciare a qualsiasi rivalsa economica nei confronti del Comune qualora, per qualsiasi motivo, non si addivenga ovvero in alternativa la stipula del relativo contratto di affitto avvenga in ritardo;
- attesa la propria ottima conoscenza sia della normativa europea ed italiana relativa alla p.a.c. (politica agricola comunitaria) che della Legge 203/1982 e smei;
DICHIARA
1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente offerta;
2 - di offrire irrevocabilmente la seguente cifra per ogni ettaro e per ogni anno di terreno concesso in affitto (offerte inferiori a 892,29 € verranno escluse automaticamente dalla gara)
€ // in cifre (diconsi Euro ) in lettere; 3 - di |_| accettare ovvero |_| non accettare la superficie indicata nel presente bando.
In caso di non accettazione della superficie il concorrente si accolla tutti gli oneri per la quantificazione esatta della superficie data in affitto. La mancata indicazione del punto 3 verrà considerata come accettazione 4 - di tenere sollevata l'Amministrazione Comunale di tutte le spese, gli oneri ed i costi relativi a: irrigazione, manutenzioni stradali e delle rive spondali e quant'altro per Xxxxx non spettabili al proprietario.
5 – di impegnarsi a rispettare puntualmente il regolamento comunale sull’utilizzo di fertilizzanti sui suoli del territorio comunale, astenendosi dall’utilizzazione agronomica di prodotti fertilizzanti provenienti da attività di industriali di recupero di residui di lavorazione e/o rifiuti e/o fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione
6 - di: riconsegnare i terreni affittati perfettamente arati, puliti da rifiuti di qualunque natura e genere, le scoline rifatte, le rive spondali pulite da erbe, i fossi puliti da fango; di autorizzare eventualmente ora per allora, il Comune a trattenere gratuitamente eventuali piantagioni/miglioramenti rimasti sui terreni e da me non asportati alla data del 11/11/2024.
L’importo di contratto verrà determinato moltiplicando l’offerta indicata al punto 2 per gli ettari (10.74.08) e per gli anni di coltivazione (SEI).
In caso di differenze tra l'importo scritto in cifre con quello specificato in lettere, varrà l’importo specificato in lettere.
, Lì
Il Richiedente ovvero Amministratore dotato dei poteri di firma (timbro e firma)
Allegato n. 05 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
marca da bollo da € 16,00
Spett.le
Amministrazione Comunale di Mariana Mantovana
OGGETTO: BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO TEMPORANEO, A SCOPO DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI XXXXXXX XXXXXXXXX. Gara del 18/09/2018.
Il Sottoscritto , nato a , Pr. e residente in , Via , n° ;
C.F. Tel. , fax ;
P.E.C. ; P. IVA
- VISTI E APPROVATI GLI ALLEGATI ALLA PRESENTE OFFERTA NONCHE’ GLI ATTI UNITI ALLA GARA IN OGGETTO;
Con la presente
CHIEDE
di partecipare al bando di cui in oggetto, ALLEGA
alla presente domanda i seguenti documenti (1):
❒ allegato n. 01 dichiarazione per la partecipazione alla gara firmata in originale dal responsabile del procedimento;
❒ allegato n. 02 dichiarazione relativa al casellario giudiziale;
❒ allegato n. 03 auto dichiarazione relativa alla C.C.I.A.A.;
❒ allegato n. 04 offerta economica (in busta chiusa e sigillata pena l'esclusione dalla gara);
❒ allegato n. 05 domanda di partecipazione;
❒ originale della polizza assicurativa/bancaria di importo garantito non inferiore ad € 11.500,69;
❒ copia capitolato d'oneri timbrato e firmato in originale anche dal responsabile del procedimento;
❒ copia di un documento d’identità.
Tutti i sopra elencati documenti sono indispensabili, la mancanza anche di un solo documento comporterà l'esclusione automatica dell'offerta
(1) Apporre un segno alla lista dei documenti effettivamente allegati
, Lì
Il Richiedente ovvero Amministratore dotato dei poteri di firma (timbro e firma)
*******
UFFICIO TECNICO COMUNALE
*******
CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO IN AFFITTO AGRARIO DI ALCUNI TERRENI COLTIVABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER GLI ANNI 2019-2020-2021-2022-2023-2024.
Mariana Mantovana, Lì 06/08/2018
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO L'AFFITTUARIO
Sanguanini Dr. Arch. Isaela
Art. 1: OGGETTO DEL BANDO
Il bando ha per oggetto l'affidamento in semplice e temporaneo affitto agrario di alcuni terreni, coltivabili a solo scopo agricolo, di proprietà comunale. Di seguito sono specificati i terreni attualmente disponibili:
N° 1 2 3 4 5 6 | Fg. 3 3 6 6 6 6 | Mappali 00-00-00-00-00 369 00-000-000-000-000-000 195 205 203 | Area mq. Note 37390 Aree in zona industriale ex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx e primo xxxxxxxx 3300 Area ex Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx in fianco al cimitero 49144 Aree ex bonatti sulla provinciale verso redondesco 10915 Aree ex Bonatti verso le Caiemme 4144 Area ex Xxxxxxxx Xxxxxx - vicino alle pompe 2515 Area ex Sereni - vicino alle pompe | |
Totale mq 107408 | ||||
7 | 3 | 370-371-373-374-376-387 questi fondi non entrano nel contratto come coltivabili dal conduttore | 3652 | Superfici da tenere pulite dalle erbe infestanti in attesa di vendita o diversa utilizzazione da parte del Comune. |
L'area effettivamente coltivabile (al lordo delle eventuali tare) è quantificata e data per rata e certa da entrambe le pari in mq 107.408,00 mq. pari a biolche mantovane 34,23.
La superficie messa a disposizione dell’affittuario potrà essere aumentata o diminuita in funzione delle esigenze, debitamente documentate, delle decisioni che il Comune di Xxxxxxx Xxxxxxxxx si riserva di prendere nel corso del contratto di affitto, senza che per questo l’affittuario possa nulla pretendere in merito. Pertanto il richiedente, con la partecipazione alla presente gara, accetta anche queste specifiche condizioni da cui discendono anche gli oneri e costi – al 50% - per l’aggiornamento da apportare al contratto d’affitto.
Totale superficie catastale disponibile per la coltivazione in affitto: ettari 10,7408 pari a biolche mantovane 34,23 e come tale viene presa come base di calcolo per la fideiussione e per il contratto di affitto agrario fatto salvo quanto sotto specificato.
Stante il fatto che si è nell’impossibilità di determinare esattamente la quantità di terreno effettivamente coltivabile a prescindere dalla superficie sopra specificata, si stabilisce quanto segue:
- se l’aggiudicatario si fa carico di tutte le spese, oneri, compensi, parcelle, etc.. per l’esatta determinazione delle superfici CATASTALI, il calcolo del canone di affitto verrà eseguito su tale quantificazione. In questo caso le operazioni di verifica delle estensioni deve avvenire in contradditorio con un rappresentante dell’Amministrazione Comunale.
- se l’aggiudicatario accetta attraverso l'istituto del silenzio assenso come superficie di contratto quelle specificate nel presente capitolato, escludendo pertanto le eventuali detrazioni parziali presenti e future di superficie coltivabile, il contratto di affitto verrà sottoscritto tenendo come base di calcolo tali aree. Di tale volontà il concorrente deve rendere edotta l'Amministrazione Comunale in sede di gara indicando la scelta nel modello dell'offerta economica.
Nel caso in cui, per le esigenze superiori dell’Amministrazione Comunale, uno o più mappale o porzioni di un o più mappali vengano sottratti alla disponibilità dell’affittuario, lo stesso è esonerato dal pagamento del relativo canone se non per i mesi di esatta coltivazione.
Nel caso in cui il Comune, per i propri fini istituzionali, acquisti altri terreni coltivabili a scopo agricolo, questi verranno lavorati dall’affittuario non prima della comunicazione ufficiale dell'Amministrazione Comunale. L’affittuario si accolla l’onere di stipulare il nuovo contratto con spese e oneri da dividere al 50% col Comune. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto insindacabile di revocare anche parzialmente il presente affitto qualora decida di procedere con eventuali opere pubbliche nei terreni che andrà ad individuare con gli atti dei propri organi esecutivi. L’affittuario s’impegna a lasciare liberi i terreni, a semplice richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. All’affittuario restano dovuti eventuali danni per la perdita dei frutti pendenti o in alternativa anticipazioni colturali. Per la loro esatta definizione, le Parti concordano di dare completo, esclusivo ed irrevocabile mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di Mariana Mantovana.
Ai fini del pagamento del canone, l'efficacia del contratto d'affitto è fissata dal 11/11/2018 al
10/11/2024 anche se sottoscritto in data successiva.
Art. 2 : MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
La gara sarà espletata tramite il sistema dell’asta pubblica (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 art. 73 lett. c) nel rispetto dei principi dell’art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016) - con unico e definitivo incanto - ed aggiudicazione alla persona - fisica o giuridica - che avrà offerto la cifra maggiore rispetto a quanto posto a base di gara (€ 830,00*ha*anno), anche nel caso di una sola offerta purché ritenuta congrua. Pertanto l’offerta s’intende riferito unicamente al canone di affitto offerto in sede di gara indipendentemente dalla superficie effettivamente coltivata. Sarà tenuta valida l’offerta con aumento pari a 0,00 €.
Art. 3 : CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
Per non essere esclusi dalla gara, i concorrenti dovranno presentare al Comune tutta la documentazione indicata nel bando d’asta pubblica.
Art. 4 : DURATA DEL CONTRATTO
Il termine del presente contratto é fissato non oltre il 10.11.2024.
Il richiedente, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiara di essere a conoscenza, e pertanto accetta, che la quantità dei terreni coltivabili messi a disposizione ed indicati nel precedente articolo 1, potranno variare - in più od in meno - nel corso dell’affitto (variando naturalmente l’importo del canone in dodicesimi) a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, senza che il richiedente possa accampare diritti o pretese di compensi oltre il pagamento degli eventuali frutti pendenti ovvero in alternativa delle anticipazioni colturali.
Art. 5 : STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto deve aver luogo non prima di 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non concorrono giusti motivi, da essere valutati dall'Amministrazione Comunale stessa per una stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, salvo gli altri provvedimenti previsti dalla Legge, procederà all’incameramento della fideiussione prestata in sede di gara dal richiedente.
Nel caso invece che l'Amministrazione non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi altro motivo non imputabile all'affittuario, questi, previa notifica di diffida all'Amministrazione, ha diritto di svincolarsi dal suo impegno, a norma dell’art. 114 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, con diritto al solo rimborso delle spese incontrate. Il contratto verrà stipulato solo ed esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della Legge n. 203/1982 con l’assistenza delle rispettive rappresentanze sindacali.
Art. 6 : SPESE CONTRATTUALI E DI GARA
Sono a carico dell'aggiudicatario metà delle spese di registrazione del contratto; sono a carico dell'aggiudicatario tutti i diritti di segreteria, di bollo, nonché le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie. La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti.
L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale della somma che sarà richiesta dall'Amministrazione Comunale quale deposito per spese contrattuali e di gara salvo conguaglio.
Art. 7 : INFORTUNI E DANNI
L'Aggiudicatario, risponderà in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, che siano ad esso direttamente imputabili, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compensi durante tutto il periodo fissato nell’art. 1 del presente capitolato.
Art. 8: CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie non risolvibili bonariamente come qui specificato, le parti escludono il ricorso all’arbitrato e si rivolgono unicamente al Giudice naturale. Il foro competente è quello di Mantova.
Art. 9 : DIVIETI - VARIAZIONI DELLE COLTURE
E' vietato all'aggiudicatario cedere, subaffittare, sublocare, dare in subconcessione il presente contratto, così come è vietata la compartecipazione, la mezzadria, l’enfiteusi, la colonia parziaria, la colonia migliorata, il subentro (tranne i casi previsti dalla Legge), etc... pena risoluzione di diritto del presente contratto di affitto con obbligo di restituzione del fondo a semplice richiesta dal concedente. Il mancato rispetto comporterà
l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 22 e sempre sotto la comminatoria dell'immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale. E' vietato all'affittuario variare per qualsiasi ragione la tipologia di coltivazione, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.
Art. 10 : CONTROLLO
Il controllo sulla regolarità sarà fatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Xxxxxxxx Xxxxxx.
Art. 11 : NORMATIVA APPLICABILE
Il presente bando sarà regolato, per la parte di competenza, dalla Legge n. 203/1982 e successive modifiche, nonché dalle altre normative applicabili in materia.
Art. 12 : CONTESTAZIONI
Il Comune, se del caso, dovrà sollevare le sue contestazioni entro 30 giorni e notificarle all'affittuario a mezzo PEC o in alternativa con raccomandata A.R. ovvero in alternativa a mezzo fax ovvero in alternativa a mezzo notifica del messo comunale.
Insorgendo controversie mentre è in corso il contratto di affitto, questo non potrà essere sospeso se non dietro ordine scritto del Responsabile del Servizio o di un suo delegato.
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato d’oneri operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell’Affittuario.
Si conviene che l’unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.
Art. 13 : PAGAMENTI
Si conviene il pagamento in una rata annuale anticipata dell’importo annuale di contratto rideterminato a seguito dell’offerta proposta in sede di gara, entro l’undici novembre di ogni anno. A partire dalla rata del 11.11.2018 compresa, il canone d’affitto verrà adeguato annualmente come previsto dal seguente art. 26.
In caso di ritardato e/o mancato e/o parziale pagamento della rata, il Comune di Xxxxxxx Xxxxxxxxx metterà in mora l’affittuario ed in caso di mancato adempimento si riserva di rescindere il contratto con riserva di adire le sedi opportune per casi ammessi dalla Legge. Al termine del contratto e previa presentazione della ricevuta dell’ultima rata (da pagarsi pertanto entro il 10/11/2023), il Comune restituirà la fideiussione presentata in sede di gara, salvo il caso di inadempienze dell’affittuario.
Art. 14 : ONERI A CARICO DELL'AFFITTUARIO
Sono a carico dell'affittuario:
1. l'esecuzione di sopralluoghi, verifiche catastali, i canoni per irrigazione e consortili, manutenzioni ordinarie e straordinarie;
2. il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto (irrigazione, bonifica, oneri consortili, etc...);
3. presentazione agli uffici preposti a propria cura e spese di documenti relativi agli eventuali cambi di coltura (se approvati esplicitamente dall’amministrazione Comunale);
4. segnalare all’Amministrazione Comunale entro tre giorni dall’accadimento, di eventuali problematiche inerenti i beni concessi in affitto pena la perdita ad eventuali indennizzi, rimborsi, etc..;
5. trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive ed oggettive dei dati sulle cose e sulle persone coinvolte nel contratto;
6. Espurgo dei fossi. Il conduttore deve eseguire ogni anno l'espurgo dei fossi di irrigazione e di scolo, interni o limitrofi ai fondi concessi in affitto, delle scoline e la rifilatura delle testate delle carreggiate, nell'ultimo anno spettano al subentrante.
7. Consegnare alla fine del contratto i terreni arati.
8. Osservanza del regolamento comunale sull’utilizzo di fertilizzanti sui suoli del territorio comunale, astenendosi dall’utilizzazione agronomica di prodotti fertilizzanti provenienti da attività di industriali di recupero di residui di lavorazione e/o rifiuti e/o fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione.
Art. 15 : DIVIETO DI RINNOVO - ESCLUSIONE DELLA PROROGA
Il contratto di affitto non è rinnovabile in modo automatico, in quanto il suo termine rimane fissato per il 10.11.2024. Resta comunque esclusa la possibilità di prorogare l'efficacia del presente contratto. Solo per il caso di impossibilità di emettere il susseguente bando in tempo utile sarà possibile, ammessa la volontà di entrambe le parti, stipulare un nuovo contratto avente le stesse prescrizioni del presente atto per il periodo massimo di anni uno.
Art. 16 : DIVIETO DI MODIFICA
L’aggiudicatario non può apportare alcuna modifica alla tipologia colturale che comporti aumento del reddito dominicale, ai sensi delle vigenti Leggi, ai terreni dati in affitto, pena la rescissione “de jure” del presente contratto. Anche in caso di modifica culturale di un solo terreno tutto il contratto verrà rescisso ai sensi delle vigenti leggi. In caso di miglioramenti agrari effettuati dall’affittuario senza la prescritta autorizzazione scritta ovvero in alternativa senza avere seguito il prescritto procedimento previsto dalle norma vigenti, gli stessi non verranno rimborsati.
L’affittuario s’impegna a tenere e coltivare i terreni concessi in affitto con la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 17 : CASI PARTICOLARI
L’affittuario dichiara di:
- accettare l’eventuale onere di dover rilasciare anticipatamente alcuni terreni dati in affitto e rinuncia fin da ora ad ogni opposizione e/o pretesa in merito;
- ritenere valide a tutti gli effetti le comunicazioni telefoniche, fax, pec e mail in merito al presente contratto;
- rinunciare, ora per allora, per se e per aventi causa, in qualsiasi modo e forma all’eventuale diritto di prelazione;
- di rinunciare alla messa a dimora di vivai, silvicoltura in genere, vitigni, piante officinali, droghe e spezie e comunque colture che richiedono più anni per il loro ciclo vitale e di coltivazione.
- di tenere rapporti di buon vicinato rispetto delle norme del codice civile e degli usi civici cui si rimanda.
Miglioramenti di carattere fondiario – Il Comune può eseguire lavori di miglioria fondiaria (nuovi impianti, abbattimenti, scoli, trasformazioni fondiarie, etc..) occupando il terreno per il tempo necessario a portare a produzione gli impianti senza che l’affittuario possa opporsi o chiedere compensi di sorta. In tal caso il Comune può chiedere all’affittuario un aumento del canone in base a nuova classificazione catastale del fondo. Se le opere non comportano modifiche nella classe catastale, la Commissione tecnica provinciale può determinare "aumento del canone proporzionato ad incremento produttività del fondo".
L’affittuario che ha eseguito opere di miglioramento con il consenso scritto del Comune ovvero in alternativa senza avere seguito il prescritto procedimento previsto dalle norma vigenti, ha diritto ad indennità corrispondente ad "aumento valore di mercato conseguito del fondo a seguito dei miglioramenti effettuati, rispetto a valore attuale di mercato del fondo non trasformato". Le parti si possono accordare per liquidare l’indennità anche prima della fine del contratto di affitto. In mancanza di accordo, una delle parti si potrà rivolgere al Servizio Provinciale competente che delibera l’entità dell’indennità dovuta all’affittuario, detraendo eventuali contributi pubblici ottenuti. In ogni caso l’affittuario non può trattenere e condurre i terreni in attesa che il Comune non abbia erogato indennità fissata, salvo che proprietario non presti idonea garanzia fissata da Autorità Giudiziaria.
In caso di morte dell’affittuario, il contratto di affitto continua se tra gli eredi esiste, alla data della morte, almeno una figura in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale o equipollente previa dimostrazione del possesso dei requisiti, altrimenti il contratto d’affitto s’intende sciolto dalla data della morte dell'affittuario. In tal caso gli eredi possono chiedere al Comune di terminare l’annata agraria (scadente ogni anno il giorno 31 dicembre) se lo ritengono opportuno, ma comunque sono obbligati in solido a rispondere di "obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario".
Non è ammessa in nessun caso la cessione del contratto.
Art. 18 : LAVORAZIONI SPECIFICHE ESEGUITE DA ALTRE IMPRESE
Nel caso in cui l'aggiudicatario faccia eseguire specifiche lavorazioni o forniture da altre aziende: nei casi, le modalità e con le limitazioni previsti dalla normativa vigente, non potrà accampare alcuna richiesta economica aggiuntiva o diversa da quanto previsto negli articoli precedenti e seguenti.
Art. 19 : DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:
- bando d’asta e relativi allegati questi ultimi presentati dall'aggiudicatario in sede di gara;
- Capitolato d'oneri timbrato e firmato dall'aggiudicatario;
- fideiussione presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- offerta economica.
Art. 20 : DOMICILIO DELL'AFFITTUARIO
L’Affittuario dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio presso la sede dell’Amministrazione Comunale - Comune di Mariana Mantovana, Piazza Castello n. 3 - 46010 - Mariana Mantovana - Provincia di Mantova. Qualsiasi comunicazione fatta ad un famigliare dell’affittuario da un rappresentante del Comune, si considererà fatta personalmente all’affittuario.
Art. 21: FIDEIUSSIONE
La fideiussione bancaria dovrà almeno garantire almeno la somma di € 11.500,69 pena l’esclusione dalla gara, ed è a completo carico del Richiedente, è posta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni, del pagamento delle sanzioni, nonché dalle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante l'affitto per fatto dell'affittuario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi. E’ fatto obbligo all’affittuario di reintegrare la somma garantita ogni qualvolta tale somma venga ridotta per i motivi testé specificati.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la fideiussione risultasse insufficiente.
In caso di aumento e/o diminuzione delle superfici messe a disposizione per la coltivazione si manterrà la stessa fideiussione presentata in sede gara fino al termine del contratto. La fideiussione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’articolo 93 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. e potrà essere redatta utilizzando lo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.; dovrà avere scadenza non prima del 28/02/2025; dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione affittante.
Art. 22: CONTROVERSIE - SANZIONI
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato d’oneri operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell’Affittuario.
Si conviene che, unica formalità preliminare, è la contestazione degli addebiti.
Per ciascuna delle inadempienze/inosservanza del presente contratto previste all'art. 22, segnalate dall’Ufficio Tecnico Comunale od altro organo predisposto dalla normativa vigente, potrà decidere di applicare le seguenti sanzioni anche per più anni: da un 500,00 € a massimo di 5.000,00 €, salvo che non comporti l'applicazione più grave prevista dallo stesso art. 22.
L’applicazione delle sanzioni non esclude la rescissione del contratto da parte del Comune.
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso all’arbitrato e si rivolgono unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello di Mantova.
Art. 22: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Con la sottoscrizione del presente capitolato, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, il Comune può recedere dal contratto anche parzialmente, anche se è stata iniziata la coltivazione, purché tenga indenne l’affittuario delle spese documentate e sostenute. Viene pertanto espressamente convenuto ed accettato - anche ai sensi dell’art. 1.456 del C.C. - dai due contraenti che il contratto potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute alle seguenti clausole risolutive espresse:
- casi previsti dalla Legge n. 203/1982 e successive modifiche;
- reiterati gravi inadempimenti dell’affittuario;
- quando l’affittuario si renda colpevole di frode;
- quando l’affittuario venga meno anche uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto;
- entrambi i contraenti possono risolvere il contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate;
- quando l’affittuario incorra anche in uno solo dei divieti specificati negli articoli 9 e 16;
- quando l’affittuario non ottemperi anche ad uno solo degli obblighi specificati negli articoli 14-22; derivanti dalla sottoscrizione del contratto;
- qualora non fosse possibile la prosecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1.453 del Codice Civile;
- mancato pagamento del canone d’affitto anche di una sola rata;
- risoluzione consensuale del contratto;
- inadempienza dell’affittuario nei pagamenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi accertati anche successivamente alla stipula del presente contratto;
- non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni fornite in sede di gara ed anche ai fini contrattuali.
- cessione di azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.
Determinazione dei casi di grave inadempienza ai fini della risoluzione del presente contratto (art 1456 del C.C.):
1 - mancata coltivazione anche di un solo terreno dato in affitto anche per un solo anno;
2 - mancato pagamento ovvero in alternativa ritardato pagamento superiore a giorni 30 anche di una sola rata del canone d’affitto secondo le modalità previste nel presente contratto;
3 - mancata tenuta dei beni dati in affitto secondo i criteri del “buon padre di famiglia”;
4 - mancato pagamento di tutti gli eventuali contributi consortili d’irrigazione e/o bonifica anche di una sola rata;
5 - cambio della coltura praticata sui terreni senza esplicito consenso dell’amministrazione Comunale; 6 - mancata manutenzione annuale di eventuali fossi irrigui, di scolo, alberature, rivali, etcc.;
7 - spargimento di sostanze comunque inquinanti sui terreni concessi in affitto;
8 - mancato controllo dei beni concessi in affitto da cui può scaturire responsabilità per il Comune;
9 - mancata segnalazione all’Amministrazione Comunale di eventuali danni, problemi o comunque tutti quei casi che l’inerzia dell’affittuario provochi un danno diretto - indiretto all’Amministrazione Comunale;
10 - mancato pagamento anche di una sola rata dei contributi previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; 11- qualsiasi violazione agli articoli n. 9,13, 16,17,18, 26, 27 e 30 del presente capitolato;
La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei punti precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'impresa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa a mezzo ad uno dei seguenti sistemi di trasmissione fax/telefono/email/pec, notifica del messo comunale.
In caso di rescissione del contratto per i casi qui contemplati, l'Amministrazione Comunale procederà ad incamerare la fideiussione e si rivarrà sull’affittuario per le spese necessarie per l’indizione di nuova gara.
In tali casi l’Affittuario ha diritto, come già detto, al pagamento delle anticipazioni colturali ovvero in alternativa dei frutti pendenti, ma è passibile del risarcimento dei danni causati all’Amministrazione dalla stipulazione del nuovo contratto, o da oneri per ritardata usabilità, interessi passivi, etcc.. In tal caso tutte le spese e gli oneri s’intendono a totale carico dell’affittuario.
Art. 23: RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE VIGENTI - VARIE
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si intendono richiamate ed applicabili le norme vigenti in materia.
Gli immobili vengono ceduti in affitto nello stato di fatto e di diritto nello stato in cui gli stessi si trovano attualmente ed il richiedente con la firma del presente capitolato dichiara di avere esperito tutte i relativi accertamenti e di aver espresso la propria offerta economica tenendo conto di tutti gli aspetti ad essa annessi e connessi.
ART. 24: NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L'affitto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato d'oneri nonché da tutte le normative non citate ma applicabili e purché non in contrasto con le disposizioni indicate.
ART. 25: COMUNICAZIONI
Qualora il Comune decida di vendere ovvero usare diversamente dall’affitto agrario alcuni dei terreni concessi in affitto, dovrà dare preavviso all’affittuario di almeno 30 (trenta) giorni affinché lo stesso possa fare le proprie valutazioni in merito. Tale comunicazione potrà essere effettuata tramite PEC o in alternativa raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa con notifica tramite il messo comunale o in alternativa a mezzo fax.
Qualora il Comune decida di acquistare altri terreni coltivabili, potrà darne comunicazione all’affittuario entro i 30 (trenta) giorni dalla stipula dell’atto di compravendita affinché lo stesso possa fare le proprie valutazioni in merito. Tale comunicazione potrà essere effettuata tramite PEC ovvero in alternativa raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa con notifica tramite il messo comunale o in alternativa a mezzo fax. Ai nuovi terreni si applicheranno le stesse condizioni degli altri fondi.
ART. 26: CANONE D’AFFITTO ANNUALE
Il canone d’affitto posto a base di gara per i terreni oggetto del presente capitolato e che verranno eventualmente acquistati in futuro dall’Amministrazione Comunale, è fissato in € 892,29*ha*anno, soggetto ad aumento d’asta, il quale, a sua volta, verrà aggiornato nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dall’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT verificatosi rispetto al mese di ottobre di ogni anno. L’aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello a cui venga fatta richiesta dal Richiedente e comunque non prima del 10/11/2019.
Il pagamento del canone andrà effettuato esclusivamente in una sola rata annuale anticipata presso il conto corrente della Tesoreria dell'Unione delle Torri che attualmente e salvo modifica, risulta la BANCA POPOLARE DI SONDRIO avente il seguente codice IBAN XX00X0000000000000000000X00 entro il 10 novembre di ogni anno. La prima rata relativa all’annata agraria 2018-2019 andrà versata entro la data di stipula del contratto d'affittanza.
ART. 27 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
Per l'ammissione alla gara sono prescritti i seguenti requisiti da parte del soggetto richiedente:
1) possesso di partita IVA ed iscrizione a Registro imprese della Camera di Commercio ovvero impegno a chiedere la partita iva e iscrizione al registro imprese entro 30 giorni dall'eventuale aggiudicazione;
2) insussistenza delle cause di esclusione dell’art.80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
3) essere già titolare di azienda agricola come titolare o contitolare o collaboratore familiare, anche se iscritto all'INPS, non riconosciuto come IAP (Imprenditore a titolo professionale);
4) possedere o impegnarsi a possedere entro 60 giorni dall'eventuale aggiudicazione come minimo, la disponibilità delle seguenti attrezzature: trattrice agricola da 25 cv; trattrice agricola da almeno 75 cv;
n. 01 aratro; n. 01 sarchiatrice; n. 01 botticella per diserbanti; n. 01 erpice; n. 01 spandiconcime; n. 01 coltivatore; la dimostrazione potrà avvenire o dietro presentazione delle fatture d'acquisto o nelle forme di affitto, avvalimento, etc.. etc... ammesse dalla normativa vigente.
5) sono ammesse alla gara anche le società così come previsto dalla normativa vigente. In tal caso permangono comunque i requisiti previsti ai punti precedenti.
La mancanza di quanto prescritto al precedente punto 3) del presente articolo comporta l'esclusione automatica dalla gara.
ART. 28: RESPONSABILITÀ
L’affittuario è custode e pertanto direttamente responsabile dei beni concessi in affitto.
L’affittuario si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa che sia inoltrata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti, derivante da mancato o scorretto svolgimento del contratto.
L'Amministrazione potrà rivalersi sull’affittuario in caso di condanne. Nel caso in cui il Comune dovesse sostenere spese in proposito, queste saranno addebitate all’affittuario e recuperate sulla fideiussione prestata in sede di gara.
ART. 29: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dall’affittuario, in occasione della stipulazione del contratto e dell'esecuzione del rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione Comunale, così come espressamente disposto dal D.L. 196/’03.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 30 - ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPR 16.04.2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l’affittuario s’impegna a rispettare ed adempiere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nei codici di comportamento approvati rispettivamente con Delibera di Giunta del Comune di Mariana
Mantovana n. 10 del 31/01/2014 e Delibera n. 56 del 14/05/2016 della Giunta dell’Unione delle Torri, cui il Comune di Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha trasferito i propri dipendenti, entrambi i codici consultabili sul sito istituzionale dell’ente, sezione amministrazione trasparente del Comune e dell’Unione, Sottosezione Atti generali – Disposizioni generali. L’affittuario prende altresì atto ed accetta che la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici comporterà la risoluzione automatica del presente contratto e la conseguente decadenza del rapporto contrattuale in essere.
Mariana Mantovana, Lì 06/08/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RICHIEDENTE
Sanguanini Dr. Arch. Xxxxxx XXXXXX E FIRMA DEL RICHIEDENTE
Il Sottoscritto ai sensi degli artt. 1.341 e 1.342 del Codice Civile dichiara a tutti gli effetti di accettare specificatamente, gli obblighi e le prescrizioni poste a suo carico nel presente capitolato, segnatamente quelle portanti obblighi, impegni, limitazioni, restrizioni, spese, oneri, costi e decadenze poste nei precedenti articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 30.
Mariana Mantovana, Lì TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE
Allegato 7
BOZZA DI
CONTRATTO D' AFFITTO AGRICOLO STIPULATO A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART.45 DELLA LEGGE 203/82.
Oggi tra i signori:
PARTE PROPRIETARIA
Comune di Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx 0/0 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxx C.F. 81001210202 P.IVA 01240050201
di seguito Comune
e
PARTE CONDUTTRICE
Xxx
di seguito Conduttore
PREMESSO
- Che il Comune con delibera di G.C. n. 28del 30/07/2018 ha approvato i documenti di gara per l'assegnazione in affitto di alcuni terreni di proprietà comunale. Tale atto forma parte integrante sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegato ad esso;
- che con determinazione n. 31 del 06/08/2018 il responsabile del servizio ha emesso determinazione a contrarre specificando in tal guisa i tempi e le modalità di gara. Tale atto forma parte integrante sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegato ad esso;
- che con determinazione n. xx in data xx il responsabile del servizio tecnico ha aggiudicato definitivamente alla ditta xx l'affitto dei terreni di proprietà comunale. Tale atto forma parte integrante sostanziale del presente atto anche se formalmente non allegato ad esso;
- Che oggetto del presente accordo, tranne quelli descritti al n° 7 della seguente tabella, sono alcuni terreni agricoli posti in Comune di Xxxxxxx Xxxxxxxxx distinti al Catasto terreni dello stesso Comune come segue:
N° 1 2 3 4 5 6 | Fg. 3 3 6 6 6 6 | Mappali 00-00-00-00-00 369 00-000-000-000-000-000 195 205 203 | Area mq. Note 37390 Aree in zona industriale ex xxxxxxxxxxx xxxxxxxx e primo xxxxxxxx 3300 Area ex Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx in fianco al cimitero 49144 Aree ex bonatti sulla provinciale verso redondesco 10915 Aree ex Bonatti verso le Caiemme 4144 Area ex Xxxxxxxx Xxxxxx - vicino alle pompe 2515 Area ex Sereni - vicino alle pompe | |
Totale mq 107408 | ||||
7 | 3 | 370-371-373-374-376-387 questi fondi non entrano nel contratto come coltivabili dal conduttore | 3652 | Superfici da tenere pulite dalle erbe infestanti in attesa di vendita o diversa utilizzazione da parte del Comune. |
Tot. 107.408 mq Coltivabile
- che il totale della superficie coltivabile è pari ad ettari 10.74.08 corrispondenti a bm 34,23, compresi gli eventuali fabbricati rurali, che le parti dichiarano di ben conoscere e per il quale si omette ogni più minuta descrizione.
- che per quanto riguarda le particelle indicate al punto 7 della precedente tabella, le stesse devono intendersi in consegna al conduttore per la sola pulizia superficiale dalle erba infestanti per almeno 4 interventi di pulizia superficiale per ogni anno senza pertanto possibilità di coltivazione e/o di eseguire attività colturali sulle stesse. Queste aree non entrando nella superficie coltivabile potranno essere rimosse dalle incombenze del conduttore a semplice comunicazione scritta da parte del Comune;
- che il conduttore, ha partecipato e si è aggiudicato l'asta pubblica indetta del Comune al fine di reperire la migliore offerta economica per la conduzione agricola dei terreni di proprietà;
- che col presente atto vengono determinate le condizioni generali e particolari affinché vengano concessi in affitto agrario al conduttore i fondi sopra descritti e lo stesso si impegni a coltivarli a seminativo e non a vivaio e/o silvicoltura in genere, vitigni, piante officinali, droghe e spezie e comunque colture che richiedono più anni per il loro ciclo vitale e di coltivazione e comunque diversa da seminativo, ma che, in ogni caso, gli consenta di poter pagare il canone fittalizio e le altre spese previste nel presente contratto;
- che il Comune è intenzionato ad affittare al conduttore i terreni sopra descritti a condizione che tutte le clausole siano formalizzate nel presente atto con l'obbligatorio intervento e l'assistenza delle rappresentanza professionale di categoria, che con la propria firma legittima l'accordo.
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
1 – PREMESSE Le premesse, gli allegati ed i relativi atti richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati ad esso;
2 - CONSEGNA Con la sottoscrizione del presente accordo, stipulato in ogni sua parte ai sensi
dell’art. 45 della legge 203/82, il Comune, nella persona della Responsabile del servizio Sanguanini Dr. Arch. Xxxxxx, dà e concede in semplice e temporaneo affitto e non altrimenti, al conduttore che allo stesso titolo accetta e assume, i fondi in premessa identificati della superficie complessiva di ha. 10.74.08 pari a biolche mantovane 34,23.
3 - DURATA La durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti, in deroga all'art. 1 e/o 22 della legge 203/82, con inizio dalla data della stipula del presente atto, ma efficacia per il pagamento del canone dal 11/11/2018 e con termine il 10/11/2024 Alla data del 10/11/2024, termine ultimo e improrogabile la parte conduttrice, s'impegna per sé e successori e altri aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà, libero da persone e cose sue e/o di terzi, senza alcun indennizzo, senza bisogno d’alcuna disdetta, questa data e accettata ora per allora e senza formalità, i fondi in discorso. Afferma e conferma il conduttore, di essere a perfetta conoscenza delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dei contenuti della legge 203/82 che prevedono, tra l’altro, una durata di anni 15 dichiarando espressamente ed irrevocabilmente di rinunciare a tale beneficio volontariamente e senza alcuna costrizione così come rinuncia volontariamente e senza costrizione a qualsiasi patto previsto nel presente atto in deroga alla predetta legge. In deroga all'art. 39 della Legge 203/1982 le parti convengono che l'annata agraria ha inizio il 01/01 di ogni anno, ma in ogni caso il termine del presente contratto rimane improrogabilmente fissato alla data del 10/11/2024.
4 - CANONE Il canone d’affitto in deroga agli art. 9 e seguenti della legge n. 203/82, viene concordemente stabilito ed accettato dalle parti, così come esplicitato nella determinazione del Responsabile del Servizio n. xx del xx nella somma di euro xx dicasi euro xx/00, per ogni biolca mantovana affittata e per ogni anno di durata del presente contratto, corrispondente a complessivi euro xx dicasi euro xx/00 per tutta la superficie affittata e per ogni anno di durata del presente contratto. La corrisposta di cui sopra è stata determinata tenuto conto delle caratteristiche dei terreni in oggetto, della loro ubicazione e disposizione, della fertilità, della produttività, della preesistente coltivazione a seminativo, della possibile necessità di procedere, a cura e spese della parte conduttrice, alla preliminare pulizia da trovanti di qualsiasi genere e natura e/o sistemazione e/o lavorazioni colturali e/o formazione di baulature e scoline del fondo, della possibilità d’irrigazione del fondo e comunque di aver preso conoscenza di ogni condizione generale e particolare che possa aver influito nella definizione dei presenti accordi e quindi di confermare che per nessun motivo il canone di affitto e le altre spese previste nel presente atto potranno subire riduzioni di sorta. Il canone d’affitto, da pagare non oltre il 10/11 di ogni anno dovrà essere versato in una rata annuale anticipata tramite versamento sul seguente conto corrente, salvo diversa disposizione:
Tesoreria dell'Unione delle Torri - BANCA POPOLARE DI SONDRIO avente il seguente codice IBAN XX00X0000000000000000000X00
Tale canone viene così concordato e pagato anche per il periodo intercorrente fra la stipula del presente atto e la sottoscrizione del presente contratto per l'annata agraria 2018-2019.
Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini convenuti del canone di affitto entro 30 giorni dalla scadenza produrrà l'automatica escussione parziale/totale della fideiussione presentata con obbligo entro 30 giorni da parte del conduttore di reintegrare l'intera somma, la risoluzione “ipso jure” del contratto per fatto e colpa del conduttore, a’ sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. con conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.
5 - SPESE Le spese derivanti dalla stesura del presente atto e della sua registrazione sono a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, mentre le spese/oneri/costi anticipati dal Comune ai Consorzi di bonifica e/o strade e/o alla Regione Lombardia, dovute per l’irrigazione, bonifica, manutenzione ecc. ecc.. dei fondi, si convengono a carico del conduttore che provvederà a rimborsare la parte proprietaria al 10/11 di ogni anno. Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali e/o delle sommità arginali se dovute, sono anch’essi posti a carico della parte conduttrice che provvederà a rimborsare la parte proprietaria al momento del pagamento annuale del canone d’affitto. La parte conduttrice si obbliga a tenere le rive spondali pulite da erbe, a riconsegnare i terreni puliti da rifiuti di qualunque natura e genere, a rifare le scoline, a teneri i fossi puliti da fango, a lasciare tutte le piante (fusti e rami) presenti sui terreni, nella disponibilità dei proprietari. In deroga all’art. 17, L. 203/1982, la parte conduttrice rinuncia ora per allora all’indennità prevista da tale norma per i miglioramenti, addizioni e trasformazioni che dal medesimo venissero eventualmente effettuati con il consenso scritto di tutti i proprietari nonché, conseguentemente, al diritto di ritenzione. Le parti concordano che gli eventuali spazi cortilizi antistanti gli eventuali fabbricati ed i corpi di fabbrica stessi potranno essere usati anche dal Comune per le proprie necessità.
6 - FIDEIUSSIONE il conduttore ha presentato fideiussione bancaria/assicurativa di € 11.500,69 tramite xx a garanzia del presente accordo. L'importo garantito potrà essere escusso in toto o in parte dal Comune nei casi previsti dal capitolato d'oneri allegato al presente contratto;
7 - DOTI Il terreno viene consegnato senza doti e scorte d'uso e così dovrà essere riconsegnato, dovrà essere coltivato e conservato nel migliore dei modi allo scopo di non peggiorarne l'attuale suo stato di consistenza. Le parti concordano che tutta la legna proveniente dalle alberature dei fondi oggetto del presente contratto rimane nella disponibilità del Comune;
8 - SUBAFFITTO E' fatto divieto, pena la risoluzione del presente atto in danno della parte conduttrice, di cedere o subaffittare, anche solo parzialmente, i fondi a cui si fa riferimento al presente contratto.
9 - MIGLIORAMENTI In deroga all’art. 16, L. 203/1982 il conduttore non potrà eseguire opere di miglioramento, addizioni e trasformazioni senza l’autorizzazione scritta del Comune ovvero tramite il procedimento prescritto dalla Legge. Ogni diverso accordo non verrà riconosciuto valido dal Comune.
10 - INDENNITA' In deroga all’art. 17, L. 203/1982, il conduttore rinuncia all’indennità prevista da tale norma per i miglioramenti, addizioni e trasformazioni che dal medesimo venissero eventualmente effettuate con il consenso dei proprietari nonché, conseguentemente, al diritto di ritenzione.
11 - VALIDITA’ IN DEROGA Il presente contratto, ai sensi dell’art. 45 della legge 203.82, è stato convenuto con la diretta assistenza delle organizzazioni professionale agricole di ciascuna delle parti, le parti vi attribuiscono piena validità a tutti gli effetti anche se venissero modificate in tutto o in parte le norme vigenti.
12 - PRIVACY Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in relazione a quanto previsto dal
D.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. ii., esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato esclusivamente alla gestione amministrativa del presente contratto.
13 - VARIE Le condizioni descritte nel capitolato d'oneri in merito a divieti, pagamenti, oneri, sanzioni, risoluzione del contratto, sono immediatamente operative senza bisogno di messa in mora o altra comunicazione di avvio del procedimento stante la puntuale conoscenza delle stesse da parte del conduttore.
14 - PEC Le parti indicano le proprie caselle PEC (Posta Elettronica Certificata) a cui inviare eventuale comunicazioni e si impegnano a segnalare tempestivamente ogni variazione dovessero apportare alla stessa :
* Comune: xxxxxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
* Conduttore: xx
15 - DICHIARAZIONI Le parti dichiarano:
- che non sono applicabili al presente affitto le norme di legge vigenti in materia di contratti agrari, comunque derogate direttamente o indirettamente nel presente atto:
- di essersi state assistite nella stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali le quali dichiarano con la firma del presente atto di essersi adeguatamente confrontate per salvaguardare gli interessi dei propri iscritti;
- di essere determinate alla conclusione del presente contratto nel presupposto che i patti in deroga, in esso contenuti, siano tutti possibili e leciti;
- che l’eventuale nullità, per qualsiasi causa, di uno o più patti derogatori sopra stipulati, comporta la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c., perché esso non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto affetta da nullità.
16 - ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPR 16.04.2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l’affittuario s’impegna a rispettare ed adempiere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nei codici di comportamento approvati rispettivamente con Delibera di Giunta del Comune di Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 10 del 31/01/2014 e Delibera n. 56 del 14/05/2016 della Giunta dell’Unione delle Torri, cui il Comune di Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha trasferito i propri dipendenti, entrambi i codici consultabili sul sito istituzionale dell’ente, sezione amministrazione trasparente del Comune e dell’Unione, Sottosezione Atti generali – Disposizioni generali. L’affittuario prende altresì atto ed accetta che la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici comporterà la risoluzione automatica del presente contratto e la conseguente decadenza del rapporto contrattuale in essere.
Letto confermato e sottoscritto.
Il Comune
Il conduttore